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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 21/01/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N.1321/2019 R.G.
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 21 gennaio 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento del 13.12.2024 regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in data 16.12.2024) si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per e l'avv. ANTONELLO POMPILIO ha concluso CP_1 Controparte_2 come da nota depositata in data 20/01/2025 per 'avv. Prof. STEFANO D'ERCOLE ha concluso come da nota depositata in Controparte_3 data 20/01/2025
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 16:30 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 1321/2019 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1321/2019 R.G. promossa da:
(c.f. ), (c.f. CP_1 C.F._1 Controparte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. ANTONELLO POMPILIO ed elettivamente C.F._2 domiciliati presso il suo studio sito in Roma (RM), Largo Luigi Antonelli, n.27, giusta delega in calce all'atto di citazione;
attori contro
(c.f. ), in persona del suo Direttore Generale e legale Controparte_3 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Prof. STEFANO D'ERCOLE ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Massimo Iucci sito in Latina (LT), Viale dello
Statuto, n.41, giusta procura alle liti telematicamente depositata;
convenuta
OGGETTO: azione di ripetizione di indebito;
CONCLUSIONI come da verbale di udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 12.3.2019, i signori e CP_1
hanno convenuto in giudizio – innanzi all'intestato Tribunale – la Controparte_2 in persona del suo l.r.p.t., al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “- Controparte_3
Accertare e dichiarare, ai sensi degli artt. 644 c.p. e 1815 c.c., la pattuizione e l'applicazione di tassi di interesse usurari - sia corrispettivi che, separatamente, di mora - al contratto di mutuo del 4.8.2003 stipulato dai Sig.ri e con la banca per le ragioni CP_1 Parte_1 Controparte_3 esposte nel presente atto;
e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità della clausole del suddetto contratto che prevedono la corresponsione di interessi, oneri e spese a carico dei ricorrenti, poiché contrarie a norme imperative;
- accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c., per le ragioni di fatto e di diritto esposte nel presente atto, la gratuità del contratto di mutuo de quo;
- accertare e dichiarare la discordanza tra il TAN e il TAEG dichiarati in contratto da e quelli effettivamente applicati da e, dunque, la nullità della clausola di determinazione degli CP_3 interessi, per indeterminatezza e/o indeterminabilità, del contratto di mutuo per cui è causa, ai sensi dell'art. 117, comma 6 e 7 T.U.B. e/o dell'art. 1284, comma 3, c.c., per le ragioni di fatto e di diritto esposte nel presente atto, e per l'effetto dichiarare - ex art. 117, comma 7, T.U.B. e/o ex art. 1284 c.c.
- applicabili al contratto de quo i tassi di interesse nella misura dei tassi minimi dei buoni ordinari del tesoro (c.d. B.O.T.) emessi nei dodici mesi precedenti la stipula o i tassi di interesse legale;
- conseguentemente, accertare e rideterminare il giusto rapporto dare-avere tra le parti in relazione al contratto di mutuo stipulato in data 4.8.2003, e dichiarare che, alla data del 30.10.2018 di cui alla perizia in atti, il mutuo in discorso risulta estinto, per le ragioni di cui in narrativa, e sussiste un credito dei Sig.ri e nei confronti di pari ad euro 44.823,99 o alla maggior CP_1 CP_2 CP_3
o minor somma che si accerterà in corso di causa, oltre a tutte le somme che saranno in futuro versate
e oltre interessi legali;
- per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla è più dovuto dai Sig.ri e CP_1
alla banca convenuta e condannare la alla restituzione, in favore dei CP_2 Controparte_3 ricorrenti, ai sensi dell'art. 2033 c.c., di tutti gli importi non dovuti e già versati a titolo di interessi, oneri e spese, che al 30.10.2018, ammontano ad euro 44.823,99, oltre a tutte le somme che saranno in futuro riscosse da successivamente all'instaurazione del presente giudizio;
- in ogni CP_3 caso, condannare la banca al pagamento delle spese, competenze ed onorari del Controparte_3 presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”.
A fondamento della domanda, i ricorrenti deducevano: - di aver stipulato con la convenuta il CP_4 contratto di mutuo datato 4.8.2003, a firma del Notaio di Latina, per la somma di Persona_1
€ 50.000,00 e di averne sempre corrisposto regolarmente le rate mensilmente pattuite (all. 1, ricorso);
- che, dall'analisi della contrattazione in parola, come evidenziato nella perizia econometrica di parte datata 16.10.2018 a firma del rag. (all. 2, ricorso), era emersa la pattuizione di un Persona_2 tasso di interesse corrispettivo e moratorio superiore al c.d. “tasso soglia” usura e la previsione di un
T.A.E.G. e di un T.A.N. inferiori rispetto a quelli effettivamente applicati;
- che, essendo stati applicati interessi usurari, doveva essere dichiarata la gratuità del mutuo;
- che, essendo la clausola relativa al tasso di interesse indeterminata e/o indeterminabile, doveva essere applicato il tasso di interesse ex art. 117, co. 6 e 7, T.U.B., o il tasso di interesse al saggio legale;
- che, tenuto conto che il CP_5 credito dai medesimi vantato nei confronti della convenuta era superiore alla restante parte della somma mutuata ancora da restituire, doveva essere dichiarata l'estinzione del contratto in parola e loro restituita la somma di € 44.823,99.
La convenuta, tempestivamente costituitasi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata il 5/11/2019, contestando recisamente la ricostruzione avversaria, insisteva per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito così provvedere:
1. in via preliminare di rito: in accoglimento del rilievo formulato dalla nel § 1 della comparsa di CP_4 costituzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 702 ter, 3° co. c.p.c., fissare l'udienza di cui all'art.
183 c.p.c.; 2. nel merito: rigettare in ogni caso ogni avversa domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque sfornita da idonea prova. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite.”.
Espletata con esito negativo la mediazione obbligatoria, disposto il mutamento del rito, concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa, istruita in via documentale e mediante c.t.u. a firma della dott.ssa , veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, Persona_3 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dinanzi a questo G.I., subentrato ai precedenti a far data dall'1.7.2022, previa concessione alle parti di termine per note difensive fino a dieci giorni prima.
La domanda attorea di ripetizione ex art. 2033 c.c. è infondata e andrà, pertanto, rigettata.
Prima di entrare nel merito della vicenda, non è superfluo rammentare i principi applicabili alla fattispecie in ordine alla ripartizione dell'onere della prova che, in materia di contenzioso bancario, è destinato a ripartirsi in maniera diversa a seconda che l'iniziativa giudiziaria venga intrapresa dalla
Banca o dal cliente.
In proposito, è opportuno ricordare che, nei giudizi promossi dal cliente-mutuatario per far valere la nullità di clausole contrattuali, grava su di lui l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e di fornire la relativa prova: spetta all'attore, in caso di ripetizione di indebito, fornire la prova sia dell'avvenuto pagamento che della mancanza di causa debendi, ovvero del successivo venir meno di questa (Cass. 6.2.24, n.3310; ex pluris: Cass. 9.2.23, n. 4083; Cass. 7.12.22,
n.35979).
Pertanto, il mutuatario che intenda far valere il carattere indebito di talune clausole contrattuali e poste passive, - assumendo che le stesse siano il portato dell'applicazione di interessi usurari, dell'anatocismo, dell'addebito di spese, commissioni o altre voci non dovute -, ha lo specifico onere di produrre il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto in lite.
Né, in senso contrario, potrebbe invocarsi una qualche difficoltà del correntista di disporre della detta documentazione poiché, alla luce dell'art. 117 T.U.B., un esemplare del contratto è consegnato al cliente e, in ogni caso, quest'ultimo in qualsiasi momento può richiedere alla banca ex art. 119 T.U.B.
“copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”.
Va, infine, ricordato che il principio dell'onere della prova non implica che la dimostrazione di fatti costitutivi del diritto azionato debba ricavarsi esclusivamente dalle prove offerte da colui che è gravato del relativo onere: in base al principio di acquisizione, tutte le risultanze istruttorie, comunque ottenute, -quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale siano formate-, concorrono alla formazione del convincimento del giudice.
Ciò posto, pur avendo gli attori adempiuto compiutamente al proprio onus probandi, producendo il contratto di mutuo fondiario e il piano di ammortamento (doc. 1, ricorso), le domande di ripetizione dai medesimi formulate non meritano accoglimento per i motivi qui di seguito illustrati.
Venendo ai risultati della relazione tecnica, la documentazione agli atti ha consentito al C.T.U. di effettuare le verifiche demandate riguardo l'usura, la corrispondenza tra il tasso di interesse pattuito e quello applicato e la sussistenza di costi occulti, ivi compresi quelli scaturenti dalla capitalizzazione degli interessi nel mutuo con ammortamento alla francese: purtuttavia, ad avviso del Tribunale, il risultato peritale conclusivo va disatteso.
Ed invero, il C.T.U. ha proceduto alla verifica del rispetto del tasso soglia usura, separatamente, per gli interessi corrispettivi e per quelli moratori, al momento della loro pattuizione, ovvero alla data di stipula del contratto di mutuo, attraverso la comparazione tra il T.A.E.G. e il tasso soglia: “il TAEG va raffrontato con il tasso soglia per verificare la conformità del finanziamento alla normativa anti- usura e va calcolato facendo ricorso al concetto matematico-finanziario di Tasso Interno di
Rendimento (TIR), che richiede l'individuazione dei flussi finanziari associati all'operazione e dei relativi momenti temporali in cui questi si realizzano. Il metodo del TIR è il solo che consente di calcolare in maniera scientifica il tasso di interesse reale dell'operazione. Il TAEG contrattuale è il parametro che va confrontato con il tasso soglia vigente al momento della stipula per stabilire se vi sia stata o meno usura ab origine.” (cfr. pag. 11, c.t.u. dep. 11.6.2021).
L'ausiliario ha, inoltre, incluso nella determinazione del T.A.E.G. le spese sostenute dai mutuatari alla data di erogazione del mutuo, ad esclusione delle imposte e tasse, pervenendo ad un tasso effettivo del 6,141% (cfr. pagg. 11-12, c.t.u. dep. 11.6.2021).
Tale metodologia di calcolo risulta condivisibile, aderente al dettato legislativo e rispettosa dei quesiti demandati che richiedevano una verifica separata tra interessi corrispettivi e moratori (vd. ordinanza
G.I. 18.1.2021).
Alla luce delle verifiche effettuate, in merito agli interessi corrispettivi, il perito ha escluso che la abbia pattuito un tasso di interesse superiore alla soglia usura: “Il TAEG così determinato CP_4 risulta inferiore al tasso soglia usura rilevato da Banca d'Italia per il periodo 01/07/2003 -
30/09/2003 per le operazioni classificate come MUTUI IPOTECARI TASSO FISSO pari al 6,795%”
(c.t.u. dell'11.6.21, p.14).
Per quanto riguarda, invece, gli interessi moratori, il C.T.U. dapprima ha determinato la misura degli interessi di mora ed ha poi escluso, anche rispetto ad essi, il superamento del tasso soglia usura: “Il contratto di mutuo prevede un interesse annuale pari al 5,89% e un tasso moratorio rappresentato dall'incremento dello 0,50% del tasso contrattuale…con riferimento al tasso di mora accordato, pari al 6,39% (5,89% + 0,50%) risulta anch'esso inferiore al tasso soglia rilevato da Banca d'Italia per il periodo e la classe di operazioni su menzionati.” (c.t.u. dell'11.6.21, p.14).
Per quanto riguarda l'ulteriore verifica relativa alla corrispondenza tra il tasso di interesse pattuito e quello effettivamente applicato dalla il C.T.U. ha rilevato che l'Istituto di Credito ha applicato CP_4 un tasso del 5,90% anziché il tasso, previsto in contratto, del 5,89% (c.t.u. dell'11.6.21, pp. 15-16).
Tenuto conto di tale difformità, la dott.ssa ha elaborato due ipotesi: l'una che prevede la Per_3 restituzione agli attori delle somme versate in eccesso per un totale di € 48,60, l'altra che prevede la restituzione agli attori di tutti gli interessi versati per un totale di € 25.625,49 (c.t.u. dell'11.6.21, pp.16-17).
Ciò posto, tuttavia, alcuna delle ipotesi di ricalcolo effettuate dal C.T.U. appaiono condivisibili.
Invero, il tecnico è pervenuto alle due elaborazioni sul presupposto che il T.A.N. (Tasso Annuo
Nominale), previsto in contratto, ed il T.A.E. (Tasso Annuo Effettivo) non siano coincidenti (essendo il primo, come previsto da contratto, pari al 5,89%, e il secondo pari al 5,90%).
Secondo il costante indirizzo ermeneutico, anche di questo Tribunale, il il divergono CP_6 CP_7 ogni qualvolta sia previsto il rimborso del mutuo mediante rate di periodicità inferiore all'anno proprio sul presupposto che il T.A.N. è un tasso annuale: “nei piani di ammortamento di prestiti e mutui l'interesse annuale nominale (TAN) generalmente non viene pagato, come nella specie, in un'unica soluzione a fine anno, ma ripartito su ogni rata infrannuale in scadenza con la conseguenza che la corresponsione anticipata delle rate rispetto alla scadenza annuale comporta che il costo effettivo da interessi (TAE) del finanziamento per il contraente non è pari al tasso annuale stabilito da contratto, ma (lievemente) maggiore sicché, preliminarmente, va disattesa l'eccezione di parte opponente in ordine alla mancata coincidenza tra i due valori risolvendosi essa nella normale e legittima conseguenza di tale prospettazione” (Trib. Latina 29.4.2023, n.988; ex multis: Trib. Larino
25.6.2024, n.335; Trib. Pistoia 5.5.2023, n.358; Trib. Napoli 11.10.2022, n.3549; Trib. Torre
Annunziata 9.10.2022; App. L'Aquila 31.3.2022, n.484).
Peraltro, si rileva che il tasso di interesse al 5,90% era previsto nel documento di sintesi prodotto dagli attori (all. n.1, ricorso) e che, in ogni caso, la presunta difformità tra i due tassi è talmente modesta (pari allo 0,01% e pari alla complessiva somma di € 48,60) da rendere la sanzione prevista dall'art. 117 T.U.B. del tutto iniqua e ogni ipotesi di ricalcolo priva di pregio.
Ne consegue che l'irrilevanza della lievissima difformità tra il tasso di interesse pattuito e quello effettivo, sicché alcuna somma sarà ripetibile dagli odierni deducenti.
Per quanto riguarda, invece, la questione afferente all'illegittima applicazione nel piano di ammortamento alla francese del regime finanziario dell'interesse composto si rileva quanto segue.
Il C.T.U. ha evidenziato che il piano di ammortamento alla francese, oggetto dell'odierno giudizio, avrebbe generato dei costi occulti derivanti dall'utilizzo del regime di capitalizzazione composto degli interessi e ha proceduto, sulla base di tale presupposto, al ricalcolo del piano di ammortamento applicando il tasso sostituivo ex art. 117 T.U.B., con riconoscimento agli attori della somma di €
21.088,80 in restituzione (vd. c.t.u. integrativa del 7.10.21, pp.2-3,12).
Anche in questo caso, le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. non possono essere condivise.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di merito, al quale si ritiene di aderire, il piano di ammortamento alla francese non comporta una indeterminatezza del tasso, né una automatica e surrettizia capitalizzazione di interessi e, pertanto, non è in contrasto né con il divieto di anatocismo, né con i doveri di trasparenza.
Ed infatti, tale piano di ammortamento prevede rate composte da una quota capitale ed una quota di interessi calcolate sul capitale residuo in modo che la quota capitale cresce progressivamente, mentre quella per interessi (calcolata solo sul capitale residuo e non sugli interessi scaduti) decresce nel tempo: tale meccanismo non produce anatocismo sia perché gli interessi sono calcolati sulla quota capitale via via decrescente per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi, sia perché alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati ma sono pagati come quota per interessi della rata di rimborso del mutuo (ex plurimis: App. l'Aquila
2.8.2024, n.1040; Trib. Lucca 6.5.2024, n.610; Trib. Napoli 24.1.2023, n.773; App. Cagliari
14.3.2023, n.105; Trib. Firenze 16.3.2023, n.1).
In altri termini, come statuito di recente dalla Suprema Corte di Cassazione a Sez. Un., “il maggior carico di interessi del prestito non dipende…da un fenomeno di produzione di "interessi su interessi", cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi, né su interessi "scaduti"
(propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario
a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto” (Cass., Sez. Un., 29.5.2024, n.15130; ex multis: Trib. Roma 8.7.2024, n.11670).
Ulteriore questione introdotta dagli attori, è quella riguardante la difformità tra il T.A.E.G. (c.d. Tasso
Annuale Effettivo Globale) indicato nel contratto di mutuo e quello effettivo, la cui non corrispondenza avrebbe determinato la nullità, per indeterminatezza o indeterminabilità, della clausola relativa al tasso di interesse, con conseguente diritto al ricalcolo degli interessi dei ratei già corrisposti al tasso B.O.T., ex art. 117 T.U.B., o al tasso legale, e la restituzione della differenza.
Anche tale domanda andrà rigettata. Ed infatti, si osserva, sotto il profilo della nullità della clausola degli interessi, che una simile sanzione
(rectius, la sanzione della nullità del finanziamento) è prevista, ex art. 125-bis, co. 6, T.U.B., per il solo caso del credito al consumo (Cass. 27.2.2023, n.14000; ex plurimis: Trib. Roma 4.1.2022, m.77;
Trib. Roma 23.1.2020, n.1483), nel cui ambito non è certamente riconducibile, ai sensi dell'art. 122, co. 1, lett. f), T.U.B., il finanziamento oggetto del presente giudizio, essendo garantito da ipoteca su un bene immobile.
Pertanto, in difetto di una previsione normativa, nessuna sanzione di nullità può essere invocata nel caso di violazione delle norme sulla trasparenza delle condizioni contrattuali.
D'altro canto, secondo l'indirizzo nomofilattico della Suprema Corte di Cassazione, l'indicazione del
T.A.E.G. non è un elemento essenziale del contratto e, quindi, la sua mancata o erronea indicazione non ne determina la nullità e la conseguente applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 T.U.B.: “la giurisprudenza (cfr. Cass. n. 4597, 17187 e 34889/2023, n. 39169/2021) ritiene che il TAEG sia solo un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento e non rientri nel novero dei tassi, prezzi e altre condizioni di cui all'art. 117, comma 4, T.u.b., sicché l'eventuale mancata previsione del
TAEG non determina, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento” (Cass., Sez. Un.
29.5.2024, n.15130), sicché, “l'erronea rappresentazione dell'indice sintetico di costo (ISC) o tasso annuo effettivo globale (TAEG), nel contratto di finanziamento, non comporta nullità ai sensi dell'art.
117 del D.Lgs. n. 385 del 1993” (Cass. 27.2.2024, n.5151; ex multis: Cass. 3.7.2024, n.18235; Cass.
16.2.2024, n.4269; Trib. Roma 18.5.2023, n.7832).
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda di ripetizione ex art. 2033 c.c. va integralmente respinta.
Ogni altra questione ed ulteriore domanda sono da ritenersi dunque assorbite.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, visto l'art. 92, comma 2, c.p.c., la particolarità delle questioni affrontate e i diversi orientamenti giurisprudenziali nella subiecta materia fanno ritenere la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni (cfr. sent. Corte Cost. 19 aprile 2018, n. 77) per compensare integralmente le spese di lite.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in corso di causa, vanno poste definitivamente e solidalmente a carico di entrambe le parti, nella misura di metà ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) rigetta integralmente le domande attoree;
b) spese di lite integralmente compensate;
c) pone definitivamente e solidalmente le spese di c.t.u. a carico di entrambe le parti, nella misura di metà ciascuna.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza del 21.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 21 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 21 gennaio 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento del 13.12.2024 regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in data 16.12.2024) si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per e l'avv. ANTONELLO POMPILIO ha concluso CP_1 Controparte_2 come da nota depositata in data 20/01/2025 per 'avv. Prof. STEFANO D'ERCOLE ha concluso come da nota depositata in Controparte_3 data 20/01/2025
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 16:30 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 1321/2019 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1321/2019 R.G. promossa da:
(c.f. ), (c.f. CP_1 C.F._1 Controparte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. ANTONELLO POMPILIO ed elettivamente C.F._2 domiciliati presso il suo studio sito in Roma (RM), Largo Luigi Antonelli, n.27, giusta delega in calce all'atto di citazione;
attori contro
(c.f. ), in persona del suo Direttore Generale e legale Controparte_3 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Prof. STEFANO D'ERCOLE ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Massimo Iucci sito in Latina (LT), Viale dello
Statuto, n.41, giusta procura alle liti telematicamente depositata;
convenuta
OGGETTO: azione di ripetizione di indebito;
CONCLUSIONI come da verbale di udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 12.3.2019, i signori e CP_1
hanno convenuto in giudizio – innanzi all'intestato Tribunale – la Controparte_2 in persona del suo l.r.p.t., al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “- Controparte_3
Accertare e dichiarare, ai sensi degli artt. 644 c.p. e 1815 c.c., la pattuizione e l'applicazione di tassi di interesse usurari - sia corrispettivi che, separatamente, di mora - al contratto di mutuo del 4.8.2003 stipulato dai Sig.ri e con la banca per le ragioni CP_1 Parte_1 Controparte_3 esposte nel presente atto;
e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità della clausole del suddetto contratto che prevedono la corresponsione di interessi, oneri e spese a carico dei ricorrenti, poiché contrarie a norme imperative;
- accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c., per le ragioni di fatto e di diritto esposte nel presente atto, la gratuità del contratto di mutuo de quo;
- accertare e dichiarare la discordanza tra il TAN e il TAEG dichiarati in contratto da e quelli effettivamente applicati da e, dunque, la nullità della clausola di determinazione degli CP_3 interessi, per indeterminatezza e/o indeterminabilità, del contratto di mutuo per cui è causa, ai sensi dell'art. 117, comma 6 e 7 T.U.B. e/o dell'art. 1284, comma 3, c.c., per le ragioni di fatto e di diritto esposte nel presente atto, e per l'effetto dichiarare - ex art. 117, comma 7, T.U.B. e/o ex art. 1284 c.c.
- applicabili al contratto de quo i tassi di interesse nella misura dei tassi minimi dei buoni ordinari del tesoro (c.d. B.O.T.) emessi nei dodici mesi precedenti la stipula o i tassi di interesse legale;
- conseguentemente, accertare e rideterminare il giusto rapporto dare-avere tra le parti in relazione al contratto di mutuo stipulato in data 4.8.2003, e dichiarare che, alla data del 30.10.2018 di cui alla perizia in atti, il mutuo in discorso risulta estinto, per le ragioni di cui in narrativa, e sussiste un credito dei Sig.ri e nei confronti di pari ad euro 44.823,99 o alla maggior CP_1 CP_2 CP_3
o minor somma che si accerterà in corso di causa, oltre a tutte le somme che saranno in futuro versate
e oltre interessi legali;
- per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla è più dovuto dai Sig.ri e CP_1
alla banca convenuta e condannare la alla restituzione, in favore dei CP_2 Controparte_3 ricorrenti, ai sensi dell'art. 2033 c.c., di tutti gli importi non dovuti e già versati a titolo di interessi, oneri e spese, che al 30.10.2018, ammontano ad euro 44.823,99, oltre a tutte le somme che saranno in futuro riscosse da successivamente all'instaurazione del presente giudizio;
- in ogni CP_3 caso, condannare la banca al pagamento delle spese, competenze ed onorari del Controparte_3 presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”.
A fondamento della domanda, i ricorrenti deducevano: - di aver stipulato con la convenuta il CP_4 contratto di mutuo datato 4.8.2003, a firma del Notaio di Latina, per la somma di Persona_1
€ 50.000,00 e di averne sempre corrisposto regolarmente le rate mensilmente pattuite (all. 1, ricorso);
- che, dall'analisi della contrattazione in parola, come evidenziato nella perizia econometrica di parte datata 16.10.2018 a firma del rag. (all. 2, ricorso), era emersa la pattuizione di un Persona_2 tasso di interesse corrispettivo e moratorio superiore al c.d. “tasso soglia” usura e la previsione di un
T.A.E.G. e di un T.A.N. inferiori rispetto a quelli effettivamente applicati;
- che, essendo stati applicati interessi usurari, doveva essere dichiarata la gratuità del mutuo;
- che, essendo la clausola relativa al tasso di interesse indeterminata e/o indeterminabile, doveva essere applicato il tasso di interesse ex art. 117, co. 6 e 7, T.U.B., o il tasso di interesse al saggio legale;
- che, tenuto conto che il CP_5 credito dai medesimi vantato nei confronti della convenuta era superiore alla restante parte della somma mutuata ancora da restituire, doveva essere dichiarata l'estinzione del contratto in parola e loro restituita la somma di € 44.823,99.
La convenuta, tempestivamente costituitasi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata il 5/11/2019, contestando recisamente la ricostruzione avversaria, insisteva per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito così provvedere:
1. in via preliminare di rito: in accoglimento del rilievo formulato dalla nel § 1 della comparsa di CP_4 costituzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 702 ter, 3° co. c.p.c., fissare l'udienza di cui all'art.
183 c.p.c.; 2. nel merito: rigettare in ogni caso ogni avversa domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque sfornita da idonea prova. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite.”.
Espletata con esito negativo la mediazione obbligatoria, disposto il mutamento del rito, concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa, istruita in via documentale e mediante c.t.u. a firma della dott.ssa , veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, Persona_3 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dinanzi a questo G.I., subentrato ai precedenti a far data dall'1.7.2022, previa concessione alle parti di termine per note difensive fino a dieci giorni prima.
La domanda attorea di ripetizione ex art. 2033 c.c. è infondata e andrà, pertanto, rigettata.
Prima di entrare nel merito della vicenda, non è superfluo rammentare i principi applicabili alla fattispecie in ordine alla ripartizione dell'onere della prova che, in materia di contenzioso bancario, è destinato a ripartirsi in maniera diversa a seconda che l'iniziativa giudiziaria venga intrapresa dalla
Banca o dal cliente.
In proposito, è opportuno ricordare che, nei giudizi promossi dal cliente-mutuatario per far valere la nullità di clausole contrattuali, grava su di lui l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e di fornire la relativa prova: spetta all'attore, in caso di ripetizione di indebito, fornire la prova sia dell'avvenuto pagamento che della mancanza di causa debendi, ovvero del successivo venir meno di questa (Cass. 6.2.24, n.3310; ex pluris: Cass. 9.2.23, n. 4083; Cass. 7.12.22,
n.35979).
Pertanto, il mutuatario che intenda far valere il carattere indebito di talune clausole contrattuali e poste passive, - assumendo che le stesse siano il portato dell'applicazione di interessi usurari, dell'anatocismo, dell'addebito di spese, commissioni o altre voci non dovute -, ha lo specifico onere di produrre il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto in lite.
Né, in senso contrario, potrebbe invocarsi una qualche difficoltà del correntista di disporre della detta documentazione poiché, alla luce dell'art. 117 T.U.B., un esemplare del contratto è consegnato al cliente e, in ogni caso, quest'ultimo in qualsiasi momento può richiedere alla banca ex art. 119 T.U.B.
“copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”.
Va, infine, ricordato che il principio dell'onere della prova non implica che la dimostrazione di fatti costitutivi del diritto azionato debba ricavarsi esclusivamente dalle prove offerte da colui che è gravato del relativo onere: in base al principio di acquisizione, tutte le risultanze istruttorie, comunque ottenute, -quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale siano formate-, concorrono alla formazione del convincimento del giudice.
Ciò posto, pur avendo gli attori adempiuto compiutamente al proprio onus probandi, producendo il contratto di mutuo fondiario e il piano di ammortamento (doc. 1, ricorso), le domande di ripetizione dai medesimi formulate non meritano accoglimento per i motivi qui di seguito illustrati.
Venendo ai risultati della relazione tecnica, la documentazione agli atti ha consentito al C.T.U. di effettuare le verifiche demandate riguardo l'usura, la corrispondenza tra il tasso di interesse pattuito e quello applicato e la sussistenza di costi occulti, ivi compresi quelli scaturenti dalla capitalizzazione degli interessi nel mutuo con ammortamento alla francese: purtuttavia, ad avviso del Tribunale, il risultato peritale conclusivo va disatteso.
Ed invero, il C.T.U. ha proceduto alla verifica del rispetto del tasso soglia usura, separatamente, per gli interessi corrispettivi e per quelli moratori, al momento della loro pattuizione, ovvero alla data di stipula del contratto di mutuo, attraverso la comparazione tra il T.A.E.G. e il tasso soglia: “il TAEG va raffrontato con il tasso soglia per verificare la conformità del finanziamento alla normativa anti- usura e va calcolato facendo ricorso al concetto matematico-finanziario di Tasso Interno di
Rendimento (TIR), che richiede l'individuazione dei flussi finanziari associati all'operazione e dei relativi momenti temporali in cui questi si realizzano. Il metodo del TIR è il solo che consente di calcolare in maniera scientifica il tasso di interesse reale dell'operazione. Il TAEG contrattuale è il parametro che va confrontato con il tasso soglia vigente al momento della stipula per stabilire se vi sia stata o meno usura ab origine.” (cfr. pag. 11, c.t.u. dep. 11.6.2021).
L'ausiliario ha, inoltre, incluso nella determinazione del T.A.E.G. le spese sostenute dai mutuatari alla data di erogazione del mutuo, ad esclusione delle imposte e tasse, pervenendo ad un tasso effettivo del 6,141% (cfr. pagg. 11-12, c.t.u. dep. 11.6.2021).
Tale metodologia di calcolo risulta condivisibile, aderente al dettato legislativo e rispettosa dei quesiti demandati che richiedevano una verifica separata tra interessi corrispettivi e moratori (vd. ordinanza
G.I. 18.1.2021).
Alla luce delle verifiche effettuate, in merito agli interessi corrispettivi, il perito ha escluso che la abbia pattuito un tasso di interesse superiore alla soglia usura: “Il TAEG così determinato CP_4 risulta inferiore al tasso soglia usura rilevato da Banca d'Italia per il periodo 01/07/2003 -
30/09/2003 per le operazioni classificate come MUTUI IPOTECARI TASSO FISSO pari al 6,795%”
(c.t.u. dell'11.6.21, p.14).
Per quanto riguarda, invece, gli interessi moratori, il C.T.U. dapprima ha determinato la misura degli interessi di mora ed ha poi escluso, anche rispetto ad essi, il superamento del tasso soglia usura: “Il contratto di mutuo prevede un interesse annuale pari al 5,89% e un tasso moratorio rappresentato dall'incremento dello 0,50% del tasso contrattuale…con riferimento al tasso di mora accordato, pari al 6,39% (5,89% + 0,50%) risulta anch'esso inferiore al tasso soglia rilevato da Banca d'Italia per il periodo e la classe di operazioni su menzionati.” (c.t.u. dell'11.6.21, p.14).
Per quanto riguarda l'ulteriore verifica relativa alla corrispondenza tra il tasso di interesse pattuito e quello effettivamente applicato dalla il C.T.U. ha rilevato che l'Istituto di Credito ha applicato CP_4 un tasso del 5,90% anziché il tasso, previsto in contratto, del 5,89% (c.t.u. dell'11.6.21, pp. 15-16).
Tenuto conto di tale difformità, la dott.ssa ha elaborato due ipotesi: l'una che prevede la Per_3 restituzione agli attori delle somme versate in eccesso per un totale di € 48,60, l'altra che prevede la restituzione agli attori di tutti gli interessi versati per un totale di € 25.625,49 (c.t.u. dell'11.6.21, pp.16-17).
Ciò posto, tuttavia, alcuna delle ipotesi di ricalcolo effettuate dal C.T.U. appaiono condivisibili.
Invero, il tecnico è pervenuto alle due elaborazioni sul presupposto che il T.A.N. (Tasso Annuo
Nominale), previsto in contratto, ed il T.A.E. (Tasso Annuo Effettivo) non siano coincidenti (essendo il primo, come previsto da contratto, pari al 5,89%, e il secondo pari al 5,90%).
Secondo il costante indirizzo ermeneutico, anche di questo Tribunale, il il divergono CP_6 CP_7 ogni qualvolta sia previsto il rimborso del mutuo mediante rate di periodicità inferiore all'anno proprio sul presupposto che il T.A.N. è un tasso annuale: “nei piani di ammortamento di prestiti e mutui l'interesse annuale nominale (TAN) generalmente non viene pagato, come nella specie, in un'unica soluzione a fine anno, ma ripartito su ogni rata infrannuale in scadenza con la conseguenza che la corresponsione anticipata delle rate rispetto alla scadenza annuale comporta che il costo effettivo da interessi (TAE) del finanziamento per il contraente non è pari al tasso annuale stabilito da contratto, ma (lievemente) maggiore sicché, preliminarmente, va disattesa l'eccezione di parte opponente in ordine alla mancata coincidenza tra i due valori risolvendosi essa nella normale e legittima conseguenza di tale prospettazione” (Trib. Latina 29.4.2023, n.988; ex multis: Trib. Larino
25.6.2024, n.335; Trib. Pistoia 5.5.2023, n.358; Trib. Napoli 11.10.2022, n.3549; Trib. Torre
Annunziata 9.10.2022; App. L'Aquila 31.3.2022, n.484).
Peraltro, si rileva che il tasso di interesse al 5,90% era previsto nel documento di sintesi prodotto dagli attori (all. n.1, ricorso) e che, in ogni caso, la presunta difformità tra i due tassi è talmente modesta (pari allo 0,01% e pari alla complessiva somma di € 48,60) da rendere la sanzione prevista dall'art. 117 T.U.B. del tutto iniqua e ogni ipotesi di ricalcolo priva di pregio.
Ne consegue che l'irrilevanza della lievissima difformità tra il tasso di interesse pattuito e quello effettivo, sicché alcuna somma sarà ripetibile dagli odierni deducenti.
Per quanto riguarda, invece, la questione afferente all'illegittima applicazione nel piano di ammortamento alla francese del regime finanziario dell'interesse composto si rileva quanto segue.
Il C.T.U. ha evidenziato che il piano di ammortamento alla francese, oggetto dell'odierno giudizio, avrebbe generato dei costi occulti derivanti dall'utilizzo del regime di capitalizzazione composto degli interessi e ha proceduto, sulla base di tale presupposto, al ricalcolo del piano di ammortamento applicando il tasso sostituivo ex art. 117 T.U.B., con riconoscimento agli attori della somma di €
21.088,80 in restituzione (vd. c.t.u. integrativa del 7.10.21, pp.2-3,12).
Anche in questo caso, le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. non possono essere condivise.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di merito, al quale si ritiene di aderire, il piano di ammortamento alla francese non comporta una indeterminatezza del tasso, né una automatica e surrettizia capitalizzazione di interessi e, pertanto, non è in contrasto né con il divieto di anatocismo, né con i doveri di trasparenza.
Ed infatti, tale piano di ammortamento prevede rate composte da una quota capitale ed una quota di interessi calcolate sul capitale residuo in modo che la quota capitale cresce progressivamente, mentre quella per interessi (calcolata solo sul capitale residuo e non sugli interessi scaduti) decresce nel tempo: tale meccanismo non produce anatocismo sia perché gli interessi sono calcolati sulla quota capitale via via decrescente per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi, sia perché alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati ma sono pagati come quota per interessi della rata di rimborso del mutuo (ex plurimis: App. l'Aquila
2.8.2024, n.1040; Trib. Lucca 6.5.2024, n.610; Trib. Napoli 24.1.2023, n.773; App. Cagliari
14.3.2023, n.105; Trib. Firenze 16.3.2023, n.1).
In altri termini, come statuito di recente dalla Suprema Corte di Cassazione a Sez. Un., “il maggior carico di interessi del prestito non dipende…da un fenomeno di produzione di "interessi su interessi", cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi, né su interessi "scaduti"
(propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario
a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto” (Cass., Sez. Un., 29.5.2024, n.15130; ex multis: Trib. Roma 8.7.2024, n.11670).
Ulteriore questione introdotta dagli attori, è quella riguardante la difformità tra il T.A.E.G. (c.d. Tasso
Annuale Effettivo Globale) indicato nel contratto di mutuo e quello effettivo, la cui non corrispondenza avrebbe determinato la nullità, per indeterminatezza o indeterminabilità, della clausola relativa al tasso di interesse, con conseguente diritto al ricalcolo degli interessi dei ratei già corrisposti al tasso B.O.T., ex art. 117 T.U.B., o al tasso legale, e la restituzione della differenza.
Anche tale domanda andrà rigettata. Ed infatti, si osserva, sotto il profilo della nullità della clausola degli interessi, che una simile sanzione
(rectius, la sanzione della nullità del finanziamento) è prevista, ex art. 125-bis, co. 6, T.U.B., per il solo caso del credito al consumo (Cass. 27.2.2023, n.14000; ex plurimis: Trib. Roma 4.1.2022, m.77;
Trib. Roma 23.1.2020, n.1483), nel cui ambito non è certamente riconducibile, ai sensi dell'art. 122, co. 1, lett. f), T.U.B., il finanziamento oggetto del presente giudizio, essendo garantito da ipoteca su un bene immobile.
Pertanto, in difetto di una previsione normativa, nessuna sanzione di nullità può essere invocata nel caso di violazione delle norme sulla trasparenza delle condizioni contrattuali.
D'altro canto, secondo l'indirizzo nomofilattico della Suprema Corte di Cassazione, l'indicazione del
T.A.E.G. non è un elemento essenziale del contratto e, quindi, la sua mancata o erronea indicazione non ne determina la nullità e la conseguente applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 T.U.B.: “la giurisprudenza (cfr. Cass. n. 4597, 17187 e 34889/2023, n. 39169/2021) ritiene che il TAEG sia solo un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento e non rientri nel novero dei tassi, prezzi e altre condizioni di cui all'art. 117, comma 4, T.u.b., sicché l'eventuale mancata previsione del
TAEG non determina, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento” (Cass., Sez. Un.
29.5.2024, n.15130), sicché, “l'erronea rappresentazione dell'indice sintetico di costo (ISC) o tasso annuo effettivo globale (TAEG), nel contratto di finanziamento, non comporta nullità ai sensi dell'art.
117 del D.Lgs. n. 385 del 1993” (Cass. 27.2.2024, n.5151; ex multis: Cass. 3.7.2024, n.18235; Cass.
16.2.2024, n.4269; Trib. Roma 18.5.2023, n.7832).
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda di ripetizione ex art. 2033 c.c. va integralmente respinta.
Ogni altra questione ed ulteriore domanda sono da ritenersi dunque assorbite.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, visto l'art. 92, comma 2, c.p.c., la particolarità delle questioni affrontate e i diversi orientamenti giurisprudenziali nella subiecta materia fanno ritenere la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni (cfr. sent. Corte Cost. 19 aprile 2018, n. 77) per compensare integralmente le spese di lite.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in corso di causa, vanno poste definitivamente e solidalmente a carico di entrambe le parti, nella misura di metà ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) rigetta integralmente le domande attoree;
b) spese di lite integralmente compensate;
c) pone definitivamente e solidalmente le spese di c.t.u. a carico di entrambe le parti, nella misura di metà ciascuna.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza del 21.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 21 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini