Art. 1.
E' assegnato alla regione Valle d'Aosta, per l'anno 1968, un contributo speciale di 3 miliardi ai sensi dell'articolo 12 dello statuto, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 , per l'esecuzione di opere stradali, di edifici scolastici, di lavori di restauro e sistemazione di aree archeologiche e di opere igieniche, nonche' per la riparazione dei danni causati dal terremoto del 18 giugno 1968 e dalle alluvioni del 20 e 21 settembre 1968.
E' assegnato alla regione Valle d'Aosta, per l'anno 1968, un contributo speciale di 3 miliardi ai sensi dell'articolo 12 dello statuto, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 , per l'esecuzione di opere stradali, di edifici scolastici, di lavori di restauro e sistemazione di aree archeologiche e di opere igieniche, nonche' per la riparazione dei danni causati dal terremoto del 18 giugno 1968 e dalle alluvioni del 20 e 21 settembre 1968.