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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 12/06/2025, n. 794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 794 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
n. 822/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 822/2020 r.g., avente ad oggetto:
RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE (SOLO DANNI A COSE), riservata in decisione all'udienza del 23.01.2025, con concessione dei termini di 60 giorni per comparsa conclusionale e 20 giorni per repliche, promossa da:
nato a [...], il [...] (cf: Parte_1
e residente in [...]C/Da Cese Chiusa e Gallozi n. 9999/snc, C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Vignola (Cf: e C.F._2
elettivamente domiciliato in Scauri, Via Via Le Casse snc.
ATTORE
CONTRO
nata a [...] il [...], c.f. , residente in CP_1 C.F._3
Formia, Via Piscinola snc e nata a [...] il [...] c.f. CP_2
, residente in [...]
pagina 1 di 15 dagli avv.ti Michele Saponaro (C.F.: ) e (C.F.: C.F._5 CP_3
), con studio in Formia, Via Remigio Paone 15 e presso di loro C.F._6
elettivamente domiciliate
CONVENUTE
NONCHÉ
, in persona dell'Amministratore , sito in Controparte_4 Controparte_5
Formia (LT), via Rotabile 58 A/B, C.F. rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_1
MA LE (C.F. ) e, presso di questi, elettivamente C.F._7
domiciliato in Formia (LT), via Vitruvio, n. 120.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per la parte attrice: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito accogliere la domanda, e per
l'effetto, constatate e accertate le responsabilità, ciascuno per quanto di sua competenza
e/o in solido tra loro, del e/o delle sig.re e Controparte_4 CP_1 CP_2
per le infiltrazioni in premessa indicate condannare i convenuti, per quanto di
[...]
ragione, alla eliminazione delle cause delle infiltrazioni, nonché al risarcimento del danno materiale, derivante anche dalla inutilizzabilità del locale box auto, danni che possono quantificarsi in € 40.000,00 o in quella maggiore o minor somma che verrà accertata in corso di giudizio nella misura che verrà equitativamente individuata dal
Giudicante. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, in favore del procuratore antistatario.”
Per le parti convenute e : “Si confida nella remissione della CP_2 CP_1
causa sul ruolo per il supplemento e/o chiarimenti al C.T.U. come da narrativa e in subordine si conclude per il rigetto della domanda perché inammissibile, prescritta, infondata in fatto ed in diritto ed ancora in via più gradata accogliere la domanda di
pagina 2 di 15 manleva nei confronti del convenuto tempestivamente richiesta dalle CP_4
odierne convenute. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”
Per il : “Tutto quanto sopra ritenuto e considerato, il CP_4 CP_4 CP_4
, in persona dell'amministratore pro tempore, ogni diversa istanza, eccezione,
[...]
deduzione disattesa, chiede che l'adito Giudice voglia: - rigettare le avverse domande in quanto inammissibili, improponibili, infondate e non provate;
- in subordine, ove accertata la responsabilità di esso , determinare la relativa gravità delle CP_4
colpe ai sensi degli artt. 2055 e 1227 c.c., con ogni conseguenza di legge in ordine alla percentuale di risarcimento del danno. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre accessori di legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alle controparti, Parte_1
conveniva in giudizio e dinanzi a questo Tribunale per CP_1 CP_2
sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adìto accogliere la domanda, e per l'effetto, constatate e accertate le responsabilità, ciascuno per quanto di sua competenza e/o in solido tra loro, del e/o delle sig.re Controparte_4
e per le infiltrazioni in premessa indicate condannare gli CP_1 CP_2
stessi alla eliminazione delle stesse nonché al risarcimento del danno derivante anche dalla inutilizzabilità del locale box auto nella misura che verrà provata in corso del giudizio, a seguito di CTU ovvero equitatamente individuata dal Giudicante. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, in favore del procuratore antistatario.”
A sostegno della domanda l'attore deduceva quanto segue:
- il sig. era proprietario del locale box auto sito in Formia Parte_1
contrada Gallozzi fraz. di Trivio facente parte del fabbricato di maggior consistenza di cui al ND “ ”; CP_4
pagina 3 di 15 - nello specifico, il box auto del sig. era censito al catasto al sub 39; il Pt_1
locale, anche se facente parte del fabbricato, risultava essere fuori dal perimetro dei piani sovrastanti;
infatti, il solaio di copertura del box costituiva parte del terrazzo pertinenziale ai sub 7 e sub 8, di proprietà esclusiva delle sig.re CP_2
e ,
[...] CP_1
- ormai da tempo il box auto sopra indicato era soggetto a copiose infiltrazioni di acqua che avevano costretto l'istante a non poter più adeguatamente utilizzare il locale;
- infatti, a fasi alterne il medesimo locale veniva trovato allagato con diversi centimetri di acqua;
- tale situazione era stata portata a conoscenza dell'amministratore del condominio come da note prodotte in atti;
- però il aveva sostanzialmente omesso di provvedere alla soluzione CP_4
della problematica e dei connessi danni non andando oltre che a semplici rassicurazioni dilatorie;
- la vicenda si protraeva da circa dieci anni, motivo per cui all'istante non restava che adire la competente autorità giudiziaria a tutela dei propri diritti e interessi e così al dovuto risarcimento del danno;
- essa era stata portata anche a conoscenza delle sig.re e , CP_2 CP_1
in quanto proprietarie esclusive delle particelle rispettivamente sub 7 e sub 8; -
- l'istante adiva l'organismo di mediazione al fine di comporre bonariamente la lite;
ma con esito negativo;
- era interesse del sig. ottenere il risarcimento dei danni da Parte_1
infiltrazioni nonché per il mancato utilizzo del locale;
danni che solo approssimativamente (per ovvie ragioni tecniche) possono quantificarsi in €
40.000,00 o in quella maggiore o minor somma che verrà accertata in corso di giudizio tramite una CTU.
In virtù di tanto, l'attore chiedeva di accogliere le conclusioni sopra riportate.
pagina 4 di 15 Il 7/01/2021 si costituivano in giudizio le convenute e che CP_1 CP_2
contestavano in fatto e in diritto l'avversa domanda di cui chiedevano il rigetto, ed eccepivano:
- la carenza di legittimazione attiva dell'attore, per mancanza di prova del diritto rivendicato ed assunto leso
- la carenza di legittimazione passiva delle convenute e atteso CP_1 CP_2
che le infiltrazioni genericamente lamentate dall'attore, ove sussistenti, non erano causate dall'area esterna cortilizia, al di sotto della quale insisteva il box dell'attore, annessa al bene immobile sito al piano terreno contraddistinto fl. 24, particella 20, sub 2 di cui erano state proprietarie le convenute fino alla sua vendita, avvenuta il 13/5/2019, per giusto atto per notar CP_1 [...]
Rep.7759 Racc. n.4534 e per fino al 29/1/2020, giusto Per_1 CP_2
atto per notar Rep. 15.934 racc. 9.381; tale piazzale Persona_2
esterno che fungeva da copertura al garage dell'attore, confinava lato Ovest- Via
Rotabile col muro condominiale, a diretto contatto col terrapieno anche condominiale, su cui gravava la servitù di un pozzetto condominiale di raccolte di acque nere o bianche, da cui originavano le presunte e non dimostrate infiltrazioni;
il soffitto del box non presentava tracce di infiltrazioni vecchie e nuove, come si evince dalle fotografie che si producevano (doc.2), mentre la parete laterale (muro condominiale che separava il terrapieno – priva di camera d'aria) presentava macchie di umidità, non imputabili al lastrico solare appartenutosi alle comparenti.
Quindi spiegavano in via del tutto subordinata, formale domanda di manleva dalla domanda attrice nei confronti del , posto che le eventuali infiltrazioni, se CP_4
sussistenti, erano imputabili semmai ai beni condominiali.
Contestavano infine anche la domanda di risarcimento danni assunti patiti, posto che sfornita di idonea prova.
pagina 5 di 15 In virtù di tanto concludevano come segue: “Piaccia all'adito Tribunale contrariis rejectis, respingere la domanda attrice, per le causali di cui in narrativa, perché nulla, improcedibile, infondata in fatto ed in diritto e non provata. In subordine, sempre per le causali di cui alla lett. B) della presente comparsa, accogliere la domanda di manleva spiegata dalle comparenti nei confronti del condominio, in persona del suo amministratore pro-tempore e tenere indenni le convenute dalla domanda attrice. Con tutte le conseguenze di Legge”.
In data 6/9/2021 si costituiva in giudizio anche il che contestava Controparte_4
in fatto ed in diritto l'avversa domanda di cui chiedevano il rigetto, rilevando quanto segue. In particolare, il rilevava che dall'esame dell'avversa CP_4
rappresentazione dei fatti, estremamente generica nell'individuazione dei danni denunciati e, soprattutto, delle relative cause, con conseguente lesione del diritto di difesa, si desumeva la totale estraneità dell'ente di gestione. Il solaio di copertura del box auto in questione era costituito, per stessa ammissione dell'attore, da un terrazzo di proprietà esclusiva delle sig.re (sub 7 e sub 8), fonte della lamentata situazione di CP_1
danno. Risultava quindi evidente la carenza di legittimazione passiva del CP_4
convenuto. A ciò andava aggiunto che il privato proprietario aveva di recente effettuato lavori di integrale manutenzione del citato terrazzo, di cui non vi era cenno in atti.
Si contestava ancora la circostanza che le infiltrazioni potessero provenire da parti del fabbricato e/o impianti di natura condominiale.
Era, inoltre, escluso qualsivoglia onere del condominio ove appurato che le assunte infiltrazioni erano riconducibili a difetti originari di progettazione o di esecuzione dell'opera indebitamente tollerati dal proprietario.
Si rilevava, in ogni caso, l'estraneità dell'ente di gestione rispetto a quanto denunciato dalle controparti ove il dedotto danno era eziologicamente riconducibile al fortuito ovvero ad un fattore esterno, eccezionale ed imprevedibile che di per sé aveva causato l'evento (c.d. fortuito autonomo) o che aveva svilito la cosa tramutandola da causa pagina 6 di 15 dell'evento a sua mera occasione (c.d. fortuito incidentale), e che poteva anche essere integrato dal fatto del terzo, ivi compreso il proprietario del solaio soprastante in caso di esecuzione di lavori ovvero nel caso di omissione della semplice attività ordinaria di pulizia.
In via ulteriormente gradata, si deduceva un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227 c.c.
In ogni caso si rileva la prescrizione del diritto assunto nell'atto di citazione.
Si eccepiva infine, l'inammissibilità e/o improponibilità della domanda di manleva formulata dalle sig.re comunque integralmente priva di fondamento in fatto ed in CP_1
diritto.
In virtù di tanto il così concludeva: “- rigettare le avverse domande in CP_4
quanto inammissibili, improponibili, infondate e non provate;
- in subordine, ove accertata la responsabilità di esso , determinare la relativa gravità delle CP_4
colpe ai sensi degli artt. 2055 e 1227 c.c., con ogni conseguenza di legge in ordine alla percentuale di risarcimento del danno. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre accessori di legge.”
Tanto premesso in fatto, la domanda di merita l'accoglimento. Parte_1
In via preliminare, si osserva che il diritto al risarcimento del danno da infiltrazioni non risulta prescritto.
Secondo la Cassazione (vedi fra tutte sent. n. 25835 del 5 settembre 2023) siamo in presenza di un illecito permanente: pertanto il termine di prescrizione di cinque anni non inizia a decorrere finché l'illecito sussiste.
Un illecito permanente è una situazione che continua nel tempo, come nel caso delle infiltrazioni. L'illecito non si esaurisce al momento del danno iniziale, ma continua finché la situazione dannosa non viene eliminata. Questo ha un impatto diretto sulla prescrizione del risarcimento.
pagina 7 di 15 Nel caso in esame il termine iniziale inizierebbe a decorrere solo dopo la cessazione delle infiltrazioni nel garage dell'attore. Infatti, solo una volta eseguiti i lavori ed eliminato il danno, può partire il calcolo del termine di prescrizione quinquennale, cosa che nel caso di specie ancora non vi è stata.
Quanto alla contestata legittimazione passiva si osserva che le convenute e CP_1
sono responsabili, in solido con il in quanto CP_2 Controparte_4
proprietarie esclusive delle particelle rispettivamente sub 7 e sub 8, all'interno del
ND, indicate nell'atto di citazione quali unità immobiliari da cui provengono le infiltrazioni.
In ordine ai danni lamentati dalla parte attrice, l'istruttoria espletata consente di ritenere raggiunta la prova sia dell'an che del quantum.
Infatti, il CTU nominato Ing. - con motivazione pienamente Persona_3
condivisibile, dalla quale il Giudicante non ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti agli atti ed allo stato di fatto - è giunto alle seguenti conclusioni:
“Io sottoscritto, alla luce della documentazione prodotta in atti di causa, alla luce dei
sopralluoghi effettuati, facendo seguito alle Risposte ai Quattro Quesiti, di cui sopra,
produce le seguenti Conclusioni. I danni nel Vano Garage di proprietà dell'Attore (in
Catasto al F.24 p.20 sub 39) sono ben visibili sulla parete di sinistra entrando nel vano
stesso e consistono in Due Fasce di intonaco ricoperto di muschio di diversa
dimensione. Una FA A, orizzontale , in alto allo stesso muro e una FA B
,verticale , che dal tubo di scarico condominiale, presente ortogonalmente sulla parete
,scende fino al pavimento del nostro garage. Entrambe le fasce sono causate dalle acque
pagina 8 di 15 piovane che percolano dal piazzale sovrastante e adiacente il nostro garage, poiché lo
stesso pur realizzato di recente , in LL, non è stato impermeabilizzato.
La FA A è causata dal piazzale di proprietà della Parte ON Conte, la
FA B è causata dalla Parte ON ND . In risposta ai quesiti è
dettagliatamente specificato il perchè. Le dimensioni delle Due Fasce , costituenti i
danni subiti dall'Attore, determinano anche le percentuali degli interventi, contabilizzati
nel Computo Metrico Estimativo, All.05, richiesti nei Quattro Quesiti per risolvere i
problemi. Tali interventi consistono nella rimozione delle LL ,nell'apposizione
della guaina sotto di esse, e nel loro ripristino, e nella impermeabilizzazione interna del
pozzetto, di scarico delle acque nere condominiali ,tramite il Tubo di cui sopra ,
posizionato nel Terrapieno, a circa due metri dal nostro muro (Vedi All.02)
Eliminate le cause del danno , si passa a ristrutturare, così come previsto nel Computo
Metrico Estimativo (All.05), la parete danneggiata del Nostro Garage. Infine , poiché
richiesto dalla Parte ON ND, si ripartiscono le spese di risarcimento tra
i due Convenuti di cui è Causa, a seconda delle dimensioni del danno. (Vedi Allegato
05).”
Sulla ripartizione del danno, in base ad un calcolo estimativo, si suddivide così la percentuale di danno:
pagina 9 di 15 - il 64 per cento è imputabile alle convenute e essendo il CP_1 CP_2
danno causato dalle infiltrazioni di acqua derivante dagli immobili di loro proprietà
- il 36 per cento del danno è invece imputabile al essendo determinato CP_4
dalle infiltrazioni di acqua derivanti dalle parti comuni in capo al CP_4
medesimo.
In particolare, le spese vanno così ripartite: “Per ripartire la spese di risarcimento
danno, io sottoscritto CTU considero l'incidenza percentuale dei danni procurati dalla
penetrazione di acqua nella parete controterra del Nostro In particolare Pt_2
considero in due le fasce danneggiate della nostra parete, così come ampiamente
spiegato in risposta ai quesiti: la FA A ( orizzontale in alto alla nostra parete)
attribuendola alle Convenute Sigg.re e la FA B ( verticale dal tubo al CP_1
pavimento del nostro garage) attribuendola al Convenuto ND. INCIDENZA
PERCENTUALE DEI DANNI FA A ml 1,00 x ml 4,40 = mq 4,40 FA B ml 1,00
x ml 2,46 = mq 2,46 Sommano FA A e FA B = mq 6,86 Incidenza Percentuale
FA A : mq 4,40 / mq 6,86 = 0,64 = 64% Incidenza Percentuale FA B : mq 2,46
/ mq 6,86 = 0,36 = 36% ( da Computo Metrico Estimativo su esteso) CP_6
A) DA ATTRIBUIRE ALLE CONVENUTE A : 1b- Controparte_7
Rimozione (Masselli) LL, apposizione guaina, Ripavimentazione con stesse
LL : 64% di € 3.305,05= 0,64 x € 3.305,05 = € 2.115,23 2a,b,c – Ristrutturazione
parete e trave interne al nostro Garage 64% di € 1.351,41= 0, 64 x € 1.351,41 = €
pagina 10 di 15 864,90 Sommano 1b+2a,b,c € 2.980,13 IVA 10% € 298,01 TOTALE A) € 3.278,14 B) DA
ATTRIBUIRE AL CONVENUTO B : 1a- Controparte_8
Impermeabilizzazione pozzetto (Intera spesa da Computo Metrico Estimativo) : € 472,66
1b- Rimozione (Masselli) LL, apposizione guaina, Ripavimentazione con stesse
LL : 36% di € 3.305,05= 0,36 x € 3.305,05 = € 1.189,81 2a,b,c – Ristrutturazione
parete e trave interne al nostro Garage 36% di € 1.351,41= 0,36 x € 1.351,41 = €
486,50 Sommano 1a+1b+2°,b,c € 2.148,97 IVA 10% € 214,89 TOTALE B) € 2.363,86.
Ne consegue che a titolo di risarcimento danni, e vanno CP_1 CP_2
condannate in solido al pagamento di euro 3278,14 in favore di parte attrice e sempre in favore di quest'ultima e per lo stesso titolo il ” va condannato al CP_4 CP_4
pagamento di euro 2.363,86 .
Nella liquidazione del danno cagionato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, inoltre, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità
della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., in tal senso ed ex multis,
pagina 11 di 15 Cass. civ., sez. un., 17 febbraio 1995, n. 1712, nonché Cass. civ., sez. III, 10 marzo 2000,
n. 2796).
Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio, il Tribunale reputa congruo riconoscere in favore della ricorrente, altresì, la corresponsione degli interessi,
al tasso legale previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., dalla data dell'evento dannoso
(facendo decorrere quest'ultimo, in mancanza di elementi più precisi, dal 4 marzo 2016,
data della prima messa in mora), sugl'importi risarcitori sopra riconosciuti, devalutati alla detta epoca, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (c.d. indice FOI di devalutazione), nonché, anno per anno, ogni successivo 4 marzo e fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma innanzi indicata di volta in volta rivalutata sempre in base all'indice ISTAT menzionato (FOI), con divieto di anatocismo.
Dal momento della pubblicazione della presente decisione e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282
c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: cfr., in tal senso,
pagina 12 di 15 Cass. civ., sez. III, 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. civ., sez. III, 21 aprile 1998, n.
4030).
Peraltro, è appena il caso di rammentare il principio, più volte evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nei debiti di valore (qual è senz'altro l'obbligazione risarcitoria) sia gli interessi legali (compensativi) sulla somma liquidata in favore del danneggiato, che la rivalutazione monetaria decorrono di diritto ed il giudice deve attribuirli d'ufficio anche in assenza di una specifica domanda della parte, senza con ciò incorrere in un vizio di ultrapetizione, quando quest'ultima abbia richiesto la condanna del debitore (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 27 marzo 1997, n. 2745). Del
resto, altrettanto ricorrente è l'affermazione in base alla quale “La rivalutazione
monetaria e gli interessi costituiscono una componente dell'obbligazione di
risarcimento del danno e possono essere riconosciuti dal giudice anche d'ufficio e in
grado di appello, pur se non specificamente richiesti, atteso che essi devono ritenersi
compresi nell'originario “petitum” della domanda risarcitoria, ove non ne siano stati
espressamente esclusi.” (Cass. civ., sez. III, 2 dicembre 1998, n. 12234; Cass. civ., sez.
II, 30 marzo 2012, n. 5144).
Le spese di lite seguono la soccombenza in base al principio generale di cui all'art. 91
c.p.c. e si liquidano come in dispositivo tenendo conto dei parametri di cui al D.m. n.
55/2014 con distrazione in favore dell'avv.to Vignola.
Quanto alle spese del CTU esse vanno poste, nei soli rapporti interni tra le parti, e ferma restando la solidarietà passiva di tutte loro nei confronti dei Consulenti (cfr. Cass. pagina 13 di 15 28094/2009), interamente a carico dei convenuti soccombenti in misura uguale fra di loro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da
[...]
nei confronti di e nonché del Parte_1 CP_1 CP_2 Controparte_4
così provvede:
[...]
- condanna e in solido fra di loro, al pagamento di euro CP_1 CP_2
3.278,14 a titolo risarcimento danni oltre interessi e rivalutazione calcolati come in parte motiva;
- condanna il al pagamento di euro di euro 2.363,86 per Controparte_4
risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione calcolati come in parte motiva;
- condanna, in solido, i convenuti al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 560,00 per spese ed euro 5.077,00 per compensi oltre rimborso forfettario al 15%,
CPA ed IVA se e come per legge, con distrazione in favore dell'avv.to Anna Vignola;
- ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del CTU, in base al decreto di liquidazione emesso in seno al presente procedimento, pone le spese di CTU
definitivamente a carico dei convenuti soccombenti in misura uguale fra di loro.
Cassino, 11/06/2025.
Il Giudice
Dott. Luigi D'Angiolella pagina 14 di 15
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 822/2020 r.g., avente ad oggetto:
RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE (SOLO DANNI A COSE), riservata in decisione all'udienza del 23.01.2025, con concessione dei termini di 60 giorni per comparsa conclusionale e 20 giorni per repliche, promossa da:
nato a [...], il [...] (cf: Parte_1
e residente in [...]C/Da Cese Chiusa e Gallozi n. 9999/snc, C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Vignola (Cf: e C.F._2
elettivamente domiciliato in Scauri, Via Via Le Casse snc.
ATTORE
CONTRO
nata a [...] il [...], c.f. , residente in CP_1 C.F._3
Formia, Via Piscinola snc e nata a [...] il [...] c.f. CP_2
, residente in [...]
pagina 1 di 15 dagli avv.ti Michele Saponaro (C.F.: ) e (C.F.: C.F._5 CP_3
), con studio in Formia, Via Remigio Paone 15 e presso di loro C.F._6
elettivamente domiciliate
CONVENUTE
NONCHÉ
, in persona dell'Amministratore , sito in Controparte_4 Controparte_5
Formia (LT), via Rotabile 58 A/B, C.F. rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_1
MA LE (C.F. ) e, presso di questi, elettivamente C.F._7
domiciliato in Formia (LT), via Vitruvio, n. 120.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per la parte attrice: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito accogliere la domanda, e per
l'effetto, constatate e accertate le responsabilità, ciascuno per quanto di sua competenza
e/o in solido tra loro, del e/o delle sig.re e Controparte_4 CP_1 CP_2
per le infiltrazioni in premessa indicate condannare i convenuti, per quanto di
[...]
ragione, alla eliminazione delle cause delle infiltrazioni, nonché al risarcimento del danno materiale, derivante anche dalla inutilizzabilità del locale box auto, danni che possono quantificarsi in € 40.000,00 o in quella maggiore o minor somma che verrà accertata in corso di giudizio nella misura che verrà equitativamente individuata dal
Giudicante. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, in favore del procuratore antistatario.”
Per le parti convenute e : “Si confida nella remissione della CP_2 CP_1
causa sul ruolo per il supplemento e/o chiarimenti al C.T.U. come da narrativa e in subordine si conclude per il rigetto della domanda perché inammissibile, prescritta, infondata in fatto ed in diritto ed ancora in via più gradata accogliere la domanda di
pagina 2 di 15 manleva nei confronti del convenuto tempestivamente richiesta dalle CP_4
odierne convenute. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”
Per il : “Tutto quanto sopra ritenuto e considerato, il CP_4 CP_4 CP_4
, in persona dell'amministratore pro tempore, ogni diversa istanza, eccezione,
[...]
deduzione disattesa, chiede che l'adito Giudice voglia: - rigettare le avverse domande in quanto inammissibili, improponibili, infondate e non provate;
- in subordine, ove accertata la responsabilità di esso , determinare la relativa gravità delle CP_4
colpe ai sensi degli artt. 2055 e 1227 c.c., con ogni conseguenza di legge in ordine alla percentuale di risarcimento del danno. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre accessori di legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alle controparti, Parte_1
conveniva in giudizio e dinanzi a questo Tribunale per CP_1 CP_2
sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adìto accogliere la domanda, e per l'effetto, constatate e accertate le responsabilità, ciascuno per quanto di sua competenza e/o in solido tra loro, del e/o delle sig.re Controparte_4
e per le infiltrazioni in premessa indicate condannare gli CP_1 CP_2
stessi alla eliminazione delle stesse nonché al risarcimento del danno derivante anche dalla inutilizzabilità del locale box auto nella misura che verrà provata in corso del giudizio, a seguito di CTU ovvero equitatamente individuata dal Giudicante. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, in favore del procuratore antistatario.”
A sostegno della domanda l'attore deduceva quanto segue:
- il sig. era proprietario del locale box auto sito in Formia Parte_1
contrada Gallozzi fraz. di Trivio facente parte del fabbricato di maggior consistenza di cui al ND “ ”; CP_4
pagina 3 di 15 - nello specifico, il box auto del sig. era censito al catasto al sub 39; il Pt_1
locale, anche se facente parte del fabbricato, risultava essere fuori dal perimetro dei piani sovrastanti;
infatti, il solaio di copertura del box costituiva parte del terrazzo pertinenziale ai sub 7 e sub 8, di proprietà esclusiva delle sig.re CP_2
e ,
[...] CP_1
- ormai da tempo il box auto sopra indicato era soggetto a copiose infiltrazioni di acqua che avevano costretto l'istante a non poter più adeguatamente utilizzare il locale;
- infatti, a fasi alterne il medesimo locale veniva trovato allagato con diversi centimetri di acqua;
- tale situazione era stata portata a conoscenza dell'amministratore del condominio come da note prodotte in atti;
- però il aveva sostanzialmente omesso di provvedere alla soluzione CP_4
della problematica e dei connessi danni non andando oltre che a semplici rassicurazioni dilatorie;
- la vicenda si protraeva da circa dieci anni, motivo per cui all'istante non restava che adire la competente autorità giudiziaria a tutela dei propri diritti e interessi e così al dovuto risarcimento del danno;
- essa era stata portata anche a conoscenza delle sig.re e , CP_2 CP_1
in quanto proprietarie esclusive delle particelle rispettivamente sub 7 e sub 8; -
- l'istante adiva l'organismo di mediazione al fine di comporre bonariamente la lite;
ma con esito negativo;
- era interesse del sig. ottenere il risarcimento dei danni da Parte_1
infiltrazioni nonché per il mancato utilizzo del locale;
danni che solo approssimativamente (per ovvie ragioni tecniche) possono quantificarsi in €
40.000,00 o in quella maggiore o minor somma che verrà accertata in corso di giudizio tramite una CTU.
In virtù di tanto, l'attore chiedeva di accogliere le conclusioni sopra riportate.
pagina 4 di 15 Il 7/01/2021 si costituivano in giudizio le convenute e che CP_1 CP_2
contestavano in fatto e in diritto l'avversa domanda di cui chiedevano il rigetto, ed eccepivano:
- la carenza di legittimazione attiva dell'attore, per mancanza di prova del diritto rivendicato ed assunto leso
- la carenza di legittimazione passiva delle convenute e atteso CP_1 CP_2
che le infiltrazioni genericamente lamentate dall'attore, ove sussistenti, non erano causate dall'area esterna cortilizia, al di sotto della quale insisteva il box dell'attore, annessa al bene immobile sito al piano terreno contraddistinto fl. 24, particella 20, sub 2 di cui erano state proprietarie le convenute fino alla sua vendita, avvenuta il 13/5/2019, per giusto atto per notar CP_1 [...]
Rep.7759 Racc. n.4534 e per fino al 29/1/2020, giusto Per_1 CP_2
atto per notar Rep. 15.934 racc. 9.381; tale piazzale Persona_2
esterno che fungeva da copertura al garage dell'attore, confinava lato Ovest- Via
Rotabile col muro condominiale, a diretto contatto col terrapieno anche condominiale, su cui gravava la servitù di un pozzetto condominiale di raccolte di acque nere o bianche, da cui originavano le presunte e non dimostrate infiltrazioni;
il soffitto del box non presentava tracce di infiltrazioni vecchie e nuove, come si evince dalle fotografie che si producevano (doc.2), mentre la parete laterale (muro condominiale che separava il terrapieno – priva di camera d'aria) presentava macchie di umidità, non imputabili al lastrico solare appartenutosi alle comparenti.
Quindi spiegavano in via del tutto subordinata, formale domanda di manleva dalla domanda attrice nei confronti del , posto che le eventuali infiltrazioni, se CP_4
sussistenti, erano imputabili semmai ai beni condominiali.
Contestavano infine anche la domanda di risarcimento danni assunti patiti, posto che sfornita di idonea prova.
pagina 5 di 15 In virtù di tanto concludevano come segue: “Piaccia all'adito Tribunale contrariis rejectis, respingere la domanda attrice, per le causali di cui in narrativa, perché nulla, improcedibile, infondata in fatto ed in diritto e non provata. In subordine, sempre per le causali di cui alla lett. B) della presente comparsa, accogliere la domanda di manleva spiegata dalle comparenti nei confronti del condominio, in persona del suo amministratore pro-tempore e tenere indenni le convenute dalla domanda attrice. Con tutte le conseguenze di Legge”.
In data 6/9/2021 si costituiva in giudizio anche il che contestava Controparte_4
in fatto ed in diritto l'avversa domanda di cui chiedevano il rigetto, rilevando quanto segue. In particolare, il rilevava che dall'esame dell'avversa CP_4
rappresentazione dei fatti, estremamente generica nell'individuazione dei danni denunciati e, soprattutto, delle relative cause, con conseguente lesione del diritto di difesa, si desumeva la totale estraneità dell'ente di gestione. Il solaio di copertura del box auto in questione era costituito, per stessa ammissione dell'attore, da un terrazzo di proprietà esclusiva delle sig.re (sub 7 e sub 8), fonte della lamentata situazione di CP_1
danno. Risultava quindi evidente la carenza di legittimazione passiva del CP_4
convenuto. A ciò andava aggiunto che il privato proprietario aveva di recente effettuato lavori di integrale manutenzione del citato terrazzo, di cui non vi era cenno in atti.
Si contestava ancora la circostanza che le infiltrazioni potessero provenire da parti del fabbricato e/o impianti di natura condominiale.
Era, inoltre, escluso qualsivoglia onere del condominio ove appurato che le assunte infiltrazioni erano riconducibili a difetti originari di progettazione o di esecuzione dell'opera indebitamente tollerati dal proprietario.
Si rilevava, in ogni caso, l'estraneità dell'ente di gestione rispetto a quanto denunciato dalle controparti ove il dedotto danno era eziologicamente riconducibile al fortuito ovvero ad un fattore esterno, eccezionale ed imprevedibile che di per sé aveva causato l'evento (c.d. fortuito autonomo) o che aveva svilito la cosa tramutandola da causa pagina 6 di 15 dell'evento a sua mera occasione (c.d. fortuito incidentale), e che poteva anche essere integrato dal fatto del terzo, ivi compreso il proprietario del solaio soprastante in caso di esecuzione di lavori ovvero nel caso di omissione della semplice attività ordinaria di pulizia.
In via ulteriormente gradata, si deduceva un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227 c.c.
In ogni caso si rileva la prescrizione del diritto assunto nell'atto di citazione.
Si eccepiva infine, l'inammissibilità e/o improponibilità della domanda di manleva formulata dalle sig.re comunque integralmente priva di fondamento in fatto ed in CP_1
diritto.
In virtù di tanto il così concludeva: “- rigettare le avverse domande in CP_4
quanto inammissibili, improponibili, infondate e non provate;
- in subordine, ove accertata la responsabilità di esso , determinare la relativa gravità delle CP_4
colpe ai sensi degli artt. 2055 e 1227 c.c., con ogni conseguenza di legge in ordine alla percentuale di risarcimento del danno. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre accessori di legge.”
Tanto premesso in fatto, la domanda di merita l'accoglimento. Parte_1
In via preliminare, si osserva che il diritto al risarcimento del danno da infiltrazioni non risulta prescritto.
Secondo la Cassazione (vedi fra tutte sent. n. 25835 del 5 settembre 2023) siamo in presenza di un illecito permanente: pertanto il termine di prescrizione di cinque anni non inizia a decorrere finché l'illecito sussiste.
Un illecito permanente è una situazione che continua nel tempo, come nel caso delle infiltrazioni. L'illecito non si esaurisce al momento del danno iniziale, ma continua finché la situazione dannosa non viene eliminata. Questo ha un impatto diretto sulla prescrizione del risarcimento.
pagina 7 di 15 Nel caso in esame il termine iniziale inizierebbe a decorrere solo dopo la cessazione delle infiltrazioni nel garage dell'attore. Infatti, solo una volta eseguiti i lavori ed eliminato il danno, può partire il calcolo del termine di prescrizione quinquennale, cosa che nel caso di specie ancora non vi è stata.
Quanto alla contestata legittimazione passiva si osserva che le convenute e CP_1
sono responsabili, in solido con il in quanto CP_2 Controparte_4
proprietarie esclusive delle particelle rispettivamente sub 7 e sub 8, all'interno del
ND, indicate nell'atto di citazione quali unità immobiliari da cui provengono le infiltrazioni.
In ordine ai danni lamentati dalla parte attrice, l'istruttoria espletata consente di ritenere raggiunta la prova sia dell'an che del quantum.
Infatti, il CTU nominato Ing. - con motivazione pienamente Persona_3
condivisibile, dalla quale il Giudicante non ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti agli atti ed allo stato di fatto - è giunto alle seguenti conclusioni:
“Io sottoscritto, alla luce della documentazione prodotta in atti di causa, alla luce dei
sopralluoghi effettuati, facendo seguito alle Risposte ai Quattro Quesiti, di cui sopra,
produce le seguenti Conclusioni. I danni nel Vano Garage di proprietà dell'Attore (in
Catasto al F.24 p.20 sub 39) sono ben visibili sulla parete di sinistra entrando nel vano
stesso e consistono in Due Fasce di intonaco ricoperto di muschio di diversa
dimensione. Una FA A, orizzontale , in alto allo stesso muro e una FA B
,verticale , che dal tubo di scarico condominiale, presente ortogonalmente sulla parete
,scende fino al pavimento del nostro garage. Entrambe le fasce sono causate dalle acque
pagina 8 di 15 piovane che percolano dal piazzale sovrastante e adiacente il nostro garage, poiché lo
stesso pur realizzato di recente , in LL, non è stato impermeabilizzato.
La FA A è causata dal piazzale di proprietà della Parte ON Conte, la
FA B è causata dalla Parte ON ND . In risposta ai quesiti è
dettagliatamente specificato il perchè. Le dimensioni delle Due Fasce , costituenti i
danni subiti dall'Attore, determinano anche le percentuali degli interventi, contabilizzati
nel Computo Metrico Estimativo, All.05, richiesti nei Quattro Quesiti per risolvere i
problemi. Tali interventi consistono nella rimozione delle LL ,nell'apposizione
della guaina sotto di esse, e nel loro ripristino, e nella impermeabilizzazione interna del
pozzetto, di scarico delle acque nere condominiali ,tramite il Tubo di cui sopra ,
posizionato nel Terrapieno, a circa due metri dal nostro muro (Vedi All.02)
Eliminate le cause del danno , si passa a ristrutturare, così come previsto nel Computo
Metrico Estimativo (All.05), la parete danneggiata del Nostro Garage. Infine , poiché
richiesto dalla Parte ON ND, si ripartiscono le spese di risarcimento tra
i due Convenuti di cui è Causa, a seconda delle dimensioni del danno. (Vedi Allegato
05).”
Sulla ripartizione del danno, in base ad un calcolo estimativo, si suddivide così la percentuale di danno:
pagina 9 di 15 - il 64 per cento è imputabile alle convenute e essendo il CP_1 CP_2
danno causato dalle infiltrazioni di acqua derivante dagli immobili di loro proprietà
- il 36 per cento del danno è invece imputabile al essendo determinato CP_4
dalle infiltrazioni di acqua derivanti dalle parti comuni in capo al CP_4
medesimo.
In particolare, le spese vanno così ripartite: “Per ripartire la spese di risarcimento
danno, io sottoscritto CTU considero l'incidenza percentuale dei danni procurati dalla
penetrazione di acqua nella parete controterra del Nostro In particolare Pt_2
considero in due le fasce danneggiate della nostra parete, così come ampiamente
spiegato in risposta ai quesiti: la FA A ( orizzontale in alto alla nostra parete)
attribuendola alle Convenute Sigg.re e la FA B ( verticale dal tubo al CP_1
pavimento del nostro garage) attribuendola al Convenuto ND. INCIDENZA
PERCENTUALE DEI DANNI FA A ml 1,00 x ml 4,40 = mq 4,40 FA B ml 1,00
x ml 2,46 = mq 2,46 Sommano FA A e FA B = mq 6,86 Incidenza Percentuale
FA A : mq 4,40 / mq 6,86 = 0,64 = 64% Incidenza Percentuale FA B : mq 2,46
/ mq 6,86 = 0,36 = 36% ( da Computo Metrico Estimativo su esteso) CP_6
A) DA ATTRIBUIRE ALLE CONVENUTE A : 1b- Controparte_7
Rimozione (Masselli) LL, apposizione guaina, Ripavimentazione con stesse
LL : 64% di € 3.305,05= 0,64 x € 3.305,05 = € 2.115,23 2a,b,c – Ristrutturazione
parete e trave interne al nostro Garage 64% di € 1.351,41= 0, 64 x € 1.351,41 = €
pagina 10 di 15 864,90 Sommano 1b+2a,b,c € 2.980,13 IVA 10% € 298,01 TOTALE A) € 3.278,14 B) DA
ATTRIBUIRE AL CONVENUTO B : 1a- Controparte_8
Impermeabilizzazione pozzetto (Intera spesa da Computo Metrico Estimativo) : € 472,66
1b- Rimozione (Masselli) LL, apposizione guaina, Ripavimentazione con stesse
LL : 36% di € 3.305,05= 0,36 x € 3.305,05 = € 1.189,81 2a,b,c – Ristrutturazione
parete e trave interne al nostro Garage 36% di € 1.351,41= 0,36 x € 1.351,41 = €
486,50 Sommano 1a+1b+2°,b,c € 2.148,97 IVA 10% € 214,89 TOTALE B) € 2.363,86.
Ne consegue che a titolo di risarcimento danni, e vanno CP_1 CP_2
condannate in solido al pagamento di euro 3278,14 in favore di parte attrice e sempre in favore di quest'ultima e per lo stesso titolo il ” va condannato al CP_4 CP_4
pagamento di euro 2.363,86 .
Nella liquidazione del danno cagionato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, inoltre, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità
della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., in tal senso ed ex multis,
pagina 11 di 15 Cass. civ., sez. un., 17 febbraio 1995, n. 1712, nonché Cass. civ., sez. III, 10 marzo 2000,
n. 2796).
Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio, il Tribunale reputa congruo riconoscere in favore della ricorrente, altresì, la corresponsione degli interessi,
al tasso legale previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., dalla data dell'evento dannoso
(facendo decorrere quest'ultimo, in mancanza di elementi più precisi, dal 4 marzo 2016,
data della prima messa in mora), sugl'importi risarcitori sopra riconosciuti, devalutati alla detta epoca, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (c.d. indice FOI di devalutazione), nonché, anno per anno, ogni successivo 4 marzo e fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma innanzi indicata di volta in volta rivalutata sempre in base all'indice ISTAT menzionato (FOI), con divieto di anatocismo.
Dal momento della pubblicazione della presente decisione e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282
c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: cfr., in tal senso,
pagina 12 di 15 Cass. civ., sez. III, 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. civ., sez. III, 21 aprile 1998, n.
4030).
Peraltro, è appena il caso di rammentare il principio, più volte evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nei debiti di valore (qual è senz'altro l'obbligazione risarcitoria) sia gli interessi legali (compensativi) sulla somma liquidata in favore del danneggiato, che la rivalutazione monetaria decorrono di diritto ed il giudice deve attribuirli d'ufficio anche in assenza di una specifica domanda della parte, senza con ciò incorrere in un vizio di ultrapetizione, quando quest'ultima abbia richiesto la condanna del debitore (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 27 marzo 1997, n. 2745). Del
resto, altrettanto ricorrente è l'affermazione in base alla quale “La rivalutazione
monetaria e gli interessi costituiscono una componente dell'obbligazione di
risarcimento del danno e possono essere riconosciuti dal giudice anche d'ufficio e in
grado di appello, pur se non specificamente richiesti, atteso che essi devono ritenersi
compresi nell'originario “petitum” della domanda risarcitoria, ove non ne siano stati
espressamente esclusi.” (Cass. civ., sez. III, 2 dicembre 1998, n. 12234; Cass. civ., sez.
II, 30 marzo 2012, n. 5144).
Le spese di lite seguono la soccombenza in base al principio generale di cui all'art. 91
c.p.c. e si liquidano come in dispositivo tenendo conto dei parametri di cui al D.m. n.
55/2014 con distrazione in favore dell'avv.to Vignola.
Quanto alle spese del CTU esse vanno poste, nei soli rapporti interni tra le parti, e ferma restando la solidarietà passiva di tutte loro nei confronti dei Consulenti (cfr. Cass. pagina 13 di 15 28094/2009), interamente a carico dei convenuti soccombenti in misura uguale fra di loro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da
[...]
nei confronti di e nonché del Parte_1 CP_1 CP_2 Controparte_4
così provvede:
[...]
- condanna e in solido fra di loro, al pagamento di euro CP_1 CP_2
3.278,14 a titolo risarcimento danni oltre interessi e rivalutazione calcolati come in parte motiva;
- condanna il al pagamento di euro di euro 2.363,86 per Controparte_4
risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione calcolati come in parte motiva;
- condanna, in solido, i convenuti al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 560,00 per spese ed euro 5.077,00 per compensi oltre rimborso forfettario al 15%,
CPA ed IVA se e come per legge, con distrazione in favore dell'avv.to Anna Vignola;
- ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del CTU, in base al decreto di liquidazione emesso in seno al presente procedimento, pone le spese di CTU
definitivamente a carico dei convenuti soccombenti in misura uguale fra di loro.
Cassino, 11/06/2025.
Il Giudice
Dott. Luigi D'Angiolella pagina 14 di 15
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