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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IV, sentenza 25/02/2026, n. 1685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1685 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1685/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
DISTEFANO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2190/2025 depositato il 09/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palagonia - Piazza Municipio N. 1 95046 Palagonia CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2884 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2605 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1290 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha esposto che, in data 7.1.2025, il Comune di Palagonia le ha notificato i seguenti atti:
1) avviso di accertamento esecutivo n. 2884 del 16.11.2023, per omesso versamento della differenza di imposta da versare a titolo di IMU, anno d'imposta 2018, dell'importo di €. 147,00 di cui €. 97,00 al netto di sanzioni ed interessi;
2) avviso di accertamento esecutivo n. 2605 del 02.07.2023, per omesso versamento di IMU, anno d'imposta
2019, dell'importo di €. 1.547,00 di cui €. 1.046,00 al netto di sanzioni ed interessi;
3) avviso di accertamento esecutivo n. 1290 del 13.08.2024, per omesso versamento di TASI, anno d'imposta
2019, dell'importo di €. 143,00 di cui €. 93,00 al netto di sanzioni ed interessi;
-che il Comune di Palagonia contesta, tra l'altro, l'omesso versamento delle imposte dovute per gli immobili di proprietà pervenuti all'odierna ricorrente per successione del de cuius Ricorrente_1,
-che gli immobili siti in Indirizzo_1 attratti a tassazione sono adibiti ad abitazione del coniuge superstite del de cuius;
- che, pertanto, la pretesa azionata nei confronti dell'erede è da ritenere parzialmente infondata, con conseguente nullità degli atti emessi;
Gli immobili sopra descritti, erroneamente oggi attratti a tassazione, costituiscono la residenza principale della sig.ra Nominativo_2, moglie del de cuius Ricorrente_1 e, come tali, esenti dal pagamento dell'IMU; ai fini IMU il soggetto passivo è lo stesso coniuge superstite e non i nudi proprietari degli immobili oggetto di trasferimento per mortis causa”; con la Legge di Stabilità 2016 è stato previsto che le abitazioni principali con le relative pertinenze dal 1 gennaio 2016 non siano più soggette alla TASI.
L'adibizione dell'immobile ad abitazione principale del coniuge superstite determina ipso facto la insussistenza dei presupposti per l'applicazione del tributo,
Nessuno si è costituto per il Comune di Palagonia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato
Il diritto di abitazione attribuito ex art. 540, comma 2, c.c. trasforma la casa familiare in abitazione principale del coniuge superstite;
in base alla normativa IMU, soggetto passivo è il titolare del diritto reale (usufrutto, uso, abitazione): dunque il coniuge superstite, titolare del diritto reale di abitazione, è l'unico soggetto passivo
IMU.
Va dunque accolto il ricorso proposto da uno degli eredi, titolare della sola nuda proprietà. Spese irripetibili poichè non emerge che il Comune fosse a conoscenza della titolarità del diritto reale di cui trattasi
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato.
Spese irripetibili
Catania 13.2.2026
Il Giuidice
RA DI
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
DISTEFANO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2190/2025 depositato il 09/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palagonia - Piazza Municipio N. 1 95046 Palagonia CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2884 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2605 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1290 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha esposto che, in data 7.1.2025, il Comune di Palagonia le ha notificato i seguenti atti:
1) avviso di accertamento esecutivo n. 2884 del 16.11.2023, per omesso versamento della differenza di imposta da versare a titolo di IMU, anno d'imposta 2018, dell'importo di €. 147,00 di cui €. 97,00 al netto di sanzioni ed interessi;
2) avviso di accertamento esecutivo n. 2605 del 02.07.2023, per omesso versamento di IMU, anno d'imposta
2019, dell'importo di €. 1.547,00 di cui €. 1.046,00 al netto di sanzioni ed interessi;
3) avviso di accertamento esecutivo n. 1290 del 13.08.2024, per omesso versamento di TASI, anno d'imposta
2019, dell'importo di €. 143,00 di cui €. 93,00 al netto di sanzioni ed interessi;
-che il Comune di Palagonia contesta, tra l'altro, l'omesso versamento delle imposte dovute per gli immobili di proprietà pervenuti all'odierna ricorrente per successione del de cuius Ricorrente_1,
-che gli immobili siti in Indirizzo_1 attratti a tassazione sono adibiti ad abitazione del coniuge superstite del de cuius;
- che, pertanto, la pretesa azionata nei confronti dell'erede è da ritenere parzialmente infondata, con conseguente nullità degli atti emessi;
Gli immobili sopra descritti, erroneamente oggi attratti a tassazione, costituiscono la residenza principale della sig.ra Nominativo_2, moglie del de cuius Ricorrente_1 e, come tali, esenti dal pagamento dell'IMU; ai fini IMU il soggetto passivo è lo stesso coniuge superstite e non i nudi proprietari degli immobili oggetto di trasferimento per mortis causa”; con la Legge di Stabilità 2016 è stato previsto che le abitazioni principali con le relative pertinenze dal 1 gennaio 2016 non siano più soggette alla TASI.
L'adibizione dell'immobile ad abitazione principale del coniuge superstite determina ipso facto la insussistenza dei presupposti per l'applicazione del tributo,
Nessuno si è costituto per il Comune di Palagonia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato
Il diritto di abitazione attribuito ex art. 540, comma 2, c.c. trasforma la casa familiare in abitazione principale del coniuge superstite;
in base alla normativa IMU, soggetto passivo è il titolare del diritto reale (usufrutto, uso, abitazione): dunque il coniuge superstite, titolare del diritto reale di abitazione, è l'unico soggetto passivo
IMU.
Va dunque accolto il ricorso proposto da uno degli eredi, titolare della sola nuda proprietà. Spese irripetibili poichè non emerge che il Comune fosse a conoscenza della titolarità del diritto reale di cui trattasi
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato.
Spese irripetibili
Catania 13.2.2026
Il Giuidice
RA DI