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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 31/10/2025, n. 745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 745 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI FROSINONE
nella persona del giudice unico dott. FRANCESCO FERDINANDI ha emesso la seguente
SENTENZA
Nei giudizio riuniti 3388/21 e 3546/21 RG
TRA
, , , , con l'avv. Pt_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
Conte ( proc. 3388/21 ) opponenti
E
, con l'avv. Papa Controparte_1
opposto
, con l'avv. Forgione ( proc. 3546/21 ) CP_2 opponente
E
, con l'avv. Papa Controparte_1 opposto
CONCLUSIONI: come da verbale del 11.3.25
Motivi della decisione
-CAI RL ( debitore principale ) , , , , Parte_4 Parte_5 Parte_3
( garanti ) hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo 908/21 di Parte_2 questo Tribunale , con cui è stato loro ingiunto , in solido ( i garanti nei limiti delle fideiussioni prestate ) , il pagamento : a) di euro 409.416,69 ( oltre accessori ) , quale saldo negativo del c/c n 103/330/30355 , cui era collegato un affidamento per euro 350.000 ; b) di euro 963,23
1 ( oltre accessori ) , quale saldo negativo del c/c 103/330/30356 , cui era collegata una linea per anticipi salvo buon fine;
c) di euro 74.930,04 ( oltre interessi ) , in virtù di n 37 effetti cambiari a suo tempo anticipati con linea di credito SBF e tornati insoluti alla scadenza .
A fondamento dell'opposizione , le cui doglianze sono sparse sia nella parte motiva dell'opposizione che nelle conclusioni , rappresentavano , riportandosi alla perizia depositata
, l'indeterminatezza delle condizioni pattuite , l'applicazione di interessi indeterminati ed anatocistici , e comunque non concordati , la mancata indicazione del TAEG , l'applicazione di spese e commissioni non concordate , l'applicazione di tassi extrafido non concordati;
l'illegittimità dello ius variandi applicato;
quanto alle fideiussioni , lamentavano che le fideiussioni non facevano specifico riferimento ai rapporti principali ed erano del tutto generiche
,fermo che i rapporti bancari erano caratterizzati da illegittimità in virtù degli interessi indeterminati ed anatocistici;
che le fideiussioni erano state predisposte sulla base del testo
ABI sanzionato dalla banca d'AL ; che la banca era decaduta dall'azione ex art. 1957 cc , non avendo agito nei termini indicati , cui illegittimamente i garanti quali meri fideiussori avevano rinunciato , non essendo stata la relativa clausola approvata con doppia sottoscrizione;
che era nulla la clausola relativa alla pretesa della banca di escutere il fideiussore anche ove le somme pretese nei confronti del debitore dovessero essere restituite a seguito di annullamento , inefficacia etc dei pagamenti , difettando la specifica approvazione per iscritto . Chiedevano il rigetto dell'opposizione , con il risarcimento dei danni patrimoniali e Parte non , e la restituzione in favore di , della somma che risultasse indebitamente pagate a seguito di CT .
-L'opposizione dei predetti ha dato luogo al proc. 3388/21 RG . Contr
-Si è costituita la ( appresso ) , eccependo l'inesistenza della Controparte_1 notifica dell'atto di opposizione , siccome effettuata all'indirizzo PEC del precedente difensore Contr di , deceduto e sostituito dagli odierni difensori , nell'ambito dello stesso procedimento monitorio;
nel merito contestava tutte le doglianze di parte opponente.
-Con separato atto ha formulato opposizione al medesimo ( garante ) , Parte_6 eccependo l'incompetenza per territorio del Tribunale di Frosinone , essendo competente il
Tribunale di Cassino , in base al foro del consumatore , avuto riguardo al luogo di residenza di esso opponente;
nel merito eccepiva l'applicazione di interessi usurari;
l'applicazione nei contratti di affidamento di interessi mai validamente pattuiti , di spese e commissioni non previamente concordate;
l'applicazione di un illegittimo anatocismo;
l'applicazione indebita di 2 commissioni di massimo scoperto , in difetto di espressa pattuizione al momento dell'apertura dei conti e in ogni caso per difetto di causa e per indeterminatezza della base di calcolo;
la non conformità all'originale della copia della fideiussione;
la nullità della fideiussione siccome riproduttiva del modello elaborato a seguito di intesa ABI sanzionato dalla CA d'AL .
-L'opposizione del ha dato luogo al procedimento n 3546/21 RG . CP_2
-Si è costituita la banca , resistendo all'eccezione di incompetenza , come pure alle doglianze di merito .
-I procedimenti sono stati riuniti.
-Va innanzitutto affrontata la questione della incompetenza per territorio sollevata da CP_2
, sulla base della sua asserita qualità di consumatore .
[...]
Osserva il Tribunale che la Suprema Corte , sulla spinta della giurisprudenza comunitaria , ha mutato il proprio precedente orientamento che ancorava l'accertamento della qualità di consumatore in capo al garante , con riguardo alla natura dell'atto posto in essere dal garantito
, ed ha statuito che i requisiti per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti del negozio fideiussorio , senza considerare il contratto principale , dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che pur svolgendo una propria attività professionale stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa , nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività né essere funzionale al suo svolgimento ( da ultimo , Cass. 5868/23 ) .
Nella specie il debito dell' opponente , quale fideiussore , trae origine da rapporti bancari Parte riferibili alla società , debitrice principale;
Pertanto , anche sulla scorta della giurisprudenza della Corte di giustizia UE , occorre determinare se l' opponente fideiussore abbia agito nell'ambito della propria attività professionale o sulla base di collegamenti funzionali che lo legano alla società ( Cass.
25459/23) ovvero debba essere trattato alla stregua di mero consumatore .
OR , premesso che l'onere di provare la qualità di consumatore incombe su colui che invochi tale qualità ( Cass. 19591/04) , osserva il Tribunale che dalle visure camerali prodotte dalla banca ( nel proc. 3546/21) risulta che il riveste la qualità di imprenditore , ed è CP_2 amministratore o liquidatore di varie società ; costui inoltre risulta l'amministratore della società AM RL , a sua volta socio per un'apprezzabile partecipazione , della società Parte
. Può allora ritenersi in base alla qualità di imprenditore del , oltretutto in plurime CP_2 attività , nonché sulla base del menzionato collegamento funzionale ( per il tramite di AM RL ) 3 Parte Parte tra la sua persona e la società , che costui non abbia prestato garanzia in favore di , quale mero consumatore , ma sulla base dell'indicato collegamento finzionale con la propria attività professionale , sì che in definitiva la fideiussione rilasciata , sfugge alle regole consumeristiche e quindi al foro del consumatore . Segue il rigetto dell'eccezione di incompetenza.
-Va ora affrontata la questione dell'inesistenza o nullità della notifica.
Va riepilogata , al riguardo , la vicenda notificatoria. Contr La notifica è stata pacificamente effettuata tramite PEC al precedente difensore della in sede monitoria , avv. Roberto Colelli Riano , quando questi non solo era deceduto , ma era stato sostituito dagli odierni difensori avv. Filippo Papa e avv. Maria Teresa Colelli Riano , e la “costituzione” dei nuovi difensori era stata notificata , assieme al DI , agli odierni opponenti;
onde costoro ben erano a conoscenza dell'avvenuta sostituzione del precedente difensore .
Secondo un precedente indirizzo della Suprema Corte , quando la notifica venga effettuata al precedente difensore sostituito o revocato , e il notificante abbia avuto conoscenza dell'avvenuta sostituzione , la notifica deve considerarsi inesistente , per difetto di idoneo collegamento tra il destinatario della notifica e la parte del giudizio ( Cass. 13477/12 ; 759/16
; 529/17 ) , con la conseguenza di essere insuscettibile di sanatoria .
Tuttavia , con successivo e contrario indirizzo , che appare consolidatosi , la Suprema Corte ha statuito che il detto criterio del collegamento tra il difensore destinatario della notifica e la parte , non assurge ad elemento costitutivo della notifica , sì da condizionarne la stessa esistenza , unici elementi costitutivi della notifica consistendo , al contrario , nell'attività di trasmissione dell'atto svolta da un soggetto qualificato e nella sua consegna , mentre ogni altro vizio determina al più la nullità della notifica, comunque soggetta a sanatoria ex tunc , nel caso di costituzione della parte ( Cass. 20840/21 ; Cass. 22619/24 ) .
Il Tribunale ritiene di dar seguito a tale più recente giurisprudenza , onde tenuto conto che Contr nella specie si è costituita nell'odierno giudizio di opposizione , a seguito di notifica comunque “ formalmente “ perfezionatasi sulla PEC del precedente difensore , deve ritenersi che la detta costituzione valga a sanare ex tunc il vizio di nullità che pur affliggeva la notifica effettuata dagli opponenti.
-Prima di scendere all'esame del merito della lite , va premesso che non può farsi riferimento
, ai fini della illustrazione e precisazione delle doglianze mosse dagli opponenti alla CTP depositata in atti , dovendosi condividere il diffuso orientamento giurisprudenziale , secondo 4 cui l'indicazione o la specificazione degli elementi costitutivi della domanda , non può essere rimessa ad un documento esterno , dovendosi il contraddittorio formare ed esercitarsi sugli scritti difensivi ( App. Roma , ord. ex art. 283 cpc nel proc. 3604/20; T. Roma 20.2.19) .
-Venendo dunque all'esame delle doglianze formulate dagli opponenti , esse appaiono per un verso infondate , per altro verso inammissibili , tenuto conto che sul debitore incombe l'onere di specifica ed analitica contestazione delle risultanze del conto corrente ( e nella specie la banca ha prodotto gli estratti conto dei rapporti intrattenuti ) , altrimenti , dovendo ritenersi provato il saldo che esso esibisce ( cfr. tra le tante , Cass. 15601/22 , Cass. 28877/19 ) .
OR , quanto al tasso degli interessi esso risulta indicato nei contratti in atti disciplinanti i rapporti con la banca , né può assumere caratteristiche di indeterminatezza per il fatto di essere parametrato in taluni contratti all'RI , tale parametrazione essendo pienamente legittima e soddisfacente il requisito della determinabilità , come riconosciuto da diffusa giurisprudenza di merito ( App. Perugia 525/21 e App. Venezia 2051/21 ) .
Quanto all'asserita mancata indicazione del TAEG , tale circostanza ( che non importa accertare ) non implica comunque nullità alcuna ( Cass. 39169/21 )
Quanto al lamentato anatocismo , va osservato che i rapporti tra le parti risultano disciplinati da contratti in atti , stipulati nel 2013 , nel 2017 e nel 2018 . OR i contratti del 2013 , successivi alla nota delibera CICR del 9.2.00 , prevedono del tutto legittimamente la reciproca capitalizzazione , fino al 31.12.13 , essendo stato abolito l'anatocismo con L. 147/13 dal 1.1.14
( Cass. 21344/24 ) . Quanto ai successivi contratti stipulati nel 2017 e 2018 , essi ricadono sotto le previsioni del DL 18/16 ( che ha novellato l'art. 120 TUB ) , e della delibera CICR del
3.8.16 , che sono nuovamente intervenuti sull'anatocismo . Pertanto le doglianze degli opponenti sull'anatocismo , per non assumere le caratteristiche della mera genericità , non avrebbe potuto limitarsi alla mera ed indeterminata doglianza sull'applicazione , nel corso del rapporto , di un ' illegittima capitalizzazione , ma avrebbero dovuto specificamente investire il periodo successivo all'entrata in vigore della L. 147/13 , ed all'esito dell'entrata in vigore del
DL 18/16 e della delibera CICR del 3.8.16 , avrebbero dovuto specificamente contestare ipotetiche e specifiche difformità di disciplina del rapporto rispetto alle previsioni di tale ultima normativa;
laddove gli opponenti si sono limitati del tutto genericamente a lamentare un'illegittima previsione ed applicazione dell'anatocismo , senza fare riferimento alcuno a singoli periodi e singole poste ricadenti nella varia disciplina succedutasi nel tempo , così non assolvendo l'onere di specifica contestazione del conto corrente e venendo a formulare 5 doglianze , che proprio perché del tutto generiche , avrebbero dovuto essere accertate tramite una CT di natura meramente ed inammissibilmente esplorativa avente ad oggetto l'intero svolgimento del rapporto .
Quanto alla questione dell'usura , secondo condivisibile giurisprudenza della Corte di legittimità
, la parte che alleghi l'usurarietà dei tassi , è tenuta a dedurre la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto , nonché la misura del TEGM nel periodo considerato ( Cass. SU 15597/20 ) , laddove nella specie l'usurarietà degli interessi risulta lamentata in modo del tutto generico , senza il rispetto degli oneri di allegazione indicati dalla
Suprema Corte , onde l'inammissibilità della relativa doglianza .
Quanto alla doglianza relativa alla CMS , va osservato che essa non risulta nemmeno contemplata nei contratti , in atti , che contemplano invece le nuove commissioni ( commissione disponibilità fondi e Commissione istruttoria veloce , in sigla rispettivamente CDF e CIV , con indicazione dei criteri di calcolo ) introdotte con L. 214/11 , che in quanto tali non sono prese in esame nominatim dagli opponenti e fatte oggetto di specifiche contestazioni;
né gli opponenti hanno specificamente allegato con riguardo a singole poste o comunque a singoli periodi l'applicazione illegittima di tali commissioni .
Del tutto generica , ancora , la doglianza relativa all'asserito esercizio illegittimo dello ius variandi , come pure all'applicazione di spese e commissioni non prevedute , non meglio e specificamente indicate , in spregio del più volte richiamato onere di specifica contestazione .
Infine appare generica la doglianza di applicazione di interessi extra fido non concordati , non avendo in alcun modo gli opponenti indicato i periodi e le poste su cui sarebbero stati applicati tali lamentati tassi extra fido .
Pertanto il credito della banca indicato in narrativa , pari ad euro 409.416,69 ed euro 963,23 per saldo di conto corrente , oltre accessori , va confermato .
La banca vanta altresì il credito di euro 74.930,04 , in virtù dello sconto di effetti cambiari , su cui gli opponenti non hanno mosso alcuna specifica contestazione;
anche tale credito va pertanto confermato.
-Vanno ora esaminate le doglianze che riguardano più propriamente la posizione dei garanti.
In via preliminare deve essere dichiarata inammissibile , siccome del tutto generica l'eccezione sollevata dal ,di mancata conformità della copia all'originale della fideiussione , giacché CP_2
, secondo pacifica giurisprudenza della Corte di legittimità , ai fini della validità del disconoscimento , la parte è tenuta ad indicare le specifiche ragioni dell'asserita difformità , non 6 potendosi limitare a contestare genericamente la conformità della copia all'originale ( Cass.
8604/25 ) .
Ciò posto , osserva il Tribunale che tutti i garanti hanno rilasciato in data 11.1.13 fideiussioni Parte omnibus in favore della società , con il limite di euro 750.000 ; cui sono seguite altre fideiussioni che elevavano il limite garantito ad euro 900.000 , con riguardo agli affidamenti concessi , confermando per il resto la fideiussione già concessa .
-Va rigetta l'eccezione di nullità della fideiussione .
Come si è visto in narrativa gli opponenti lamentano innanzitutto la nullità della fideiussione per genericità della stessa . L'eccezione è del tutto infondata , trattandosi di fideiussione omnibus
, in cui l'oggetto del negozio risulta determinabile con riferimento ai rapporti bancari intrattenuti con un determinato istituto di credito . Va precisato che non si tratta di contratti autonomi di garanzia , ma di fideiussione in senso proprio , dovendosi osservare al riguardo che la mera presenza di una clausola che prevede il pagamento a semplice richiesta scritta ( art. 8 del contratto ) , non appare sufficiente ai fini della qualificazione del contratto in termini di garanzia autonoma ( Cass. 5044/09) , specie tenuto conto a) dell'espresso riferimento del contratto , nel delineare l'ambito dell'obbligazione del fideiussore a “ . . . quanto dovuto dal debitore per capitale , interessi . . . “ , il che pone un sicuro collegamento tra l'obbligazione principale e quella accessoria , escluso invece nel contratto autonomo di garanzia;
nonché b ) dell'espresso e diffuso riferimento nel testo contrattuale all'istituto della fideiussione , il che vieppiù conferma l'intenzione delle parti di ricondurre la complessiva pattuizione contrattuale al tipo contrattuale della fideiussione .
Del pari infondata l'eccezione di nullità della fideiussione , siccome ripetitiva del noto modello
ABI sanzionato con provvedimento della CA d'AL 55/05 .
Le fideiussioni in atti appaiono in più parti riproduttive del menzionato modello ABI. Tuttavia la
Suprema Corte , con sentenza n. 41994 del 2021, resa a sezioni unite , ha chiarito che la nullità in questione è una nullità di tipo parziale, ossia limitata alle sole clausole che riproducano quelle costituenti l'intesa vietata e che nella specie parte opponente non ha offerto sicuri elementi , come sarebbe stato suo onere , volti a dar prova dell'estensione , all'intero contratto
, della nullità delle singole clausole , in particolare dimostrando la sussistenza di un vincolo di inscindibilità tra le singole clausole colpite da nullità e l'intero contenuto del contratto , sì che senza quelle , le parti non avrebbero affatto stipulato il negozio ( cfr. in particolare Cass.
10050/96 ; 6756/03 ; 27732/06) . Ora l'unica nullità di tipo parziale che viene in rilievo , è quella 7 relativa alla deroga al termine di decadenza posto dall'art. 1957 cc , che viene derogato dalla clausola n 7 delle fideiussioni , esattamente e testualmente riproduttiva della clausola n 6 del modello ABI . La nullità in questione appare rilevante , atteso che gli opponenti , Parte_4
, , , , come si è visto in narrativa
[...] Parte_5 Parte_3 Parte_2
, hanno espressamente e tempestivamente eccepito ( nell'atto di opposizione , come era loro onere ) la decadenza della banca per non aver osservato il termine di sei mesi previsto dall'art. 1957 cc . Tuttavia , come si è già osservato in sede di rigetto della sospensiva , dopo la comunicazione di revoca di tutti gli affidamenti , intervenuta secondo la stessa rappresentazione degli opponenti in data 30.3.21 ( e cfr. missiva prodotta sub 25 del ricorso monitorio ) , e che costoro ( esattamente ) assumono quale dies a quo per valutare la tempestività delle iniziative della banca nei confronti dei garanti , risulta che la banca ebbe ad agire in monitorio in data 19.5.21 ( data di deposito del ricorso ) , e quindi nel rispetto del termine di cui all'art. 1957 cc .
In definitiva l'opposizione va rigettata .
Le spese seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale rigetta l'opposizione ; condanna gli opponenti in solido alla refusione delle spese del giudizio di opposizione che liquida in euro 20.000 per compensi , oltre accessori come per legge .
Frosinone 26.9.25
Il Giudice
NC RD
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