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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 31/10/2025, n. 5280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5280 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente Est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott. Davide Capizzello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 8846/2023 R.G., promosso
DA
, nata a [...] il Parte_1
29.10.1974 ( ), rappresentata e difesa dall'avv. C.F._1
ES AC, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
, nato a [...] il [...] Controparte_1
( ); C.F._2
- resistente contumace -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Oggetto: Separazione giudiziale.
Precisate le conclusioni come da note scritte, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione in data 03/10/2025.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.7.2023 Parte_1
ha proposto domanda di separazione personale dal marito
[...]
. Controparte_1
Ha dedotto che ha contratto matrimonio con il resistente a Catania il 26.09.1997 (trascritto in detto Comune al n. 289, parte 1, anno
1997), che sono nati i figli il 23.11.1994 e il Per_1 Per_2
21.03.2002, e che la causa della crisi coniugale sarebbe da ricondursi alla violazione, da parte del marito, del dovere di fedeltà nascente dal matrimonio.
Ha concluso chiedendo pronunciarsi l'addebito della separazione al marito e di porre a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie con un assegno di € 250,00.
Non si è costituito in giudizio , sebbene Controparte_1
regolarmente citato.
In assenza di attività istruttoria, attesa la rinunzia di parte attrice alle prove articolate, la causa è stata posta in decisione sulla scorta della documentazione prodotta in atti, senza assegnazione di termini per il deposito degli scritti conclusionali.
________
In via preliminare va dichiarata la contumacia di CP_1
.
[...]
La domanda di separazione merita accoglimento.
L'insuccesso del tentativo di conciliazione e le reciproche allegazioni in ordine agli elementi di fatto denotanti la intollerabilità
della prosecuzione della convivenza suffragano sufficientemente la fondatezza della domanda.
Va rigettata la domanda con cui la ricorrente ha chiesto la pronuncia di addebito della separazione al marito per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà.
Al riguardo va premesso che la dichiarazione di addebito si fonda sulla violazione dei doveri coniugali che hanno determinato la crisi del rapporto coniugale (Cass. civ. n. 32837/2022).
2 L'infedeltà viola uno degli obblighi direttamente imposti dalla legge a carico dei coniugi (art. 143, secondo comma c.c.), tale da giustificare la separazione.
L'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave degli obblighi nascenti dal matrimonio, e, determinando di regola l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce in genere circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, fermo restando che deve sussistere il nesso di causalità
fra l'infedeltà e la crisi coniugale, il quale viene meno ove preesista una crisi già in atto.
Poiché la dichiarazione di addebito si fonda sulla violazione dei doveri coniugali che hanno determinato la crisi del rapporto coniugale, la relativa prova deve essere fornita, ai sensi dell'art 2697 c.c., da chi richiede la pronuncia di addebito;
sarà invece onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza dare dimostrazione delle circostanze su cui si fonda l'eccezione (Cass. Civ.
n. 2059/2021).
Di conseguenza, spetta all'autore della violazione dell'obbligo di fedeltà eventualmente provare l'anteriorità della crisi matrimoniale ovverosia dell'inserimento del suo comportamento in una situazione matrimoniale già compromessa e connotata da un reciproco disinteresse (v. ex multis Cassazione civile sez. I, 25/05/2016, n.
10823).
Nel caso di specie, la ricorrente nei propri atti ha dedotto di essere venuta a conoscenza dell'esistenza di una relazione extraconiugale intrattenuta dal marito con una vicina di casa, relazione, peraltro, che sarebbe stata confermata dallo stesso uomo a seguito di un litigio occorso con la ricorrente.
Tali allegazioni, tuttavia, sono rimaste del tutto prive di riscontro probatorio, non avendo parte attrice fornito alcuna prova sul punto.
3 Va evidenziato, al riguardo, che parte ricorrente, con note scritte del 20.9.2025, chiedendo in via principale di porre la causa in decisione, ha tacitamente rinunziato alla prova testimoniale articolata il seno al ricorso introduttivo.
Va osservato, inoltre, che il principio di non contestazione, disciplinato dall'art. 115 c.p.c. non può trovare applicazione nei confronti del convenuto rimasto contumace;
infatti, com'è noto, “In presenza di una parte contumace in primo grado, il principio di non contestazione di cui all'art. 115 comma 1 c.p.c., che stabilisce che il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite, non può trovare
applicazione nei confronti del contumace. In tali casi, il giudice è tenuto ad accertare se l'attore abbia fornito la dimostrazione
probatoria dei fatti costitutivi della domanda, indipendentemente dalla contestazione specifica da parte del convenuto contumace”
(Cass. n. 25/2025 del 02/01/2025)
In ragione del mancato assolvimento dell'onere probatorio, va quindi rigettata la domanda di addebito formulata da parte attrice.
Con riguardo alla domanda di mantenimento avanzata dalla sig.ra
, deve premettersi che l'accertamento del Parte_1 diritto all'assegno di mantenimento va effettuato verificando l'inadeguatezza dei mezzi (o l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive) del coniuge richiedente, raffrontate a un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o che poteva legittimamente e ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso del rapporto.
Infatti, per giurisprudenza costante del Supremo Collegio: “la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge,
in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli
4 necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale,
che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post -coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (Cass. civ., n. 30119/2024). In proposito, giova rilevare che in applicazione dei generali principi ex art. 2697
c.c. grava sulla parte che intende far valere il proprio diritto al mantenimento la dimostrazione dei fatti che ne costituiscono il fondamento, per come appena elencati, sicché il mancato raggiungimento della prova comporta il rigetto della relativa domanda.
Ciò posto, nel corso del giudizio non è stato documentato il divario economico sussistente tra le parti, siccome richiesto dalla giurisprudenza di legittimità quale necessario presupposto per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge
“debole”.
Sul punto va osservato che, secondo le allegazioni formulate in ricorso, il resistente è privo di occupazione.
Nella successiva memoria, poi, l'attrice ha dedotto che il coniuge ritrarrebbe gli unici redditi - non meglio specificati nell'ammontare - dalla “gestione” (intesa quale locazione) di un immobile di famiglia.
Tali asserzioni, tuttavia, sono prive di riscontro probatorio e generiche, sicché non permettono di evidenziare un divario economico tra le parti.
Va, altresì, evidenziato che la ricorrente, sebbene tenuta, non ha prodotto documentazione reddituale, in tal modo impedendo al
Tribunale di ricostruire la propria posizione economico - patrimoniale e di compiere le ulteriori valutazioni in ordine ai presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento.
A ciò si aggiunga la piena capacità di lavoro della ricorrente desumibile sia dall'età (peraltro, al momento della separazione di fatto
5 dei coniugi, ella aveva appena quarantotto anni) sia dall'assenza di cause ostative allo svolgimento di attività lavorative (quali, ad esempio, la presenza di patologie invalidanti).
Alla luce delle suddette ragioni va rigettata la domanda di mantenimento.
Su nessun'altra questione è chiamato a pronunciarsi il Tribunale, attesa la maggiore età e l'indipendenza economica di entrambi i figli.
In considerazione dell'esito del giudizio e della contumacia di parte resistente, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 8846/2023 R.G.;
Pronunzia la separazione personale dei coniugi Parte_1
e (matrimonio contratto Catania in
[...] Controparte_1
data 26.9.1997 e trascritto in detto Comune al n. 289, parte 1, anno
1997);
Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000;
Rigetta le altre domande;
Dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 17/10/2025
Il Presidente Est. dott.ssa Sonia Di Gesu
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente Est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott. Davide Capizzello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 8846/2023 R.G., promosso
DA
, nata a [...] il Parte_1
29.10.1974 ( ), rappresentata e difesa dall'avv. C.F._1
ES AC, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
, nato a [...] il [...] Controparte_1
( ); C.F._2
- resistente contumace -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Oggetto: Separazione giudiziale.
Precisate le conclusioni come da note scritte, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione in data 03/10/2025.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.7.2023 Parte_1
ha proposto domanda di separazione personale dal marito
[...]
. Controparte_1
Ha dedotto che ha contratto matrimonio con il resistente a Catania il 26.09.1997 (trascritto in detto Comune al n. 289, parte 1, anno
1997), che sono nati i figli il 23.11.1994 e il Per_1 Per_2
21.03.2002, e che la causa della crisi coniugale sarebbe da ricondursi alla violazione, da parte del marito, del dovere di fedeltà nascente dal matrimonio.
Ha concluso chiedendo pronunciarsi l'addebito della separazione al marito e di porre a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie con un assegno di € 250,00.
Non si è costituito in giudizio , sebbene Controparte_1
regolarmente citato.
In assenza di attività istruttoria, attesa la rinunzia di parte attrice alle prove articolate, la causa è stata posta in decisione sulla scorta della documentazione prodotta in atti, senza assegnazione di termini per il deposito degli scritti conclusionali.
________
In via preliminare va dichiarata la contumacia di CP_1
.
[...]
La domanda di separazione merita accoglimento.
L'insuccesso del tentativo di conciliazione e le reciproche allegazioni in ordine agli elementi di fatto denotanti la intollerabilità
della prosecuzione della convivenza suffragano sufficientemente la fondatezza della domanda.
Va rigettata la domanda con cui la ricorrente ha chiesto la pronuncia di addebito della separazione al marito per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà.
Al riguardo va premesso che la dichiarazione di addebito si fonda sulla violazione dei doveri coniugali che hanno determinato la crisi del rapporto coniugale (Cass. civ. n. 32837/2022).
2 L'infedeltà viola uno degli obblighi direttamente imposti dalla legge a carico dei coniugi (art. 143, secondo comma c.c.), tale da giustificare la separazione.
L'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave degli obblighi nascenti dal matrimonio, e, determinando di regola l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce in genere circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, fermo restando che deve sussistere il nesso di causalità
fra l'infedeltà e la crisi coniugale, il quale viene meno ove preesista una crisi già in atto.
Poiché la dichiarazione di addebito si fonda sulla violazione dei doveri coniugali che hanno determinato la crisi del rapporto coniugale, la relativa prova deve essere fornita, ai sensi dell'art 2697 c.c., da chi richiede la pronuncia di addebito;
sarà invece onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza dare dimostrazione delle circostanze su cui si fonda l'eccezione (Cass. Civ.
n. 2059/2021).
Di conseguenza, spetta all'autore della violazione dell'obbligo di fedeltà eventualmente provare l'anteriorità della crisi matrimoniale ovverosia dell'inserimento del suo comportamento in una situazione matrimoniale già compromessa e connotata da un reciproco disinteresse (v. ex multis Cassazione civile sez. I, 25/05/2016, n.
10823).
Nel caso di specie, la ricorrente nei propri atti ha dedotto di essere venuta a conoscenza dell'esistenza di una relazione extraconiugale intrattenuta dal marito con una vicina di casa, relazione, peraltro, che sarebbe stata confermata dallo stesso uomo a seguito di un litigio occorso con la ricorrente.
Tali allegazioni, tuttavia, sono rimaste del tutto prive di riscontro probatorio, non avendo parte attrice fornito alcuna prova sul punto.
3 Va evidenziato, al riguardo, che parte ricorrente, con note scritte del 20.9.2025, chiedendo in via principale di porre la causa in decisione, ha tacitamente rinunziato alla prova testimoniale articolata il seno al ricorso introduttivo.
Va osservato, inoltre, che il principio di non contestazione, disciplinato dall'art. 115 c.p.c. non può trovare applicazione nei confronti del convenuto rimasto contumace;
infatti, com'è noto, “In presenza di una parte contumace in primo grado, il principio di non contestazione di cui all'art. 115 comma 1 c.p.c., che stabilisce che il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite, non può trovare
applicazione nei confronti del contumace. In tali casi, il giudice è tenuto ad accertare se l'attore abbia fornito la dimostrazione
probatoria dei fatti costitutivi della domanda, indipendentemente dalla contestazione specifica da parte del convenuto contumace”
(Cass. n. 25/2025 del 02/01/2025)
In ragione del mancato assolvimento dell'onere probatorio, va quindi rigettata la domanda di addebito formulata da parte attrice.
Con riguardo alla domanda di mantenimento avanzata dalla sig.ra
, deve premettersi che l'accertamento del Parte_1 diritto all'assegno di mantenimento va effettuato verificando l'inadeguatezza dei mezzi (o l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive) del coniuge richiedente, raffrontate a un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o che poteva legittimamente e ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso del rapporto.
Infatti, per giurisprudenza costante del Supremo Collegio: “la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge,
in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli
4 necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale,
che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post -coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (Cass. civ., n. 30119/2024). In proposito, giova rilevare che in applicazione dei generali principi ex art. 2697
c.c. grava sulla parte che intende far valere il proprio diritto al mantenimento la dimostrazione dei fatti che ne costituiscono il fondamento, per come appena elencati, sicché il mancato raggiungimento della prova comporta il rigetto della relativa domanda.
Ciò posto, nel corso del giudizio non è stato documentato il divario economico sussistente tra le parti, siccome richiesto dalla giurisprudenza di legittimità quale necessario presupposto per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge
“debole”.
Sul punto va osservato che, secondo le allegazioni formulate in ricorso, il resistente è privo di occupazione.
Nella successiva memoria, poi, l'attrice ha dedotto che il coniuge ritrarrebbe gli unici redditi - non meglio specificati nell'ammontare - dalla “gestione” (intesa quale locazione) di un immobile di famiglia.
Tali asserzioni, tuttavia, sono prive di riscontro probatorio e generiche, sicché non permettono di evidenziare un divario economico tra le parti.
Va, altresì, evidenziato che la ricorrente, sebbene tenuta, non ha prodotto documentazione reddituale, in tal modo impedendo al
Tribunale di ricostruire la propria posizione economico - patrimoniale e di compiere le ulteriori valutazioni in ordine ai presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento.
A ciò si aggiunga la piena capacità di lavoro della ricorrente desumibile sia dall'età (peraltro, al momento della separazione di fatto
5 dei coniugi, ella aveva appena quarantotto anni) sia dall'assenza di cause ostative allo svolgimento di attività lavorative (quali, ad esempio, la presenza di patologie invalidanti).
Alla luce delle suddette ragioni va rigettata la domanda di mantenimento.
Su nessun'altra questione è chiamato a pronunciarsi il Tribunale, attesa la maggiore età e l'indipendenza economica di entrambi i figli.
In considerazione dell'esito del giudizio e della contumacia di parte resistente, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 8846/2023 R.G.;
Pronunzia la separazione personale dei coniugi Parte_1
e (matrimonio contratto Catania in
[...] Controparte_1
data 26.9.1997 e trascritto in detto Comune al n. 289, parte 1, anno
1997);
Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000;
Rigetta le altre domande;
Dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 17/10/2025
Il Presidente Est. dott.ssa Sonia Di Gesu
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