CGT1
Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Firenze, sez. IV, sentenza 26/02/2026, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 141/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 4, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BELLE BRUNELLA, Presidente e Relatore
MODENA MARCO, Giudice
VISCONTI GIUSEPPE, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 799/2025 depositato il 16/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze - Via Chiantigiana 143/e 50126 Firenze FI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025FI0115345 CATASTO-RENDITA CATASTALE 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 142/2026 depositato il
24/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 proponeva ricorso, notificato in data 6 ottobre 2025, avverso l'avviso di accertamento di rendita catastale emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Firenze – Ufficio Provinciale Territorio, notificato il giorno 15 luglio 2025 (Notifica n. FI0115345/20253).
Il ricorrente esponeva di aver presentato, in data 17 maggio 2024, la denuncia di variazione catastale tramite procedura DOCFA, prot. FI0080134, volta alla modifica della destinazione d'uso dell'unità immobiliare sita in Firenze, Indirizzo_1 (Atti_Catasttali_1) da A/10 (ufficio) a C/2 (deposito) con proposta di classamento in categoria C/2, classe 3, consistenza 17 mq.
Con l'atto impugnato, l'Agenzia delle Entrate rettificava la proposta attribuendo la categoria A/10, classe 1, consistenza 1,5 vani, con rendita pari a € 542,28, richiamando le caratteristiche dell'immobile, la storia censuaria e gli immobili similari siti nel medesimo fabbricato.
Con il proprio ricorso il contribuente deduceva:
a) carenza di motivazione dell'avviso, tale da non consentire di conoscere l'iter logico-giuridico dell'Ufficio;
b) violazione del contraddittorio preventivo ex artt.
6-bis e 10 L. 212/2000, ritenendo che l'Ufficio si fosse limitato ad un adempimento formale;
c) illegittimo richiamo dell'Ufficio all'accatastamento storico e all'impianto meccanografico, considerati meri dati formali;
d) erroneità della categoria A/10 in quanto l'immobile sarebbe privo dei requisiti urbanistici per l'uso a ufficio
(piano secondo, scala stretta, accesso da ingresso secondario);
e) inidoneità degli immobili comparabili utilizzati dall'Ufficio, in quanto situati al piano terra e dotati di migliori caratteristiche di accessibilità; il ricorrente indicava, inoltre, due immobili censiti in categoria C/2 che riteneva analoghi al proprio.
Il contribuente, pertanto, concludeva domandando a questa Corte l'annullamento dell'avviso di accertamento catastale per i vizi dedotti, con il conseguente riconoscimento della categoria catastale proposta con il Docfa
e con vittoria delle spese
Costituitasi in giudizio l'Agenzia eccepiva per parte sua:
– di aver comunque instaurato un contraddittorio preventivo, invitando il contribuente a presentare memorie ed elementi utili, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto del contribuente;
– che il contribuente, tramite il tecnico incaricato, aveva effettivamente depositato memoria, poi non condivisa dall'Ufficio;
– che la disciplina catastale è autonoma rispetto a quella urbanistica e che il classamento non dipende dall'uso effettivo dell'immobile, ma dalle sue caratteristiche intrinseche ed estrinseche, nonché dal confronto con unità similari;
– che la categoria A/10 trova riscontro nella storia censuaria, non essendovi variazioni tali da giustificare la declassificazione a C/2;
– che i comparabili utilizzati sono appropriati e coerenti per struttura, tipologia e dimensioni, come emergente dalle planimetrie;
– che, per gli atti DOCFA, il contraddittorio preventivo previsto dall'art.
6-bis L. 212/2000 non trova applicazione in quanto il procedimento già contiene un percorso tecnico-valutativo strutturato e speciale.
L'Ufficio concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e il riconoscimento delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento Avuto riguardo alla doglianza relativa alla motivazione dell'atto, il contribuente, con memoria successiva, ha formalmente rinunciato al motivo di ricorso concernente la carenza di motivazione. Pertanto, il motivo non necessita di trattazione. Tuttavia, anche a voler prescindere dalla rinuncia espressa in memoria, si sottolinea che il motivo non sarebbe comunque fondato.
In materia di atti catastali emessi a seguito di procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione – che discende dagli artt. 3 L. n. 241/1990 e 7 L. n. 212/2000 – è soddisfatto quando l'Amministrazione espone, in modo chiaro e intellegibile, gli elementi tipologici e i criteri tecnico-estimativi posti a base della rettifica, con specifico riferimento alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'unità immobiliare, alla storia censuaria e, ove impiegato, al raffronto con unità comparabili. Nel caso di specie, l'avviso impugnato:
– indica i dati identificativi dell'UIU (Comune, foglio, particella, subalterno), l'originaria proposta del contribuente e il classamento attribuito (categoria A/10, classe 1, consistenza 1,5 vani, rendita € 542,28);
– richiama i parametri tecnico-tipologici ritenuti rilevanti, valorizzando la congruenza con la storia censuaria e l'analogia con UIU similari nel medesimo contesto edilizio;
– dà conto del percorso istruttorio seguito, successivo all'invito a produrre osservazioni e documenti.
Tale contenuto consente al destinatario di comprendere la ragione della rettifica e di difendersi compiutamente nel merito, integrando, dunque, una motivazione sufficiente e non meramente apparente. E del resto, non
è richiesto, ai fini della validità dell'atto, un livello di dettaglio tale da esaurire ogni profilo tecnico-estimativo
(che attiene al merito amministrativo), essendo sufficiente l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche idonei a rendere ricostruibile l'iter logico seguito dall'Ufficio.
Inoltre, nella specifica materia del classamento, la giurisprudenza ha chiarito che la motivazione può legittimamente fondarsi su criteri standardizzati del sistema catastale, sul raffronto con unità similari e sulla storia censuaria, purché tali riferimenti siano esplicitati in modo da consentire il controllo di coerenza (e nel caso in esame lo sono).
Pertanto, anche nel merito, la censura di carenza motivazionale deve essere respinta.
Anche sul diritto al contraddittorio preventivo la censura è infondata.
L'art.
6-bis L. 212/2000 prevede il contraddittorio preventivo per gli atti “impositivi autonomamente impugnabili”, con esclusione degli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronto accertamento e dei controlli formali.
Gli atti catastali emessi a seguito di procedura DOCFA costituiscono l'esito di un procedimento tecnico- amministrativo speciale, già caratterizzato da un confronto tra contribuente e amministrazione tramite la possibilità di depositare memorie, documentazione e osservazioni. L'Ufficio, nel caso di specie, ha comunque invitato il contribuente a produrre elementi integrativi, ricevendo effettivamente una memoria tecnica.
Ne consegue che il contraddittorio risulta adempiuto.
Avuto riguardo, poi, alla contestazione del richiamo all'accatastamento storico e ai dati meccanografici, il rilievo è anche questa volta infondato.
L'ufficio può legittimamente utilizzare la storia censuaria dell'unità immobiliare come parametro di verifica della coerenza del classamento proposto, in assenza di variazioni edilizie idonee a mutare le caratteristiche fondamentali dell'immobile e tale richiamo assume valore tecnico e non meramente formale.
Quanto, poi, alla categoria catastale attribuita (A/10), la doglianza non merita accoglimento. Il classamento catastale non è determinato dall'uso effettivo o potenziale dell'immobile, né dai requisiti urbanistici per una determinata destinazione, ma dalle caratteristiche tipologiche e strutturali dell'unità immobiliare, come stabilito dagli artt. 61-62 del D.P.R. 1142/1949 e dall'istruzione II del 24 maggio 1942.
Nel caso concreto, l'Ufficio ha dimostrato che l'unità immobiliare presenta caratteristiche compatibili con la categoria A/10, e che tali caratteristiche non sono state superate da modifiche edilizie sostanziali. La collocazione al secondo piano e la presenza di una scala ritenuta “stretta” dal ricorrente non costituiscono elementi idonei, in sé soli, a giustificare l'assegnazione della categoria C/2, la quale, a sua volta, richiede caratteristiche strutturali e funzionali tipiche dei locali adibiti a deposito.
Infine, relativamente ai comparabili utilizzati dall'Ufficio e su quelli offerti dal contribuente si evidenzia che i comparabili individuati dall'Ufficio mostrano analogia per struttura, tipologia, collocazione e dimensioni, e risultano censiti in categoria A/10, classe 1. Il contribuente, invece, ha indicato immobili censiti come C/2, ma non ha fornito elementi tecnici sufficienti a dimostrare l'effettiva similitudine strutturale con l'unità oggetto del giudizio, né ha confutato validamente la maggiore aderenza dei comparabili individuati dall'Amministrazione.
Pertanto, la comparazione effettuata dall'Ufficio risulta corretta e congruamente motivata.
Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna il contribuente al pagamento delle spese del grado a favore dell'Ufficio che liquida in euro 1.000,00. Così deciso in Firenze, nella Camera di Consiglio del 24 febbraio 2026.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 4, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BELLE BRUNELLA, Presidente e Relatore
MODENA MARCO, Giudice
VISCONTI GIUSEPPE, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 799/2025 depositato il 16/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze - Via Chiantigiana 143/e 50126 Firenze FI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025FI0115345 CATASTO-RENDITA CATASTALE 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 142/2026 depositato il
24/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 proponeva ricorso, notificato in data 6 ottobre 2025, avverso l'avviso di accertamento di rendita catastale emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Firenze – Ufficio Provinciale Territorio, notificato il giorno 15 luglio 2025 (Notifica n. FI0115345/20253).
Il ricorrente esponeva di aver presentato, in data 17 maggio 2024, la denuncia di variazione catastale tramite procedura DOCFA, prot. FI0080134, volta alla modifica della destinazione d'uso dell'unità immobiliare sita in Firenze, Indirizzo_1 (Atti_Catasttali_1) da A/10 (ufficio) a C/2 (deposito) con proposta di classamento in categoria C/2, classe 3, consistenza 17 mq.
Con l'atto impugnato, l'Agenzia delle Entrate rettificava la proposta attribuendo la categoria A/10, classe 1, consistenza 1,5 vani, con rendita pari a € 542,28, richiamando le caratteristiche dell'immobile, la storia censuaria e gli immobili similari siti nel medesimo fabbricato.
Con il proprio ricorso il contribuente deduceva:
a) carenza di motivazione dell'avviso, tale da non consentire di conoscere l'iter logico-giuridico dell'Ufficio;
b) violazione del contraddittorio preventivo ex artt.
6-bis e 10 L. 212/2000, ritenendo che l'Ufficio si fosse limitato ad un adempimento formale;
c) illegittimo richiamo dell'Ufficio all'accatastamento storico e all'impianto meccanografico, considerati meri dati formali;
d) erroneità della categoria A/10 in quanto l'immobile sarebbe privo dei requisiti urbanistici per l'uso a ufficio
(piano secondo, scala stretta, accesso da ingresso secondario);
e) inidoneità degli immobili comparabili utilizzati dall'Ufficio, in quanto situati al piano terra e dotati di migliori caratteristiche di accessibilità; il ricorrente indicava, inoltre, due immobili censiti in categoria C/2 che riteneva analoghi al proprio.
Il contribuente, pertanto, concludeva domandando a questa Corte l'annullamento dell'avviso di accertamento catastale per i vizi dedotti, con il conseguente riconoscimento della categoria catastale proposta con il Docfa
e con vittoria delle spese
Costituitasi in giudizio l'Agenzia eccepiva per parte sua:
– di aver comunque instaurato un contraddittorio preventivo, invitando il contribuente a presentare memorie ed elementi utili, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto del contribuente;
– che il contribuente, tramite il tecnico incaricato, aveva effettivamente depositato memoria, poi non condivisa dall'Ufficio;
– che la disciplina catastale è autonoma rispetto a quella urbanistica e che il classamento non dipende dall'uso effettivo dell'immobile, ma dalle sue caratteristiche intrinseche ed estrinseche, nonché dal confronto con unità similari;
– che la categoria A/10 trova riscontro nella storia censuaria, non essendovi variazioni tali da giustificare la declassificazione a C/2;
– che i comparabili utilizzati sono appropriati e coerenti per struttura, tipologia e dimensioni, come emergente dalle planimetrie;
– che, per gli atti DOCFA, il contraddittorio preventivo previsto dall'art.
6-bis L. 212/2000 non trova applicazione in quanto il procedimento già contiene un percorso tecnico-valutativo strutturato e speciale.
L'Ufficio concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e il riconoscimento delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento Avuto riguardo alla doglianza relativa alla motivazione dell'atto, il contribuente, con memoria successiva, ha formalmente rinunciato al motivo di ricorso concernente la carenza di motivazione. Pertanto, il motivo non necessita di trattazione. Tuttavia, anche a voler prescindere dalla rinuncia espressa in memoria, si sottolinea che il motivo non sarebbe comunque fondato.
In materia di atti catastali emessi a seguito di procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione – che discende dagli artt. 3 L. n. 241/1990 e 7 L. n. 212/2000 – è soddisfatto quando l'Amministrazione espone, in modo chiaro e intellegibile, gli elementi tipologici e i criteri tecnico-estimativi posti a base della rettifica, con specifico riferimento alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'unità immobiliare, alla storia censuaria e, ove impiegato, al raffronto con unità comparabili. Nel caso di specie, l'avviso impugnato:
– indica i dati identificativi dell'UIU (Comune, foglio, particella, subalterno), l'originaria proposta del contribuente e il classamento attribuito (categoria A/10, classe 1, consistenza 1,5 vani, rendita € 542,28);
– richiama i parametri tecnico-tipologici ritenuti rilevanti, valorizzando la congruenza con la storia censuaria e l'analogia con UIU similari nel medesimo contesto edilizio;
– dà conto del percorso istruttorio seguito, successivo all'invito a produrre osservazioni e documenti.
Tale contenuto consente al destinatario di comprendere la ragione della rettifica e di difendersi compiutamente nel merito, integrando, dunque, una motivazione sufficiente e non meramente apparente. E del resto, non
è richiesto, ai fini della validità dell'atto, un livello di dettaglio tale da esaurire ogni profilo tecnico-estimativo
(che attiene al merito amministrativo), essendo sufficiente l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche idonei a rendere ricostruibile l'iter logico seguito dall'Ufficio.
Inoltre, nella specifica materia del classamento, la giurisprudenza ha chiarito che la motivazione può legittimamente fondarsi su criteri standardizzati del sistema catastale, sul raffronto con unità similari e sulla storia censuaria, purché tali riferimenti siano esplicitati in modo da consentire il controllo di coerenza (e nel caso in esame lo sono).
Pertanto, anche nel merito, la censura di carenza motivazionale deve essere respinta.
Anche sul diritto al contraddittorio preventivo la censura è infondata.
L'art.
6-bis L. 212/2000 prevede il contraddittorio preventivo per gli atti “impositivi autonomamente impugnabili”, con esclusione degli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronto accertamento e dei controlli formali.
Gli atti catastali emessi a seguito di procedura DOCFA costituiscono l'esito di un procedimento tecnico- amministrativo speciale, già caratterizzato da un confronto tra contribuente e amministrazione tramite la possibilità di depositare memorie, documentazione e osservazioni. L'Ufficio, nel caso di specie, ha comunque invitato il contribuente a produrre elementi integrativi, ricevendo effettivamente una memoria tecnica.
Ne consegue che il contraddittorio risulta adempiuto.
Avuto riguardo, poi, alla contestazione del richiamo all'accatastamento storico e ai dati meccanografici, il rilievo è anche questa volta infondato.
L'ufficio può legittimamente utilizzare la storia censuaria dell'unità immobiliare come parametro di verifica della coerenza del classamento proposto, in assenza di variazioni edilizie idonee a mutare le caratteristiche fondamentali dell'immobile e tale richiamo assume valore tecnico e non meramente formale.
Quanto, poi, alla categoria catastale attribuita (A/10), la doglianza non merita accoglimento. Il classamento catastale non è determinato dall'uso effettivo o potenziale dell'immobile, né dai requisiti urbanistici per una determinata destinazione, ma dalle caratteristiche tipologiche e strutturali dell'unità immobiliare, come stabilito dagli artt. 61-62 del D.P.R. 1142/1949 e dall'istruzione II del 24 maggio 1942.
Nel caso concreto, l'Ufficio ha dimostrato che l'unità immobiliare presenta caratteristiche compatibili con la categoria A/10, e che tali caratteristiche non sono state superate da modifiche edilizie sostanziali. La collocazione al secondo piano e la presenza di una scala ritenuta “stretta” dal ricorrente non costituiscono elementi idonei, in sé soli, a giustificare l'assegnazione della categoria C/2, la quale, a sua volta, richiede caratteristiche strutturali e funzionali tipiche dei locali adibiti a deposito.
Infine, relativamente ai comparabili utilizzati dall'Ufficio e su quelli offerti dal contribuente si evidenzia che i comparabili individuati dall'Ufficio mostrano analogia per struttura, tipologia, collocazione e dimensioni, e risultano censiti in categoria A/10, classe 1. Il contribuente, invece, ha indicato immobili censiti come C/2, ma non ha fornito elementi tecnici sufficienti a dimostrare l'effettiva similitudine strutturale con l'unità oggetto del giudizio, né ha confutato validamente la maggiore aderenza dei comparabili individuati dall'Amministrazione.
Pertanto, la comparazione effettuata dall'Ufficio risulta corretta e congruamente motivata.
Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna il contribuente al pagamento delle spese del grado a favore dell'Ufficio che liquida in euro 1.000,00. Così deciso in Firenze, nella Camera di Consiglio del 24 febbraio 2026.