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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 01/04/2025, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N.V.G. 18939/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi SInori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Chantal Dameglio Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. v.g. 18939/2024 promossa da:
Parte_1
e
CP_1 Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. INGHILLERI BARBARA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo ai minori: , nata a [...] il [...] e Persona_1 Persona_2
nata a [...] il [...].
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le minori sono nate dalla relazione tra e Parte_1 CP_2
non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
[...] Con ricorso congiuntamente depositato il 01/08/2024 e Parte_1 [...] anno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 CP_2
bis segg. c.c. quanto all'affidamento delle figlie minori, alla loro collocazione, alla determinazione del regime di visita padre-figlie ed alla previsione di un contributo per il loro mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli delle figlie, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
AFFIDA congiuntamente ad entrambi i genitori le figlie minori e , con residenza Per_2 Per_1
anagrafica e dimora abituale presso la madre, in Sant'Ambrogio (TO), Via Sandro Pertini n. 5,
DÀ ATTO che il padre rimarrà nella casa familiare
DISPONE la modalità di visita come segue:
- il padre potrà vederle e tenerle con sé quando vuole previo preavviso, anche telefonico, alla madre e compatibilmente con gli impegni scolastici e ludico-sportivi delle figlie. Qualora non si raggiunga l'accordo tra i genitori, ed in ogni caso compatibilmente con le esigenze e gli impegni scolastici e ludico-sportivi delle minori, si stabiliscono le seguenti modalità:
* 2 giorni infrasettimanali con il padre dopo l'uscita da scuola, per poi essere riaccompagnate dallo stesso presso la casa materna prima di cena, con possibilità di pernottamento e accompagnamento a scuola la mattina seguente
* 1 fine-settimana alternato il sabato o la domenica dalla mattina alla sera, con accompagnamento delle figlie presso la casa materna dopo cena, con possibilità di pernottamento e accompagnamento delle figlie o presso la casa materna (se di sabato) o direttamente a scuola (se di domenica)
* durante le vacanze natalizie: in maniera alternata a decorrere dall'anno 2024, il giorno 24 dicembre della Vigilia di Natale con la madre e dal 25 dicembre al 30 dicembre con il padre e dal 31 dicembre al 06 gennaio con la madre e così di seguito in maniera alternata a decorrere dal Natale del 2024 * ad anni alterni i giorni festivi di Pasqua e Pasquetta le minori trascorreranno con il padre la Pasqua
e con la madre la Pasquetta, a decorrere dall'anno 2025
* durante le vacanze estive: 15 giorni consecutivi nel mese di luglio o agosto e una terza non consecutiva durante uno degli altri mesi estivi con il padre e ugualmente con la madre in periodo da concordare entro il 30 Maggio di ogni anno
* nel periodo in cui le minori trascorreranno il periodo di vacanza estivo con uno dei genitori questi provvederà a comunicare all'altro il luogo del soggiorno prescelto
* in occasione delle altre festività infrasettimanali si seguirà la normale alternanza del calendario nella gestione delle figlie.
- I genitori potranno decidere di comune accordo di ripartirsi compiti e tempo dedicato da ciascuno alle figlie in modo diverso da quanto sopra enunciato ma sempre tenendo presenti e preminenti le esigenze sia materiali che morali delle minori ed il loro equilibrio psico-affettivo.
Quanto contenuto nei precedenti punti dovrà in ogni caso valere in ipotesi di disaccordo tra i genitori e sempre compatibilmente con gli interessi primari delle minori.
- In caso di malattia delle figlie, il padre potrà recarsi presso l'abitazione delle stesse per farvi visita nei giorni in cui avrebbe il diritto di tenerle con sé. Il padre potrà in ogni caso telefonare presso l'abitazione delle figlie per parlare direttamente con loro o per averne notizie.
DISPONE che il sig. contribuisca al mantenimento delle figlie e , Parte_1 Per_2 Per_1
sino a quando le stesse non diverranno economicamente autosufficienti, versando alla madre, entro e non oltre il giorno 05 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, la somma di €. 300,00 (ovvero €.
150,00 per ogni figlia), rivalutabile annualmente sulla base degli indici Istat.
DÀ ATTO che la SI.ra percepirà il 100% dell'Assegno Unico spettante per le Controparte_2
figlie minori rinunciando il padre alla quota a lui spettante.
DISPONE che per le spese scolastiche (comprese l'assicurazione, i libri, il materiale scolastico, le gite senza pernottamento, i corsi aggiuntivi scolastici previsti nei POF e quelli extra POF,
l'abbonamento al trasporto pubblico), extrascolastiche (compreso il pre-scuola e dopo-scuola, il centro estivo con la relativa mensa e gite previste, un corso sportivo o di istruzione all'anno e relativi accessori, nonché le spese per la patente e le spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo), sia mediche che ludico-sportive la partecipazione al
50% a carico di entrambi i genitori. Sia le spese mediche non coperte dal S.S.N. che quelle scolastiche dovranno essere concordate tra i coniugi per importi superiori ad €. 100,00. In ogni caso tutte le spese di cui si chiede il rimborso dovranno essere necessarie e documentate.
DA' ATTO che al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali e/o rimborsi assicurativi, i genitori sono invitati a richiedere ed a mettere reciprocamente a disposizione i documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi alle spese deducibili, così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa. Il genitore che richiede il rimborso dovrà aver precedentemente inviato comunicazione all'altro genitore a mezzo e-mail, o fax, o raccomandata o altro mezzo, con indicazione di massima della spesa da sostenere, richiedendo riscontro entro 10 giorni. In caso di mancato espresso dissenso entro il predetto termine la spesa si intenderà come approvata. Si specifica che per ogni spesa superiore ad €. 500,00, al fine di evitare l'onere per il genitore collocatario di anticipare integralmente un tale importo, la madre dovrà indicare un termine precedente all'esborso affinché anche il padre possa mettere a disposizione la somma necessaria. In ogni caso, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare il deconto con i relativi giustificativi entro il ventesimo giorno dall'esborso all'altro genitore, il quale dovrà procedere al rimborso entro
15 giorni dalla richiesta. Si precisa che le spese medico-sanitarie caratterizzate dalla necessità od urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori;
altresì, non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o medico di base, né i relativi ticket sanitari e spese farmaceutiche in quanto prescritte.
DA' ATTO che in caso di viaggio all'estero di un genitore con le figlie dovrà essere richiesto, previa comunicazione scritta della destinazione e delle date del viaggio, il preventivo assenso scritto dell'altro genitore.
DA' ATTO che entrambe le parti si danno comunicazione della variazione delle rispettive residenze fino al raggiungimento della maggiore età delle figlie.
DÀ ATTO che la SI.ra si impegna a trasferire, ai fini della bonaria risoluzione Controparte_2
della crisi familiare, al SI. entro il mese successivo, ed in ogni caso non oltre il Parte_1
30.06.25, dalla pronuncia del provvedimento del Giudice, la proprietà superficiaria della sua quota del 30% sull'immobile adibito a casa familiare e comunque ogni diritto ad esso spettante sull'immobile sito in Giaveno (TO) Via Beale n. 22, così censito al catasto fabbricati:
- Foglio 97, Mappale Numero 465, Subalterno 2, via Beale senza n.c., Piani S1-T-1, Categoria A/2,
Classe 3, Vani 7,5, Superficie Catastale Totale mq. 129, Superficie Catastale escluse aree scoperte mq. 127, Rendita Euro 1.026,46:
- Foglio 97, Mappale Numero 465, Subalterno 3, via Beale senza n.c., Piano S1, Categoria C/6, Classe
2, Metri Quadrati 52, Superficie Catastale Totale mq. 57, Rendita Euro 206,79.
Tale accordo risulta anche esplicitato nella scrittura privata del 31.07.24 depositata insieme al ricorso introduttivo e dalla successiva integrazione del 18.12.24 depositata unitamente alle note scritte.
Si dà atto che il Comune di Giaveno (TO) in data 22.07.2024 ha attestato con una dichiarazione che non intende esercitare la prelazione sugli immobili oggetto di alienazione.
DÀ ATTO che fatta salva una migliore descrizione con eventuale rettifica dei dati di cui sopra, in sede di atto notarile di trasferimento, in ogni caso verranno comprese nel trasferimento del suddetto immobile tutte le pertinenze e cose accessorie.
DÀ ATTO che detto trasferimento verrà effettuato, nell'ambito della regolamentazione dei rapporti tra i coniugi, con il versamento della somma di €. 25.000,00 da parte del sig. Parte_1 alla SI.ra in n. 10 rate mensili da €. 2.500,00 a mezzo bonifico bancario a partire Controparte_2
dal mese in cui verrà effettuato il trasferimento del bene ed accollo da parte del SI. Parte_1
interamente del mutuo acceso per originari Euro 161.252,30 al momento dell'acquisto della
[...] casa familiare sottoscritto presso l'Istituto Bancario INTESA SANPAOLO SPA Agenzia di Giaveno
(TO) con atto a rogito Notaio di Torino del 30 settembre 2016 rep.n. 5401/3299 a Persona_3
garanzia del quale venne iscritta ipoteca per Euro 322.504,60 presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Susa in data 10 ottobre 2016 ai nn. 7196/882 a favore di INTESA SANPAOLO S.P.A.
e contro per la proprietà superficiaria di 70/100 e Parte_1 Controparte_3
per la proprietà superficiaria di 30/100.
DÀ ATTO che tutte le spese inerenti al trasferimento (comprese spese notarili, di registrazione, tasse ed eventuali altri oneri ad essa collegati) saranno ad esclusivo carico del sig. . Parte_1
DÀ ATTO che il suddetto accordo patrimoniale costituisce l'unica soluzione per dirimere le controversie di carattere economico tra le parti ed è, pertanto, elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
28/03/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi SInori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Chantal Dameglio Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. v.g. 18939/2024 promossa da:
Parte_1
e
CP_1 Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. INGHILLERI BARBARA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo ai minori: , nata a [...] il [...] e Persona_1 Persona_2
nata a [...] il [...].
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le minori sono nate dalla relazione tra e Parte_1 CP_2
non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
[...] Con ricorso congiuntamente depositato il 01/08/2024 e Parte_1 [...] anno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 CP_2
bis segg. c.c. quanto all'affidamento delle figlie minori, alla loro collocazione, alla determinazione del regime di visita padre-figlie ed alla previsione di un contributo per il loro mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli delle figlie, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
AFFIDA congiuntamente ad entrambi i genitori le figlie minori e , con residenza Per_2 Per_1
anagrafica e dimora abituale presso la madre, in Sant'Ambrogio (TO), Via Sandro Pertini n. 5,
DÀ ATTO che il padre rimarrà nella casa familiare
DISPONE la modalità di visita come segue:
- il padre potrà vederle e tenerle con sé quando vuole previo preavviso, anche telefonico, alla madre e compatibilmente con gli impegni scolastici e ludico-sportivi delle figlie. Qualora non si raggiunga l'accordo tra i genitori, ed in ogni caso compatibilmente con le esigenze e gli impegni scolastici e ludico-sportivi delle minori, si stabiliscono le seguenti modalità:
* 2 giorni infrasettimanali con il padre dopo l'uscita da scuola, per poi essere riaccompagnate dallo stesso presso la casa materna prima di cena, con possibilità di pernottamento e accompagnamento a scuola la mattina seguente
* 1 fine-settimana alternato il sabato o la domenica dalla mattina alla sera, con accompagnamento delle figlie presso la casa materna dopo cena, con possibilità di pernottamento e accompagnamento delle figlie o presso la casa materna (se di sabato) o direttamente a scuola (se di domenica)
* durante le vacanze natalizie: in maniera alternata a decorrere dall'anno 2024, il giorno 24 dicembre della Vigilia di Natale con la madre e dal 25 dicembre al 30 dicembre con il padre e dal 31 dicembre al 06 gennaio con la madre e così di seguito in maniera alternata a decorrere dal Natale del 2024 * ad anni alterni i giorni festivi di Pasqua e Pasquetta le minori trascorreranno con il padre la Pasqua
e con la madre la Pasquetta, a decorrere dall'anno 2025
* durante le vacanze estive: 15 giorni consecutivi nel mese di luglio o agosto e una terza non consecutiva durante uno degli altri mesi estivi con il padre e ugualmente con la madre in periodo da concordare entro il 30 Maggio di ogni anno
* nel periodo in cui le minori trascorreranno il periodo di vacanza estivo con uno dei genitori questi provvederà a comunicare all'altro il luogo del soggiorno prescelto
* in occasione delle altre festività infrasettimanali si seguirà la normale alternanza del calendario nella gestione delle figlie.
- I genitori potranno decidere di comune accordo di ripartirsi compiti e tempo dedicato da ciascuno alle figlie in modo diverso da quanto sopra enunciato ma sempre tenendo presenti e preminenti le esigenze sia materiali che morali delle minori ed il loro equilibrio psico-affettivo.
Quanto contenuto nei precedenti punti dovrà in ogni caso valere in ipotesi di disaccordo tra i genitori e sempre compatibilmente con gli interessi primari delle minori.
- In caso di malattia delle figlie, il padre potrà recarsi presso l'abitazione delle stesse per farvi visita nei giorni in cui avrebbe il diritto di tenerle con sé. Il padre potrà in ogni caso telefonare presso l'abitazione delle figlie per parlare direttamente con loro o per averne notizie.
DISPONE che il sig. contribuisca al mantenimento delle figlie e , Parte_1 Per_2 Per_1
sino a quando le stesse non diverranno economicamente autosufficienti, versando alla madre, entro e non oltre il giorno 05 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, la somma di €. 300,00 (ovvero €.
150,00 per ogni figlia), rivalutabile annualmente sulla base degli indici Istat.
DÀ ATTO che la SI.ra percepirà il 100% dell'Assegno Unico spettante per le Controparte_2
figlie minori rinunciando il padre alla quota a lui spettante.
DISPONE che per le spese scolastiche (comprese l'assicurazione, i libri, il materiale scolastico, le gite senza pernottamento, i corsi aggiuntivi scolastici previsti nei POF e quelli extra POF,
l'abbonamento al trasporto pubblico), extrascolastiche (compreso il pre-scuola e dopo-scuola, il centro estivo con la relativa mensa e gite previste, un corso sportivo o di istruzione all'anno e relativi accessori, nonché le spese per la patente e le spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo), sia mediche che ludico-sportive la partecipazione al
50% a carico di entrambi i genitori. Sia le spese mediche non coperte dal S.S.N. che quelle scolastiche dovranno essere concordate tra i coniugi per importi superiori ad €. 100,00. In ogni caso tutte le spese di cui si chiede il rimborso dovranno essere necessarie e documentate.
DA' ATTO che al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali e/o rimborsi assicurativi, i genitori sono invitati a richiedere ed a mettere reciprocamente a disposizione i documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi alle spese deducibili, così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa. Il genitore che richiede il rimborso dovrà aver precedentemente inviato comunicazione all'altro genitore a mezzo e-mail, o fax, o raccomandata o altro mezzo, con indicazione di massima della spesa da sostenere, richiedendo riscontro entro 10 giorni. In caso di mancato espresso dissenso entro il predetto termine la spesa si intenderà come approvata. Si specifica che per ogni spesa superiore ad €. 500,00, al fine di evitare l'onere per il genitore collocatario di anticipare integralmente un tale importo, la madre dovrà indicare un termine precedente all'esborso affinché anche il padre possa mettere a disposizione la somma necessaria. In ogni caso, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare il deconto con i relativi giustificativi entro il ventesimo giorno dall'esborso all'altro genitore, il quale dovrà procedere al rimborso entro
15 giorni dalla richiesta. Si precisa che le spese medico-sanitarie caratterizzate dalla necessità od urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori;
altresì, non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o medico di base, né i relativi ticket sanitari e spese farmaceutiche in quanto prescritte.
DA' ATTO che in caso di viaggio all'estero di un genitore con le figlie dovrà essere richiesto, previa comunicazione scritta della destinazione e delle date del viaggio, il preventivo assenso scritto dell'altro genitore.
DA' ATTO che entrambe le parti si danno comunicazione della variazione delle rispettive residenze fino al raggiungimento della maggiore età delle figlie.
DÀ ATTO che la SI.ra si impegna a trasferire, ai fini della bonaria risoluzione Controparte_2
della crisi familiare, al SI. entro il mese successivo, ed in ogni caso non oltre il Parte_1
30.06.25, dalla pronuncia del provvedimento del Giudice, la proprietà superficiaria della sua quota del 30% sull'immobile adibito a casa familiare e comunque ogni diritto ad esso spettante sull'immobile sito in Giaveno (TO) Via Beale n. 22, così censito al catasto fabbricati:
- Foglio 97, Mappale Numero 465, Subalterno 2, via Beale senza n.c., Piani S1-T-1, Categoria A/2,
Classe 3, Vani 7,5, Superficie Catastale Totale mq. 129, Superficie Catastale escluse aree scoperte mq. 127, Rendita Euro 1.026,46:
- Foglio 97, Mappale Numero 465, Subalterno 3, via Beale senza n.c., Piano S1, Categoria C/6, Classe
2, Metri Quadrati 52, Superficie Catastale Totale mq. 57, Rendita Euro 206,79.
Tale accordo risulta anche esplicitato nella scrittura privata del 31.07.24 depositata insieme al ricorso introduttivo e dalla successiva integrazione del 18.12.24 depositata unitamente alle note scritte.
Si dà atto che il Comune di Giaveno (TO) in data 22.07.2024 ha attestato con una dichiarazione che non intende esercitare la prelazione sugli immobili oggetto di alienazione.
DÀ ATTO che fatta salva una migliore descrizione con eventuale rettifica dei dati di cui sopra, in sede di atto notarile di trasferimento, in ogni caso verranno comprese nel trasferimento del suddetto immobile tutte le pertinenze e cose accessorie.
DÀ ATTO che detto trasferimento verrà effettuato, nell'ambito della regolamentazione dei rapporti tra i coniugi, con il versamento della somma di €. 25.000,00 da parte del sig. Parte_1 alla SI.ra in n. 10 rate mensili da €. 2.500,00 a mezzo bonifico bancario a partire Controparte_2
dal mese in cui verrà effettuato il trasferimento del bene ed accollo da parte del SI. Parte_1
interamente del mutuo acceso per originari Euro 161.252,30 al momento dell'acquisto della
[...] casa familiare sottoscritto presso l'Istituto Bancario INTESA SANPAOLO SPA Agenzia di Giaveno
(TO) con atto a rogito Notaio di Torino del 30 settembre 2016 rep.n. 5401/3299 a Persona_3
garanzia del quale venne iscritta ipoteca per Euro 322.504,60 presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Susa in data 10 ottobre 2016 ai nn. 7196/882 a favore di INTESA SANPAOLO S.P.A.
e contro per la proprietà superficiaria di 70/100 e Parte_1 Controparte_3
per la proprietà superficiaria di 30/100.
DÀ ATTO che tutte le spese inerenti al trasferimento (comprese spese notarili, di registrazione, tasse ed eventuali altri oneri ad essa collegati) saranno ad esclusivo carico del sig. . Parte_1
DÀ ATTO che il suddetto accordo patrimoniale costituisce l'unica soluzione per dirimere le controversie di carattere economico tra le parti ed è, pertanto, elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
28/03/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.