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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 04/11/2025, n. 1010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1010 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Giuseppe Laghezza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 3440/2024 R.G., trattenuta in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. del 30.10.2025, vertente tra con sede in Pisa, Via Malagoli n.12, C.F.e P.Iva , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore sig. , rappresentata e difesa, giusta Parte_2 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Caterina Poma del Foro di Trapani ( ), presso il cui indirizzo di C.F._2 posta elettronica certificata: dichiara di eleggere domicilio Email_1
ATTRICE
e con sede in Livorno via G.B Guarini n. 92, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: Opposizione a precetto ex art. 617 c.p.c..
Conclusioni (della sola parte attrice): Come da ricorso
********************
BREVE EXCURSUS PROCESSUALE
Con atto di citazione notificato il 29.11.2024 la rappresentata e difesa come in atti, Parte_1 conveniva dinanzi a questo Tribunale la in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, onde sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice- Reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
-Dichiarare che l'atto di precetto è nullo per violazione degli artt. 479, 480, e 617
c.p.c. -Dichiarare che il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per i motivi sopra esposti con conseguente declaratoria nullità del precetto;
- Dichiarare inefficace e/o nullo l'atto di precetto in quanto il credito precettato è errato, indeterminato ed indeterminabile e comunque non dovuto. Con vittoria di spese e compensi professionali.”.
La società convenuta non si costituiva pur avendo ricevuto rituale notifica dell'atto introduttivo e ne veniva, quindi, dichiarata la contumacia con il decreto ex art. 171 bis c.p.c. in data 17.2.2025. Quindi all'udienza del 28.5.2025 veniva fissata, per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., l'odierna udienza del 30.10.2025, alla quale la causa veniva discussa oralmente, previa precisazione delle conclusioni, ad opera della sola parte attrice e veniva, quindi, trattenuta in decisione.
MERITO DELLA LITE E MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte attrice, a fondamento delle proprie richieste, deduce -nei termini più dettagliatamente indicati nella premessa dell'atto introduttivo- che in data 26.11.2024 le è stato notificato a mezzo dell'avv. Silvia Puccini, ad istanza di atto di precetto per un importo complessivo di € 646.572,40; che tale atto Controparte_1 sembrerebbe trarre la sua legittimità, a quanto ricavabile dalla lettura del testo del precetto in questione dal titolo esecutivo costituito dall'ordinanza-ingiunzione emessa dal Tribunale di Livorno il 21.11.2024 nella causa n. 1143/2024 R.G.; che l'atto di precetto de quo deve ritenersi, in primis, affetto da nullità, espressamente comminata dall'art. 480 c. 2 c.p.c., in quanto non preceduto dalla notifica del titolo esecutivo;
che, inoltre, è stata omessa, nell'atto impugnato, l'indicazione di un altro elemento essenziale - espressamente richiesto dall'art. 480 c. 3 c.p.c., cioè quella del giudice competente per l'esecuzione, laddove la dichiarazione di elezione di domicilio effettuata, dalla precettante, almeno in apparenza (e ciò per la mancata presenza, tra gli atti notificati, della procura alle liti), presso lo studio del proprio difensore sito in
Livorno deve ritenersi inefficace, non rientrando il Tribunale di Livorno tra quelli potenzialmente competenti per l'esecuzione.
Ciò posto, rileva questo giudice che la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di statuire che, qualora il debitore, nel proporre opposizione a precetto, deduca l'inesistenza della notifica del titolo esecutivo, la prova della tempestiva effettuazione di quest'ultima incombe sul creditore (cfr. Cass. civ. Sez. 3 ordinanza n. 51 del
3.1.2023).
Ora, la società opposta, rimasta contumace durante tutto l'arco del giudizio, non ha assolto al suindicato onere probatorio, talchè è rimasto indimostrato che la notifica del precetto oggetto della presente opposizione sia stata effettivamente preceduta dalla notifica del titolo esecutivo.
Né tale prova può desumersi dalla documentazione allegata dall'odierna opponente, atteso che quest'ultima ha prodotto unicamente l'atto di precetto, in cui viene evidenziato che contestualmente alla notifica di quest'ultimo si procede alla notifica dell'ordinanza-ingiunzione sopra indicata, nonché la relata di notifica a mezzo pec di detti titolo esecutivo e precetto all'indirizzo di posta elettronica a firma Email_2 dell'avv. Silvia Puccini, senza che peraltro risulti che l'atto da notificare sia stato accettato dal sistema ed inoltrato nonchè consegnato nella casella di destinazione.
Ne consegue la nullità del precetto, quale espressamente comminata dall'art. 480 c. 2 c.p.c..
E, invero, questa è la conclusione cui è prevenuta la Suprema Corte, là dove ha statuito che “Trova, infatti, applicazione il principio secondo cui il processo esecutivo, che sia iniziato senza essere preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o dell'atto di precetto, è viziato da invalidità formale, che può essere fatta valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi (Sez. 6 -3, Ordinanza n.
24662 del 31/10/2013; Sez. 3, Sentenza n. 15275 del 04/07/2006, Rv. 591706 – 01). Non colgono nel segno le ragioni della decisione impugnata, che fanno riferimento ad un orientamento giurisprudenziale che riguarda le irregolarità processuali in generale, ma che non può trovare applicazione nel caso in esame, in cui la nullità dell'atto di precetto è espressamente comminata, dall'art. 480, secondo comma, cod. proc. civ. Tale nullità testuale esprime una valutazione preventiva ed astratta del legislatore di pregiudizio certo dei diritti di difesa del debitore intimato, al quale la legge intende assicurare la possibilità di raffrontare le pretese creditorie con il tenore del titolo esecutivo su cui le stesse si fondano” (cfr. Cass. civ. Sez. 6 ordinanza n. 1096 del 21.1.2021, che ha cassato la sentenza del Tribunale di Roma che aveva rigettato l'opposizione ex art. 617 c. 1 c.p.c. proposta dai debitori precettati e ha dichiarato la nullità del precetto). Giova altresì evidenziare che la giurisprudenza della Cassazione è orientata nel senso di ritenere che la nullità che colpisce il precetto non preceduto dalla notifica del titolo esecutivo non è suscettibile di sanatoria, per raggiungimento dello scopo, mediante la mera proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi (cfr. Cass. civ.
Sez. 3 n. 22510 del 23.10.2014; Cass. civ. Sez.
6-3 ordinanza n. 31226 del 29.11.2019; cfr., negli stessi termini,
Cass. civ. n. 23894/2012, secondo cui “non è sanabile per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, ult. comma, c.p.c., la nullità del precetto conseguente all'omissione della notificazione del titolo esecutivo: e ciò sia quando venga proposta opposizione ex art. 617 c.p.c. per far valere il vizio della mancata osservanza dell'art. 479, comma primo, c.p.c.; sia quando, unitamente a quest'ultima, vengano proposti motivi di opposizione ex art. 615 c.p.c.”).
Dal carattere assorbente delle considerazioni che precedono, le quali dispensano lo scrivente dall'esaminare gli ulteriori motivi di opposizione dedotti da parte attrice, discende che, in accoglimento della proposta opposizione ex art. 617 c. 1 c.p.c., deve essere dichiarata la nullità dell'atto di precetto di cui trattasi e deve, C per l'effetto, dichiararsi che la non ha il diritto di procedere ad esecuzione forzata, nei CP_2 confronti della in forza di tale atto. Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia (causa di valore compreso tra € 520.000,00 ed € 1.000.000,00 e di bassa complessità, con esclusione della fase istruttoria), con applicazione dei parametri di liquidazione di cui al DM
n. 55/2014 e successivi aggiornamenti.
La presente sentenza deve essere, infine, dichiarata -ovviamente per il solo capo contenente una pronuncia di condanna- provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c..
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'opposizione ex art. 617 c. 1 c.p.c. proposta dalla e, per l'effetto: Parte_1
a) dichiara la nullità dell'atto di precetto notificato alla società opponente, dalla CP_1
in data 26.11.2024;
[...]
b) dichiara che, in conseguenza di quanto statuito al punto a) che precede, la Controparte_1 non ha il diritto di procedere ad esecuzione forzata, nei confronti della in Parte_1 forza del suindicato precetto;
2) condanna la in persona del suo legale rappresentante, a rifondere alla controparte Controparte_1 le spese di lite, che liquida in € 7.831,00 per competenze ed € 195,00 per esborsi, oltre spese generali 15% nonché IVA e CPA come per legge;
3) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c..
Così deciso in Pisa in data 31.10.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Laghezza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Giuseppe Laghezza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 3440/2024 R.G., trattenuta in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. del 30.10.2025, vertente tra con sede in Pisa, Via Malagoli n.12, C.F.e P.Iva , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore sig. , rappresentata e difesa, giusta Parte_2 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Caterina Poma del Foro di Trapani ( ), presso il cui indirizzo di C.F._2 posta elettronica certificata: dichiara di eleggere domicilio Email_1
ATTRICE
e con sede in Livorno via G.B Guarini n. 92, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: Opposizione a precetto ex art. 617 c.p.c..
Conclusioni (della sola parte attrice): Come da ricorso
********************
BREVE EXCURSUS PROCESSUALE
Con atto di citazione notificato il 29.11.2024 la rappresentata e difesa come in atti, Parte_1 conveniva dinanzi a questo Tribunale la in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, onde sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice- Reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
-Dichiarare che l'atto di precetto è nullo per violazione degli artt. 479, 480, e 617
c.p.c. -Dichiarare che il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per i motivi sopra esposti con conseguente declaratoria nullità del precetto;
- Dichiarare inefficace e/o nullo l'atto di precetto in quanto il credito precettato è errato, indeterminato ed indeterminabile e comunque non dovuto. Con vittoria di spese e compensi professionali.”.
La società convenuta non si costituiva pur avendo ricevuto rituale notifica dell'atto introduttivo e ne veniva, quindi, dichiarata la contumacia con il decreto ex art. 171 bis c.p.c. in data 17.2.2025. Quindi all'udienza del 28.5.2025 veniva fissata, per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., l'odierna udienza del 30.10.2025, alla quale la causa veniva discussa oralmente, previa precisazione delle conclusioni, ad opera della sola parte attrice e veniva, quindi, trattenuta in decisione.
MERITO DELLA LITE E MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte attrice, a fondamento delle proprie richieste, deduce -nei termini più dettagliatamente indicati nella premessa dell'atto introduttivo- che in data 26.11.2024 le è stato notificato a mezzo dell'avv. Silvia Puccini, ad istanza di atto di precetto per un importo complessivo di € 646.572,40; che tale atto Controparte_1 sembrerebbe trarre la sua legittimità, a quanto ricavabile dalla lettura del testo del precetto in questione dal titolo esecutivo costituito dall'ordinanza-ingiunzione emessa dal Tribunale di Livorno il 21.11.2024 nella causa n. 1143/2024 R.G.; che l'atto di precetto de quo deve ritenersi, in primis, affetto da nullità, espressamente comminata dall'art. 480 c. 2 c.p.c., in quanto non preceduto dalla notifica del titolo esecutivo;
che, inoltre, è stata omessa, nell'atto impugnato, l'indicazione di un altro elemento essenziale - espressamente richiesto dall'art. 480 c. 3 c.p.c., cioè quella del giudice competente per l'esecuzione, laddove la dichiarazione di elezione di domicilio effettuata, dalla precettante, almeno in apparenza (e ciò per la mancata presenza, tra gli atti notificati, della procura alle liti), presso lo studio del proprio difensore sito in
Livorno deve ritenersi inefficace, non rientrando il Tribunale di Livorno tra quelli potenzialmente competenti per l'esecuzione.
Ciò posto, rileva questo giudice che la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di statuire che, qualora il debitore, nel proporre opposizione a precetto, deduca l'inesistenza della notifica del titolo esecutivo, la prova della tempestiva effettuazione di quest'ultima incombe sul creditore (cfr. Cass. civ. Sez. 3 ordinanza n. 51 del
3.1.2023).
Ora, la società opposta, rimasta contumace durante tutto l'arco del giudizio, non ha assolto al suindicato onere probatorio, talchè è rimasto indimostrato che la notifica del precetto oggetto della presente opposizione sia stata effettivamente preceduta dalla notifica del titolo esecutivo.
Né tale prova può desumersi dalla documentazione allegata dall'odierna opponente, atteso che quest'ultima ha prodotto unicamente l'atto di precetto, in cui viene evidenziato che contestualmente alla notifica di quest'ultimo si procede alla notifica dell'ordinanza-ingiunzione sopra indicata, nonché la relata di notifica a mezzo pec di detti titolo esecutivo e precetto all'indirizzo di posta elettronica a firma Email_2 dell'avv. Silvia Puccini, senza che peraltro risulti che l'atto da notificare sia stato accettato dal sistema ed inoltrato nonchè consegnato nella casella di destinazione.
Ne consegue la nullità del precetto, quale espressamente comminata dall'art. 480 c. 2 c.p.c..
E, invero, questa è la conclusione cui è prevenuta la Suprema Corte, là dove ha statuito che “Trova, infatti, applicazione il principio secondo cui il processo esecutivo, che sia iniziato senza essere preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o dell'atto di precetto, è viziato da invalidità formale, che può essere fatta valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi (Sez. 6 -3, Ordinanza n.
24662 del 31/10/2013; Sez. 3, Sentenza n. 15275 del 04/07/2006, Rv. 591706 – 01). Non colgono nel segno le ragioni della decisione impugnata, che fanno riferimento ad un orientamento giurisprudenziale che riguarda le irregolarità processuali in generale, ma che non può trovare applicazione nel caso in esame, in cui la nullità dell'atto di precetto è espressamente comminata, dall'art. 480, secondo comma, cod. proc. civ. Tale nullità testuale esprime una valutazione preventiva ed astratta del legislatore di pregiudizio certo dei diritti di difesa del debitore intimato, al quale la legge intende assicurare la possibilità di raffrontare le pretese creditorie con il tenore del titolo esecutivo su cui le stesse si fondano” (cfr. Cass. civ. Sez. 6 ordinanza n. 1096 del 21.1.2021, che ha cassato la sentenza del Tribunale di Roma che aveva rigettato l'opposizione ex art. 617 c. 1 c.p.c. proposta dai debitori precettati e ha dichiarato la nullità del precetto). Giova altresì evidenziare che la giurisprudenza della Cassazione è orientata nel senso di ritenere che la nullità che colpisce il precetto non preceduto dalla notifica del titolo esecutivo non è suscettibile di sanatoria, per raggiungimento dello scopo, mediante la mera proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi (cfr. Cass. civ.
Sez. 3 n. 22510 del 23.10.2014; Cass. civ. Sez.
6-3 ordinanza n. 31226 del 29.11.2019; cfr., negli stessi termini,
Cass. civ. n. 23894/2012, secondo cui “non è sanabile per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, ult. comma, c.p.c., la nullità del precetto conseguente all'omissione della notificazione del titolo esecutivo: e ciò sia quando venga proposta opposizione ex art. 617 c.p.c. per far valere il vizio della mancata osservanza dell'art. 479, comma primo, c.p.c.; sia quando, unitamente a quest'ultima, vengano proposti motivi di opposizione ex art. 615 c.p.c.”).
Dal carattere assorbente delle considerazioni che precedono, le quali dispensano lo scrivente dall'esaminare gli ulteriori motivi di opposizione dedotti da parte attrice, discende che, in accoglimento della proposta opposizione ex art. 617 c. 1 c.p.c., deve essere dichiarata la nullità dell'atto di precetto di cui trattasi e deve, C per l'effetto, dichiararsi che la non ha il diritto di procedere ad esecuzione forzata, nei CP_2 confronti della in forza di tale atto. Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia (causa di valore compreso tra € 520.000,00 ed € 1.000.000,00 e di bassa complessità, con esclusione della fase istruttoria), con applicazione dei parametri di liquidazione di cui al DM
n. 55/2014 e successivi aggiornamenti.
La presente sentenza deve essere, infine, dichiarata -ovviamente per il solo capo contenente una pronuncia di condanna- provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c..
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'opposizione ex art. 617 c. 1 c.p.c. proposta dalla e, per l'effetto: Parte_1
a) dichiara la nullità dell'atto di precetto notificato alla società opponente, dalla CP_1
in data 26.11.2024;
[...]
b) dichiara che, in conseguenza di quanto statuito al punto a) che precede, la Controparte_1 non ha il diritto di procedere ad esecuzione forzata, nei confronti della in Parte_1 forza del suindicato precetto;
2) condanna la in persona del suo legale rappresentante, a rifondere alla controparte Controparte_1 le spese di lite, che liquida in € 7.831,00 per competenze ed € 195,00 per esborsi, oltre spese generali 15% nonché IVA e CPA come per legge;
3) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c..
Così deciso in Pisa in data 31.10.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Laghezza