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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 22/12/2025, n. 624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 624 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI SI - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1917 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. CANNISTRA' FRANCESCA, come da procura in atti,
E
, nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_2 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. BARBERA ANTONIO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
09/06/2025, i coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...], premesso: Parte_2
- di avere contratto matrimonio nel Comune di SPADAFORA il 07/09/2013, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 10, parte II, serie A;
- che dall'unione erano nati i figli , nato a [...] il [...], Persona_1 [...]
nato a [...] il [...], nato a [...] il [...] e Per_2 Persona_3 [...]
nata a [...] il [...]; Per_4 - che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi, signori e , convengono di vivere Parte_1 Parte_2
separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare dove riterranno opportuno la loro residenza, prestandosi sin da ora il reciproco consenso al rilascio del passaporto e di qualunque altro documento equipollente. 2) L'abitazione coniugale, sita in Valdina (ME) Via
Nazionale n. 110, di proprietà pro indiviso di entrambi i coniugi, unitamente agli arredi ivi esistenti, verrà assegnata alla sig.ra con la quale i figli minori Parte_1 Per_1
e sono attualmente conviventi. Il sig. dichiara di aver Per_2 Per_3 Per_4 Parte_2
ritirato dalla suddetta casa coniugale tutti gli effetti e beni personali. 3) La sig.ra Parte_1
con la sottoscrizione della presente convenzione, si impegna a non instaurare,
[...]
all'interno dell'abitazione coniugale, alcuna convivenza con un eventuale partner sentimentale. Si impegna, altresì, a non frequentare lo stesso all'interno dell'appartamento e delle sue pertinenze, nonché nelle parti comuni condominiali. 4) Il sig. , con la Parte_2
sottoscrizione della presente convenzione, si impegna a trasferire la propria residenza nell'immobile situato al piano terra del fabbricato in cui si trova l'abitazione coniugale, trattandosi di un'unità autonoma e distinta rispetto a quella assegnata alla moglie. Si impegna, inoltre, a non instaurare alcuna forma di convivenza, all'interno dell'abitazione predetta, con una eventuale partner sentimentale. 5)In relazione alle utenze domestiche (energia elettrica, acqua, gas/metano etc) le parti, convengono di usufruire di contatori separati, provvedendo entro sei mesi dalla firma della presente ad effettuare le relative volture e/o nuovi allacci. 6)
Convengono le parti che, la somma di € 343,07 quale rata del Finanziamento n. 74181468608 sottoscritto, in costanza di matrimonio, presso l'Istituto di credito Monte dei Paschi di Siena
SpA, in riferimento all'acquisto dell'immobile adibito ad abitazione coniugale con scadenza
31.10.2042 verrà posta interamente a carico della sig,ra (All. doc. 3); 7) Il Parte_1
sig. con la sottoscrizione del presente accordo si obbliga a corrispondere in Parte_2
favore della sig.ra quale contributo per il mantenimento dei figli minori Parte_1
, e entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di euro Per_1 Per_2 Per_3 Per_4
400,00 (euro quattrocento/00), da rivalutarsi annualmente secondo le variazioni degli indici ISTAT, il tutto mediante bonifico bancario alle coordinate che verranno dalla stessa comunicate. 8) Concordano le parti che, l'assegno unico previsto in favore dei figli minori
, e corrisposto dall'INPS, sarà percepito nella misura del Per_1 Per_2 Per_3 Per_4
100% da parte della madre, sig.ra 9) Le parti concordano che, le spese Parte_1
straordinarie che si dovessero rendere necessarie nell'interesse dei figli, come specificatamente individuate secondo le indicazioni fornite dalle linee guida ufficiali, preventivamente concordate e debitamente documentate, verranno sostenute da entrambi i coniugi nella misura del 50%. In particolare, le spese straordinarie sono così classificate e regolamentate: A) Spese straordinarie obbligatorie (non necessitano di previo accordo, ma solo di documentazione):- Spese mediche urgenti e indifferibili;
- Tickets sanitari;
- Farmaci prescritti dal SSN;
- Tasse scolastiche di istituti pubblici;
- Libri di testo scolastici obbligatori;
-
Materiale scolastico di base. B) Spese straordinarie da concordare preventivamente: 1.
Scolastiche:- Iscrizioni e rette di scuole private;
- Corsi di recupero e ripetizioni;
- Viaggi di istruzione;
- Prescuola e doposcuola.
2. Medico-sanitarie: - Spese odontoiatriche;
- Occhiali e lenti;
- Visite specialistiche non urgenti;
- Trattamenti fisioterapici;
- Supporto psicologico. 3.
Attività extrascolastiche:- Attività sportive e relativa attrezzatura;
- Corsi di lingua;
- Attività artistiche e ricreative;
- Centri estivi.
4. Altre spese:- Viaggi e vacanze autonome;
- Acquisto di dispositivi elettronici;
- Spese per eventi particolari (cerimonie, feste). Il genitore che ha anticipato la spesa deve inviare all'altro, entro 30 giorni, la documentazione fiscale tramite messaggi WhatsApp o SMS. Il rimborso della quota dovuta deve avvenire entro il giorno 5 del mese successivo e il pagamento avverrà mediante bonifico bancario con causale specifica.
P I A N O G E N I T O R I A L E P E R IL F I G L I O 10) I figli minori Per_1 Per_2
e restano affidati congiuntamente ad entrambi i coniugi, con residenza Per_3 Per_4
privilegiata presso l'abitazione coniugale assegnata alla madre, con l'obbligo dei genitori di concordare il tipo di cura, di educazione e di istruzione da offrire ai figli, in armonia con le inclinazioni di quest'ultimi, in quanto rispondenti alla crescita morale, sociale e psicologica degli stessi. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza, fermo l'onere di entrambi di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni importanti relative ai figli e che richiedano particolari decisioni. 11) Al fine di garantire il mantenimento di costanti e significativi rapporti con entrambe le figure genitoriali ed in modo tale da consentire anche al genitore non collocatario l'adempimento dei propri doveri di cura, educazione ed istruzione dei figli, i signori e concordano che, il padre potrà vedere e Parte_1 Parte_2
tenere con sé i figli, ogni qualvolta quest'ultimi ne manifestino il desiderio, previo necessario congruo preavviso di almeno due ore alla madre da concordare anche per le vie brevi, e comunque sempre compatibilmente con gli impegni scolastici, le abitudini di vita e le esigenze del minore. Per le comunicazioni ordinarie relative alla gestione quotidiana dei figli: messaggi WhatsApp o SMS, con preavviso di almeno 2 ore per eventuali variazioni degli orari di visita già concordati;
per le decisioni di maggiore interesse riguardanti i figli (come scelte scolastiche, mediche, attività extrascolastiche): comunicazioni tramite messaggi
WhatsApp o SMS, con obbligo di risposta entro 5 giorni lavorativi. In caso di mancata risposta entro tale termine, la proposta si intenderà accettata. 12) In caso di disaccordo tra i coniugi, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli tre volte a settimana, dalle ore 18,00 fino alle ore 22,00, riaccompagnandoli successivamente presso l'abitazione materna. 13) A fine settimana alterni, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori dalle ore 10.00 del sabato alle ore 21.00 della domenica, riaccompagnandoli successivamente presso l'abitazione materna. Resta salva la facoltà dei coniugi di concordare tempi e modalità differenti. 14)
Durante le vacanze natalizie il padre potrà tenere con sé i figli ad anni alterni la vigilia di
Natale o il giorno di Natale, nonché la vigilia di Capodanno o il giorno di Capodanno. Nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, i minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'Angelo e viceversa. 15) Per le ricorrenze della festa della mamma e del papà e per i compleanni dei genitori, i figli trascorreranno la giornata rispettivamente con la madre e/o con il padre. Per il giorno del compleanno e dell'onomastico dei figli e i coniugi concordano di trascorrerlo Per_1 Per_2 Per_3 Per_4
congiuntamente ove possibile nell'interesse preminente dei figli, altrimenti seguendo il criterio dell'alternanza pranzo con un genitore/cena con l'altro, ovvero, quale ultima ipotesi residuale, annuale. 16) Le vacanze estive saranno concordate anticipatamente, in relazione alle esigenze lavorative di entrambi i genitori, e comunque per un periodo di almeno 15 giorni consecutivi durante il mese di Luglio o Agosto, con facoltà dei coniugi di suddividere tale periodo in due settimane. Durante i predetti periodi, i coniugi potranno portare con sè i figli nelle località ove si trasferiranno per trascorrere le vacanze. Concordano i coniugi che, qualora ciascuno di essi alternativamente, decidesse di portare con sé i figli , Per_1 e in viaggio all'estero, dovrà darne preventiva comunicazione Per_2 Per_3 Per_4
scritta all'altro genitore. 17) A completamento delle informazioni sui figli minori Per_1
e i coniugi dichiarano quanto segue: - i minori sono assistiti dalla Per_2 Per_3 Per_4
pediatra scelta di comune accordo dai genitori;
I minori allo stato non Controparte_1
svolgono attività extrascolastiche. 18) Le parti, sigg.ri e , Parte_1 Parte_2
dichiarano di avere regolato tutti i loro rapporti economici e di non avere più nulla reciprocamente a pretendere per nessuna causale o ragione oggetto della presente, rinunciando la Sig.ra all'assegno di mantenimento. 19) La presente scrittura Parte_1
sarà vincolante per le parti sin dalla sottoscrizione a prescindere dalla data in cui verrà omologata dal Tribunale Civile di Messina. 20) Dichiarare compensate tra le parti le spese del presente procedimento”.
All'udienza del 17/12/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale alle condizioni sopramenzionate.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 09/06/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi , nata a [...] il [...], e , nato a Parte_1 Parte_2
SI (ME) il 20/09/1987, alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di SPADAFORA di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il
07/09/2013, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 10, parte II, serie
A.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 18/12/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI SI - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1917 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. CANNISTRA' FRANCESCA, come da procura in atti,
E
, nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_2 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. BARBERA ANTONIO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
09/06/2025, i coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...], premesso: Parte_2
- di avere contratto matrimonio nel Comune di SPADAFORA il 07/09/2013, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 10, parte II, serie A;
- che dall'unione erano nati i figli , nato a [...] il [...], Persona_1 [...]
nato a [...] il [...], nato a [...] il [...] e Per_2 Persona_3 [...]
nata a [...] il [...]; Per_4 - che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi, signori e , convengono di vivere Parte_1 Parte_2
separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare dove riterranno opportuno la loro residenza, prestandosi sin da ora il reciproco consenso al rilascio del passaporto e di qualunque altro documento equipollente. 2) L'abitazione coniugale, sita in Valdina (ME) Via
Nazionale n. 110, di proprietà pro indiviso di entrambi i coniugi, unitamente agli arredi ivi esistenti, verrà assegnata alla sig.ra con la quale i figli minori Parte_1 Per_1
e sono attualmente conviventi. Il sig. dichiara di aver Per_2 Per_3 Per_4 Parte_2
ritirato dalla suddetta casa coniugale tutti gli effetti e beni personali. 3) La sig.ra Parte_1
con la sottoscrizione della presente convenzione, si impegna a non instaurare,
[...]
all'interno dell'abitazione coniugale, alcuna convivenza con un eventuale partner sentimentale. Si impegna, altresì, a non frequentare lo stesso all'interno dell'appartamento e delle sue pertinenze, nonché nelle parti comuni condominiali. 4) Il sig. , con la Parte_2
sottoscrizione della presente convenzione, si impegna a trasferire la propria residenza nell'immobile situato al piano terra del fabbricato in cui si trova l'abitazione coniugale, trattandosi di un'unità autonoma e distinta rispetto a quella assegnata alla moglie. Si impegna, inoltre, a non instaurare alcuna forma di convivenza, all'interno dell'abitazione predetta, con una eventuale partner sentimentale. 5)In relazione alle utenze domestiche (energia elettrica, acqua, gas/metano etc) le parti, convengono di usufruire di contatori separati, provvedendo entro sei mesi dalla firma della presente ad effettuare le relative volture e/o nuovi allacci. 6)
Convengono le parti che, la somma di € 343,07 quale rata del Finanziamento n. 74181468608 sottoscritto, in costanza di matrimonio, presso l'Istituto di credito Monte dei Paschi di Siena
SpA, in riferimento all'acquisto dell'immobile adibito ad abitazione coniugale con scadenza
31.10.2042 verrà posta interamente a carico della sig,ra (All. doc. 3); 7) Il Parte_1
sig. con la sottoscrizione del presente accordo si obbliga a corrispondere in Parte_2
favore della sig.ra quale contributo per il mantenimento dei figli minori Parte_1
, e entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di euro Per_1 Per_2 Per_3 Per_4
400,00 (euro quattrocento/00), da rivalutarsi annualmente secondo le variazioni degli indici ISTAT, il tutto mediante bonifico bancario alle coordinate che verranno dalla stessa comunicate. 8) Concordano le parti che, l'assegno unico previsto in favore dei figli minori
, e corrisposto dall'INPS, sarà percepito nella misura del Per_1 Per_2 Per_3 Per_4
100% da parte della madre, sig.ra 9) Le parti concordano che, le spese Parte_1
straordinarie che si dovessero rendere necessarie nell'interesse dei figli, come specificatamente individuate secondo le indicazioni fornite dalle linee guida ufficiali, preventivamente concordate e debitamente documentate, verranno sostenute da entrambi i coniugi nella misura del 50%. In particolare, le spese straordinarie sono così classificate e regolamentate: A) Spese straordinarie obbligatorie (non necessitano di previo accordo, ma solo di documentazione):- Spese mediche urgenti e indifferibili;
- Tickets sanitari;
- Farmaci prescritti dal SSN;
- Tasse scolastiche di istituti pubblici;
- Libri di testo scolastici obbligatori;
-
Materiale scolastico di base. B) Spese straordinarie da concordare preventivamente: 1.
Scolastiche:- Iscrizioni e rette di scuole private;
- Corsi di recupero e ripetizioni;
- Viaggi di istruzione;
- Prescuola e doposcuola.
2. Medico-sanitarie: - Spese odontoiatriche;
- Occhiali e lenti;
- Visite specialistiche non urgenti;
- Trattamenti fisioterapici;
- Supporto psicologico. 3.
Attività extrascolastiche:- Attività sportive e relativa attrezzatura;
- Corsi di lingua;
- Attività artistiche e ricreative;
- Centri estivi.
4. Altre spese:- Viaggi e vacanze autonome;
- Acquisto di dispositivi elettronici;
- Spese per eventi particolari (cerimonie, feste). Il genitore che ha anticipato la spesa deve inviare all'altro, entro 30 giorni, la documentazione fiscale tramite messaggi WhatsApp o SMS. Il rimborso della quota dovuta deve avvenire entro il giorno 5 del mese successivo e il pagamento avverrà mediante bonifico bancario con causale specifica.
P I A N O G E N I T O R I A L E P E R IL F I G L I O 10) I figli minori Per_1 Per_2
e restano affidati congiuntamente ad entrambi i coniugi, con residenza Per_3 Per_4
privilegiata presso l'abitazione coniugale assegnata alla madre, con l'obbligo dei genitori di concordare il tipo di cura, di educazione e di istruzione da offrire ai figli, in armonia con le inclinazioni di quest'ultimi, in quanto rispondenti alla crescita morale, sociale e psicologica degli stessi. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza, fermo l'onere di entrambi di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni importanti relative ai figli e che richiedano particolari decisioni. 11) Al fine di garantire il mantenimento di costanti e significativi rapporti con entrambe le figure genitoriali ed in modo tale da consentire anche al genitore non collocatario l'adempimento dei propri doveri di cura, educazione ed istruzione dei figli, i signori e concordano che, il padre potrà vedere e Parte_1 Parte_2
tenere con sé i figli, ogni qualvolta quest'ultimi ne manifestino il desiderio, previo necessario congruo preavviso di almeno due ore alla madre da concordare anche per le vie brevi, e comunque sempre compatibilmente con gli impegni scolastici, le abitudini di vita e le esigenze del minore. Per le comunicazioni ordinarie relative alla gestione quotidiana dei figli: messaggi WhatsApp o SMS, con preavviso di almeno 2 ore per eventuali variazioni degli orari di visita già concordati;
per le decisioni di maggiore interesse riguardanti i figli (come scelte scolastiche, mediche, attività extrascolastiche): comunicazioni tramite messaggi
WhatsApp o SMS, con obbligo di risposta entro 5 giorni lavorativi. In caso di mancata risposta entro tale termine, la proposta si intenderà accettata. 12) In caso di disaccordo tra i coniugi, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli tre volte a settimana, dalle ore 18,00 fino alle ore 22,00, riaccompagnandoli successivamente presso l'abitazione materna. 13) A fine settimana alterni, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori dalle ore 10.00 del sabato alle ore 21.00 della domenica, riaccompagnandoli successivamente presso l'abitazione materna. Resta salva la facoltà dei coniugi di concordare tempi e modalità differenti. 14)
Durante le vacanze natalizie il padre potrà tenere con sé i figli ad anni alterni la vigilia di
Natale o il giorno di Natale, nonché la vigilia di Capodanno o il giorno di Capodanno. Nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, i minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'Angelo e viceversa. 15) Per le ricorrenze della festa della mamma e del papà e per i compleanni dei genitori, i figli trascorreranno la giornata rispettivamente con la madre e/o con il padre. Per il giorno del compleanno e dell'onomastico dei figli e i coniugi concordano di trascorrerlo Per_1 Per_2 Per_3 Per_4
congiuntamente ove possibile nell'interesse preminente dei figli, altrimenti seguendo il criterio dell'alternanza pranzo con un genitore/cena con l'altro, ovvero, quale ultima ipotesi residuale, annuale. 16) Le vacanze estive saranno concordate anticipatamente, in relazione alle esigenze lavorative di entrambi i genitori, e comunque per un periodo di almeno 15 giorni consecutivi durante il mese di Luglio o Agosto, con facoltà dei coniugi di suddividere tale periodo in due settimane. Durante i predetti periodi, i coniugi potranno portare con sè i figli nelle località ove si trasferiranno per trascorrere le vacanze. Concordano i coniugi che, qualora ciascuno di essi alternativamente, decidesse di portare con sé i figli , Per_1 e in viaggio all'estero, dovrà darne preventiva comunicazione Per_2 Per_3 Per_4
scritta all'altro genitore. 17) A completamento delle informazioni sui figli minori Per_1
e i coniugi dichiarano quanto segue: - i minori sono assistiti dalla Per_2 Per_3 Per_4
pediatra scelta di comune accordo dai genitori;
I minori allo stato non Controparte_1
svolgono attività extrascolastiche. 18) Le parti, sigg.ri e , Parte_1 Parte_2
dichiarano di avere regolato tutti i loro rapporti economici e di non avere più nulla reciprocamente a pretendere per nessuna causale o ragione oggetto della presente, rinunciando la Sig.ra all'assegno di mantenimento. 19) La presente scrittura Parte_1
sarà vincolante per le parti sin dalla sottoscrizione a prescindere dalla data in cui verrà omologata dal Tribunale Civile di Messina. 20) Dichiarare compensate tra le parti le spese del presente procedimento”.
All'udienza del 17/12/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale alle condizioni sopramenzionate.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 09/06/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi , nata a [...] il [...], e , nato a Parte_1 Parte_2
SI (ME) il 20/09/1987, alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di SPADAFORA di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il
07/09/2013, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 10, parte II, serie
A.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 18/12/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.