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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/10/2025, n. 8859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8859 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
11 SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Carla Sorrentini, preliminarmente dà atto che, con riferimento all'udienza del 6/10/2025, è stata disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con decreto ritualmente comunicato alle parti;
lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, che tengono luogo della discussione orale della causa;
p.q.m.
decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da sentenza che segue.
R.G. n. 9684/2023
TRIBUNALE DI NAPOLI XI SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Carla Sorrentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281-SEXIES C.P.C.
nella causa civile iscritta al n. 9684/2023 R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo e vertente
TRA
P. IV ), in persona del l.r.p.t. Parte_1 P.IVA_1
rapp.ta e difesa dall'Avv. Domenico De Stefano Donzelli in virtù di procura in atti
OPPONENTE
E
P. IV ), in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_2
rapp.ta e difesa dagli avv.ti Giacomo Sepe e Raffaele Sepe in virtù di procura in atti OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La (d'ora in poi proponeva opposizione Parte_1 Pt_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 2165/2023, emesso da questo Tribunale, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore della società Controparte_1
Contr (d'ora in poi ), della somma di € 7.102,84, oltre interessi e spese di procedura,
a titolo di corrispettivo per la fornitura di software e servizi professionali in esecuzione del contratto sottoscritto tra le parti in data 02.11.2021.
A sostegno dell'opposizione, la deduceva, in via preliminare, Pt_1
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento Contr obbligatorio di mediazione;
nel merito, deduceva che la non aveva fornito prova del credito azionato in quanto le fatture erano documenti di formazione unilaterale prive di efficacia probatoria. Eccepiva, inoltre, ai sensi dell'art. 1460 c.c., Contr che il mancato pagamento era dipeso dall'inesatto adempimento della , la quale non le aveva fornito la formazione pattuita contrattualmente (in presenza per tre mezze giornate), rendendo di fatto il software acquistato inutilizzabile.
Deduceva, infine, l'erroneità dell'importo ingiunto, eccependo il mancato scomputo di un pagamento parziale e l'illegittima inclusione di canoni non ancora maturati.
Chiedeva, pertanto, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto accertando l'insussistenza del credito azionato, con vittoria di spese e onorari di giudizio.
Costituitasi in giudizio, la società creditrice chiedeva, previa concessione della provvisoria esecuzione del provvedimento monitorio, rigettarsi l'opposizione in ragione della sua dedotta infondatezza, confermando l'ingiunzione di pagamento, con vittoria di spese e onorari di giudizio.
Con provvedimento reso in data 26/10/2023, il Giudice allora procedente concedeva, ai sensi dell'art. 648, comma 1°, c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Indi, espletata con esito negativo la procedura di mediazione obbligatoria, con provvedimento del 18/11/2024, venivano rigettate le istanze istruttorie e la causa veniva rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con concessione di termine alle parti per il deposito di note scritte in sostituzione della discussione orale.
Così riassunti i termini della controversia, rileva il Tribunale che l'opposizione proposta è infondata e va, pertanto, rigettata.
In primo luogo va evidenziato che, contrariamente a quanto eccepito dall'opponente, la pretesa creditoria azionata non si fonda unicamente sulle fatture commerciali, ma trova titolo nel contratto stipulato dalle parti in data 2/11/2021, sottoscritto dalla società opponente e dalla stessa non disconosciuto, con cui Contr quest'ultima si obbligava a corrispondere alla , a fronte delle prestazioni dalla stessa fornite, un canone annuale di € 2.800,00, oltre IVA ed aggiornamenti Istat.
Secondo quanto sostenuto dall'opponente, la non debenza delle somme Contr ingiunte deriverebbe dall'inesatto adempimento della , la quale avrebbe erogato la formazione tramite videoconferenze anziché in presenza, come pattuito.
In punto di diritto, giova richiamare il principio affermato dalla Suprema
Corte a Sezioni Unite (Cass. 30/10/2001, n. 13533), secondo cui il creditore che agisce per l'adempimento deve solo dare prova della fonte del suo diritto, limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, mentre grava sul debitore provare il fatto estintivo dell'avvenuto adempimento. Tale criterio di riparto dell'onere probatorio si applica anche al caso in cui il debitore convenuto si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., con la conseguenza che,
a fronte dell'allegazione dell'altrui inadempimento da parte dell'opponente, spetta al creditore opposto dimostrare il proprio esatto adempimento.
Sennonché, occorre osservare che il criterio di riparto dell'onere probatorio deve coordinarsi con i principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. In particolare, l'exceptio non rite adimpleti contractus, ai sensi del secondo comma dell'art. 1460 c.c., è soggetta alla condizione che il rifiuto opposto non sia contrario a buona fede, dovendosi intendere tale concetto in senso oggettivo, quale canone di correttezza e lealtà nell'esecuzione del contratto.
Tutto ciò premesso, nel caso di specie, non può non valorizzarsi, nella prospettiva dell'accertamento della buona fede dell'opponente e, dunque, della legittima proposizione dell'eccezione, la circostanza che la giustificazione del rifiuto di adempiere sia stata palesata dalla predetta soltanto in occasione del presente giudizio. Infatti, ai fini della valutazione di tale presupposto assume particolare rilevanza il momento in cui l'eccezione viene sollevata, dovendo tenersi presente che il rifiuto dell'adempimento intanto può ritenersi legittimo in quanto serva a stimolare l'altro contraente ad eseguire una prestazione ancora possibile nell'ottica della salvaguardia dell'equilibrio contrattuale e non a precostituirsi una giustificazione rispetto al proprio inadempimento (cfr. Cass. 28/12/2023, n.
36295).
Di conseguenza, nella specie, non può ritenersi conforme a buona fede la proposizione dell'eccezione de qua da parte della la quale, pur lamentando Pt_1 un inesatto adempimento tale da rendere il software "inservibile", non solo ha continuato a corrispondere i canoni fino a marzo 2022 (ovvero per i mesi successivi alla formazione, tenutasi tra gennaio e febbraio 2022), ma non ha mai sollevato contestazioni di sorta nel corso dello svolgimento del rapporto. Anzi, con e-mail del 4 marzo 2022, un suo dipendente si limitava a richiedere nuovamente i link delle registrazioni delle sessioni formative, senza muovere alcuna doglianza sulla modalità di erogazione della stessa.
Tale comportamento è palesemente incompatibile con la posizione di una parte che si ritiene vittima di un grave inadempimento e induce a ritenere che la contestazione sia stata sollevata in modo pretestuoso solo dopo la notificazione del decreto ingiuntivo.
A ciò si aggiunga che il contratto (art. 7.8) contiene una clausola solve et repete ai sensi dell'art. 1462 c.c., la quale, pienamente valida per paralizzare l'eccezione di inesatto adempimento, imponeva contrattualmente all'opponente di adempiere prima di poter far valere in giudizio le proprie ragioni.
Del pari infondate sono le contestazioni relative al quantum debeatur.
L'importo di € 854,00, regolarmente corrisposto, si riferisce al primo trimestre
2022, non oggetto di ingiunzione. La congruità degli importi fatturati rispetto al canone annuo pattuito di € 2.800,00 è giustificata dall'applicazione dell'I.V.A. e dell'adeguamento ISTAT, come previsto dagli artt.
7.3 e 7.4 del contratto. Infine, la richiesta dei canoni a scadere per l'anno 2023 è legittimata dalla clausola contrattuale (art. 15.1) che, in applicazione dell'art. 1186 c.c., prevede la decadenza dal beneficio del termine in caso di inadempimento anche di una sola rata, rendendo l'intero credito residuo immediatamente esigibile. Pertanto, stante l'illegittima proposizione dell'eccezione di inadempimento sollevata dalla l'opposizione proposta deve essere rigettata, con Pt_1 conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'opponente nella misura indicata in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n.
55/2014, come aggiornati al D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da nei confronti della Parte_1 [...]
avverso il decreto ingiuntivo n. 2165/2023, emesso da questo Controparte_1
Tribunale, così provvede:
a) rigetta l'opposizione;
b) condanna la al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
delle spese di lite, che liquida in complessivi € 5.077,00 Controparte_1 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del
15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Napoli, 6/10/2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott.ssa Carla Sorrentini)
11 SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Carla Sorrentini, preliminarmente dà atto che, con riferimento all'udienza del 6/10/2025, è stata disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con decreto ritualmente comunicato alle parti;
lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, che tengono luogo della discussione orale della causa;
p.q.m.
decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da sentenza che segue.
R.G. n. 9684/2023
TRIBUNALE DI NAPOLI XI SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Carla Sorrentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281-SEXIES C.P.C.
nella causa civile iscritta al n. 9684/2023 R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo e vertente
TRA
P. IV ), in persona del l.r.p.t. Parte_1 P.IVA_1
rapp.ta e difesa dall'Avv. Domenico De Stefano Donzelli in virtù di procura in atti
OPPONENTE
E
P. IV ), in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_2
rapp.ta e difesa dagli avv.ti Giacomo Sepe e Raffaele Sepe in virtù di procura in atti OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La (d'ora in poi proponeva opposizione Parte_1 Pt_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 2165/2023, emesso da questo Tribunale, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore della società Controparte_1
Contr (d'ora in poi ), della somma di € 7.102,84, oltre interessi e spese di procedura,
a titolo di corrispettivo per la fornitura di software e servizi professionali in esecuzione del contratto sottoscritto tra le parti in data 02.11.2021.
A sostegno dell'opposizione, la deduceva, in via preliminare, Pt_1
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento Contr obbligatorio di mediazione;
nel merito, deduceva che la non aveva fornito prova del credito azionato in quanto le fatture erano documenti di formazione unilaterale prive di efficacia probatoria. Eccepiva, inoltre, ai sensi dell'art. 1460 c.c., Contr che il mancato pagamento era dipeso dall'inesatto adempimento della , la quale non le aveva fornito la formazione pattuita contrattualmente (in presenza per tre mezze giornate), rendendo di fatto il software acquistato inutilizzabile.
Deduceva, infine, l'erroneità dell'importo ingiunto, eccependo il mancato scomputo di un pagamento parziale e l'illegittima inclusione di canoni non ancora maturati.
Chiedeva, pertanto, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto accertando l'insussistenza del credito azionato, con vittoria di spese e onorari di giudizio.
Costituitasi in giudizio, la società creditrice chiedeva, previa concessione della provvisoria esecuzione del provvedimento monitorio, rigettarsi l'opposizione in ragione della sua dedotta infondatezza, confermando l'ingiunzione di pagamento, con vittoria di spese e onorari di giudizio.
Con provvedimento reso in data 26/10/2023, il Giudice allora procedente concedeva, ai sensi dell'art. 648, comma 1°, c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Indi, espletata con esito negativo la procedura di mediazione obbligatoria, con provvedimento del 18/11/2024, venivano rigettate le istanze istruttorie e la causa veniva rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con concessione di termine alle parti per il deposito di note scritte in sostituzione della discussione orale.
Così riassunti i termini della controversia, rileva il Tribunale che l'opposizione proposta è infondata e va, pertanto, rigettata.
In primo luogo va evidenziato che, contrariamente a quanto eccepito dall'opponente, la pretesa creditoria azionata non si fonda unicamente sulle fatture commerciali, ma trova titolo nel contratto stipulato dalle parti in data 2/11/2021, sottoscritto dalla società opponente e dalla stessa non disconosciuto, con cui Contr quest'ultima si obbligava a corrispondere alla , a fronte delle prestazioni dalla stessa fornite, un canone annuale di € 2.800,00, oltre IVA ed aggiornamenti Istat.
Secondo quanto sostenuto dall'opponente, la non debenza delle somme Contr ingiunte deriverebbe dall'inesatto adempimento della , la quale avrebbe erogato la formazione tramite videoconferenze anziché in presenza, come pattuito.
In punto di diritto, giova richiamare il principio affermato dalla Suprema
Corte a Sezioni Unite (Cass. 30/10/2001, n. 13533), secondo cui il creditore che agisce per l'adempimento deve solo dare prova della fonte del suo diritto, limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, mentre grava sul debitore provare il fatto estintivo dell'avvenuto adempimento. Tale criterio di riparto dell'onere probatorio si applica anche al caso in cui il debitore convenuto si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., con la conseguenza che,
a fronte dell'allegazione dell'altrui inadempimento da parte dell'opponente, spetta al creditore opposto dimostrare il proprio esatto adempimento.
Sennonché, occorre osservare che il criterio di riparto dell'onere probatorio deve coordinarsi con i principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. In particolare, l'exceptio non rite adimpleti contractus, ai sensi del secondo comma dell'art. 1460 c.c., è soggetta alla condizione che il rifiuto opposto non sia contrario a buona fede, dovendosi intendere tale concetto in senso oggettivo, quale canone di correttezza e lealtà nell'esecuzione del contratto.
Tutto ciò premesso, nel caso di specie, non può non valorizzarsi, nella prospettiva dell'accertamento della buona fede dell'opponente e, dunque, della legittima proposizione dell'eccezione, la circostanza che la giustificazione del rifiuto di adempiere sia stata palesata dalla predetta soltanto in occasione del presente giudizio. Infatti, ai fini della valutazione di tale presupposto assume particolare rilevanza il momento in cui l'eccezione viene sollevata, dovendo tenersi presente che il rifiuto dell'adempimento intanto può ritenersi legittimo in quanto serva a stimolare l'altro contraente ad eseguire una prestazione ancora possibile nell'ottica della salvaguardia dell'equilibrio contrattuale e non a precostituirsi una giustificazione rispetto al proprio inadempimento (cfr. Cass. 28/12/2023, n.
36295).
Di conseguenza, nella specie, non può ritenersi conforme a buona fede la proposizione dell'eccezione de qua da parte della la quale, pur lamentando Pt_1 un inesatto adempimento tale da rendere il software "inservibile", non solo ha continuato a corrispondere i canoni fino a marzo 2022 (ovvero per i mesi successivi alla formazione, tenutasi tra gennaio e febbraio 2022), ma non ha mai sollevato contestazioni di sorta nel corso dello svolgimento del rapporto. Anzi, con e-mail del 4 marzo 2022, un suo dipendente si limitava a richiedere nuovamente i link delle registrazioni delle sessioni formative, senza muovere alcuna doglianza sulla modalità di erogazione della stessa.
Tale comportamento è palesemente incompatibile con la posizione di una parte che si ritiene vittima di un grave inadempimento e induce a ritenere che la contestazione sia stata sollevata in modo pretestuoso solo dopo la notificazione del decreto ingiuntivo.
A ciò si aggiunga che il contratto (art. 7.8) contiene una clausola solve et repete ai sensi dell'art. 1462 c.c., la quale, pienamente valida per paralizzare l'eccezione di inesatto adempimento, imponeva contrattualmente all'opponente di adempiere prima di poter far valere in giudizio le proprie ragioni.
Del pari infondate sono le contestazioni relative al quantum debeatur.
L'importo di € 854,00, regolarmente corrisposto, si riferisce al primo trimestre
2022, non oggetto di ingiunzione. La congruità degli importi fatturati rispetto al canone annuo pattuito di € 2.800,00 è giustificata dall'applicazione dell'I.V.A. e dell'adeguamento ISTAT, come previsto dagli artt.
7.3 e 7.4 del contratto. Infine, la richiesta dei canoni a scadere per l'anno 2023 è legittimata dalla clausola contrattuale (art. 15.1) che, in applicazione dell'art. 1186 c.c., prevede la decadenza dal beneficio del termine in caso di inadempimento anche di una sola rata, rendendo l'intero credito residuo immediatamente esigibile. Pertanto, stante l'illegittima proposizione dell'eccezione di inadempimento sollevata dalla l'opposizione proposta deve essere rigettata, con Pt_1 conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'opponente nella misura indicata in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n.
55/2014, come aggiornati al D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da nei confronti della Parte_1 [...]
avverso il decreto ingiuntivo n. 2165/2023, emesso da questo Controparte_1
Tribunale, così provvede:
a) rigetta l'opposizione;
b) condanna la al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
delle spese di lite, che liquida in complessivi € 5.077,00 Controparte_1 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del
15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Napoli, 6/10/2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott.ssa Carla Sorrentini)