TAR Torino, sez. III, sentenza 19/01/2026, n. 53
TAR
Sentenza 19 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’accordo transattivo del 29/06/2011 inerente alla revisione prezzi ordinaria, dell’art. 83 CSA, dell’art. 44 l. 724/1994, dell’art. 12 delle Preleggi. Sul conseguente diritto alla revisione ordinaria

    L'istituto della revisione prezzi non garantisce un indennizzo automatico per le fluttuazioni dei prezzi, ma mira a preservare l'equilibrio contrattuale. È onere della parte dimostrare l'aumento dei costi e lo squilibrio contrattuale eccedente l'alea normale.

  • Rigettato
    Sul legittimo affidamento. Violazione del canone della buona fede. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della l. 241/90. Conseguente diritto alla revisione ordinaria

    La società non può maturare una legittima aspettativa alla revisione prezzi per gli anni successivi al 2018, poiché l'Azienda aveva richiesto prova della maggiore onerosità. Inoltre, non si può fare affidamento su una prassi amministrativa manifestamente contra legem.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per illogicità e insufficienza di istruttoria, contraddittorietà e illogicità della motivazione

    L'Amministrazione ha evidenziato la mancanza di un'analisi dettagliata dei costi dei fattori di produzione da parte della ricorrente, confermando la necessità di dimostrare l'impatto degli incrementi di prezzo e lo squilibrio contrattuale.

  • Rigettato
    Il rigetto delle istanze di revisione prezzi relative ai singoli servizi di ristorazione, pulizia e sanificazione, trasporto e smaltimento rifiuti e lavanderia nel 2022 e nel 2023. In particolare, la revisione straordinaria

    La motivazione del diniego, seppur laconica, riflette la posizione della ricorrente che correlava la revisione prezzi all'aumento ISTAT-FOI. Inoltre, le deduzioni e quantificazioni dei costi non trovano pieno riscontro documentale e non è provata la specifica incidenza degli incrementi di costo sulle prestazioni indicate.

  • Inammissibile
    Tardività dell'impugnazione

    Le determinazioni di rigetto delle istanze di revisione prezzi per gli anni 2019 e 2020 sono diventate inoppugnabili. La domanda di annullamento è tardiva e la domanda di accertamento, avendo un oggetto incompatibile con le pregresse statuizioni, costituisce un inammissibile aggiramento del termine decadenziale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Torino, sez. III, sentenza 19/01/2026, n. 53
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
    Numero : 53
    Data del deposito : 19 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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