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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/07/2025, n. 1213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1213 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice rel. –
- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9383 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
, nato a [...] il [...] rappresentato e difeso, giusta procura a Parte_1 margine del ricorso, dall'avv. ALMAVERA MARIA presso il quale elettivamente domicilia
E
, nata a [...] il [...] rappresentata e difesa, giusta procura Controparte_1
a margine del ricorso, dall'avv. ALMAVERA MARIA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15/05/2025 e , premettendo Parte_1 Controparte_1 di aver contratto matrimonio in Napoli il 09/06/2015, che dall'unione coniugale erano nati i figli
( nato a [...] il [...]) e ( nato a [...] il [...]), Persona_1 Persona_2 rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
1 Le parti formulavano inoltre domanda cumulativa di divorzio, al decorrere dei termini di legge.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: “ 1) Che la casa coniugale sita in
Napoli, Vico Dattero n.2 sc.U, sarà assegnata alla sig.ra abitando con la prole, Controparte_1 mantenendone la residenza nonché gli oneri economici che gli comportano;
2) che il sig.
[...]
fisserà il suo domicilio in Via San Pietro (NA) alla Via Liburia n.76; 3) L'affidamento Pt_1 dei figli minori – e sarà condiviso dai genitori con residenza privilegiata presso Per_2 Per_1
l'abitazione materna, con facoltà del padre di averli con sé ogni qualvolta lo desideri, compatibilmente con gli impegni scolastici, culturali e ricreativi dei minori. In ogni caso, le modalità di incontro padre- figli saranno le seguenti: a) il padre trascorrerà con i figli due pomeriggi alla settimana dalle ore 18.00 alle ore 22.00 ed inoltre due fine settimana al mese dal venerdì pomeriggio alle ore 18.00 alla domenica ore 22.00; b) durante le festività natalizie, i minori trascorreranno ad anni alterni con ciascun genitore la sera del 24 dicembre, il giorno 25 dicembre ed il giorno 26 dicembre, ugualmente per la sera del 31 dicembre e la giornata del 1 gennaio o il giorno dell'Epifania, così anche per le festività pasquali che saranno trascorse ad anni alterni, in particolare la domenica di Pasqua o il lunedì in Albis. Uguale alternanza si attuerà anche per le festività delle ricorrenze legate ai compleanni ed onomastici dei minori;
c) il sig. trascorrerà con i figli e almeno quindici giorni consecutivi Parte_1 Per_1 Per_2 durante le vacanze estive da concordarsi con la sig.ra entro il 31 maggio di ogni Controparte_1 anno, previa comunicazione scritta. 4) Considerato che il sig. è legale Parte_1 rappresentante della società uni distribuzione s.r.l. e percepisce un reddito medio annuo di circa
27.000,00 pari ed euro 2.250,00 e che la sig.ra – casalinga- non è produttiva di reddito diretto, i coniugi convengono che il sig. si obbliga a versare, entro il giorno 10 di ciascun Parte_1 mese la somma di euro 900,00 che verrà così ripartita: I un assegno di mantenimento mensile €
600,00 ( euro/seicento/00) per i figli e ossia di 300,00( euro/300/00) cadauno;
II Per_1 Per_2 versa per la moglie euro 300,00 in quanto la stessa non è autonomamente indipendente;
Le somme predette saranno rivalutate annualmente in base agli indici di svalutazione della moneta elaborati dall'ISTAT, con decorrenza un anno dalla data di sottoscrizione del ricorso;
5) Le spese mediche di carattere straordinario documentate da idonea certificazione fiscale, ovvero non
2 coperte dal S.S.N saranno a carico del padre ivi comprese le spese relative ad attività sportive praticate da entrambi i minori e documentate da idonea certificazione. Nell'ipotesi in cui la madre dovesse rendersi anticipataria delle spese, l'altro genitore provvederà al rimborso entro e non oltre 15 giorni;
6) Le spese di istruzione, intendendosi con tale dizione le rette di scuole pubbliche, libri scolastici, gite scolastiche, lezioni private, tasse universitarie e libri universitari, saranno a carico del sig. ; 7) I coniugi si rilasciano fin d'ora reciproca ed espressa Parte_1 autorizzazione all'espatrio e, comunque, si impegnano a rilasciare ed a sottoscrivere ogni eventuale e necessario consenso per i documenti relativi a sé stessi e ai figli minori, esonerando le competenti Autorità da qualsiasi responsabilità”
Con memoria del 01.07.2025 le parti specificavano quanto segue : “ … Si precisa che i figli e in regime di affidamento condiviso, avranno coabitazione Per_1 Persona_2 prevalentemente presso la madre, con facoltà per l'altro genitore di vederli e tenerli con se ogni qualvolta questi ne avranno desiderio previo accordo telefonico comunque per un numero di volte non inferiore a due settimanali (lunedì, e giovedì dalle 18.00 alla 22.00 con pernottamento a settimane alterne al mese dal venerdì pomeriggio alle ore 18.00 fino alla domenica alle ore
22.00), il tutto compatibilmente con le esigenze scolastiche degli stessi. Il marito collaborerà al mantenimento della moglie e dei figli minori, corrispondendo alla moglie un assegno mensile di euro 300,00 in quanto la stessa non è autonomamente indipendente ma il precedente rapporto lavorativo risulta interrotto per licenziamento per giustificato motivo, infatti lo stesso risulta risolto in data 01.02.2025, nonché verserà per i figli euro 300,00 ciascuno. Per tali ragioni il sig
. verserà in toto euro 900,00 entro il 10 di ciascun mese il tutto da rivalutarsi Parte_1 annualmente secondo ISTAT...”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
3
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) Pronunzia la separazione personale dei coniugi Parte_2
(atto n.41 ,parte I s., sez. I. , reg. Atti Matrimonio anno 2015) ;
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) Rimette, con separata ordinanza, la causa sul ruolo del Giudice Relatore per la prosecuzione del giudizio;
f) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 11/07/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Rosaria Gatti Dott. Raffaele Sdino
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