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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 11/12/2025, n. 2499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2499 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2379/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Prima - Famiglia CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. RI AS presidente dott. Marco Valecchi giudice dott. CA UN giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2379/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARI Parte_1 C.F._1
SIMONE
RICORRENTE nei confronti di:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
TRUSSO SFRAZZETTO ILENIA
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: divorzio giudiziale.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 3.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio in data 12.9.2003 a Roma, (con atto annotato nei registri dell'ufficio di stato civile del Comune di Roma al n. 1734, parte 2, Serie A, Volume 1, anno
2003). Dall'unione tra i due sono nati due figli, (Roma, 16.08.2000) e (Roma, Persona_1 Persona_2
04.01.2007).
I coniugi sono separati in virtù della sentenza n. 1232/23 del Tribunale di Velletri, pubblicata il
20.6.2023 (R.G. n. 8366/2015).
Con ricorso depositato il 15.5.2025, ha chiesto la pronuncia di divorzio Parte_1 formulando le proprie domande.
Con memoria depositata il 24.10.2025, si è costituita in giudizio Controparte_1 rappresentando che le parti hanno manifestato la volontà di addivenire ad una definizione consensuale e, pertanto, ha chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni congiuntamente concordate.
In data 6.11.2025 entrambe le parti hanno depositato dichiarazione di rinuncia alla presenza in udienza unitamente all'accordo, personalmente sottoscritto, con cui le stesse hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: “1) Confermare quanto statuito nella sentenza n. 1232/23 del Tribunale di Velletri in ordine all'addebito della separazione e alle posizioni economico giuridiche ivi stabilite;
2) Disporre che il versi Parte_1 assegno di mantenimento per i figli maggiorenni, da corrispondere direttamente ai medesimi, pari a
€ 600,00 (€ 300,00 cadauno); 3) Disporre che i genitori contribuiranno alle spese straordinarie dei figli, come individuate dal Protocollo in uso presso del Tribunale di Velletri, nella misura del 50% ciascuno;
4) Le parti dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altra per ragioni patrimoniali, economiche o personali derivanti o comunque connesse al matrimonio e alla precedente separazione personale. Pertanto il Sig. rinuncia sia alle spese legali liquidate Parte_1 in suo favore nella sentenza di separazione (RG n 8366/2015, sentenza n 1232/2023) che al recupero delle somme, corrisposte a titolo di mantenimento alla Sig.ra , in ragione Controparte_1 dell'addebito della separazione. Rinuncia, altresì, sia alla sorte capitale che alle spese legali di cui al D.I. n. 1558/2018 (RG n 2045/2018 Giudice di Pace di Velletri). Quest'ultima rinuncia al recupero di qualsiasi somma dovuta anche a titolo di mantenimento pregressa, semmai dovutale in ragione dell'addebito della separazione. 5) Le parti danno atto che eventuali somme relative a mensilità dell'assegno di mantenimento disposto in favore dei figli durante la minore età e non versate dal Sig.
ovvero versate in misura inferiore al dovuto, costituiscono crediti propri dei figli, Parte_1 che ne sono gli unici titolari ai sensi degli artt. 147, 148 e 316 c.c. La Sig.ra , pur Controparte_1 dichiarando di non vantare pretese personali nei confronti del Sig. per tali Parte_1 somme, riconosce che ogni diritto al recupero dei ratei arretrati resta esclusivamente in capo ai figli
i quali, oggi maggiorenni, potranno autonomamente disporne o rinunciarvi;
6) La Sig.ra
[...]
rinuncia inoltre all'appello proposto avverso la sentenza n. 1232/2023 del Tribunale di CP_1 Velletri, impegnandosi per il proprio procuratore Avv. Alessandro Saieva, a depositare atto di rinuncia nel fascicolo del relativo giudizio n. 3795/2023 R.G. Corte d'Appello di Roma con prossima udienza fissata per il 04.12.2025 (Dott.ssa Giammarco). Il Sig. aderisce a tale rinuncia. Parte_1
7) Le spese legali relative alla presente procedura sono compensate tra le parti e i rispettivi procuratori sottoscrivono la presente per rinuncia al vincolo di solidarietà ex art. 15 L.P.”.
Nelle note di trattazione scritta, depositate per l'udienza del 3.12.2025, le parti hanno insistito nella pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo depositato il 6.11.2025; il Giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n.
2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Ritiene, inoltre, questo Collegio che l'accordo delle parti possa essere integralmente recepito, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico, a disposizioni di carattere imperativo o all'interesse dei figli, e , entrambi attualmente maggiorenni. Persona_1 Persona_2
Le spese di lite vengono integralmente compensate, atteso l'esito conciliativo del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
a Roma il 12.9.2003 (atto annotato nei registri dell'ufficio di stato Controparte_1 civile del Comune di Roma al n. 1734, parte 2, Serie A, Volume 1, anno 2003);
2. omologa le condizioni di divorzio concordate, sopra trascritte in parte motiva, e dispone in conformità;
3. manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del comune di Roma perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
4. compensa tra le parti le spese di procedura.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 10/12/2025.
Il giudice estensore Il presidente
CA UN RI AS
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Prima - Famiglia CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. RI AS presidente dott. Marco Valecchi giudice dott. CA UN giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2379/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARI Parte_1 C.F._1
SIMONE
RICORRENTE nei confronti di:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
TRUSSO SFRAZZETTO ILENIA
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: divorzio giudiziale.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 3.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio in data 12.9.2003 a Roma, (con atto annotato nei registri dell'ufficio di stato civile del Comune di Roma al n. 1734, parte 2, Serie A, Volume 1, anno
2003). Dall'unione tra i due sono nati due figli, (Roma, 16.08.2000) e (Roma, Persona_1 Persona_2
04.01.2007).
I coniugi sono separati in virtù della sentenza n. 1232/23 del Tribunale di Velletri, pubblicata il
20.6.2023 (R.G. n. 8366/2015).
Con ricorso depositato il 15.5.2025, ha chiesto la pronuncia di divorzio Parte_1 formulando le proprie domande.
Con memoria depositata il 24.10.2025, si è costituita in giudizio Controparte_1 rappresentando che le parti hanno manifestato la volontà di addivenire ad una definizione consensuale e, pertanto, ha chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni congiuntamente concordate.
In data 6.11.2025 entrambe le parti hanno depositato dichiarazione di rinuncia alla presenza in udienza unitamente all'accordo, personalmente sottoscritto, con cui le stesse hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: “1) Confermare quanto statuito nella sentenza n. 1232/23 del Tribunale di Velletri in ordine all'addebito della separazione e alle posizioni economico giuridiche ivi stabilite;
2) Disporre che il versi Parte_1 assegno di mantenimento per i figli maggiorenni, da corrispondere direttamente ai medesimi, pari a
€ 600,00 (€ 300,00 cadauno); 3) Disporre che i genitori contribuiranno alle spese straordinarie dei figli, come individuate dal Protocollo in uso presso del Tribunale di Velletri, nella misura del 50% ciascuno;
4) Le parti dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altra per ragioni patrimoniali, economiche o personali derivanti o comunque connesse al matrimonio e alla precedente separazione personale. Pertanto il Sig. rinuncia sia alle spese legali liquidate Parte_1 in suo favore nella sentenza di separazione (RG n 8366/2015, sentenza n 1232/2023) che al recupero delle somme, corrisposte a titolo di mantenimento alla Sig.ra , in ragione Controparte_1 dell'addebito della separazione. Rinuncia, altresì, sia alla sorte capitale che alle spese legali di cui al D.I. n. 1558/2018 (RG n 2045/2018 Giudice di Pace di Velletri). Quest'ultima rinuncia al recupero di qualsiasi somma dovuta anche a titolo di mantenimento pregressa, semmai dovutale in ragione dell'addebito della separazione. 5) Le parti danno atto che eventuali somme relative a mensilità dell'assegno di mantenimento disposto in favore dei figli durante la minore età e non versate dal Sig.
ovvero versate in misura inferiore al dovuto, costituiscono crediti propri dei figli, Parte_1 che ne sono gli unici titolari ai sensi degli artt. 147, 148 e 316 c.c. La Sig.ra , pur Controparte_1 dichiarando di non vantare pretese personali nei confronti del Sig. per tali Parte_1 somme, riconosce che ogni diritto al recupero dei ratei arretrati resta esclusivamente in capo ai figli
i quali, oggi maggiorenni, potranno autonomamente disporne o rinunciarvi;
6) La Sig.ra
[...]
rinuncia inoltre all'appello proposto avverso la sentenza n. 1232/2023 del Tribunale di CP_1 Velletri, impegnandosi per il proprio procuratore Avv. Alessandro Saieva, a depositare atto di rinuncia nel fascicolo del relativo giudizio n. 3795/2023 R.G. Corte d'Appello di Roma con prossima udienza fissata per il 04.12.2025 (Dott.ssa Giammarco). Il Sig. aderisce a tale rinuncia. Parte_1
7) Le spese legali relative alla presente procedura sono compensate tra le parti e i rispettivi procuratori sottoscrivono la presente per rinuncia al vincolo di solidarietà ex art. 15 L.P.”.
Nelle note di trattazione scritta, depositate per l'udienza del 3.12.2025, le parti hanno insistito nella pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo depositato il 6.11.2025; il Giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n.
2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Ritiene, inoltre, questo Collegio che l'accordo delle parti possa essere integralmente recepito, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico, a disposizioni di carattere imperativo o all'interesse dei figli, e , entrambi attualmente maggiorenni. Persona_1 Persona_2
Le spese di lite vengono integralmente compensate, atteso l'esito conciliativo del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
a Roma il 12.9.2003 (atto annotato nei registri dell'ufficio di stato Controparte_1 civile del Comune di Roma al n. 1734, parte 2, Serie A, Volume 1, anno 2003);
2. omologa le condizioni di divorzio concordate, sopra trascritte in parte motiva, e dispone in conformità;
3. manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del comune di Roma perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
4. compensa tra le parti le spese di procedura.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 10/12/2025.
Il giudice estensore Il presidente
CA UN RI AS