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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 09/12/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 966/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. v.g. 966/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con il patrocinio dell'avv. DELL'ANNO LORENZO C.F._2
Con l'intervento del P.M. in sede
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c. i coniugi in epigrafe indicati chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di aver contratto matrimonio in Fucecchio (FI), il 23 settembre 1989, con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Fucecchio (FI), Anno 1989, Parte II, Serie A, n°89 e che, dalla loro unione, erano nati i figli, Giulia, il 10 dicembre 1992 e , il 3 novembre 1998. Per_1
Allegavano il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti, reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole.
Nel resto non vi sono motivi per disattendere gli accordi raggiunti tra le parti in quanto esclusivamente inerenti a loro diritti disponibili.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché venga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi. Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione dei coniugi in epigrafe e dunque:
dichiara la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Parte_2 uniti in matrimonio in Fucecchio (FI), il 23 settembre 1989, con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Fucecchio (FI), Anno 1989, Parte II, Serie A, n°89, alle seguenti condizioni:
1) I ricorrenti vivranno separati portandosi reci proco rispetto;
2) I coniugi dichiarano che non sono previsti tra loro assegni di mantenimento e come misura sostitutiva del contributo mensile per il mantenimento e finalizzata a tutelare il coniuge economicamente più debole per garantirne il mantenimento si impegnano a costituire a favore di il diritto di abitazione ai sensi dell'art. 1022 cod. civ. sull'immobile sito Parte_2 in Santa Maria a Monte (PI) alla Via Cerretti n. 17 identificato al Catasto Fabbricati del
Comune di Santa Maria a Monte (PI) al Foglio 17, particella 615, sub. 7 e particella 689, sub.
1, graffate tra loro, piano T-1-2, cat A/ 2, cl. 2, vani 8.5, R.C. 715,55 proposta ai sensi del
D.M. n. 701/1994. I coniugi si impegnano a rivolgersi ad un notaio per formalizzare la costituzione del diritto di abitazione sull'immobile sopra descritto a favore di Parte_2
.
[...]
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Pisa, 09/12/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. v.g. 966/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con il patrocinio dell'avv. DELL'ANNO LORENZO C.F._2
Con l'intervento del P.M. in sede
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c. i coniugi in epigrafe indicati chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di aver contratto matrimonio in Fucecchio (FI), il 23 settembre 1989, con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Fucecchio (FI), Anno 1989, Parte II, Serie A, n°89 e che, dalla loro unione, erano nati i figli, Giulia, il 10 dicembre 1992 e , il 3 novembre 1998. Per_1
Allegavano il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti, reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole.
Nel resto non vi sono motivi per disattendere gli accordi raggiunti tra le parti in quanto esclusivamente inerenti a loro diritti disponibili.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché venga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi. Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione dei coniugi in epigrafe e dunque:
dichiara la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Parte_2 uniti in matrimonio in Fucecchio (FI), il 23 settembre 1989, con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Fucecchio (FI), Anno 1989, Parte II, Serie A, n°89, alle seguenti condizioni:
1) I ricorrenti vivranno separati portandosi reci proco rispetto;
2) I coniugi dichiarano che non sono previsti tra loro assegni di mantenimento e come misura sostitutiva del contributo mensile per il mantenimento e finalizzata a tutelare il coniuge economicamente più debole per garantirne il mantenimento si impegnano a costituire a favore di il diritto di abitazione ai sensi dell'art. 1022 cod. civ. sull'immobile sito Parte_2 in Santa Maria a Monte (PI) alla Via Cerretti n. 17 identificato al Catasto Fabbricati del
Comune di Santa Maria a Monte (PI) al Foglio 17, particella 615, sub. 7 e particella 689, sub.
1, graffate tra loro, piano T-1-2, cat A/ 2, cl. 2, vani 8.5, R.C. 715,55 proposta ai sensi del
D.M. n. 701/1994. I coniugi si impegnano a rivolgersi ad un notaio per formalizzare la costituzione del diritto di abitazione sull'immobile sopra descritto a favore di Parte_2
.
[...]
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Pisa, 09/12/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina