Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/02/2025, n. 1531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1531 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, all'esito della pubblica udienza del
25.02.2025, mediante lettura contestuale di motivazione e dispositivo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n. 17012/2024, avente ad oggetto: impugnativa di sollecito di pagamento e cartelle di pagamento;
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Napoli al Centro Direzionale is. A5, presso lo studio dell'avv. Arcangela Dolce che la rappresenta e difende;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ), in persona del direttore generale p.t., Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Comunale del Principe n.13/A, presso lo studio dell'avv. Gianpiero Mesco che la rappresenta e difende;
RESISTENTE
NONCHE'
(C.F.: ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2
l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Napoli alla via Tasso n.480, presso lo studio dell'Avv. Fabrizio
Marino che la rappresenta e difende;
RESISTENTE
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_3 in pers. del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Carmen Moscariello, domiciliato presso la sede in Napoli, via A. De Gasperi n.55;
RESISTENTE
1
PER : accertare il diritto all'esenzione codice E02 e dichiarare la Parte_1 prescrizione del diritto di credito vantato dall nel merito, annullare il sollecito CP_4 di pagamento n. 07120249027975815000 e le sottese cartelle di pagamento n.
07120200061337219000 e 07120210105346620000; con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
PER ASL NA 1 CENTRO: in via preliminare, dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice tributario;
nel merito, rigettare il ricorso, con vittoria delle spese di lite.
PER : in via preliminare, dichiarare il difetto di Controparte_2 giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice tributario;
nel merito, rigettare il ricorso, con vittoria delle spese di lite;
in subordine, in caso di accoglimento del ricorso, compensare le spese di lite ed, in via ulteriormente gradata, manlevare l' delle Controparte_5 spese del giudizio e per l'effetto condannare esclusivamente l CP_4
PER : dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva, con vittoria delle spese di CP_3 lite.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 19.07.07.2024, deduceva di aver Parte_1 ricevuto, in data 20.06.2024, il sollecito di pagamento n. 07120249027975815000 per un importo di € 938,10, relativo alle cartelle di pagamento n. 07120200061337219000 e
07120210105346620000, emesse da . Controparte_2
Lamentava la genericità delle somme richieste in pagamento nelle cartelle, in quanto l' , e per essa l' , aveva indicato come oggetto Controparte_5 Parte_2 un recupero crediti per l'anno 2012 e 2013, con causale la semplice generica voce “Recupero crediti anno 2012” e “Recupero crediti anno 2012”.
Aggiungeva di aver sempre beneficiato dell'esenzione ticket codice E02 e, ad ogni modo, eccepiva la illegittimità della pretesa creditoria, in virtù della intervenuta prescrizione decennale dei crediti posti a fondamento del sollecito di pagamento.
Tanto premesso, conveniva in giudizio la l' Parte_2 Controparte_2 CP_
e l' innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, per chiedere
[...] di accertare il diritto all'esenzione codice E02 e dichiarare la prescrizione del diritto di credito vantato dall'Ente per l'effetto, annullare il sollecito di pagamento n. CP_4
07120249027975815000 e le sottese cartelle di pagamento n. 07120200061337219000 e
07120210105346620000; con vittoria delle spese di lite con attribuzione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, la si costituiva in giudizio Parte_2 eccependo, preliminarmente, il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice
Tributario, evidenziando la natura giuridica del ticket sanitario rientrante nel novero delle entrate tributarie del sistema di bilancio degli enti territoriali.
2 Nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso, contestando la prescrizione del credito oggetto del sollecito di pagamento, sostenendo la fondatezza della pretesa creditoria di restituzione delle somme indebitamente beneficiate a titolo di esenzione ticket, stante la carenza dei requisiti richiesti ex lege da parte della ricorrente. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio anche l' che, in via preliminare Controparte_2 eccepiva, preliminarmente, il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice
Tributario e il difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione in ordine alle contestazioni di genericità dei presupposti giuridici del debito e del diritto all'esenzione essendo di competenza esclusiva dell'ente impositore.
Nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso, eccependo, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, in virtù delle regolari notifiche delle cartelle di pagamento, considerando i termini prorogati ai sensi della normativa emergenziale Covid-19, con vittoria delle spese di lite o, in caso di accoglimento del ricorso, con compensazione delle stesse.
CP_ Infine, si costituiva in giudizio l' eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, con vittoria delle spese di lite.
All'udienza odierna la causa veniva discussa oralmente e decisa come da sentenza letta al termine della camera di consiglio.
2. Va, preliminarmente, esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalle resistenti.
Nel caso di specie, l'atto impugnato concerne il recupero di c.d. ticket sanitari, di cui il contribuente ha beneficiato.
Il ticket sanitario fu introdotto nel nostro ordinamento, dal D.L. n. 382/1989, con la denominazione di "partecipazione alla spesa" da parte degli assistiti per accedere ai servizi del sistema sanitario nazionale (visite specialistiche, prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, ecc.).
Il sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni dal ticket è stato poi rivisitato con il D.Lgs. n.124/1998, al fine di garantire la tutela della salute e l'accesso ai servizi alla totalità dei propri assistiti senza distinzioni individuali o sociali.
Il mancato pagamento del ticket dovuto oppure l'illegittimo beneficio di esenzione, può Part generare un'azione di riscossione attraverso la notifica da parte delle di un avviso bonario prodromico di successivi e conseguenti atti aventi una differente natura formale. A fronte di tali atti, per individuare il giudice competente a dirimere le relative controversie si deve tener conto della natura giuridica del ticket.
Come sancito dalla ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 123 del 2007, in tema di ticket sanitario: “In applicazione dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - il quale ha previsto l'attribuzione alla giurisdizione tributaria di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale,
3 nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio - è devoluta alla giurisdizione delle commissioni tributarie la controversia relativa all'impugnazione di una cartella di pagamento recante
l'iscrizione a ruolo di contributi per il Servizio sanitario nazionale e delle relative sanzioni. La
S.C., nell'affermare tale principio, ha riconosciuto la natura tributaria del contributo predetto, trattandosi di prestazione che non trova giustificazione né in una finalità punitiva perseguita dal soggetto pubblico, né in un rapporto sinallagmatico tra la prestazione ed il beneficio ricevuto dal singolo, sussistendo tale imposizione anche se l'interessato, che pure ha il potenziale diritto ad ottenere l'assistenza sanitaria, non vi ricorre;
ne consegue l'infondatezza della questione di costituzionalità, con riguardo agli artt. 25 e 102 Cost., non avendo la S.C. ritenuto superato il limite di non snaturare le materie attribuite alle commissioni tributarie, secondo il monito della
Corte costituzionale nell'ordinanza n. 144 del 1998, tenuto conto della natura tributaria del contributo in questione.”
Pertanto, secondo il più granitico orientamento giurisprudenziale, a cui questo giudicante intende aderire, il ticket sanitario rientra tra le entrate tributarie del sistema di bilancio degli enti territoriali, in particolare, tra le entrate proprie delle aziende del Servizio sanitario nazionale rivestendo la forma di tassa imposta al beneficiario del servizio (Cfr. Consiglio di Stato, sentenza n.4924/2016).
Tutti gli atti adottati da un ente impositore che portino a conoscenza dello stesso una ben individuata pretesa tributaria, per il principio di tutela del contribuente (art. 24 e 53 della
Costituzione), sono impugnabili davanti al giudice tributario. In tal senso, l'art.12, comma 2, della
L. n.448/2001, sostitutivo dell'art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992, ha stabilito l'attribuzione alla giurisdizione tributaria di "tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale”.
In base a tali premesse, può affermarsi dunque che il ticket sanitario è un tributo e le controversie su di esso vengono decise dal giudice tributario come già affermato dalla Corte di
Cassazione che, con sentenza n. 238/2009, ha sottolineato che per tributi si intendono quei prelievi consistenti nella “doverosità della prestazione, nella mancanza di un rapporto sinallagmatico tra le parti e nel collegamento di detta prestazione alla pubblica spesa in relazione ad un presupposto economicamente rilevante”.
Non conta, quindi, il nome di ticket sanitario, ovvero, secondo la definizione di legge, di
«contributo», che non comprende esplicitamente la definizione di tassa o di imposta, ma piuttosto
è dirimente il fatto che il ticket sanitario: “è obbligatoriamente dovuto da tutti coloro che accedono alle prestazioni dispensate dal Servizio sanitario nazionale (Ssn), con particolari esenzioni soggettivamente ed oggettivamente previste;
è determinato in modo forfettizzato e non copre, in modo puntuale, tutto il costo sopportato dal Ssn per le prestazioni dispensate;
è finalizzato alla copertura insieme alla fiscalità generale (Irap) dei costi sopportati dal Ssn».
Va, dunque, affermata la natura tributaria del c.d. ticket sanitario posto che: “è imposto per
4 legge, in particolari situazioni soggettive ed oggettive, a tutti i possibili fruitori del Ssn;
non ha un profilo di sinallagmaticità contrattuale in quanto il suo ammontare non è lasciato alla libera determinazione delle parti ma è legislativamente determinato;
non copre il costo del servizio;
è collegato ad un presupposto economicamente rilevante” (ex multis cfr. sentenze nn. n.7639/2021
e n. 6090/2023 della Corte di Giustizia di Giustizia Tributaria Regionale della Campania).
Sono, dunque, devolute alle Corti di giustizia tributaria “le controversie concernenti
l'abrogato contributo al servizio sanitario nazionale, stante il carattere tributario dello stesso, desumibile dall'imposizione di un sacrificio economico attraverso un atto autoritativo ablatorio e dalla destinazione del relativo gettito alla copertura di spese pubbliche, nonchè dalla sua riconducibilità, quale sovraimposta IRPEF, alle imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs.
n. 546 del 1992”. (cfr. ordinanza n. 14997 del 08/06/2018 della Corte di Cassazione)
Alla stregua delle suesposte considerazioni ed assorbita ogni altra istanza, va dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice adito, per essere competente il Giudice Tributario.
3. Residua la questione delle spese di lite.
A parere del giudicante sussistono gravi ed eccezionali motivi, in considerazione dell'evoluzione giurisprudenziale sulle questioni dibattute e della problematicità delle stesse nel contesto del progressivo assetto del diritto vivente, per compensarle integralmente.
P.Q.M.
Il dott. Roberto De Matteis, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice Tributario ed assegna termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio innanzi alla Corte di giustizia tributaria di 1° grado territorialmente competente;
• compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, il 25.2.2025. Il Giudice del lavoro dott. Roberto De Matteis
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