Sentenza 9 luglio 2024
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- 1. Come Difendersi Se L’Agenzia Delle Entrate Ignora Donazioni O Risparmi PregressiGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 13 febbraio 2026
L'accertamento sintetico del reddito (noto anche come “redditometro”) è uno strumento complesso che attribuisce al contribuente un reddito presunto sulla base delle spese sostenute, presupponendo che «tutto quanto è stato speso nel periodo d'imposta sia stato finanziato con redditi del periodo medesimo» . Se l'Agenzia delle Entrate non tiene conto di donazioni o risparmi accumulati negli anni precedenti, il contribuente rischia un aggiornamento di imposte e sanzioni ingiustificato. L'argomento è di grande importanza: un errore nell'accertamento può comportare debiti ingiusti e pesanti conseguenze economiche e patrimoniali. In questo articolo vengono illustrate le soluzioni legali …
Leggi di più… - 2. TAXhttps://www.dirittobancario.it/
Con ordinanza n. 18677/2024, i Giudici di legittimità si sono espressi in ordine alla corretta interpretazione dell'art. 37, commi 4 e 11 del D. Lgs. n. 209/2005, ratione temporis vigente, e segnatamente sulla corretta modalità di determinazione della riserva a Con la sentenza n. 2024/724 del 10/09/2024, resa nella causa C-465/20, la Grande Sezione della Corte di Giustizia UE ha annullato la sentenza del Tribunale UE relativa ai ruling fiscali concessi ad un Paese membro a favore di una società Con la sentenza n. 22139/2024, la Corte di Cassazione ha affrontato un caso riguardante l'ammortamento fiscale dei costi di costruzione di un immobile, utilizzato come sede sociale realizzato su …
Leggi di più… - 3. Sulla fiscalità delle liberalità indirette: aspetti evolutivi, criticità applicative e profili di riforma mancatiAccesso limitatoAdriana Salvati · https://www.rivistadirittotributario.it/ · 11 febbraio 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/07/2024, n. 18724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18724 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2024 |
Testo completo
5-quater e septies - quantunque si perfezioni nelle forme dell'accertamento con adesione mediante versamento delle somme dovute in base all'invito di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 218 del 1997, costituisce istituto autonomo e diversamente conformato dal primo, in quanto non presuppone una contestazione dell'Amministrazione; non ha scopo deflattivo;
si concretizza nell'esposizione volontaria al Fisco, da parte del contribuente, della propria situazione debitoria, con instaurazione del contraddittorio soltanto eventuale;
presenta peculiari modalità di versamento delle somme dovute» (Sez. 5 - , Sentenza n. 2964 del 01/02/2023, Rv. 667069 – 01; vedi anche Sez. 5 - , Sentenza n. 5174 del 4 di 6 17/02/2023, Rv. 666820 – 01 e Sez. 5 - , Sentenza n. 1002 del 16/01/2023, Rv. 666628 - 01). 3. Per l’art. 56-bis, d. lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 l’accertamento delle liberalità diverse dalle donazioni può essere effettuato quando:
1- l’esistenza delle stesse risulti da dichiarazioni rese dall’interessato nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento di tributi;
2- quando le liberalità abbiano determinato […] un incremento patrimoniale superiore all’importo di 350 milioni di lire. Indubbiamente sussistono entrambi i presupposti previsti dalla norma nel caso in giudizio, come accertato dalla sentenza impugnata. Il procedimento di collaborazione volontaria è un procedimento diretto all’accertamento di tributi – come sopra visto - e la dichiarazione effettuata nell’ambito del procedimento in oggetto è idonea a concretare il presupposto legislativo, come già ritenuto da questa Corte di Cassazione con sentenza condivisa dal collegio: «In tema di imposta di successione, la dichiarazione prevista dall'art. 56 bis, comma 1, lett. a, del d.lgs. n. 346 del 1990, al fine dell'accertamento e della sottoposizione all'imposta delle liberalità diverse dalle donazioni, può provenire, oltre che dal donatario, anche dal donante e può essere rappresentata anche dall'istanza volta ad avvalersi della procedura di collaborazione volontaria ed il rientro dei capitali detenuti all'estero, quando la donazione abbia avuto ad oggetto le attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato, spontaneamente emerse per volontà dell'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'art. 4, comma 1, del d.l. n. 167 del 1990, conv. con modif. dalla l. n. 227 del 1990» (Sez. 5 - , Sentenza n. 9780 del 12/04/2023, Rv. 667715 – 01; vedi anche Sez. 5 - , Sentenza n. 5802 del 24/02/2023, Rv. 666920 – 02 e Sez. 5 - , Ordinanza n. 27665 del 03/12/2020, Rv. 659967 - 01). 5 di 6 Incontestato l’incremento patrimoniale di rilievo, nel caso in giudizio. Si tratta di evidenti liberalità indiretta (non formalizzata in un atto specifico) in quanto di importo considerevole non giustificato da altri motivi (diversa causa del trasferimento di somme) e tra parenti (tra la signora IA IZ e il ricorrente sussiste un vincolo di affinità – di terzo grado - e questi è l’erede di IA IZ), come puntualmente accertato dalle decisioni di merito, e neanche contestato con il ricorso in cassazione. 4. Infondati anche il quinto ed il sesto motivo del ricorso, sulla decadenza di cinque anni. Per il richiamo dell’art. 60, d. lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 si applica la decadenza di cinque anni prevista dall’art. 76, d.P.R. n. 131 del 1986. Tuttavia, la decorrenza del termine (dies a quo) si configura non al momento delle liberalità, ma a quello della volontaria dichiarazione al fisco. Infatti, ai sensi dell’art. 76, citato, quinto comma, nel caso di registrazione volontaria o quando si faccia uso dell’atto è dovuta l’imposta nonostante la decadenza. Questo si verifica anche nella c.d. enunciazione di un atto non registrato ex art. 22, d.P.R. 131 del 1986, nell’ipotesi della insussistenza dell’obbligo della registrazione (vedi Sez. 5 - , Ordinanza n. 19015 del 06/07/2021, Rv. 661807 – 01). Il presupposto dell’imposta, infatti, scaturisce dall’autodichiarazione della liberalità indiretta, così come resa dall’interessato nella procedura di collaborazione volontaria (cd. voluntary disclosure). Ne deriva la decorrenza del termine di decadenza dalla data della dichiarazione resa in sede di voluntary disclosure (vedi in tal senso Sez. 5, Sentenza n. 13133 del 24/06/2016, Rv. 640161 – 01). Conseguentemente, non sussiste decadenza in quanto la dichiarazione è intervenuta il 14 marzo 2015 e l’avviso di accertamento è stato notificato il 17 dicembre 2015. 6 di 6 5. Infondato anche il quarto motivo di ricorso in quanto il regime di tassazione delle liberalità indirette era riferito dall’art. 56-bis, citato, alla legislazione vigente all’epoca di entrata in vigore;
attu8almente le aliquote e le franchigie sono quelle vigenti come modificate. Si tratta di un evidente rinvio dinamico, che comporta le applicazioni delle modifiche della normativa sulle successioni, che si sono succedute nel tempo. …
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 16.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, il 12/04/2024.