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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 23/12/2025, n. 1643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1643 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile composto dai signori magistrati:
• dott. Glauco Zaccardi Presidente
• dott. Federico Eramo Giudice
• dott.ssa Rossella Pezzella Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 3931 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, trattenuta in decisione alla udienza del 28.11.2025, vertente tra
(C.F. , rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 in virtù di procura in atti, dall'avv. Gaetano Netani
-attore-
e
(C.F. ), rappresentato e difeso, in virtù CP_1 C.F._2 di procura in atti, dall'avv. Tommaso Conti
-convenuto-
e
(C.F. , Controparte_2 C.F._3 Controparte_3
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._4 Controparte_4
), rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, dall'avv. C.F._5
DE UG
-convenuti-
e
1 (C.F. ), (C.F. Controparte_5 C.F._6 CP_6
), (C.F. , C.F._7 Controparte_7 C.F._8 quale esercente la potestà sul minore Persona_1
-convenuti contumaci-
OGGETTO: azione di riduzione – divisione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 28.11.2025 le parti concludevano come da verbale di pari data
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in Parte_1 giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, , Controparte_8 CP_1
, , , Controparte_9 Controparte_3 Controparte_10 CP_11
, , , , deducendo che
[...] Controparte_5 CP_6 Controparte_7 in data 28.09.2015 veniva pubblicato il testamento pubblico per notar Persona_2 del 2.02.2013, con il quale , padre dell'attore e dante causa dei Controparte_4 convenuti, deceduto in data 24.1.2015, disponeva dei propri beni nei seguenti termini: “Revoco ogni mia precedente disposizione testamentaria. Lascio l'usufrutto di tutti i miei beni a mia moglie , nata a [...] il giorno 11 CP_12 agosto 1917, ad eccezione del fabbricato e del terreno siti in Formia, località
Pagnano. Lascio a mio figlio nato a [...] il [...], il diritto Parte_1 di abitazione, e ai miei OT , e figli di il diritto di CP_2 CP_3 Per_1 Pt_1 nuda proprietà su appartamento e garage siti in Formia, in via Pasquale Testa numero 42. Lascio a mio figlio , nato a [...] il [...], CP_1 il diritto di usufrutto, ed ai miei OT , e , figli di , ed a CP_6 CP_11 CP_5 CP_1
figlio di il diritto di nuda proprietà sul terreno e sovrastante CP_4 Pt_1 fabbricato siti in Formia, località Pagnano”; che in data 28.5.2016 decedeva
[...]
, coniuge di senza lasciare disposizioni CP_12 Controparte_4 testamentarie;
che le disposizioni contenute nel testamento di Controparte_4 ledono la sua quota di legittima;
che nella determinazione della quota allo stesso spettante doveva includersi il saldo attivo del conto corrente bancario acceso presso la -agenzia di Formia-, pari ad euro 12.000,00 alla data Controparte_13 del 30.9.2016; che il de cuius aveva provveduto a saldare un Controparte_4 debito di lire 10.000.000 contratto da;
che aveva CP_1 CP_1 goduto della quota di euro 150.000,00 risultante dalla vendita di un immobile, versata in favore della moglie di questi.
2 Alla luce delle suddette deduzioni, concludeva chiedendo Parte_1 accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejects per i motivi supra esposti:
1. accertare la violazione dei diritti di legittima nel testamento pubblico disposto dal sig. giusto atto pubblico del 2 Controparte_4
Febbraio 2013 a ministero del Notaio ed assunto al numero 125 Persona_3 di Rep. ultima volontà, e per l'effetto statuire la nullità o l'annullabilità, comunque
l'inefficacia della cennata disposizione testamentaria quantomeno nella misura in cui risulteranno lesi i diritti di legittima dell'attore;
2. per l'effetto ricostruita la massa ereditaria, determinarne il valore con i relativi frutti, e calcolata la quota complessiva della quale il sig. poteva disporre, stabilita in tal Controparte_4 modo la quota di legittima spettante all'attore cui detrarre quanto costituente materiale donatum in suo favore, definire per differenza la quota spettante ex articolo 537 del cc al signor ed in esito condannare i Parte_1 convenuti, per quanto di rispettiva ragione, alla restituzione in favore della massa ereditaria della parte strettamente legata ai diritti di legittima dell'attore, così come risulterà emergere in esito ad espetanda CTU, o che vorrà comunque essere liquidata in via equitativa dal Giudice adito;
3. in conseguenza, ordinare a ciascun convenuto, per quanto di specifica ragione e spettanza, la restituzione in favore del sig. anche per valore equivalente, delle rispettive quote, fino Parte_1
a consentire all'attore l'integrazione piena della propria quota di legittima, lesa con la disposizione testamentaria della quale si chiede la nullità o quantomeno il proporzionale annullamento;
si vorrà, per l'effetto, con sentenza costitutiva trasferire all'attore la proprietà delle quote spettantegli, così reintegrandolo pleno jure nella quota riservata ai legittimari, ordinando all'Agenzia del Territorio, già
Conservatoria dei Registri immobiliari di Latina di trascrivere la emananda sentenza, con esonero dello stesso da qualsivoglia responsabilità;
4.condannare parte convenuta, stante la persistente renitenza ad addivenire a soluzioni mediate
e benevole della controversia, al pagamento delle spese delle competenze e dei compensi di causa”
In data 19.2.2019 si costituiva in giudizio , contestando la CP_1 domanda attorea e, spiegata domanda riconvenzionale, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Tribunale rigettare la domanda proposta dal Sig. e comunque accertare la validità dell'impugnata Parte_1 disposizione testamentaria nei limiti in cui non sia lesiva della quota di legittima;
in
3 via subordinata e riconvenzionale, ricostituire la massa ereditaria rigettando le domande derivanti dai capi 8), 9) e 10) del corpo narrativo dell'atto di citazione avversaria, includendo di converso le somme percepite dall'utilizzo del contro corrente della nella misura di €. 18.900 oltre interessi dalla CP_12 domanda e i frutti civili derivanti dall'utilizzo dell'immobile di Via Pagnano 15 da parte del dal 1999 alla riconsegna effettiva dell'immobile ad Parte_1 oggi ammontanti ad €. 120.000,00 oltre interessi anno per anno maturati oltre frutti civili successivi e così ricostituita la massa ereditaria e calcolata la quota di cui poteva disporre, accertare determinare e attribuire la quota di Controparte_4 legittima spettante al convenuto ex art. 537 II° comma c.c. e CP_1 ordinare ai convenuti la restituzione e trasferimento in favore dello stesso. Con ordine al Conservatore dei RR.II. di Latina attuale Agenzia delle Entrate di trascrizione della emananda sentenza. Con vittoria di spese competenze e onorari di giudizio a carico del che ha dato origine ad un lungo e Parte_1 defatigante giudizio”.
In data 19.2.2019 si costituivano in giudizio , Controparte_2 [...]
e , chiedendo l'accoglimento delle seguenti CP_3 Controparte_4 conclusioni: “Affinchè l'Ill.mo Giudice adito Voglia, in via preliminare dichiarare improcedibile la domanda in assenza della trascrizione della citazione ai sensi degli artt. 2646 e 2648 c.c.; Voglia quindi il Tribunale adito procedere alla collazione di tutti i beni immobili, somme di denaro e gioielli di famiglia ai fini della individuazione della massa ereditaria;
solo in caso di lesione procedere alla riduzione mediante vendita del bene ultimo donato e più facilmente cedibile fino al raggiungimento delle quote di lesione;
il tutto con spese tutte da porsi a carico della massa;
in caso di infondatezza della domanda porsi invece a carico della sola parte attrice le spettanze tutte di causa e la espletata CTU per averne dato così ingiustificato motivo;
oltre spese generali, Cassa Avv.ti ed I.V.A. come per legge”
Disposta la rinnovazione della notificazione dell'atto di citazione ai convenuti
, e , all'udienza del 9.11.2022 CP_6 Controparte_11 Controparte_5 veniva dichiarata la contumacia di . Controparte_5
La causa veniva trattenuta in decisione dal collegio all'udienza del 28.11.2025.
2. Così ricostruito l'iter processuale, deve dichiararsi l'estinzione del giudizio per le ragioni che seguono.
4 Con riferimento al vaglio preliminare circa la corretta instaurazione del contraddittorio, si osserva quanto segue.
Com'è noto, l'art. 291 c.p.c. dispone che quando il convenuto non si costituisce in giudizio, rilevato un vizio che importi la nullità della notificazione della citazione, il giudice fissa all'attore un termine perentorio per rinnovarla. Se l'ordine di rinnovazione della citazione non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue.
Orbene, all'udienza del 13.3.2019, rilevata l'assenza di documentazione attestante il perfezionamento della notificazione dell'atto di citazione, eseguita a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c., nei confronti di CP_6
(residente nei Paesi Bassi), (residente in [...]) e
[...] Controparte_11
(residente a [...]), è stata disposta la rinnovazione della Controparte_5 notificazione entro il 29.4.2019, ai sensi dell'art. 291 c.p.c.
Alle udienze del 3.12.2019 e del 21.9.2020, venivano concessi nuovi termini per la rinnovazione della notificazione dell'atto di citazione ai convenuti CP_6
, e , stante la mancanza di prova in
[...] Controparte_5 Controparte_11 ordine al perfezionamento della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c.
Alla successiva udienza del 9.11.2022 veniva dichiarata la contumacia di
, con assegnazione di un ulteriore termine per la rinnovazione Controparte_5 della notificazione ai convenuti non costituiti e , CP_6 Controparte_11 stante la mancanza di prova in ordine al perfezionamento della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c.
Con ordinanza del 17.2.2024 veniva dichiarata ancora una volta la nullità della notificazione dell'atto di citazione ai convenuti e , CP_6 Controparte_11 stante la mancanza di prova in ordine al perfezionamento della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c., disponendone la rinnovazione “con modalità diverse da quelle osservate in precedenza, posto che le stesse, avendo determinato più volte l'infruttuosità del tentativo di notificazione, non possono ritenersi idonee a garantire la conoscibilità dell'atto da parte dei convenuti”.
In data 17.10.2024 la parte attrice ha depositato l'atto di citazione in rinnovazione regolarmente notificato a , residente in [...], CP_6
Medscheeps 92, a mezzo raccomandata in data 18.4.2024, come attestato dalla
5 Ambasciata d'Italia a L'Aja, mentre non vi è prova dell'esito della notificazione dell'atto di citazione in rinnovazione a , in quanto l'atto di Controparte_11 citazione risulta spedito a mezzo posta senza ricevuta di ritorno.
Nello specifico, il difensore della parte attrice ha notificato la citazione a CP_11
, residente in [...], con le modalità stabile dagli artt. 8 ss. del
[...]
Regolamento europeo n. 1784/2020.
Invero, per le notificazioni e comunicazioni negli Stati membri dell'Unione europea di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, è in vigore dal 1.7.2022 il regolamento (UE) n. 1784/2020 (eccezion fatta per gli artt.
5, 8, 10, in ordine ai quali è prevista un'entrata in vigore posticipata, con decorrenza dal 1.5.2025), che costituisce revisione del regolamento (CE) del
Parlamento europeo e del Consiglio 13.11.2007, n. 1393, relativo al medesimo oggetto, entrato in vigore il 13.11.2008.
Tali regolamenti sono atti normativi provvisti di efficacia diretta e di diretta applicabilità. Essi si applicano per le notificazioni e comunicazioni negli Stati membri dell'Unione europea di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, a condizione che sia noto il recapito della persona alle quale deve essere notificato o comunicato l'atto (cfr. art. 1 reg. n. 1748/2020, che riproduce l'art. 1 reg. n. 1393/2007).
Queste fonti normative prevedono un sistema di trasmissione diretta degli atti fra le autorità dei vari Paesi, rispettivamente denominati organi mittenti e organi riceventi, all'uopo designati in ogni singolo Stato. La procedura di notificazione si articola in quattro fasi: a) fase di impulso, che si svolge nel territorio dello Stato ove ha sede il richiedente (art. 4 reg. n. 1393/2007); b) fase di trasmissione e di ricezione della richiesta allo Stato ove ha sede il destinatario (art. 4 reg. n.
1393/2007); c) fase della consegna dell'atto ai fini della notificazione nello Stato richiesto (art. 6 reg. 1393/2007); d) fase di restituzione dell'atto notificato (art. 11 reg. n. 1784/2020).
Per quel che rileva in questa sede, nella fase di impulso, in virtù dell'art. 4 reg. n.
1393/2007, in vigore sino al 30.4.2025, colui che chiede la notifica di un atto all'estero, qualora non opti per le forme di notificazione di cui agli artt. 16-20 reg.
n. 1784/2020, deve consegnare all'organo mittente l'atto corredato di una domanda di notificazione redatta usando il modulo standard contenuto nell'allegato I al reg. n. 1397/2007.
6 Nella fase di consegna dell'atto ai fini della notifica, l'art. 11 del reg. n.
1784/2020 (in vigore dal 1.7.2022, che riproduce sostanzialmente l'art. 7 reg. n.
1393/2007), dispone che l'organo ricevente della richiesta di notificazione deve procedere alla notificazione o comunicazione dell'atto in osservanza della legislazione dello Stato di appartenenza o, qualora non siano incompatibili con tale legislazione, nelle forme di notifica particolari richieste dall'organo mittente.
Nel caso che qui occupa, dal documento denominato “Certificate of service or non- service of documents”, redatto dall'organo ricevente, utilizzando il modulo standard K di cui all'allegato I del reg. n. 1784/2020, e trasmesso all'organo mittente, previo espletamento delle formalità relative alla notificazione dell'atto in questione (art. 14 reg. 1784/2020), risulta che la notificazione dell'atto diretto a
è stata eseguita l'11.4.2024 presso l'indirizzo “13 Watercourse Controparte_11
Mews Watercourse Road Cork T23 R7R8”, tramite servizio postale senza ricevuta di ritorno (sezione 1.2.1.2.1. “The document was served by postal services without acknowledgement of receipt”).
Ciò discende dal fatto che il difensore della parte attrice, nella compilazione del modulo denominato “Request for service of documents”, nella sezione n. 5 “Method of service” (“Modalità di notificazione”), contrassegnando l'apposita casella di cui al punto 5.1. del modulo, ha richiesto la notificazione dell'atto “in accordance with the law of the Member State addressed (“conformemente alla legge dello Stato membro interessato”).
Tuttavia, con provvedimento del 14.2.2024, accertata nuovamente la nullità della notificazione dell'atto di citazione al convenuto , è stata disposta Controparte_11 la rinnovazione della notifica mediante l'adozione di modalità processuali alternative a quelle precedentemente esperite dall'attore. Tale determinazione si fondava sulla reiterata infruttuosità della notificazione a mezzo del servizio postale, tentata per plurime occasioni (dal 2018 al 2024), la quale non aveva consentito il perfezionamento del procedimento notificatorio né, in particolare, la dimostrazione dell'ingresso dell'atto nella sfera di conoscibilità del destinatario.
In ragione di ciò, si ritiene che fosse onere della parte attrice richiedere la notificazione dell'atto con modalità atte a comprovare la relativa ricezione da parte del destinatario, contrassegnando l'apposita casella di cui al punto 5.2. del modulo (“By the following particular method” - cfr. pag. 2 dell'atto denominato
“Request for service of documents”), quale forma di notificazione essenziale per
7 verificare l'ingresso dell'atto nella sfera di conoscibilità del destinatario, come previsto nell'ordinanza del 14.2.2024.
La richiesta dell'attore ha comportato che l'atto è stato notificato tramite servizio postale senza ricevuta di ritorno (“the document was served by postal services without acknowledgement of recepit”), nonostante la possibilità prevista nella sezione 1.2.1.2.1. del modulo standard K redatto dall'organo ricevente, di notificare il documento “tramite servizi postali con l'allegato avviso di ricevimento”
(“the document was served by postal services with the enclosed acknowledgement of receipt”).
Tali criticità sono state sottoposte al contraddittorio delle parti con ordinanza del
17.2.2024.
Nelle note del 19.4.2024, il procuratore dell'attore ha affermato che per mero errore materiale non è stata contrassegnata la casella riguardante la restituzione della ricevuta di ritorno del plico indirizzato a e, pertanto, ha Controparte_11 chiesto l'assegnazione di un nuovo termine per la rinnovazione della notificazione dell'atto di citazione.
Tuttavia, alla luce delle considerazioni sopra esposte, si ritiene che l'incertezza sulla conoscibilità dell'atto da parte del destinatario, derivante dalla notificazione dell'atto di citazione a mezzo del servizio postale senza ricevuta di ritorno, sia imputabile alla parte attrice. Ciò impedisce l'assegnazione di nuovo termine per la rinnovazione dell'atto di citazione. Invero, secondo la S.C., “in tema di notificazione, una volta disposta la rinnovazione e concesso un termine perentorio ai sensi dell'art. 291 c.p.c., è preclusa al giudice la possibilità di assegnazione di un secondo termine per la notifica, stante la perentorietà di quello già concesso, salvo che la parte abbia tempestivamente espletato l'adempimento posto a suo carico e l'esito negativo del procedimento notificatorio sia dipeso da causa alla medesima non imputabile” (Cass. n. 9541/2023).
2.1. Ciò chiarito, rileva il Collegio che l'eccezione formulata dall'attore in merito alla non configurabilità del litisconsorzio necessario nell'azione di riduzione non è accoglibile. Ciò in quanto il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'azione di riduzione per lesione di legittima non dà luogo a litisconsorzio necessario nei confronti degli altri legittimari che non abbiano beneficiato delle disposizioni testamentarie, o delle donazioni da ridurre (Cass.
8 4.8.2023, n. 23862) non è applicabile nel caso di unicità della disposizione testamentaria impugnata.
Invero, nel caso in esame, nel testamento pubblico del 2.2.2013, CP_4 ha così disposto: “Lascio a mio figlio , nato a [...] il 10
[...] CP_1 settembre 1955, il diritto di usufrutto, ed ai miei OT , e , CP_6 CP_11 CP_5 figli di , ed a figlio di il diritto di nuda proprietà sul terreno e CP_1 CP_4 Pt_1 sovrastante fabbricato siti in Formia, località Pagnano”.
Quindi, l'azione di riduzione è stata promossa dall'attore per l'impugnazione non di una pluralità di disposizioni testamentarie autonome, bensì della medesima disposizione mortis causa che contempla una pluralità di destinatari. Da ciò discende che la sentenza di accoglimento dell'azione di riduzione non potrà che dichiarare inefficace, nei confronti di tutti i beneficiari dell'attribuzione la disposizione impugnata nella misura necessaria a reintegrare la legittima, non essendo concepibile che la stessa disposizione sia dichiarata inefficace per un beneficiario e rimanga efficace per un altro. L'effetto della riduzione si ripercuote su tutti i destinatari della medesima disposizione, in proporzione al valore di quanto ricevuto.
Ne consegue che la presenza in giudizio di tutti i beneficiari della disposizione testamentaria impugnata si impone in ossequio all'art. 102 c.p.c., atteso che l'assenza di taluno renderebbe la sentenza inutiliter data, precludendo l'uniforme dispiegamento degli effetti riduttivi sull'atto dispositivo contestato.
Risulta pertanto irrilevante il principio per cui, nell'azione di riduzione, non si configura litisconsorzio necessario tra i diversi beneficiari di distinte disposizioni mortis causa, posto che nel caso di specie, il convenuto è Controparte_11 destinatario non di atti dispositivi plurimi, ma di un'unica e medesima disposizione testamentaria oggetto di impugnazione.
In conclusione, deve dichiararsi l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 291 e
307 c.p.c.
3. Quanto alle spese, si osserva che l'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c. stabilisce che le spese del processo estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
Tuttavia, è consolidato in sede applicativa il principio secondo cui la controversia insorta tra le parti in ordine all'estinzione del processo e la trattazione della
9 relativa questione comporta l'applicazione dei principi posti dagli artt. 91 e 92 e, quindi, il criterio della soccombenza (Cass. n. 533/2016; Cass. n. 1513/2006).
Pertanto, le spese di lite del presente giudizio, liquidate in dispositivo in conformità al d.m. n. 55/14 e successive modifiche, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, in virtù dello scaglione di riferimento (26.000,00 – 52.000,00 valore indeterminabile) e dell'effettiva attività processuale espletata (fase di studio, fase introduttiva, fase trattazione, fase decisoria), con l'applicazione del valore medio, sono poste a carico dell'attore, in omaggio al principio di soccombenza.
Il rigetto della domanda e la mancata costituzione in giudizio di CP_5
, e , nella qualità di esercente la
[...] CP_6 Controparte_7 potestà sul minore , determina l'irripetibilità delle Persona_1 spese di lite sostenute dall'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio, ai sensi degli artt. 291 e 307 c.p.c.;
2) condanna la parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore di CP_1
, che liquida in euro 7.616,00, per compensi, oltre spese generali nella
[...] misura del 15%, i.v.a. se dovuta per legge, e c.p.a.
3) condanna la parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore di
[...]
e che liquida in CP_2 Controparte_3 CP_11 CP_4 euro 7.616,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. se dovuta per legge, e c.p.a.;
4) nulla sulle spese nei rapporti tra l'attore e , e Controparte_5 CP_6
, quale esercente la potestà sul minore Controparte_7 Persona_1
.
[...]
Così deciso nella camera di consiglio del 22 dicembre 2025
Il Presidente
Dott. Glauco Zaccardi
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Rossella Pezzella
10
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile composto dai signori magistrati:
• dott. Glauco Zaccardi Presidente
• dott. Federico Eramo Giudice
• dott.ssa Rossella Pezzella Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 3931 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, trattenuta in decisione alla udienza del 28.11.2025, vertente tra
(C.F. , rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 in virtù di procura in atti, dall'avv. Gaetano Netani
-attore-
e
(C.F. ), rappresentato e difeso, in virtù CP_1 C.F._2 di procura in atti, dall'avv. Tommaso Conti
-convenuto-
e
(C.F. , Controparte_2 C.F._3 Controparte_3
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._4 Controparte_4
), rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, dall'avv. C.F._5
DE UG
-convenuti-
e
1 (C.F. ), (C.F. Controparte_5 C.F._6 CP_6
), (C.F. , C.F._7 Controparte_7 C.F._8 quale esercente la potestà sul minore Persona_1
-convenuti contumaci-
OGGETTO: azione di riduzione – divisione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 28.11.2025 le parti concludevano come da verbale di pari data
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in Parte_1 giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, , Controparte_8 CP_1
, , , Controparte_9 Controparte_3 Controparte_10 CP_11
, , , , deducendo che
[...] Controparte_5 CP_6 Controparte_7 in data 28.09.2015 veniva pubblicato il testamento pubblico per notar Persona_2 del 2.02.2013, con il quale , padre dell'attore e dante causa dei Controparte_4 convenuti, deceduto in data 24.1.2015, disponeva dei propri beni nei seguenti termini: “Revoco ogni mia precedente disposizione testamentaria. Lascio l'usufrutto di tutti i miei beni a mia moglie , nata a [...] il giorno 11 CP_12 agosto 1917, ad eccezione del fabbricato e del terreno siti in Formia, località
Pagnano. Lascio a mio figlio nato a [...] il [...], il diritto Parte_1 di abitazione, e ai miei OT , e figli di il diritto di CP_2 CP_3 Per_1 Pt_1 nuda proprietà su appartamento e garage siti in Formia, in via Pasquale Testa numero 42. Lascio a mio figlio , nato a [...] il [...], CP_1 il diritto di usufrutto, ed ai miei OT , e , figli di , ed a CP_6 CP_11 CP_5 CP_1
figlio di il diritto di nuda proprietà sul terreno e sovrastante CP_4 Pt_1 fabbricato siti in Formia, località Pagnano”; che in data 28.5.2016 decedeva
[...]
, coniuge di senza lasciare disposizioni CP_12 Controparte_4 testamentarie;
che le disposizioni contenute nel testamento di Controparte_4 ledono la sua quota di legittima;
che nella determinazione della quota allo stesso spettante doveva includersi il saldo attivo del conto corrente bancario acceso presso la -agenzia di Formia-, pari ad euro 12.000,00 alla data Controparte_13 del 30.9.2016; che il de cuius aveva provveduto a saldare un Controparte_4 debito di lire 10.000.000 contratto da;
che aveva CP_1 CP_1 goduto della quota di euro 150.000,00 risultante dalla vendita di un immobile, versata in favore della moglie di questi.
2 Alla luce delle suddette deduzioni, concludeva chiedendo Parte_1 accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejects per i motivi supra esposti:
1. accertare la violazione dei diritti di legittima nel testamento pubblico disposto dal sig. giusto atto pubblico del 2 Controparte_4
Febbraio 2013 a ministero del Notaio ed assunto al numero 125 Persona_3 di Rep. ultima volontà, e per l'effetto statuire la nullità o l'annullabilità, comunque
l'inefficacia della cennata disposizione testamentaria quantomeno nella misura in cui risulteranno lesi i diritti di legittima dell'attore;
2. per l'effetto ricostruita la massa ereditaria, determinarne il valore con i relativi frutti, e calcolata la quota complessiva della quale il sig. poteva disporre, stabilita in tal Controparte_4 modo la quota di legittima spettante all'attore cui detrarre quanto costituente materiale donatum in suo favore, definire per differenza la quota spettante ex articolo 537 del cc al signor ed in esito condannare i Parte_1 convenuti, per quanto di rispettiva ragione, alla restituzione in favore della massa ereditaria della parte strettamente legata ai diritti di legittima dell'attore, così come risulterà emergere in esito ad espetanda CTU, o che vorrà comunque essere liquidata in via equitativa dal Giudice adito;
3. in conseguenza, ordinare a ciascun convenuto, per quanto di specifica ragione e spettanza, la restituzione in favore del sig. anche per valore equivalente, delle rispettive quote, fino Parte_1
a consentire all'attore l'integrazione piena della propria quota di legittima, lesa con la disposizione testamentaria della quale si chiede la nullità o quantomeno il proporzionale annullamento;
si vorrà, per l'effetto, con sentenza costitutiva trasferire all'attore la proprietà delle quote spettantegli, così reintegrandolo pleno jure nella quota riservata ai legittimari, ordinando all'Agenzia del Territorio, già
Conservatoria dei Registri immobiliari di Latina di trascrivere la emananda sentenza, con esonero dello stesso da qualsivoglia responsabilità;
4.condannare parte convenuta, stante la persistente renitenza ad addivenire a soluzioni mediate
e benevole della controversia, al pagamento delle spese delle competenze e dei compensi di causa”
In data 19.2.2019 si costituiva in giudizio , contestando la CP_1 domanda attorea e, spiegata domanda riconvenzionale, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Tribunale rigettare la domanda proposta dal Sig. e comunque accertare la validità dell'impugnata Parte_1 disposizione testamentaria nei limiti in cui non sia lesiva della quota di legittima;
in
3 via subordinata e riconvenzionale, ricostituire la massa ereditaria rigettando le domande derivanti dai capi 8), 9) e 10) del corpo narrativo dell'atto di citazione avversaria, includendo di converso le somme percepite dall'utilizzo del contro corrente della nella misura di €. 18.900 oltre interessi dalla CP_12 domanda e i frutti civili derivanti dall'utilizzo dell'immobile di Via Pagnano 15 da parte del dal 1999 alla riconsegna effettiva dell'immobile ad Parte_1 oggi ammontanti ad €. 120.000,00 oltre interessi anno per anno maturati oltre frutti civili successivi e così ricostituita la massa ereditaria e calcolata la quota di cui poteva disporre, accertare determinare e attribuire la quota di Controparte_4 legittima spettante al convenuto ex art. 537 II° comma c.c. e CP_1 ordinare ai convenuti la restituzione e trasferimento in favore dello stesso. Con ordine al Conservatore dei RR.II. di Latina attuale Agenzia delle Entrate di trascrizione della emananda sentenza. Con vittoria di spese competenze e onorari di giudizio a carico del che ha dato origine ad un lungo e Parte_1 defatigante giudizio”.
In data 19.2.2019 si costituivano in giudizio , Controparte_2 [...]
e , chiedendo l'accoglimento delle seguenti CP_3 Controparte_4 conclusioni: “Affinchè l'Ill.mo Giudice adito Voglia, in via preliminare dichiarare improcedibile la domanda in assenza della trascrizione della citazione ai sensi degli artt. 2646 e 2648 c.c.; Voglia quindi il Tribunale adito procedere alla collazione di tutti i beni immobili, somme di denaro e gioielli di famiglia ai fini della individuazione della massa ereditaria;
solo in caso di lesione procedere alla riduzione mediante vendita del bene ultimo donato e più facilmente cedibile fino al raggiungimento delle quote di lesione;
il tutto con spese tutte da porsi a carico della massa;
in caso di infondatezza della domanda porsi invece a carico della sola parte attrice le spettanze tutte di causa e la espletata CTU per averne dato così ingiustificato motivo;
oltre spese generali, Cassa Avv.ti ed I.V.A. come per legge”
Disposta la rinnovazione della notificazione dell'atto di citazione ai convenuti
, e , all'udienza del 9.11.2022 CP_6 Controparte_11 Controparte_5 veniva dichiarata la contumacia di . Controparte_5
La causa veniva trattenuta in decisione dal collegio all'udienza del 28.11.2025.
2. Così ricostruito l'iter processuale, deve dichiararsi l'estinzione del giudizio per le ragioni che seguono.
4 Con riferimento al vaglio preliminare circa la corretta instaurazione del contraddittorio, si osserva quanto segue.
Com'è noto, l'art. 291 c.p.c. dispone che quando il convenuto non si costituisce in giudizio, rilevato un vizio che importi la nullità della notificazione della citazione, il giudice fissa all'attore un termine perentorio per rinnovarla. Se l'ordine di rinnovazione della citazione non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue.
Orbene, all'udienza del 13.3.2019, rilevata l'assenza di documentazione attestante il perfezionamento della notificazione dell'atto di citazione, eseguita a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c., nei confronti di CP_6
(residente nei Paesi Bassi), (residente in [...]) e
[...] Controparte_11
(residente a [...]), è stata disposta la rinnovazione della Controparte_5 notificazione entro il 29.4.2019, ai sensi dell'art. 291 c.p.c.
Alle udienze del 3.12.2019 e del 21.9.2020, venivano concessi nuovi termini per la rinnovazione della notificazione dell'atto di citazione ai convenuti CP_6
, e , stante la mancanza di prova in
[...] Controparte_5 Controparte_11 ordine al perfezionamento della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c.
Alla successiva udienza del 9.11.2022 veniva dichiarata la contumacia di
, con assegnazione di un ulteriore termine per la rinnovazione Controparte_5 della notificazione ai convenuti non costituiti e , CP_6 Controparte_11 stante la mancanza di prova in ordine al perfezionamento della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c.
Con ordinanza del 17.2.2024 veniva dichiarata ancora una volta la nullità della notificazione dell'atto di citazione ai convenuti e , CP_6 Controparte_11 stante la mancanza di prova in ordine al perfezionamento della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c., disponendone la rinnovazione “con modalità diverse da quelle osservate in precedenza, posto che le stesse, avendo determinato più volte l'infruttuosità del tentativo di notificazione, non possono ritenersi idonee a garantire la conoscibilità dell'atto da parte dei convenuti”.
In data 17.10.2024 la parte attrice ha depositato l'atto di citazione in rinnovazione regolarmente notificato a , residente in [...], CP_6
Medscheeps 92, a mezzo raccomandata in data 18.4.2024, come attestato dalla
5 Ambasciata d'Italia a L'Aja, mentre non vi è prova dell'esito della notificazione dell'atto di citazione in rinnovazione a , in quanto l'atto di Controparte_11 citazione risulta spedito a mezzo posta senza ricevuta di ritorno.
Nello specifico, il difensore della parte attrice ha notificato la citazione a CP_11
, residente in [...], con le modalità stabile dagli artt. 8 ss. del
[...]
Regolamento europeo n. 1784/2020.
Invero, per le notificazioni e comunicazioni negli Stati membri dell'Unione europea di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, è in vigore dal 1.7.2022 il regolamento (UE) n. 1784/2020 (eccezion fatta per gli artt.
5, 8, 10, in ordine ai quali è prevista un'entrata in vigore posticipata, con decorrenza dal 1.5.2025), che costituisce revisione del regolamento (CE) del
Parlamento europeo e del Consiglio 13.11.2007, n. 1393, relativo al medesimo oggetto, entrato in vigore il 13.11.2008.
Tali regolamenti sono atti normativi provvisti di efficacia diretta e di diretta applicabilità. Essi si applicano per le notificazioni e comunicazioni negli Stati membri dell'Unione europea di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, a condizione che sia noto il recapito della persona alle quale deve essere notificato o comunicato l'atto (cfr. art. 1 reg. n. 1748/2020, che riproduce l'art. 1 reg. n. 1393/2007).
Queste fonti normative prevedono un sistema di trasmissione diretta degli atti fra le autorità dei vari Paesi, rispettivamente denominati organi mittenti e organi riceventi, all'uopo designati in ogni singolo Stato. La procedura di notificazione si articola in quattro fasi: a) fase di impulso, che si svolge nel territorio dello Stato ove ha sede il richiedente (art. 4 reg. n. 1393/2007); b) fase di trasmissione e di ricezione della richiesta allo Stato ove ha sede il destinatario (art. 4 reg. n.
1393/2007); c) fase della consegna dell'atto ai fini della notificazione nello Stato richiesto (art. 6 reg. 1393/2007); d) fase di restituzione dell'atto notificato (art. 11 reg. n. 1784/2020).
Per quel che rileva in questa sede, nella fase di impulso, in virtù dell'art. 4 reg. n.
1393/2007, in vigore sino al 30.4.2025, colui che chiede la notifica di un atto all'estero, qualora non opti per le forme di notificazione di cui agli artt. 16-20 reg.
n. 1784/2020, deve consegnare all'organo mittente l'atto corredato di una domanda di notificazione redatta usando il modulo standard contenuto nell'allegato I al reg. n. 1397/2007.
6 Nella fase di consegna dell'atto ai fini della notifica, l'art. 11 del reg. n.
1784/2020 (in vigore dal 1.7.2022, che riproduce sostanzialmente l'art. 7 reg. n.
1393/2007), dispone che l'organo ricevente della richiesta di notificazione deve procedere alla notificazione o comunicazione dell'atto in osservanza della legislazione dello Stato di appartenenza o, qualora non siano incompatibili con tale legislazione, nelle forme di notifica particolari richieste dall'organo mittente.
Nel caso che qui occupa, dal documento denominato “Certificate of service or non- service of documents”, redatto dall'organo ricevente, utilizzando il modulo standard K di cui all'allegato I del reg. n. 1784/2020, e trasmesso all'organo mittente, previo espletamento delle formalità relative alla notificazione dell'atto in questione (art. 14 reg. 1784/2020), risulta che la notificazione dell'atto diretto a
è stata eseguita l'11.4.2024 presso l'indirizzo “13 Watercourse Controparte_11
Mews Watercourse Road Cork T23 R7R8”, tramite servizio postale senza ricevuta di ritorno (sezione 1.2.1.2.1. “The document was served by postal services without acknowledgement of receipt”).
Ciò discende dal fatto che il difensore della parte attrice, nella compilazione del modulo denominato “Request for service of documents”, nella sezione n. 5 “Method of service” (“Modalità di notificazione”), contrassegnando l'apposita casella di cui al punto 5.1. del modulo, ha richiesto la notificazione dell'atto “in accordance with the law of the Member State addressed (“conformemente alla legge dello Stato membro interessato”).
Tuttavia, con provvedimento del 14.2.2024, accertata nuovamente la nullità della notificazione dell'atto di citazione al convenuto , è stata disposta Controparte_11 la rinnovazione della notifica mediante l'adozione di modalità processuali alternative a quelle precedentemente esperite dall'attore. Tale determinazione si fondava sulla reiterata infruttuosità della notificazione a mezzo del servizio postale, tentata per plurime occasioni (dal 2018 al 2024), la quale non aveva consentito il perfezionamento del procedimento notificatorio né, in particolare, la dimostrazione dell'ingresso dell'atto nella sfera di conoscibilità del destinatario.
In ragione di ciò, si ritiene che fosse onere della parte attrice richiedere la notificazione dell'atto con modalità atte a comprovare la relativa ricezione da parte del destinatario, contrassegnando l'apposita casella di cui al punto 5.2. del modulo (“By the following particular method” - cfr. pag. 2 dell'atto denominato
“Request for service of documents”), quale forma di notificazione essenziale per
7 verificare l'ingresso dell'atto nella sfera di conoscibilità del destinatario, come previsto nell'ordinanza del 14.2.2024.
La richiesta dell'attore ha comportato che l'atto è stato notificato tramite servizio postale senza ricevuta di ritorno (“the document was served by postal services without acknowledgement of recepit”), nonostante la possibilità prevista nella sezione 1.2.1.2.1. del modulo standard K redatto dall'organo ricevente, di notificare il documento “tramite servizi postali con l'allegato avviso di ricevimento”
(“the document was served by postal services with the enclosed acknowledgement of receipt”).
Tali criticità sono state sottoposte al contraddittorio delle parti con ordinanza del
17.2.2024.
Nelle note del 19.4.2024, il procuratore dell'attore ha affermato che per mero errore materiale non è stata contrassegnata la casella riguardante la restituzione della ricevuta di ritorno del plico indirizzato a e, pertanto, ha Controparte_11 chiesto l'assegnazione di un nuovo termine per la rinnovazione della notificazione dell'atto di citazione.
Tuttavia, alla luce delle considerazioni sopra esposte, si ritiene che l'incertezza sulla conoscibilità dell'atto da parte del destinatario, derivante dalla notificazione dell'atto di citazione a mezzo del servizio postale senza ricevuta di ritorno, sia imputabile alla parte attrice. Ciò impedisce l'assegnazione di nuovo termine per la rinnovazione dell'atto di citazione. Invero, secondo la S.C., “in tema di notificazione, una volta disposta la rinnovazione e concesso un termine perentorio ai sensi dell'art. 291 c.p.c., è preclusa al giudice la possibilità di assegnazione di un secondo termine per la notifica, stante la perentorietà di quello già concesso, salvo che la parte abbia tempestivamente espletato l'adempimento posto a suo carico e l'esito negativo del procedimento notificatorio sia dipeso da causa alla medesima non imputabile” (Cass. n. 9541/2023).
2.1. Ciò chiarito, rileva il Collegio che l'eccezione formulata dall'attore in merito alla non configurabilità del litisconsorzio necessario nell'azione di riduzione non è accoglibile. Ciò in quanto il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'azione di riduzione per lesione di legittima non dà luogo a litisconsorzio necessario nei confronti degli altri legittimari che non abbiano beneficiato delle disposizioni testamentarie, o delle donazioni da ridurre (Cass.
8 4.8.2023, n. 23862) non è applicabile nel caso di unicità della disposizione testamentaria impugnata.
Invero, nel caso in esame, nel testamento pubblico del 2.2.2013, CP_4 ha così disposto: “Lascio a mio figlio , nato a [...] il 10
[...] CP_1 settembre 1955, il diritto di usufrutto, ed ai miei OT , e , CP_6 CP_11 CP_5 figli di , ed a figlio di il diritto di nuda proprietà sul terreno e CP_1 CP_4 Pt_1 sovrastante fabbricato siti in Formia, località Pagnano”.
Quindi, l'azione di riduzione è stata promossa dall'attore per l'impugnazione non di una pluralità di disposizioni testamentarie autonome, bensì della medesima disposizione mortis causa che contempla una pluralità di destinatari. Da ciò discende che la sentenza di accoglimento dell'azione di riduzione non potrà che dichiarare inefficace, nei confronti di tutti i beneficiari dell'attribuzione la disposizione impugnata nella misura necessaria a reintegrare la legittima, non essendo concepibile che la stessa disposizione sia dichiarata inefficace per un beneficiario e rimanga efficace per un altro. L'effetto della riduzione si ripercuote su tutti i destinatari della medesima disposizione, in proporzione al valore di quanto ricevuto.
Ne consegue che la presenza in giudizio di tutti i beneficiari della disposizione testamentaria impugnata si impone in ossequio all'art. 102 c.p.c., atteso che l'assenza di taluno renderebbe la sentenza inutiliter data, precludendo l'uniforme dispiegamento degli effetti riduttivi sull'atto dispositivo contestato.
Risulta pertanto irrilevante il principio per cui, nell'azione di riduzione, non si configura litisconsorzio necessario tra i diversi beneficiari di distinte disposizioni mortis causa, posto che nel caso di specie, il convenuto è Controparte_11 destinatario non di atti dispositivi plurimi, ma di un'unica e medesima disposizione testamentaria oggetto di impugnazione.
In conclusione, deve dichiararsi l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 291 e
307 c.p.c.
3. Quanto alle spese, si osserva che l'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c. stabilisce che le spese del processo estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
Tuttavia, è consolidato in sede applicativa il principio secondo cui la controversia insorta tra le parti in ordine all'estinzione del processo e la trattazione della
9 relativa questione comporta l'applicazione dei principi posti dagli artt. 91 e 92 e, quindi, il criterio della soccombenza (Cass. n. 533/2016; Cass. n. 1513/2006).
Pertanto, le spese di lite del presente giudizio, liquidate in dispositivo in conformità al d.m. n. 55/14 e successive modifiche, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, in virtù dello scaglione di riferimento (26.000,00 – 52.000,00 valore indeterminabile) e dell'effettiva attività processuale espletata (fase di studio, fase introduttiva, fase trattazione, fase decisoria), con l'applicazione del valore medio, sono poste a carico dell'attore, in omaggio al principio di soccombenza.
Il rigetto della domanda e la mancata costituzione in giudizio di CP_5
, e , nella qualità di esercente la
[...] CP_6 Controparte_7 potestà sul minore , determina l'irripetibilità delle Persona_1 spese di lite sostenute dall'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio, ai sensi degli artt. 291 e 307 c.p.c.;
2) condanna la parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore di CP_1
, che liquida in euro 7.616,00, per compensi, oltre spese generali nella
[...] misura del 15%, i.v.a. se dovuta per legge, e c.p.a.
3) condanna la parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore di
[...]
e che liquida in CP_2 Controparte_3 CP_11 CP_4 euro 7.616,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. se dovuta per legge, e c.p.a.;
4) nulla sulle spese nei rapporti tra l'attore e , e Controparte_5 CP_6
, quale esercente la potestà sul minore Controparte_7 Persona_1
.
[...]
Così deciso nella camera di consiglio del 22 dicembre 2025
Il Presidente
Dott. Glauco Zaccardi
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Rossella Pezzella
10