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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 27/10/2025, n. 794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 794 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
RG 1355/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott. Giulio Scaramuzzino Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di contenzioso ordinario iscritta al n. r.g. 1355/2025 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. LENZI Parte_1 C.F._1
IL
e
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
LENZI IL
Con l'intervento del PM sede che ha espresso parere favorevole
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 23/10/2025 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 06/06/2025, veniva chiesto lo scioglimento del matrimonio celebrato il 25/05/2003 in Suvereto (LI) e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Suvereto (LI) nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2003 Parte 1 Serie. n 2.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi come confermato in udienza.
Il figlio comune ha, allo stato, compiuto gli anni diciotto e dunque più nulla va disposto Pt_2 sul suo affidamento.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Suvereto (LI) il 25/05/2003 tra e trascritto nei registri dello stato civile del Controparte_1 Parte_1
Comune di SUVERETO nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2003 Parte 1 Serie. n 2.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1. Il figlio continuerà ad abitare con la madre nell'appartamento da ella condotto in Pt_2 locazione in Suvereto;
2. Il figlio , stante la sua età, potrà frequentare liberamente il padre quando lo vorrà e Pt_2 compatibilmente con i suoi impegni;
3. Il signor corrisponderà alla signora entro il giorno 5 di ogni Pt_1 Controparte_1 mese un contributo al mantenimento del figlio nella misura di Euro 450,00 mensili, Pt_2 rivalutabili secondo gli indici ISTAT oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio e per le quali le parti rimandano alle previsioni ed alle statuizioni del Protocollo d'intesa vigente sul punto presso il Tribunale di Grosseto;
4. La signora percepirà, come già sta percependo, l'integrità dell'assegno unico CP_1 per i figli.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato del Comune di Suvereto (LI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 23/10/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Giulio Scaramuzzino dott.ssa Azzurra Fodra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott. Giulio Scaramuzzino Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di contenzioso ordinario iscritta al n. r.g. 1355/2025 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. LENZI Parte_1 C.F._1
IL
e
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
LENZI IL
Con l'intervento del PM sede che ha espresso parere favorevole
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 23/10/2025 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 06/06/2025, veniva chiesto lo scioglimento del matrimonio celebrato il 25/05/2003 in Suvereto (LI) e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Suvereto (LI) nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2003 Parte 1 Serie. n 2.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi come confermato in udienza.
Il figlio comune ha, allo stato, compiuto gli anni diciotto e dunque più nulla va disposto Pt_2 sul suo affidamento.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Suvereto (LI) il 25/05/2003 tra e trascritto nei registri dello stato civile del Controparte_1 Parte_1
Comune di SUVERETO nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2003 Parte 1 Serie. n 2.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1. Il figlio continuerà ad abitare con la madre nell'appartamento da ella condotto in Pt_2 locazione in Suvereto;
2. Il figlio , stante la sua età, potrà frequentare liberamente il padre quando lo vorrà e Pt_2 compatibilmente con i suoi impegni;
3. Il signor corrisponderà alla signora entro il giorno 5 di ogni Pt_1 Controparte_1 mese un contributo al mantenimento del figlio nella misura di Euro 450,00 mensili, Pt_2 rivalutabili secondo gli indici ISTAT oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio e per le quali le parti rimandano alle previsioni ed alle statuizioni del Protocollo d'intesa vigente sul punto presso il Tribunale di Grosseto;
4. La signora percepirà, come già sta percependo, l'integrità dell'assegno unico CP_1 per i figli.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato del Comune di Suvereto (LI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 23/10/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Giulio Scaramuzzino dott.ssa Azzurra Fodra