Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/03/2025, n. 907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 907 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 07/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 10968/2023 R.G. promossa da:
rappr. e dif. dall'avv. SIMONE BERNARDINO;
Parte_1
RICORRENTE
contro
:
, rappr. e dif. dall'avv. GIANNINI Controparte_1
GIULIA;
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05.10.2023, il ricorrente di cui in epigrafe
– premesso di essere dipendente del Controparte_1 dal 01.09.1992 in qualità di funzionario inquadrato al livello A159 ex 6/1; di percepire, tra le varie voci che compongono la sua retribuzione mensile, anche la integrazione della retribuzione base, così come previsto dallo
Statuto Consortile approvato con Deliberazione del Consiglio dei delegati del del 30 giugno 1993 n. 23 (verb. 5/93 prot. 5740, STATUTO CP_1
CONSORTILE) pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.22 suppl. dell'8.2.1994; che la integrazione della retribuzione base non corrispondeva al 15% del minimo dello stipendio base, ma ad un importo ben inferiore, di cui non si comprendeva le modalità con cui fosse stato individuato – agiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “ A)accertare e dichiarare che è dovuta al ricorrente
Statuto Consortile, nella misura del 15% da conteggiarsi con riferimento alla intera retribuzione mensile base indicata nei prospetti paga come
“minimo stip.base”.
B)per l'effetto condannare il in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante protempore, al pagamento a favore del ricorrente della complessiva somma lorda di € 5.819,54, così come determinata in ricorso, ovvero della maggior o minor somma che sarà ritenuta dovuta, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla di maturazione di ogni singola rata di credito all'effettivo soddisfo,
C)il tutto con condanna al pagamento delle spese (rimborso C.U.) ed onorari di causa da distrarsi a favore del procuratore anticipatario”.
Si costituiva la resistente, la quale confutava in fatto e diritto quanto sostenuto dal ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso.
All'esito dell'odierna udienza in trattazione scritta, acquisita la documentazione in atti, la causa veniva decisa.
Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di nullità del ricorso, in quanto nello stesso sono determinati in maniera precisa petitum e causa petendi in tutti i suoi elementi costitutivi.
Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto per le medesime ragioni, condivise da questo giudice e di seguito riportate, esposte da altri colleghi di questa Sezione Lavoro del Tribunale di Bari con riferimento a casi analoghi (R.G. nn. 8368/2021, 9293/2021, 10966 2023).
L'art. 30, lett. f), del Regolamento Organico del Personale, approvato e modificato con delibera n. 23 del 30.06.1993, dispone che “le retribuzioni base previste nei C.C.N.L., vigenti per il personale, espressamente recepite, sono aumentate del 15%. Tale aumento è applicabile in tutti i casi di futura variazione dei citati contratti collettivi nazionali di lavoro”.
Il testo del regolamento, proposto dalla deputazione amministrativa con delibera n. 131 del 1993, in riferimento alle disposizioni di cui alla L.R.
Basilicata n. 18 del 1990 e alla D.G. Regione Puglia n. 1830 del
14.06.1993, veniva approvato dalla deliberazione n. 23 del 1993 del
Consiglio dei Delegati, ai sensi dell'art. 37, lett. f), dello Statuto
Consortile, a sua volta approvata dalla delibera del Consiglio regionale pugliese n. 697 del 21.12.1993. Infatti, l'art. 37, lett. f), del nuovo
Statuto Consortile, approvato dalla deliberazione n. 22 del 1993 del Consiglio dei Delegati ai sensi dell'art. 37, lett. e), dello Statuto
Consortile, a sua volta approvata dalla delibera del Consiglio regionale pugliese n. 696 del 21.12.1993, prevede che “spetta al Consiglio: … e) adottare lo statuto e le eventuali modifiche dello stesso;
f) deliberare sui regolamenti, sulle norme per il funzionamento dei servizi, sul regolamento organico e disciplinante dei dipendenti;
…”. Lo stesso art. 67 dello Statuto consortile statuisce che “lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati in applicazione dei Contratti
Collettivi di Lavoro in vigore e, successivamente, da quelli stipulati”.
Ciò posto, va evidenziata la pacifica circostanza secondo cui la parte resistente abbia provveduto a riconoscere l'aumento del 15% della retribuzione base, sia pure in una misura inferiore al dovuto. Infatti, lo stesso , nella propria memoria di costituzione, ha precisato che CP_1
l'indennità è stata calcolata sulla retribuzione base definita al momento dell'approvazione del Regolamento.
Accertata la sussistenza del fondamento giustificativo della pretesa attorea, si rammenta, ai fini della determinazione del quantum dovuto, che, secondo i principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore, che agisca per la risoluzione contrattuale, il risarcimento del danno o l'adempimento, deve soltanto allegare la fonte, negoziale o legale, del diritto, il relativo termine di scadenza e la circostanza dell'inadempimento di controparte. Il debitore convenuto, invece, è gravato dell'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto esatto adempimento (ex plurimis Cass.
Civ. n. 13674 del 2006, che richiama Cass. Civ., Sez. Un., n. 13533 del
2001).
Nel caso di specie, il ricorrente ha allegato l'inesatto adempimento dell'obbligazione, avente ad oggetto la corresponsione dell'integrazione minima tabellare. Il resistente, invece, non ha fornito la prova dell'esatto pagamento, né della sussistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'obbligazione, limitandosi ad eccepire l'intempestiva contestazione delle modalità interpretative ed applicative del menzionato art. 30, lett. f, del Regolamento, così come applicato dal sino ad oggi e per oltre i 18 anni successivi al rinnovo CP_1 contrattuale del 2005 (e comunque sin dal 1993).
Sul punto, va rimarcato che il presunto ritardo con cui l'istante ha preteso le differenze retributive non è sintomatico della tacita volontà di rinunziare al diritto. Infatti, perché essa “risulti effettiva, è necessario che il titolare ponga in essere dei comportamenti concludenti, i quali rivelino una univoca volontà di non avvalersi del diritto stesso;
in tal senso, dalla mera inerzia o dal ritardo nell'esercizio del diritto non se ne può dedurre la volontà di rinunciare del titolare, potendo essere frutto d'ignoranza, di temporaneo impedimento o di altra causa, e spiegano rilevanza ai fini della eventuale prescrizione estintiva;
da ciò ne deriva che il semplice ritardo nell'esercizio del diritto, sebbene imputabile al titolare, non può costituire motivo per negare la tutela giudiziaria dello stesso, nemmeno nel caso in cui la condotta possa indurre ragionevolmente il debitore a ritenere che il diritto non sarà più esercitato;
inoltre, è necessario precisare che gli usi aziendali possono essere idonei a derogare soltanto in melius la disciplina collettiva, non avendo invece alcuna rilevanza nel caso in cui essi prevedano una disciplina peggiorativa della condizione del lavoratore” (Cass. Civ., nn. 31204 del 2021 e 12156 del
2000).
Ancora, non è ravvisabile una violazione degli obblighi di buona fede da parte del lavoratore, atteso che i principi in materia non possono essere considerati manipolati dal dipendente al fine di esercitare slealmente in ritardo il diritto, “essendo l'inerzia o il ritardo, di per sé soli, insufficienti ai fini di un accertamento circa una volontà abdicativa del titolare (Cass. n. 7215/1991; Cass. n. 5240/2004); d'altro canto, la tolleranza del creditore non può giustificare l'inadempimento, né comportare per sé stessa modificazioni alla disciplina contrattuale, non potendosi presumere una completa acquiescenza alla violazione di un obbligo contrattuale posto in essere dall'altro contraente, né un consenso alla modificazione suddetta da un comportamento equivoco come è normalmente quello di non avere preteso in passato l'osservanza dell'obbligo stesso, in quanto tale comportamento può essere ispirato da benevolenza piuttosto che essere determinato dalla volontà di modificazione del patto (Cass. n.
6635/1981; Cass. n. 466/1994; Cass. n. 5240/2004)” (cfr. Cass. Civ., Sez.
Lav., ordinanza n. 35576 del 20.12.2023).
Tali conclusioni sono state confermate dalla Corte d'Appello di Bari
(Sentenza n. 1026/2024 pubbl. il 03/07/2024), la quale ha osservato quanto segue: “Passando al merito, va premesso che l'inerzia tenuta dall'istante e qui stigmatizzata dal rileva evidentemente solo ai fini della CP_1 prescrizione (non a caso la domanda è stata proposta nei limiti della prescrizione quinquennale), ma non può implicare, in mancanza di elementi ulteriori, alcuna ulteriore conseguenza (di natura abdicativa), come pure obiettato dal nell'ambito dei motivi di censura come sopra CP_1 delineati (sul punto v. tra le tante Cass. n. 11483/2023 e Cass. n. 35576 del 2023). Quanto al resto, l'art. 30 lett. f), del regolamento citato statuisce che “le retribuzioni base previste dai CCNL vigenti per il personale, espressamente recepite, sono aumentate del 15%. Tale aumento è applicabile in tutti i casi di futura variazione dei citati contratti collettivi nazionali di lavoro”. Vi è dunque che la predetta norma consortile pone un semplice criterio di individuazione della modalità di calcolo, rimandando, al (rectius “ai”) ccnl di volta in volta in vigore, la quantificazione della retribuzione base per cui non risulta affatto che detta norma “cristallizzi” un certo importo, rimettendo, piuttosto, alla contrattazione collettiva (in generale) la individuazione della paga base;
trattasi in altre parole di una sorta di rinvio “recettizio” che rimanda, appunto, quanto ai dati contabili da porre alla base del criterio di calcolo, ad altra fonte (qui contrattuale). Orbene, lo scorporo dell'indennità di contingenza e dell'EDR non trova alcun addentellato normativo, posto che il sopravvenuto (rispetto al Regolamento) ccnl per i
Dipendenti dai 2002, prodotto prevedeva : “ Art. 61 Controparte_1
ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA RETRIBUZIONE MENSILE La retribuzione mensile, pagabile in via posticipata, è costituita dal minimo di stipendio base, dalla quota di percentuale ISTAT non conglobata di cui alla tabella
Allegato G), dall'indennità di contingenza maturata fino al 31/12/1991 di cui alla tabella Allegato H), dall'elemento distinto della retribuzione di cui al successivo articolo 75, dagli aumenti periodici di cui al successivo art. 67, dall'indennità integrativa di cui al successivo art. 72 e, per gli operai fissi già appartenenti alla categoria 4ª c) di cui al precedente contratto 8-11-1972, dall'eventuale residua quota di indennità integrativa personale di cui al 2° comma del successivo art. 72”. Tale norma è stata abrogata e sostituita dal ccnl stipulato in data 1 giugno 2005 ed in vigore dal 1 gennaio 2004, che all'art. 64 prevedeva, ancora una volta: “Art. 64
ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA RETRIBUZIONE MENSILE - La retribuzione mensile, pagabile in via posticipata, è costituita dal minimo di stipendio base, dagli aumenti periodici di cui al successivo art. 70 e, per gli operai fissi già appartenenti alla categoria 4ª C di cui al precedente contratto 8 novembre 1972, dall'eventuale residua quota di indennità integrativa personale non riassorbita ai sensi dell'art. 35, commi 2° e 3°, del
c.c.n.l. 25 marzo 1976. Qualora all'espletamento del servizio sia connesso il godimento di beni in natura (alloggio di servizio, riscaldamento, energia elettrica, orto e simili) il corrispondente valore in denaro viene determinato d'intesa tra le Amministrazioni consortili e le Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori, aderenti alle Organizzazioni nazionali firmatarie del presente contratto, tenuto anche conto delle situazioni in atto, con conseguente trattenuta di pari importo dalla retribuzione. Gli assegni familiari, che non hanno carattere retributivo, sono corrisposti nella misura e con le modalità fissate dalla legge. Le retribuzioni vanno corrisposte unitamente a prospetto paga nel quale devono essere chiaramente specificati: la denominazione dell'ente, l'importo lordo della retribuzione mensile distinta nei suoi elementi costitutivi, il periodo di lavoro a cui la retribuzione si riferisce, l'importo lordo dell'eventuale lavoro straordinario e le ritenute previdenziali e fiscali.
NOTA A VERBALE - Nei minimi di stipendio base sono state conglobate, con effetto 1° gennaio 2006, le voci retributive già previste nell'art. 61 del
c.c.n.l. 17 aprile 2002 (quota di percentuale ISTAT non conglobata, indennità contingenza, elemento distinto della retribuzione e indennità integrativa)”. Ancora, tale ultima norma, come è pacifico, è stata costantemente confermata in tutti i ccnl successivi: Ccnl 2010 (1.01.2008-
31.12.2011) art 69; ccnl 2016, art. 65 e Ccnl 2020, art. 65 i quali hanno conglobato le quote in parola. Né poi il in modo sintomatico, ha CP_1 in qualche modo trattato l'eventuale questio iuris circa la natura
“differenziale” dell'EDR e dell'indennità di contingenza, rispetto al concetto di retribuzione base richiamato dall'invocata disposizione regolamentare di cui sopra”.
Né a conclusioni diverse si perviene nel considerare che l'art. 67 dello
Statuto consortile prevede che: “Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati in applicazione dei Contratti
Collettivi di Lavoro in vigore e, successivamente, da quelli stipulati”, in quanto il rinvio alla disciplina della contrattazione collettiva e ai successivi rinnovi non si pone in inconciliabile contrasto con la permanenza della previsione favorevole ai dipendenti di un aumento del 15% delle sole retribuzioni base del CCNL e successivi rinnovi, in forza dell'art. 30, lett. f), del Regolamento Organico del Personale. Di talché, la domanda dev'essere accolta, non avendo il resistente assolto all'onere di contestare in modo specifico la quantificazione della pretesa attorea, anche quando ne nega in radice la sussistenza (Cass. Civ., Sez.
Un. n. 761 del 23.01.2002). La mancata o generica contestazione dei conteggi, infatti, li rende accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice.
Il resistente dev'essere, dunque, condannato al pagamento in CP_1 favore del ricorrente della somma pari ad € 5.819,54 lordi, come analiticamente calcolata nel prospetto contabile allegato all'atto introduttivo.
Le considerazioni innanzi svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente in contestazione.
Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, secondo i minimi, tenuto conto dell'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna parte resistente alla corresponsione in favore del ricorrente della somma complessiva di €
5.819,54, oltre accessori di legge;
2) condanna il resistente soccombente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 2.110,00 per compenso, oltre r.f.,
i.v.a. e c.p.a., ed € 118,50 per esborsi, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Bari, 07.03.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Agnese Angiuli