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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 12/01/2026, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 119/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LENTO MASSIMO, Presidente e Relatore
CC PP NN, Giudice
FERRENTINO SILVANA DOMENICA, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1056/2024 depositato il 07/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Scalea - Via Plinio Il Vecchio 87029 Scalea CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1078138230107954 IMU 2022
proposto da
Nominativo_1 - CF_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Scalea - Via Plinio Il Vecchio 87029 Scalea CS
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU 2022
proposto da
Nominativo_2 - CF_2
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Scalea - Via Plinio Il Vecchio 87029 Scalea CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1078138230109576 IMU 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (come in atti)
Resistente/Appellato: (come in atti)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, Nominativo_2 Nominativo_2 e Nominativo_1 proponevano ricorso avverso i rispettivi avvisi di accertamento con i quali veniva richiesto il versamento di imposta IMU dovuta per il periodo di imposta 2022.
I ricorrenti, a sostegno della domanda, con cui chiedevano l'annullamento dell'atto impugnato, deducevano di essere comproprietari di un immobile sito in Scalea di aver pagato l'imposta richiesta e che, per un mero refuso, l'anno riportato nel modello F24 era stato indicato come 2021 producendo documentazione attestante l'avvenuto pagamento dell'Imu 2021 nell'anno di riferimento.
Il Comune di Scalea non risulta costituito in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.
Preliminarmente occorre rilevare che il ricorrente Nominativo_1 ha omesso di allegare l'atto impugnato che lo riguarderebbe, che, peraltro, ha dichiarato di non aver ricevuto, rendendosi superfluo ogni eventuale ordine di esibizione.
In assenza di prova documentale dell'effettiva contestazione della pretesa impositiva nei suoi confronti il ricorso proposto dal contribuente non può essere accolto.
A diversa conclusione perviene la Corte in riferimento ai ricorsi proposti dagli altri ricorrenti che hanno documentato la pretesa fatta valere nei loro confronti, l'avvenuto pagamento il 16.6.2021 dell'Imu relativa al periodo di imposta 2021 e l'errore contenuto nel modello di pagamento F24 del 16.6.2022, relativo all'anno
2022 nel quale è stato erroneamente indicato il periodo di imposta 2021.
Avuto riguardo al macroscopico errore di trascrizione ed al documentato pagamento dell'Imu 2021 nel 2021 deve ritersi che il pagamento dell'Imu 2022 sia avvenuto tempestivamente nel 2022.
In considerazione dell'errore riconducibile ai contribuenti che hanno potuto ingenerare la convinzione dell'omesso pagamento, ricorrono giusti motivi per dichiarare non ripetibili le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza accoglie il ricorso proposto da Ricorrente_1 e Nominativo_2 Nominativo_2 e, per l'effetto, annulla i rispettivi avvisi di accertamento impugnati.
Dichiara inammissibile il ricorso proposto da Nominativo_1.
Dichiara non ripetibili le spese del giudizio.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LENTO MASSIMO, Presidente e Relatore
CC PP NN, Giudice
FERRENTINO SILVANA DOMENICA, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1056/2024 depositato il 07/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Scalea - Via Plinio Il Vecchio 87029 Scalea CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1078138230107954 IMU 2022
proposto da
Nominativo_1 - CF_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Scalea - Via Plinio Il Vecchio 87029 Scalea CS
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU 2022
proposto da
Nominativo_2 - CF_2
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Scalea - Via Plinio Il Vecchio 87029 Scalea CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1078138230109576 IMU 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (come in atti)
Resistente/Appellato: (come in atti)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, Nominativo_2 Nominativo_2 e Nominativo_1 proponevano ricorso avverso i rispettivi avvisi di accertamento con i quali veniva richiesto il versamento di imposta IMU dovuta per il periodo di imposta 2022.
I ricorrenti, a sostegno della domanda, con cui chiedevano l'annullamento dell'atto impugnato, deducevano di essere comproprietari di un immobile sito in Scalea di aver pagato l'imposta richiesta e che, per un mero refuso, l'anno riportato nel modello F24 era stato indicato come 2021 producendo documentazione attestante l'avvenuto pagamento dell'Imu 2021 nell'anno di riferimento.
Il Comune di Scalea non risulta costituito in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.
Preliminarmente occorre rilevare che il ricorrente Nominativo_1 ha omesso di allegare l'atto impugnato che lo riguarderebbe, che, peraltro, ha dichiarato di non aver ricevuto, rendendosi superfluo ogni eventuale ordine di esibizione.
In assenza di prova documentale dell'effettiva contestazione della pretesa impositiva nei suoi confronti il ricorso proposto dal contribuente non può essere accolto.
A diversa conclusione perviene la Corte in riferimento ai ricorsi proposti dagli altri ricorrenti che hanno documentato la pretesa fatta valere nei loro confronti, l'avvenuto pagamento il 16.6.2021 dell'Imu relativa al periodo di imposta 2021 e l'errore contenuto nel modello di pagamento F24 del 16.6.2022, relativo all'anno
2022 nel quale è stato erroneamente indicato il periodo di imposta 2021.
Avuto riguardo al macroscopico errore di trascrizione ed al documentato pagamento dell'Imu 2021 nel 2021 deve ritersi che il pagamento dell'Imu 2022 sia avvenuto tempestivamente nel 2022.
In considerazione dell'errore riconducibile ai contribuenti che hanno potuto ingenerare la convinzione dell'omesso pagamento, ricorrono giusti motivi per dichiarare non ripetibili le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza accoglie il ricorso proposto da Ricorrente_1 e Nominativo_2 Nominativo_2 e, per l'effetto, annulla i rispettivi avvisi di accertamento impugnati.
Dichiara inammissibile il ricorso proposto da Nominativo_1.
Dichiara non ripetibili le spese del giudizio.