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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 09/10/2025, n. 1699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1699 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Bologna Prima Sezione Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. SE de SA Presidente
dott. Antonella Allegra Consigliere
dott. RO LO IN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 712 del Ruolo Generale
dell'anno 2022, promossa da nata a [...] il 9 ottobre Parte_1
1940 (CF ) ivi residente via dei Poggioli 4, in proprio e C.F._1
quale erede di , e nato a [...] Persona_1 Parte_2
in data 8 luglio 1971 (CF ) e residente in [...]C.F._2
AL di MB (BO) via Romana Antica n.99, quale erede di Per_1
, con il patrocinio dell'Avv. Pietro Torricelli.
[...]
- appellanti -
Contro
nata a [...] il 1gennaio 1948 (CF CP_1
ivi residente via dei Poggioli 8 e C.F._3 Controparte_2
nata a [...] il [...] (CF ) e residente a [...]C.F._4
EN AL di MB (BO) via dei Poggioli 3, con il patrocinio dell'avv. Fabiola Franzoni.
- appellati - appellanti incidentali -
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 2354/2021 del 11-14 ottobre 2021 del
Tribunale di Bologna
CONCLUSIONI
Per e come da note scritte depositate il Parte_1 Parte_2
24 febbraio 2025.
Per e come da note scritte depositate il 24 CP_1 Controparte_2
febbraio 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Con atto di citazione ritualmente notificato, i coniugi e Persona_1
hanno convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bologna, Parte_1
e , al fine di ottenere, ai sensi dell'articolo CP_1 Controparte_2
874 c.c., pronuncia costitutiva della comunione forzosa dei muri posti al confine fra le rispettive abitazioni.
Il la anno dedotto che essi attori e e Per_1 Parte_1 CP_1
(rispettivamente marito di e padre di Persona_2 CP_1
) avevano acquistato, rispettivamente in data 19.04.1986 e Controparte_2
in data 30.12.1986, due porzioni adiacenti di un unico fabbricato, frazionato dall'originario proprietario, al fine di ricavare due attigue villette bifamiliari, situate ai numeri 4 e 8 di via dei Poggioli in San EN AL di MB (BO).
Gli attori, in particolare, hanno chiesto, ex articolo 874 c.c., che venisse pronunciata la comunione forzosa dei seguenti muri e relative fondamenta: “(a) muro perimetrale del
pag. 2/16 fabbricato posto sul confine tra le due proprietà (mappale 398) Parte_3
e (mappale 399) del foglio n. 23 NCT Comune di San EN AL di Parte_4
MB (BO) frapposto tra le due proprietà per tutta la sua estensione in senso
verticale; (b) o lato esterno del medesimo muro per la sua estensione in
larghezza ed in altezza fino al tetto della proprietà (c) muretto Parte_3
di confine tra le due distinte aree cortilive antistanti le due distinte porzioni di
fabbricato recante una ringhiera posta proprio a metà del muretto medesimo”.
e hanno precisato che si trattava di Persona_1 Parte_1
muri che il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 1035 del 25.03.2014, emessa nell'ambito del procedimento RG 200140/2008, aveva accertato ricadere nella proprietà
esclusiva dei coniugi e . Persona_2 CP_1
Gli attori hanno, poi, chiesto, in via subordinata, con riferimento al solo muro sub b),
che fosse accertata e dichiarata “.. l'esistenza della servitus oneris ferendi di cui già
nella motivazione della sentenza n. 1035/2014 del Tribunale di Bologna (RG
200140/08) e relativa CTU in ordine al tratto di muro […] gravato da servitù di
infissione di travi, appoggio di solai, murature e parte delle strutture di copertura del
fabbricato di proprietà attrice . Per_1 Parte_1
Si sono costituite in giudizio e , attualmente CP_1 Controparte_2
titolari rispettivamente della quota di ¾ ed ¼ della proprietà dell'immobile situato al n.
8 di Via dei Poggioli, stante l'intervenuto decesso di , Persona_2
originario proprietario. Le convenute hanno resistito alle domande avversarie, ritenendo la richiesta di comunione forzosa lesiva del principio del giudicato sostanziale, in quanto analoga a quella che aveva originato il procedimento RG 200140/2008, nonché
pag. 3/16 mancante, sul piano processuale, del fondamentale presupposto dell'interesse ad agire.
La e la hanno sostenuto, inoltre, la carenza dei requisiti richiesti CP_1 CP_2
dall'articolo 874 c.c. ai fini della pronuncia di comunione forzosa, osservando come i muri oggetto di causa non si trovassero, in realtà, sulla linea di confine fra le due unità
immobiliari, bensì unicamente all'interno del fondo appartenente ad esse convenute.
Hanno sottolineato, altresì, che la normativa antisismica in vigore per il Comune di San
EN AL di MB era di ostacolo, nella specie, all'applicazione degli articoli 874
e ss. c.c., formulando, infine, domanda di risarcimento dei danni ai sensi dell'articolo 96
c.p.c.
All'esito della espletata CTU, il Giudice di prime cure, con la sentenza n.2354/2021 del
11-14 ottobre 2021, disattese le eccezioni di giudicato e di carenza di interesse,
sollevate dalle convenute, ha così deciso “1)Dispone la comunione forzosa ex articolo
874 c.c. in favore degli attori e , Persona_1 Parte_1
proprietari dell'immobile sito in San EN AL di MB (BO), via dei Poggioli n.
4, identificato al NCF del predetto Comune al foglio 23, particella 694, sub 3, dei
seguenti muri: a) muro perimetrale del fabbricato posto sul confine tra la proprietà
(mappale 398) e la proprietà Controparte_3 Persona_3
(mappale 399 del foglio n. 23 NCT Comune di San EN AL di MB - BO),
frapposto tra le due proprietà per la sua estensione in senso verticale;
b) o
lato esterno del medesimo muro per la sua estensione in larghezza ed in altezza fino al
tetto della proprietà 2)Rigetta la domanda di Controparte_3
comunione forzosa ex articolo 874 c.c. relativa al muretto di confine tra le due distinte
aree cortilive antistanti le distinte porzioni di fabbricato;
3) Rigetta la domanda di
pag. 4/16 risarcimento dei danni ai sensi dell'articolo 96 c.p.c. formulata da parte convenuta;
4)
ND gli attori E al pagamento, in Persona_1 Parte_1
favore dei convenuti e della somma pari ad € CP_1 Controparte_2
3882,27, dovuta ai sensi dell'articolo 874 c.c. in virtù della pronuncia di comunione
forzosa; 5) ND e a rifondere agli attori CP_1 Controparte_2
3/4 delle spese processuali che in tale proporzione liquida in € 3.626,25 per compensi,
oltre accessori come per legge ed € 1.475,25 per spese documentate, dichiarandole
compensate tra le parti per il restante ¼; 6) Pone definitivamente le spese di CTU a
carico solidale delle parti;
tuttavia, nei rapporti interni sono poste a carico della parte
convenuta nella misura di ¾ e della parte attrice nella misura di ¼ “.
2-Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello e Persona_1
, affidandolo ai seguenti motivi: Parte_1
a-erroneità della sentenza per erronea ricostruzione, da parte del Giudice di prime cure,
dell'esistenza di una distanza dal confine del muretto di recinzione posto tra le aree cortilive;
violazione degli artt.112,115, 116 c. p. c. rispetto allo stato dei luoghi e alle risultanze della CTU;
conseguente riforma del capo 2 della sentenza impugnata;
b- erroneità del regolamento delle spese di lite (ivi comprese quelle di CTU), quale conseguenza dell'accoglimento del primo motivo di gravame.
e nell'atto di appello, hanno Persona_1 Parte_1
formulato le seguenti conclusioni: “in accoglimento del 1° motivo di appello, in riforma
parziale della sentenza gravata nei capi 2) e 4), quest'ultimo solo in parte qua, disporre
la comunione forzosa in favore degli attori-appellanti, quali proprietari dell'immobile
sito in San EN AL di MB (BO), via dei Poggioli n. 4, identificato al NCF del
pag. 5/16 predetto Comune al foglio 23, particella 694, sub 3 ed area pertinenziale scoperta
antistante, dei seguenti muri e relative fondamenta: […] (c) muretto di confine tra le
due distinte aree cortilive antistanti le due distinte porzioni di fabbricato recante una
ringhiera posta proprio a metà del muretto medesimo, muri attualmente di esclusiva
comproprietà indivisa pro quota delle signore e CP_1 Controparte_2
proprietarie altresì dell'immobile sito in San EN AL di MB (BO), via dei
Poggioli n. 8, identificato al NCF del predetto Comune al foglio 23, particella 399, sub
4, ed area pertinenziale scoperta antistante, come da docc. 2] e 3], dichiarandone per
l'effetto la comproprietà in parti uguali, a fronte del versamento da parte degli attori in
favore delle convenute dell'importo di cui alla quantificazione del CTU geom. Per_4
nella misura di € 2.572,06; in accoglimento del 2° motivo di appello, in
[...]
riforma parziale della sentenza gravata nei capi 5) e 6), condannare i convenuti
appellati alla rifusione integrale in favore degli attori appellanti delle spese di lite del I
grado di giudizio, ivi incluse quelle di C.T.U. e compresi 15% per rimborso spese
forfettarie ex art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014, C.P.A. ed I.V.A. come per Legge”.
Si sono costituite in giudizio e e hanno resistito CP_1 Controparte_2
all'appello di e . Persona_1 Parte_1
La la anno proposto appello incidentale, affidandolo ai seguenti motivi: CP_1 CP_2
a-nullità, erroneità e ingiustizia della sentenza nella parte in cui il Tribunale di Bologna aveva ritenuto di non rilevare alcuna violazione del principio del giudicato sostanziale espresso dall'art.2909 codice civile ed aveva, per l'effetto, accolto la domanda di comunione forzosa;
pag. 6/16 b-nullità, erroneità e ingiustizia della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale
aveva ritenuto di accogliere la domanda di comunione forzosa del muro perimetrale del fabbricato;
c-in via subordinata, nullità, erroneità ed ingiustizia della sentenza nella parte in cui il
Tribunale aveva ritenuto di accogliere la domanda di comunione forzosa dello spessore o lato esterno del muro divisorio.
e , in comparsa di costituzione e risposta CP_1 Controparte_2
hanno formulato le seguenti conclusioni:” In via principale, rigettare l'impugnazione ex
adverso proposta avverso la sentenza n. 2354/2021 resa dal Tribunale di Bologna in
data 14 ottobre 2021, nella causa r. g. 2747/2018, per i motivi esposti in narrativa;
in
via subordinata, senza riconoscimento e rinuncia alcuna, nella denegata e non creduta
ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello dovesse accogliere l'impugnazione proposta:
escludere la comunione forzosa nel tratto finale della recinzione sino alla parete del
fabbricato, per la distanza di circa due metri, in quanto manca il muretto sottostante,
procedere alla liquidazione dell'importo dovuto per il valore del muretto esterno e del
suolo su cui è eretto, come quantificato dal CTP Geom. ovvero in subordine Per_5
come quantificato dal CTU Geom. In via di Appello Incidentale: In via Per_4
preliminare accogliere il primo motivo di appello incidentale e per l'effetto dichiarare
l'improponibilità delle domande attoree per effetto del giudicato costituito dalla
sentenza n.1035/2014 e/o carenza di interesse ad agire, rigettare integralmente la
domanda di comunione forzosa e riformare la sentenza n. 2354/2021 resa dal Tribunale
di Bologna in data 14 ottobre 2021, nella causa r.g. 2747/2018, nella parte in cui ha
accolto la domanda di comunione forzosa del muro divisorio e dello spessore o lato
pag. 7/16 esterno del medesimo muro del fabbricato, di cui ai capi 1,3,4,5,6 della sentenza, per i
motivi indicati nella narrativa del presente atto;
Nel merito in via principale accogliere
il secondo motivo di appello incidentale e per l'effetto rigettare integralmente la
domanda di comunione forzosa e riformare parzialmente la sentenza n. 2354/2021 resa
dal Tribunale di Bologna in data 14 ottobre 2021, nella causa r. g. 2747/2018, nella
parte in cui ha accolto la domanda di comunione forzosa del muro divisorio e dello
spessore o lato esterno del medesimo muro del fabbricato, di cui ai capi 1,3,4,5,6 della
sentenza per i motivi indicati nella narrativa del presente atto. In Via subordinata
accogliere il terzo motivo di appello incidentale nella denegata e non creduta ipotesi in
cui l'Ecc.ma Corte d'Appello non accolga l'appello incidentale proposto e per l'effetto
rigettare la domanda di comunione forzosa in riferimento allo <spessore>
del muro ( o testata del muro) e riformare la sentenza n. 2354/2021 resa dal Tribunale
di Bologna in data 14 ottobre 2021, nella causa r.g. 2747/2018, nella parte in cui ha
accolto la domanda di comunione forzosa della testata del muro, di cui al capi 1, lett.b),
4 e 5 della sentenza, per i motivi indicati nella narrativa del presente atto. In Via
istruttoria, qualora fosse ritenuto necessario dall'Ecc.ma Corte D'Appello, chiamare a
chiarimenti il CTU Geom. In ogni caso con condanna ex art 96 cpc e vittoria Per_4
di spese di CTU e di lite del I e II grado di giudizio”.
Nel corso del giudizio di appello, a seguito del decesso di , si Persona_1
sono costituiti in giudizio, , in proprio e quale erede di Parte_1
, e , quale erede di Persona_1 Parte_2 Per_1
.
[...]
pag. 8/16 La causa è stata, infine, trattenuta in decisione all'esito di trattazione “cartolare”, con concessione dei termini di cui all'art.190 c. p. c.
3- Deve essere, per ragioni di carattere logico, esaminato, in via preliminare, il primo motivo dell'appello incidentale di e , con il CP_1 Controparte_2
quale queste ultime hanno censurato la sentenza impugnata in quanto il Tribunale di
Bologna aveva ritenuto che, nella domanda proposto dagli odierni appellanti principali,
non fosse ravvisabile alcuna violazione del principio del giudicato sostanziale espresso dall'art.2909 codice civile ed aveva, per l'effetto, accolto la domanda di comunione forzosa del muro.
In proposito, occorre evidenziare che (cui ora sono subentrati Persona_1
gli eredi e e Parte_2 Parte_1 Parte_1
hanno proposto, con atto di citazione notificato a (cui ora Persona_2
sono subentrati gli eredi e ) e a CP_1 Controparte_2 CP_1
in data 10 aprile 2008, domanda mirante alla affermazione del loro diritto di
[...]
comproprietà sul muro perimetrale divisorio delle adiacenti abitazioni, sullo spessore esterno del medesimo, nonché sul muretto delimitante le rispettive aree cortilive per i quali è oggi processo. Il Tribunale di Bologna, con sentenza del 25 marzo 2014, passata in giudicato, ha dichiarato, sulla scorta delle risultanze del Tipo di Frazionamento
n.36355, approvato dall' , in data 21 settembre 1981, menzionato sia CP_4
nel rogito di acquisto degli attori che in quello dei convenuti, che i predetti muri erano di proprietà esclusiva di (cui ora sono subentrati gli eredi Persona_2
e ) e di . CP_1 Controparte_2 CP_1
pag. 9/16 Orbene, il Tribunale, nella sentenza in questa sede appellata, ha rigettato l'eccezione di giudicato sollevata da e da , sul presupposto CP_1 Controparte_2
che, nel precedente giudizio, gli odierni appellanti principali Persona_1
(cui nel corso del presente giudizio di gravame sono subentrati gli eredi Parte_2
e e avevano formulato una
[...] Parte_1 Parte_1
domanda di mero accertamento della comproprietà dei muri suddetti, ai sensi dell'art.880 c.c., e che gli stessi, nella presente causa, miravano, invece, ad ottenere una sentenza costitutiva della comproprietà dei muri, ex art. 874 c.c..
L'assunto del primo Giudice non convince.
Giova, innanzitutto, ricordare, in diritto, che la proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei cd. diritti "autodeterminati", individuati,
cioè, sulla base della sola indicazione del relativo contenuto così come rappresentato dal bene che ne forma l'oggetto, con la conseguenza che la "causa petendi" delle relative azioni giudiziarie si identifica con i diritti stessi e non con il relativo titolo che ne costituisce la fonte, la cui eventuale deduzione non ha, per l'effetto, alcuna funzione di specificazione della domanda, essendo, viceversa, necessario ai soli fini della prova
(vedi Cassazione civile sez. II - 23/09/2019, n. 23565; Cassazione civile sez. II -
16/10/2020, n. 22591).
Preme, ancora, sottolineare che, secondo principi di diritto costantemente reiterati dalla giurisprudenza di legittimità, l'autorità del giudicato copre il dedotto e il deducibile, e cioè non solo le ragioni giuridiche fatte valere in giudizio (giudicato esplicito) ma anche tutte le altre - proponibili sia in via di azione che di eccezione - le quali, sebbene non dedotte specificamente si caratterizzano per la loro comune inerenza ai fatti costitutivi pag. 10/16 delle pretese anteriormente svolte (giudicato implicito); con la conseguenza che al titolare di un diritto in ordine al quale si sia già giudicato è precluso agire con una seconda domanda relativa a tale diritto (cfr., fra le molte, Cass. 16 marzo 1996, n. 2205;
Cass. 23 novembre 1987 n. 8656; Cass. 29 luglio 1986 n. 4852; Cass. 21 giugno 1986 n.
4137).
In relazione al principio secondo cui l'autorità del giudicato copre il dedotto e il deducibile, e cioè non solo le ragioni giuridiche fatte valere in giudizio ma anche tutte le altre - proponibili sia in via di azione che di eccezione - le quali, sebbene non dedotte specificamente si caratterizzano per la loro comune inerenza ai fatti costitutivi delle pretese anteriormente svolte, è precluso proporre in un successivo giudizio una domanda fondata su ragioni giuridiche che, seppure non prospettate né espressamente enunciate in quello precedente, costituiscano tuttavia una premessa ed un precedente logico della relativa pronuncia, tali da non comportare la prospettazione di un autonomo
"thema decidendum" (vedi Cassazione civile sez. II - 04/11/2005, n. 21352 ).
Rileva la Corte, tornando al caso che ci occupa, che , nella causa definita con sentenza passata in giudicato e in quella che oggi ci occupa, gli attori hanno inteso ottenere l'affermazione della comproprietà del muro perimetrale e del muro di divisione di aree cortilive dei quali si è detto, sulla base del medesimo presupposto che tali muri si trovassero sul confine tra le proprietà delle parti, così che la questione della sussistenza delle condizioni per l'emissione di sentenza costitutiva rientrava nella materia deducibile nel primo giudizio e non può, di conseguenza, essere sottoposta ulteriormente a giudizio.
pag. 11/16 4- In riforma della sentenza impugnata, va, pertanto, dichiarata improponibile la domanda avanzata da (cui nel corso del giudizio di appello Persona_1
sono subentrati e e da Parte_2 Parte_1 CP_5
.
[...]
In virtù dell'accoglimento di detto motivo dell'appello incidentale di e CP_1
di rimane assorbito ogni altro motivo di tale impugnazione Controparte_2
e deve essere rigettato l'appello principale.
5- Non può essere esaminata la domanda di riconoscimento di servitù oneris ferendi,
sulla quale il Giudice di prime cure non si è pronunciato, perché assorbita dall'accoglimento della domanda principale, riproposta, ex art. 346 c. p. c., da e da , nel corso del presente giudizio di Parte_2 Parte_1
appello. La riproposizione di tale domanda deve considerarsi, infatti, tardiva perché non effettuata nell'atto di impugnazione, ma solo nel corso del giudizio di gravame.
Nel processo ordinario di cognizione risultante dalla novella di cui alla l. n. 353 del
1990 e dalle successive modifiche, le parti del processo di appello nel rispetto dell'autoresponsabilità e dell'affidamento processuale, sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali è necessario proporre appello incidentale), a riproporre le domande e le eccezioni non accolte in primo grado,
in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo, non essendo al riguardo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice (vedi Cassazione civile sez. un. - 21/03/2019, n. 7940; Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 22311 del 15/10/2020; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10796 del 11/05/2009).
pag. 12/16 6- La riforma della sentenza impugnata impone di provvedere sulle spese di entrambi i gradi sulla scorta dell'esito globale della lite.
e , totalmente soccombenti, devono Parte_2 Parte_1
essere, pertanto, condannati a rimborsare a e CP_1 CP_2
le spese di entrambi i gradi.
[...]
Il compenso di avvocato deve essere come di seguito liquidato:
primo grado, ex DM 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia (compreso tra 5.200,01 e 26.000,00 Euro), 4.536,00 Euro (729,00 Euro per la fase di studio, 729,00
Euro per la fase introduttiva, 1.620,00 Euro per la fase di trattazione e istruttoria e
1.458,00 Euro per la fase decisionale);
appello, ex DM 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia (compreso tra
5.200,01 e 26.000,00 Euro), 3.966,00 Euro (11.134,00 Euro per la fase di studio, 921,00
Euro per la fase introduttiva e 1.911,00 Euro per la fase decisionale).
Va, in proposito, ricordato che, in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal d.
m. n. 55 del 2014, come modificato dal DM 147/2022, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto d. m.,
non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in pag. 13/16 caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (vedi Cassazione civile, sez. III, 13/07/2021, n.
19989).
A e a spetta, inoltre, il rimborso delle spese CP_1 Controparte_2
forfettarie nella misura del 15% dei compensi liquidati.
Agli appellanti incidentali, per spese vive del giudizio di primo grado e di appello,
vanno riconosciute le ulteriori somme rispettivamente di 1921,50 Euro e di 355,50
Euro.
Le spese di CTU, così come liquidate con separato decreto dal Giudice di prime cure,
vanno poste definitivamente a carico di e di Parte_2 Parte_1
.
[...]
7-Non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c. p. c., invocata dagli appellanti incidentali, non ravvisandosi nella azione intentata dagli appellanti principali i connotati della temerarietà.
8- Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di Parte_2
e di dell'ulteriore importo a titolo di contributo
[...] Parte_1
unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello principale, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto" (vedi Cass. Civ. Sez. Un. n. 23535 del 20/09/2019;
Cass. Civ. Sez. Un.4315 del 20 aprile 2020).
pag. 14/16
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
I-Rigetta l'appello principale di e di;
Parte_2 Parte_1
II-In accoglimento dell'appello incidentale di e di CP_1 CP_2
e in riforma della sentenza n. 2354/2021 del 11-14 ottobre 2021 del
[...]
Tribunale di Bologna, dichiara improponibile la domanda avanzata da Per_1
(cui sono subentrati gli eredi e
[...] Parte_2 Parte_1
) e da
[...] Parte_1
III- ND gli appellanti principali al rimborso, in favore degli appellanti incidentali,
delle spese di entrambi i gradi, liquidate, quanto al primo grado, in 1.921,50 Euro per spese vive, in 4.536,00 Euro per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, Iva e Cpa come per legge, e, quanto al giudizio di appello, in 355,50 Euro per spese vive, in 3.966,00 Euro per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, Iva e Cpa
come per legge;
IV- Pone le spese di CTU, così come separatamente liquidate dal Giudice di prime cure,
definitivamente a carico di e di Parte_2 Parte_1
V- Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di Parte_2
e di dell'ulteriore importo a titolo di contributo
[...] Parte_1
unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello principale, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto.
pag. 15/16 Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il 30
settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
RO LO IN SE De SA
pag. 16/16
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. SE de SA Presidente
dott. Antonella Allegra Consigliere
dott. RO LO IN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 712 del Ruolo Generale
dell'anno 2022, promossa da nata a [...] il 9 ottobre Parte_1
1940 (CF ) ivi residente via dei Poggioli 4, in proprio e C.F._1
quale erede di , e nato a [...] Persona_1 Parte_2
in data 8 luglio 1971 (CF ) e residente in [...]C.F._2
AL di MB (BO) via Romana Antica n.99, quale erede di Per_1
, con il patrocinio dell'Avv. Pietro Torricelli.
[...]
- appellanti -
Contro
nata a [...] il 1gennaio 1948 (CF CP_1
ivi residente via dei Poggioli 8 e C.F._3 Controparte_2
nata a [...] il [...] (CF ) e residente a [...]C.F._4
EN AL di MB (BO) via dei Poggioli 3, con il patrocinio dell'avv. Fabiola Franzoni.
- appellati - appellanti incidentali -
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 2354/2021 del 11-14 ottobre 2021 del
Tribunale di Bologna
CONCLUSIONI
Per e come da note scritte depositate il Parte_1 Parte_2
24 febbraio 2025.
Per e come da note scritte depositate il 24 CP_1 Controparte_2
febbraio 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Con atto di citazione ritualmente notificato, i coniugi e Persona_1
hanno convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bologna, Parte_1
e , al fine di ottenere, ai sensi dell'articolo CP_1 Controparte_2
874 c.c., pronuncia costitutiva della comunione forzosa dei muri posti al confine fra le rispettive abitazioni.
Il la anno dedotto che essi attori e e Per_1 Parte_1 CP_1
(rispettivamente marito di e padre di Persona_2 CP_1
) avevano acquistato, rispettivamente in data 19.04.1986 e Controparte_2
in data 30.12.1986, due porzioni adiacenti di un unico fabbricato, frazionato dall'originario proprietario, al fine di ricavare due attigue villette bifamiliari, situate ai numeri 4 e 8 di via dei Poggioli in San EN AL di MB (BO).
Gli attori, in particolare, hanno chiesto, ex articolo 874 c.c., che venisse pronunciata la comunione forzosa dei seguenti muri e relative fondamenta: “(a) muro perimetrale del
pag. 2/16 fabbricato posto sul confine tra le due proprietà (mappale 398) Parte_3
e (mappale 399) del foglio n. 23 NCT Comune di San EN AL di Parte_4
MB (BO) frapposto tra le due proprietà per tutta la sua estensione in senso
verticale; (b)
larghezza ed in altezza fino al tetto della proprietà (c) muretto Parte_3
di confine tra le due distinte aree cortilive antistanti le due distinte porzioni di
fabbricato recante una ringhiera posta proprio a metà del muretto medesimo”.
e hanno precisato che si trattava di Persona_1 Parte_1
muri che il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 1035 del 25.03.2014, emessa nell'ambito del procedimento RG 200140/2008, aveva accertato ricadere nella proprietà
esclusiva dei coniugi e . Persona_2 CP_1
Gli attori hanno, poi, chiesto, in via subordinata, con riferimento al solo muro sub b),
che fosse accertata e dichiarata “.. l'esistenza della servitus oneris ferendi di cui già
nella motivazione della sentenza n. 1035/2014 del Tribunale di Bologna (RG
200140/08) e relativa CTU in ordine al tratto di muro […] gravato da servitù di
infissione di travi, appoggio di solai, murature e parte delle strutture di copertura del
fabbricato di proprietà attrice . Per_1 Parte_1
Si sono costituite in giudizio e , attualmente CP_1 Controparte_2
titolari rispettivamente della quota di ¾ ed ¼ della proprietà dell'immobile situato al n.
8 di Via dei Poggioli, stante l'intervenuto decesso di , Persona_2
originario proprietario. Le convenute hanno resistito alle domande avversarie, ritenendo la richiesta di comunione forzosa lesiva del principio del giudicato sostanziale, in quanto analoga a quella che aveva originato il procedimento RG 200140/2008, nonché
pag. 3/16 mancante, sul piano processuale, del fondamentale presupposto dell'interesse ad agire.
La e la hanno sostenuto, inoltre, la carenza dei requisiti richiesti CP_1 CP_2
dall'articolo 874 c.c. ai fini della pronuncia di comunione forzosa, osservando come i muri oggetto di causa non si trovassero, in realtà, sulla linea di confine fra le due unità
immobiliari, bensì unicamente all'interno del fondo appartenente ad esse convenute.
Hanno sottolineato, altresì, che la normativa antisismica in vigore per il Comune di San
EN AL di MB era di ostacolo, nella specie, all'applicazione degli articoli 874
e ss. c.c., formulando, infine, domanda di risarcimento dei danni ai sensi dell'articolo 96
c.p.c.
All'esito della espletata CTU, il Giudice di prime cure, con la sentenza n.2354/2021 del
11-14 ottobre 2021, disattese le eccezioni di giudicato e di carenza di interesse,
sollevate dalle convenute, ha così deciso “1)Dispone la comunione forzosa ex articolo
874 c.c. in favore degli attori e , Persona_1 Parte_1
proprietari dell'immobile sito in San EN AL di MB (BO), via dei Poggioli n.
4, identificato al NCF del predetto Comune al foglio 23, particella 694, sub 3, dei
seguenti muri: a) muro perimetrale del fabbricato posto sul confine tra la proprietà
(mappale 398) e la proprietà Controparte_3 Persona_3
(mappale 399 del foglio n. 23 NCT Comune di San EN AL di MB - BO),
frapposto tra le due proprietà per la sua estensione in senso verticale;
b)
lato esterno del medesimo muro per la sua estensione in larghezza ed in altezza fino al
tetto della proprietà 2)Rigetta la domanda di Controparte_3
comunione forzosa ex articolo 874 c.c. relativa al muretto di confine tra le due distinte
aree cortilive antistanti le distinte porzioni di fabbricato;
3) Rigetta la domanda di
pag. 4/16 risarcimento dei danni ai sensi dell'articolo 96 c.p.c. formulata da parte convenuta;
4)
ND gli attori E al pagamento, in Persona_1 Parte_1
favore dei convenuti e della somma pari ad € CP_1 Controparte_2
3882,27, dovuta ai sensi dell'articolo 874 c.c. in virtù della pronuncia di comunione
forzosa; 5) ND e a rifondere agli attori CP_1 Controparte_2
3/4 delle spese processuali che in tale proporzione liquida in € 3.626,25 per compensi,
oltre accessori come per legge ed € 1.475,25 per spese documentate, dichiarandole
compensate tra le parti per il restante ¼; 6) Pone definitivamente le spese di CTU a
carico solidale delle parti;
tuttavia, nei rapporti interni sono poste a carico della parte
convenuta nella misura di ¾ e della parte attrice nella misura di ¼ “.
2-Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello e Persona_1
, affidandolo ai seguenti motivi: Parte_1
a-erroneità della sentenza per erronea ricostruzione, da parte del Giudice di prime cure,
dell'esistenza di una distanza dal confine del muretto di recinzione posto tra le aree cortilive;
violazione degli artt.112,115, 116 c. p. c. rispetto allo stato dei luoghi e alle risultanze della CTU;
conseguente riforma del capo 2 della sentenza impugnata;
b- erroneità del regolamento delle spese di lite (ivi comprese quelle di CTU), quale conseguenza dell'accoglimento del primo motivo di gravame.
e nell'atto di appello, hanno Persona_1 Parte_1
formulato le seguenti conclusioni: “in accoglimento del 1° motivo di appello, in riforma
parziale della sentenza gravata nei capi 2) e 4), quest'ultimo solo in parte qua, disporre
la comunione forzosa in favore degli attori-appellanti, quali proprietari dell'immobile
sito in San EN AL di MB (BO), via dei Poggioli n. 4, identificato al NCF del
pag. 5/16 predetto Comune al foglio 23, particella 694, sub 3 ed area pertinenziale scoperta
antistante, dei seguenti muri e relative fondamenta: […] (c) muretto di confine tra le
due distinte aree cortilive antistanti le due distinte porzioni di fabbricato recante una
ringhiera posta proprio a metà del muretto medesimo, muri attualmente di esclusiva
comproprietà indivisa pro quota delle signore e CP_1 Controparte_2
proprietarie altresì dell'immobile sito in San EN AL di MB (BO), via dei
Poggioli n. 8, identificato al NCF del predetto Comune al foglio 23, particella 399, sub
4, ed area pertinenziale scoperta antistante, come da docc. 2] e 3], dichiarandone per
l'effetto la comproprietà in parti uguali, a fronte del versamento da parte degli attori in
favore delle convenute dell'importo di cui alla quantificazione del CTU geom. Per_4
nella misura di € 2.572,06; in accoglimento del 2° motivo di appello, in
[...]
riforma parziale della sentenza gravata nei capi 5) e 6), condannare i convenuti
appellati alla rifusione integrale in favore degli attori appellanti delle spese di lite del I
grado di giudizio, ivi incluse quelle di C.T.U. e compresi 15% per rimborso spese
forfettarie ex art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014, C.P.A. ed I.V.A. come per Legge”.
Si sono costituite in giudizio e e hanno resistito CP_1 Controparte_2
all'appello di e . Persona_1 Parte_1
La la anno proposto appello incidentale, affidandolo ai seguenti motivi: CP_1 CP_2
a-nullità, erroneità e ingiustizia della sentenza nella parte in cui il Tribunale di Bologna aveva ritenuto di non rilevare alcuna violazione del principio del giudicato sostanziale espresso dall'art.2909 codice civile ed aveva, per l'effetto, accolto la domanda di comunione forzosa;
pag. 6/16 b-nullità, erroneità e ingiustizia della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale
aveva ritenuto di accogliere la domanda di comunione forzosa del muro perimetrale del fabbricato;
c-in via subordinata, nullità, erroneità ed ingiustizia della sentenza nella parte in cui il
Tribunale aveva ritenuto di accogliere la domanda di comunione forzosa dello spessore o lato esterno del muro divisorio.
e , in comparsa di costituzione e risposta CP_1 Controparte_2
hanno formulato le seguenti conclusioni:” In via principale, rigettare l'impugnazione ex
adverso proposta avverso la sentenza n. 2354/2021 resa dal Tribunale di Bologna in
data 14 ottobre 2021, nella causa r. g. 2747/2018, per i motivi esposti in narrativa;
in
via subordinata, senza riconoscimento e rinuncia alcuna, nella denegata e non creduta
ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello dovesse accogliere l'impugnazione proposta:
escludere la comunione forzosa nel tratto finale della recinzione sino alla parete del
fabbricato, per la distanza di circa due metri, in quanto manca il muretto sottostante,
procedere alla liquidazione dell'importo dovuto per il valore del muretto esterno e del
suolo su cui è eretto, come quantificato dal CTP Geom. ovvero in subordine Per_5
come quantificato dal CTU Geom. In via di Appello Incidentale: In via Per_4
preliminare accogliere il primo motivo di appello incidentale e per l'effetto dichiarare
l'improponibilità delle domande attoree per effetto del giudicato costituito dalla
sentenza n.1035/2014 e/o carenza di interesse ad agire, rigettare integralmente la
domanda di comunione forzosa e riformare la sentenza n. 2354/2021 resa dal Tribunale
di Bologna in data 14 ottobre 2021, nella causa r.g. 2747/2018, nella parte in cui ha
accolto la domanda di comunione forzosa del muro divisorio e dello spessore o lato
pag. 7/16 esterno del medesimo muro del fabbricato, di cui ai capi 1,3,4,5,6 della sentenza, per i
motivi indicati nella narrativa del presente atto;
Nel merito in via principale accogliere
il secondo motivo di appello incidentale e per l'effetto rigettare integralmente la
domanda di comunione forzosa e riformare parzialmente la sentenza n. 2354/2021 resa
dal Tribunale di Bologna in data 14 ottobre 2021, nella causa r. g. 2747/2018, nella
parte in cui ha accolto la domanda di comunione forzosa del muro divisorio e dello
spessore o lato esterno del medesimo muro del fabbricato, di cui ai capi 1,3,4,5,6 della
sentenza per i motivi indicati nella narrativa del presente atto. In Via subordinata
accogliere il terzo motivo di appello incidentale nella denegata e non creduta ipotesi in
cui l'Ecc.ma Corte d'Appello non accolga l'appello incidentale proposto e per l'effetto
rigettare la domanda di comunione forzosa in riferimento allo <spessore>
del muro ( o testata del muro) e riformare la sentenza n. 2354/2021 resa dal Tribunale
di Bologna in data 14 ottobre 2021, nella causa r.g. 2747/2018, nella parte in cui ha
accolto la domanda di comunione forzosa della testata del muro, di cui al capi 1, lett.b),
4 e 5 della sentenza, per i motivi indicati nella narrativa del presente atto. In Via
istruttoria, qualora fosse ritenuto necessario dall'Ecc.ma Corte D'Appello, chiamare a
chiarimenti il CTU Geom. In ogni caso con condanna ex art 96 cpc e vittoria Per_4
di spese di CTU e di lite del I e II grado di giudizio”.
Nel corso del giudizio di appello, a seguito del decesso di , si Persona_1
sono costituiti in giudizio, , in proprio e quale erede di Parte_1
, e , quale erede di Persona_1 Parte_2 Per_1
.
[...]
pag. 8/16 La causa è stata, infine, trattenuta in decisione all'esito di trattazione “cartolare”, con concessione dei termini di cui all'art.190 c. p. c.
3- Deve essere, per ragioni di carattere logico, esaminato, in via preliminare, il primo motivo dell'appello incidentale di e , con il CP_1 Controparte_2
quale queste ultime hanno censurato la sentenza impugnata in quanto il Tribunale di
Bologna aveva ritenuto che, nella domanda proposto dagli odierni appellanti principali,
non fosse ravvisabile alcuna violazione del principio del giudicato sostanziale espresso dall'art.2909 codice civile ed aveva, per l'effetto, accolto la domanda di comunione forzosa del muro.
In proposito, occorre evidenziare che (cui ora sono subentrati Persona_1
gli eredi e e Parte_2 Parte_1 Parte_1
hanno proposto, con atto di citazione notificato a (cui ora Persona_2
sono subentrati gli eredi e ) e a CP_1 Controparte_2 CP_1
in data 10 aprile 2008, domanda mirante alla affermazione del loro diritto di
[...]
comproprietà sul muro perimetrale divisorio delle adiacenti abitazioni, sullo spessore esterno del medesimo, nonché sul muretto delimitante le rispettive aree cortilive per i quali è oggi processo. Il Tribunale di Bologna, con sentenza del 25 marzo 2014, passata in giudicato, ha dichiarato, sulla scorta delle risultanze del Tipo di Frazionamento
n.36355, approvato dall' , in data 21 settembre 1981, menzionato sia CP_4
nel rogito di acquisto degli attori che in quello dei convenuti, che i predetti muri erano di proprietà esclusiva di (cui ora sono subentrati gli eredi Persona_2
e ) e di . CP_1 Controparte_2 CP_1
pag. 9/16 Orbene, il Tribunale, nella sentenza in questa sede appellata, ha rigettato l'eccezione di giudicato sollevata da e da , sul presupposto CP_1 Controparte_2
che, nel precedente giudizio, gli odierni appellanti principali Persona_1
(cui nel corso del presente giudizio di gravame sono subentrati gli eredi Parte_2
e e avevano formulato una
[...] Parte_1 Parte_1
domanda di mero accertamento della comproprietà dei muri suddetti, ai sensi dell'art.880 c.c., e che gli stessi, nella presente causa, miravano, invece, ad ottenere una sentenza costitutiva della comproprietà dei muri, ex art. 874 c.c..
L'assunto del primo Giudice non convince.
Giova, innanzitutto, ricordare, in diritto, che la proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei cd. diritti "autodeterminati", individuati,
cioè, sulla base della sola indicazione del relativo contenuto così come rappresentato dal bene che ne forma l'oggetto, con la conseguenza che la "causa petendi" delle relative azioni giudiziarie si identifica con i diritti stessi e non con il relativo titolo che ne costituisce la fonte, la cui eventuale deduzione non ha, per l'effetto, alcuna funzione di specificazione della domanda, essendo, viceversa, necessario ai soli fini della prova
(vedi Cassazione civile sez. II - 23/09/2019, n. 23565; Cassazione civile sez. II -
16/10/2020, n. 22591).
Preme, ancora, sottolineare che, secondo principi di diritto costantemente reiterati dalla giurisprudenza di legittimità, l'autorità del giudicato copre il dedotto e il deducibile, e cioè non solo le ragioni giuridiche fatte valere in giudizio (giudicato esplicito) ma anche tutte le altre - proponibili sia in via di azione che di eccezione - le quali, sebbene non dedotte specificamente si caratterizzano per la loro comune inerenza ai fatti costitutivi pag. 10/16 delle pretese anteriormente svolte (giudicato implicito); con la conseguenza che al titolare di un diritto in ordine al quale si sia già giudicato è precluso agire con una seconda domanda relativa a tale diritto (cfr., fra le molte, Cass. 16 marzo 1996, n. 2205;
Cass. 23 novembre 1987 n. 8656; Cass. 29 luglio 1986 n. 4852; Cass. 21 giugno 1986 n.
4137).
In relazione al principio secondo cui l'autorità del giudicato copre il dedotto e il deducibile, e cioè non solo le ragioni giuridiche fatte valere in giudizio ma anche tutte le altre - proponibili sia in via di azione che di eccezione - le quali, sebbene non dedotte specificamente si caratterizzano per la loro comune inerenza ai fatti costitutivi delle pretese anteriormente svolte, è precluso proporre in un successivo giudizio una domanda fondata su ragioni giuridiche che, seppure non prospettate né espressamente enunciate in quello precedente, costituiscano tuttavia una premessa ed un precedente logico della relativa pronuncia, tali da non comportare la prospettazione di un autonomo
"thema decidendum" (vedi Cassazione civile sez. II - 04/11/2005, n. 21352 ).
Rileva la Corte, tornando al caso che ci occupa, che , nella causa definita con sentenza passata in giudicato e in quella che oggi ci occupa, gli attori hanno inteso ottenere l'affermazione della comproprietà del muro perimetrale e del muro di divisione di aree cortilive dei quali si è detto, sulla base del medesimo presupposto che tali muri si trovassero sul confine tra le proprietà delle parti, così che la questione della sussistenza delle condizioni per l'emissione di sentenza costitutiva rientrava nella materia deducibile nel primo giudizio e non può, di conseguenza, essere sottoposta ulteriormente a giudizio.
pag. 11/16 4- In riforma della sentenza impugnata, va, pertanto, dichiarata improponibile la domanda avanzata da (cui nel corso del giudizio di appello Persona_1
sono subentrati e e da Parte_2 Parte_1 CP_5
.
[...]
In virtù dell'accoglimento di detto motivo dell'appello incidentale di e CP_1
di rimane assorbito ogni altro motivo di tale impugnazione Controparte_2
e deve essere rigettato l'appello principale.
5- Non può essere esaminata la domanda di riconoscimento di servitù oneris ferendi,
sulla quale il Giudice di prime cure non si è pronunciato, perché assorbita dall'accoglimento della domanda principale, riproposta, ex art. 346 c. p. c., da e da , nel corso del presente giudizio di Parte_2 Parte_1
appello. La riproposizione di tale domanda deve considerarsi, infatti, tardiva perché non effettuata nell'atto di impugnazione, ma solo nel corso del giudizio di gravame.
Nel processo ordinario di cognizione risultante dalla novella di cui alla l. n. 353 del
1990 e dalle successive modifiche, le parti del processo di appello nel rispetto dell'autoresponsabilità e dell'affidamento processuale, sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali è necessario proporre appello incidentale), a riproporre le domande e le eccezioni non accolte in primo grado,
in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo, non essendo al riguardo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice (vedi Cassazione civile sez. un. - 21/03/2019, n. 7940; Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 22311 del 15/10/2020; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10796 del 11/05/2009).
pag. 12/16 6- La riforma della sentenza impugnata impone di provvedere sulle spese di entrambi i gradi sulla scorta dell'esito globale della lite.
e , totalmente soccombenti, devono Parte_2 Parte_1
essere, pertanto, condannati a rimborsare a e CP_1 CP_2
le spese di entrambi i gradi.
[...]
Il compenso di avvocato deve essere come di seguito liquidato:
primo grado, ex DM 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia (compreso tra 5.200,01 e 26.000,00 Euro), 4.536,00 Euro (729,00 Euro per la fase di studio, 729,00
Euro per la fase introduttiva, 1.620,00 Euro per la fase di trattazione e istruttoria e
1.458,00 Euro per la fase decisionale);
appello, ex DM 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia (compreso tra
5.200,01 e 26.000,00 Euro), 3.966,00 Euro (11.134,00 Euro per la fase di studio, 921,00
Euro per la fase introduttiva e 1.911,00 Euro per la fase decisionale).
Va, in proposito, ricordato che, in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal d.
m. n. 55 del 2014, come modificato dal DM 147/2022, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto d. m.,
non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in pag. 13/16 caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (vedi Cassazione civile, sez. III, 13/07/2021, n.
19989).
A e a spetta, inoltre, il rimborso delle spese CP_1 Controparte_2
forfettarie nella misura del 15% dei compensi liquidati.
Agli appellanti incidentali, per spese vive del giudizio di primo grado e di appello,
vanno riconosciute le ulteriori somme rispettivamente di 1921,50 Euro e di 355,50
Euro.
Le spese di CTU, così come liquidate con separato decreto dal Giudice di prime cure,
vanno poste definitivamente a carico di e di Parte_2 Parte_1
.
[...]
7-Non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c. p. c., invocata dagli appellanti incidentali, non ravvisandosi nella azione intentata dagli appellanti principali i connotati della temerarietà.
8- Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di Parte_2
e di dell'ulteriore importo a titolo di contributo
[...] Parte_1
unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello principale, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto" (vedi Cass. Civ. Sez. Un. n. 23535 del 20/09/2019;
Cass. Civ. Sez. Un.4315 del 20 aprile 2020).
pag. 14/16
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
I-Rigetta l'appello principale di e di;
Parte_2 Parte_1
II-In accoglimento dell'appello incidentale di e di CP_1 CP_2
e in riforma della sentenza n. 2354/2021 del 11-14 ottobre 2021 del
[...]
Tribunale di Bologna, dichiara improponibile la domanda avanzata da Per_1
(cui sono subentrati gli eredi e
[...] Parte_2 Parte_1
) e da
[...] Parte_1
III- ND gli appellanti principali al rimborso, in favore degli appellanti incidentali,
delle spese di entrambi i gradi, liquidate, quanto al primo grado, in 1.921,50 Euro per spese vive, in 4.536,00 Euro per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, Iva e Cpa come per legge, e, quanto al giudizio di appello, in 355,50 Euro per spese vive, in 3.966,00 Euro per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, Iva e Cpa
come per legge;
IV- Pone le spese di CTU, così come separatamente liquidate dal Giudice di prime cure,
definitivamente a carico di e di Parte_2 Parte_1
V- Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di Parte_2
e di dell'ulteriore importo a titolo di contributo
[...] Parte_1
unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello principale, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto.
pag. 15/16 Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il 30
settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
RO LO IN SE De SA
pag. 16/16