Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 19/01/2026, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00053/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00758/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 758 del 2025, proposto da
OR NI Società di Progetto s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Fabrizio Benintendi, Valentino Vulpetti ed Enrico Lessona, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Azienda Ospedaliero-Universitaria “Città della Salute e della Scienza” di OR, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Chiara Fini e Luigi Bisi, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
per l’accertamento
e la declaratoria in sede di giurisdizione esclusiva, del diritto di OR NI Società di Progetto S.p.a. alla re-visione ordinaria dei prezzi per tutti i servizi su anno solare, e all’adeguamento del corrispettivo, secondo quanto concordato nella scrittura privata sottoscritta in data 29/06/2011, a seguito della sentenza del TAR Piemonte n. 2849/2010 ad integrazione dell’art 83 del CSA, nella misura risultante dalla corretta applicazione della formula della revisione prezzi ivi indicata, relativamente agli anni solari 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, oltre interessi calcolati ai sensi del D.lgs. 231/2002 dalle rispettive scadenze annuali;
Nonché per l’accertamento e la declaratoria di quando dovuto alla ricorrente a titolo di “revisione straordinaria” dei prezzi relativamente al servizio lavanderia per l’anno 2022, per i servizi di ristorazione, trasporto e smaltimento rifiuti per gli anni 2022 e 2023, nonché per il servizio di ingegneria clinica per l’anno 2023;
Nonché per l’annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari
- della nota prot. 7733 del 21/01/2025, in parte qua , trasmessa via PEC in pari data, avente ad oggetto: « Contratto con OR NI S.p.A. – servizio di gestione globale a risultato nel presidio C.T.O. Revisione prezzi ordinaria e straordinaria relativa alle annualità 2022 (ristorazione, pulizia e sanificazione, trasporto e smaltimento rifiuti, lavanderia) e 2023 (pulizia e sanificazione, lavanderia). Rigetto istanze di revisione dei prezzi ordinaria e straordinaria relative ai servizi di ristorazione, di pulizia e sanificazione e di trasporto e smaltimento rifiuti nonché istanza di revisione dei prezzi straordinaria relativa al servizio di lavanderia per insussistenza dei presupposti »; nonché della determinazione dirigenziale n. 629 del 25/02/2025, che ha confermato la predetta nota;
- della nota prot. 131481 del 13/11/2023, in parte qua, di preavviso di diniego all’accoglimento delle istanze di revisione prezzi, e delle note ivi richiamate e dei provvedimenti tutti nonché della determina n. 387 del 27/02/2020 relativa alla revisione 2019, in parte qua della determina n. 541 del 27/02/2023 e della determina n. 2725 del 06/09/2024 relativa al servizio di trasporto e smaltimento rifiuti, della determina n. 631 del 28/02/2024 relativa al servizio lavanderia;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale antecedente e/o successi-vo a quelli sopra indicati, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo della posizione della ri-corrente e nei limiti dell’interesse e dei diritti dedotti in giudizio;
Con la conseguente condanna dell’Azienda al pagamento degli importi revisionali ordinari quantificati infra sui singoli servizi calcolati secondo incremento ISTAT FOI complessivamente in € 2.658.755,00, relativi agli anni solari dal 2019 al 2023 e per il 2024 in € 1.793.602,00 ovvero nella misura superiore o inferiore ritenuta di giustizia oltre interessi calcolati ai sensi del D. lgs. 231/2002 dalle rispettive scadenze sino alla data dell’effettivo soddisfo;
Nonché, previo accertamento del diritto spettante alla ricorrente ed a seguito di ogni opportuna istruttoria e/o verificazione in merito, al pagamento degli importi revisionali straordinari, ossia eccedenti la revisione ordinaria conseguenti all’applicazione della percentuale di incremento per ciascun servizio di seguito indicata: ristorazione, 13,6% per l’anno 2022 e 18,7% per l’anno 2023; rifiuti, 26,4% per l’anno 2022 e 26,6% per l’anno 2023; lavanderia 6% quale differenziale ulteriore rispetto a quanto riconosciuto per l’anno 2022; ingegneria clinica, 19% per l’anno 2023; ovvero nella misura superiore o inferiore ritenuta di giustizia, oltre interessi calcolati ai sensi del d.lgs. 231/2002 sino alla data dell’effettivo soddisfo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Città della Salute e della Scienza” di OR;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 il dott. AN CO LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – OR NI Società di Progetto s.p.a. (di seguito “OR NI”) è affidataria del servizio di gestione globale a risultato (c.d. “global service”) presso il CTO - Centro Traumatologico Ortopedico dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di OR, in forza della delibera di affidamento n. 186/Dg/2003/ST del 20/06/2003 (doc 9 ricorrente) e del correlato contratto sottoscritto inter partes in data 13/10/2003 (doc 10 ricorrente). Il servizio include i servizi di ristorazione, di manutenzione edile ed impiantistica, di pulizia e raccolta rifiuti, di lavaggio biancheria, di trasporto e smaltimento dei rifiuti, nonché di gestione calore ed ingegneri della struttura ospedaliera.
Con l’odierno ricorso, la società ricorrente insorge avverso la delibera direttoriale del 21/01/2025 n. 7733, a mezzo della quale l’Amministrazione sanitaria ha respinto l’istanza di revisione prezzi ordinaria e straordinaria relativa alle annualità 2022 (per le voci ristorazione pulizia e sanificazione - trasporto e smaltimento rifiuti - lavanderia) e 2023 (per le voci pulizia e sanificazione - lavanderia). Rivendica quindi il riconoscimento del proprio diritto alla revisione ordinaria dei prezzi per tutti i servizi relativamente agli anni solari 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, nonché alla revisione straordinaria dei prezzi relativamente al servizio lavanderia per l’anno 2022, per i servizi di ristorazione, trasporto e smaltimento rifiuti per gli anni 2022 e 2023, nonché per il servizio di ingegneria clinica per l’anno 2023.
Il ricorso è affidato a quattro motivi di diritto, di seguito compendiati:
« I. Violazione e falsa applicazione dell’accordo transattivo del 29/06/2011 inerente alla revisione prezzi ordinaria, dell’art. 83 CSA, dell’art. 44 l. 724/1994, dell’art. 12 delle Preleggi. Sul conseguente diritto alla revisione ordinaria », a mezzo del quale la società ricorrente lamenta l’incongruità e l’arbitrarietà della determinazione impugnata, in quanto la revisione dei prezzi dipenderebbe unicamente dall’aumento dell’indice nazionale dei prezzi al consumo utilizzato per le rivalutazioni monetarie ISTAT-FOI, non già dall’accertamento dello squilibrio economico-finanziario verificatosi per effetto dell’oscillazione dei prezzi;
« II. Sul legittimo affidamento. Violazione del canone della buona fede. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della l. 241/90. Conseguente diritto alla revisione ordinaria », diretto a denunciare la violazione dell’affidamento legittimamente maturato da OR NI circa la spettanza del diritto alla revisione dei prezzi indipendentemente dalla produzione di elementi giustificativi circa l’aumento dei costi dei fattori produttivi dei servizi, come avvenuto fino all’anno 2018;
« III. Eccesso di potere per illogicità e insufficienza di istruttoria, contraddittorietà e illogicità della motivazione », teso a contestare il deficit istruttorio e motivazionale insito nell’aver subordinato l’accoglimento dell’istanza attorea di revisione dei prezzi alla dimostrazione dello squilibrio del rapporto contrattuale derivante dall’aumento prezzi dei beni strumentali all’esecuzione della commessa;
« IV. Il rigetto delle istanze di revisione prezzi relative ai singoli servizi di ristorazione, pulizia e sanificazione, trasporto e smaltimento rifiuti e lavanderia nel 2022 e nel 2023. In particolare, la revisione straordinaria », avente specificamente ad oggetto il rigetto delle istanze di revisione straordinaria dei prezzi di alcuni dei servizi compresi nell’appalto, che la società denuncia essere avvenuta sulla base di una metodologia di calcolo arbitraria e comunque in assenza di un adeguato supporto motivazionale.
2. – Resiste in giudizio l’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Città della Salute e della Scienza” di OR (di seguito anche “AOU di OR”), chiedendo l’integrale reiezione delle pretese avverse.
La resistente eccepisce in limine l’irricevibilità del ricorso con riferimento agli anni 2019 e 2020, in quanto l’Amministrazione avrebbe respinto le istanze di revisione prezzi relative a tali annualità con delibere n. 387/2020 e n. 75040/2020, divenute ormai inoppugnabili. Quanto alle annualità residue, essa contesta la “automaticità” del riconoscimento della revisione ordinaria dei prezzi, invocata dalla controparte, e rivendica l’esaustività dell’istruttoria amministrativa svolta nonché la correttezza delle modalità di calcolo a mezzo delle quali è stato determinato che l’aumento dei prezzi al consumo non avesse comportato uno squilibrio del sinallagma contrattuale.
3. – A seguito della rinuncia della domanda cautelare (udienza camerale del 15/04/2025), la causa è stata introitata per la decisione, dopo ampia discussione, all’udienza pubblica del 03/12/2025.
4. – La pretesa avanzata da OR NI in questo giudizio è riconducibile all’istituto generale della revisione prezzi disciplinato dall’art. 6 legge 24/12/1993, n. 537 (come modificato dall’art. 44 co. 1 legge 23/12 1994, n. 724, espressamente richiamato dal CSA), nonché successivamente dall’art. 115 d.lgs. 12/04/2006 n. 163, dall’art. 106 d.lgs. 18/04/2016 n. 50 e infine dall’art. 60 d.lgs. 31/03/2023 n. 36.
L’art. 44 legge n. 724/1994 è d’altronde espressamente richiamato dall’art. 83 del Capitolato Speciale d’Appalto (di seguito “CSA”, doc. 7 ricorrente), così come modificato con delibera del 15/05/2003 n. 34. Tale disposizione prevede che « Dal quinto anno successivo all’inizio di ciascun servizio, è ammessa la revisione annuale del prezzo offerto in sede di gara, secondo quanto espressamente previsto dall’art. 44 della legge n. 724 del 23/12/1994, in percentuale comunque parametrata su base ISTAT. La revisione viene applicata, su richiesta della Stazione appaltante o dell’Appaltatore mediante [...]» la formula ivi precisata.
Questo Tribunale, in accoglimento del ricorso proposto da OR NI, ha dichiarato la nullità dell’art. 83 del CSA, nella parte in cui impediva la revisione prezzi nel primo quinquennio del rapporto contrattuale, e ha riconosciuto il diritto della società concessionaria ad ottenere la revisione dei prezzi dell’appalto a decorrere dal secondo anno di effettuazione di ciascun servizio, con riferimento alle variazioni di prezzo intervenute nel primo anno (TAR Piemonte, Sez. I, 15/06/2010 n. 2849). A definizione del contenzioso insorto, le parti hanno sottoscritto in data 31/05/2011 un atto transattivo, provvedendo inter alia a meglio definire le modalità di calcolo della revisione ordinaria dei prezzi. Tali previsioni sono state assunte con l’espressa finalità di « a precisazione ed integrazione di quanto previsto dall’art. 83 ».
In disparte dunque la natura imperativa dell’art. 44 legge n. 724/1994 (la quale « si sostituisce di diritto ad eventuali pattuizioni contrarie (o mancanti) nei contratti pubblici di appalti di servizi e forniture ad esecuzione periodica o continuativa (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. V, 19 giugno 2009 n. 4079; T.A.R. Campania, Napoli, 19 agosto 2019, n. 4362; T.A.R. Lazio, Roma, 4 settembre 2017, n. 9531 »: TAR Lazio, Roma, Sez. I, 13/01/2025 n. 557), la disposizioni contrattuali richiamano in modo espresso la disciplina primaria in materia di revisione prezzi, la quale costituisce quadro normativo di riferimento della controversia.
5. – Tanto precisato, nessun dubbio può esservi sulla devoluzione della controversia alla giurisdizione del Giudice Amministrativo.
Per consolidata e condivisibile giurisprudenza, infatti, « 1) l’ambito della giurisdizione esclusiva amministrativa ha assunto una portata ampia e generale, includendo ogni controversia concernente la revisione dei prezzi di un contratto di appalto, compreso il profilo del quantum debeatur" (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 25 marzo 2019, n. 1937); 2) ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a., rientra nella giurisdizione del G.A. la controversia inerente alla revisione dei prezzi in un contratto qualificabile come appalto pubblico di servizi, atteso che l’art. 244 del Codice dei contratti pubblici, superando la tradizionale distinzione in base alla quale erano devolute alla giurisdizione del G.O. le controversie inerenti al quantum della revisione dei prezzi e al G.A. quelle relative all’an debeatur, impone la concentrazione dinanzi alla stessa Autorità giurisdizionale di tutte le cause relative all’istituto della revisione dei prezzi negli appalti pubblici ad esecuzione continuata e periodica, con conseguente potere del G.A. di conoscere della misura della revisione e di emettere condanna al pagamento delle relative somme, risultando in tal modo superata la tradizionale distinzione fondata sulla consistenza della situazione soggettiva fatta valere (così T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 18 marzo 2019, n. 1478; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 21.01.2019, n. 116); 3) l’ampia e generale portata assunta dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, per effetto del disposto dell’art. 244, d.lgs. n. 163 del 2006, prima, e dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a., poi - nella quale rientra ogni controversia concernente detta revisione, compreso il profilo del quantum debeatur - incontra un limite nel solo caso in cui sia in contestazione esclusivamente l’espletamento di una prestazione già puntualmente prevista nel contratto e disciplinata in ordine all’an ed al quantum, avendo in tal caso la domanda ad oggetto una mera pretesa di adempimento contrattuale, ossia l’accertamento di un diritto soggettivo che, stante la natura paritetica della situazione in cui si trova la P.A., rientra nella giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. Civ., S.U., 1° febbraio 2019, n. 3160; Consiglio di Stato, sez. V, 31 luglio 2019, n. 5446; T.A.R. Piemonte, sez. I, 4 aprile 2019, n. 396) » (TAR Campania, Napoli, Sez. I, 14/03/2025, n. 2164).
6. – Acclarata la sussistenza della giurisdizione amministrativa, è opportuno tratteggiare i contorni generali dell’istituto della revisione prezzi nell’ambito delle procedure di appalto.
6.1 - L’istituto in parola non vale a sancire un’ipotesi di deroga generalizzata ed automatica al principio di immutabilità della pattuizione contrattuale e di vincolatività dei relativi effetti (art. 1372 c.c.), ma predispone unicamente un meccanismo di gestione delle sopravvenienze idonee ad incidere in modo significativo sull’originario equilibrio contrattuale.
La clausola di revisione dei prezzi ha la finalità di salvaguardare l’interesse pubblico a che le prestazioni di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni non siano esposte col tempo al rischio di una diminuzione qualitativa, a causa dell’eccessiva onerosità sopravvenuta delle prestazioni stesse (incidente sulla percentuale di utile considerata in sede di formulazione dell’offerta), e della conseguente incapacità del fornitore di farvi compiutamente fronte (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 07/05/2015 n. 2295; Cons. Stato, Sez. V, 20/08/2008 n. 3994; Cons. Stato, Sez. III, 20/08/2018, n. 4985). Al contempo, si vuole salvaguardare l’interesse dell’impresa a non subire l’alterazione dell’equilibrio contrattuale conseguente alle modifiche dei costi sopraggiunte durante l’arco del rapporto e che potrebbero indurla ad una surrettizia riduzione degli standard qualitativi delle prestazioni (da ultimo ex plurimis Cons. Stato, Sez. III, 28/07/2025 n. 6664; cfr. anche TAR Piemonte, Sez. III, 16/06/2025 n. 1038; TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 09/01/2023, n. 107; TAR Emilia-Romagna, Parma, Sez. I, 21/01/2022, n.12; nonché per la ricchezza dei riferimenti giurisprudenziali Friuli-Venezia Giulia, Sez. I, 07/07/2021, n. 211).
6.2 - Sotto il profilo procedimentale, l’istituto della revisione prezzi si atteggia secondo un modello procedimentale c.d. “bifasico” (Cons. Stato, Sez. III, 22/06/2018, n. 3827), fondato su una previa attività di riscontro dei presupposti per il riconoscimento del compenso revisionale e un successivo (ed eventuale) momento di determinazione del quantum debeatur .
Vi è dunque una fase di preventiva verifica dei presupposti necessari per il riconoscimento del compenso revisionale, al quale è sotteso l’esercizio di un potere autoritativo tecnico-discrezionale nei confronti del privato contraente, potendo quest’ultimo collocarsi su un piano di equiordinazione con l’Amministrazione solo con riguardo a questioni involgenti l’entità della pretesa.
L’obbligatoria inserzione di una clausola di revisione periodica del prezzo non comporta dunque il diritto all’automatico aggiornamento del corrispettivo contrattuale, ma soltanto che l’Amministrazione proceda agli adempimenti istruttori normativamente sanciti.
Ne discende sul piano processuale che «la posizione dell’appaltatore è di interesse legittimo allorché richiede di effettuare l’adeguamento in base ai risultati dell’istruttoria - poiché correlata quest’ultima ad una facoltà discrezionale riconosciuta alla stazione appaltante (che deve effettuare un bilanciamento tra l’interesse dell’appaltatore alla revisione e l’interesse pubblico connesso al risparmio di spesa ed alla regolare esecuzione del contratto aggiudicato) - mentre assume carattere di diritto soggettivo solo dopo che l’amministrazione, in base alle risultanze istruttorie, abbia riconosciuto detta pretesa, vertendosi solo allora in tema di quantum del compenso revisionale (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 25/2017; Sez. V, n. 465/2013; T.A.R. Campania, Sez. VIII, n. 894/2017; T.A.R. Lazio, n. 5360/2015 e n. 5505/2012). La qualificazione in termini autoritativi del potere di verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del compenso revisionale comporta che il privato contraente potrà avvalersi solo dei rimedi e delle forme tipiche di tutela dell’interesse legittimo. In caso di inerzia da parte della stazione appaltante, a fronte della specifica richiesta dell’appaltatore, quest’ultimo potrà impugnare il silenzio - inadempimento prestato dall’amministrazione, ma non potrà demandare in via diretta al giudice l’accertamento del diritto, non potendo questi sostituirsi all’amministrazione rispetto ad un obbligo di provvedere gravante su di essa » (TAR Campania, Napoli, 20/12/2023 n. 7058).
6.3 - Quanto infine ai presupposti di merito per la revisione dei prezzi, il Consiglio di Stato ha ribadito, anche di recente, che « l’istituto in esame non incide direttamente sulla autoregolamentazione degli interessi che deve presiedere (e precedere) alla stipula del contratto tra il privato e la PA. L’imprenditore che partecipi ad una gara presenta la propria offerta (economica) sulla base di tutti gli elementi in suo possesso al momento, assumendosi la conseguente alea, e la funzione della clausola revisionale non è quella di tenere automaticamente indenne l’operatore economico delle fluttuazioni, come nella fattispecie, dei prezzi solo di una componente (l’energia) del servizio che si è impegnato ad erogare, quanto quella di garantire, come osservato, che sia mantenuto un equilibrio tra prestazione e controprestazione.
Con argomentazioni condivisibili e dalle quali non vi è motivo di discostarsi, la sezione IV di questo Consiglio di Stato ha stabilito quanto segue: “la giurisprudenza amministrativa ha evidenziato che la periodicità della revisione non implica affatto che si debba azzerare o neutralizzare l’alea relativa ai contratti di durata, come confermato dalla disciplina di cui all’art. 1664 c.c. per i contratti regolati dal codice civile, la quale impone alle parti di provare la sussistenza di eventuali circostanze imprevedibili che abbiano determinato aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d’opera, e che accorda la revisione solo per la differenza che ecceda il decimo del prezzo complessivo convenuto.
Tale disposizione, benché non direttamente applicabile ai contratti pubblici, esprime comunque un principio di ordine generale in materia negoziale. Sarebbe del resto “ben singolare una interpretazione che esentasse del tutto, in via eccezionale, l’appaltatore dall’alea contrattuale, sottomettendo in via automatica ad ogni variazione di prezzo solo le stazioni appaltanti pubbliche, pur destinate a far fronte ai propri impegni contrattuali con le risorse finanziarie provenienti dalla collettività (in tal senso Consiglio di Stato sez. III, 25 marzo 2019 n. 1980)” (sentenza n. 7756 del 2022, cit.). La revisione dei prezzi si giustifica cioè solo a fronte di uno squilibrio sopravvenuto del rapporto contrattuale, eccedente l’alea propria dei contratti di durata » (Cons. Stato, Sez. III, 28/07/2025 n. 6664; in senso conforme cfr. da ultimo ex permultis Cons. Stato, Sez. V, 10/10/2025, n. 7944; Cons. Stato, Sez. IV, 16/05/2025, n. 4226; in senso difforme cfr. Cons. Stato, Sez V, 28/02/2023 n. 2069; nonché TAR Lazio, Roma, Sez. I, 13/01/2025 n. 557).
7. – Facendo buon governo di questi principi alla fattispecie controversia, il ricorso merita di essere integralmente respinto.
7.1 - Appare innanzitutto fondata l’eccezione pregiudiziale sollevata dall’Amministrazione resistente.
Le istanze di revisione prezzi avanzate da OR NI per gli anni 2019 e 2020 sono state respinte dall’AOU di OR rispettivamente con determinazione n. 387/2020 (doc. 20 resistente) e con determinazione del 05/08/2020 n. 75040 (che richiamata, a fini motivazionali, la nota del 20/02/2020 n. 15144: docc. 24 e 19 resistente).
La società ricorrente non ha provveduto ad impugnare tali determinazioni entro il termine di legge, di talché i loro effetti si sono definitivamente consolidati. La domanda di annullamento proposta in questo giudizio è dunque tardiva, con conseguente irricevibilità in parte qua del ricorso introduttivo. Né, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, rileva che OR NI abbia proposto un’azione di accertamento: in presenza di un provvedimento inoppugnabile, la domanda di accertamento avente un oggetto incompatibile con le pregresse statuizioni amministrative, ormai consolidatesi, si concreta in un inammissibile aggiramento del termine decadenziale (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 13/11/2024, n. 9101; nonché, pur nella diversità dei contesti, TAR Piemonte, Sez. III, 07/03/2024 n. 234 e la giurisprudenza ivi menzionata).
Il ricorso è dunque irricevibile con riferimento alla revisione prezzi pretesa per le annualità 2019 e 2020.
7.2 - Quanto alla domanda inerente le successive annualità, è certamente infondata la pretesa attorea di vedersi riconosciuta l’aumento dei corrispettivi dell’appalto in via automatica, in ragione – e nella misura – della variazione degli indici ISTAT-FOI, financo indipendentemente dalla produzione di elementi giustificativi circa l’aumento dei costi dei fattori di produzione dei servizi.
Si è visto infatti che l’istituto della revisione prezzi non vale a automaticamente indenne l’operatore economico delle fluttuazioni dei prezzi, ma è finalizzato a garantire l’equilibrio del sinallagma contrattuale. È dunque onere della parte istante dimostrare, in primo luogo, che l’aumento dei costi dei fattori di produzione abbia comportato in concreto una maggiore onerosità dell’appalto e, in secondo luogo, che detta onerosità abbia ecceduto l’alea contrattuale, così come cristallizzata nella disciplina negoziale, determinando uno squilibrio tra prestazione e controprestazione.
La determinazione impugnata si colloca nel solco di tali coordinate interpretative. L’Amministrazione ha infatti evidenziato come OR NI non avesse fornito « evidenza dell’impatto degli incrementi dei prezzi sulle specifiche urine previste nell’ambito del contratto di Globo: Service: nonostante le ripetute richieste dell’amministrazione (cfr. nota prot. prot. n. 59512 del 25/05/2022, n. 11496 del 27/01/2023 e n. 70249 del 07/06/2023), non é stata presentata un’analisi di dettaglio adeguatamente documentata dei costi dei fattori della produzione né risulta indicata la relativa incidenza sull’utile delle vane linee di servizio (ad eccezione del servizio di trasporto e smaltimento rifiuti) ». Ha quindi concluso che « il riconoscimento della revisione dei prezzi presuppone la dimostrazione, da parte del fornitore, non solo dell’aumento dei costi di mercato, ma anche della oggettiva impossibilita di farvi fronte coni corrispettivi pattuiti nell’ambito del contratto e del conseguente squilibrio del rapporto contrattuale verificatosi per effetto dell’oscillazione dei prezzi di mercato sopra richiamati ».
Tale impianto motivazionale appare conforme alla disciplina di riferimento e all’interpretazione offertane dal Consiglio di Stato.
Sono dunque infondati il primo e il terzo motivo di impugnazione.
7.3 - Agli odierni fini decisori, non rileva che fino al 2018 l’Amministrazione possa aver riconosciuto la revisione prezzi in mancanza di prova di un significativo squilibrio contrattuale. La società ricorrente non può infatti aver maturato alcuna legittima aspettativa alla revisione prezzi per gli anni successivi, per l’assorbente ragione che quantomeno a partire dal 2019 l’AOU aveva chiesto a OR NI di dare prova della maggiore onerosità sostenuta. Ad ogni buon conto, il privato non può fare affidamento su di una prassi dell’Amministrazione che si appalesi manifestamente contra legem (Cons. Stato. Sez. V, 15/10/2024, n. 8255; cfr. anche da ultimo Cass. Civile, Sez. III, 03/05/2025, n. 11615).
È dunque infondato anche il secondo motivo di impugnazione.
7.4 - Le considerazioni che precedono conducono alla reiezione del quarto motivo di impugnazione, inerente l’istanza di revisione straordinaria dei prezzi.
È significativo osservare che, con riferimento alla revisione straordinaria, le doglianze attoree sottendano la necessità di una prova della maggiore onerosità della commessa in misura superiore a quella rientrante nell’ordinaria alea contrattuale, ciò che confligge con le argomentazioni poste a fondamento dei primi tre motivi di impugnazione.
Si rileva, a questo proposito, che la motivazione posta a fondamento del diniego in ordine al riconoscimento della revisione prezzi straordinaria, obiettivamente molto laconica (« Il rigetto delle istanze di revisione dei prezzi ordinarie implica per sua natura anche il rigetto delle istanze di revisione del prezzo straordinarie, essendo queste ultime di entità superiore a quella ordinarie »), non che può considerarsi il riflesso della posizione assunta da OR NI in sede amministrativa, allorquando ha sostenuto che la revisione prezzi fosse correlata e giustificata in via esclusiva all’aumento dell’indice ISTAT-FOI.
Ad ogni buon conto, quanto al merito della pretesa attorea, le deduzioni e le quantificazioni dei costi dettagliate nel ricorso trovano solo parziale riscontro nella documentazione di causa e non risultano pienamente in linea con quelle presentate in sede amministrativa, così come risultanti dalla documentazione di causa (doc. 44 ricorrente). Ciò che più conta, non vi è prova della precisa inerenza di molte delle voci di spesa documentate (alcune delle quali non fornite all’Amministrazione resistente in sede istruttoria) agli specifici servizi di appalto dei cui corrispettivi OR NI ha chiesto la revisione.
La ricorrente non ha dunque dato prova della specifica ulteriore incidenza degli incrementi di costo invocati sulle particolari e limitate prestazioni indicate, tale da rendere insostenibile la prestazione pur a fronte della rivalutazione accordata. Per tali ragioni, non vi sono elementi suscettibili di ritenere che la determinazione tecnico-discrezionale svolta dall’Amministrazione circa l’assenza di uno squilibrio contrattale sia manifestamente incongrua o inattendibile sul piano tecnico.
Il motivo di impugnazione va dunque integralmente disatteso.
8. – In definitiva, nessuno dei motivi di gravame articolati dalla ricorrente è fondato e il ricorso va, pertanto, definitivamente respinto.
9. – La complessità delle questioni controverse e l’esistenza di un contrasto in giurisprudenza su di esse compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando:
- dichiara il ricorso in parte improcedibile e in parte infondato, nei termini di cui in motivazione;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in OR nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
RO PE, Presidente
AN CO LO, Referendario, Estensore
Lorenzo Maria Lico, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN CO LO | RO PE |
IL SEGRETARIO