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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 18/07/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI N. 1333/2024 R.G.
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palmi in composizione monocratica, nella persona del G.O.T. Dott.ssa
Stefania Bagnoli, ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1333/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi
PROMOSSA DA
(C.F. ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Antonio Giuseppe Monea (C.F. C.F._2
- OPPONENTE –
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ) in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore - quale procuratrice di (C.F. Controparte_2
) in persona del suo legale rappresentante pro tempore - rappresentata e P.IVA_2 difesa da a R.L. (C.F. ), nella persona dell'Avv. Controparte_3 P.IVA_2
Petra Bassani (C.F. C.F._3
- OPPOSTA–
Conclusioni: all'udienza del 25 Giugno 2025 i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti.
1 TRIBUNALE DI PALMI N. 1333/2024 R.G.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO
1. In data 17 Settembre 2024 quale procuratrice di Controparte_1 CP_2
ha depositato presso il Tribunale di Palmi il seguente ricorso per decreto
[...] ingiuntivo:
“PREMESSO CHE
1) Il Sig. (C.F. ), residente in [...]C.F._1
Viale A. Gramsci N. 8, Serrata (RC) 89020, ha stipulato in data 30/08/2019 con
ND S.p.A. un contratto di prestito personale (doc. 1, L. Rif. 698033);
2) Il Sig. ha maturato un'esposizione debitoria pari Parte_1 ad € 11.108,15, come risulta dagli estratti conto, ex art. 50 del D. Lgs. 385/93, allegati
(docc. 2);
3) ND S.p.A. ha ceduto il credito a come da contratto di Controparte_4 cessione e da lettera raccomandata A/R di cessione inviata (docc. 3 – 4);
4) ha ceduto il credito di cui al presente atto a Controparte_4 Controparte_2 come da avviso di cessione di crediti in Gazzetta Ufficiale e dichiarazione di cessione allegati (docc. 5- 6);
5) ha conferito all'esponente procura speciale per la riscossione Controparte_2 dei crediti e per l'esercizio di tutte le attività ad essa connesse (doc. 7);
6) con lettera raccomandata A/R il Sig. è stato Parte_1 invitato ad adempiere l'obbligazione assunta, senza alcun riscontro (doc. 4);
7) ogni sollecito è risultato vano ed il credito è certo, liquido ed esigibile;
8) il foro adito è competente quale foro del consumatore;
9) alla luce del recente orientamento giurisprudenziale, si evidenzia sin da ora che, dall'analisi del contratto, non appaiono sussistenti profili sintomatici di abusività delle clausole sottoscritte ed incidenti sulla causa petendi e sul petitum del credito azionato in via monitoria, come disposto dalle SS.UU. della Corte Suprema di Cassazione con
Sentenza n. 9479/2023 pubblicata in data 6.4.2023. Ed invero le clausole contrattuali non hanno carattere vessatorie, non rientrando tra quelle indicate nell'art. 33 comma 2
D.lgs. n. 206/2005 e non determinando in alcun modo un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi contrattuali. In ogni caso le stesse, come risulta dalla documentazione allegata, sono state oggetto di trattativa individuale e validamente sottoscritte dal Sig. . Parte_1
*******
2 TRIBUNALE DI PALMI N. 1333/2024 R.G.
Tutto ciò premesso e considerato, come sopra Controparte_1 rappresentata, domiciliata e difesa Chiede che l'Ill.mo Tribunale adìto, voglia emettere, ai sensi degli artt. 633 e segg. c.p.c., decreto ingiuntivo nei confronti di:
[...]
(C.F. ), residente in [...], Parte_1 C.F._1
Serrata (RC) 89020, per la somma di € 11.108,15 oltre interessi legali dalla data di cessione al saldo, nonché le spese, competenze ed onorari della procedura monitoria, con espresso avvertimento che in assenza di opposizione il decreto ingiuntivo diverrà esecutivo e irrevocabile e la parte ingiunta-consumatore decadrà dalla possibilità di contestare l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto”.
2. In accoglimento del predetto ricorso, con decreto ingiuntivo n. 332/2024 (R.G. n.
1059/2024), emesso il 19 Settembre 2024 e notificato l'8 Ottobre 2024, il Tribunale di
Palmi ha ingiunto a di pagare a nel Parte_1 Controparte_1 termine di 40 giorni dalla sua notificazione, la somma complessiva di € 11.108,15 oltre interessi sul capitale come da domanda e sino all'effettivo soddisfo, spese del procedimento monitorio (liquidate in € 145,50 per esborsi ed € 567,00 per competenze professionali), spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
3. Avverso tale decreto, con atto di citazione notificato telematicamente il 15
Novembre 2024, ha proposto opposizione per i seguenti Parte_1 motivi:
“1)- DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE DEL CREDITORE PROCEDENTE CESSIONARIO
DEL CREDITO
Il credito per cui si procede nasce da un prestito personale concesso all'odierno opponente dalla ND. A seguito di vari passaggi, giuridicamente rilevanti, tra incorporazioni, cessioni di crediti e procure, la richiedeva ed Controparte_1 otteneva ingiunzione di pagamento.
Costituisce principio ormai consolidato quello secondo il quale la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del
DL.gs n° 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la stessa non sia stata esplicitamente o implicitamente riconosciuta.
L'art. 58 TUB stabilisce una disciplina specifica che si discosta da quella del codice civile nel caso di cessione dei crediti. Questa deroga è giustificata proprio dalla natura dell'oggetto della cessione, costituito da blocchi di crediti che vengono individuati in base a tipologie e caratteristiche comuni.
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La prova della cartolarizzazione del credito nell'operazione di cartolarizzazione indicata è imprescindibile, poiché chi si afferma successore della parte originaria ha l'onere di fornire prova documentale della sua legittimazione sostanziale e dell'effettività della cessione. (Cass. Civ. sez. VI 5/11/2020 n° 24798).
L'avviso in Gazzetta Ufficiale, da solo, non fornisce la prova negoziale della convenzione tra le parti, perlomeno in tutte quelle circostanze in cui, dallo stesso non sia dato evincersi con sufficiente determinatezza l'effettiva ricomprensione della pretesa creditoria azionata nell'operazione di cessione “in blocco”.
Pertanto non è sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale: l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non prova l'avvenuta cessione di quel credito specifico. (Cassazione n° 3405 del 6/2/2024).
Il contenuto della documentazione di cessione prodotta a sostegno della richiesta di ingiunzione di pagamento non può essere considerato idoneo ad individuare con chiarezza e determinatezza la cessione, poiché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie inserite in cessione devono consentire di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione.
A conferma di tale assunto la Corte di Cassazione con la sentenza 7866/2024 ha statuito: “La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria di notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'articolo 1264 C.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D. L.gs n 385 del 1993 articolo 58, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta inclusione”.
2)- Nel merito e senza rinuncia alcuna alla precedente eccezione, si specifica che il credito originariamente concesso dalla ND prevedeva il pagamento delle rate secondo delle modalità concordate nel contratto originario. Nelle varie cessioni che si sono susseguite l'odierno opponente non è stato messo nella condizione di poter conoscere le modalità di pagamento al fine dell'estinzione del debito e dell'esatto ammontare dello stesso. Anche in questo caso la cessione in blocco dei crediti e la mancata esatta e specifica individuazione dello stesso non consente di poter risalire, a seguito di pagamenti effettuati all'esatta entità del debito. Dovrà essere il debitore a dimostrare, in maniera piena e puntuale, l'esistenza e l'esatto ammontare del credito.
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Il preteso creditore opposto dovrà provare la correttezza degli importi indicati nel decreto ingiuntivo, distinguendo tra importi dovuti a titolo di capitale e di tassi di interesse per ogni rata del finanziamento.
L'estratto conto certificato previsto dall'art. 50, T.U.B., utilizzato per ottenere il decreto ingiuntivo (la certificazione non risulta negli atti del procedimento monitorio), una volta avanzata l'opposizione, perde ogni valore di prova e dovrà essere l'odierno opposto a dover dimostrare ogni elemento che rende la sua pretesa fondata, nei termini indicati nel procedimento monitorio.
3)- Si contesta, inoltre, l'importo ingiunto in quanto non è specificato l'importo preteso a titolo d'interessi, ed in ogni caso l'ammontare degli stessi calcolati oltre la soglia di legge”.
3.1 Su tali premesse l'opponente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'opposta
[...]
e della mandataria e conseguentemente annullare Controparte_1 Controparte_2
e revocare il decreto ingiuntivo opposto.
2) In subordine revocare il decreto ingiuntivo rideterminando la somma dovuta nonché gli interessi accertando e dichiarando il tasso applicato con il contratto di finanziamento e determinando l'esatta misura degli stessi secondo i limiti di legge.
3) Emettere ogni altro provvedimento necessario e/o consequenziale anche in ordine alle spese e competenze del giudizio”.
4. In data 20 Febbraio 2025 si è costituita l'opposta quale Controparte_1 procuratrice di che, contestata la fondatezza dell'opposizione, ha così Controparte_2 concluso:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis:
In via preliminare:
- concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 332/2024, rg.n.
1059/2024, emesso dal Tribunale di Palmi, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione.
Nel merito:
- in via principale, rigettare l'avversa opposizione per tutte le ragioni indicate e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto in ogni sua parte ovvero accertare e dichiarare che quale procuratrice di è creditrice Controparte_5 Controparte_2 nei confronti dell'opponente della somma di € 11.108,15 o di quella diversa somma che verrà determinata in corso di causa, e per l'effetto, condannare Sig.
[...]
(C.F. ) residente in [...] C.F._4
5 TRIBUNALE DI PALMI N. 1333/2024 R.G.
N. 8, Serrata (RC) 89020 a pagare alla in persona del legale Controparte_5 rappresentante pro tempore, il predetto importo oltre alle spese legali liquidate nella fase monitoria e nel presente giudizio;
- in via subordinata, condannare il Sig. , ai sensi Parte_1 dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da lite temeraria da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
Con vittoria di spese di lite.
Con riserva di dedurre, articolare e produrre nonché di richiedere mezzi istruttori e produrre documenti nei termini di legge”.
5. Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 24 Febbraio 2025, il Tribunale ha così provveduto:
“❖ letti gli atti di causa;
❖ constatato che in data 20 Febbraio 2024 l'opposta si è ritualmente Controparte_2 costituita, tramite la sua procuratrice nel termine di cui al Controparte_1 novellato art. 166 c.p.c. [“Costituzione del convenuto”], ossia “almeno settanta giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione” (5 Maggio 2025);
❖ verificata la regolarità del contraddittorio;
❖ ritenuto che non occorra pronunciare i provvedimenti di cui all'art. 171 bis, comma 1, c.p.c.;
❖ considerato che non sono emerse questioni rilevabili d'ufficio da indicare alle parti per la loro trattazione nelle memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c.;
❖ visto l'art. 171 bis, comma 3, c.p.c.;
❖ tenuto conto del carico del ruolo;
differisce la data della prima udienza - fissata ex art. 168 bis, comma 4, c.p.c. per il 7 Maggio
2025 – al 25 Giugno 2025, ore 9:30; evidenzia che i termini indicati a 'pena di decadenza' dall'art. 171 ter c.p.c. per la proposizione di eventuali memorie integrative decorreranno rispetto a quest'ultima data (25 Giugno
2025); invita il difensore della parte opposta a depositare telematicamente entro il 5 Giugno 2025:
il 'Ricorso per decreto ingiuntivo' in formato .pdf editabile (c.d. nativo digitale);
la copia notificata del 'Ricorso per decreto ingiuntivo' e del pedissequo decreto n.
332/2024 (R.G. n. 1059/2024)”.
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6. All'udienza del 25 Giugno 2025 il Tribunale - “ritenuto di dover preliminarmente decidere sulla richiesta - formulata dall'opponente nell''Atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo' - di 'Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'opposta e della mandataria Controparte_1 [...]
[recte: dell'opposta e della mandataria CP_2 Controparte_2 Controparte_1
n.d.r.] e conseguentemente annullare e revocare il decreto ingiuntivo opposto'” -
[...] ha invitato i difensori delle parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e, all'esito, ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
DIRITTO
I
Sul difetto di titolarità del diritto azionato dall'opposta Controparte_2
Il Tribunale ritiene di poter decidere il presente giudizio secondo il “principio della ragione più liquida”, ossia sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre anche se preliminari (Cass. civ. SS.UU. n. 9936/2014 e nn. 26242-3/2014. Conf. ex multis: Cass. civ. nn. 23531/2016, 2853/2017, 2909/2017, 5804/2017, 5805/2017,
987/2018, 11458/2018, 363/2019, 9309-14066 e 20555/2020, 11/2021, 456/2021,
26214/2022).
Alla stregua del predetto criterio, l'opposizione in esame merita d'essere accolta, con efficacia assorbente rispetto ad ogni altra questione, per carenza di titolarità, da parte dell'opposta del diritto dalla stessa fatto valere nel presente Controparte_2 giudizio. Tale carenza, preme evidenziare, oltre ad essere stata ritualmente eccepita dall'opponente nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo [v. “atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo”, pp. 2-4, ut supra integralmente riportato nel FATTO sub 3, pp. 3-4], è comunque rilevabile anche d'ufficio (Cass. civ., SS.UU., n. 2951/2016. Conf. Cass. civ., nn. 22590/2020 e 5857/2022).
I.1 Quadro normativo
Art. 2697 [“Onere della prova”], comma 1, c.c.:
“Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
Art. 1186 [Decadenza dal termine] c.c.:
“Quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito, per
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fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse”.
Art. 1334 [“Efficacia degli atti unilaterali”] c.c.:
“Gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati”.
I.2 Quadro ermeneutico
Per la giurisprudenza nomofilattica “l'art. 2697 c.c. nel primo comma, impone all'attore di provare i fatti che costituiscono il fondamento del diritto da lui fatto valere
(fatti costitutivi), con la conseguenza implicita che, se tale prova egli non fornisce, la sua domanda viene rigettata” (Cass. civ. n. 7026/2001, in motivazione).
I.
2.1 In tema di titolarità del diritto azionato le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (Cass. civ., SS.UU, n. 2951/2016) hanno fissato i seguenti principi di diritto:
▪ “la parte che promuove un giudizio deve prospettare di essere parte attiva del giudizio (ai fini della legittimazione ad agire) e deve poi provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva che la rende parte”;
▪ “la titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare”;
▪ “il giudice può rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio”;
I.
2.2 In materia di “cessione di crediti in blocco”, i Giudici della legittimità si sono così espressi:
a) “In caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito. Quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni. Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal comma 2, della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se
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l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio.
Laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti 'in blocco' non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo” (Cass. civ. n. 17944/2023. Conf. nn. 3405/2024,
28790/2024 e 15088/2025).
b) “La norma dell'art. 58, comma 2 TUB stabilisce che la 'banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana'. Come è agevole constatare dalla lettura di questa disposizione, la pubblicazione sulla Gazzetta, e/o l'iscrizione nel registro, non attengono al perfezionamento della fattispecie traslativa, né alla produzione del relativo effetto;
non hanno valenza costitutiva e neanche di sanatoria di eventuali vizi dell'atto; non fanno parte della documentazione contrattuale inerente appunto alla fattispecie traslativa … La disposizione dell'art. 58, comma 2 TUB non chiede altro se non che sia data la 'notizia' di un'avvenuta 'cessione'. La norma viene cioè a fissare - come contenuto minimo essenziale della pubblicazione -
l'enunciazione di un 'fatto' estremamente ridotto, di mera sintesi. In questa prospettiva
(dell'enunciazione minimale di un mero fatto di cessione), la pubblicazione nella
Gazzetta può costituire, al più, elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo - in termini generici, se non proprio promiscui - ad 'aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco' (art. 58, comma 1 TUB). Ma di sicuro non dà contezza - in questa sua 'minima' struttura informativa - degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, né tanto meno consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere. E' per contro principio ricevuto della giurisprudenza di questa Corte che colui, che 'si afferma successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria' ai sensi dell'art. 58 TUB, ha l'onere puntuale di 'fornire la prova documentale della propria legittimazione', con documenti
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idonei a 'dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco' (cfr. così, puntualmente, Cass., 2 marzo 2016, n.
4116)”. Pertanto, “qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il 'prudente apprezzamento' del giudice del merito,
a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito" (Cass. civ., n. 5617/2020).
c) “In materia di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 del T.u.b., la questione dell'essere il credito compreso tra quelli ceduti è rilevabile d'ufficio dal giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario” (Cass. civ., n.
5857/2022, in motivazione).
d) “[…] la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 D.Lgs. n.
385 del 1998, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. civ. n. 5190/2025, in motivazione. Conf. n.
4116/2016, ivi richiamata, nonché n 5857/2022, cit.).
e) “[…] in linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 cod. civ., quanto meno nel caso in cui, sul punto, il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata. Tale principio vale, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto;
quindi, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.” (Cass. civ. n. 15088/2025, in motivazione).
I.
2.3 Con riguardo alla “decadenza dal termine” il Supremo Collegio ha fornito la seguente interpretazione:
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f) “La finalità perseguita con l'art. 1186 C.C. è quella di tutelare il creditore contro il pericolo di perdere le garanzie patrimoniali del proprio debitore. La decadenza del debitore dal beneficio del termine, ai sensi dell'art. 1186 C.C., non consegue automaticamente alla sua sopravvenuta insolvenza, occorrendo invece, perché la decadenza si verifichi, che il detto creditore richieda l'immediato adempimento. Tale richiesta … integra un atto unilaterale recettizio, che determina l'effetto della decadenza dal momento in cui perviene a conoscenza del debitore” (Cass. civ. n. 5371/1989, in motivazione. Conf. Cass. civ., nn. 3865/1984, 9943/1993 e 12182/2021).
I.
2.4 Relativamente alle “scritture private provenienti da terzi”, la pacifica giurisprudenza della Corte di Cassazione ha affermato che:
g) “[…] le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite possono essere liberamente contestate dalle parti, non applicandosi alle stesse né la disciplina sostanziale di cui all'art. 2702 c.c., né quella processuale di cui all'art. 214 c.p.c., atteso che esse costituiscono prove atipiche il cui valore probatorio è meramente indiziario, e che possono, quindi, contribuire a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo” (Cass. civ. n. 6650/2020, in motivazione. Conf.
n. 38805/2021).
h) “[…] la parte, che vuole avvalersi di una scrittura privata proveniente da un terzo estraneo al giudizio, e tenuta a provare la veridicità formale del documento, che, per sé stesso, in difetto di quella prova, non può avere alcun valore probatorio, neppure di semplice indizio. Resta, comunque, ferma la libertà del giudice di formare il proprio convincimento circa la veridicità formale della scrittura, in base agli elementi probatori acquisiti agli atti del processo, nonché al comportamento della parte contro la quale la scrittura viene prodotta, anche in relazione a particolari circostanze che a tale contegno possano conferire una speciale significazione e rilevanza probatoria” (Cass. civ. n.
8938/2015, in motivazione).
I.3 In accordo col suesposto sistema giuridico, l'esperita istruttoria ha consentito di accertare univocamente che l'opposta - a fronte delle puntuali Controparte_2 contestazioni mosse dall'opponente [v. “atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo”, pp. 2-
4, ut supra integralmente riportato nel FATTO sub 3, pp. 3-4] avverso la pretesa monitoria e la relativa documentazione di supporto - non ha fornito alcuna prova, ex art. 2697 c.c.,
d'esser titolare del credito oggetto di causa e, quindi, del diritto ad agire per il suo recupero. Ciò in quanto il contratto di prestito personale, senza numero, del 30 Agosto
2019 [v. “Contratto ND S.p.A., piano di ammortamento ND e certificato digitale qualificato” (all. n. 1 al “Ricorso per decreto ingiuntivo” in “Fascicolo monitorio” allegato n. 3 alla “comparsa di costituzione e risposta”)], posto a fondamento dell'ingiunzione, è stato stipulato
11 TRIBUNALE DI PALMI N. 1333/2024 R.G.
dall'opponente con ND AN s.p.a. senza che Parte_1
l'opposta abbia dimostrato d'esser divenuta legittima titolare del credito Controparte_2 derivante dal suo parziale adempimento.
Valga, al riguardo, il seguente ordine di considerazioni:
“A”
Prima cessione fra ND AN s.p.a. e Controparte_4
Tale cessione è rimasta del tutto indimostrata in quanto la documentazione prodotta dall'opposta s'è rivelata inidonea a provare che nel blocco dei crediti ceduti sia compreso anche quello per cui è causa.
Invero:
1] Il c.d. “Contratto di cessione ND S.p.A. - del 17 Controparte_4
Dicembre 2020 [v. “Contratto di cessione ND S.p.A. - (all. n. 1 al “Ricorso per Controparte_4 decreto ingiuntivo” in “Fascicolo monitorio” allegato n. 3 alla “comparsa di costituzione e risposta”)] non riveste alcuna rilevanza probatoria, ai fini che qui interessano, perché nessun riferimento esso fa né al contratto di prestito personale, senza numero, del 30 Agosto
2019 [v. “Contratto ND S.p.A., piano di ammortamento ND e certificato digitale qualificato” (all. n. 1 al “Ricorso per decreto ingiuntivo” in “Fascicolo monitorio” allegato n. 3 alla “comparsa di costituzione e risposta”)], né all'elenco dei crediti ceduti - non potendosi ritenere idoneo, a tal fine, un ”Elenco Crediti” completamente “vuoto”, cioè privo di qualsiasi indicazione dei crediti ceduti [v. “Contratto di cessione (all. n. 1 al “Ricorso per Controparte_6
decreto ingiuntivo” in “Fascicolo monitorio” allegato n. 3 alla “comparsa di costituzione e risposta”) sub
”ALLEGATO A Elenco crediti”, p. 34 (p. 66 del relativo file), sotto riprodotto in immagine] - così rimanendo funzionalmente scollegato dal petitum e dalla causa petendi dell'odierno giudizio di cognizione
12 TRIBUNALE DI PALMI N. 1333/2024 R.G.
2] Il c.d. “Estratto conto certificato ND S.p.A.” [v. “Estratto conto certificato ND S.p.A. e (all. n. 2 al “Ricorso per decreto ingiuntivo” in “Fascicolo Controparte_4
monitorio” allegato n. 3 alla “comparsa di costituzione e risposta”), pp. 30 e 31 del relativo file sotto riprodotte in immagine] non dimostra che ND AN s.p.a. abbia ceduto a CP_4 il credito ingiunto perché:
[...]
▪ si riferisce ad un periodo precedente alla dedotta cessione alla quale, in ogni caso, non fa alcun riferimento;
▪ non contiene alcun riscontro relativamente al fatto che il credito sia divenuto
“compromesso”, così come ivi registrato in data 5 Febbraio 2020, non risultando provato che ND AN s.p.a. abbia segnalato l'opponente alla Centrale Rischi ovvero abbia comunicato allo stesso lo status di “sofferenza” o la decadenza dal beneficio del termine;
secondo la giurisprudenza riportata sub I.2.3, infatti, la “richiesta (di
“immediato adempimento”) integra un atto unilaterale recettizio che determina l'effetto della decadenza dal momento in cui perviene a conoscenza del debitore”, sicché è indubitabile che in mancanza della prova certa, ex art. 2697 c.c., che il debitore ceduto, attuale opponente, abbia ricevuto (o effettivamente conosciuto) una “richiesta d'immediato adempimento”, nessuna “decadenza del termine” ex art. 1186 c.c. può essersi legittimamente configurata a suo danno [v. amplius sub I.2.3, lett. f)].
3] Il c.d. “Estratto conto certificato [v. “Estratto conto certificato Controparte_4
ND S.p.A. e (all. n. 2 al “Ricorso per decreto ingiuntivo” in “Fascicolo monitorio” Controparte_4 allegato n. 3 alla “comparsa di costituzione e risposta”), p. 32 del relativo file sotto riprodotta in immagine], per la giurisprudenza richiamata sub I.
2.4 ha un valore meramente indiziario –
13 TRIBUNALE DI PALMI N. 1333/2024 R.G.
trattandosi di scrittura privata redatta da un soggetto estraneo alla presente controversia ( - per cui è liberamente valutabile dal Giudice insieme agli Controparte_4 altri dati probatori acquisiti al processo.
Su questa linea, il Tribunale - in assenza del contratto di cessione (posto che, per quanto detto sub A], il contratto in atti non può provare che ND AN s.p.a. abbia ceduto a il credito monitoriamente azionato) e alla luce delle Controparte_4 univoche risultanze processuali - ritiene che tale dichiarazione non abbia alcuna rilevanza e/o efficacia probatoria perché:
non ne è stata provata dall'opposta, secondo il suo onere, la veridicità formale
[v. amplius sub I.
2.4 lett. h)] com'è eloquentemente dimostrato dal fatto di non essere stata corredata, la stessa, di certificazioni o attestazioni che provino in maniera certa sia che il soggetto ( ) che l'avrebbe rilasciata per conto di Persona_1 Controparte_7 fosse stato munito del potere di impegnare quest'ultima sia, in ogni caso, la sua
[...] provenienza e riconducibilità alla cedente;
non è corroborata da riscontri che confermino la veridicità di quanto in essa contenuto.
4] La lettera del 17 Dicembre 2020 – 9 Febbraio 2021 [v. “Lettera racc. A/R di cessione” (all. n. 4 al “Ricorso per decreto ingiuntivo” in “Fascicolo monitorio” allegato n. 3 alla “comparsa di costituzione e risposta”), pp. 79-80 e 83 del relativo file, sotto riprodotte in immagine] è anch'essa inidonea a suffragare probatoriamente l'esistenza della cessione oggetto di causa in quanto, provenendo dalla parte interessata - ossia dalla “società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco” - è ritenuta dalla consolidata Controparte_4
14 TRIBUNALE DI PALMI N. 1333/2024 R.G.
giurisprudenza di legittimità di per sé inidonea a provare la cessione del credito e, quindi, l'esistenza del relativo contratto di cessione (che sia stato specificamente contestato dal debitore ceduto, come nel caso di specie) [v. amplius sub I.
2.2 lett. e)].
5] La lettera del 16 Dicembre 2020 [v. “Fascicolo monitorio” (allegato n. 3 alla “comparsa di costituzione e risposta”), p. 81 del relativo file, sotto riprodotta in immagine] non risulta idonea a provare la cessione a del credito posto a fondamento del ricorso monitorio Controparte_4 per le seguenti ragioni:
a) innanzitutto perché, trattandosi di scrittura privata redatta da un soggetto estraneo alla presente controversia (ND AN s.p.a.), valgono per essa, le osservazioni svolte sub 3] e, segnatamente, che:
non ne è stata provata dall'opposta, secondo il suo onere, la veridicità formale
[v. amplius sub I.
2.4 lett. h)] com'è eloquentemente dimostrato dal fatto di non essere, la stessa, corredata di certificazioni o attestazioni che provino in maniera certa che il soggetto ( che l'avrebbe rilasciata per conto di ND AN Testimone_1
s.p.a. fosse stato munito del potere di impegnare quest'ultima sia, in ogni caso, la sua provenienza e riconducibilità alla cedente;
non è corroborata da riscontri che confermino la veridicità di quanto in essa contenuto;
b) in ogni caso l'opposta non ha dimostrato che sia stata ricevuta dall'opponente sol se si consideri che l'unico avviso di ricevimento in atti ha come mittente CP_4
e non ND AN s.p.a. [v. “Lettera racc. A/R di cessione” (all. n. 4 al “Ricorso per decreto ingiuntivo” in “Fascicolo monitorio” allegato n. 3 alla “comparsa di costituzione e risposta”), p. 83 del relativo file, sotto riprodotta in immagine]
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“B”
Seconda cessione fra e Controparte_4 Controparte_2
Dalla mancata prova circa l'effettiva inclusione del credito oggetto di causa nella cessione intercorsa tra ND banca s.p.a. e discende, illico et Controparte_4 immediate, anche la mancata prova che detto credito sia stato da quest'ultima società ceduto a Controparte_2
Indipendentemente da ciò, nessuna rilevanza probatoria può riconoscersi alle seguenti produzioni della convenuta/opposta:
1) Il c.d. “Contratto di cessione ND S.p.A. - del 17 Controparte_4
Dicembre 2020 [v. “Contratto di cessione” (all. n. 1 alla “comparsa di costituzione e risposta”)] è incapace di provare la dedotta cessione perché:
→ non fa alcun riferimento né al contratto di prestito personale senza numero del
30 Agosto 2019 [v. “Contratto ND S.p.A., piano di ammortamento ND e certificato digitale qualificato” (all. n. 1 al “Ricorso per decreto ingiuntivo” in “Fascicolo monitorio” allegato n. 3 alla
“comparsa di costituzione e risposta”)], né all'elenco dei crediti ceduti, non potendosi ritenere idoneo, a tal fine, un ”Elenco Crediti” completamente “vuoto”, cioè privo di qualsiasi indicazione dei crediti ceduti [v. “Contratto di cessione” (all. n. 1 alla “comparsa di costituzione e risposta”), p. 27 del file “2-_331_332_CONTRATTO_MATCHA_3-4-5_-_Cessione_-_Accettazione_Ifis_Npl_-
EXE-_.pdf_30130152”, sotto riprodotta in immagine];
16 TRIBUNALE DI PALMI N. 1333/2024 R.G.
CP
→ prevede espressamente che l'opposta ha acquistato da Controparte_2
[...] esclusivamente i “crediti deteriorati” [v. “Contratto di cessione” (all. n. 1 alla “comparsa di CP_4
costituzione e risposta”), p. 2 del file “2-_331_332_CONTRATTO_MATCHA_3-4-5_-_Cessione_-
_Accettazione_Ifis_Npl_-EXE-_.pdf_30130152”, sotto riprodotta in immagine] mentre, nel caso in CP questione, non v'è alcuna prova che ND AN s.p.a o abbiano CP_4 segnalato l'opponente alla Centrale Rischi ovvero abbiano comunicato allo stesso opponente lo status di “sofferenza” o la decadenza dal beneficio del termine. Ed allora
– per quanto già osservato sub “A”2] - poiché secondo la giurisprudenza riportata sub
I.
2.3 la “richiesta (di “immediato adempimento”) integra un atto unilaterale recettizio che determina l'effetto della decadenza dal momento in cui perviene a conoscenza del debitore”, è fuor di dubbio che in mancanza della prova certa, ex art. 2697 c.c., che il debitore ceduto, attuale opponente, abbia ricevuto (o effettivamente conosciuto) una
“richiesta d'immediato adempimento”, nessuna “decadenza del termine” ex art. 1186
c.c. può legittimamente configurarsi a suo danno [v. amplius sub I.2.3, lett. f)]
17 TRIBUNALE DI PALMI N. 1333/2024 R.G.
2) L'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
Parte Seconda n. 81 del 14 Luglio 2022 [v. “G.U. n. 81” (all. n. 5 al “Ricorso per decreto ingiuntivo” in “Fascicolo monitorio” allegato n. 3 alla “comparsa di costituzione e risposta”)], pp. 84-86 del relativo file] non è ex se sufficiente ad accertare se “il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco” [v. giurisprudenza richiamata sub I.
2.2 lett. a)], per un duplice ordine di motivi:
a) innanzitutto perché, trattandosi sostanzialmente di una mera dichiarazione proveniente dalla parte interessata, ossia da una “società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco”, tale “avviso” è ritenuto dalla consolidata giurisprudenza di legittimità [v. amplius sub I.
2.2 lett. e)] di per sé inidoneo a provare la cessione del credito e, quindi, l'esistenza del relativo contratto di cessione (che sia stato specificamente contestato dal debitore ceduto, come nel caso di specie).
b) in secondo luogo perché, lo stesso, non contiene alcun riferimento al contratto e al credito in contestazione sicché non fornisce alcun elemento utile a identificare i crediti inclusi o esclusi nella cessione ed il loro importo “senza lasciare incertezze od ombre di sorta” [v. amplius sub I.
2.2 lett. b)], non potendosi ragionevolmente rinvenire tale elemento identificativo nel mero richiamo al link del sito internet nel quale sarebbe pubblicato il
“testo completo della informativa relativa alla cartolarizzazione”
(https://www.linkfinancial.eu/it/it-corporate-italian-2/informativa-cessioni/). Detta notizia invero - a parte la sua oggettiva insuscettibilità di sollevare il creditore dall'onere, solo su di lui gravante ex art. 2697 c.c., di accedere al sito internet indicato e di produrre in giudizio i relativi risultati documentali (naturalmente muniti delle necessarie certificazioni/attestazioni di autenticità circa la loro provenienza e la veridicità di quanto in essi contenuto) - è in ogni caso priva d'ogni concreta validità ai fini della prova, per aver fatto comunque riferimento ad un sito internet gestito dalla stessa parte che ha interesse ad avvalersene, ossia da procuratrice speciale Controparte_1 dell'opposta nel presente giudizio [v. “ – (all. n. 7 al Controparte_8 Controparte_1
“Ricorso per decreto ingiuntivo” in “Fascicolo monitorio” allegato n. 3 alla “comparsa di costituzione e risposta”)], pp. 93-96 del relativo file].
c) in terzo luogo perché l'avviso sopra indicato prevede espressamente che l'opposta ha acquistato da esclusivamente i "crediti Controparte_2 Controparte_4 rispetto ai quali i contratti da cui originano sono stati risolti o i debitori ceduti sono stati dichiarati decaduti dal beneficio del termine” [“ società unipersonale per la Controparte_2
cartolarizzazione dei crediti … comunica che, in virtu' del contratto di cessione di crediti (il 'Contratto di
Cessione') sottoscritto il 1° luglio 2022, avente efficacia economica dal 1° aprile 2022 ed efficacia giuridica
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dal 4 luglio 2022, si è resa cessionaria, a titolo oneroso e pro soluto, di un portafoglio di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 385/1993 (il 'Testo Unico ANrio') costituiti da crediti pecuniari vantati da (la 'Cedente'), che, alla data del 4 luglio 2022, soddisfacevano NT cumulativamente i seguenti criteri (i 'Crediti'): … (vi) crediti rispetto ai quali i contratti da cui originano sono stati risolti o i debitori ceduti sono stati dichiarati decaduti dal beneficio del termine …” v. “G.U. n.
81” (all. n. 5 al “Ricorso per decreto ingiuntivo” in “Fascicolo monitorio” allegato n. 3 alla “comparsa di costituzione e risposta”)], p. 84 del relativo file sotto riprodotta in immagine]
mentre, nel caso in questione, non v'è alcuna prova che il contratto di prestito personale senza numero del 30 Agosto 2019 [v. “Contratto ND S.p.A., piano di ammortamento ND e certificato digitale qualificato” (all. n. 1 al “Ricorso per decreto ingiuntivo” in
“Fascicolo monitorio” allegato n. 3 alla “comparsa di costituzione e risposta”)] sia stato risolto ovvero, che ND AN s.p.a o abbiano comunicato all'opponente la Controparte_4 decadenza dal beneficio del termine che, come già detto sub “A”2] e sub 1), costituisce un atto unilaterale recettizio [v. amplius sub I.2.3, lett. f)];
d) in ogni caso perché i crediti ceduti sono soltanto quelli "indicati nella lista 'Project
Matcha' depositata il presso il notaio con studio in Firenze, via Persona_2
Masaccio 187” [“ società unipersonale per la cartolarizzazione dei crediti … comunica Controparte_2
che, in virtu' del contratto di cessione di crediti (il 'Contratto di Cessione') sottoscritto il 1° luglio 2022, avente efficacia economica dal 1° aprile 2022 ed efficacia giuridica dal 4 luglio 2022, si è resa cessionaria, a titolo oneroso e pro soluto, di un portafoglio di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 del
D.Lgs. n. 385/1993 (il 'Testo Unico ANrio') costituiti da crediti pecuniari vantati da NT
(la 'Cedente'), che, alla data del 4 luglio 2022, soddisfacevano cumulativamente i seguenti criteri (i 'Crediti'):
… (vii) crediti indicati nella lista 'Project Matcha' depositata il presso il notaio con studio Persona_2
in Firenze, via Masaccio 187“ v. “G.U. n. 81” (all. n. 5 al “Ricorso per decreto ingiuntivo” in “Fascicolo monitorio” allegato n. 3 alla “comparsa di costituzione e risposta”)], pp. 84-85 del relativo file sotto riprodotta in immagine]
19 TRIBUNALE DI PALMI N. 1333/2024 R.G.
mentre, nella fattispecie, l'opposta non ha dimostrato che il credito azionato monitoriamente sia indicato nella “lista 'Project Matcha' depositata il presso il notaio con studio in Firenze, via Masaccio 187”. Persona_2
A tal riguardo è utile precisare come nessuna rilevanza ed efficacia probatoria – anche a livello presuntivo ex art. 2729 c.c. – possa rivestire anche la c.d. “lista notarizzata Notaio ” [v. “lista notarizzata Notaio ” (all. n. 1 alla “comparsa di Per_2 Per_2 costituzione e risposta”), sotto riprodotta in immagine] per il seguente ordine di motivi:
➢ l'atto per Notar del 5 luglio 2022 (n. 56.591 di repertorio e n. 28.108 di Per_2 raccolta), cui è allegata, non può essere considerato atto pubblico - che ai sensi dell'art. 2700 c.c. “fa piena prova fino a querela di falso … delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti” dotato, quindi, di efficacia assoluta e incondizionata di “prova legale” – in quanto sprovvisto di certificazioni o attestazioni ovvero documenti equipollenti autentificativi della sua provenienza e dell'autenticità;
➢ non è suffragata da riscontri comprovanti la veridicità di quanto in essa contenuto nonché della titolarità del potere di di impegnare , Parte_2 NT atteso che la stessa ha solo dichiarato al Notaio di agire in rappresentanza di Per_2 senza fornire la relativa documentazione di supporto che, infatti, NT non è stata allegata al suddetto atto notarile [“… è presente: - … la quale mi Testimone_2
dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in rappresentanza della società: '
[...]
… giusta «Atto Di Conferimento Di Poteri Di Rappresentanza Al Personale Di ' NT [...]
ai rogiti del Notaio , Notaio in Mestre, in data 3 novembre 2021, NT Persona_3 rep.n.43.443/16.304, registrato a Venezia il 4 novembre 2021 al n.27808 serie 1T, che in copia conforme trovasi allegato all'atto ai miei rogiti in data 24 novembre 2021 rep.n. 55.433/27.535, registrato a Firenze il
1^ dicembre 2021 al n.50663 serie 1T … La comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, dichiarando di agire in rappresentanza della (già )”, v. “lista notarizzata NT CP_4
Notaio ” (all. n. 1 alla “comparsa di costituzione e risposta”), p. 1 del relativo file]; Per_2
20 TRIBUNALE DI PALMI N. 1333/2024 R.G.
➢ il Notaio limitato a ritirare “un documento contenente la lista dei Parte_3 crediti (lista 'Matcha') che è stata oggetto di cessione da parte di NT
… a favore di “ - presentatogli da dichiaratasi
[...] Controparte_2 Testimone_2 rappresentante di - e ad allegarlo all'atto del 5 luglio 2022 (n. NT
56.591 di repertorio e n. 28.108 di raccolta) senza tuttavia svolgere alcuna verifica circa l'effettiva inclusione dei crediti ivi riportati fra quelli effettivamente oggetto della cessione [“La comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, dichiarando di agire in rappresentanza della (già ) mi presenta un documento contenente la NT CP_4
lista dei crediti (lista 'Matcha') che è stata oggetto di cessione da parte di a favore di NT
' … Aderendo alla richiesta, ritiro detto documento e lo allego al presente atto sotto la Controparte_2 lettera "A" (“Lista Matcha”), omessane la lettura per dispensa avutane dalla comparente”, v. “lista notarizzata
Notaio ” (all. n. 1 alla “comparsa di costituzione e risposta”), p. 1 del relativo file]; Per_2
21 TRIBUNALE DI PALMI N. 1333/2024 R.G.
CP_ 3] La c.d. “Dichiarazione di Cessione [v. Controparte_10
“Dichiarazione di Cessione (all. n. 6 al “Ricorso per decreto ingiuntivo” in Controparte_11
“Fascicolo monitorio” allegato n. 3 alla “comparsa di costituzione e risposta”), p. 87 del relativo file sotto riprodotta in immagine], per la giurisprudenza richiamata sub I.
2.4 ha un valore meramente indiziario - trattandosi di scrittura privata redatta da un soggetto estraneo alla presente controversia ( - per cui è liberamente valutabile dal Giudice insieme agli Controparte_4 altri dati probatori acquisiti al processo.
Pertanto il Tribunale - in assenza del contratto di cessione (dato che, per quanto detto sub 1], il contratto in atti non è idoneo a provare che abbia ceduto Controparte_4 all'opposta il credito ingiunto) e alla luce delle univoche risultanze Controparte_2 processuali - ritiene che tale dichiarazione non abbia alcuna rilevanza e/o efficacia probatoria in quanto:
non ne è stata provata dall'opposta, secondo il suo onere, la veridicità formale
[v. amplius sub I.
2.4 lett. h)] com'è eloquentemente dimostrato dal fatto di non essere corredata di certificazioni o attestazioni che forniscano la prova certa sia che il soggetto
( ) che l'avrebbe rilasciata per conto di fosse Testimone_2 Controparte_7 stato munito del potere di impegnare quest'ultima sia, in ogni caso, della sua provenienza e riconducibilità alla cedente;
non è corroborata da riscontri che confermino la veridicità di quanto in essa contenuto.
I.4 L'opposizione va dunque accolta con l'assorbimento d'ogni altra questione.
II
Sul regolamento delle spese
Le spese del giudizio, che a norma dell'art. 91 c.p.c. vanno poste a carico dell'opposta, sono liquidate a favore dell'opponente come da dispositivo, tenuto conto
22 TRIBUNALE DI PALMI N. 1333/2024 R.G.
del valore della causa [€ 11.108,15], delle attività svolte [fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria/trattazione (Cass. civ. n. 29857/2023) e fase decisionale
(Cass. civ. n. 26483/2023)] e dei valori medi previsti dalle tabelle di cui al vigente D.M.
n. 55/2014, dimidiati a norma del suo art. 4, comma 1, in ragione della non rilevante complessità del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, nella persona del G.O.T. Dott.ssa Stefania
Bagnoli, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1 revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 332/2024 (R.G. n. 1059/2024), emesso il 19
Settembre 2024 dal Tribunale di Palmi;
2) condanna l'opposta in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, quale procuratrice di a pagare in favore dell'opponente Controparte_2
le spese di lite che liquida in complessive € 2.685,50 [di Parte_1 cui € 2.540,00 per compensi (€ 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 851,00 per la fase decisionale) ed € 145,50 per spese vive (€ 118,50 per contributo unificato ed € 27,00 per marca I.R.)], oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Palmi 18 Luglio 2025
Il G.O.T. Dott.ssa Stefania Bagnoli
23
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palmi in composizione monocratica, nella persona del G.O.T. Dott.ssa
Stefania Bagnoli, ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1333/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi
PROMOSSA DA
(C.F. ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Antonio Giuseppe Monea (C.F. C.F._2
- OPPONENTE –
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ) in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore - quale procuratrice di (C.F. Controparte_2
) in persona del suo legale rappresentante pro tempore - rappresentata e P.IVA_2 difesa da a R.L. (C.F. ), nella persona dell'Avv. Controparte_3 P.IVA_2
Petra Bassani (C.F. C.F._3
- OPPOSTA–
Conclusioni: all'udienza del 25 Giugno 2025 i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti.
1 TRIBUNALE DI PALMI N. 1333/2024 R.G.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO
1. In data 17 Settembre 2024 quale procuratrice di Controparte_1 CP_2
ha depositato presso il Tribunale di Palmi il seguente ricorso per decreto
[...] ingiuntivo:
“PREMESSO CHE
1) Il Sig. (C.F. ), residente in [...]C.F._1
Viale A. Gramsci N. 8, Serrata (RC) 89020, ha stipulato in data 30/08/2019 con
ND S.p.A. un contratto di prestito personale (doc. 1, L. Rif. 698033);
2) Il Sig. ha maturato un'esposizione debitoria pari Parte_1 ad € 11.108,15, come risulta dagli estratti conto, ex art. 50 del D. Lgs. 385/93, allegati
(docc. 2);
3) ND S.p.A. ha ceduto il credito a come da contratto di Controparte_4 cessione e da lettera raccomandata A/R di cessione inviata (docc. 3 – 4);
4) ha ceduto il credito di cui al presente atto a Controparte_4 Controparte_2 come da avviso di cessione di crediti in Gazzetta Ufficiale e dichiarazione di cessione allegati (docc. 5- 6);
5) ha conferito all'esponente procura speciale per la riscossione Controparte_2 dei crediti e per l'esercizio di tutte le attività ad essa connesse (doc. 7);
6) con lettera raccomandata A/R il Sig. è stato Parte_1 invitato ad adempiere l'obbligazione assunta, senza alcun riscontro (doc. 4);
7) ogni sollecito è risultato vano ed il credito è certo, liquido ed esigibile;
8) il foro adito è competente quale foro del consumatore;
9) alla luce del recente orientamento giurisprudenziale, si evidenzia sin da ora che, dall'analisi del contratto, non appaiono sussistenti profili sintomatici di abusività delle clausole sottoscritte ed incidenti sulla causa petendi e sul petitum del credito azionato in via monitoria, come disposto dalle SS.UU. della Corte Suprema di Cassazione con
Sentenza n. 9479/2023 pubblicata in data 6.4.2023. Ed invero le clausole contrattuali non hanno carattere vessatorie, non rientrando tra quelle indicate nell'art. 33 comma 2
D.lgs. n. 206/2005 e non determinando in alcun modo un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi contrattuali. In ogni caso le stesse, come risulta dalla documentazione allegata, sono state oggetto di trattativa individuale e validamente sottoscritte dal Sig. . Parte_1
*******
2 TRIBUNALE DI PALMI N. 1333/2024 R.G.
Tutto ciò premesso e considerato, come sopra Controparte_1 rappresentata, domiciliata e difesa Chiede che l'Ill.mo Tribunale adìto, voglia emettere, ai sensi degli artt. 633 e segg. c.p.c., decreto ingiuntivo nei confronti di:
[...]
(C.F. ), residente in [...], Parte_1 C.F._1
Serrata (RC) 89020, per la somma di € 11.108,15 oltre interessi legali dalla data di cessione al saldo, nonché le spese, competenze ed onorari della procedura monitoria, con espresso avvertimento che in assenza di opposizione il decreto ingiuntivo diverrà esecutivo e irrevocabile e la parte ingiunta-consumatore decadrà dalla possibilità di contestare l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto”.
2. In accoglimento del predetto ricorso, con decreto ingiuntivo n. 332/2024 (R.G. n.
1059/2024), emesso il 19 Settembre 2024 e notificato l'8 Ottobre 2024, il Tribunale di
Palmi ha ingiunto a di pagare a nel Parte_1 Controparte_1 termine di 40 giorni dalla sua notificazione, la somma complessiva di € 11.108,15 oltre interessi sul capitale come da domanda e sino all'effettivo soddisfo, spese del procedimento monitorio (liquidate in € 145,50 per esborsi ed € 567,00 per competenze professionali), spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
3. Avverso tale decreto, con atto di citazione notificato telematicamente il 15
Novembre 2024, ha proposto opposizione per i seguenti Parte_1 motivi:
“1)- DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE DEL CREDITORE PROCEDENTE CESSIONARIO
DEL CREDITO
Il credito per cui si procede nasce da un prestito personale concesso all'odierno opponente dalla ND. A seguito di vari passaggi, giuridicamente rilevanti, tra incorporazioni, cessioni di crediti e procure, la richiedeva ed Controparte_1 otteneva ingiunzione di pagamento.
Costituisce principio ormai consolidato quello secondo il quale la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del
DL.gs n° 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la stessa non sia stata esplicitamente o implicitamente riconosciuta.
L'art. 58 TUB stabilisce una disciplina specifica che si discosta da quella del codice civile nel caso di cessione dei crediti. Questa deroga è giustificata proprio dalla natura dell'oggetto della cessione, costituito da blocchi di crediti che vengono individuati in base a tipologie e caratteristiche comuni.
3 TRIBUNALE DI PALMI N. 1333/2024 R.G.
La prova della cartolarizzazione del credito nell'operazione di cartolarizzazione indicata è imprescindibile, poiché chi si afferma successore della parte originaria ha l'onere di fornire prova documentale della sua legittimazione sostanziale e dell'effettività della cessione. (Cass. Civ. sez. VI 5/11/2020 n° 24798).
L'avviso in Gazzetta Ufficiale, da solo, non fornisce la prova negoziale della convenzione tra le parti, perlomeno in tutte quelle circostanze in cui, dallo stesso non sia dato evincersi con sufficiente determinatezza l'effettiva ricomprensione della pretesa creditoria azionata nell'operazione di cessione “in blocco”.
Pertanto non è sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale: l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non prova l'avvenuta cessione di quel credito specifico. (Cassazione n° 3405 del 6/2/2024).
Il contenuto della documentazione di cessione prodotta a sostegno della richiesta di ingiunzione di pagamento non può essere considerato idoneo ad individuare con chiarezza e determinatezza la cessione, poiché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie inserite in cessione devono consentire di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione.
A conferma di tale assunto la Corte di Cassazione con la sentenza 7866/2024 ha statuito: “La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria di notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'articolo 1264 C.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D. L.gs n 385 del 1993 articolo 58, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta inclusione”.
2)- Nel merito e senza rinuncia alcuna alla precedente eccezione, si specifica che il credito originariamente concesso dalla ND prevedeva il pagamento delle rate secondo delle modalità concordate nel contratto originario. Nelle varie cessioni che si sono susseguite l'odierno opponente non è stato messo nella condizione di poter conoscere le modalità di pagamento al fine dell'estinzione del debito e dell'esatto ammontare dello stesso. Anche in questo caso la cessione in blocco dei crediti e la mancata esatta e specifica individuazione dello stesso non consente di poter risalire, a seguito di pagamenti effettuati all'esatta entità del debito. Dovrà essere il debitore a dimostrare, in maniera piena e puntuale, l'esistenza e l'esatto ammontare del credito.
4 TRIBUNALE DI PALMI N. 1333/2024 R.G.
Il preteso creditore opposto dovrà provare la correttezza degli importi indicati nel decreto ingiuntivo, distinguendo tra importi dovuti a titolo di capitale e di tassi di interesse per ogni rata del finanziamento.
L'estratto conto certificato previsto dall'art. 50, T.U.B., utilizzato per ottenere il decreto ingiuntivo (la certificazione non risulta negli atti del procedimento monitorio), una volta avanzata l'opposizione, perde ogni valore di prova e dovrà essere l'odierno opposto a dover dimostrare ogni elemento che rende la sua pretesa fondata, nei termini indicati nel procedimento monitorio.
3)- Si contesta, inoltre, l'importo ingiunto in quanto non è specificato l'importo preteso a titolo d'interessi, ed in ogni caso l'ammontare degli stessi calcolati oltre la soglia di legge”.
3.1 Su tali premesse l'opponente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'opposta
[...]
e della mandataria e conseguentemente annullare Controparte_1 Controparte_2
e revocare il decreto ingiuntivo opposto.
2) In subordine revocare il decreto ingiuntivo rideterminando la somma dovuta nonché gli interessi accertando e dichiarando il tasso applicato con il contratto di finanziamento e determinando l'esatta misura degli stessi secondo i limiti di legge.
3) Emettere ogni altro provvedimento necessario e/o consequenziale anche in ordine alle spese e competenze del giudizio”.
4. In data 20 Febbraio 2025 si è costituita l'opposta quale Controparte_1 procuratrice di che, contestata la fondatezza dell'opposizione, ha così Controparte_2 concluso:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis:
In via preliminare:
- concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 332/2024, rg.n.
1059/2024, emesso dal Tribunale di Palmi, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione.
Nel merito:
- in via principale, rigettare l'avversa opposizione per tutte le ragioni indicate e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto in ogni sua parte ovvero accertare e dichiarare che quale procuratrice di è creditrice Controparte_5 Controparte_2 nei confronti dell'opponente della somma di € 11.108,15 o di quella diversa somma che verrà determinata in corso di causa, e per l'effetto, condannare Sig.
[...]
(C.F. ) residente in [...] C.F._4
5 TRIBUNALE DI PALMI N. 1333/2024 R.G.
N. 8, Serrata (RC) 89020 a pagare alla in persona del legale Controparte_5 rappresentante pro tempore, il predetto importo oltre alle spese legali liquidate nella fase monitoria e nel presente giudizio;
- in via subordinata, condannare il Sig. , ai sensi Parte_1 dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da lite temeraria da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
Con vittoria di spese di lite.
Con riserva di dedurre, articolare e produrre nonché di richiedere mezzi istruttori e produrre documenti nei termini di legge”.
5. Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 24 Febbraio 2025, il Tribunale ha così provveduto:
“❖ letti gli atti di causa;
❖ constatato che in data 20 Febbraio 2024 l'opposta si è ritualmente Controparte_2 costituita, tramite la sua procuratrice nel termine di cui al Controparte_1 novellato art. 166 c.p.c. [“Costituzione del convenuto”], ossia “almeno settanta giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione” (5 Maggio 2025);
❖ verificata la regolarità del contraddittorio;
❖ ritenuto che non occorra pronunciare i provvedimenti di cui all'art. 171 bis, comma 1, c.p.c.;
❖ considerato che non sono emerse questioni rilevabili d'ufficio da indicare alle parti per la loro trattazione nelle memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c.;
❖ visto l'art. 171 bis, comma 3, c.p.c.;
❖ tenuto conto del carico del ruolo;
differisce la data della prima udienza - fissata ex art. 168 bis, comma 4, c.p.c. per il 7 Maggio
2025 – al 25 Giugno 2025, ore 9:30; evidenzia che i termini indicati a 'pena di decadenza' dall'art. 171 ter c.p.c. per la proposizione di eventuali memorie integrative decorreranno rispetto a quest'ultima data (25 Giugno
2025); invita il difensore della parte opposta a depositare telematicamente entro il 5 Giugno 2025:
il 'Ricorso per decreto ingiuntivo' in formato .pdf editabile (c.d. nativo digitale);
la copia notificata del 'Ricorso per decreto ingiuntivo' e del pedissequo decreto n.
332/2024 (R.G. n. 1059/2024)”.
6 TRIBUNALE DI PALMI N. 1333/2024 R.G.
6. All'udienza del 25 Giugno 2025 il Tribunale - “ritenuto di dover preliminarmente decidere sulla richiesta - formulata dall'opponente nell''Atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo' - di 'Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'opposta e della mandataria Controparte_1 [...]
[recte: dell'opposta e della mandataria CP_2 Controparte_2 Controparte_1
n.d.r.] e conseguentemente annullare e revocare il decreto ingiuntivo opposto'” -
[...] ha invitato i difensori delle parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e, all'esito, ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
DIRITTO
I
Sul difetto di titolarità del diritto azionato dall'opposta Controparte_2
Il Tribunale ritiene di poter decidere il presente giudizio secondo il “principio della ragione più liquida”, ossia sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre anche se preliminari (Cass. civ. SS.UU. n. 9936/2014 e nn. 26242-3/2014. Conf. ex multis: Cass. civ. nn. 23531/2016, 2853/2017, 2909/2017, 5804/2017, 5805/2017,
987/2018, 11458/2018, 363/2019, 9309-14066 e 20555/2020, 11/2021, 456/2021,
26214/2022).
Alla stregua del predetto criterio, l'opposizione in esame merita d'essere accolta, con efficacia assorbente rispetto ad ogni altra questione, per carenza di titolarità, da parte dell'opposta del diritto dalla stessa fatto valere nel presente Controparte_2 giudizio. Tale carenza, preme evidenziare, oltre ad essere stata ritualmente eccepita dall'opponente nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo [v. “atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo”, pp. 2-4, ut supra integralmente riportato nel FATTO sub 3, pp. 3-4], è comunque rilevabile anche d'ufficio (Cass. civ., SS.UU., n. 2951/2016. Conf. Cass. civ., nn. 22590/2020 e 5857/2022).
I.1 Quadro normativo
Art. 2697 [“Onere della prova”], comma 1, c.c.:
“Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
Art. 1186 [Decadenza dal termine] c.c.:
“Quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito, per
7 TRIBUNALE DI PALMI N. 1333/2024 R.G.
fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse”.
Art. 1334 [“Efficacia degli atti unilaterali”] c.c.:
“Gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati”.
I.2 Quadro ermeneutico
Per la giurisprudenza nomofilattica “l'art. 2697 c.c. nel primo comma, impone all'attore di provare i fatti che costituiscono il fondamento del diritto da lui fatto valere
(fatti costitutivi), con la conseguenza implicita che, se tale prova egli non fornisce, la sua domanda viene rigettata” (Cass. civ. n. 7026/2001, in motivazione).
I.
2.1 In tema di titolarità del diritto azionato le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (Cass. civ., SS.UU, n. 2951/2016) hanno fissato i seguenti principi di diritto:
▪ “la parte che promuove un giudizio deve prospettare di essere parte attiva del giudizio (ai fini della legittimazione ad agire) e deve poi provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva che la rende parte”;
▪ “la titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare”;
▪ “il giudice può rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio”;
I.
2.2 In materia di “cessione di crediti in blocco”, i Giudici della legittimità si sono così espressi:
a) “In caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito. Quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni. Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal comma 2, della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se
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l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio.
Laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti 'in blocco' non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo” (Cass. civ. n. 17944/2023. Conf. nn. 3405/2024,
28790/2024 e 15088/2025).
b) “La norma dell'art. 58, comma 2 TUB stabilisce che la 'banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana'. Come è agevole constatare dalla lettura di questa disposizione, la pubblicazione sulla Gazzetta, e/o l'iscrizione nel registro, non attengono al perfezionamento della fattispecie traslativa, né alla produzione del relativo effetto;
non hanno valenza costitutiva e neanche di sanatoria di eventuali vizi dell'atto; non fanno parte della documentazione contrattuale inerente appunto alla fattispecie traslativa … La disposizione dell'art. 58, comma 2 TUB non chiede altro se non che sia data la 'notizia' di un'avvenuta 'cessione'. La norma viene cioè a fissare - come contenuto minimo essenziale della pubblicazione -
l'enunciazione di un 'fatto' estremamente ridotto, di mera sintesi. In questa prospettiva
(dell'enunciazione minimale di un mero fatto di cessione), la pubblicazione nella
Gazzetta può costituire, al più, elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo - in termini generici, se non proprio promiscui - ad 'aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco' (art. 58, comma 1 TUB). Ma di sicuro non dà contezza - in questa sua 'minima' struttura informativa - degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, né tanto meno consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere. E' per contro principio ricevuto della giurisprudenza di questa Corte che colui, che 'si afferma successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria' ai sensi dell'art. 58 TUB, ha l'onere puntuale di 'fornire la prova documentale della propria legittimazione', con documenti
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idonei a 'dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco' (cfr. così, puntualmente, Cass., 2 marzo 2016, n.
4116)”. Pertanto, “qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il 'prudente apprezzamento' del giudice del merito,
a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito" (Cass. civ., n. 5617/2020).
c) “In materia di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 del T.u.b., la questione dell'essere il credito compreso tra quelli ceduti è rilevabile d'ufficio dal giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario” (Cass. civ., n.
5857/2022, in motivazione).
d) “[…] la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 D.Lgs. n.
385 del 1998, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. civ. n. 5190/2025, in motivazione. Conf. n.
4116/2016, ivi richiamata, nonché n 5857/2022, cit.).
e) “[…] in linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 cod. civ., quanto meno nel caso in cui, sul punto, il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata. Tale principio vale, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto;
quindi, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.” (Cass. civ. n. 15088/2025, in motivazione).
I.
2.3 Con riguardo alla “decadenza dal termine” il Supremo Collegio ha fornito la seguente interpretazione:
10 TRIBUNALE DI PALMI N. 1333/2024 R.G.
f) “La finalità perseguita con l'art. 1186 C.C. è quella di tutelare il creditore contro il pericolo di perdere le garanzie patrimoniali del proprio debitore. La decadenza del debitore dal beneficio del termine, ai sensi dell'art. 1186 C.C., non consegue automaticamente alla sua sopravvenuta insolvenza, occorrendo invece, perché la decadenza si verifichi, che il detto creditore richieda l'immediato adempimento. Tale richiesta … integra un atto unilaterale recettizio, che determina l'effetto della decadenza dal momento in cui perviene a conoscenza del debitore” (Cass. civ. n. 5371/1989, in motivazione. Conf. Cass. civ., nn. 3865/1984, 9943/1993 e 12182/2021).
I.
2.4 Relativamente alle “scritture private provenienti da terzi”, la pacifica giurisprudenza della Corte di Cassazione ha affermato che:
g) “[…] le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite possono essere liberamente contestate dalle parti, non applicandosi alle stesse né la disciplina sostanziale di cui all'art. 2702 c.c., né quella processuale di cui all'art. 214 c.p.c., atteso che esse costituiscono prove atipiche il cui valore probatorio è meramente indiziario, e che possono, quindi, contribuire a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo” (Cass. civ. n. 6650/2020, in motivazione. Conf.
n. 38805/2021).
h) “[…] la parte, che vuole avvalersi di una scrittura privata proveniente da un terzo estraneo al giudizio, e tenuta a provare la veridicità formale del documento, che, per sé stesso, in difetto di quella prova, non può avere alcun valore probatorio, neppure di semplice indizio. Resta, comunque, ferma la libertà del giudice di formare il proprio convincimento circa la veridicità formale della scrittura, in base agli elementi probatori acquisiti agli atti del processo, nonché al comportamento della parte contro la quale la scrittura viene prodotta, anche in relazione a particolari circostanze che a tale contegno possano conferire una speciale significazione e rilevanza probatoria” (Cass. civ. n.
8938/2015, in motivazione).
I.3 In accordo col suesposto sistema giuridico, l'esperita istruttoria ha consentito di accertare univocamente che l'opposta - a fronte delle puntuali Controparte_2 contestazioni mosse dall'opponente [v. “atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo”, pp. 2-
4, ut supra integralmente riportato nel FATTO sub 3, pp. 3-4] avverso la pretesa monitoria e la relativa documentazione di supporto - non ha fornito alcuna prova, ex art. 2697 c.c.,
d'esser titolare del credito oggetto di causa e, quindi, del diritto ad agire per il suo recupero. Ciò in quanto il contratto di prestito personale, senza numero, del 30 Agosto
2019 [v. “Contratto ND S.p.A., piano di ammortamento ND e certificato digitale qualificato” (all. n. 1 al “Ricorso per decreto ingiuntivo” in “Fascicolo monitorio” allegato n. 3 alla “comparsa di costituzione e risposta”)], posto a fondamento dell'ingiunzione, è stato stipulato
11 TRIBUNALE DI PALMI N. 1333/2024 R.G.
dall'opponente con ND AN s.p.a. senza che Parte_1
l'opposta abbia dimostrato d'esser divenuta legittima titolare del credito Controparte_2 derivante dal suo parziale adempimento.
Valga, al riguardo, il seguente ordine di considerazioni:
“A”
Prima cessione fra ND AN s.p.a. e Controparte_4
Tale cessione è rimasta del tutto indimostrata in quanto la documentazione prodotta dall'opposta s'è rivelata inidonea a provare che nel blocco dei crediti ceduti sia compreso anche quello per cui è causa.
Invero:
1] Il c.d. “Contratto di cessione ND S.p.A. - del 17 Controparte_4
Dicembre 2020 [v. “Contratto di cessione ND S.p.A. - (all. n. 1 al “Ricorso per Controparte_4 decreto ingiuntivo” in “Fascicolo monitorio” allegato n. 3 alla “comparsa di costituzione e risposta”)] non riveste alcuna rilevanza probatoria, ai fini che qui interessano, perché nessun riferimento esso fa né al contratto di prestito personale, senza numero, del 30 Agosto
2019 [v. “Contratto ND S.p.A., piano di ammortamento ND e certificato digitale qualificato” (all. n. 1 al “Ricorso per decreto ingiuntivo” in “Fascicolo monitorio” allegato n. 3 alla “comparsa di costituzione e risposta”)], né all'elenco dei crediti ceduti - non potendosi ritenere idoneo, a tal fine, un ”Elenco Crediti” completamente “vuoto”, cioè privo di qualsiasi indicazione dei crediti ceduti [v. “Contratto di cessione (all. n. 1 al “Ricorso per Controparte_6
decreto ingiuntivo” in “Fascicolo monitorio” allegato n. 3 alla “comparsa di costituzione e risposta”) sub
”ALLEGATO A Elenco crediti”, p. 34 (p. 66 del relativo file), sotto riprodotto in immagine] - così rimanendo funzionalmente scollegato dal petitum e dalla causa petendi dell'odierno giudizio di cognizione
12 TRIBUNALE DI PALMI N. 1333/2024 R.G.
2] Il c.d. “Estratto conto certificato ND S.p.A.” [v. “Estratto conto certificato ND S.p.A. e (all. n. 2 al “Ricorso per decreto ingiuntivo” in “Fascicolo Controparte_4
monitorio” allegato n. 3 alla “comparsa di costituzione e risposta”), pp. 30 e 31 del relativo file sotto riprodotte in immagine] non dimostra che ND AN s.p.a. abbia ceduto a CP_4 il credito ingiunto perché:
[...]
▪ si riferisce ad un periodo precedente alla dedotta cessione alla quale, in ogni caso, non fa alcun riferimento;
▪ non contiene alcun riscontro relativamente al fatto che il credito sia divenuto
“compromesso”, così come ivi registrato in data 5 Febbraio 2020, non risultando provato che ND AN s.p.a. abbia segnalato l'opponente alla Centrale Rischi ovvero abbia comunicato allo stesso lo status di “sofferenza” o la decadenza dal beneficio del termine;
secondo la giurisprudenza riportata sub I.2.3, infatti, la “richiesta (di
“immediato adempimento”) integra un atto unilaterale recettizio che determina l'effetto della decadenza dal momento in cui perviene a conoscenza del debitore”, sicché è indubitabile che in mancanza della prova certa, ex art. 2697 c.c., che il debitore ceduto, attuale opponente, abbia ricevuto (o effettivamente conosciuto) una “richiesta d'immediato adempimento”, nessuna “decadenza del termine” ex art. 1186 c.c. può essersi legittimamente configurata a suo danno [v. amplius sub I.2.3, lett. f)].
3] Il c.d. “Estratto conto certificato [v. “Estratto conto certificato Controparte_4
ND S.p.A. e (all. n. 2 al “Ricorso per decreto ingiuntivo” in “Fascicolo monitorio” Controparte_4 allegato n. 3 alla “comparsa di costituzione e risposta”), p. 32 del relativo file sotto riprodotta in immagine], per la giurisprudenza richiamata sub I.
2.4 ha un valore meramente indiziario –
13 TRIBUNALE DI PALMI N. 1333/2024 R.G.
trattandosi di scrittura privata redatta da un soggetto estraneo alla presente controversia ( - per cui è liberamente valutabile dal Giudice insieme agli Controparte_4 altri dati probatori acquisiti al processo.
Su questa linea, il Tribunale - in assenza del contratto di cessione (posto che, per quanto detto sub A], il contratto in atti non può provare che ND AN s.p.a. abbia ceduto a il credito monitoriamente azionato) e alla luce delle Controparte_4 univoche risultanze processuali - ritiene che tale dichiarazione non abbia alcuna rilevanza e/o efficacia probatoria perché:
non ne è stata provata dall'opposta, secondo il suo onere, la veridicità formale
[v. amplius sub I.
2.4 lett. h)] com'è eloquentemente dimostrato dal fatto di non essere stata corredata, la stessa, di certificazioni o attestazioni che provino in maniera certa sia che il soggetto ( ) che l'avrebbe rilasciata per conto di Persona_1 Controparte_7 fosse stato munito del potere di impegnare quest'ultima sia, in ogni caso, la sua
[...] provenienza e riconducibilità alla cedente;
non è corroborata da riscontri che confermino la veridicità di quanto in essa contenuto.
4] La lettera del 17 Dicembre 2020 – 9 Febbraio 2021 [v. “Lettera racc. A/R di cessione” (all. n. 4 al “Ricorso per decreto ingiuntivo” in “Fascicolo monitorio” allegato n. 3 alla “comparsa di costituzione e risposta”), pp. 79-80 e 83 del relativo file, sotto riprodotte in immagine] è anch'essa inidonea a suffragare probatoriamente l'esistenza della cessione oggetto di causa in quanto, provenendo dalla parte interessata - ossia dalla “società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco” - è ritenuta dalla consolidata Controparte_4
14 TRIBUNALE DI PALMI N. 1333/2024 R.G.
giurisprudenza di legittimità di per sé inidonea a provare la cessione del credito e, quindi, l'esistenza del relativo contratto di cessione (che sia stato specificamente contestato dal debitore ceduto, come nel caso di specie) [v. amplius sub I.
2.2 lett. e)].
5] La lettera del 16 Dicembre 2020 [v. “Fascicolo monitorio” (allegato n. 3 alla “comparsa di costituzione e risposta”), p. 81 del relativo file, sotto riprodotta in immagine] non risulta idonea a provare la cessione a del credito posto a fondamento del ricorso monitorio Controparte_4 per le seguenti ragioni:
a) innanzitutto perché, trattandosi di scrittura privata redatta da un soggetto estraneo alla presente controversia (ND AN s.p.a.), valgono per essa, le osservazioni svolte sub 3] e, segnatamente, che:
non ne è stata provata dall'opposta, secondo il suo onere, la veridicità formale
[v. amplius sub I.
2.4 lett. h)] com'è eloquentemente dimostrato dal fatto di non essere, la stessa, corredata di certificazioni o attestazioni che provino in maniera certa che il soggetto ( che l'avrebbe rilasciata per conto di ND AN Testimone_1
s.p.a. fosse stato munito del potere di impegnare quest'ultima sia, in ogni caso, la sua provenienza e riconducibilità alla cedente;
non è corroborata da riscontri che confermino la veridicità di quanto in essa contenuto;
b) in ogni caso l'opposta non ha dimostrato che sia stata ricevuta dall'opponente sol se si consideri che l'unico avviso di ricevimento in atti ha come mittente CP_4
e non ND AN s.p.a. [v. “Lettera racc. A/R di cessione” (all. n. 4 al “Ricorso per decreto ingiuntivo” in “Fascicolo monitorio” allegato n. 3 alla “comparsa di costituzione e risposta”), p. 83 del relativo file, sotto riprodotta in immagine]
15 TRIBUNALE DI PALMI N. 1333/2024 R.G.
“B”
Seconda cessione fra e Controparte_4 Controparte_2
Dalla mancata prova circa l'effettiva inclusione del credito oggetto di causa nella cessione intercorsa tra ND banca s.p.a. e discende, illico et Controparte_4 immediate, anche la mancata prova che detto credito sia stato da quest'ultima società ceduto a Controparte_2
Indipendentemente da ciò, nessuna rilevanza probatoria può riconoscersi alle seguenti produzioni della convenuta/opposta:
1) Il c.d. “Contratto di cessione ND S.p.A. - del 17 Controparte_4
Dicembre 2020 [v. “Contratto di cessione” (all. n. 1 alla “comparsa di costituzione e risposta”)] è incapace di provare la dedotta cessione perché:
→ non fa alcun riferimento né al contratto di prestito personale senza numero del
30 Agosto 2019 [v. “Contratto ND S.p.A., piano di ammortamento ND e certificato digitale qualificato” (all. n. 1 al “Ricorso per decreto ingiuntivo” in “Fascicolo monitorio” allegato n. 3 alla
“comparsa di costituzione e risposta”)], né all'elenco dei crediti ceduti, non potendosi ritenere idoneo, a tal fine, un ”Elenco Crediti” completamente “vuoto”, cioè privo di qualsiasi indicazione dei crediti ceduti [v. “Contratto di cessione” (all. n. 1 alla “comparsa di costituzione e risposta”), p. 27 del file “2-_331_332_CONTRATTO_MATCHA_3-4-5_-_Cessione_-_Accettazione_Ifis_Npl_-
EXE-_.pdf_30130152”, sotto riprodotta in immagine];
16 TRIBUNALE DI PALMI N. 1333/2024 R.G.
CP
→ prevede espressamente che l'opposta ha acquistato da Controparte_2
[...] esclusivamente i “crediti deteriorati” [v. “Contratto di cessione” (all. n. 1 alla “comparsa di CP_4
costituzione e risposta”), p. 2 del file “2-_331_332_CONTRATTO_MATCHA_3-4-5_-_Cessione_-
_Accettazione_Ifis_Npl_-EXE-_.pdf_30130152”, sotto riprodotta in immagine] mentre, nel caso in CP questione, non v'è alcuna prova che ND AN s.p.a o abbiano CP_4 segnalato l'opponente alla Centrale Rischi ovvero abbiano comunicato allo stesso opponente lo status di “sofferenza” o la decadenza dal beneficio del termine. Ed allora
– per quanto già osservato sub “A”2] - poiché secondo la giurisprudenza riportata sub
I.
2.3 la “richiesta (di “immediato adempimento”) integra un atto unilaterale recettizio che determina l'effetto della decadenza dal momento in cui perviene a conoscenza del debitore”, è fuor di dubbio che in mancanza della prova certa, ex art. 2697 c.c., che il debitore ceduto, attuale opponente, abbia ricevuto (o effettivamente conosciuto) una
“richiesta d'immediato adempimento”, nessuna “decadenza del termine” ex art. 1186
c.c. può legittimamente configurarsi a suo danno [v. amplius sub I.2.3, lett. f)]
17 TRIBUNALE DI PALMI N. 1333/2024 R.G.
2) L'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
Parte Seconda n. 81 del 14 Luglio 2022 [v. “G.U. n. 81” (all. n. 5 al “Ricorso per decreto ingiuntivo” in “Fascicolo monitorio” allegato n. 3 alla “comparsa di costituzione e risposta”)], pp. 84-86 del relativo file] non è ex se sufficiente ad accertare se “il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco” [v. giurisprudenza richiamata sub I.
2.2 lett. a)], per un duplice ordine di motivi:
a) innanzitutto perché, trattandosi sostanzialmente di una mera dichiarazione proveniente dalla parte interessata, ossia da una “società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco”, tale “avviso” è ritenuto dalla consolidata giurisprudenza di legittimità [v. amplius sub I.
2.2 lett. e)] di per sé inidoneo a provare la cessione del credito e, quindi, l'esistenza del relativo contratto di cessione (che sia stato specificamente contestato dal debitore ceduto, come nel caso di specie).
b) in secondo luogo perché, lo stesso, non contiene alcun riferimento al contratto e al credito in contestazione sicché non fornisce alcun elemento utile a identificare i crediti inclusi o esclusi nella cessione ed il loro importo “senza lasciare incertezze od ombre di sorta” [v. amplius sub I.
2.2 lett. b)], non potendosi ragionevolmente rinvenire tale elemento identificativo nel mero richiamo al link del sito internet nel quale sarebbe pubblicato il
“testo completo della informativa relativa alla cartolarizzazione”
(https://www.linkfinancial.eu/it/it-corporate-italian-2/informativa-cessioni/). Detta notizia invero - a parte la sua oggettiva insuscettibilità di sollevare il creditore dall'onere, solo su di lui gravante ex art. 2697 c.c., di accedere al sito internet indicato e di produrre in giudizio i relativi risultati documentali (naturalmente muniti delle necessarie certificazioni/attestazioni di autenticità circa la loro provenienza e la veridicità di quanto in essi contenuto) - è in ogni caso priva d'ogni concreta validità ai fini della prova, per aver fatto comunque riferimento ad un sito internet gestito dalla stessa parte che ha interesse ad avvalersene, ossia da procuratrice speciale Controparte_1 dell'opposta nel presente giudizio [v. “ – (all. n. 7 al Controparte_8 Controparte_1
“Ricorso per decreto ingiuntivo” in “Fascicolo monitorio” allegato n. 3 alla “comparsa di costituzione e risposta”)], pp. 93-96 del relativo file].
c) in terzo luogo perché l'avviso sopra indicato prevede espressamente che l'opposta ha acquistato da esclusivamente i "crediti Controparte_2 Controparte_4 rispetto ai quali i contratti da cui originano sono stati risolti o i debitori ceduti sono stati dichiarati decaduti dal beneficio del termine” [“ società unipersonale per la Controparte_2
cartolarizzazione dei crediti … comunica che, in virtu' del contratto di cessione di crediti (il 'Contratto di
Cessione') sottoscritto il 1° luglio 2022, avente efficacia economica dal 1° aprile 2022 ed efficacia giuridica
18 TRIBUNALE DI PALMI N. 1333/2024 R.G.
dal 4 luglio 2022, si è resa cessionaria, a titolo oneroso e pro soluto, di un portafoglio di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 385/1993 (il 'Testo Unico ANrio') costituiti da crediti pecuniari vantati da (la 'Cedente'), che, alla data del 4 luglio 2022, soddisfacevano NT cumulativamente i seguenti criteri (i 'Crediti'): … (vi) crediti rispetto ai quali i contratti da cui originano sono stati risolti o i debitori ceduti sono stati dichiarati decaduti dal beneficio del termine …” v. “G.U. n.
81” (all. n. 5 al “Ricorso per decreto ingiuntivo” in “Fascicolo monitorio” allegato n. 3 alla “comparsa di costituzione e risposta”)], p. 84 del relativo file sotto riprodotta in immagine]
mentre, nel caso in questione, non v'è alcuna prova che il contratto di prestito personale senza numero del 30 Agosto 2019 [v. “Contratto ND S.p.A., piano di ammortamento ND e certificato digitale qualificato” (all. n. 1 al “Ricorso per decreto ingiuntivo” in
“Fascicolo monitorio” allegato n. 3 alla “comparsa di costituzione e risposta”)] sia stato risolto ovvero, che ND AN s.p.a o abbiano comunicato all'opponente la Controparte_4 decadenza dal beneficio del termine che, come già detto sub “A”2] e sub 1), costituisce un atto unilaterale recettizio [v. amplius sub I.2.3, lett. f)];
d) in ogni caso perché i crediti ceduti sono soltanto quelli "indicati nella lista 'Project
Matcha' depositata il presso il notaio con studio in Firenze, via Persona_2
Masaccio 187” [“ società unipersonale per la cartolarizzazione dei crediti … comunica Controparte_2
che, in virtu' del contratto di cessione di crediti (il 'Contratto di Cessione') sottoscritto il 1° luglio 2022, avente efficacia economica dal 1° aprile 2022 ed efficacia giuridica dal 4 luglio 2022, si è resa cessionaria, a titolo oneroso e pro soluto, di un portafoglio di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 del
D.Lgs. n. 385/1993 (il 'Testo Unico ANrio') costituiti da crediti pecuniari vantati da NT
(la 'Cedente'), che, alla data del 4 luglio 2022, soddisfacevano cumulativamente i seguenti criteri (i 'Crediti'):
… (vii) crediti indicati nella lista 'Project Matcha' depositata il presso il notaio con studio Persona_2
in Firenze, via Masaccio 187“ v. “G.U. n. 81” (all. n. 5 al “Ricorso per decreto ingiuntivo” in “Fascicolo monitorio” allegato n. 3 alla “comparsa di costituzione e risposta”)], pp. 84-85 del relativo file sotto riprodotta in immagine]
19 TRIBUNALE DI PALMI N. 1333/2024 R.G.
mentre, nella fattispecie, l'opposta non ha dimostrato che il credito azionato monitoriamente sia indicato nella “lista 'Project Matcha' depositata il presso il notaio con studio in Firenze, via Masaccio 187”. Persona_2
A tal riguardo è utile precisare come nessuna rilevanza ed efficacia probatoria – anche a livello presuntivo ex art. 2729 c.c. – possa rivestire anche la c.d. “lista notarizzata Notaio ” [v. “lista notarizzata Notaio ” (all. n. 1 alla “comparsa di Per_2 Per_2 costituzione e risposta”), sotto riprodotta in immagine] per il seguente ordine di motivi:
➢ l'atto per Notar del 5 luglio 2022 (n. 56.591 di repertorio e n. 28.108 di Per_2 raccolta), cui è allegata, non può essere considerato atto pubblico - che ai sensi dell'art. 2700 c.c. “fa piena prova fino a querela di falso … delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti” dotato, quindi, di efficacia assoluta e incondizionata di “prova legale” – in quanto sprovvisto di certificazioni o attestazioni ovvero documenti equipollenti autentificativi della sua provenienza e dell'autenticità;
➢ non è suffragata da riscontri comprovanti la veridicità di quanto in essa contenuto nonché della titolarità del potere di di impegnare , Parte_2 NT atteso che la stessa ha solo dichiarato al Notaio di agire in rappresentanza di Per_2 senza fornire la relativa documentazione di supporto che, infatti, NT non è stata allegata al suddetto atto notarile [“… è presente: - … la quale mi Testimone_2
dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in rappresentanza della società: '
[...]
… giusta «Atto Di Conferimento Di Poteri Di Rappresentanza Al Personale Di ' NT [...]
ai rogiti del Notaio , Notaio in Mestre, in data 3 novembre 2021, NT Persona_3 rep.n.43.443/16.304, registrato a Venezia il 4 novembre 2021 al n.27808 serie 1T, che in copia conforme trovasi allegato all'atto ai miei rogiti in data 24 novembre 2021 rep.n. 55.433/27.535, registrato a Firenze il
1^ dicembre 2021 al n.50663 serie 1T … La comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, dichiarando di agire in rappresentanza della (già )”, v. “lista notarizzata NT CP_4
Notaio ” (all. n. 1 alla “comparsa di costituzione e risposta”), p. 1 del relativo file]; Per_2
20 TRIBUNALE DI PALMI N. 1333/2024 R.G.
➢ il Notaio limitato a ritirare “un documento contenente la lista dei Parte_3 crediti (lista 'Matcha') che è stata oggetto di cessione da parte di NT
… a favore di “ - presentatogli da dichiaratasi
[...] Controparte_2 Testimone_2 rappresentante di - e ad allegarlo all'atto del 5 luglio 2022 (n. NT
56.591 di repertorio e n. 28.108 di raccolta) senza tuttavia svolgere alcuna verifica circa l'effettiva inclusione dei crediti ivi riportati fra quelli effettivamente oggetto della cessione [“La comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, dichiarando di agire in rappresentanza della (già ) mi presenta un documento contenente la NT CP_4
lista dei crediti (lista 'Matcha') che è stata oggetto di cessione da parte di a favore di NT
' … Aderendo alla richiesta, ritiro detto documento e lo allego al presente atto sotto la Controparte_2 lettera "A" (“Lista Matcha”), omessane la lettura per dispensa avutane dalla comparente”, v. “lista notarizzata
Notaio ” (all. n. 1 alla “comparsa di costituzione e risposta”), p. 1 del relativo file]; Per_2
21 TRIBUNALE DI PALMI N. 1333/2024 R.G.
CP_ 3] La c.d. “Dichiarazione di Cessione [v. Controparte_10
“Dichiarazione di Cessione (all. n. 6 al “Ricorso per decreto ingiuntivo” in Controparte_11
“Fascicolo monitorio” allegato n. 3 alla “comparsa di costituzione e risposta”), p. 87 del relativo file sotto riprodotta in immagine], per la giurisprudenza richiamata sub I.
2.4 ha un valore meramente indiziario - trattandosi di scrittura privata redatta da un soggetto estraneo alla presente controversia ( - per cui è liberamente valutabile dal Giudice insieme agli Controparte_4 altri dati probatori acquisiti al processo.
Pertanto il Tribunale - in assenza del contratto di cessione (dato che, per quanto detto sub 1], il contratto in atti non è idoneo a provare che abbia ceduto Controparte_4 all'opposta il credito ingiunto) e alla luce delle univoche risultanze Controparte_2 processuali - ritiene che tale dichiarazione non abbia alcuna rilevanza e/o efficacia probatoria in quanto:
non ne è stata provata dall'opposta, secondo il suo onere, la veridicità formale
[v. amplius sub I.
2.4 lett. h)] com'è eloquentemente dimostrato dal fatto di non essere corredata di certificazioni o attestazioni che forniscano la prova certa sia che il soggetto
( ) che l'avrebbe rilasciata per conto di fosse Testimone_2 Controparte_7 stato munito del potere di impegnare quest'ultima sia, in ogni caso, della sua provenienza e riconducibilità alla cedente;
non è corroborata da riscontri che confermino la veridicità di quanto in essa contenuto.
I.4 L'opposizione va dunque accolta con l'assorbimento d'ogni altra questione.
II
Sul regolamento delle spese
Le spese del giudizio, che a norma dell'art. 91 c.p.c. vanno poste a carico dell'opposta, sono liquidate a favore dell'opponente come da dispositivo, tenuto conto
22 TRIBUNALE DI PALMI N. 1333/2024 R.G.
del valore della causa [€ 11.108,15], delle attività svolte [fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria/trattazione (Cass. civ. n. 29857/2023) e fase decisionale
(Cass. civ. n. 26483/2023)] e dei valori medi previsti dalle tabelle di cui al vigente D.M.
n. 55/2014, dimidiati a norma del suo art. 4, comma 1, in ragione della non rilevante complessità del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, nella persona del G.O.T. Dott.ssa Stefania
Bagnoli, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1 revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 332/2024 (R.G. n. 1059/2024), emesso il 19
Settembre 2024 dal Tribunale di Palmi;
2) condanna l'opposta in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, quale procuratrice di a pagare in favore dell'opponente Controparte_2
le spese di lite che liquida in complessive € 2.685,50 [di Parte_1 cui € 2.540,00 per compensi (€ 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 851,00 per la fase decisionale) ed € 145,50 per spese vive (€ 118,50 per contributo unificato ed € 27,00 per marca I.R.)], oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Palmi 18 Luglio 2025
Il G.O.T. Dott.ssa Stefania Bagnoli
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