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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 11/11/2024, n. 2840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2840 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
N. 2918/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Riccardo Bernardini,
Attrice
nei confronti di
C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
Convenuto contumace
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dell'attrice: come da verbale di udienza del 16.7.2024;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 22.3.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
1 con ricorso depositato il 18.3.2024 ha adito questo Tribunale chiedendo che Parte_1
venisse disciplinato il regime di affidamento, collocazione abitativa, frequentazione e contribuzione al mantenimento del figlio minore , nato il Persona_1
15.9.2007 dalla relazione sentimentale intrattenuta con e ormai cessata;
Controparte_1
il convenuto, nonostante la ritualità della notifica degli atti introduttivi, non si è costituito in giudizio, e ne è stata conseguentemente dichiarata la contumacia;
nondimeno, egli è comparso personalmente in udienza dinanzi al giudice delegato, ove ha rilasciato spontanee dichiarazioni;
segnatamente, le parti, all'udienza del 16.7.2024, hanno dato atto di aver raggiunto una soluzione condivisa in ordine alla gestione del figlio minore, nei termini qui di seguito integralmente riportati:
- “affido condiviso di entrambi i genitori, con sua collocazione abitativa Persona_1
con la madre;
- il padre potrà vedere il figlio liberamente tenuto conto della volontà del minore;
i genitori sul punto collaboreranno lealmente perché il padre mantenga un rapporto di frequentazione con il figlio;
- verserà a a titolo di contributo al mantenimento Controparte_1 Parte_1
ordinario del figlio la somma mensile di euro 300, da corrispondere entro Persona_1
il giorno 15 di ogni mese e da rivalutare annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT;
- le spese straordinarie relative a per cui le parti rinviano al verbale della Persona_1
riunione della IV Sezione del Tribunale di Genova del 15.9.2016) saranno sostenute dai genitori, nella misura del 50% ciascuno;
- l'assegno unico per sarà integralmente percepito dalla madre”; Persona_1
la causa è stata poi trattenuta in decisione sulle conclusioni quali sopra indicate;
***
con queste premesse, visti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta;
1.
ritenuto che
, alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti, e delle ulteriori risultanze procedimentali, debba disporsi l'affido condiviso del minore a entrambi Persona_1
i genitori, con sua collocazione abitativa presso la madre, con la quale il ragazzo vive da tempo;
2 2.
ritenuto che
possano ulteriormente recepirsi le congiunte indicazioni fornite dalle parti – nei termini sopra riportati – in ordine al regime di frequentazioni paterne con il figlio minore;
3. considerato, per altro verso, che, alla luce degli elementi acquisiti, e valutate le esigenze di vita del minore rapportate alla sua età, sia congruo porre a carico del convenuto l'obbligo di corrispondere alla ex compagna, quale contributo al mantenimento ordinario del figlio, la somma mensile di euro 300,00: può così accogliersi la richiesta avanzata dall'attrice, cui peraltro controparte ha dichiarato di prestare adesione;
4.1. ritenuto altresì congruo disporre la suddivisione paritaria tra i genitori delle spese straordinarie relative a Persona_1
4.2. preso atto del consenso manifestato da entrambe le parti a che l'assegno unico per il figlio possa essere integralmente percepito dalla madre;
5.
ritenuto che
, a fronte della natura della causa e dell'esito della lite, e considerata la mancata costituzione del convenuto, nonché il comportamento processuale dal medesimo tenuto, le spese di lite debbano rimanere a carico di parte attrice,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- affida il minore , nato a Genova il [...], in [...] condivisa a Persona_1
entrambi i genitori, e;
Parte_1 Controparte_1
- dispone la collocazione abitativa del minore presso la madre, Persona_1 [...]
Parte_1
- dispone che il padre, , possa frequentare il figlio Controparte_1 Persona_1
secondo quanto previsto in motivazione;
- pone a carico di l'obbligo di versare, con decorrenza dalla mensilità di Controparte_1
agosto 2024, a a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio Parte_1
la somma mensile di euro 300,00, da corrispondere entro il giorno 15 di Persona_1
ogni mese e da rivalutare annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT;
- pone a carico dei genitori, e , il pagamento delle spese Parte_1 Controparte_1
straordinarie per il figlio (per la cui individuazione si rinvia al verbale Persona_1
3 della riunione ex art. 47-quater ORD. GIUD. del 15.9.2016 della IV Sezione di questo Tribunale, qui richiamato altresì per la distinzione tra spese da concordarsi preventivamente e spese che non necessitano del previo accordo), suddivise al 50% tra i medesimi;
- l'assegno unico per otrà essere integralmente percepito dalla madre. Persona_1
Spese di lite irripetibili.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 25.10.2024.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Riccardo Bernardini,
Attrice
nei confronti di
C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
Convenuto contumace
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dell'attrice: come da verbale di udienza del 16.7.2024;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 22.3.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
1 con ricorso depositato il 18.3.2024 ha adito questo Tribunale chiedendo che Parte_1
venisse disciplinato il regime di affidamento, collocazione abitativa, frequentazione e contribuzione al mantenimento del figlio minore , nato il Persona_1
15.9.2007 dalla relazione sentimentale intrattenuta con e ormai cessata;
Controparte_1
il convenuto, nonostante la ritualità della notifica degli atti introduttivi, non si è costituito in giudizio, e ne è stata conseguentemente dichiarata la contumacia;
nondimeno, egli è comparso personalmente in udienza dinanzi al giudice delegato, ove ha rilasciato spontanee dichiarazioni;
segnatamente, le parti, all'udienza del 16.7.2024, hanno dato atto di aver raggiunto una soluzione condivisa in ordine alla gestione del figlio minore, nei termini qui di seguito integralmente riportati:
- “affido condiviso di entrambi i genitori, con sua collocazione abitativa Persona_1
con la madre;
- il padre potrà vedere il figlio liberamente tenuto conto della volontà del minore;
i genitori sul punto collaboreranno lealmente perché il padre mantenga un rapporto di frequentazione con il figlio;
- verserà a a titolo di contributo al mantenimento Controparte_1 Parte_1
ordinario del figlio la somma mensile di euro 300, da corrispondere entro Persona_1
il giorno 15 di ogni mese e da rivalutare annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT;
- le spese straordinarie relative a per cui le parti rinviano al verbale della Persona_1
riunione della IV Sezione del Tribunale di Genova del 15.9.2016) saranno sostenute dai genitori, nella misura del 50% ciascuno;
- l'assegno unico per sarà integralmente percepito dalla madre”; Persona_1
la causa è stata poi trattenuta in decisione sulle conclusioni quali sopra indicate;
***
con queste premesse, visti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta;
1.
ritenuto che
, alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti, e delle ulteriori risultanze procedimentali, debba disporsi l'affido condiviso del minore a entrambi Persona_1
i genitori, con sua collocazione abitativa presso la madre, con la quale il ragazzo vive da tempo;
2 2.
ritenuto che
possano ulteriormente recepirsi le congiunte indicazioni fornite dalle parti – nei termini sopra riportati – in ordine al regime di frequentazioni paterne con il figlio minore;
3. considerato, per altro verso, che, alla luce degli elementi acquisiti, e valutate le esigenze di vita del minore rapportate alla sua età, sia congruo porre a carico del convenuto l'obbligo di corrispondere alla ex compagna, quale contributo al mantenimento ordinario del figlio, la somma mensile di euro 300,00: può così accogliersi la richiesta avanzata dall'attrice, cui peraltro controparte ha dichiarato di prestare adesione;
4.1. ritenuto altresì congruo disporre la suddivisione paritaria tra i genitori delle spese straordinarie relative a Persona_1
4.2. preso atto del consenso manifestato da entrambe le parti a che l'assegno unico per il figlio possa essere integralmente percepito dalla madre;
5.
ritenuto che
, a fronte della natura della causa e dell'esito della lite, e considerata la mancata costituzione del convenuto, nonché il comportamento processuale dal medesimo tenuto, le spese di lite debbano rimanere a carico di parte attrice,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- affida il minore , nato a Genova il [...], in [...] condivisa a Persona_1
entrambi i genitori, e;
Parte_1 Controparte_1
- dispone la collocazione abitativa del minore presso la madre, Persona_1 [...]
Parte_1
- dispone che il padre, , possa frequentare il figlio Controparte_1 Persona_1
secondo quanto previsto in motivazione;
- pone a carico di l'obbligo di versare, con decorrenza dalla mensilità di Controparte_1
agosto 2024, a a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio Parte_1
la somma mensile di euro 300,00, da corrispondere entro il giorno 15 di Persona_1
ogni mese e da rivalutare annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT;
- pone a carico dei genitori, e , il pagamento delle spese Parte_1 Controparte_1
straordinarie per il figlio (per la cui individuazione si rinvia al verbale Persona_1
3 della riunione ex art. 47-quater ORD. GIUD. del 15.9.2016 della IV Sezione di questo Tribunale, qui richiamato altresì per la distinzione tra spese da concordarsi preventivamente e spese che non necessitano del previo accordo), suddivise al 50% tra i medesimi;
- l'assegno unico per otrà essere integralmente percepito dalla madre. Persona_1
Spese di lite irripetibili.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 25.10.2024.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
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