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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 06/11/2025, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice relatore
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2747 /2025 R.G. promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
e da
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. FISCHI ROBERTO e con domicilio eletto presso il suo studio in
Legnano, Corso Sempione n. 90
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Rivoli, in data 14/09/2002, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune alla Parte II, Serie A n.
119, dell'anno 2002; separati consensualmente con decreto di omologa del 11.10.2022;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1. la casa coniugale sita a Borgarello (PV), in via Caravaggio n. 2, di proprietà del sig. Pt_2
viene assegnata con tutto quanto la arreda alla sig.ra che vi abiterà con entrambe le Parte_1
figlie;
2. il sig. si impegna a cedere, entro mesi 2 mesi dalla pronuncia della sentenza di Pt_2 divorzio, la casa coniugale sita in Borgarello (PV) Via Caravaggio n. 2, contraddistinta al foglio
3, particella 1574, sub 4, cat. A/7, nonchè il box contraddistinto al foglio 3, particella 1781, sub
19, cat. c/6, sito a Borgarello in via Leonardo Da Vinci n. 10, per il 60% alla figlia
[...]
previa autorizzazione del Giudice Tutelare e per il 40% alla figlia Persona_1 Le parti convengono che, per il detto atto di trasferimento della Persona_2 proprietà di cui alla presente condizione, verrà richiesta l'applicazione delle agevolazioni di cui all'art. 19 della Legge 6 marzo 1987 n. 74, come chiarito dalla Circolare del 21.6.2012 n. 27 dell'Agenzia delle Entrate, la quale ha esteso le esenzioni previste dal predetto art. 19 L. 74/87, già previste per i procedimenti di separazione personale dei coniugi, anche alle disposizioni patrimoniali a favore dei figli disposte in accordi di separazioni e divorzi: pertanto l'atto di trasferimento della proprietà sarà soggetto all'esenzione da imposta di bollo, registro, ipotecaria, catastale nonché da tasse ipotecarie e da ogni altra tassa.
3. le figlie e vengono affidate in via condivisa ad entrambi i Persona_2 Persona_1
genitori con collocazione presso la mamma;
4. il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo per il mantenimento Pt_2 Parte_1
delle figlie € 600,00 mensili da rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici ISTAT da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese;
ovvero, € 400,00 per ed € 200,00 per , atteso Per_1 Per_2
che la stessa percepisce un affitto di € 1.050,00 mensili, da una casa ricevuta in eredità;
5. il sig. contribuirà al pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenersi Pt_2 nell'interesse delle figlie come indicate nel Protocollo in uso presso questo Tribunale e da intendersi nella sede integralmente richiamate, ad eccezione delle spese scolastiche, ivi comprese spese universitarie e relative ad eventuali corsi in Italia e/o all'estero, che saranno sostenute integralmente dal sig. Pt_2
6. in ordine al diritto di visita, il padre potrà vedere a weekend alternati, dal Persona_1
sabato mattina alle ore 9,00 alla domenica sera alle ore 22.00, oltre ad un pomeriggio nel corso della settimana dalle ore 14,00 alle ore 20,00, giorno che verrà concordato tra i genitori;
7. durante le vacanze estive la minore trascorrerà con il padre due settimane, anche non consecutive, nei mesi compresi tra giugno e settembre. Il periodo preciso andrà concordato tra i genitori entro il 31.5 di ogni anno;
8. durante le vacanze natalizie, ad anni alternati, i genitori terranno la minore rispettivamente dal 23.12 al 30.12 sera e dal 30.12 sera al 6.1, salvo diverso accordo tra i genitori;
9. le festività pasquali verranno trascorse dalla minore ad anni alternati con ciascun genitore, salvo diverso accordo tra i genitori;
10. il sig. a titolo di contributo per il mantenimento della sig.ra verserà entro Pt_2 Parte_1
il 10 di ogni mese, e fino ad dicembre 2025 l'importo mensile di € 350,00;
Pag. 2 di 4 11. Le spese straordinarie dell'immobile di cui al punto 2, saranno integralmente a carico del sig. al 100% fino alla sopravvenuta indipendenza economica di entrambe le due figlie Pt_2
e e di Persona_1 Persona_2 Parte_1
12. Il Sig. si impegna a mettere a disposizione della sig.ra un'automobile Pt_2 Parte_1
adeguata per le esigenze famigliari fino a quando lei e le figlie non raggiungeranno la propria indipendenza economica;
16. I coniugi autorizzano reciprocamente il rilascio ed il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, anche in capo alla figlia minore;
17. Con l'esatto adempimento di quanto previsto ai punti precedenti i coniugi dichiarano di aver definito ogni rapporto patrimoniale.
18. Spese di lite compensate.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
31.07.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate (decreto del Tribunale di Pavia del 11.10.2022 con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della prima udienza di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i
Pag. 3 di 4 presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e da in rivoli il giorno 14/09/2002 (atto n. 119, parte II,
[...] Parte_2 serie A, anno 2002);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) recepisce le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 05.11.2025
Il Giudice est. Il presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice relatore
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2747 /2025 R.G. promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
e da
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. FISCHI ROBERTO e con domicilio eletto presso il suo studio in
Legnano, Corso Sempione n. 90
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Rivoli, in data 14/09/2002, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune alla Parte II, Serie A n.
119, dell'anno 2002; separati consensualmente con decreto di omologa del 11.10.2022;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1. la casa coniugale sita a Borgarello (PV), in via Caravaggio n. 2, di proprietà del sig. Pt_2
viene assegnata con tutto quanto la arreda alla sig.ra che vi abiterà con entrambe le Parte_1
figlie;
2. il sig. si impegna a cedere, entro mesi 2 mesi dalla pronuncia della sentenza di Pt_2 divorzio, la casa coniugale sita in Borgarello (PV) Via Caravaggio n. 2, contraddistinta al foglio
3, particella 1574, sub 4, cat. A/7, nonchè il box contraddistinto al foglio 3, particella 1781, sub
19, cat. c/6, sito a Borgarello in via Leonardo Da Vinci n. 10, per il 60% alla figlia
[...]
previa autorizzazione del Giudice Tutelare e per il 40% alla figlia Persona_1 Le parti convengono che, per il detto atto di trasferimento della Persona_2 proprietà di cui alla presente condizione, verrà richiesta l'applicazione delle agevolazioni di cui all'art. 19 della Legge 6 marzo 1987 n. 74, come chiarito dalla Circolare del 21.6.2012 n. 27 dell'Agenzia delle Entrate, la quale ha esteso le esenzioni previste dal predetto art. 19 L. 74/87, già previste per i procedimenti di separazione personale dei coniugi, anche alle disposizioni patrimoniali a favore dei figli disposte in accordi di separazioni e divorzi: pertanto l'atto di trasferimento della proprietà sarà soggetto all'esenzione da imposta di bollo, registro, ipotecaria, catastale nonché da tasse ipotecarie e da ogni altra tassa.
3. le figlie e vengono affidate in via condivisa ad entrambi i Persona_2 Persona_1
genitori con collocazione presso la mamma;
4. il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo per il mantenimento Pt_2 Parte_1
delle figlie € 600,00 mensili da rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici ISTAT da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese;
ovvero, € 400,00 per ed € 200,00 per , atteso Per_1 Per_2
che la stessa percepisce un affitto di € 1.050,00 mensili, da una casa ricevuta in eredità;
5. il sig. contribuirà al pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenersi Pt_2 nell'interesse delle figlie come indicate nel Protocollo in uso presso questo Tribunale e da intendersi nella sede integralmente richiamate, ad eccezione delle spese scolastiche, ivi comprese spese universitarie e relative ad eventuali corsi in Italia e/o all'estero, che saranno sostenute integralmente dal sig. Pt_2
6. in ordine al diritto di visita, il padre potrà vedere a weekend alternati, dal Persona_1
sabato mattina alle ore 9,00 alla domenica sera alle ore 22.00, oltre ad un pomeriggio nel corso della settimana dalle ore 14,00 alle ore 20,00, giorno che verrà concordato tra i genitori;
7. durante le vacanze estive la minore trascorrerà con il padre due settimane, anche non consecutive, nei mesi compresi tra giugno e settembre. Il periodo preciso andrà concordato tra i genitori entro il 31.5 di ogni anno;
8. durante le vacanze natalizie, ad anni alternati, i genitori terranno la minore rispettivamente dal 23.12 al 30.12 sera e dal 30.12 sera al 6.1, salvo diverso accordo tra i genitori;
9. le festività pasquali verranno trascorse dalla minore ad anni alternati con ciascun genitore, salvo diverso accordo tra i genitori;
10. il sig. a titolo di contributo per il mantenimento della sig.ra verserà entro Pt_2 Parte_1
il 10 di ogni mese, e fino ad dicembre 2025 l'importo mensile di € 350,00;
Pag. 2 di 4 11. Le spese straordinarie dell'immobile di cui al punto 2, saranno integralmente a carico del sig. al 100% fino alla sopravvenuta indipendenza economica di entrambe le due figlie Pt_2
e e di Persona_1 Persona_2 Parte_1
12. Il Sig. si impegna a mettere a disposizione della sig.ra un'automobile Pt_2 Parte_1
adeguata per le esigenze famigliari fino a quando lei e le figlie non raggiungeranno la propria indipendenza economica;
16. I coniugi autorizzano reciprocamente il rilascio ed il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, anche in capo alla figlia minore;
17. Con l'esatto adempimento di quanto previsto ai punti precedenti i coniugi dichiarano di aver definito ogni rapporto patrimoniale.
18. Spese di lite compensate.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
31.07.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate (decreto del Tribunale di Pavia del 11.10.2022 con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della prima udienza di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i
Pag. 3 di 4 presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e da in rivoli il giorno 14/09/2002 (atto n. 119, parte II,
[...] Parte_2 serie A, anno 2002);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) recepisce le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 05.11.2025
Il Giudice est. Il presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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