Art. 1.
Oggetto del monopolio.
La estrazione del sale dall'acqua del mare, dalle sorgenti saline, dalle miniere, la produzione del sale in qualunque altro modo, la. raccolta, l'introduzione e la vendita del sale sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio del Regno, fatta eccezione per la Sicilia, per la Sardegna e per le isole minori ad esse adiacenti, per la provincia di Zara e per i comuni di Livigno e di Campione d'Italia. (11) ((14)) ------------- AGGIORNAMENTO (11)
Il D.P.R. 9 marzo 1961, n. 390 ha disposto (con l'art. 1) che "In deroga alle disposizioni dell' art. 1 della legge 17 luglio 1942, n. 907 , e' ammessa l'introduzione in Italia di sale proveniente dagli Stati Membri della Comunita' Economica Europea nel limite di un contingente annuale pari al 5% della produzione nazionale, previo nulla osta dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato quando trattasi di quantitativi eccedenti i cinque chilogrammi". ------------- AGGIORNAMENTO (14)
Il D.P.R. 30 dicembre 1969, n. 1131 ha disposto (con l'art. 1) che "In deroga alle disposizioni dell' articolo 1 della legge 17 luglio 1952, n. 907 , e' ammessa l'introduzione, nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, di sale proveniente dagli Stati membri della Comunita' economica europea, nonche' dalla Sicilia e dalla Sardegna, previo nulla osta dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato quando trattasi di quantitativi eccedenti i 5 chilogrammi".
Oggetto del monopolio.
La estrazione del sale dall'acqua del mare, dalle sorgenti saline, dalle miniere, la produzione del sale in qualunque altro modo, la. raccolta, l'introduzione e la vendita del sale sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio del Regno, fatta eccezione per la Sicilia, per la Sardegna e per le isole minori ad esse adiacenti, per la provincia di Zara e per i comuni di Livigno e di Campione d'Italia. (11) ((14)) ------------- AGGIORNAMENTO (11)
Il D.P.R. 9 marzo 1961, n. 390 ha disposto (con l'art. 1) che "In deroga alle disposizioni dell' art. 1 della legge 17 luglio 1942, n. 907 , e' ammessa l'introduzione in Italia di sale proveniente dagli Stati Membri della Comunita' Economica Europea nel limite di un contingente annuale pari al 5% della produzione nazionale, previo nulla osta dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato quando trattasi di quantitativi eccedenti i cinque chilogrammi". ------------- AGGIORNAMENTO (14)
Il D.P.R. 30 dicembre 1969, n. 1131 ha disposto (con l'art. 1) che "In deroga alle disposizioni dell' articolo 1 della legge 17 luglio 1952, n. 907 , e' ammessa l'introduzione, nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, di sale proveniente dagli Stati membri della Comunita' economica europea, nonche' dalla Sicilia e dalla Sardegna, previo nulla osta dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato quando trattasi di quantitativi eccedenti i 5 chilogrammi".