Art. 7. Controlli e revoche 1. Il concessionario, successivamente alla concessione delle agevolazioni, accerta la sussistenza delle condizioni di accesso alle agevolazioni sulla base della dichiarazionedomanda dell'impresa beneficiaria e della documentazione allegata, anche avvalendosi degli esperti iscritti negli albi istituiti presso il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
L'eventuale esito negativo dei predetti accertamenti e' comunicato all'impresa dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro centoventi giorni dal provvedimento di concessione. Decorso tale termine, in assenza di comunicazione contraria, gli accertamenti si intendono positivamente effettuati, fatta salva la revoca ai sensi del comma 3, qualora dalle ispezioni effettuate ai sensi del comma 2 risulti che la mancanza delle condizioni di accesso alle agevolazioni era dovuta a dolo o a colpa grave dell'impresa.
2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' disporre in qualsiasi momento ispezioni a campione presso le imprese beneficiarie delle agevolazioni. La convenzione di cui all'articolo 4 prevede che, qualora risulti la mancanza delle condizioni di accesso alle agevolazioni non comunicata al Ministero entro il termine di cui al comma 1, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave di cui al comma 1, il concessionario sia tenuto al pagamento di una penale la cui misura e' definita nel bando di gara per la convenzione stessa in relazione all'entita' degli importi indebitamente fruiti, fatto salvo il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
3. Nei casi di revoca delle agevolazioni, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 , 3 e 5 dell'articolo 13 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 . Le somme restituite, a seguito di revoca, sono versate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui all' articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 , per l'attuazione degli interventi di cui al presente regolamento.
4. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono determinate le informazioni sull'attivita' di cui al presente regolamento che il concessionario, in forma sintetica, deve trasmettere anche ai fini di monitoraggio all'Anagrafe nazionale delle ricerche, istituita presso il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, nonche' al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Note all'art. 7:
- Il testo vigente dei commi 2 , 3 e 5 dell'art. 13 della legge n. 317/1991 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese) e' il seguente:
"Art. 13 (Revoca delle agevolazioni). - 1. (Omissis).
2. In caso di revoca delle agevolazioni, disposta ai sensi del comma 1, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria in misura da due a quattro volte l'importo dei crediti d'imposta o dei contributi in conto capitale indebitamente fruiti.
3. Chi rilascia o utilizza certificazioni di cui all'art. 10, comma 2, attestanti fatti materiali non corrispondenti al vero e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 10 a 100 milioni di lire.
4. (Omissis).
5. Nei casi di restituzione delle agevolazioni in conseguenza della revoca di cui al comma 4, disposta per azioni o per fatti addebitabili all'impresa beneficiaria, e della revoca di cui al comma 1, l'impresa stessa deve versare il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento ovvero alla data di concessione del credito d'imposta. In tutti gli altri casi la maggiorazione da applicare e' determinata in misura pari al tasso di interesse legale".
- Per il testo dell' art. 14 della legge n. 46/1982 si veda nelle note all'art. 4.
L'eventuale esito negativo dei predetti accertamenti e' comunicato all'impresa dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro centoventi giorni dal provvedimento di concessione. Decorso tale termine, in assenza di comunicazione contraria, gli accertamenti si intendono positivamente effettuati, fatta salva la revoca ai sensi del comma 3, qualora dalle ispezioni effettuate ai sensi del comma 2 risulti che la mancanza delle condizioni di accesso alle agevolazioni era dovuta a dolo o a colpa grave dell'impresa.
2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' disporre in qualsiasi momento ispezioni a campione presso le imprese beneficiarie delle agevolazioni. La convenzione di cui all'articolo 4 prevede che, qualora risulti la mancanza delle condizioni di accesso alle agevolazioni non comunicata al Ministero entro il termine di cui al comma 1, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave di cui al comma 1, il concessionario sia tenuto al pagamento di una penale la cui misura e' definita nel bando di gara per la convenzione stessa in relazione all'entita' degli importi indebitamente fruiti, fatto salvo il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
3. Nei casi di revoca delle agevolazioni, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 , 3 e 5 dell'articolo 13 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 . Le somme restituite, a seguito di revoca, sono versate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui all' articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 , per l'attuazione degli interventi di cui al presente regolamento.
4. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono determinate le informazioni sull'attivita' di cui al presente regolamento che il concessionario, in forma sintetica, deve trasmettere anche ai fini di monitoraggio all'Anagrafe nazionale delle ricerche, istituita presso il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, nonche' al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Note all'art. 7:
- Il testo vigente dei commi 2 , 3 e 5 dell'art. 13 della legge n. 317/1991 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese) e' il seguente:
"Art. 13 (Revoca delle agevolazioni). - 1. (Omissis).
2. In caso di revoca delle agevolazioni, disposta ai sensi del comma 1, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria in misura da due a quattro volte l'importo dei crediti d'imposta o dei contributi in conto capitale indebitamente fruiti.
3. Chi rilascia o utilizza certificazioni di cui all'art. 10, comma 2, attestanti fatti materiali non corrispondenti al vero e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 10 a 100 milioni di lire.
4. (Omissis).
5. Nei casi di restituzione delle agevolazioni in conseguenza della revoca di cui al comma 4, disposta per azioni o per fatti addebitabili all'impresa beneficiaria, e della revoca di cui al comma 1, l'impresa stessa deve versare il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento ovvero alla data di concessione del credito d'imposta. In tutti gli altri casi la maggiorazione da applicare e' determinata in misura pari al tasso di interesse legale".
- Per il testo dell' art. 14 della legge n. 46/1982 si veda nelle note all'art. 4.