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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 23/10/2025, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 628/2025 r.g.
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Chieti
Composto dai magistrati:
DOTT. GIANLUCA FALCO Presidente
DOTT. MARCELLO COZZOLINO Giudice estensore
DOTT. FRANCESCO GRASSI Giudice
All'esito della camera di consiglio tenutasi in data 22.10.2025 in merito alla causa iscritta al n. 628/2025
r.g., trattenuta in decisione all'udienza del 21.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
tra
(c.f. ), nato a [...] il [...] e residente a [...]C.F._1
ET (CH) in Piazza del Mercato n. 3, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Matilde Cionini e Laura
Mastropasqua del Foro di Pescara
ricorrente e
(c.f. ), nata a [...] il [...] e residente a [...]C.F._2
Filiorum ET (CH) in Piazza del Mercato n. 3, rappresentata e difesa dall'avv. Serena Pompilio del Foro
di Chieti
resistente e
PUBBLICO MINISTERO presso questo tribunale interventore necessario
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figlia nata fuori dal matrimonio. Conclusioni delle parti: definizione del procedimento sulla base dell'accordo tra esse concluso.
Conclusioni del p.m.: //
FATTO E DIRITTO
Il sig. ha citato in giudizio la sig.ra , chiedendo che l'esercizio della Parte_1 Controparte_1
responsabilità genitoriale nei confronti della loro figlia minore (c.f. ), nata a [...] C.F._3
Chieti il 3.12.2020 dal loro rapporto di convivenza more uxorio, venga regolamentato alle condizioni indicate nei propri atti.
La sig.ra si è costituita in giudizio chiedendo che l'esercizio della responsabilità genitoriale nei CP_1
confronti della figlia venga regolamentato sulla base delle condizioni riportate nei propri atti Per_1
difensivi.
Nel corso dell'istruttoria le parti hanno raggiunto un accordo depositato il 19.9.2025 e, all'udienza del
21.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte, hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni di seguito integralmente trascritte:
“1) la premessa è da considerarsi parte integrante del presente accordo;
2) la figlia minore nata il [...], di anni 4, è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, Persona_2
con collocamento presso la madre in Chieti alla Via Martiri Lancianesi n. 3, nell'immobile di sua proprietà; con tempi di permanenza della minore presso il padre concordati dalle parti, in mancanza indicati di massima come di seguito:
a- due giorni infrasettimanali, il martedì ed il giovedì, e week end alternati;
b- per quanto riguarda i giorni festivi: - diviso il periodo natalizio in due fasce (dal 23 al 30 dicembre e dal 31
dicembre al 7 gennaio) la minore permarrà con il padre per il primo periodo e con la madre il secondo;
negli anni successivi, i genitori si alterneranno in applicazione del criterio dell'alternanza su base annuale;
- diviso il periodo delle festività pasquali in due fasce (considerando il venerdì ed il sabato prima della Pasqua un periodo ed i successivi giorni della domenica di Pasqua e del lunedì dell'Angelo un secondo periodo), la minore starà con la madre il primo periodo e con il padre il secondo;
negli anni successivi i genitori si alterneranno in applicazione del criterio dell'alternanza su base annuale;
- durante le vacanze estive, la figlia trascorrerà, anche non consecutivamente, 15 giorni con ciascun genitore, con sospensione del diritto di visita dell'altro, da comunicarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
- per tutte le altre festività (carnevale, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1
novembre ed 8 dicembre) i genitori si alterneranno in applicazione del criterio dell'alternanza su base annuale;
c- i genitori trascorreranno con la minore rispettivamente la festa del papà e della mamma, nonché i propri compleanni;
il compleanno della bambina sarà festeggiato insieme ove possibile, in caso contrario entrambi i genitori potranno trascorrere del tempo con lei in tempi e modalità da stabilirsi su accordo delle parti;
d- i giorni ed i periodi sopra indicati potranno essere variati dai genitori di comune accordo;
3) la sig.ra unitamente alla minore presso l'immobile già casa familiare in Fara Filiorum ET CP_1 Per_3
(Ch), alla Piazza del Mercato n. 3, sino al 30 marzo 2026, in ragione dei lavori di ristrutturazione dell'abitazione di sua proprietà in Chieti alla Via Martiri Lancianesi n. 3;
4) il sig. si obbliga a versare in favore della sig.ra a titolo di contributo di mantenimento della figlia Pt_1 CP_1
l'importo mensile di € 400,00 (quattrocentottantaeuro/00), oltre rivalutazione Istat come per legge, oltre il Per_1
50% delle spese straordinarie in suo favore, divise e disciplinate come da Protocollo del CNF (doc. 6 all. al ricorso introduttivo);
5) il sig. si obbliga a versare in favore della sig.ra l'importo complessivo di € Parte_1 Controparte_1
24.792,00 (ventiquattromilasettecentonovantadueuro/00), come da preventivi allegati (doc. all. alla presente), come contributo per l'effettuazione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile di proprietà della medesima sito in Chieti
alla Via Martiri Lancianesi n. 3.
La corresponsione avverrà in n. 3 tranche di € 8.264,00 (ottomiladuecentosessantaquattroeuro/00) ciascuna,
improduttive di interessi, ciascuna alla data del 01.10.25, del 15.11.25 e del 15.01.26. La dazione viene effettuata per spirito di liberalità con espressa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti della signora a Controparte_1
condizione che la stessa rilasci l'immobile di Fara Filiorum ET entro la data inderogabile del 30.03.26; le parti,
però, convengono a tal fine la seguente condizione risolutiva espressa, accettata da entrambi: la sig.ra CP_1
restituirà, a prima richiesta ed in un'unica soluzione, tutti gli importi ricevuti a tale titolo dal sig. qualora la Pt_1
stessa non provvederà a rilasciare definitivamente l'abitazione in Fara Filorum ET (Ch), alla Piazza del Mercato
n. 3, entro e non oltre il 30 marzo 2026;
6) le parti dichiarano che gli accordi economici che precedono sono tutti connessi, funzionali ed indispensabili alla risoluzione della crisi familiare, ed alla definizione dei rapporti tra di essi, ai sensi e per gli effetti delle leggi vigenti in materia, per cui sono da considerarsi esenti dall'imposta di bollo, di registro e di ogni altra tassa;
7) i sig.ri e danno atto che il presente ricorso ha formato oggetto di analitica trattativa, e consegue ad Pt_1 CP_1 un'attenta ponderazione e ad un'adeguata valutazione di quanto contenuto, tutto ciò ritenendo pienamente rispondente alle aspettative ed esigenze di ciascuno e della prole, avendo predisposto congiuntamente e di comune accordo la presente scrittura e tutte le clausole che la compongono;
8) le spese, i diritti e gli onorari dei procuratori costituiti sono interamente compensate fra le parti, ed a tal fine i rispettivi difensori sottoscrivono la presente per rinuncia al vincolo di solidarietà ai sensi della Legge Professionale
vigente”.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
1. Osserva il collegio che ricorrono le condizioni previste dagli artt. 473bis.47 e segg. c.p.c. per l'omologa dell'accordo concluso tra le parti, vista la propria competenza per territorio (dato il luogo di residenza della minore ) e dato che la disciplina pattuita dai sig.ri e non è Per_1 Pt_1 CP_1
contraria alla legge, è conforme agli interessi della figlia e compatibile con le condizioni economiche delle parti.
2 Deve essere infine disposta l'integrale compensazione delle spese di lite, come richiesto dalle parti.
p.q.m.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal sig. Parte_1
nei confronti della sig.ra , con ricorso presentato in data 5.6.2025, così decide: Controparte_1
• dispone che l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte dei signori e Parte_1
, nei confronti della loro figlia minore , nata fuori dal matrimonio, sia Controparte_1 Per_1
regolamentato sulla base dell'accordo testualmente riportato in motivazione;
• compensa integralmente le spese di lite tra le parti
Chieti, 22.10.2025
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Marcello Cozzolino
IL PRESIDENTE
Dott. Gianluca Falco
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Chieti
Composto dai magistrati:
DOTT. GIANLUCA FALCO Presidente
DOTT. MARCELLO COZZOLINO Giudice estensore
DOTT. FRANCESCO GRASSI Giudice
All'esito della camera di consiglio tenutasi in data 22.10.2025 in merito alla causa iscritta al n. 628/2025
r.g., trattenuta in decisione all'udienza del 21.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
tra
(c.f. ), nato a [...] il [...] e residente a [...]C.F._1
ET (CH) in Piazza del Mercato n. 3, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Matilde Cionini e Laura
Mastropasqua del Foro di Pescara
ricorrente e
(c.f. ), nata a [...] il [...] e residente a [...]C.F._2
Filiorum ET (CH) in Piazza del Mercato n. 3, rappresentata e difesa dall'avv. Serena Pompilio del Foro
di Chieti
resistente e
PUBBLICO MINISTERO presso questo tribunale interventore necessario
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figlia nata fuori dal matrimonio. Conclusioni delle parti: definizione del procedimento sulla base dell'accordo tra esse concluso.
Conclusioni del p.m.: //
FATTO E DIRITTO
Il sig. ha citato in giudizio la sig.ra , chiedendo che l'esercizio della Parte_1 Controparte_1
responsabilità genitoriale nei confronti della loro figlia minore (c.f. ), nata a [...] C.F._3
Chieti il 3.12.2020 dal loro rapporto di convivenza more uxorio, venga regolamentato alle condizioni indicate nei propri atti.
La sig.ra si è costituita in giudizio chiedendo che l'esercizio della responsabilità genitoriale nei CP_1
confronti della figlia venga regolamentato sulla base delle condizioni riportate nei propri atti Per_1
difensivi.
Nel corso dell'istruttoria le parti hanno raggiunto un accordo depositato il 19.9.2025 e, all'udienza del
21.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte, hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni di seguito integralmente trascritte:
“1) la premessa è da considerarsi parte integrante del presente accordo;
2) la figlia minore nata il [...], di anni 4, è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, Persona_2
con collocamento presso la madre in Chieti alla Via Martiri Lancianesi n. 3, nell'immobile di sua proprietà; con tempi di permanenza della minore presso il padre concordati dalle parti, in mancanza indicati di massima come di seguito:
a- due giorni infrasettimanali, il martedì ed il giovedì, e week end alternati;
b- per quanto riguarda i giorni festivi: - diviso il periodo natalizio in due fasce (dal 23 al 30 dicembre e dal 31
dicembre al 7 gennaio) la minore permarrà con il padre per il primo periodo e con la madre il secondo;
negli anni successivi, i genitori si alterneranno in applicazione del criterio dell'alternanza su base annuale;
- diviso il periodo delle festività pasquali in due fasce (considerando il venerdì ed il sabato prima della Pasqua un periodo ed i successivi giorni della domenica di Pasqua e del lunedì dell'Angelo un secondo periodo), la minore starà con la madre il primo periodo e con il padre il secondo;
negli anni successivi i genitori si alterneranno in applicazione del criterio dell'alternanza su base annuale;
- durante le vacanze estive, la figlia trascorrerà, anche non consecutivamente, 15 giorni con ciascun genitore, con sospensione del diritto di visita dell'altro, da comunicarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
- per tutte le altre festività (carnevale, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1
novembre ed 8 dicembre) i genitori si alterneranno in applicazione del criterio dell'alternanza su base annuale;
c- i genitori trascorreranno con la minore rispettivamente la festa del papà e della mamma, nonché i propri compleanni;
il compleanno della bambina sarà festeggiato insieme ove possibile, in caso contrario entrambi i genitori potranno trascorrere del tempo con lei in tempi e modalità da stabilirsi su accordo delle parti;
d- i giorni ed i periodi sopra indicati potranno essere variati dai genitori di comune accordo;
3) la sig.ra unitamente alla minore presso l'immobile già casa familiare in Fara Filiorum ET CP_1 Per_3
(Ch), alla Piazza del Mercato n. 3, sino al 30 marzo 2026, in ragione dei lavori di ristrutturazione dell'abitazione di sua proprietà in Chieti alla Via Martiri Lancianesi n. 3;
4) il sig. si obbliga a versare in favore della sig.ra a titolo di contributo di mantenimento della figlia Pt_1 CP_1
l'importo mensile di € 400,00 (quattrocentottantaeuro/00), oltre rivalutazione Istat come per legge, oltre il Per_1
50% delle spese straordinarie in suo favore, divise e disciplinate come da Protocollo del CNF (doc. 6 all. al ricorso introduttivo);
5) il sig. si obbliga a versare in favore della sig.ra l'importo complessivo di € Parte_1 Controparte_1
24.792,00 (ventiquattromilasettecentonovantadueuro/00), come da preventivi allegati (doc. all. alla presente), come contributo per l'effettuazione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile di proprietà della medesima sito in Chieti
alla Via Martiri Lancianesi n. 3.
La corresponsione avverrà in n. 3 tranche di € 8.264,00 (ottomiladuecentosessantaquattroeuro/00) ciascuna,
improduttive di interessi, ciascuna alla data del 01.10.25, del 15.11.25 e del 15.01.26. La dazione viene effettuata per spirito di liberalità con espressa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti della signora a Controparte_1
condizione che la stessa rilasci l'immobile di Fara Filiorum ET entro la data inderogabile del 30.03.26; le parti,
però, convengono a tal fine la seguente condizione risolutiva espressa, accettata da entrambi: la sig.ra CP_1
restituirà, a prima richiesta ed in un'unica soluzione, tutti gli importi ricevuti a tale titolo dal sig. qualora la Pt_1
stessa non provvederà a rilasciare definitivamente l'abitazione in Fara Filorum ET (Ch), alla Piazza del Mercato
n. 3, entro e non oltre il 30 marzo 2026;
6) le parti dichiarano che gli accordi economici che precedono sono tutti connessi, funzionali ed indispensabili alla risoluzione della crisi familiare, ed alla definizione dei rapporti tra di essi, ai sensi e per gli effetti delle leggi vigenti in materia, per cui sono da considerarsi esenti dall'imposta di bollo, di registro e di ogni altra tassa;
7) i sig.ri e danno atto che il presente ricorso ha formato oggetto di analitica trattativa, e consegue ad Pt_1 CP_1 un'attenta ponderazione e ad un'adeguata valutazione di quanto contenuto, tutto ciò ritenendo pienamente rispondente alle aspettative ed esigenze di ciascuno e della prole, avendo predisposto congiuntamente e di comune accordo la presente scrittura e tutte le clausole che la compongono;
8) le spese, i diritti e gli onorari dei procuratori costituiti sono interamente compensate fra le parti, ed a tal fine i rispettivi difensori sottoscrivono la presente per rinuncia al vincolo di solidarietà ai sensi della Legge Professionale
vigente”.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
1. Osserva il collegio che ricorrono le condizioni previste dagli artt. 473bis.47 e segg. c.p.c. per l'omologa dell'accordo concluso tra le parti, vista la propria competenza per territorio (dato il luogo di residenza della minore ) e dato che la disciplina pattuita dai sig.ri e non è Per_1 Pt_1 CP_1
contraria alla legge, è conforme agli interessi della figlia e compatibile con le condizioni economiche delle parti.
2 Deve essere infine disposta l'integrale compensazione delle spese di lite, come richiesto dalle parti.
p.q.m.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal sig. Parte_1
nei confronti della sig.ra , con ricorso presentato in data 5.6.2025, così decide: Controparte_1
• dispone che l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte dei signori e Parte_1
, nei confronti della loro figlia minore , nata fuori dal matrimonio, sia Controparte_1 Per_1
regolamentato sulla base dell'accordo testualmente riportato in motivazione;
• compensa integralmente le spese di lite tra le parti
Chieti, 22.10.2025
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Marcello Cozzolino
IL PRESIDENTE
Dott. Gianluca Falco