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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/09/2025, n. 13017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13017 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 28616/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SECONDA SEZIONE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Faraglia, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28616/2021 promossa da:
– in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è ex lege domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, 12; ATTORE contro con sede in Milano, Largo Augusto, n. 1/A, codice Controparte_2 fiscale e numero iscrizione nel registro delle imprese , in persona del P.IVA_1 Procuratore Speciale, Dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_3 Alessandro Lanzi, come da procura in atti;
CONVENUTA OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo CONCLUSIONI: come da verbale di udienza in data 19 settembre 2025
Ragioni di fatto e diritto della decisione Con atto di citazione notificato in data 13.04.2021 l Controparte_1
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 2465/2021,
[...] depositato in data 3 febbraio 2021 e notificato in data 3 marzo 2021, con il quale gli è stato ingiunto di pagare, in favore di quale cessionaria dei CP_2 crediti di , la somma di euro di € 6309,35, oltre interessi legali e spese CP_4 di procedura. A sostegno della domanda ha evidenziato l'integrale pagamento della somma ingiunta.
costituitasi in giudizio, ha eccepito in via pregiudiziale la tardività CP_2 dell'opposizione e, nel merito, l'infondatezza dell'opposizione, con la conseguente debenza di tutte le somme ingiunte. Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 19 settembre 2025 ex art. 281 sexies, 3 comma, c.p.c.. L'eccezione di tardività dell'opposizione sollevata da parte opposta è fondata e deve pertanto essere accolta. Dalla documentazione in atti e dallo stesso atto di citazione risulta che la notifica del decreto ingiuntivo all'opponente è avvenuta in data 3 marzo 2021. Ne consegue che il termine perentorio di 40 giorni per proporre opposizione sia scaduto il 12 aprile 2021, mentre la citazione in opposizione, pur essendo datata 12 aprile 2021, è stata notificata a a mezzo di posta Controparte_2 elettronica certificata il 13 aprile 2021 (cfr. ricevuta di avvenuta consegna). Tanto premesso, l'opposizione va dichiarata inammissibile in quanto tardivamente proposta. Dalla soccombenza dell'opponente discende la condanna alla refusione delle spese processuali nei confronti della controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) dichiara inammissibile l'opposizione;
2) condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese del giudizio, complessivamente liquidate in € 2,540,00, oltre 15% per Spese Generali, C.P.A. ed IVA.
Così deciso in Roma, in data 24/09/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Lucia Faraglia
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SECONDA SEZIONE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Faraglia, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28616/2021 promossa da:
– in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è ex lege domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, 12; ATTORE contro con sede in Milano, Largo Augusto, n. 1/A, codice Controparte_2 fiscale e numero iscrizione nel registro delle imprese , in persona del P.IVA_1 Procuratore Speciale, Dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_3 Alessandro Lanzi, come da procura in atti;
CONVENUTA OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo CONCLUSIONI: come da verbale di udienza in data 19 settembre 2025
Ragioni di fatto e diritto della decisione Con atto di citazione notificato in data 13.04.2021 l Controparte_1
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 2465/2021,
[...] depositato in data 3 febbraio 2021 e notificato in data 3 marzo 2021, con il quale gli è stato ingiunto di pagare, in favore di quale cessionaria dei CP_2 crediti di , la somma di euro di € 6309,35, oltre interessi legali e spese CP_4 di procedura. A sostegno della domanda ha evidenziato l'integrale pagamento della somma ingiunta.
costituitasi in giudizio, ha eccepito in via pregiudiziale la tardività CP_2 dell'opposizione e, nel merito, l'infondatezza dell'opposizione, con la conseguente debenza di tutte le somme ingiunte. Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 19 settembre 2025 ex art. 281 sexies, 3 comma, c.p.c.. L'eccezione di tardività dell'opposizione sollevata da parte opposta è fondata e deve pertanto essere accolta. Dalla documentazione in atti e dallo stesso atto di citazione risulta che la notifica del decreto ingiuntivo all'opponente è avvenuta in data 3 marzo 2021. Ne consegue che il termine perentorio di 40 giorni per proporre opposizione sia scaduto il 12 aprile 2021, mentre la citazione in opposizione, pur essendo datata 12 aprile 2021, è stata notificata a a mezzo di posta Controparte_2 elettronica certificata il 13 aprile 2021 (cfr. ricevuta di avvenuta consegna). Tanto premesso, l'opposizione va dichiarata inammissibile in quanto tardivamente proposta. Dalla soccombenza dell'opponente discende la condanna alla refusione delle spese processuali nei confronti della controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) dichiara inammissibile l'opposizione;
2) condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese del giudizio, complessivamente liquidate in € 2,540,00, oltre 15% per Spese Generali, C.P.A. ed IVA.
Così deciso in Roma, in data 24/09/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Lucia Faraglia