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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 15/07/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di POTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, Sezione Civile, nelle persone dei sigg. magistrati:
Dott. MICHELE VIDETTA Presidente estensore
D.ssa MARIADOMENICA MARCHESE Consigliere
Avv. ROBERTO EUSTACCHIO SIVILLA Giudice Ausiliare
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.376 del Ruolo Generale dell'anno 2021, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n.483/2020 emessa dal Tribunale di Potenza in composizione monocratica il 26.6.2020 e pubblicata il 2.7.2020, e vertente tra
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Lucio Curcio Parte_1 C.F._1 presso il cui studio in Potenza, alla Via Livorno n.58, elettivamente domicilia;
APPELLANTE
E
(c.f. ), in qualità di titolare dell'omonima ditta CP_1 C.F._2 individuale, rappresentato e difeso dall'Avv. Silvana Mascolo presso il cui studio in Picerno, al Viale G. Albini n. 119, elettivamente domicilia;
APPELLATO
trattenuta in decisione il 18.2.2025 sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite con note scritte depositate l'11.2.2025 e il 12.2.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 7.6.2008 la sig.ra proponeva opposizione ex Parte_1
art.645 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n.266/08, emesso dal Tribunale di Potenza il 4.4.2008 su ricorso di in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, decreto con il quale CP_1
era stato a lei intimato il pagamento della somma pari ad € 4.618,41, oltre interessi legali, a titolo di saldo della fattura n.14/A emessa dal ricorrente per lavori di ristrutturazione eseguiti presso un appartamento in proprietà della ubicato nel territorio del Comune di Potenza, alla Parte_1
Via del Seminario Maggiore.
Deduceva l'opponente di aver commissionato alla impresa intestata al , nel mese di CP_1
febbraio 2007, la ristrutturazione del menzionato appartamento per il corrispettivo di € 12.000,00 e, successivamente, la esecuzione di ulteriori lavori pattuendo il prezzo di € 2.983,10, per un importo totale pari ad € 14.983,10, precisando tuttavia di avere poi concordato con l'impresa la non esecuzione di una parte dei lavori originariamente commissionati e di avere effettuato tre distinti versamenti pari ad € 4.000,00 il 28.2.2007, € 5.000,00 il 7.6.2007 ed € 2.500,00 il 25.7.2007.
Aggiungeva che in data 27.9.2007 l'impresa l'aveva diffidata ad adempiere il pagamento dell'ulteriore somma di € 4.618,00 senza ottenere chiarimenti al riguardo e che nell'ottobre 2007, in occasione dell'affidamento dei lavori ad altra impresa, aveva acquisito consapevolezza dell'inadeguata esecuzione dei lavori da parte dell'impresa intestata al e, in CP_1
particolare, della mancata realizzazione a regola d'arte dei controtelai in termini di altezza nonché della sussistenza di danni alla pavimentazione del terrazzo e di tracce di umidità sulle pareti dell'appartamento.
Su tali basi la sig.ra concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in Parte_1
via riconvenzionale, chiedeva la condanna di , in qualità di titolare dell'omonima CP_1
ditta individuale, al risarcimento dei danni nella misura accertata in corso di causa e comunque da un minimo di € 950,00 sino ad un massimo di € 4.618,00 ovvero, in subordine, la decurtazione dell'importo di € 2.469,56 dal prezzo originariamente pattuito come corrispettivo dei lavori, il tutto con vittoria di spese di lite.
Con comparsa depositata il 16.1.2009 si costituiva in giudizio il sig. , in qualità di CP_1
titolare dell'omonima ditta individuale, il quale, premesso di aver eseguito a regola d'arte i lavori commissionati da controparte e di aver correttamente quantificato il corrispettivo, contestava la fondatezza della proposta opposizione ex art.645 c.p.c. e ne invocava il rigetto con conferma del decreto ingiuntivo e con vittoria di spese processuali.
Con sentenza n.483/2020 pronunciata il 26.6.2020 e pubblicata il 2.7.2020 il Tribunale di Potenza in composizione monocratica, in parziale accoglimento dell'opposizione ex art.645 c.p.c. e della spiegata domanda riconvenzionale, revocato il decreto ingiuntivo impugnato, condannava la sig.ra al pagamento, in favore del , della somma di € 3.950,00, oltre Parte_1 CP_1
interessi legali dalla domanda sino al saldo, e condannava il sig. , nella indicata CP_1
qualità, al pagamento in favore della sig.ra a titolo di risarcimento dei danni, della Parte_1 somma di € 950,00, oltre interessi dalla data di notifica dell'atto di opposizione al saldo;
in ultimo, compensava integralmente tra le parti le spese di lite.
Con atto di citazione notificato il 28.6.2021 la sig.ra proponeva appello avverso la Parte_1
suindicata sentenza, assumendo, quali motivi di impugnazione, l'errata interpretazione dei documenti prodotti in giudizio e l'inadempimento dell'impresa esecutrice dei lavori intestata al
. Pertanto, la sig.ra conveniva dinanzi alla Corte di Appello di CP_1 Parte_1
pag. 2 Potenza il sig. , in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, affinchè, in CP_1
riforma dell'impugnata sentenza, fosse accertata l'erroneità dell'importo di € 16.118,41 indicato nella fattura n.14/A del 12.9.2007, essendo l'importo corretto pari a € 14.983,10, e fosse di conseguenza disposta la riduzione della somma riportata in fattura, con vittoria di spese di giudizio.
Con comparsa depositata in data 1.2.2022 si costituiva in giudizio il sig. , in qualità CP_1 di titolare dell'omonima ditta individuale, il quale, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art.348 bis c.p.c. e, nel merito, contestava la fondatezza dei motivi di impugnazione ribadendo di aver eseguito a regola d'arte i lavori commissionati e di aver correttamente quantificato il corrispettivo dovuto. Pertanto, concludeva per la declaratoria di inammissibilità dell'appello e per il rigetto nel merito dello stesso, con conferma della sentenza impugnata e con condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali riferite al doppio grado di giudizio nonché al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art.96 c.p.c.
Per effetto di decreto presidenziale reso il 29.1.2025 l'udienza di precisazione delle conclusioni fissata per il 18.2.2025 veniva sostituita, ai sensi dell'art.127-ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
Precisate a cura delle parti costituite le conclusioni con note scritte depositate l'11.2.2025 e il
12.2.2025, con provvedimento emesso il 18.2.2025 la causa veniva assegnata in decisione con concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI della DECISIONE
Non è valutabile in questa sede l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art.348 bis c.p.c., come formulata dall'appellato con la comparsa di costituzione depositata in data 1.2.2022.
Invero, come reso manifesto dal combinato disposto degli artt.348 ter co.1 e 350 c.p.c. (nella formulazione ratione temporis applicabile), la declaratoria di inammissibilità dell'appello per insussistenza di una ragionevole probabilità che il gravame sia accolto è provvedimento che la
Corte può assumere alla prima udienza di trattazione sulla base di una valutazione discrezionale.
Superata la fase della prima udienza di trattazione senza che la Corte abbia assunto l'ordinanza di inammissibilità ex art.348 ter c.p.c., è preclusa nel prosieguo del giudizio di impugnazione e, a maggior ragione, nella fase decisoria l'applicazione delle norme processuali di cui agli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c.
*
Nel merito, l'appello proposto da è infondato e va respinto. Parte_1
*
1.0 Con un primo motivo di impugnazione la sig.ra ha lamentato l'errata Parte_1
pag. 3 interpretazione, ad opera del Tribunale di Potenza, dei documenti prodotti in giudizio dalle parti.
1.1 Innanzitutto, l'appellante si è doluta che il giudice di prime cure abbia basato il proprio convincimento sul preventivo per l'esecuzione dei lavori prodotto dalla controparte, non sottoscritto dalla stessa e da quest'ultima contestato, ed abbia ritenuto il documento valido come prova a Pt_1
preferenza del preventivo prodotto dall'appellante e senza considerare che esso non potesse essere vincolante per la committente perchè di formazione unilaterale.
Inoltre, l'appellante ha sostenuto che soltanto sul preventivo riferito ai lavori originariamente commissionati fosse stato precisato che l'importo di € 8.664,04 dovesse essere maggiorato di I.V.A. mentre nel secondo preventivo, redatto successivamente e riferito ai “lavori extra contratto”, il non aveva indicato nulla quanto all'imposta, tanto valendo a significare che su CP_1
questi ultimi lavori non dovesse essere corrisposta l'I.V.A.
Infine, l'appellante ha messo in evidenza che, pur a voler ammettere che gli importi riportati sui due preventivi dovessero essere maggiorati dell'I.V.A., dagli stessi preventivi prodotti in giudizio da entrambe le parti emerge comunque che i seguenti lavori non siano stati eseguiti, come reso manifesto dalla scritta “no” sul preventivo: a) rimozione di cartongesso su pareti esterne: € 769,96;
b) permesso a costruire: € 500,00; c) fornitura e posa in opera di cartongesso nel corridoio: €
600,00. Di conseguenza, dall'importo totale di € 12.000,00 riportato sul primo preventivo sarebbe dovuta essere decurtata la somma di € 1.269,96 (= € 769,96 + € 500,00) e dall'importo totale riportato sul secondo preventivo riferito ai “lavori extra contratto” sarebbe dovuta essere decurtata la somma di € 600,00.
Pertanto, ad avviso dell'appellante, l'importo complessivo dei lavori effettivamente eseguiti sarebbe dovuto essere pari a € 10.730,04 + € 2.453,13 = € 13.183,17. Sicchè, pur maggiorando quest'ultimo importo dell'I.V.A. al 10%, l'ammontare complessivo del corrispettivo dei lavori sarebbe dovuto essere pari a € 14.501,48 e, tenuto conto delle somme già versate in acconto dalla committente per un importo totale di € 11.500,00, il residuo debito sarebbe dovuto essere determinato in € 3.001,48, non in quello di € 4.618,00 riportato nel decreto ingiuntivo e neppure in quello di € 3.950,00 liquidato dal primo giudice nella sentenza impugnata.
1.2 Le esposte argomentazioni difensive non sono adeguate a contrastare il nucleo essenziale della decisione.
1.2.1 Quanto alla documentazione utilizzata dal primo giudice ai fini della decisione, vale rimarcare che la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n.4 c.p.c. e l'osservanza degli artt. 115 e 116 c.p.c. non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli pag. 4 elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'"iter" argomentativo seguito (v. Cass.n.2995 del 6.2.2009, in motivazione;
Cass. n.17145/2006; Cass. n.7058/2003).
Tanto premesso in punto di diritto, non ha nessuna valenza persuasiva la sterile doglianza che il giudice di prime cure abbia basato il proprio convincimento sul preventivo per l'esecuzione dei lavori prodotto dalla controparte, non sottoscritto dalla e da quest'ultima contestato, ed abbia Pt_1
ritenuto il documento valido come prova a preferenza del preventivo prodotto dall'appellante e senza considerare che esso non potesse essere vincolante per la committente perchè di formazione unilaterale.
L'esame dei preventivi in discorso, come prodotti in copia da entrambe le parti, evidenzia che i documenti allegati dalla e quelli allegati da sono perfettamente Parte_1 CP_1
identici nei contenuti e nella veste grafica, sicchè non è dato comprendere su quali basi l'appellante sia giunta alla conclusione che il giudice di prime cure abbia basato il proprio convincimento proprio sul preventivo per l'esecuzione dei lavori prodotto dalla controparte e non già su quello – perfettamente identico – prodotto dalla stessa . E, ancora, non è dato comprendere quale Pt_1
sostanziale differenza avrebbe potuto connotare la decisione impugnata ove il convincimento del primo giudice si fosse formato sulle risultanze della copia dei preventivi prodotta dalla Pt_1
In verità, l'appellante non si è curata di offrire plausibili spiegazioni al riguardo.
[...]
Neppure è chiaro cosa in effetti la abbia “contestato” del documento depositato al Parte_1
n.3 del fascicolo di parte opposta (v. pag.4 dell'atto di appello), atteso che il documento indicato
(copia dei preventivi in discorso) è del tutto identico a quello prodotto dalla stessa (v. doc. Pt_1
n.1 e 2 dell'indice della produzione di primo grado).
Non ha pregio neanche l'assunto che i preventivi in questione non possano essere vincolanti per la committente perchè di formazione unilaterale. Ed invero, è alquanto singolare, innanzitutto, che nell'atto di impugnazione l'appellante neghi ai documenti in parola efficacia probatoria sul rilievo che essi promanano e sono stati formati dal e, in primo grado, nell'atto di citazione CP_1
proprio a siffatti documenti ella abbia fatto espresso richiamo – producendone copia in allegato alla citazione – come prova dell'accordo contrattuale stipulato tra le parti;
v.pag.1 dell'atto di citazione notificato in data 7.6.2008:
“Come da preventivo (doc. n.1), dopo aver dettagliatamente indicato i lavori da eseguire, le parti hanno concordato il prezzo a corpo pari ad € 12.000,00. In corso d'opera, più precisamente nel mese di giugno 2007, la sig.ra ha commissionato alla ditta altri lavori (doc. n.2) Pt_1 CP_1
pag. 5 per le quali le parti hanno stabilito un prezzo pari ad € 2.983,10”.
Giova precisare che i documenti segnati come “doc. n.1” e “doc. n.2” si identificano con la copia dei preventivi in discorso.
È evidente (e clamorosa) la contraddizione in cui è incorsa l'appellante: in primo grado i preventivi nella prospettazione della opponente avevano senz'altro idoneità di prova dei termini del contratto concluso tra committente ed appaltatore;
in grado di appello quei documenti non hanno più valenza probatoria “vincolante” perchè sono stati formati dal ! CP_1
Contraddizione che si palesa ancor più ove si consideri che nella memoria ex art.183 co.6 n.1) c.p.c. depositata il 14.2.2009 (alla pagina 2) la difesa di nel fare riferimento al “prezzo Parte_1
convenuto” dei lavori, ha espressamente ammesso che esso è indicato “nella scrittura privata sottoscritta tra le parti”, alludendo ovviamente ai preventivi, giacchè sono gli unici documenti che contemplano i prezzi dei lavori commissionati, e addirittura riconoscendo che essi sono stati sottoscritti dalle parti.
A tanto va aggiunto che la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto in plurime pronunce che, con riferimento ai contratti per i quali è prevista la forma scritta "ad substantiam", il contraente che non abbia sottoscritto l'atto può perfezionare il negozio con la produzione in giudizio del documento al fine di farne valere gli effetti contro l'altro contraente sottoscrittore o manifestando a questi con un proprio atto scritto la volontà di avvalersi del contratto;
in tal caso, la domanda giudiziale o il successivo scritto assumono valore equipollente della firma mancante (cfr. Cass.civ.sez. II, 17 ottobre 2006 n. 22223; Cass.Sez. 2, Sentenza n.4905 del 15/05/1998; Cass. civ. sez. II, 7 maggio
1997 n. 3970; v. Cass.sez.2, sentenza n.2826 dell'11.3.2000: “La produzione in giudizio, ad opera della parte che non l'aveva sottoscritta, di una scrittura privata, costituisce equipollente della mancata sottoscrizione contestuale e perciò perfeziona, sul piano sostanziale o su quello probatorio, il contratto in essa contenuto, purché la controparte del giudizio sia la stessa che aveva già sottoscritto il contratto e non abbia revocato, prima della produzione, il consenso prestato”; conforme, Cass.sez.3, sentenza n.9543 dell'1.7.2002).
Se questo principio vale per i contratti per i quali la legge richiede la forma scritta "ad substantiam",
a maggior ragione esso deve valere per i contratti - come quello di appalto privato – per la cui validità non c'è vincolo di forma.
Di conseguenza, ove pure – secondo quanto opinato dall'attenta appellante - i preventivi prodotti in giudizio si qualificassero come atti giuridici unilaterali in quanto sprovvisti della sottoscrizione della committente, la loro produzione in giudizio da parte della stessa committente ha perfezionato, sul piano sostanziale o su quello probatorio, il contratto in essi contenuto ed è valsa a manifestare l'inequivocabile volontà della di avvalersi dei documenti nei confronti del Parte_1 CP_1
pag. 6 con ciò riconoscendo di fatto la “vincolatività” dei documenti stessi per entrambe le parti. CP_1
1.2.2 Con riferimento alla considerazione o meno dell'I.V.A. ai fini della determinazione della misura del corrispettivo pattuito per l'esecuzione dei “lavori extra contratto” di cui al secondo preventivo (quello, per intendersi, la cui redazione la stessa ha collocato nel mese di giugno Pt_1
2007), preme rimarcare come la questione non sia stata sollevata dall'opponente in primo grado.
Nell'atto di citazione notificato in data 7.6.2008 la sig.ra (che, pur formalmente Parte_1
attrice in opposizione, ricopriva la posizione giuridica sostanziale di convenuto e, quindi, nell'atto di citazione in opposizione aveva l'onere, ai sensi dell'art.167 c.p.c., di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto azionato dalla controparte con il ricorso per ingiunzione e di formulare le eventuali eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio in riferimento a ciascun profilo della pretesa creditoria fatta valere con il ricorso medesimo), nel contestare la pretesa creditoria azionata dal e documentata dalla fattura n.14/A del 12.9.2007, nella quale gli CP_1
importi di tutte le categorie di lavoro eseguite erano maggiorati dell'I.V.A., non ha assolutamente messo in discussione che il corrispettivo di tutti i lavori eseguiti dall'impresa appaltatrice (sia quelli descritti nel preventivo originario, sia quelli riportati nel secondo preventivo riferito ai “lavori extra contratto”) dovesse essere gravato dall'imposta. Si tratta, dunque, di questione sollevata negli anzidetti termini soltanto in sede di impugnazione e, quindi, è inammissibile.
Ad ogni modo, l'appellante non ha mai dedotto e dimostrato che, con riguardo ai “lavori extra contratto” di cui al secondo preventivo, tra le parti fosse stato pattuito che il corrispettivo dovesse essere esente da I.V.A.
Pertanto, non potendosi ragionevolmente inferire, alla stregua delle emergenze processuali, che le parti abbiano voluto eludere la normativa tributaria e dovendosi per converso evincere dai contenuti del primo preventivo (nel quale la maggiorazione dell'I.V.A. è espressamente prevista) che i contraenti abbiano avuto ben presente l'incidenza dell'imposta sul corrispettivo, è legittimo concludere che l'omessa annotazione dell'I.V.A. sul secondo preventivo sia riconducibile a mera dimenticanza.
1.2.3 Gli attenti e scrupolosi calcoli operati nell'atto di impugnazione in riferimento alle singole categorie di lavori non eseguite dall'appaltatore (rimozione di cartongesso su pareti esterne: €
769,96; permesso a costruire: € 500,00; fornitura e posa in opera di cartongesso nel corridoio: €
600,00) non sono stati mai effettuati e/o rilevati in via espressa dalla nell'atto di Parte_1
citazione notificato in data 7.6.2008 o nella memoria ex art.183 co.6 n.1) c.p.c. depositata il
14.2.2009.
Nella citazione introduttiva del giudizio in primo grado l'opponente ha soltanto allegato che “in corso d'opera le parti hanno concordato che alcuni dei lavori commissionati non dovevano più
pag. 7 essere eseguiti e, pertanto, il relativo costo doveva essere decurtato dal totale pattuito in precedenza” (v. pagg.1 e 2 dell'atto notificato in data 7.6.2008). Nello svolgersi delle successive argomentazioni difensive l'opponente non ha mai precisato quali tra i lavori commissionati le parti avessero concordato che l'impresa appaltatrice non fosse più tenuta ad eseguire. Né mai l'opponente sul punto ha fatto riferimento ad una scritta “no” sul preventivo.
Sempre nella citazione introduttiva la ha precisato di avere chiesto alla impresa Parte_1
con nota del 30.11.2007 “chiarimenti in merito ai punti n.5, 6, 8, 10, 12, 14 riportati nella CP_1 fattura n.14/A in quanto generici, contraddittori e non realizzati”, ma non ha avuto cura di esplicitare nella citazione medesima quali “punti” fossero generici, quali fossero contraddittori e quali si riferissero a lavori non realizzati, sicchè sono rimasti del tutto incerti i lavori che le parti avevano pattuito che l'appaltatore non dovesse più eseguire.
Ed è significativa anche la circostanza che, sempre nella citazione introduttiva, la Parte_1
dopo avere in premessa indicato in complessivi € 14.983,10 (€ 12.000,00 + € 2.983,10) l'importo totale dei lavori come pattuito sui due menzionati preventivi (v. pag.1 della citazione), in sede di conclusioni abbia espressamente chiesto che dalla suddetta somma di € 14.983,10 fosse decurtato soltanto l'importo di € 2.469,56, pari non già a lavori che le parti in corso d'opera avevano concordato che l'appaltatore non dovesse più eseguire, bensì pari al “corrispettivo stabilito per la messa in opera dei pavimenti che la ditta non ha eseguito del tutto” (v. pag.4 della CP_1
citazione). E, si badi, la messa in opera dei pavimenti non figura tra le categorie dei lavori che nell'atto di appello sono state espressamente indicate come non eseguite dall'impresa appaltatrice
(nell'atto di impugnazione, infatti, si fa riferimento soltanto a: rimozione di cartongesso su pareti esterne: € 769,96; permesso a costruire: € 500,00; fornitura e posa in opera di cartongesso nel corridoio: € 600,00).
Nella memoria ex art.183 co.6 n.1) c.p.c. depositata il 14.2.2009 la si è limitata a Parte_1
ribadire (v. pag.2) che dall'importo totale riportato nei preventivi “vanno poi scomputati i lavori non eseguiti dalla ditta così come dettagliatamente indicati nell'atto di opposizione”, senza nessuna ulteriore specificazione che valga a meglio identificare gli evocati “lavori non eseguiti”. Quello che
è certo è che nell'atto di opposizione tra i lavori non eseguiti dall'impresa non è fatta nessuna menzione espressa della rimozione di cartongesso su pareti esterne, del permesso a costruire e della fornitura e posa in opera di cartongesso nel corridoio. Né, come già rimarcato, nel medesimo atto di opposizione è fatto richiamo ad una “scritta no” sui preventivi apposta all'altezza delle voci identificanti le anzidette categorie di lavori al precipuo scopo di escluderle dall'ammontare finale del corrispettivo.
Pertanto, la circostanza che specificamente i menzionati lavori (rimozione di cartongesso su pareti pag. 8 esterne, permesso a costruire e fornitura e posa in opera di cartongesso nel corridoio) non siano stati eseguiti (unitamente alle difese consistite nei calcoli effettuati e nelle connesse considerazioni) è stata introdotta per la prima volta soltanto con l'atto di appello ed integra gli estremi di un fatto modificativo e/o parzialmente estintivo dell'avversa pretesa fondante un'eccezione in senso stretto, cioè rilevabile soltanto ad istanza di parte, come tale inammissibile in appello ai sensi dell'art.345 co.2 c.p.c.
*
2.0 Con un secondo motivo di impugnazione la sig.ra ha lamentato che il Tribunale Parte_1
di Potenza, in riferimento all'eccezione di inadempimento sollevata dalla committente nei confronti dell'impresa appaltatrice per la mancata esecuzione dei lavori di pavimentazione in mattoncini di cemento, abbia ritenuto provato solo in parte l'inadempimento ed abbia di conseguenza ridotto soltanto da € 4.618,41 ad € 3.950,00 il credito vantato dal . CP_1
Ha sostenuto l'appellante che le risultanze delle prove testimoniali (e, segnatamente, le dichiarazioni rese dal teste all'udienza dell'1.12.2010) valessero a dimostrare che Testimone_1
l'impresa intestata al avesse messo in opera la pavimentazione esclusivamente in CP_1
cucina, non anche in altri ambienti dell'appartamento (bagno, corridoio, cabina armadio e camera da letto). Di conseguenza, tenuto conto dell'importo pattuito dalle parti per la messa in opera di pavimenti e rivestimenti come riportato nel primo dei due preventivi prodotti in giudizio,
l'appellante ha concluso che tale importo (€ 3.669,55, i.v.a. inclusa) non dovesse essere per intero riconosciuto all'impresa appaltatrice e non solo ridotto nella misura (€ 718,41) indicata dal primo giudice.
2.1 Il motivo di gravame è infondato.
L'appellante ha fatto richiamo agli esiti delle prove testimoniali per sorreggere il proprio assunto.
Il testimone all'udienza dell'1.12.2010 ha riferito: “Ho provveduto all'installazione Testimone_1
nel suo appartamento della pavimentazione del bagno, del corridoio, della cabina armadio e della camera da letto. Ciò è avvenuto nel 2007 non ricordo quale mese. Non sono stato pagato dalla sig.ra per tali lavori in quanto li ho eseguiti a titolo di cortesia”. Null'altro il testimone ha Pt_1
precisato in merito alla consistenza effettiva del lavoro svolto e, segnatamente, in merito alle specifiche attività in cui è consistito l'intervento di installazione della pavimentazione.
Il testimone , dipendente di una ditta subappaltatrice coinvolta nei lavori dal Tes_2 CP_1
all'udienza del 12.3.2012 ha riferito di avere, tra l'altro, eseguito la posa in opera del
[...]
sottofondo del pavimento e del massetto.
Il testimone , anche lui dipendente di una ditta subappaltatrice coinvolta nei lavori Testimone_3
dal , all'udienza del 12.3.2012 ha riferito di avere, tra l'altro, eseguito la posa in CP_1
pag. 9 opera del pavimento in mattoncini di cemento, del massetto e del sottofondo di pavimento, precisando che la posa in opera dei mattoncini non era stata fatta in tutta la casa perchè in una o due stanze tale intervento non era avvenuto, senza tuttavia che il testimone sia stato in grado di indicare di quali stanze si trattasse.
Come correttamente assunto in sentenza dal Tribunale di Potenza, le richiamate deposizioni testimoniali consentono soltanto di escludere che l'impresa intestata al abbia curato CP_1
la posa in opera della pavimentazione in tutti gli ambienti dell'appartamento, ma non permettono di avere certezza degli ambienti in cui detta categoria di lavori sia stata eseguita da terze persone, giacchè sullo specifico punto non v'è concordanza tra quanto dichiarato dal teste e Testimone_1
quanto dichiarato dal teste , il primo avendo riferito di avere personalmente Testimone_3
provveduto all'installazione della pavimentazione del bagno, del corridoio, della cabina armadio e della camera da letto ed il secondo avendo riconosciuto di avere effettuato la posa in opera della pavimentazione in tutti gli ambienti dell'appartamento ad eccezione soltanto di una o due stanze.
Ne consegue che sia del tutto infondata la pretesa dell'appellante di decurtare l'ammontare complessivo del corrispettivo pattuito tra le parti dell'importo totale concordato per la sola messa in opera della pavimentazione, in quanto le risultanze processuali danno contezza che siffatta categoria di lavori sia stata eseguita, sia pur solo parzialmente, dall'impresa appaltatrice, con la conseguenza che non sia conforme a legge che all'impresa stessa venga negato il diritto a conseguire il corrispettivo dell'attività di posa in opera del pavimento per la superficie effettivamente coperta.
E poiché non emerge con certezza dall'incarto processuale quale sia la superficie in discorso, né
l'appellante ha offerto all'attenzione della Corte elementi di valutazione al riguardo, non sono ravvisabili i presupposti per intervenire sulla misura della riduzione come operata dal Tribunale di
Potenza sull'importo complessivo dei lavori pattuito dalle parti.
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In conclusione, l'appello va rigettato.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali riferite al presente grado di giudizio, atteso l'integrale rigetto dell'appello, va pronunciata la condanna della sig.ra in quanto Parte_1
soccombente, al pagamento, in favore di , in qualità di titolare dell'omonima ditta CP_1
individuale, delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe di cui al Decreto 13.8.2022 n.147 in riferimento al valore della causa (€ 4.980,00; scaglione da €
1.100,01 a € 5.200,00), applicando i compensi nei valori medi tariffari.
Quanto alle tariffe applicabili, ritiene la Corte che operino le ultimissime tariffe di cui al D.M.
n.147/2022, giacché l'art.6 del Decreto 13.8.2022 n.147 (pubblicato su G.U. n.236 dell'8.10.2022) prevede espressamente che "Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle
pag. 10 prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore", entrata in vigore che
è fissata nel 15° giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, vale a dire in data
23.10.2022. La presente causa è stata trattenuta in decisione il 18.2.2025 e il difensore di parte appellata ha depositato il 19.4.2025 la comparsa conclusionale.
La norma di cui all'art.6 del Decreto 13.8.2022 n.147 va interpretata alla luce del consolidato principio, stabilito da Cass.Sezioni Unite 25 settembre 2012 n.17406 depositata il 12.10.2012 e ribadito da Cass.civ.sez. 6-2, 11 febbraio 2016 n.2748, a tenore del quale i nuovi parametri introdotti dal D.M. 20 luglio 2012 n.140 e dai successivi D.M. vanno applicati ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore dell'ultimo decreto ministeriale e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate.
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Con la comparsa di costituzione in giudizio depositata il giorno 1.2.2022 il sig. , in CP_1
qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, ha chiesto pronunciarsi la condanna dell'appellante al risarcimento dei danni a titolo di responsabilità per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Vale osservare che l'applicazione della disposizione dell'art. 96 c.p.c. non si sottrae al criterio generale di cui agli art. 1226 e 2056 c.c., senza alcuna deroga all'onere di allegazione degli elementi di fatto idonei a dimostrare l'antigiuridicità della condotta processuale della controparte e l'effettività del danno di cui si chieda il risarcimento.
In altre parole, la parte istante non solo ha l'obbligo di dimostrare che la controparte ha agito in giudizio con mala fede o colpa grave, ma è tenuta anche a comprovare il pregiudizio sofferto in dipendenza del comportamento antigiuridico ascritto al contraddittore.
A tale riguardo, preme rimarcare che la previsione dell'art.96 c.p.c. non trasforma il risarcimento in una pena pecuniaria, né in un danno punitivo disancorato da qualsiasi esigenza probatoria, restando esso connotato dalla natura riparatoria di un pregiudizio effettivamente sofferto senza assumere, invece, carattere sanzionatorio od afflittivo;
tale interpretazione è, altresì, avvalorata dall'art. 45, comma 12, della legge 18 giugno 2009, n. 69, il quale ha aggiunto un terzo comma all'art. 96 c.p.c., introducendo una vera e propria pena pecuniaria, indipendente sia dalla domanda di parte, sia dalla prova del danno causalmente derivato alla condotta processuale dell'avversario (cfr. Cass.civ.sez.I,
30 luglio 2010 n.17902). In altri termini, l'art. 96 c.p.c., nel disciplinare a titolo extracontrattuale la responsabilità processuale aggravata per mala fede o colpa grave a carico della parte soccombente, non deroga al principio generale secondo il quale colui che agisce per il risarcimento del danno pag. 11 deve fornire, ai sensi dell'art. 2697 c.c., la prova dei fatti costitutivi del diritto azionato e, tra l'altro, della sussistenza del danno lamentato (cfr. Cass.civ.sez.lav., 15 aprile 2013 n.9080; Cass. civ.sez.III, 8 giugno 2007 n.13395; Cass.civ.sez.III, 20 luglio 1966 n.1973).
Peraltro, il danno a cui ha riguardo l'art.96 c.p.c. non è costituito dalla lesione della propria posizione materiale subita dalla parte vittoriosa, ma dagli oneri di ogni genere che la medesima parte abbia dovuto affrontare per essere stata costretta a contrastare l'ingiustificata iniziativa dell'avversario e dai disagi affrontati per effetto di tale iniziativa.
Nella specie, il sig. , in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, non ha CP_1
dimostrato la ricorrenza, nel comportamento processuale di del dolo o della colpa Parte_1
grave, cioè della consapevolezza – o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza – dell'infondatezza delle proprie tesi ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire in giudizio. E soprattutto il sig. non ha dedotto e comprovato la CP_1
concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale dell'appellante.
Per gli esposti motivi la domanda ex art.96 c.p.c. va respinta.
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Va rilevato, in ultimo, che, per effetto dell'art.1 co.17 della Legge 24.12.2012 n.228, è stato introdotto il comma 1 – quater all'art.13 del D.P.R. 30.5.2002 n.115 (T.U. spese di giustizia) che così recita: “1 – quater. Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale
o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge nel momento del deposito dello stesso”.
Ai sensi dell'art.1 co.18 della Legge 24.12.2012 n.228, la suindicata disposizione si applica ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della L.n.228/12, sicchè, risalendo all'1.1.2013 l'entrata in vigore del richiamato testo normativo, la disposizione medesima è operativa per tutti i procedimenti in grado di appello iscritti a ruolo a partire dal giorno
31 gennaio 2013.
Nel caso di specie, il presente giudizio di appello è stato iscritto a ruolo il giorno 5.7.2021 e l'appello proposto dal sig. , in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, è CP_1
stato riconosciuto infondato ed è stato respinto integralmente.
Pertanto, sussistono nel caso di specie i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co.1 – quater del
D.P.R. 30.5.2002 n.115 (T.U. spese di giustizia), introdotto dall'art.1 co.17 della Legge 24.12.2012
pag. 12 n.228.
Ne consegue che sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo CP_1
unificato pari a quello dovuto per la impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza – Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.483/2020 emessa dal Tribunale di Potenza in composizione monocratica il
26.6.2020 e pubblicata il 2.7.2020, proposto da con atto di citazione notificato in Parte_1
data 28.6.2021 nei confronti di , in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, CP_1
ogni altra istanza, difesa, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto da con atto di citazione notificato in data Parte_1
28.6.2021 e, per l'effetto, conferma la sentenza n.483/2020 emessa dal Tribunale di
Potenza in composizione monocratica il 26.6.2020 e pubblicata il 2.7.2020;
- Condanna al pagamento, in favore di , in qualità di Parte_1 CP_1
titolare dell'omonima ditta individuale, delle spese processuali relative al presente grado di giudizio, spese che liquida nella somma complessiva di € 2.915,00 per compensi professionali, oltre maggiorazione spese generali, IVA e CAP come per legge;
- Rigetta la domanda di condanna di al risarcimento dei danni a titolo di Parte_1
responsabilità per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., domanda formulata da , CP_1
in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale.
Si dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art.13 co.
1-quater del D.P.R. 30.5.2002 n.115 come introdotto dall'art.1 co.17 della Legge 24.12.2012 n.228, dei presupposti perché l'appellante, Pt_1
sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
[...]
dovuto per la impugnazione proposta.
La presente sentenza per legge è provvisoriamente esecutiva tra le parti.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del giorno 15.7.2025.
Il Presidente estensore
(Dott. Michele Videtta)
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