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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/11/2025, n. 5108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5108 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10322 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
In persona del Giudice Monocratico dott. ZI RI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 10322 / 2024 promossa da:
, nata in [...] il [...]; , nato in Parte_1 Controparte_1
Argentina il 20.4.1993; , nata in [...] il [...]; Controparte_2 [...]
, nata in Argentina l'[...] in [...] e in qualità di genitore esercente la Persona_1 responsabilità genitoriale sulla figlia minore , nata in [...] il Persona_2
12.3.2009; , nata in [...] il [...]; Controparte_3 CP_4
, nata in [...] il [...]; , nato in
[...] Controparte_5
Argentina l'8.8.1994; , nata in [...] il [...], Parte_2 rappresentati e difesi dall'Avv. Monica Lis Restanio
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio Controparte_6 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
RESISTENTE nonché nel contraddittorio con il
Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente ha così concluso:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, previa dichiarazione di competenza ex comma 36 dell'art. 1 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021 e di legittimazione passiva del
[...]
, CP_7
1) Considerata la sussistenza dell'interesse ad agire degli odierni ricorrenti e la provata discendenza ininterrotta da avo italiano, previo accertamento del diritto di cui si chiede tutela, dichiarare in base alla legislazione e giurisprudenza ut supra citata il possesso ininterrotto dello status di cittadinanza italiana dalla nascita dei Ricorrenti; Nel caso che una modifica di legge introducesse precetti diversi riguardo l'attuale posizione giuridico soggettiva di Parte Ricorrente, vagliare comunque la presente causa da codesto Ill.mo Giudice adito, nell'ambito del presente quadro normativo e, di conseguenza,
2) Ex art. 17 DPR 396/2000 ed ogni normativa in vigore applicabile al caso di specie ed ogni normativa in vigore applicabile al caso di specie, ordinare al
[...]
e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alle CP_6 iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge nei Registri dello Stato civile delle proprie cittadinanze, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti anche per il rilascio del passaporto”.
Parte resistente ha così concluso:
“In via preliminare: sospendersi il presente giudizio in attesa che la Corte costituzionale si pronunci sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 bis della Legge n. 91/1992 sollevata dal Tribunale di Torino;
nel merito: pronunciarsi secondo giustizia sulle domande formulate dalla parte ricorrente, previa verifica dell'ammissibilità delle stesse alla luce del corredo documentale offerto in produzione. In ogni caso, compensarsi le spese processuali, in ragione dell'impossibilità per il
di gestire il caso di cui si tratta in sede amministrativa, a causa Controparte_6 dell'elevato numero di analoghe richieste pendenti presso gli uffici consolari”
MOTIVI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Torino in data 11.6.2024, ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il
[...]
chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure sanguinis, CP_6 deducendo di essere discendenti del cittadino italiano , nato il [...] a Persona_3
LE (TO), come da certificato di nascita (cfr. doc. 1).
, emigrato in Argentina, in data 11.2.1933 contraeva matrimonio con la sig.ra Persona_3
(cfr. doc. 2). Dalla loro unione nascevano in Argentina in data 25.3.1940 Persona_4 il sig. (cfr. doc. 4) e in data 14.4.1942 la sig.ra Persona_5 Persona_6
(cfr. doc. 6). Inoltre, l'avo italiano non si naturalizzava cittadino argentino come attestato dal certificato negativo di naturalizzazione, prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille
2 – al pari di tutti i certificati esteri ivi depositati – nel quale si legge quanto segue “Si attesta che nel Registro Nazionale degli Elettori in cui sono iscritti i cittadini argentini, nativi e per opzione maggiori di anni 16 e gli argentini naturalizzati a partire da anni 18, non risulta iscritto alla data sotto indicata , GO o , nato il [...] in [...] – Torino – LE, Pt_1 Per_7
Piemonte. Deceduto.” (cfr. doc. 3)
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_6 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il Giudice, con decreto depositato in data 19.6.2024, ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c. fissava udienza di comparizione al 17.11.2025, assegnando il termine per la parte convenuta sino a dieci giorni prima. L'udienza veniva successivamente sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Il si costituiva in giudizio con comparsa di risposta in data 6.11.2025, Controparte_6 chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
Con note scritte tempestivamente depositate, parte ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso.
2. Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il
Tribunale di Torino, al riguardo l'art. 1, comma 36 della legge di riforma del processo civile n.
206 del 26.11.2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Il successivo comma 37 ha previsto che la disposizione di cui sopra entrasse in vigore a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti. In ordine alla competenza funzionale della Sezione
Immigrazione si osserva che l'art. 1 del decreto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti
d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana". Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti sono residenti all'estero, che l'avo è nato a [...], che ricade nella
3 giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
3. Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Argentina, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno dieci anni. In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, senza attendere la fila del . Secondo un orientamento ormai consolidato della Parte_3 giurisprudenza di merito, deve conseguentemente ritenersi che i tempi di risposta dei Parte_4 siano irragionevoli e che contraddicano l'articolo 3 del D.P.R 362/1994, norma che fissa in 730 giorni (due anni) il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Inoltre, si deve tenere in considerazione l'operatività del termine generale per la conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della Legge n. 241/1990, secondo cui procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro tempi determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti sopra indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana del richiedente.
4. In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1, L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”. La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio. Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
4 1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
5. Nel caso di specie, la domanda è fondata.
I ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano, emigrato in Argentina. La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, tradotta ed apostillata, da cui emerge:
- che l'avo , cittadino italiano, è nato il [...] a [...] (cfr. doc. Persona_3
1) e in data 11.2.1933 ha contratto matrimonio in Argentina con la sig.ra Per_4
(cfr. doc. 2);
[...]
- che il sig. non si è mai naturalizzato cittadino argentino come da Persona_3 certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalle Autorità argentine competenti
(cfr. doc. 3);
- che dall'unione tra il sig. e la sig.ra nascevano in Persona_3 Persona_4
Argentina in data 25.3.1940 il sig. (cfr. doc. 4) e in data 14.4.1942 Persona_5 la sig.ra (cfr. doc. 6); Persona_6
- che dall'unione avvenuta in Argentina in data 23.1.1969 tra il sig. Persona_5
e la sig.ra (cfr. doc. 5) nascevano in Argentina in data 19.9.1971 Parte_5 la sig.ra (cfr. doc. 8) e in data 11.6.1977 la sig.ra Parte_1 [...]
(cfr. doc. 10), odierne ricorrenti;
Persona_1
- che dal matrimonio avvenuto in Argentina in data 28.9.1961 tra la sig.ra
[...]
e il sig. (cfr. doc. 7) nasceva in Argentina in data Persona_6 Persona_8
3.4.1969 il sig. (cfr. doc. 12), odierno ricorrente;
Persona_9
5 - che dall'unione avvenuta in Argentina in data 28.11.1992 tra la sig.ra Parte_1
e il sig. (cfr. doc. 9) nascevano in Argentina in data 20.4.1993
[...] Persona_10 il sig. (cfr. doc. 14) e in data 2.4.1998 la sig.ra Controparte_1 CP_2
(cfr. doc. 15), odierni ricorrenti;
[...]
- che dal matrimonio avvenuto in Argentina in data 26.11.1998 tra la sig.ra Persona_1
e il sig. (cfr. doc. 11) nascevano in Argentina in data
[...] Parte_6
26.10.1999 la sig.ra (cfr. doc. 16), in data 15.8.2002 la sig.ra Controparte_3
(cfr. doc. 17) e in data 12.3.2009 la minore Controparte_4 Persona_2
(cfr. doc. 18), odierne ricorrenti;
- che dall'unione avvenuta in Argentina in data 3.3.1994 tra il sig. Persona_9
e la sig.ra (cfr. doc. 13) nascevano in Argentina in
[...] Persona_11 data 8.8.1994 il sig. (cfr. doc. 19) e in data 6.2.2000 la Controparte_5 sig.ra (cfr. doc. 20), odierni ricorrenti. Parte_2
5.1 Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea maschile, secondo la normativa italiana, la cittadinanza si trasmette per discendenza iure sanguinis, per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore, ex articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita”. Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (purché l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
Dunque, alla luce della copiosa giurisprudenza attuale, se l'avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino dello Stato di emigrazione e, al contempo, gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, il diritto del richiedente ad essere riconosciuto cittadino italiano è fondato e la domanda deve essere accolta. Nel caso di specie, risultano integralmente provati (mediante gli appositi certificati apostillati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane) i requisiti per riconoscere la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti e, pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_6 conseguenti.
6 6. Tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso e riconosce in capo ai ricorrenti , nata in Parte_1
Argentina il 19.9.1971; , nato in [...] il [...]; Controparte_1
, nata in [...] il [...]; , nata Controparte_2 Persona_1 in Argentina l'11.6.1977; , nata in [...] il [...]; Persona_2
, nata in [...] il [...]; , Controparte_3 Controparte_4 nata in [...] il [...]; , nato in [...] Controparte_5
l'8.8.1994; , nata in [...] il [...] , il diritto al Parte_2 riconoscimento della cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, Controparte_6 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
- compensa le spese di causa.
Così deciso in Torino, il 21 novembre 2025
Il Giudice
ZI RI
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
In persona del Giudice Monocratico dott. ZI RI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 10322 / 2024 promossa da:
, nata in [...] il [...]; , nato in Parte_1 Controparte_1
Argentina il 20.4.1993; , nata in [...] il [...]; Controparte_2 [...]
, nata in Argentina l'[...] in [...] e in qualità di genitore esercente la Persona_1 responsabilità genitoriale sulla figlia minore , nata in [...] il Persona_2
12.3.2009; , nata in [...] il [...]; Controparte_3 CP_4
, nata in [...] il [...]; , nato in
[...] Controparte_5
Argentina l'8.8.1994; , nata in [...] il [...], Parte_2 rappresentati e difesi dall'Avv. Monica Lis Restanio
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio Controparte_6 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
RESISTENTE nonché nel contraddittorio con il
Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente ha così concluso:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, previa dichiarazione di competenza ex comma 36 dell'art. 1 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021 e di legittimazione passiva del
[...]
, CP_7
1) Considerata la sussistenza dell'interesse ad agire degli odierni ricorrenti e la provata discendenza ininterrotta da avo italiano, previo accertamento del diritto di cui si chiede tutela, dichiarare in base alla legislazione e giurisprudenza ut supra citata il possesso ininterrotto dello status di cittadinanza italiana dalla nascita dei Ricorrenti; Nel caso che una modifica di legge introducesse precetti diversi riguardo l'attuale posizione giuridico soggettiva di Parte Ricorrente, vagliare comunque la presente causa da codesto Ill.mo Giudice adito, nell'ambito del presente quadro normativo e, di conseguenza,
2) Ex art. 17 DPR 396/2000 ed ogni normativa in vigore applicabile al caso di specie ed ogni normativa in vigore applicabile al caso di specie, ordinare al
[...]
e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alle CP_6 iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge nei Registri dello Stato civile delle proprie cittadinanze, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti anche per il rilascio del passaporto”.
Parte resistente ha così concluso:
“In via preliminare: sospendersi il presente giudizio in attesa che la Corte costituzionale si pronunci sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 bis della Legge n. 91/1992 sollevata dal Tribunale di Torino;
nel merito: pronunciarsi secondo giustizia sulle domande formulate dalla parte ricorrente, previa verifica dell'ammissibilità delle stesse alla luce del corredo documentale offerto in produzione. In ogni caso, compensarsi le spese processuali, in ragione dell'impossibilità per il
di gestire il caso di cui si tratta in sede amministrativa, a causa Controparte_6 dell'elevato numero di analoghe richieste pendenti presso gli uffici consolari”
MOTIVI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Torino in data 11.6.2024, ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il
[...]
chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure sanguinis, CP_6 deducendo di essere discendenti del cittadino italiano , nato il [...] a Persona_3
LE (TO), come da certificato di nascita (cfr. doc. 1).
, emigrato in Argentina, in data 11.2.1933 contraeva matrimonio con la sig.ra Persona_3
(cfr. doc. 2). Dalla loro unione nascevano in Argentina in data 25.3.1940 Persona_4 il sig. (cfr. doc. 4) e in data 14.4.1942 la sig.ra Persona_5 Persona_6
(cfr. doc. 6). Inoltre, l'avo italiano non si naturalizzava cittadino argentino come attestato dal certificato negativo di naturalizzazione, prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille
2 – al pari di tutti i certificati esteri ivi depositati – nel quale si legge quanto segue “Si attesta che nel Registro Nazionale degli Elettori in cui sono iscritti i cittadini argentini, nativi e per opzione maggiori di anni 16 e gli argentini naturalizzati a partire da anni 18, non risulta iscritto alla data sotto indicata , GO o , nato il [...] in [...] – Torino – LE, Pt_1 Per_7
Piemonte. Deceduto.” (cfr. doc. 3)
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_6 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il Giudice, con decreto depositato in data 19.6.2024, ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c. fissava udienza di comparizione al 17.11.2025, assegnando il termine per la parte convenuta sino a dieci giorni prima. L'udienza veniva successivamente sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Il si costituiva in giudizio con comparsa di risposta in data 6.11.2025, Controparte_6 chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
Con note scritte tempestivamente depositate, parte ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso.
2. Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il
Tribunale di Torino, al riguardo l'art. 1, comma 36 della legge di riforma del processo civile n.
206 del 26.11.2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Il successivo comma 37 ha previsto che la disposizione di cui sopra entrasse in vigore a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti. In ordine alla competenza funzionale della Sezione
Immigrazione si osserva che l'art. 1 del decreto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti
d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana". Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti sono residenti all'estero, che l'avo è nato a [...], che ricade nella
3 giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
3. Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Argentina, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno dieci anni. In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, senza attendere la fila del . Secondo un orientamento ormai consolidato della Parte_3 giurisprudenza di merito, deve conseguentemente ritenersi che i tempi di risposta dei Parte_4 siano irragionevoli e che contraddicano l'articolo 3 del D.P.R 362/1994, norma che fissa in 730 giorni (due anni) il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Inoltre, si deve tenere in considerazione l'operatività del termine generale per la conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della Legge n. 241/1990, secondo cui procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro tempi determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti sopra indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana del richiedente.
4. In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1, L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”. La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio. Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
4 1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
5. Nel caso di specie, la domanda è fondata.
I ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano, emigrato in Argentina. La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, tradotta ed apostillata, da cui emerge:
- che l'avo , cittadino italiano, è nato il [...] a [...] (cfr. doc. Persona_3
1) e in data 11.2.1933 ha contratto matrimonio in Argentina con la sig.ra Per_4
(cfr. doc. 2);
[...]
- che il sig. non si è mai naturalizzato cittadino argentino come da Persona_3 certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalle Autorità argentine competenti
(cfr. doc. 3);
- che dall'unione tra il sig. e la sig.ra nascevano in Persona_3 Persona_4
Argentina in data 25.3.1940 il sig. (cfr. doc. 4) e in data 14.4.1942 Persona_5 la sig.ra (cfr. doc. 6); Persona_6
- che dall'unione avvenuta in Argentina in data 23.1.1969 tra il sig. Persona_5
e la sig.ra (cfr. doc. 5) nascevano in Argentina in data 19.9.1971 Parte_5 la sig.ra (cfr. doc. 8) e in data 11.6.1977 la sig.ra Parte_1 [...]
(cfr. doc. 10), odierne ricorrenti;
Persona_1
- che dal matrimonio avvenuto in Argentina in data 28.9.1961 tra la sig.ra
[...]
e il sig. (cfr. doc. 7) nasceva in Argentina in data Persona_6 Persona_8
3.4.1969 il sig. (cfr. doc. 12), odierno ricorrente;
Persona_9
5 - che dall'unione avvenuta in Argentina in data 28.11.1992 tra la sig.ra Parte_1
e il sig. (cfr. doc. 9) nascevano in Argentina in data 20.4.1993
[...] Persona_10 il sig. (cfr. doc. 14) e in data 2.4.1998 la sig.ra Controparte_1 CP_2
(cfr. doc. 15), odierni ricorrenti;
[...]
- che dal matrimonio avvenuto in Argentina in data 26.11.1998 tra la sig.ra Persona_1
e il sig. (cfr. doc. 11) nascevano in Argentina in data
[...] Parte_6
26.10.1999 la sig.ra (cfr. doc. 16), in data 15.8.2002 la sig.ra Controparte_3
(cfr. doc. 17) e in data 12.3.2009 la minore Controparte_4 Persona_2
(cfr. doc. 18), odierne ricorrenti;
- che dall'unione avvenuta in Argentina in data 3.3.1994 tra il sig. Persona_9
e la sig.ra (cfr. doc. 13) nascevano in Argentina in
[...] Persona_11 data 8.8.1994 il sig. (cfr. doc. 19) e in data 6.2.2000 la Controparte_5 sig.ra (cfr. doc. 20), odierni ricorrenti. Parte_2
5.1 Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea maschile, secondo la normativa italiana, la cittadinanza si trasmette per discendenza iure sanguinis, per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore, ex articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita”. Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (purché l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
Dunque, alla luce della copiosa giurisprudenza attuale, se l'avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino dello Stato di emigrazione e, al contempo, gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, il diritto del richiedente ad essere riconosciuto cittadino italiano è fondato e la domanda deve essere accolta. Nel caso di specie, risultano integralmente provati (mediante gli appositi certificati apostillati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane) i requisiti per riconoscere la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti e, pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_6 conseguenti.
6 6. Tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso e riconosce in capo ai ricorrenti , nata in Parte_1
Argentina il 19.9.1971; , nato in [...] il [...]; Controparte_1
, nata in [...] il [...]; , nata Controparte_2 Persona_1 in Argentina l'11.6.1977; , nata in [...] il [...]; Persona_2
, nata in [...] il [...]; , Controparte_3 Controparte_4 nata in [...] il [...]; , nato in [...] Controparte_5
l'8.8.1994; , nata in [...] il [...] , il diritto al Parte_2 riconoscimento della cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, Controparte_6 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
- compensa le spese di causa.
Così deciso in Torino, il 21 novembre 2025
Il Giudice
ZI RI
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