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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 01/04/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Siena
Causa R.G. 768 /2023 Oggi 1 aprile 2025 alle ore 9,22 innanzi al giudice o.p. Dott.ssa Chiara IA
EL, sono comparse l'Avv. Cappelli, per la parte attrice, l'Avv. Campoccia, in sostituzione dell'Avv. Cassiano, perla parte convenuta, le quali precisano le conclusioni e discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti depositati ed a tutto quanto ivi dedotto, eccepito, rilevato, contestato, richiesto e concluso, anche in via preliminare o pregiudiziale, nonché istruttoria, contestando ed opponendosi alle avverse difese e pretese tutte anche istruttorie insistendo per l'accoglimento della propria domanda ed il rigetto di quella avversaria. In punto di spese e per la quantificazione delle stesse le procuratrici delle parti si rimettono a giustizia, insistendo l'Avv. Campoccia per la già richiesta distrazione ex art. 93 c.p.c, chiedendo i difensori delle parti di essere esonerati dal presenziare alla lettura del dispositivo. Il giudice prende atto, autorizza quanto richiesto e si ritira in camera di consiglio (poi sospesa dalle ore 9,49 alle ore 11,39 per cause R.G. 2461/24 e
2218/22 di nuovo sospesa dalle ore 12,32 alle ore 13,30 per causa R.G. 1997/21) per la decisione della causa, precisando che provvederà a dare lettura del dispositivo, anche in assenza delle parti, mediante deposito della sentenza in PCT dandone atto a verbale con indicazione dell'orario di deposito.
Alle ore 16,34 il giudice anche in assenza delle parti procede a dare lettura del dispositivo e del verbale di udienza mediante deposito in PCT come emerge dall'orario di deposito stesso. Verbale chiuso alle ore 16,35
Il Giudice
Dott.ssa Chiara IA EL
T
1
Tribunale Ordinario di Siena
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Siena , in composizione monocratica, in persona del G.O.T.
Dott.sa Chiara IA EL , ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nella causa civile iscritta al n° 768 /2023 R.G.A.C., Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l'
comma c.p.c.)
promossa da:
con sede Siena, in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore rappresentata e difesa dall'avvocato Serena Cappelli ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in Siena, Piazza G. Matteotti n. 3, per procura allegata all'atto di citazione in opposizione a precetto
ATTRICE OPPONENTE
contro
con sede in Castelnuovo Berardenga (SI), in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dagli avvocati Pasqualino Gallo
e Alfonso Cassiano ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in via IV
Traversa Kennedy, n. 26 Rende (CS), come da procura allegata all'atto di costituzione
CONVENUTA OPPOSTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 Con atto di citazione in opposizione a precetto ritualmente notificato
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, ha convenuto in Parte_1
giudizio in persona del legale rappresentante pro tempore, per ivi sentir CP_1
accogliere le seguenti conclusioni:” IN VIA PRELIMINARE: con provvedimento anteriore all'udienza indicata in citazione ed inaudita altera parte o, in subordine, previa fissazione di apposita udienza di comparizione delle parti, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 824/2022 del 05.10.2022 emessa dal Tribunale di Siena a favore della
[...]
e sulla quale si fonda il precetto per i motivi di cui in narrativa;
in tal modo Controparte_2
evitando le dannose conseguenze derivanti in capo all'opponente dalla preannunciata esecuzione. NEL
MERITO: Ogni contraria istanza respinta e disattesa, in accoglimento della proposta opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. comma 1 promossa da per i motivi tutti di cui in Parte_1
narrativa, accertare e dichiarare l'illegittimità e l'inefficacia e/o nullità del precetto e del titolo notificati da il 23.02.2023, dichiarando l'inesistenza da parte della CP_1 Controparte_2
del diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti della e, in ogni caso, Parte_1
dichiarando l'improcedibilità della procedura esecutiva che fosse intrapresa. Con condanna al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio..”.
Si è costituita in giudizio in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, contestando recisamente le avverse domande ed insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:” Voglia l'Ill.mo Giudice adìto, disattesa
ogni avversa domanda, eccezione e deduzione . IN VIA PRELIMINARE - non concedere la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo per la totale insussistenza delle condizioni richieste dall'art. 615 c.p.c.; - non concedere la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, atteso che sul punto è intervenuta già la Corte d'Appello di Firenze che ha rigettato la medesima richiesta avversaria;
NEL MERITO - rigettare in quanto totalmente infondate sia in fatto che in diritto,
3 per i motivi di cui al presente atto, le domande attoree tutte e, di conseguenza,
accertare e dichiarare la piena legittimità, validità ed efficacia dell'atto di precetto
opposto; - condannare ex art. 96 c.p.c., al pagamento di una Parte_1
somma di denaro in favore della odierna opposta da determinare in via equitativa;
-
con vittoria di spese e compenso professionale, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore
dei sottoscritti procuratori.”.
Ritenuta la causa istruita su base documentale e rigettate le richieste istruttorie come motivato all'udienza del 24.07.2023, la causa è stata rinviata per discussione e contestuale decisione all'udienza del 7 maggio 2024 con termine per note concesse anche ai fini della discussione. Seguiva rinvio per motivi dell'Ufficio.
All'udienza del 1 aprile 2025 la causa è stata discussa e, previa camera di consiglio, contestualmente decisa come di seguito illustrato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Breve riassunto dei fatti di causa
Nell'introdurre il giudizio la parte opponente ha evidenziato che la sentenza n. 824/2022 del Tribunale di Siena resa nella causa R.G. 1780/2020 e provvisoriamente esecutiva era stata appellata con parziale sospensione dell'efficacia esecutiva, ritenendo competente territorialmente il giudice adito, nonostante che nell'atto di precetto fosse stato eletto domicilio nel distretto del Tribunale di
Cosenza, poiché l'attrice ha dei beni aggredibili nel distretto dell'adito Tribunale;
ha poi eccepito la mancanza o inefficacia del titolo esecutivo posto a fondamento del precetto, a fornte della parziale sospensione della sentenza 824/22, impugnata in appello, con conseguente nullità del precetto. Ha, inoltre, lamentato l'incertezza della sentenza impugnata stante la contraddittoria motivazione e l'errata richiesta di
4 pagamento delle spese legali, chiedendo sospendersi l'efficacia esecutiva della detta sentenza e l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
Si è costituita in giudizio in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, concordando nell'individuazione del Tribunale competente nel cui circondario ricadono i beni aziendali della società debitrice, contestando la sussistenza dei presupposti per la richiesta sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo posto a fondamento del precetto. Ha, poi, evidenziato la legittimità del precetto fondato su titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 824/2022 del Tribunale di
Siena e regolarmente notificato insieme alla stessa il 23.02.2023, insistendo per la valenza esecutiva dato che il giudice di appello ha limitato “..l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata limitatamente all'importo pari alla metà della somma per
la quale è intervenuta condanna in primo grado, oltre alla metà degli interessi legali
dalla domanda al saldo”. Inoltre, ha lamentato l'inammissibilità in questa sede di motivi fondanti l'impugnazione in appello e l'infondatezza delle eccezioni in relazione alle spese legali. Ha, quindi, chiesto il rigetto dell'opposizione e la condanna dell'attrice ex art. 96 c.p.c..
Questi, in estrema sintesi, i fatti di causa.
Sull'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado e la sospensione
parziale in appello
Va premesso che la copia esecutiva della sentenza n. 824/22 notificata unitamente al precetto è munita della attestazione di conformità e le 5 segnature (v.
“0° @E”) presenti al posto del numero a piè di pagina nelle pagine da 6 a 10 della copia notificata per quanto emerge dall'atto insistono sulla copia stessa della sentenza, come se fossero presenti anche sull'originale della medesima, ma
5 soprattutto avendo l'atto raggiunto lo scopo, tanto da consentire all'attrice di articolare difese formali e sostanziali non può essere ritenuto invalido.
Non solo, ma il provvedimento emesso dalla Corte di Appello di sospensione parziale dell'efficacia esecutiva della stessa limitatamente all'importo pari alla metà
della somma per la quale è intervenuta condanna in primo grado, oltre alla metà
degli interessi legali dalla domanda al saldo, non ne sospende in toto la valenza esecutiva.
La giurisprudenza di legittimità, infatti., è costante nel ritenere che
“….Qualora l'esecutività di un titolo esecutivo giudiziale di primo grado venga
parzialmente sospesa dal giudice d'appello, ai sensi dell'art. 283 cod. proc. civ.,
quando sia ancora pendente il termine di efficacia del precetto, notificato
unitamente al titolo esecutivo, l'esecuzione, relativamente alla parte di pretesa
esecutiva per cui la sospensione non è stata disposta, può iniziare entro tale termine,
senza che sia necessaria una nuova notifica del titolo e del precetto con l'ordinanza
di sospensione parziale, mentre, riguardo alla parte per cui è stata disposta la
sospensione, l'esecuzione può iniziare nel residuo termine di efficacia del precetto,
rimasto sospeso, una volta che lo stesso riprenda a decorrere per effetto della
cessazione dell'efficacia della sospensione, della quale il titolare abbia ricevuto la
comunicazione….” (v. Cass. 29860/08 confermata da Cass. 17126/17).
Ne consegue che l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado resta limitata alla metà dell'importo della somma liquidata in sentenza.
L'opposizione in parte qua è infondata e deve essere disattesa e respinta.
Sulla lamentata “incertezza” della sentenza
Parte opponente lamenta che la sentenza 824/22 non sarebbe un titolo certo a fronte delle contraddizioni contenute nella motivazione.
6 Le deduzioni addotte ed i motivi indicati costituiscono motivi di appello e non possono certo essere posti a fondamento di un'opposizione a precetto che si fonda, allo stato, su un tiolo provvisoriamente esecutivo perfettamente valido nei limiti di cui sopra.
Anche in parte qua l'opposizione è infondata parzialmente inammissibile proponendo motivi di appello.
Sulla eccepita rinuncia opposta da parte attrice solo nelle note conclusive
autorizzate
L'eccezione è palesemente e del tutto giuridicamente infondata oltre che tardiva.
Sostiene parte attrice nelle note autorizzate ai fini della discussione che
“….controparte dichiarando che l'ordinanza della Corte d'Appello non ha carattere
né esecutivo, né costitutivo, né condannatorio (cfr. pag. 11 comparsa di costituzione
e risposta), ha, tacitamente, rinunciato all'esecuzione del diritto in essa espresso,
avente ad oggetto la metà degli importi stabiliti in via di condanna nella sentenza di
primo grado..”.
Tale assunto è totalmente privo di fondamento, la sentenza de qua è sub iudice dell'appello e la parte convenuta ha solo ed esclusivamente attivato il proprio diritto di credito iniziando l'azione esecutiva per il recupero limitandosi a richiedere le somme per le quali il titolo esecutivo, si ribadisce sub iudice, NON è stato sospeso. Tale comportamento in alcun modo può essere interpretato come rinuncia tacita, semmai è la prova evidente che la parte convenuta intende far valere i propri diritti.
La sede corretta ove discutere della validità o meno della sentenza impugnata e della sussistenza o meno dei presupposti per la sussistenza della parte di credito ad
7 oggi “sospesa” è e resta la sede dell'impugnazione e solo in quella sede la parte può
fare espressa o tacita acquiescenza/rinuncia.
L'eccezione pertanto è infondata oltre che tardiva ed inammissibile, dato che la sede ove andava eccepita era nelle prime memorie ex art. 171ter c.p.c. e non certo in sede di discussione.
Sulla natura meramente dichiarativa relativa alle spese legali liquidate in
sentenza
Anche in parte qua l'opposizione è palesemente infondata e basta leggere il
PQM
per rilevare come la sentenza condanni l'odierna attrice al pagamento dei due terzi delle spese di lite liquidate, compensandole per 1/3.
Si legge infatti nel
P.Q.M.
“…..
Se per la rimanente parte le spese sono poste a carico dell'opponente la sentenza de qua è una sentenza di condanna non meramente dichiarativa.
L'eccezione è smentita per tabulas e va disattesa e respinta.
Sulle spese di lite
Le spese del giudizio seguono il principio della soccombenza e liquidate, in assenza di nota sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/22, ai medi di scaglione,
in considerazione del valore della causa, come indicato in atti, e dell'attività
processuale che non ha visto istruttoria (ma solo il deposito delle memorie ex art. 171ter c.p.c. con ciò solo giustificando la liquidazione ai minimi di detta fase),
quindi, in complessivi €. 6.713,00 per onorari ex D.M. 147/22, oltre rimborso
8 forfettario del 15%, IVA e CAP come per legge, se dovuti, da distrarsi ex art. 93
c.p.c. in favore del procuratore antistatario.
Sulla condanna richiesta condanna ex art. 96 c.p.c.
La pretestuosità e dilatorietà dell'opposizione come si manifesta ex se dai motivi di impugnazione e dalla documentazione versata in atti giustifica anche la condanna ex art. 96, comma III, c.p.c.
Tale condanna, infatti, serve anche a sanzionare il comportamento abusivo della parte in considerazione del danno, arrecato al sistema giudiziario che, inteso nella sua complessità, è già gravato da milioni di procedimenti pendenti per cui,
l'aggravamento del carico complessivo con procedimenti introdotti per finalità
strumentali e dilatorie, è un comportamento abusivo che merita di essere adeguatamente sanzionato con il pagamento di una somma equitativamente individuata
Del resto, corre l'obbligo rilevare che il terzo comma dell'art. 96 c.p.c.
presuppone il requisito della mala fede o della colpa grave, ossia la rimproverabilità della condotta del soccombente come nell'ipotesi di cui all'articolo 96, primo comma, c.p.c., ma non esige la prova specifica del pregiudizio sofferto dalla parte a causa della lite temeraria subita, trattandosi di una condanna che può essere emessa dal Giudice anche d'ufficio, sulla base degli elementi emersi all'esito del giudizio.
Infatti, l'istituto presenta una natura mista sanzionatoria risarcitoria, ove la liquidazione viene operata in via equitativa dal decidente, tenendo conto della gravità
della colpa, dei presumibili pregiudizi arrecati alla controparte in ragione della natura, dell'oggetto della causa e della durata del processo, sia in termini di pregiudizio patrimoniale che non patrimoniale.
9 Ciò è coerente con quanto anche recentemente affermato dal Supremo
Collegio che ha chiarito che “…La ratio dell'istituto delineato nell'art. 96
comma 3 c.p.c. è assolutamente pubblicistica, come conferma d'altronde la
natura sanzionatoria e non risarcitoria della condanna. Si tratta, invero, di un
presidio del processo dal suo abuso, ovvero dalla lesione dell'interesse
collettivo, id est pubblico, a un adeguato funzionamento del sistema
giurisdizionale, che ovviamente si rispecchia sull'esigenza della ragionevole
durata del processo. La norma presuppone anche un criterio di imputazione
soggettiva, da intravedere nel dolo o nella colpa grave. Quantomeno abuso con
colpa grave deve riscontrarsi in una impugnazione che travisa un
contenuto chiaro e lineare del provvedimento impugnato, attribuendo ad
esso un contenuto diverso per sostenere la propria tesi di impugnante.
E ancora, deve riconoscersi un abuso con mala fede o colpa grave nel caso in cui,
senza alcun dubbio, l'impugnazione viene utilizzata per una funzione diversa
da quella che il legislatore le affida. Così avviene, per esempio, qualora si
presenti una impugnazione esclusivamente di merito dinanzi al giudice di legittimità
(cfr. in quest'ultimo senso la già citata Cass. sez. 6 - 3, ord. 22 febbraio 2016
n. 3376). Infine, non può non rilevare quel che è sempre stato il presupposto sotto il profilo soggettivo già del primo comma dell'articolo 96, cioè la
conclamata infondatezza (la "temerarietà") della prospettazione giuridica con
cui si agisce o con cui ci si difende, vale a dire una inconsistenza giuridica
percepibile che avrebbe dovuto indurre dal farla valere (cfr. ancora la già
citata Cass. sez. 6 - 3, ord. 18 novembre 2014 n. 24546, nonché Cass. sez. 3,
30 dicembre 2014 n. 27534 e Cass. sez. 6 - 3, 21 gennaio 2016 n. 1115):
infondatezza che non rileva soltanto in relazione al diritto sostanziale, ma
10 deve rapportarsi anche al rito processuale, e dunque a quanto concerne le modalità
di proposizione del diritto sostanziale (per esempio, una
rappresentazione del diritto sostanziale del tutto generica ed assertiva, priva
di alcuna specifica illustrazione). Tutti aspetti che, ovviamente, sono ben idonei a
riflettersi, previo il necessario accertamento su chi ha operato nel caso concreto le
scelte abusive, sulla responsabilità professionale del difensore: nel caso in cui
questa sussista e l'assistito agisca nei confronti del suo avvocato, viene a
configurarsi - logico e inevitabile completamento del presidio posto dal
legislatore a una corretta utilizzazione dello strumento processuale - una
fattispecie di sanzione per via indiretta a carico della parte tecnica in forza
di iniziativa della parte sostanziale (aspetto, questo, che non a caso riecheggia
parzialmente l'altro affidamento all'iniziativa privata che si rinviene nell'articolo 96, terzo comma, cioè, come evidenziato dalla Corte
Costituzionale, la riscossione ad opera della parte vittoriosa della sanzione
dal suo avversario), così giungendo tendenzialmente a un pieno effetto deflattivo/preventivo di tutela dell'adeguato funzionamento del sistema giurisdizionale…” (v. Cass. 19285/16).
Del resto anche successivamente un orientamento costante della Suprema
Corte ha chiarito che “..la condanna ex art. 96 c.p.c., comma 3, applicabile d'ufficio
in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico,
autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96
c.p.c., commi 1 e 2, e con queste cumulabile, volta – con finalità deflattive del
contenzioso – alla repressione dell'abuso dello strumento processuale. (Sez. 2,
Sentenza n. 27623 del 21/11/2017)….” (v. Cass. 21055/19), non può sfuggire, infatti,
che la norma richiamata ha introdotto nel nostro codice l'istituto dei "punitive
11 damages" per scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzione del sistema giustizia.
L'orientamento giurisprudenziale sopra ricordato, cui il giudicante aderisce, è stato poi, ulteriormente confermato dalla nuova formulazione dell'art. 96 c.p.c., che prevede all'ultimo comma una condanna in favore della cassa delle ammende, con ciò solo confermando il carattere sanzionatorio e deflattivo verso l'abuso del processo.
Per le dette considerazioni, quindi, si ritengono sussistenti i presupposti per la condanna dell'attore anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96, terzo comma,
c.p.c. e tutto quanto sopra considerato sanzione equa, anche alla luce del principio di diritto espresso dal Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 21570 del 30/11/2012, appare essere quella pari alla somma sopra liquidata per le spese di lite ai sensi del D.M. n.
147/22.
Visto l'art. 96 c.p.c. u.c. condanna altresì l'attrice al pagamento della somma di €. 1.500,00 in favore della cassa delle ammende
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo:
- Rigetta l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto, per quanto in motivazione, accertando e dichiarando la piena legittimità, validità ed efficacia dell'atto di precetto opposto;
- visto l'art. 91 c.p.c. condanna la parte attrice al pagamento in favore della parte convenuta delle spese di lite liquidate in in complessivi €. 6.713,00
per onorari ex D.M. 147/22, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e
CAP come per legge, se dovuti, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario;
12 - visto l'art. 96 c.p.c. condanna, per quanto in motivazione, l'attrice al pagamento in favore della convenuta della somma di €. 6.713,00;
- visto l'art. 96 c.p.c. u.c. condanna altresì l'attrice al pagamento della somma di €. 1.500,00 in favore della cassa delle ammende;
- visto l'art. 52, comma V, D. Lgs. 196/03 dispone che la cancelleria, in caso di diffusione del presente provvedimento, diffusione per formazione della banca dati ovvero per gli obiettivi previsti dal PNRR, assuma provvedimenti/strumenti idonei ad omettere l´indicazione delle generalità
e degli altri dati identificativi degli interessati.
Siena lì 1 aprile 2025
Il giudice dott.ssa Chiara IA EL
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