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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 23/12/2025, n. 2797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2797 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
15134 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Antonella Guerra Presidente
Dott.ssa Virginia Manfroni Giudice
Dott.ssa NI CA Giudice Relatore
Decidendo nella causa n. 15134 2025 VG promossa
DA
, nata il [...] a [...], residente a Parte_1
Verona, Via T. Saraina n. 10 rappresentata e difesa dall'avv. MAFFICINI SARA
e nato il [...] a [...], residente a Controparte_1
Verona, Via Fiume n. 3 rappresentato e difeso dall'avv. MAFFICINI SARA
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
In punto: divorzio congiunto - cessazione effetti civili
Conclusioni comuni delle parti:
1. Scioglimento del matrimonio
Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti a DO, Polonia, il 26/01/2002, atto trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Verona.
2. Rapporti patrimoniali tra le Parti
I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e quindi dichiarano e si danno reciprocamente atto che, con la completa e puntuale esecuzione degli accordi di cui al presente ricorso per scioglimento del matrimonio, avranno definitivamente regolato ogni loro rapporto economico e patrimoniale e che non avranno più nulla da pretendere l'uno dall'altro.
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla oppone all'accoglimento del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato in data 07/11/2025, e Parte_1 sul presupposto per cui avevano contratto matrimonio a Controparte_2
DO, Polonia, il 26/01/2002; dalla loro unione non erano nati figli;
si erano separati giusta sentenza di omologa n. 160/2025 del 27/1/2025 – hanno chiesto lo scioglimento del matrimonio.
Le parti con le note scritte ex art. 127 ter cpc depositate in data 3/12/25 hanno confermato il contenuto del ricorso introduttivo e le condizioni ivi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale, in considerazione del fatto che i ricorrenti sono cittadini polacchi, che hanno contratto matrimonio in Polonia, occorre verificare la sussistenza della giurisdizione italiana.
Ora, la competenza giurisdizionale del giudice adito in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio va ritenuta in base al primo criterio di giurisdizione di cui all'art. 3, paragrafo a) del Reg.
1111/19 UE, applicabile dal 01/08/22 (in caso di domanda congiunta, la competenza dell'autorità giudiziale dello Stato membro nel cui territorio si trova la residenza abituale di uno dei due coniugi), posto che entrambe le parti sono residenti in Italia in provincia di Verona;
Quanto alla individuazione della legge applicabile alla domanda di scioglimento del matrimonio,
l'art. 8 del Regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio del 20/12/10, prevede che, in mancanza di una scelta concorde da delle parti sulla legge applicabile, si applichi la legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Posto che entrambi i coniugi risultano residenti in Italia, la legge applicabile è quella italiana.
***
Nel merito, le richieste concordemente avanzate dalle parti sono meritevoli di accoglimento.
I coniugi, presentando congiuntamente la domanda di divorzio, hanno dimostrato la volontà di pervenire alla cessazione degli effetti civili del vincolo coniugale, di talché il Collegio non può che recepire tale intendimento. Del resto, sussistono, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 (essendo stata la separazione siglata con sentenza di omologa n.
160/2025 del 27/1/2025).
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto.
Nulla va disposto in ordine alla annotazione del presente provvedimento del registro di matrimonio, stante la mancata registrazione dell'atto.
Le spese, come da richiesta delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da , Parte_1 nata il [...] a [...] e nato il [...] a Controparte_1
POLONIA, alle condizioni come indicate nella epigrafe della presente decisione
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 16/12/25.
La Giudice relatrice
NI CA
La Presidente
Dott.ssa Antonella Guerra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Antonella Guerra Presidente
Dott.ssa Virginia Manfroni Giudice
Dott.ssa NI CA Giudice Relatore
Decidendo nella causa n. 15134 2025 VG promossa
DA
, nata il [...] a [...], residente a Parte_1
Verona, Via T. Saraina n. 10 rappresentata e difesa dall'avv. MAFFICINI SARA
e nato il [...] a [...], residente a Controparte_1
Verona, Via Fiume n. 3 rappresentato e difeso dall'avv. MAFFICINI SARA
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
In punto: divorzio congiunto - cessazione effetti civili
Conclusioni comuni delle parti:
1. Scioglimento del matrimonio
Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti a DO, Polonia, il 26/01/2002, atto trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Verona.
2. Rapporti patrimoniali tra le Parti
I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e quindi dichiarano e si danno reciprocamente atto che, con la completa e puntuale esecuzione degli accordi di cui al presente ricorso per scioglimento del matrimonio, avranno definitivamente regolato ogni loro rapporto economico e patrimoniale e che non avranno più nulla da pretendere l'uno dall'altro.
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla oppone all'accoglimento del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato in data 07/11/2025, e Parte_1 sul presupposto per cui avevano contratto matrimonio a Controparte_2
DO, Polonia, il 26/01/2002; dalla loro unione non erano nati figli;
si erano separati giusta sentenza di omologa n. 160/2025 del 27/1/2025 – hanno chiesto lo scioglimento del matrimonio.
Le parti con le note scritte ex art. 127 ter cpc depositate in data 3/12/25 hanno confermato il contenuto del ricorso introduttivo e le condizioni ivi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale, in considerazione del fatto che i ricorrenti sono cittadini polacchi, che hanno contratto matrimonio in Polonia, occorre verificare la sussistenza della giurisdizione italiana.
Ora, la competenza giurisdizionale del giudice adito in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio va ritenuta in base al primo criterio di giurisdizione di cui all'art. 3, paragrafo a) del Reg.
1111/19 UE, applicabile dal 01/08/22 (in caso di domanda congiunta, la competenza dell'autorità giudiziale dello Stato membro nel cui territorio si trova la residenza abituale di uno dei due coniugi), posto che entrambe le parti sono residenti in Italia in provincia di Verona;
Quanto alla individuazione della legge applicabile alla domanda di scioglimento del matrimonio,
l'art. 8 del Regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio del 20/12/10, prevede che, in mancanza di una scelta concorde da delle parti sulla legge applicabile, si applichi la legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Posto che entrambi i coniugi risultano residenti in Italia, la legge applicabile è quella italiana.
***
Nel merito, le richieste concordemente avanzate dalle parti sono meritevoli di accoglimento.
I coniugi, presentando congiuntamente la domanda di divorzio, hanno dimostrato la volontà di pervenire alla cessazione degli effetti civili del vincolo coniugale, di talché il Collegio non può che recepire tale intendimento. Del resto, sussistono, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 (essendo stata la separazione siglata con sentenza di omologa n.
160/2025 del 27/1/2025).
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto.
Nulla va disposto in ordine alla annotazione del presente provvedimento del registro di matrimonio, stante la mancata registrazione dell'atto.
Le spese, come da richiesta delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da , Parte_1 nata il [...] a [...] e nato il [...] a Controparte_1
POLONIA, alle condizioni come indicate nella epigrafe della presente decisione
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 16/12/25.
La Giudice relatrice
NI CA
La Presidente
Dott.ssa Antonella Guerra