Art. 35.
Per l'anno 1981 le somme di cui all' art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638 , da corrispondere alle regioni Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e Bolzano sono maggiorate, ove le quote dei tributi devoluti erano fisse, del 15 per cento rispetto all'ammontare spettante per l'anno precedente; ove tali quote erano invece variabili la maggiorazione sara' determinata per la regione Sardegna con le modalita' previste dalla seconda parte del primo comma dell'art. 8 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 638, e per le province autonome di Trento e Bolzano in conformita' con quanto disposto dall'art. 78 del testo unico delle leggi concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 .
Per l'anno 1981 le somme di cui all' art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638 , da corrispondere alle regioni Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e Bolzano sono maggiorate, ove le quote dei tributi devoluti erano fisse, del 15 per cento rispetto all'ammontare spettante per l'anno precedente; ove tali quote erano invece variabili la maggiorazione sara' determinata per la regione Sardegna con le modalita' previste dalla seconda parte del primo comma dell'art. 8 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 638, e per le province autonome di Trento e Bolzano in conformita' con quanto disposto dall'art. 78 del testo unico delle leggi concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 .