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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 15/10/2025, n. 689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 689 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE PRIMA
VERBALE D'UDIENZA
N. R.G. 295/2025
All'udienza del 14/10/2025, davanti al Giudice UL BO, sono presenti:
-per gli appellanti, e , l'avv. Parte_1 Parte_2
LL NO IN anche in sost. dell'avv. SARA GARZIERA;
-per la parte appellata, , nessuno. Controparte_1
Il giudice invita le parti a discutere la causa.
Il difensore delle parti ricorrenti discute la causa, riportandosi alle note conclusive autorizzate già depositate e alle conclusioni in atti rassegnate.
Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, si ritira in camera di consiglio, ad ore 10,50.
Ad ore 10,55, all'esito della camera di consiglio, presente il difensore dei ricorrenti, autorizzate a non presenziare, il giudice in nome del Popolo Italiano pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 295/2025 R.G., vertente tra
(C.F. ) Parte_2 C.F._1
(CF: ) Parte_1 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Sara Garziera e dall'avv. Bruno Santino
Mazzitelli, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Sara Garziera in Ferrara,
C.so Porta Reno 37,
-appellanti-
1 contro
(CF. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura in
Venezia, San Marco n. 63
- appellato –
CONCLUSIONI
PER GLI APPELLANTI: “Voglia il Tribunale adito, in accoglimento dell'odierno appello, riformare in toto la sentenza impugnata e, per l'effetto, accogliere il ricorso proposto dai signori e e per l'effetto Parte_2 Parte_1
annullare il verbale di infrazione n. 152146031 elevato dal Comando Carabinieri di
Porto Tolle. Con vittoria di spese e oneri del presente grado di giudizio.”
PER L'APPELLATO: “In via principale, rigettare l'appello avversario, con conferma della sentenza di primo grado e dell'ordinanza impugnata;
con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In fatto
Con ricorso depositato il 24.02.2025, e Parte_2 Parte_1
hanno impugnato la sentenza n. 216/2024 del 23.07.2025 del Giudice di Pace di CP_1
che, rigettando la loro opposizione al verbale di contestazione n. 152146031 del
22.09.2023, ha confermato la sanzione ivi prevista nel minimo edittale.
Con il precitato verbale, è stata comminata agli odierni appellanti (alla Pt_1
quale conducente del veicolo ed effettiva trasgreditrice e all' quale Pt_2
proprietario dello stesso) la sanzione prevista dall'art. 145 CdS, commi 8 e 10, in conseguenza del sinistro occorso il 14.09.2023 a Porto Tolle.
Nella specie, a seguito dei rilievi di rito, le autorità intervenute hanno ritenuto che il veicolo RD UG condotto dalla , che proveniva da una stradina laterale Pt_1
sterrata non soggetta al pubblico transito, si fosse immesso nella pubblica via della
2 Sacca, omettendo di fermarsi e dare precedenza al veicolo Fiat NT, che la percorreva, venendo con esso a collisione.
Opposta la sanzione avanti il Giudice di Pace di Rovigo, la violazione è stata confermata.
La tesi degli opponenti si è incentrata sulla testimonianza del teste oculare
, il quale ha dichiarato, all'udienza del 15.07.2024, che la Fiat NT, che Tes_1
lo precedeva nella marcia, avrebbe all'improvviso oltrepassato il ciglio della strada sulla destra andando ad “agganciare” la parte anteriore della RD UG, che non era nemmeno uscita dalla laterale, così trascinandola nel fossato.
Il Giudice di prime cure ha ritenuto inattendibile la testimonianza, sulla base della ritenuta congruenza della ricostruzione operata dai Carabinieri, con gli elementi raccolti in sede di accertamento.
In particolare, questi gli elementi valorizzati dal Giudice:
i) Sul luogo del sinistro non sono stati rilevati segni di frenata, di sbandamento, di invasione di pneumatici della Fiat Punto verso il margine esterno della carreggiata;
ii) L'erba alta sul ciglio della strada era perfettamente integra;
iii) La via delle Sacche, in quel punto, non presenta buche o avvallamenti tali da comportare uno sbandamento improvviso;
iv) La stradina poderale sterrata sta su un piano campagna più basso di quello di via delle Sacche;
v) La RD UG evidenzia come punto di impatto la parte spigolare anteriore sinistra mentre la Fiat NT la parte spigolare angolare destra;
vi) I Carabinieri giunti sul posto non hanno rivenuto alcun teste oculare né i presenti hanno riferito della presenza di alcuno al momento del sinistro;
Secondo la sentenza impugnata, tali elementi non possono che condurre a ritenere che la RD UG, proveniente da una laterale in salita e con visus ridotto a causa dell'erba alta, sarebbe avanzata per verificare il libero accesso sulla pubblica via intersecando però la marcia della Fiat NT e quindi venendo con essa a collisione.
3 Gli appellanti hanno contestato tale ricostruzione e il giudizio di inattendibilità del teste sulla base delle seguenti osservazioni:
i) Nella relazione del sinistro non vi sarebbe alcun riferimento ad una verifica degli agenti sulla presenza di testimoni del sinistro;
ii) Il teste avrebbe da sempre dichiarato di aver dovuto Tes_1
allontanarsi dal luogo del sinistro prima dell'arrivo dei Carabinieri per motivi di lavoro;
iii) Lo sbandamento improvviso della Fiat NT sarebbe del tutto compatibile con l'assenza di segni sull'asfalto; iv) I danni riportati ai veicoli dimostrerebbero che l'urto ha riguardato l'intera parte anteriore della RD UG e non la sola parte sinistra;
v) La posizione di quiete raggiunta dai veicoli non è compatibile con una manovra di immissione della RD UG;
vi) Il teste sarebbe soggetto terzo indifferente rispetto alle Tes_1
parti coinvolte.
Hanno quindi chiesto, in riforma della sentenza di primo grado, l'annullamento del verbale di infrazione.
All'udienza del 14.05.2025, attesa la mancata costituzione della , è stato CP_1
disposto il rinnovo della notifica del ricorso presso l'Avvocatura di Stato.
Costituita la Prefettura, le parti sono comparse all'udienza del 15.10.2025 ed ivi hanno discusso la causa, come da suesteso verbale.
Il giudice si ritirava in camera di consiglio e, all'esito, viene pronunciata la presente sentenza.
In diritto.
L'appello va accolto.
Al di là della testimonianza del sig. , che allo stato non è possibile Tes_1
definire attendibile o meno, sarà sufficiente rilevare come non sussistano elementi certi per pervenire ad una esatta ricostruzione della dinamica del sinistro o, quanto meno, per attribuirne la responsabilità alla , conducente della Kuga, odierna appellante. Pt_1
4 La tesi degli accertatori verbalizzanti è, come già esposto, che costei avrebbe omesso di dare la precedenza alla RD condotta dalla , provenendo dalla Pt_3
stradina sterrata laterale Via Leopardi e immettendosi in Via della Sacca, ove la stesso stava sopraggiungendo. Pt_3
Secondo gli appellanti invece, confortati dal teste , sarebbe stata proprio Tes_1
la Fiat Punto a deviare progressivamente la propria traiettoria verso destra, impattando contro la Kuga, che era ferma all'imbocco della strada sterrata.
A terra non sono state rinvenute tracce di frenata, né frammenti di veicoli, utili ad una esatta ricostruzione del punto d'urto, che rimane quindi incerto, ciò che rende dubbia anche la ricostruzione operata dagli agenti accertatori.
E' inoltre ragionevole quanto scrive il perito di parte degli appellanti, nella propria relazione tecnica, ossia che “Qualora fosse avvenuta una manovra di immissione in carreggiata, l'autovettura RD UG avrebbe subito danni nella parte anteriore sinistra, e i veicoli, a seguito dell'impatto, non avrebbero terminato la loro corsa all'interno del canale di scolo nelle immediate vicinanze dell'incrocio bensì, i veicoli sarebbero stati proiettati sulla carreggiata a causa dell'energia cinetica generata dall'avanzamento dell'autovettura UG”.
In effetti, è massima di esperienza della circolazione stradale che il conducente di un veicolo, di fronte ad un improvviso ostacolo, tende a porre in essere una istintiva manovra di sterzata in senso opposto.
Ipotizzando una omessa precedenza da parte della , ciò avrebbe dovuto Pt_1
comportare, da parte della , una frenata e sterzata a sinistra, ma ciò avrebbe Pt_3
comportato anche una posizione di quiete dei veicoli differente rispetto a quella riscontrata e documentata dalle fotografie, in quanto la Fiat Punto avrebbe dovuto dopo la collisione terminare la sua corsa sul lato opposto della carreggiata e non ove invece
è stata rinvenuta.
E ancora, in caso di omissione di precedenza, come ipotizzato dagli accertatori,
l'urto avrebbe dovuto interessare maggiormente la parte laterale della Kuga, mentre è risultata più interessata la parte frontale.
5 Insomma, la ricostruzione effettuata dagli agenti accertatori, pur non potendosi ritenere implausibile, non risolve ogni dubbio, in quanto l'ipotesi alternativa formulata dagli appellanti non è sfornita di elementi di riscontro.
Trattandosi quindi di diritto sanzionatorio, la sussistenza di un ragionevole dubbio in ordine alla dinamica del sinistro impone di annullare la sanzione.
La testimonianza del teste quindi, ai fini del presente giudizio, è tutto Tes_1
sommato irrilevante, in quanto, anche senza tener conto della stessa, gli elementi in atti suscitano ragionevoli dubbi sulla effettiva dinamica del sinistro e sulla correttezza della ricostruzione degli accertatori.
L'appello va quindi accolto, col favore delle spese, che si liquidano equitativamente in euro 1.000,00 per ciascun grado di giudizio, oltre spese generali
15%, IVA e CPA come per legge e oltre spese esenti (contributo unificato e notifiche).
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e conclusione disattesi, accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 216/2024 del Giudice di Pace di , annulla il verbale di contestazione CP_1
n. 152146031 del 22.09.2023.
Condanna la parte appellata alla rifusione delle spese di lite in favore degli appellanti in solido, spese che si liquidano come da motivazione.
Sentenza letta in udienza, all'esito della camera di consiglio.
Il Giudice
UL BO
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