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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 05/06/2025, n. 1450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1450 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9047/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Michele Guernelli presidente dott. Vittorio Serra giudice relatore dott.ssa Roberta Dioguardi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 9047/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BIANCHI Parte_1 C.F._1
ANDREA, elettivamente domiciliato in P. LE I MAGGIO 9 PESARO presso il difensore avv.
BIANCHI ANDREA
ATTORE contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 4 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I
Con atto di citazione notificato in data 12.7.2023 conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
.
[...]
Esponeva l'attore che:
- con la sentenza n. 2136/2022 del 1.8.2022 (non impugnata e divenuta definitiva in data 30.12.2022) il tribunale di Bologna aveva – tra l'altro – disposto ai sensi dell'art. 2932 c.c. il trasferimento da parte del in favore del della quota di partecipazione pari al 45,166% del capitale sociale di Parte_1 CP_1
SAN BARAFONDA s.r.l., subordinando gli effetti traslativi alla corresponsione da parte del CP_1
della somma di € 49.548,00;
- successivamente il aveva invitato il davanti al notaio per procedere al trasferimento Parte_1 CP_1
delle quote, ma le parti non si erano trovate d'accordo sul nome del professionista;
- non pervenendo dal alcuna indicazione, il aveva diffidato il convenuto ad CP_1 Parte_1
adempiere, ai sensi dell'art. 1454 c.c.;
- il termine assegnato per adempiere (quindici giorni) era inutilmente spirato e quindi era venuto meno il rapporto contrattuale instauratosi con la sentenza ai sense dell'art. 2932 c.c..
Ciò premesso, il formulava le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria eccezione e domanda disattesa e rejetta:
I] In via principale: accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto fiduciario stipulato tra le parti per effetto
della diffida ad adempiere del 20/04/23;
II] In via subordinata: accertare il grave inadempimento del Sig. e, per l'effetto, dichiarare la risoluzione del CP_1
contratto fiduciario stipulato tra le parti;
III] In ogni caso: Con vittoria di spese e compenso difensore oltre al 15% di rimborso spese generali, C.P.A. 4% ed I.V.A.
come per legge e oltre rimborso di spese di CTU e CTP ove sostenute.”.
II pagina 2 di 4 Non si costituiva in giudizio il convenuto , che veniva dichiarato contumace. Controparte_1
La causa era istruita solo documentalmente e all'udienza del 5.12.2024 era posta in decisione sulle conclusioni di cui all'atto di citazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda del è fondata. Parte_1
Come si desume dalla giurisprudenza richiamata dall'attore, dal momento del passaggio in giudicato della sentenza emessa ai sensi dell'art. 2932 c.c. si origina un rapporto di natura negoziale e sinallagmatica, suscettibile di risoluzione secondo la disciplina generale (cfr. Cass. 29358/2019).
Ne deriva che anche ai rapporti costituiti ai sensi dell'art. 2932 c.c. può essere applicata la disciplina di cui all'art. 1454 c.c..
Nel caso in esame è documentalmente provato che il ha diffidato, ai sensi dell'art. 1454 c.c., Parte_1
il a dare esecuzione alla sentenza che trasferiva le quote di San Barafonda s.r.l., avvertendolo CP_1
che decorso inutilmente il termine di quindici giorni il contratto si doveva intendere risolto (diffida del
20.4.2023, ricevuta il 27.4.2023).
Il termine di quindici giorni appare congruo, considerata l'attività da svolgere e il tempo trascorso dalla sentenza, e l'inadempimento grave, considerato che esso lascia interamente insoddisfatto l'interesse della controparte.
Dunque, scaduto il termine senza adempimento, il contratto deve essere dichiarato risolto.
II. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 6.324,00, di cui € 1.063,00 per spese ed € 5.261,00 per compensi professionali (€ 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria, € 1.453,00 per la fase decisoria), oltre spese generali nella misura del 15%, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge.
P.Q.M.
il tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, definitivamente pronunciando nella causa tra pagina 3 di 4 Parte_1
contro
Controparte_1
così provvede:
a) dichiara risolto ai sensi dell'art. 1454 c.c. il contratto di trasferimento di partecipazioni sociali costituito tra e con la sentenza del Tribunale di Bologna n. 2136/2022 Parte_1 Controparte_1
emessa in data 1.8.2022;
b) dichiara tenuto e condanna al pagamento delle spese processuali, che liquida in Controparte_1
complessivi € 6.324,00, di cui € 1.063,00 per spese ed € 5.261,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del 4.6.2025
l'estensore il presidente dott. Vittorio Serra dott. Michele Guernelli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Michele Guernelli presidente dott. Vittorio Serra giudice relatore dott.ssa Roberta Dioguardi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 9047/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BIANCHI Parte_1 C.F._1
ANDREA, elettivamente domiciliato in P. LE I MAGGIO 9 PESARO presso il difensore avv.
BIANCHI ANDREA
ATTORE contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 4 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I
Con atto di citazione notificato in data 12.7.2023 conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
.
[...]
Esponeva l'attore che:
- con la sentenza n. 2136/2022 del 1.8.2022 (non impugnata e divenuta definitiva in data 30.12.2022) il tribunale di Bologna aveva – tra l'altro – disposto ai sensi dell'art. 2932 c.c. il trasferimento da parte del in favore del della quota di partecipazione pari al 45,166% del capitale sociale di Parte_1 CP_1
SAN BARAFONDA s.r.l., subordinando gli effetti traslativi alla corresponsione da parte del CP_1
della somma di € 49.548,00;
- successivamente il aveva invitato il davanti al notaio per procedere al trasferimento Parte_1 CP_1
delle quote, ma le parti non si erano trovate d'accordo sul nome del professionista;
- non pervenendo dal alcuna indicazione, il aveva diffidato il convenuto ad CP_1 Parte_1
adempiere, ai sensi dell'art. 1454 c.c.;
- il termine assegnato per adempiere (quindici giorni) era inutilmente spirato e quindi era venuto meno il rapporto contrattuale instauratosi con la sentenza ai sense dell'art. 2932 c.c..
Ciò premesso, il formulava le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria eccezione e domanda disattesa e rejetta:
I] In via principale: accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto fiduciario stipulato tra le parti per effetto
della diffida ad adempiere del 20/04/23;
II] In via subordinata: accertare il grave inadempimento del Sig. e, per l'effetto, dichiarare la risoluzione del CP_1
contratto fiduciario stipulato tra le parti;
III] In ogni caso: Con vittoria di spese e compenso difensore oltre al 15% di rimborso spese generali, C.P.A. 4% ed I.V.A.
come per legge e oltre rimborso di spese di CTU e CTP ove sostenute.”.
II pagina 2 di 4 Non si costituiva in giudizio il convenuto , che veniva dichiarato contumace. Controparte_1
La causa era istruita solo documentalmente e all'udienza del 5.12.2024 era posta in decisione sulle conclusioni di cui all'atto di citazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda del è fondata. Parte_1
Come si desume dalla giurisprudenza richiamata dall'attore, dal momento del passaggio in giudicato della sentenza emessa ai sensi dell'art. 2932 c.c. si origina un rapporto di natura negoziale e sinallagmatica, suscettibile di risoluzione secondo la disciplina generale (cfr. Cass. 29358/2019).
Ne deriva che anche ai rapporti costituiti ai sensi dell'art. 2932 c.c. può essere applicata la disciplina di cui all'art. 1454 c.c..
Nel caso in esame è documentalmente provato che il ha diffidato, ai sensi dell'art. 1454 c.c., Parte_1
il a dare esecuzione alla sentenza che trasferiva le quote di San Barafonda s.r.l., avvertendolo CP_1
che decorso inutilmente il termine di quindici giorni il contratto si doveva intendere risolto (diffida del
20.4.2023, ricevuta il 27.4.2023).
Il termine di quindici giorni appare congruo, considerata l'attività da svolgere e il tempo trascorso dalla sentenza, e l'inadempimento grave, considerato che esso lascia interamente insoddisfatto l'interesse della controparte.
Dunque, scaduto il termine senza adempimento, il contratto deve essere dichiarato risolto.
II. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 6.324,00, di cui € 1.063,00 per spese ed € 5.261,00 per compensi professionali (€ 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria, € 1.453,00 per la fase decisoria), oltre spese generali nella misura del 15%, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge.
P.Q.M.
il tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, definitivamente pronunciando nella causa tra pagina 3 di 4 Parte_1
contro
Controparte_1
così provvede:
a) dichiara risolto ai sensi dell'art. 1454 c.c. il contratto di trasferimento di partecipazioni sociali costituito tra e con la sentenza del Tribunale di Bologna n. 2136/2022 Parte_1 Controparte_1
emessa in data 1.8.2022;
b) dichiara tenuto e condanna al pagamento delle spese processuali, che liquida in Controparte_1
complessivi € 6.324,00, di cui € 1.063,00 per spese ed € 5.261,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del 4.6.2025
l'estensore il presidente dott. Vittorio Serra dott. Michele Guernelli
pagina 4 di 4