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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 28/04/2025, n. 795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 795 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. n. 4270/2016 R.G.
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott. Generoso Valitutti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II° grado iscritta al ruolo il 12/12/2016 al n. 4270/2016
R.G., avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 481/16 emessa dal
Giudice di Pace di Potenza, pubblicata il 20/09/2016
TRA
(C.F. ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Michele Claudio Riccio e Sergio
Mauro, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Potenza alla
Via del Gallitello n. 89/A;
APPELLANTE e APPELLATO INCIDENTALE
E
(C.F. e P. IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Favale, presso il cui studio elettivamente domicilia in Banzi alla Via D'Annunzio n. 36;
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 22/01/2025, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da rispettivi scritti difensivi, qui da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, Parte_1
interponeva gravame avverso alla sentenza n. 481/16 emessa dal
[...]
Giudice di Pace di Potenza, pubblicata il 20/09/2016, con la quale il primo giudice, statuendo sulla domanda volta a conseguire il risarcimento dei 1 Proc. n. 4270/2016 R.G.
danni materiali che l'autovettura dell'attrice aveva subito il 27/09/2015, allorquando, mentre era parcheggiata, veniva vandalizzata da ignoti, per un danno totale di € 6.836,72, ne disponeva il rigetto, ritenendo satisfattivo l'importo, di € 3.650,00, versato dall'assicurazione in sede stragiudiziale, anche in considerazione del deprezzamento e del degrado d'uso che, da contratto assicurativo, andava scomputato dal prezzo delle parti di ricambio.
1.1. Con tre motivi di gravame, l'appellante eccepiva l'erroneità della sentenza (anche sotto il profilo dell'errata interpretazione delle clausole contrattuali) nella parte in cui si richiama il concetto di “degrado d'uso”, ritenendo tale concetto applicabile soltanto ai pezzi di ricambio assoggettati ad usura (quali ad es. gli pneumatici) e non anche alla carrozzeria – interessata dalla vicenda per cui è causa – e, comunque, da escludersi in quanto non espressamente pattuita in contratto in ipotesi di atti vandalici.
Si doleva, inoltre, dell'illegittimo uso, da parte del primo giudice, del potere di liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., non applicabile qualora sussistenti (come nel caso di specie) puntuali e precisi criteri di stima del danno.
2. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'appellata
[...]
eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 Controparte_1
c.p.c. e la sua infondatezza, in ragione dei limiti alla risarcibilità dei danni previsti in contratto e in forza del fatto che la fattura relativa alle spese occorse per la riparazione non costituisce idonea prova del danno.
Dispiegava, inoltre, appello incidentale volto a conseguire il rigetto della domanda attorea di primo grado in applicazione dei parametri contrattuali,
e la riforma della prima sentenza nella parte in cui statuiva la compensazione delle spese legali.
3. In assenza di attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, e all'udienza del 22/01/2025 veniva rimessa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella formulazione vigente ratione temporis.
4. Tanto premesso, si ritiene che l'appello principale sia infondato e, pertanto, meritevole di rigetto.
2 Proc. n. 4270/2016 R.G.
5. L'appellante, in sostanza, ha dedotto l'inapplicabilità, nel caso di specie, del concetto di degrado d'uso e, comunque, l'indeterminatezza della relativa determinazione, in quanto non pattuita esplicitamente in contratto.
5.1. Ebbene, la lettura del dato contrattuale evidenzia il contrario.
Pacifica la ricorrenza di una polizza per atti vandalici [garanzia s), art. 3.24, gruppo 5 contratto in atti], e rammentato che l'obbligo dell'assicuratore di risarcire l'assicurato è contenuto nei modi e nei limiti del contratto (in conformità del principio indennitario di cui all'art. 1905 c.c.), mette conto rilevare come l'art.
3.17 disciplina i criteri determinativi del danno, prevedendo che “in caso di sinistro la Società corrisponde all'assicurato la somma indennizzabile a termini di polizza, sotto deduzione degli eventuali limiti (scoperto e/o minimo) previsti dal contratto”.
5.1.1. Nel caso di specie il criterio di determinazione del danno si rinviene nel “valore commerciale” (casella n. 18 della polizza), onde l'applicazione della parte di cui all'art.
3.17 cit. secondo la quale, nel caso di valore commerciale, “… per i danni parziali l'ammontare del danno è pari al costo di riparazione o di sostituzione delle parti danneggiate o sottratte, ridotte del degrado d'uso” e, congiuntamente, del Cap. 3.24, lett. S., secondo cui “le garanzie … sono prestate con lo scoperto e il minimo previsti in polizza…”.
5.1.2. Orbene, risulta evidente che il dato contrattuale espressamente disciplina il degrado d'uso – rendendo tale concetto applicabile anche all'ipotesi di danni derivanti dagli atti vandalici – e tale clausola si pone nel solco del principio indennitario espresso dall'art. 1905 c.c., per il quale l'indennizzo non può essere superiore al danno effettivamente sofferto, onde non è predicabile in alcun modo la relativa vessatorietà (v. Sentenza
Corte di Appello di Bari n. 1666/2021, reperibile su banca dati di merito;
nello stesso senso anche Tribunale Vicenza, Sez. I, 24/02/2011, n. 237, secondo cui “non può ritenersi di natura vessatoria la clausola del contratto assicurativo recante la deduzione, dal quantum necessario alla riparazione del mezzo, di una somma a titolo di degrado d'uso, pertanto valida ed efficace per il solo fatto di essere inserita nell'ambito del contratto sottoscritto dalle parti senza alcuna necessità di specifica approvazione ex art. 1341 c.c.”).
3 Proc. n. 4270/2016 R.G.
5.2. Quanto all'asserita indeterminatezza di tale clausola, la stessa è smentita dal principio acquisito secondo cui il degrado d'uso si esprime in rapporto percentuale tra il valore a nuovo del veicolo e quello che detto veicolo aveva al momento del sinistro (arg. ex art. 1908 c.c.).
5.3. Chiarito che il testo contrattuale validamente disciplina e quantifica il danno risarcibile in caso di atti vandalici, nel caso di specie si ritiene condivisibile il conteggio operato dalla compagnia assicurativa: il valore del bene al momento del sinistro è di € 12.000, tenuto conto della rivista specializzata “quattroruote”, mentre il valore nuovo del bene è di €
40.150,00.
5.3.1. Onde, ai fini della determinazione della percentuale di degrado d'uso, occorre dividere il valore di mercato alla data del sinistro per il valore nuovo (€ 12.000: € 40.150,00) per ricavare la percentuale di 0,298, arrotondato a 0,30.
In tal modo si ricava che la garanzia coprirà soltanto il 30% del danno, risultando il degrado da apporre alle componenti sostituite pari al 70%.
5.3.2. Conseguentemente, considerati i valori dei pezzi di ricambio (€
2.411,40), il materiale di consumo (€ 694,87) e la manodopera (€ 1.903,71), per un totale di € 5.009,98, si ricava che del danno complessivo, detratto il degrado del 70% dai pezzi di ricambio (pari ad € 1.687,98, da sottrarsi alla somma di € 2.411,40), e dunque della somma di € 3.322,00, al netto dello scoperto del 10% previsto dal contratto (ossia € 332,20), residua la somma di € 2.989,80, a cui aggiungersi l'IVA al 22%, per un totale di € 3.647,55.
5.4. In applicazione, dunque, del principio indennitario, e di conseguenza dei parametri contrattuali (in considerazione del fatto che, ex latere actoris, non è stata mossa una puntuale contestazione alla determinazione di tali somme, come effettuate attraverso la perizia della compagnia assicurativa), si ricava che la somma spettante all'appellante coincide con quella liquidata in via stragiudiziale dall'assicurazione (€ 3.647,55, arrotondata ad €
3.650,00) e, pertanto, non residuando ulteriore danno differenziale, non può accogliersi l'odierno appello, viceversa dovendosi confermare la sentenza impugnata.
4 Proc. n. 4270/2016 R.G.
6. Quanto all'appello incidentale proposto dalla compagnia assicurativa, lo stesso si palesa inammissibile per contrasto con quanto disposto dall'art. 342 c.p.c.
6.1. Come noto, la norma prescrive, appunto a pena di inammissibilità, un onere motivazionale a carico dell'appellante, il quale deve indicare le parti del provvedimento che intende appellare e le modifiche che sono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, nonché le circostanze da cui deriva la lamentata violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Nell'interpretare la citata disposizione – così come novellata dall'art. 54, c.
1 lett. 0a) del d.l. 22 giugno 2012 n. 83, poi convertito con mod. dalla l. 7 agosto 2012 n. 134 – la giurisprudenza si è oramai da tempo assestata nel senso che la motivazione del gravame non richiede che le deduzioni assumano una determinata forma o ricalchino in toto la decisione appellata, né che si profili un “progetto alternativo di sentenza”, ma impone all'appellante di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata
(ex multis, Cass. 13151/2017; Cass. 6734/2020; S.U. 10878/2015). Ciò che il principio di specificità dei motivi d'appello richiede all'appellante, dunque, è la precisa e puntuale indicazione, oltre ai punti e ai capi della decisione investiti dal gravame, anche delle ragioni correlate e alternative rispetto a quelle che sorreggono la pronuncia, in base alle quali è chiesta la riforma (S.U. 10878/2015), sicché l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, parte argomentativa che può ben essere esplicitata pur senza l'impiego di formule sacramentali (S.U. 27199/2017; Cass.
24604/2020; Cass. 40560/2021; Cass. 22680/2022). Ancora più nello specifico, è stato chiarito che, affinché un capo di sentenza possa ritenersi
5 Proc. n. 4270/2016 R.G.
validamente appellato, è necessario che l'atto di gravame esponga compiute argomentazioni che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, mirino ad incrinarne il fondamento logico-giuridico; tanto presuppone che sia trascritta o riportata con precisione la pertinente parte motiva della sentenza di primo grado, il cui contenuto costituisce l'imprescindibile termine di riferimento per la verifica in concreto del paradigma delineato dagli artt. 342 e 343 c.p.c. e, in particolare, per apprezzare la specificità delle censure articolate (Cass. 3194/2019).
6.2. Orbene, calando le suesposte coordinate ermeneutiche al caso di specie, si riscontra l'assenza, da parte dell'appellante incidentale, di una puntuale contestazione delle ragioni che hanno sospinto il primo giudice a statuire.
Ne consegue che, a fronte della dichiarata inammissibilità dell'appello incidentale, la sentenza di prime cure va integralmente confermata, anche con riguardo al capo regolativo delle spese di lite.
7. Quanto alla disciplina delle spese del presente grado di giudizio, se ne impone la compensazione in ragione della reciproca soccombenza delle parti (a fronte del rigetto dell'appello principale e della inammissibilità di quello incidentale).
8. Stante la reiezione di entrambi gli appelli, ai sensi dell'art. 13, comma
1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, questo giudice deve dichiarare la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di ambedue le parti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in persona del giudice dott.
Generoso Valitutti, definitivamente pronunziando sull'appello proposto nel procedimento avente n. 4270/2016 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello principale;
2. dichiara inammissibile l'appello incidentale;
3. conferma la sentenza impugnata;
6 Proc. n. 4270/2016 R.G.
4. dichiara la sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e di quello incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma
1 - bis dello stesso art. 13.
Potenza, lì 28/04/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
7
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott. Generoso Valitutti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II° grado iscritta al ruolo il 12/12/2016 al n. 4270/2016
R.G., avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 481/16 emessa dal
Giudice di Pace di Potenza, pubblicata il 20/09/2016
TRA
(C.F. ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Michele Claudio Riccio e Sergio
Mauro, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Potenza alla
Via del Gallitello n. 89/A;
APPELLANTE e APPELLATO INCIDENTALE
E
(C.F. e P. IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Favale, presso il cui studio elettivamente domicilia in Banzi alla Via D'Annunzio n. 36;
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 22/01/2025, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da rispettivi scritti difensivi, qui da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, Parte_1
interponeva gravame avverso alla sentenza n. 481/16 emessa dal
[...]
Giudice di Pace di Potenza, pubblicata il 20/09/2016, con la quale il primo giudice, statuendo sulla domanda volta a conseguire il risarcimento dei 1 Proc. n. 4270/2016 R.G.
danni materiali che l'autovettura dell'attrice aveva subito il 27/09/2015, allorquando, mentre era parcheggiata, veniva vandalizzata da ignoti, per un danno totale di € 6.836,72, ne disponeva il rigetto, ritenendo satisfattivo l'importo, di € 3.650,00, versato dall'assicurazione in sede stragiudiziale, anche in considerazione del deprezzamento e del degrado d'uso che, da contratto assicurativo, andava scomputato dal prezzo delle parti di ricambio.
1.1. Con tre motivi di gravame, l'appellante eccepiva l'erroneità della sentenza (anche sotto il profilo dell'errata interpretazione delle clausole contrattuali) nella parte in cui si richiama il concetto di “degrado d'uso”, ritenendo tale concetto applicabile soltanto ai pezzi di ricambio assoggettati ad usura (quali ad es. gli pneumatici) e non anche alla carrozzeria – interessata dalla vicenda per cui è causa – e, comunque, da escludersi in quanto non espressamente pattuita in contratto in ipotesi di atti vandalici.
Si doleva, inoltre, dell'illegittimo uso, da parte del primo giudice, del potere di liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., non applicabile qualora sussistenti (come nel caso di specie) puntuali e precisi criteri di stima del danno.
2. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'appellata
[...]
eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 Controparte_1
c.p.c. e la sua infondatezza, in ragione dei limiti alla risarcibilità dei danni previsti in contratto e in forza del fatto che la fattura relativa alle spese occorse per la riparazione non costituisce idonea prova del danno.
Dispiegava, inoltre, appello incidentale volto a conseguire il rigetto della domanda attorea di primo grado in applicazione dei parametri contrattuali,
e la riforma della prima sentenza nella parte in cui statuiva la compensazione delle spese legali.
3. In assenza di attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, e all'udienza del 22/01/2025 veniva rimessa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella formulazione vigente ratione temporis.
4. Tanto premesso, si ritiene che l'appello principale sia infondato e, pertanto, meritevole di rigetto.
2 Proc. n. 4270/2016 R.G.
5. L'appellante, in sostanza, ha dedotto l'inapplicabilità, nel caso di specie, del concetto di degrado d'uso e, comunque, l'indeterminatezza della relativa determinazione, in quanto non pattuita esplicitamente in contratto.
5.1. Ebbene, la lettura del dato contrattuale evidenzia il contrario.
Pacifica la ricorrenza di una polizza per atti vandalici [garanzia s), art. 3.24, gruppo 5 contratto in atti], e rammentato che l'obbligo dell'assicuratore di risarcire l'assicurato è contenuto nei modi e nei limiti del contratto (in conformità del principio indennitario di cui all'art. 1905 c.c.), mette conto rilevare come l'art.
3.17 disciplina i criteri determinativi del danno, prevedendo che “in caso di sinistro la Società corrisponde all'assicurato la somma indennizzabile a termini di polizza, sotto deduzione degli eventuali limiti (scoperto e/o minimo) previsti dal contratto”.
5.1.1. Nel caso di specie il criterio di determinazione del danno si rinviene nel “valore commerciale” (casella n. 18 della polizza), onde l'applicazione della parte di cui all'art.
3.17 cit. secondo la quale, nel caso di valore commerciale, “… per i danni parziali l'ammontare del danno è pari al costo di riparazione o di sostituzione delle parti danneggiate o sottratte, ridotte del degrado d'uso” e, congiuntamente, del Cap. 3.24, lett. S., secondo cui “le garanzie … sono prestate con lo scoperto e il minimo previsti in polizza…”.
5.1.2. Orbene, risulta evidente che il dato contrattuale espressamente disciplina il degrado d'uso – rendendo tale concetto applicabile anche all'ipotesi di danni derivanti dagli atti vandalici – e tale clausola si pone nel solco del principio indennitario espresso dall'art. 1905 c.c., per il quale l'indennizzo non può essere superiore al danno effettivamente sofferto, onde non è predicabile in alcun modo la relativa vessatorietà (v. Sentenza
Corte di Appello di Bari n. 1666/2021, reperibile su banca dati di merito;
nello stesso senso anche Tribunale Vicenza, Sez. I, 24/02/2011, n. 237, secondo cui “non può ritenersi di natura vessatoria la clausola del contratto assicurativo recante la deduzione, dal quantum necessario alla riparazione del mezzo, di una somma a titolo di degrado d'uso, pertanto valida ed efficace per il solo fatto di essere inserita nell'ambito del contratto sottoscritto dalle parti senza alcuna necessità di specifica approvazione ex art. 1341 c.c.”).
3 Proc. n. 4270/2016 R.G.
5.2. Quanto all'asserita indeterminatezza di tale clausola, la stessa è smentita dal principio acquisito secondo cui il degrado d'uso si esprime in rapporto percentuale tra il valore a nuovo del veicolo e quello che detto veicolo aveva al momento del sinistro (arg. ex art. 1908 c.c.).
5.3. Chiarito che il testo contrattuale validamente disciplina e quantifica il danno risarcibile in caso di atti vandalici, nel caso di specie si ritiene condivisibile il conteggio operato dalla compagnia assicurativa: il valore del bene al momento del sinistro è di € 12.000, tenuto conto della rivista specializzata “quattroruote”, mentre il valore nuovo del bene è di €
40.150,00.
5.3.1. Onde, ai fini della determinazione della percentuale di degrado d'uso, occorre dividere il valore di mercato alla data del sinistro per il valore nuovo (€ 12.000: € 40.150,00) per ricavare la percentuale di 0,298, arrotondato a 0,30.
In tal modo si ricava che la garanzia coprirà soltanto il 30% del danno, risultando il degrado da apporre alle componenti sostituite pari al 70%.
5.3.2. Conseguentemente, considerati i valori dei pezzi di ricambio (€
2.411,40), il materiale di consumo (€ 694,87) e la manodopera (€ 1.903,71), per un totale di € 5.009,98, si ricava che del danno complessivo, detratto il degrado del 70% dai pezzi di ricambio (pari ad € 1.687,98, da sottrarsi alla somma di € 2.411,40), e dunque della somma di € 3.322,00, al netto dello scoperto del 10% previsto dal contratto (ossia € 332,20), residua la somma di € 2.989,80, a cui aggiungersi l'IVA al 22%, per un totale di € 3.647,55.
5.4. In applicazione, dunque, del principio indennitario, e di conseguenza dei parametri contrattuali (in considerazione del fatto che, ex latere actoris, non è stata mossa una puntuale contestazione alla determinazione di tali somme, come effettuate attraverso la perizia della compagnia assicurativa), si ricava che la somma spettante all'appellante coincide con quella liquidata in via stragiudiziale dall'assicurazione (€ 3.647,55, arrotondata ad €
3.650,00) e, pertanto, non residuando ulteriore danno differenziale, non può accogliersi l'odierno appello, viceversa dovendosi confermare la sentenza impugnata.
4 Proc. n. 4270/2016 R.G.
6. Quanto all'appello incidentale proposto dalla compagnia assicurativa, lo stesso si palesa inammissibile per contrasto con quanto disposto dall'art. 342 c.p.c.
6.1. Come noto, la norma prescrive, appunto a pena di inammissibilità, un onere motivazionale a carico dell'appellante, il quale deve indicare le parti del provvedimento che intende appellare e le modifiche che sono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, nonché le circostanze da cui deriva la lamentata violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Nell'interpretare la citata disposizione – così come novellata dall'art. 54, c.
1 lett. 0a) del d.l. 22 giugno 2012 n. 83, poi convertito con mod. dalla l. 7 agosto 2012 n. 134 – la giurisprudenza si è oramai da tempo assestata nel senso che la motivazione del gravame non richiede che le deduzioni assumano una determinata forma o ricalchino in toto la decisione appellata, né che si profili un “progetto alternativo di sentenza”, ma impone all'appellante di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata
(ex multis, Cass. 13151/2017; Cass. 6734/2020; S.U. 10878/2015). Ciò che il principio di specificità dei motivi d'appello richiede all'appellante, dunque, è la precisa e puntuale indicazione, oltre ai punti e ai capi della decisione investiti dal gravame, anche delle ragioni correlate e alternative rispetto a quelle che sorreggono la pronuncia, in base alle quali è chiesta la riforma (S.U. 10878/2015), sicché l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, parte argomentativa che può ben essere esplicitata pur senza l'impiego di formule sacramentali (S.U. 27199/2017; Cass.
24604/2020; Cass. 40560/2021; Cass. 22680/2022). Ancora più nello specifico, è stato chiarito che, affinché un capo di sentenza possa ritenersi
5 Proc. n. 4270/2016 R.G.
validamente appellato, è necessario che l'atto di gravame esponga compiute argomentazioni che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, mirino ad incrinarne il fondamento logico-giuridico; tanto presuppone che sia trascritta o riportata con precisione la pertinente parte motiva della sentenza di primo grado, il cui contenuto costituisce l'imprescindibile termine di riferimento per la verifica in concreto del paradigma delineato dagli artt. 342 e 343 c.p.c. e, in particolare, per apprezzare la specificità delle censure articolate (Cass. 3194/2019).
6.2. Orbene, calando le suesposte coordinate ermeneutiche al caso di specie, si riscontra l'assenza, da parte dell'appellante incidentale, di una puntuale contestazione delle ragioni che hanno sospinto il primo giudice a statuire.
Ne consegue che, a fronte della dichiarata inammissibilità dell'appello incidentale, la sentenza di prime cure va integralmente confermata, anche con riguardo al capo regolativo delle spese di lite.
7. Quanto alla disciplina delle spese del presente grado di giudizio, se ne impone la compensazione in ragione della reciproca soccombenza delle parti (a fronte del rigetto dell'appello principale e della inammissibilità di quello incidentale).
8. Stante la reiezione di entrambi gli appelli, ai sensi dell'art. 13, comma
1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, questo giudice deve dichiarare la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di ambedue le parti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in persona del giudice dott.
Generoso Valitutti, definitivamente pronunziando sull'appello proposto nel procedimento avente n. 4270/2016 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello principale;
2. dichiara inammissibile l'appello incidentale;
3. conferma la sentenza impugnata;
6 Proc. n. 4270/2016 R.G.
4. dichiara la sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e di quello incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma
1 - bis dello stesso art. 13.
Potenza, lì 28/04/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
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