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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 09/12/2025, n. 920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 920 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1969/2024
Oggi 09/12/2025 alle ore 10.00 innanzi alla dott.ssa Cristina Nicolo', sono comparsi:
- Per parte attrice l'avv. MARCONI CLAUDIO;
- Nessuno per l' CP_1
l'Avv. Marconi rileva come successivamente al passaggio in giudicato della sentenza n.90/2025 con cui è stata accolta l'opposizione al precetto, mediante il quale la sedicente creditrice ha promosso la procedura esecutiva per cui è causa, il GE Dr. Lisci ha dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva con provvedimento del 18.6.25, depositata in atti, nullo essendo il precetto e nulli conseguentemente tutti gli atti esecutivi ad esso successivi. Ai fini del decidere occorre ribadire il vero e proprio abuso di processo perpetrato da controparte per aver consapevolmente portato ad esecuzione un titolo privo di efficacia esecutiva, rinnovando, maldestramente, l'atto di precetto ed arrivando al pignoramento malgrado la pendenza di un giudizio appello dalla stessa procedente promosso per la riforma della sentenza (parziale di assegnazione), impugnazione che rappresentava di per sé la negazione stessa del credito preteso;
consapevolezza per giunta che derivava alla sedicente creditrice non solo da detto giudizio di secondo grado (con cui appunto era stata richiesta la revoca dell'assegnazione) ma ancor di più dalla pendenza della opposizione al precedente precetto e dunque dalla conoscenza, emersa chiaramente nel contraddittorio delle parti, della inesistenza di un titolo esecutivo e della fondatezza delle ragioni dell'opponente (basate sulla costante giurisprudenza di legittimità) e dalla totale infondatezza delle proprie ragioni, vieppiù successivamente alla ordinanza della Corte di Appello di Firenze (risalente al 19 marzo 2024) di cui controparte non ha voluto tenere alcun conto, portando avanti fino alle estreme conseguenze la procedura esecutiva (si consideri il rilevante numero di terzi pignorati) la cui durata, fino alla inevitabile pronuncia di estinzione, ha rappresentato per l'esecutata un danno, e non solo economico, grave ed ingiustificato. Tutto ciò fonda la richiesta di condanna ex art. 96 commi 1 e 2 c.p.c stante appunto l'abuso di processo nella sussistenza di colpa grave, nonché quella ex art. 96 comma 3 c.p.c. stante la palese infondatezza delle tesi ex adverso poste a sostegno di un diritto inesistente (e la conferma viene anche dalla condotta processuale tenuta anche in questa sede dalla sedicente creditrice). Richiamate le difese svolte parte attrice così precisa le proprie conclusioni:
“Voglia il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, contrariis reiectis, in accoglimento della proposta opposizione all'esecuzione N.R.E.M. 163 sub 1/2024, dato atto della inesistenza del diritto di controparte di agire in via esecutiva, stante la insussistenza di un titolo legittimante l'esecuzione, accertati e dichiarati illegittimi, nulli e privi di efficacia tutti gli atti esecutivi compiuti nella procedura esecutiva dalla procedente, dato atto altresì della estinzione della procedura stessa e della intervenuta liberazione dai vincoli imposti ai beni della opponente pignorati presso i terzi, condannare Parte_1
al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 commi 1 e 2 c.p.c., sussistendo ipotesi di colpa
[...] grave, avendo altresì la medesima agito senza la normale prudenza ed avvedutezza portando ad esecuzione un titolo inesistente per un credito inesigibile. In ogni caso vinte le spese e condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c.”.
Dopo breve discussione orale, all'esito della camera di consiglio, preso atto dell'allontanamento delle parti, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice dott.ssa Cristina Nicolo' REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Nicolò, all'udienza del 09/12/2025 ha pronunciato ai sensi degli artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1969/2024, promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Grosseto, Via Parte_2 C.F._1
Scrivia n. 7, presso lo studio dell'Avv. CLAUDIO MARCONI che la rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione;
ATTORE
contro
(C.F. in persona del Controparte_2 P.IVA_1
Presidente pro-tempore e Legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Grosseto, Via Trento
n. 44 presso l'Avvocatura dell'Istituto e rappresentato e difeso dall'avvocato KATYALEA
NAPOLETANO;
CONVENUTO
e
; Parte_1
Controparte_3
CHE CP_3 CP_3
Controparte_4
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: merito di opposizione ex art. 615 c.p.c. nella procedura R.G.E. n. 163/2024 R.G.E.;
Conclusioni: come da antescritto verbale di udienza. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio rappresenta il merito dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. introdotto da Pt_2
all'esito dell'ordinanza emessa in data 6.9.2024, con la quale il GE ha rigettato l'istanza di
[...]
sospensione dalla stessa formulata unitamente al ricorso in opposizione.
Con l'opposizione in esame, parte attrice, premesso di aver introdotto opposizione avverso i precetti notificatigli da , ha dedotto l'insussistenza in capo all'opposta del diritto di agire in Parte_1
executivis in forza della sentenza n. 242/2023 emessa dal Tribunale di Grosseto, giacché inidonea a costituire titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. In particolare, ha lamentato che il capo della sentenza relativo alla liquidazione del conguaglio in conseguenza dell'assegnazione di immobile potesse costituire idoneo titolo, giacché oggetto di impugnazione.
Ha, dunque, chiesto “in accoglimento della proposta opposizione all'esecuzione N.R.E.M. 163 sub 1/2024,
dato atto della inesistenza del diritto di controparte di agire in via esecutiva, stante la insussistenza di un titolo
legittimante l'esecuzione, dichiarare illegittimi, nulli e privi di efficacia tutti gli atti esecutivi compiuti nella
procedura esecutiva dalla procedente, con conseguente improcedibilità e/o estinzione della procedura stessa.
Previa restituzione delle somme eventualmente assegnate nelle more. Con liberazione immediata dai vincoli
imposti ai beni della opponente pignorati presso i terzi. Con condanna della al risarcimento Parte_1
dei danni ai sensi dell'art. 96 commi 1 e 2 c.p.c., sussistendo ipotesi di colpa grave, avendo altresì la medesima
agito senza la normale prudenza ed avvedutezza portando ad esecuzione un titolo inesistente per un credito
inesigibile. In ipotesi denegata, ove fosse ravvisata una parziale identità di causa petendi della domanda avente
ad oggetto l'accertamento dell'inesistenza del titolo esecutivo, con quella proposta dall'opponente nei giudizi
di opposizione pre-esecutiva, e di cui ai nn.1373/2023 R.G. e 72/2024 R.G. del Tribunale di Grosseto, disporre
la sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. In ogni caso vinte le spese e condanna ex art.
96 comma 3 c.p.c.”.
Con decreto del 17.2.2025, emesso ai sensi dell'art. 171-bis c.p.c. è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , Controparte_2 [...]
e quali terzi pignorati e, dunque, Controparte_5 CP_3 Controparte_4
litisconsorti necessari.
All'udienza del 17.6.2025 parte attrice, dato atto dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza che ha accolto l'opposizione al precetto dalla stessa proposta per i medesimi motivi nei confronti di , ha chiesto accogliersi le conclusioni rassegnate nel presente giudizio. Parte_1
In pari data è stata dichiarata la contumacia di , Parte_1 Controparte_2 , e e,
[...] Controparte_3 CP_5 CP_3 Controparte_4
disposto il mutamento del rito, la causa è stata rinviata per la discussione.
In data 3.12.2025 si costituiva l' chiedendo l'estromissione Controparte_2
dal presente giudizio alla luce delle domande avanzate dall'opponente.
La causa all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., precisate le conclusioni,
viene oggi in decisione.
******
L'opposizione è fondata e va accolta per quanto si seguito motivato.
Preliminarmente, giova evidenziare che l'esecuzione n. 163/2024 R.G.EI. è stata dichiarata estinta con provvedimento del 18.6.2025, con svincolo delle somme pignorate accantonate presso i terzi pignorati.
Ebbene, in ragione della declaratoria di estinzione dell'esecuzione avviata dal creditore opposto,
non sussiste un interesse attuale e concreto di parte attrice all'accoglimento della domanda restitutoria avanzata con l'atto introduttivo. Invero, al riguardo, deve rilevarsi che in sede di discussione l'odierna attrice ha così riformulato le proprie conclusioni ““Voglia il Tribunale di
Grosseto, in composizione monocratica, contrariis reiectis, in accoglimento della proposta opposizione
all'esecuzione N.R.E.M. 163 sub 1/2024, dato atto della inesistenza del diritto di controparte di agire in via
esecutiva, stante la insussistenza di un titolo legittimante l'esecuzione, accertati e dichiarati illegittimi, nulli
e privi di efficacia tutti gli atti esecutivi compiuti nella procedura esecutiva dalla procedente, dato atto altresì
della estinzione della procedura stessa e della intervenuta liberazione dai vincoli imposti ai beni della opponente
pignorati presso i terzi, condannare al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 commi 1 e Parte_1
2 c.p.c., sussistendo ipotesi di colpa grave, avendo altresì la medesima agito senza la normale prudenza ed
avvedutezza portando ad esecuzione un titolo inesistente per un credito inesigibile. In ogni caso vinte le spese
e condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c.”.
Sempre in via preliminare, va rigettata la domanda di estromissione dal presente giudizio formulata dall' giacché “in tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura CP_1
sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato” (cfr. Cass. n. 540/2023
che richiama Cass. n. 13533/2021).
Ciò premesso, in via assorbente deve essere prendersi atto che l'opposizione in esame ha oggetto le medesime pretese che hanno formato oggetto di statuizione di altra sentenza passata in giudicato. Giova, invero, evidenziare che con sentenza n. 90/2025 emessa dal Tribunale di Grosseto in data
30.1.2015, nell'ambito del giudizio n. 72/2024, è stata accertata, tra le stesse parti, l'inidoneità del titolo giudiziale intimato unitamente all'atto di precetto e posto a fondamento dell'esecuzione, a costituire titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.
In particolare, la predetta sentenza è stata emessa nell'ambito di un giudizio di opposizione preventiva all'esecuzione (causa n. 72/2024 R.G.), avverso il precetto notificato dall'opposta Pt_1
ove l'odierna attrice aveva parimenti contestato il diritto del creditore opposto a procedere in
executivis in forza della sentenza n. 242/2023 emessa da questo Tribunale all'esito del giudizio n.
1592/2014 R.G. con la quale, disposto lo scioglimento parziale della comunione ereditaria di CP_6
mediante assegnazione di immobile, è stato attribuito all'odierna convenuta l'importo di
[...]
89.667,00 euro a titolo di conguaglio conseguente ad assegnazione di immobile ai sensi dell'art. 720
c.c.
Ebbene, nell'ambito del predetto giudizio, in applicazione della giurisprudenza di legittimità che ha chiarito che “In tema di scioglimento della comunione mediante assegnazione ex art. 720 c.c. con
determinazione di (o condanna al) conguaglio a carico dell'assegnatario, quest'ultimo capo di sentenza non è
suscettibile di esecuzione provvisoria ex art. 282 c.p.c. e, quindi, di essere azionato come titolo esecutivo prima
del passaggio in giudicato della statuizione sull'assegnazione, che ha natura costitutiva, in quanto ad essa
legato da nesso di corrispettività ancorché non di stretta sinallagmaticità” (Cass. Civ. n. 2547/2019), è stata accolta l'opposizione con sentenza divenuta definitiva (cfr. sentenza n. 90/2025 pag. 4 “Il suddetto
capo sarà esecutivo solo con il passaggio in giudicato delle sentenze sopra richiamate, il quale è pacifico tra le
parti che non è ancora avvenuto, pendendo giudizio di appello avverso le suddette sentenze”).
Inoltre, quanto al capo di condanna immediatamente esecutivo relativo alle spese di lite pari a €
1.009,61 il giudice ha rilevato “Le attrici nella comparsa conclusionale hanno dato atto di avere pagato
l'importo in esame ai fini conciliativi e salvo il diritto di ripetizione in caso di accoglimento degli appelli
proposti contro le sentenze che hanno definito il giudizio di divisione da cui sono scaturiti i crediti per cui è
causa. Ciò importa, ai fini del presente giudizio, che il credito di 1.009,61 euro vantato dalla convenuta è
attualmente estinto.”
Nel presente giudizio l'odierna attrice, introducendo il merito dell'opposizione formulata nell'ambito della procedura n. 163/2024, ha dedotto i medesimi motivi di opposizione al fine di contestare il diritto del creditore opposto a procedere in executivis. Giova evidenziare che sussisteva,
al momento dell'introduzione della causa, l'interesse dell'odierna attrice a introdurre il presente giudizio di merito in ragione dell'avvio in forza della sentenza n. 242/2023 di un'espropriazione presso terzi a suo danno, nonché del provvedimento di rigetto dell'istanza cautelare adottato dal GE
Ciò detto, in tema di giudicato, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato,
l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciò
anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il
"petitum" del primo (cfr. da ultimo Cass. n. 2387/2024).
L'accertamento dell'insussistenza di un idoneo titolo esecutivo in capo a nei Parte_1
confronti dell'attrice opposta in forza della sentenza n. 242/2023 per la pendenza del giudizio di appello deve dirsi ormai definitivo, in senso sfavorevole al creditore opposto, con pronuncia irretrattabile e munita di autorità di cosa giudicata (art. 2909 c.c.), sicché tale questione non è
ulteriormente sindacabile (né diversamente definibile), in questo o qualsivoglia altro giudizio, tra le medesime parti.
Nel caso di specie deve, dunque, concludersi per l'insussistenza di valido titolo ex art. 474 c.p.c. e per l'effetto deve accogliersi l'opposizione proposta dall'odierno attore.
Ciò detto, parte attrice ha chiesto condannarsi al risarcimento del danno ex art. 96 Parte_1
commi 1 e 2 c.p.c. per colpa grave della procedente, nonché la condanna alle spese di lite e ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. stante la palese infondatezza della domanda svolta in executivis.
Ebbene, anche in ragione di quanto già rilevato dal giudice dell'opposizione preventiva all'esecuzione non sussistono i presupposti per la condanna di parte convenuta alla lite temeraria in ragione della sussistenza di un contrasto giurisprudenziale in ordine all'esecutività della sentenza di divisione.
Anche il 3° comma del citato art. 96 c.p.c., secondo cui il giudice, anche d'ufficio, può altresì
condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, configura la possibilità di pronunciare la condanna ogni volta che
"oggettivamente" risulti che si è agito o resistito in giudizio in modo pretestuoso, con abuso dello strumento processuale. Tale ipotesi esige sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza, che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché
possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta.
Nel caso di specie, al momento dell'avvio dell'esecuzione forzata non risultava accertata definitivamente l'insussistenza di un idoneo titolo esecutivo e, tenuto conto del citato contrasto giurisprudenziale, non emerge l'abuso dello strumento esecutivo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico della convenuta soccombente Parte_1
e vengono liquidate in favore di parte attrice opponente, in ragione delle domande spiegate
[...]
e delle difese svolte nel giudizio, come in dispositivo ex DM 55/2014 avuto riguardo al valore del credito per cui si procede, considerando, altresì, la diminuzione per la non complessità della fase decisionale.
Nulla sulle spese di lite con riferimento al terzo pignorato costituito costituitosi nel presente CP_1
giudizio solo in data 3.12.2025 ai fini di richiedere esclusivamente l'estromissione dal giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara l'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza n. 90/2025 emessa dal Tribunale
di Grosseto in data 30.1.2025, nell'ambito del giudizio n. 72/2024 che ha accolto l'opposizione al precetto formulata da statuendo: “deve escludersi che il capo di condanna al Parte_2
pagamento dell'importo suddetto sia immediatamente esecutivo, concernendo un pagamento da
effettuare a titolo di conguaglio relativo all'assegnazione di un immobile in funzione di scioglimento
della comunione ereditaria. Il suddetto capo sarà esecutivo solo con il passaggio in giudicato delle
sentenze sopra richiamate, il quale è pacifico tra le parti che non è ancora avvenuto, pendendo giudizio
di appello avverso le suddette sentenze. Ciò importa la fondatezza dell'opposizione in relazione
all'importo in questione”, in relazione ai medesimi motivi di opposizione all'esecuzione e per l'effetto accoglie l'opposizione;
2) condanna al pagamento delle spese legali in favore di che Parte_1 Parte_2
liquida in € 786,00 a titolo di esborsi e in € 4.216,50 euro, a titolo di compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA se dovuti;
3) nulla sulle spese nei confronti dell' CP_1
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Grosseto, lì 09/12/2025
Il Giudice
dott.ssa Cristina Nicolò
Oggi 09/12/2025 alle ore 10.00 innanzi alla dott.ssa Cristina Nicolo', sono comparsi:
- Per parte attrice l'avv. MARCONI CLAUDIO;
- Nessuno per l' CP_1
l'Avv. Marconi rileva come successivamente al passaggio in giudicato della sentenza n.90/2025 con cui è stata accolta l'opposizione al precetto, mediante il quale la sedicente creditrice ha promosso la procedura esecutiva per cui è causa, il GE Dr. Lisci ha dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva con provvedimento del 18.6.25, depositata in atti, nullo essendo il precetto e nulli conseguentemente tutti gli atti esecutivi ad esso successivi. Ai fini del decidere occorre ribadire il vero e proprio abuso di processo perpetrato da controparte per aver consapevolmente portato ad esecuzione un titolo privo di efficacia esecutiva, rinnovando, maldestramente, l'atto di precetto ed arrivando al pignoramento malgrado la pendenza di un giudizio appello dalla stessa procedente promosso per la riforma della sentenza (parziale di assegnazione), impugnazione che rappresentava di per sé la negazione stessa del credito preteso;
consapevolezza per giunta che derivava alla sedicente creditrice non solo da detto giudizio di secondo grado (con cui appunto era stata richiesta la revoca dell'assegnazione) ma ancor di più dalla pendenza della opposizione al precedente precetto e dunque dalla conoscenza, emersa chiaramente nel contraddittorio delle parti, della inesistenza di un titolo esecutivo e della fondatezza delle ragioni dell'opponente (basate sulla costante giurisprudenza di legittimità) e dalla totale infondatezza delle proprie ragioni, vieppiù successivamente alla ordinanza della Corte di Appello di Firenze (risalente al 19 marzo 2024) di cui controparte non ha voluto tenere alcun conto, portando avanti fino alle estreme conseguenze la procedura esecutiva (si consideri il rilevante numero di terzi pignorati) la cui durata, fino alla inevitabile pronuncia di estinzione, ha rappresentato per l'esecutata un danno, e non solo economico, grave ed ingiustificato. Tutto ciò fonda la richiesta di condanna ex art. 96 commi 1 e 2 c.p.c stante appunto l'abuso di processo nella sussistenza di colpa grave, nonché quella ex art. 96 comma 3 c.p.c. stante la palese infondatezza delle tesi ex adverso poste a sostegno di un diritto inesistente (e la conferma viene anche dalla condotta processuale tenuta anche in questa sede dalla sedicente creditrice). Richiamate le difese svolte parte attrice così precisa le proprie conclusioni:
“Voglia il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, contrariis reiectis, in accoglimento della proposta opposizione all'esecuzione N.R.E.M. 163 sub 1/2024, dato atto della inesistenza del diritto di controparte di agire in via esecutiva, stante la insussistenza di un titolo legittimante l'esecuzione, accertati e dichiarati illegittimi, nulli e privi di efficacia tutti gli atti esecutivi compiuti nella procedura esecutiva dalla procedente, dato atto altresì della estinzione della procedura stessa e della intervenuta liberazione dai vincoli imposti ai beni della opponente pignorati presso i terzi, condannare Parte_1
al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 commi 1 e 2 c.p.c., sussistendo ipotesi di colpa
[...] grave, avendo altresì la medesima agito senza la normale prudenza ed avvedutezza portando ad esecuzione un titolo inesistente per un credito inesigibile. In ogni caso vinte le spese e condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c.”.
Dopo breve discussione orale, all'esito della camera di consiglio, preso atto dell'allontanamento delle parti, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice dott.ssa Cristina Nicolo' REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Nicolò, all'udienza del 09/12/2025 ha pronunciato ai sensi degli artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1969/2024, promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Grosseto, Via Parte_2 C.F._1
Scrivia n. 7, presso lo studio dell'Avv. CLAUDIO MARCONI che la rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione;
ATTORE
contro
(C.F. in persona del Controparte_2 P.IVA_1
Presidente pro-tempore e Legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Grosseto, Via Trento
n. 44 presso l'Avvocatura dell'Istituto e rappresentato e difeso dall'avvocato KATYALEA
NAPOLETANO;
CONVENUTO
e
; Parte_1
Controparte_3
CHE CP_3 CP_3
Controparte_4
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: merito di opposizione ex art. 615 c.p.c. nella procedura R.G.E. n. 163/2024 R.G.E.;
Conclusioni: come da antescritto verbale di udienza. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio rappresenta il merito dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. introdotto da Pt_2
all'esito dell'ordinanza emessa in data 6.9.2024, con la quale il GE ha rigettato l'istanza di
[...]
sospensione dalla stessa formulata unitamente al ricorso in opposizione.
Con l'opposizione in esame, parte attrice, premesso di aver introdotto opposizione avverso i precetti notificatigli da , ha dedotto l'insussistenza in capo all'opposta del diritto di agire in Parte_1
executivis in forza della sentenza n. 242/2023 emessa dal Tribunale di Grosseto, giacché inidonea a costituire titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. In particolare, ha lamentato che il capo della sentenza relativo alla liquidazione del conguaglio in conseguenza dell'assegnazione di immobile potesse costituire idoneo titolo, giacché oggetto di impugnazione.
Ha, dunque, chiesto “in accoglimento della proposta opposizione all'esecuzione N.R.E.M. 163 sub 1/2024,
dato atto della inesistenza del diritto di controparte di agire in via esecutiva, stante la insussistenza di un titolo
legittimante l'esecuzione, dichiarare illegittimi, nulli e privi di efficacia tutti gli atti esecutivi compiuti nella
procedura esecutiva dalla procedente, con conseguente improcedibilità e/o estinzione della procedura stessa.
Previa restituzione delle somme eventualmente assegnate nelle more. Con liberazione immediata dai vincoli
imposti ai beni della opponente pignorati presso i terzi. Con condanna della al risarcimento Parte_1
dei danni ai sensi dell'art. 96 commi 1 e 2 c.p.c., sussistendo ipotesi di colpa grave, avendo altresì la medesima
agito senza la normale prudenza ed avvedutezza portando ad esecuzione un titolo inesistente per un credito
inesigibile. In ipotesi denegata, ove fosse ravvisata una parziale identità di causa petendi della domanda avente
ad oggetto l'accertamento dell'inesistenza del titolo esecutivo, con quella proposta dall'opponente nei giudizi
di opposizione pre-esecutiva, e di cui ai nn.1373/2023 R.G. e 72/2024 R.G. del Tribunale di Grosseto, disporre
la sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. In ogni caso vinte le spese e condanna ex art.
96 comma 3 c.p.c.”.
Con decreto del 17.2.2025, emesso ai sensi dell'art. 171-bis c.p.c. è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , Controparte_2 [...]
e quali terzi pignorati e, dunque, Controparte_5 CP_3 Controparte_4
litisconsorti necessari.
All'udienza del 17.6.2025 parte attrice, dato atto dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza che ha accolto l'opposizione al precetto dalla stessa proposta per i medesimi motivi nei confronti di , ha chiesto accogliersi le conclusioni rassegnate nel presente giudizio. Parte_1
In pari data è stata dichiarata la contumacia di , Parte_1 Controparte_2 , e e,
[...] Controparte_3 CP_5 CP_3 Controparte_4
disposto il mutamento del rito, la causa è stata rinviata per la discussione.
In data 3.12.2025 si costituiva l' chiedendo l'estromissione Controparte_2
dal presente giudizio alla luce delle domande avanzate dall'opponente.
La causa all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., precisate le conclusioni,
viene oggi in decisione.
******
L'opposizione è fondata e va accolta per quanto si seguito motivato.
Preliminarmente, giova evidenziare che l'esecuzione n. 163/2024 R.G.EI. è stata dichiarata estinta con provvedimento del 18.6.2025, con svincolo delle somme pignorate accantonate presso i terzi pignorati.
Ebbene, in ragione della declaratoria di estinzione dell'esecuzione avviata dal creditore opposto,
non sussiste un interesse attuale e concreto di parte attrice all'accoglimento della domanda restitutoria avanzata con l'atto introduttivo. Invero, al riguardo, deve rilevarsi che in sede di discussione l'odierna attrice ha così riformulato le proprie conclusioni ““Voglia il Tribunale di
Grosseto, in composizione monocratica, contrariis reiectis, in accoglimento della proposta opposizione
all'esecuzione N.R.E.M. 163 sub 1/2024, dato atto della inesistenza del diritto di controparte di agire in via
esecutiva, stante la insussistenza di un titolo legittimante l'esecuzione, accertati e dichiarati illegittimi, nulli
e privi di efficacia tutti gli atti esecutivi compiuti nella procedura esecutiva dalla procedente, dato atto altresì
della estinzione della procedura stessa e della intervenuta liberazione dai vincoli imposti ai beni della opponente
pignorati presso i terzi, condannare al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 commi 1 e Parte_1
2 c.p.c., sussistendo ipotesi di colpa grave, avendo altresì la medesima agito senza la normale prudenza ed
avvedutezza portando ad esecuzione un titolo inesistente per un credito inesigibile. In ogni caso vinte le spese
e condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c.”.
Sempre in via preliminare, va rigettata la domanda di estromissione dal presente giudizio formulata dall' giacché “in tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura CP_1
sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato” (cfr. Cass. n. 540/2023
che richiama Cass. n. 13533/2021).
Ciò premesso, in via assorbente deve essere prendersi atto che l'opposizione in esame ha oggetto le medesime pretese che hanno formato oggetto di statuizione di altra sentenza passata in giudicato. Giova, invero, evidenziare che con sentenza n. 90/2025 emessa dal Tribunale di Grosseto in data
30.1.2015, nell'ambito del giudizio n. 72/2024, è stata accertata, tra le stesse parti, l'inidoneità del titolo giudiziale intimato unitamente all'atto di precetto e posto a fondamento dell'esecuzione, a costituire titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.
In particolare, la predetta sentenza è stata emessa nell'ambito di un giudizio di opposizione preventiva all'esecuzione (causa n. 72/2024 R.G.), avverso il precetto notificato dall'opposta Pt_1
ove l'odierna attrice aveva parimenti contestato il diritto del creditore opposto a procedere in
executivis in forza della sentenza n. 242/2023 emessa da questo Tribunale all'esito del giudizio n.
1592/2014 R.G. con la quale, disposto lo scioglimento parziale della comunione ereditaria di CP_6
mediante assegnazione di immobile, è stato attribuito all'odierna convenuta l'importo di
[...]
89.667,00 euro a titolo di conguaglio conseguente ad assegnazione di immobile ai sensi dell'art. 720
c.c.
Ebbene, nell'ambito del predetto giudizio, in applicazione della giurisprudenza di legittimità che ha chiarito che “In tema di scioglimento della comunione mediante assegnazione ex art. 720 c.c. con
determinazione di (o condanna al) conguaglio a carico dell'assegnatario, quest'ultimo capo di sentenza non è
suscettibile di esecuzione provvisoria ex art. 282 c.p.c. e, quindi, di essere azionato come titolo esecutivo prima
del passaggio in giudicato della statuizione sull'assegnazione, che ha natura costitutiva, in quanto ad essa
legato da nesso di corrispettività ancorché non di stretta sinallagmaticità” (Cass. Civ. n. 2547/2019), è stata accolta l'opposizione con sentenza divenuta definitiva (cfr. sentenza n. 90/2025 pag. 4 “Il suddetto
capo sarà esecutivo solo con il passaggio in giudicato delle sentenze sopra richiamate, il quale è pacifico tra le
parti che non è ancora avvenuto, pendendo giudizio di appello avverso le suddette sentenze”).
Inoltre, quanto al capo di condanna immediatamente esecutivo relativo alle spese di lite pari a €
1.009,61 il giudice ha rilevato “Le attrici nella comparsa conclusionale hanno dato atto di avere pagato
l'importo in esame ai fini conciliativi e salvo il diritto di ripetizione in caso di accoglimento degli appelli
proposti contro le sentenze che hanno definito il giudizio di divisione da cui sono scaturiti i crediti per cui è
causa. Ciò importa, ai fini del presente giudizio, che il credito di 1.009,61 euro vantato dalla convenuta è
attualmente estinto.”
Nel presente giudizio l'odierna attrice, introducendo il merito dell'opposizione formulata nell'ambito della procedura n. 163/2024, ha dedotto i medesimi motivi di opposizione al fine di contestare il diritto del creditore opposto a procedere in executivis. Giova evidenziare che sussisteva,
al momento dell'introduzione della causa, l'interesse dell'odierna attrice a introdurre il presente giudizio di merito in ragione dell'avvio in forza della sentenza n. 242/2023 di un'espropriazione presso terzi a suo danno, nonché del provvedimento di rigetto dell'istanza cautelare adottato dal GE
Ciò detto, in tema di giudicato, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato,
l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciò
anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il
"petitum" del primo (cfr. da ultimo Cass. n. 2387/2024).
L'accertamento dell'insussistenza di un idoneo titolo esecutivo in capo a nei Parte_1
confronti dell'attrice opposta in forza della sentenza n. 242/2023 per la pendenza del giudizio di appello deve dirsi ormai definitivo, in senso sfavorevole al creditore opposto, con pronuncia irretrattabile e munita di autorità di cosa giudicata (art. 2909 c.c.), sicché tale questione non è
ulteriormente sindacabile (né diversamente definibile), in questo o qualsivoglia altro giudizio, tra le medesime parti.
Nel caso di specie deve, dunque, concludersi per l'insussistenza di valido titolo ex art. 474 c.p.c. e per l'effetto deve accogliersi l'opposizione proposta dall'odierno attore.
Ciò detto, parte attrice ha chiesto condannarsi al risarcimento del danno ex art. 96 Parte_1
commi 1 e 2 c.p.c. per colpa grave della procedente, nonché la condanna alle spese di lite e ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. stante la palese infondatezza della domanda svolta in executivis.
Ebbene, anche in ragione di quanto già rilevato dal giudice dell'opposizione preventiva all'esecuzione non sussistono i presupposti per la condanna di parte convenuta alla lite temeraria in ragione della sussistenza di un contrasto giurisprudenziale in ordine all'esecutività della sentenza di divisione.
Anche il 3° comma del citato art. 96 c.p.c., secondo cui il giudice, anche d'ufficio, può altresì
condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, configura la possibilità di pronunciare la condanna ogni volta che
"oggettivamente" risulti che si è agito o resistito in giudizio in modo pretestuoso, con abuso dello strumento processuale. Tale ipotesi esige sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza, che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché
possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta.
Nel caso di specie, al momento dell'avvio dell'esecuzione forzata non risultava accertata definitivamente l'insussistenza di un idoneo titolo esecutivo e, tenuto conto del citato contrasto giurisprudenziale, non emerge l'abuso dello strumento esecutivo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico della convenuta soccombente Parte_1
e vengono liquidate in favore di parte attrice opponente, in ragione delle domande spiegate
[...]
e delle difese svolte nel giudizio, come in dispositivo ex DM 55/2014 avuto riguardo al valore del credito per cui si procede, considerando, altresì, la diminuzione per la non complessità della fase decisionale.
Nulla sulle spese di lite con riferimento al terzo pignorato costituito costituitosi nel presente CP_1
giudizio solo in data 3.12.2025 ai fini di richiedere esclusivamente l'estromissione dal giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara l'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza n. 90/2025 emessa dal Tribunale
di Grosseto in data 30.1.2025, nell'ambito del giudizio n. 72/2024 che ha accolto l'opposizione al precetto formulata da statuendo: “deve escludersi che il capo di condanna al Parte_2
pagamento dell'importo suddetto sia immediatamente esecutivo, concernendo un pagamento da
effettuare a titolo di conguaglio relativo all'assegnazione di un immobile in funzione di scioglimento
della comunione ereditaria. Il suddetto capo sarà esecutivo solo con il passaggio in giudicato delle
sentenze sopra richiamate, il quale è pacifico tra le parti che non è ancora avvenuto, pendendo giudizio
di appello avverso le suddette sentenze. Ciò importa la fondatezza dell'opposizione in relazione
all'importo in questione”, in relazione ai medesimi motivi di opposizione all'esecuzione e per l'effetto accoglie l'opposizione;
2) condanna al pagamento delle spese legali in favore di che Parte_1 Parte_2
liquida in € 786,00 a titolo di esborsi e in € 4.216,50 euro, a titolo di compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA se dovuti;
3) nulla sulle spese nei confronti dell' CP_1
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Grosseto, lì 09/12/2025
Il Giudice
dott.ssa Cristina Nicolò