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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 27/02/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 2109/2023, introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Elvira Festa, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: ), in persona del Direttore Regionale p. t., rappresentato CP_1 P.IVA_1
e difeso, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Sergio Parrella e Laura Lembo, presso cui è elettivamente domiciliato.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: dichiarare che, a seguito dell'infortunio professionale del
4.10.2021, venivano riportati postumi invalidanti nella misura del 14%, ovvero una menomazione dell'integrità psicofisica con postumi permanenti in misura superiore al
10%; per l'effetto, condannare l' a corrispondere le provvidenze di legge per CP_1 il danno biologico riportato, con la maggiorazione degli interessi e della rivalutazione come per legge;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione;
PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricorso;
con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 27.7.2023, il sig. esponeva di aver subìto, Parte_1 in data 4.10.2021, un infortunio sul lavoro, all'esito del quale, in base alla valutazione medico-legale operata dal resistente Istituto, conclusa la procedura a ciò preposta con provvedimento dell'1.4.2022, venivano riconosciuti i seguenti postumi permanenti:
“Esiti dolorosi di lesione del sovraspinato trattata chirurgicamente alla spalla dx;
1 GRADO ACCERTATO: 007% GRADO COMPLESSIVO: 010%”.
Rappresentava di aver impugnato tale decisione in via amministrativa in data
8.2.2023, con esplicita richiesta di essere sottoposto nuovamente a visita.
Affermava che la lesione doveva essere valutata nella misura del 14%, come da c.t.p. a firma del dott. Controparte_2
Sosteneva di aver riportato: “lesione ampia del tendine sovraspinato con retrazione alla glena-tendinopatia del capo lungo del bicipite spalla destra”, con postumi anatomo- funzionali residuati rappresentati da “deficit funzionale spalla dx con movimenti globalmente ridotti di oltre un terzo e deficit di forza omolaterale, in esiti di intervento artroscopico di tenotomia del capo ungo del bicipite, bursectomia subacromiale e riparazione del sovraspinoso e sottospinoso con 2 ancore Healix con triplo filo”.
Vano l'iter amministrativo, instava, quindi, per il riconoscimento di postumi invalidanti nella misura suddetta.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Avellino, in CP_1 funzione di Giudice del lavoro, formulando le suestese conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, il resistente si costituiva CP_3 tempestivamente in giudizio, contestando l'avversa pretesa.
Argomentava, pur senza contestare la veridicità dei fatti dedotti in ricorso, che la valutazione medico-legale impugnata dal ricorrente dovesse ritenersi corretta, non essendo conseguito alcun ulteriore aggravamento rispetto ai postumi a carattere permanente riconosciuti dapprima nella misura del 7% e, successivamente, a seguito di opposizione amministrativa e visita collegiale nella misura dell'8%.
Precisava che l'oggetto del presente giudizio era limitato alla valutazione del danno riportato nel sinistro del 4.10.2021, benché fosse stata operata una quantificazione complessiva nella misura dell'11%, procedendo ad una unificazione dei postumi, ex artt. 80 e segg. T.U. 1124/1965, con quelli stimati nella misura del 2% per il pregresso sinistro di ottobre 2015 e del 2% per il sinistro di dicembre 2015.
Rilevava, pertanto, che, non era intervenuta alcuna modifica dello stato di salute del ricorrente, tale da comportare un aggravamento dei postumi derivanti dall'evento lesivo, anche in considerazione della nuova valutazione eseguita addì 6.9.2023.
Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta ed espletata la disposta C.T.U., all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è infondato e va rigettato.
Preliminarmente, si precisa che, nelle more del giudizio, il resistente , a seguito CP_3 di ricorso in opposizione dell'8.2.2023, sottoponeva nuovamente a visita il ricorrente
2 in data 24.5.2023, come da verbale di visita collegiale, ed accertava, con provvedimento del 6.9.2023, un aggravamento delle patologie lamentate dal sig. . Pt_1
In specie, nel richiamato provvedimento, si legge: “le viene erogata la differenza importo valor capitale e danno biologico come da decreto 38/2000. Il danno accertato in via definitiva è il seguente: esiti dolorosi di lesione del sovraspinato trattata chirurgicamente alla spalla dx;
grado accertato 008% grado complessivo 011%”.
Dunque, nella presente sede giudiziale occorre stabilire se l'aggravamento o la diversa stima delle patologie lamentate dal ricorrente possano modificare la quantificazione del danno biologico operata dall' in misura dell'8%, limitatamente al sinistro CP_1 occorso in data 4.10.2021, dovendosi rammentare che, ai sensi dell'art. 147 disp. att.
c.p.c., le collegiali mediche sono prive di efficacia vincolante, anche se intervenute posteriormente alla proposizione dell'azione giudiziaria.
Si è ritenuto, pertanto, di dover procedere a consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, trattandosi di accertamento avente natura tecnico-specialistica e connesso all'esercizio di un'elevata competenza scientifica, non posseduta dal giudicante, in conformità al disposto di cui all'art. 61 c.p.c. (Cassazione civile, sez. lav., 09/06/2000, n. 7933: “In tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, la valutazione del grado di riduzione dell'attitudine al lavoro importa non già una questione di natura giuridica riservata al giudice, ma un giudizio di ordine sanitario demandabile, in quanto tale, ad un consulente tecnico”).
2. Espletate le operazioni peritali, nella relazione definitiva il C.T.U. nominato, dott. , osservava quanto segue: “L'oggetto di questa relazione verte Persona_1 sull'infortunio sul lavoro che il sig. , il 04.10.2021, scivolava sulle scale del Comune di e si Pt_1 CP_4 procurava la distorsione della spalla destra con sospetta lesione del sovraspinoso. La lesione tendinea era successivamente confermata e trattata chirurgicamente presso la di il Controparte_5 CP_4
17.11.2021. Come riportato in precedenza il periziando era sottoposto a visita da parte dei sanitari dell' in diverse occasioni. Nel corso della prima visita i postumi a carico della spalla destra erano CP_1 quantificati nella misura erano quantificati nella misura del 7% del totale. Successivamente, dopo
l'opposizione, nel corso della visita collegiale, i consulenti delle parti concordavano una valutazione dell'8% del totale e di conseguenza il danno biologico complessivo, tenendo conto dei progressi infortuni, era quantificato nella misura dell'11% del totale. A mio avviso i postumi a carico della spalla destra, anche da me accertati, erano correttamente quantificati nel corso della visita collegiale del
04.01.2024. D'altronde la suddetta quantificazione era sottoscritta anche dal CTP dell'attore.
Per questi motivi
, in risposta ai quesiti posti, ritengo di confermare le risultanze cui giungevano le parti alla fine della visita collegiale 04.01.2024”.
Il C.T.U. formulava il conclusivo giudizio medico legale nei seguenti termini: “per effetti del quadro patologico riscontrato e precedentemente riportato, il IG , ai sensi della Parte_1 legge 38 del 2000, per i postumi dell'infortunio del lavoro del 4.10.21, deve essere riconosciuto un danno biologico pari all'8% del totale.
Per questi motivi
il danno biologico complessivo, consideranti progressi infortuni, può essere quantificato nella misura dell'11% del totale”.
3 Ebbene, il consulente del giudice, mediante un attento e completo esame anamnestico, obiettivo e documentale della condizione patologica lamentata dal ricorrente, ha confermato la già riconosciuta percentuale di riduzione dell'integrità psico-fisica nella misura dell'8%, per il sinistro per cui è causa, e nella misura dell'11% per i postumi unificati con quelli derivanti dai sinistri precedentemente occorsi.
A parere del giudicante, il consulente d'ufficio ha ampiamente e correttamente valutato le patologie sofferte dall'istante, formulando una stima pregnante e coerente, nonché immune da errori o incongruenze di qualsiasi natura, sul piano logico-deduttivo, ed altresì in assenza di errores in procedendo ovvero di lacune o vizi motivazionali.
Pertanto, il giudicante ritiene di dover condividere la stima espressa dal consulente per la formazione del proprio convincimento, sicché il maggior gradiente invalidante e il maggior indennizzo invocati in ricorso non possono essere riconosciuti.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va rigettato.
Assorbito ogni altro profilo.
3. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'oggetto del giudizio, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte preprocessuali e processuali, nonché la natura prettamente tecnica della stima controversa, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito di C. Cost. 77/2018, che ne impongono l'integrale compensazione.
Le spese di C.T.U., liquidate separatamente, vanno poste definitivamente a carico delle parti in misura della metà ciascuna.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara che, dall'infortunio sul lavoro per cui è causa, è conseguita, a carico di
[...]
, una menomazione dell'integrità psicofisica pari all'8%, nel complesso pari Pt_1 all'11% per unificazione con i postumi derivati dai due precedenti sinistri;
2) per l'effetto, rigetta il ricorso;
3) compensa integralmente le spese di lite;
4) pone le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, definitivamente a carico delle parti in misura della metà ciascuna.
Così deciso in Avellino, 27.2.2025
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 2109/2023, introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Elvira Festa, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: ), in persona del Direttore Regionale p. t., rappresentato CP_1 P.IVA_1
e difeso, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Sergio Parrella e Laura Lembo, presso cui è elettivamente domiciliato.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: dichiarare che, a seguito dell'infortunio professionale del
4.10.2021, venivano riportati postumi invalidanti nella misura del 14%, ovvero una menomazione dell'integrità psicofisica con postumi permanenti in misura superiore al
10%; per l'effetto, condannare l' a corrispondere le provvidenze di legge per CP_1 il danno biologico riportato, con la maggiorazione degli interessi e della rivalutazione come per legge;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione;
PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricorso;
con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 27.7.2023, il sig. esponeva di aver subìto, Parte_1 in data 4.10.2021, un infortunio sul lavoro, all'esito del quale, in base alla valutazione medico-legale operata dal resistente Istituto, conclusa la procedura a ciò preposta con provvedimento dell'1.4.2022, venivano riconosciuti i seguenti postumi permanenti:
“Esiti dolorosi di lesione del sovraspinato trattata chirurgicamente alla spalla dx;
1 GRADO ACCERTATO: 007% GRADO COMPLESSIVO: 010%”.
Rappresentava di aver impugnato tale decisione in via amministrativa in data
8.2.2023, con esplicita richiesta di essere sottoposto nuovamente a visita.
Affermava che la lesione doveva essere valutata nella misura del 14%, come da c.t.p. a firma del dott. Controparte_2
Sosteneva di aver riportato: “lesione ampia del tendine sovraspinato con retrazione alla glena-tendinopatia del capo lungo del bicipite spalla destra”, con postumi anatomo- funzionali residuati rappresentati da “deficit funzionale spalla dx con movimenti globalmente ridotti di oltre un terzo e deficit di forza omolaterale, in esiti di intervento artroscopico di tenotomia del capo ungo del bicipite, bursectomia subacromiale e riparazione del sovraspinoso e sottospinoso con 2 ancore Healix con triplo filo”.
Vano l'iter amministrativo, instava, quindi, per il riconoscimento di postumi invalidanti nella misura suddetta.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Avellino, in CP_1 funzione di Giudice del lavoro, formulando le suestese conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, il resistente si costituiva CP_3 tempestivamente in giudizio, contestando l'avversa pretesa.
Argomentava, pur senza contestare la veridicità dei fatti dedotti in ricorso, che la valutazione medico-legale impugnata dal ricorrente dovesse ritenersi corretta, non essendo conseguito alcun ulteriore aggravamento rispetto ai postumi a carattere permanente riconosciuti dapprima nella misura del 7% e, successivamente, a seguito di opposizione amministrativa e visita collegiale nella misura dell'8%.
Precisava che l'oggetto del presente giudizio era limitato alla valutazione del danno riportato nel sinistro del 4.10.2021, benché fosse stata operata una quantificazione complessiva nella misura dell'11%, procedendo ad una unificazione dei postumi, ex artt. 80 e segg. T.U. 1124/1965, con quelli stimati nella misura del 2% per il pregresso sinistro di ottobre 2015 e del 2% per il sinistro di dicembre 2015.
Rilevava, pertanto, che, non era intervenuta alcuna modifica dello stato di salute del ricorrente, tale da comportare un aggravamento dei postumi derivanti dall'evento lesivo, anche in considerazione della nuova valutazione eseguita addì 6.9.2023.
Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta ed espletata la disposta C.T.U., all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è infondato e va rigettato.
Preliminarmente, si precisa che, nelle more del giudizio, il resistente , a seguito CP_3 di ricorso in opposizione dell'8.2.2023, sottoponeva nuovamente a visita il ricorrente
2 in data 24.5.2023, come da verbale di visita collegiale, ed accertava, con provvedimento del 6.9.2023, un aggravamento delle patologie lamentate dal sig. . Pt_1
In specie, nel richiamato provvedimento, si legge: “le viene erogata la differenza importo valor capitale e danno biologico come da decreto 38/2000. Il danno accertato in via definitiva è il seguente: esiti dolorosi di lesione del sovraspinato trattata chirurgicamente alla spalla dx;
grado accertato 008% grado complessivo 011%”.
Dunque, nella presente sede giudiziale occorre stabilire se l'aggravamento o la diversa stima delle patologie lamentate dal ricorrente possano modificare la quantificazione del danno biologico operata dall' in misura dell'8%, limitatamente al sinistro CP_1 occorso in data 4.10.2021, dovendosi rammentare che, ai sensi dell'art. 147 disp. att.
c.p.c., le collegiali mediche sono prive di efficacia vincolante, anche se intervenute posteriormente alla proposizione dell'azione giudiziaria.
Si è ritenuto, pertanto, di dover procedere a consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, trattandosi di accertamento avente natura tecnico-specialistica e connesso all'esercizio di un'elevata competenza scientifica, non posseduta dal giudicante, in conformità al disposto di cui all'art. 61 c.p.c. (Cassazione civile, sez. lav., 09/06/2000, n. 7933: “In tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, la valutazione del grado di riduzione dell'attitudine al lavoro importa non già una questione di natura giuridica riservata al giudice, ma un giudizio di ordine sanitario demandabile, in quanto tale, ad un consulente tecnico”).
2. Espletate le operazioni peritali, nella relazione definitiva il C.T.U. nominato, dott. , osservava quanto segue: “L'oggetto di questa relazione verte Persona_1 sull'infortunio sul lavoro che il sig. , il 04.10.2021, scivolava sulle scale del Comune di e si Pt_1 CP_4 procurava la distorsione della spalla destra con sospetta lesione del sovraspinoso. La lesione tendinea era successivamente confermata e trattata chirurgicamente presso la di il Controparte_5 CP_4
17.11.2021. Come riportato in precedenza il periziando era sottoposto a visita da parte dei sanitari dell' in diverse occasioni. Nel corso della prima visita i postumi a carico della spalla destra erano CP_1 quantificati nella misura erano quantificati nella misura del 7% del totale. Successivamente, dopo
l'opposizione, nel corso della visita collegiale, i consulenti delle parti concordavano una valutazione dell'8% del totale e di conseguenza il danno biologico complessivo, tenendo conto dei progressi infortuni, era quantificato nella misura dell'11% del totale. A mio avviso i postumi a carico della spalla destra, anche da me accertati, erano correttamente quantificati nel corso della visita collegiale del
04.01.2024. D'altronde la suddetta quantificazione era sottoscritta anche dal CTP dell'attore.
Per questi motivi
, in risposta ai quesiti posti, ritengo di confermare le risultanze cui giungevano le parti alla fine della visita collegiale 04.01.2024”.
Il C.T.U. formulava il conclusivo giudizio medico legale nei seguenti termini: “per effetti del quadro patologico riscontrato e precedentemente riportato, il IG , ai sensi della Parte_1 legge 38 del 2000, per i postumi dell'infortunio del lavoro del 4.10.21, deve essere riconosciuto un danno biologico pari all'8% del totale.
Per questi motivi
il danno biologico complessivo, consideranti progressi infortuni, può essere quantificato nella misura dell'11% del totale”.
3 Ebbene, il consulente del giudice, mediante un attento e completo esame anamnestico, obiettivo e documentale della condizione patologica lamentata dal ricorrente, ha confermato la già riconosciuta percentuale di riduzione dell'integrità psico-fisica nella misura dell'8%, per il sinistro per cui è causa, e nella misura dell'11% per i postumi unificati con quelli derivanti dai sinistri precedentemente occorsi.
A parere del giudicante, il consulente d'ufficio ha ampiamente e correttamente valutato le patologie sofferte dall'istante, formulando una stima pregnante e coerente, nonché immune da errori o incongruenze di qualsiasi natura, sul piano logico-deduttivo, ed altresì in assenza di errores in procedendo ovvero di lacune o vizi motivazionali.
Pertanto, il giudicante ritiene di dover condividere la stima espressa dal consulente per la formazione del proprio convincimento, sicché il maggior gradiente invalidante e il maggior indennizzo invocati in ricorso non possono essere riconosciuti.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va rigettato.
Assorbito ogni altro profilo.
3. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'oggetto del giudizio, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte preprocessuali e processuali, nonché la natura prettamente tecnica della stima controversa, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito di C. Cost. 77/2018, che ne impongono l'integrale compensazione.
Le spese di C.T.U., liquidate separatamente, vanno poste definitivamente a carico delle parti in misura della metà ciascuna.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara che, dall'infortunio sul lavoro per cui è causa, è conseguita, a carico di
[...]
, una menomazione dell'integrità psicofisica pari all'8%, nel complesso pari Pt_1 all'11% per unificazione con i postumi derivati dai due precedenti sinistri;
2) per l'effetto, rigetta il ricorso;
3) compensa integralmente le spese di lite;
4) pone le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, definitivamente a carico delle parti in misura della metà ciascuna.
Così deciso in Avellino, 27.2.2025
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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