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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 27/02/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
(segue verbale dell'udienza del 27 febbraio 2025).
R.G. 5587/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Luisa
Rosetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5587 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2016, promossa da:
P.I. , in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante e amministratore in carica pro tempore, elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'Avvocato
Alessandro Zotti, che la rappresenta e difende giusta delega resa a margine dell'atto di citazione;
-attrice opponente-
CONTRO
P.I. in persona del legale rappresentante e CP_1 P.IVA_2
Amministratore Unico in carica pro tempore, corrente in Nuoro, via
Straullu n°35, elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'Avvocato Francesco Pisenti, che la rappresenta e difende giusta delega resa a margine del ricorso per decreto ingiuntivo;
-convenuta opposta-
Causa avente in oggetto: Somministrazione;
tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'opponente: “Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: - In via principale: Annullare il decreto ingiuntivo opposto, perché infondato in fatto ed in diritto;
- In via subordinata, in caso di conferma del decreto ingiuntivo opposto, poiché è
1 documentale che il volume conteggiato dal Gestore è imputabile ad uno scorretto funzionamento del contatore generale (effettivamente sostituito), provvedere alla determinazione dei consumi sulla base di quelli rilevati dal nuovo contatore istallato o facendo ricorso agli altri criteri di calcolo previsti dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- In ogni caso:
Disporre una adeguata diminuzione dell'entità di detto credito proporzionale all'eccepita prescrizione nonché all'accertata gravità della condotta (omissiva) colposa del Gestore in relazione allo smisurato ampliamento delle proprie ragioni creditorie;
oltre al risarcimento del danno se del caso facendo ricorso alla valutazione equitativa;
-
Accordando all'utente la massima rateizzazione dei pagamenti che risulteranno dovuti;
- Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, rifusione delle spese generali, Cassa Avvocati come per legge, da distrarre in favore del procuratore distrattario”.
Nell'interesse dell'opposta: “In via principale: a) rigettare tutte le domande formulate dall'opponente, per i motivi di cui in espositiva, b) confermare la piena validità e debenza dell'importo di cui alla fattura ingiunta n. 201402967860, al netto della quota parte riconosciuta prescritta e, per l'effetto, c) condannare la al pagamento Parte_1 dell'importo di € 20.123,77, oltre interessi da ritardato pagamento ex art.
B.22 del R.S.I.I; in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenga di non poter o dover accogliere la domanda formulata in via principale, d) accertare l'esistenza e l'ammontare del credito vantato da nei confronti della CP_1 Controparte_2
per la fornitura idrica eseguita in suo favore nel periodo indicato nella fattura contestata e, per l'effetto, e) condannare quest'ultima al pagamento del credito così determinato a favore di oltre gli interessi CP_1
come sopra indicati;
in ogni caso: con vittoria di spese e onorari di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso per decreto ingiuntivo, ha chiesto che fosse CP_1
2 ingiunto alla società il Parte_1 pagamento della somma di €26.085,75, a titolo di pagamento per fornitura idrica.
La debenza era giustificata sulla base delle fatture nn. 2014024558124 e
201402967860, emesse rispettivamente il 6.10.2014 e il 25.6.2014.
Con decreto n.747/2016, il Tribunale di Cagliari ha accolto la domanda, intimando all'odierna opponente il pagamento delle somme oggetto di ricorso, oltre alle spese della procedura.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1
proposto tempestiva opposizione, allegando che:
- l'opponente è proprietaria del complesso immobiliare adibito ad attività ricettiva alberghiera sita in Arbus (VS) attiva 4 mesi all'anno;
- fino al 26.6.2014, ha provveduto a saldare regolarmente le fatture ricevute dal gestore idrico fino all'emissione della fattura 201402967860 del
25.06.2014 a “saldo” per il periodo da settembre 2007 a giugno 2014;
- stante l'inoperatività del plesso per 8 mesi l'anno, il consumo addebitato risulta anomalo e imputabile a malfunzionamento del contatore, sostituito da in quanto fermo/non funzionante;
CP_1
- gli importi riferiti ai consumi dal 21.09.2007 al 25.06.2009 devono ritenersi prescritti, essendo trascorso il quinquennio da quando il gestore avrebbe potuto far valere il proprio diritto;
- la fatturazione veniva emessa in modo irregolare, in violazione delle norme di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato (di seguito,
R.S.I.I.);
- le fatture non sono idonea prova del credito nel giudizio di opposizione;
- sulla base del R.S.I.I., in caso di contatore fermo, i consumi dovranno essere ricalcolati sulla base di consumi storici, ovvero con riferimento ai consumi rilevati dal nuovo contatore o, ancora, basandosi sui consumi medi statistici.
Ha concluso come in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita oltre i termini di legge eccependo: CP_1
3 - quanto alla prescrizione, di impegnarsi al ricalcolo meglio precisando l'esatta quantificazione dell'importo alla luce di quanto effettivamente risultasse prescritto;
- che la fatturazione in acconto, con successiva emissione di fatture a saldo, costituisce modus operandi conforme al R.S.I.I.;
- che, per quanto involge l'arco temporale 2007/2012, trattandosi di periodo di avvicendamento nel passaggio di consegne tra la gestione del servizio idrico comunale e l'utente avrebbe dovuto provvedere CP_1 all'autolettura ex art.
6.1. del R.S.I.I.;
- che il contatore sostituito perchè fermo si è rivelato funzionante in quanto, ad esito della messa in prova da parte dei tecnici di in data CP_1
12.11.2013, è stato riscontrato un margine di errore rispettoso del limite di tolleranza del ± 5%;
- che la sostituzione del contatore in nulla influisce sulla legittimità della pretesa, posto che la fattura per cui si controverte è stata emessa in data
25.6.2014, mentre il contatore è stato sostituito nel giugno del 2015;
- che la prova del consumo anomalo, stante il corretto funzionamento del contatore, grava sull'opponente, che dovrà dimostrare che tale anomalia non è a sé imputabile;
- che, in relazione all'idoneità del corredo probatorio depositato in sede monitoria, le scritture contabili di costituiscono piena prova CP_1
del credito, data la natura in house e il regime di contabilità pubblica, sottoposta al controllo e alla vigilanza della Corte dei Conti.
Ha concluso come in epigrafe.
La causa è stata istruita documentalmente e a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio.
_____
Preliminarmente, quanto all'ambito del thema decidendum, deve darsi atto che ha riconosciuto la parziale prescrizione del proprio CP_1
credito limitatamente al periodo dal 21.09.2007 al 25.06.2009, scorporando l'importo di €5.884,74 dal totale del dovuto.
Ne consegue che, come da estratto conto aggiornato (doc. 8 – II 183
4 comma VI c.p.c. – , il credito per cui si controverte è CP_1
limitato ai consumi per il periodo dal 26.06.2009 al 4.6.2014.
Tanto premesso, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Giova ricordare, in breve, che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo costituisce giudizio di accertamento negativo del credito, che segue il riparto probatorio ordinario;
poiché il convenuto formale riveste la qualità (sostanziale) di attore, è onere della prova di quest'ultimo dare prova del fondamento del proprio diritto di credito azionato in sede monitoria, mentre grava sull'opponente (debitore) la prova dei fatti estintivi della pretesa.
Il riparto di cui sopra deve, poi, correlarsi alle peculiari norme che regolano la prova nei contratti di somministrazione con lettura tramite contatore, dove le fatture emesse per il pagamento dei consumi sono assistite dalla presunzione semplice di veridicità che il sistema di lettura a contatore garantisce, purché esso sia confermato funzionante (Cass. 23699/2016).
Tale (parziale) deroga al principio di cui all'art. 2697 c.c., pur non costituendo alcun privilegio probatorio a favore del somministrante, impone all'utente - che lamenti l'abnormità dei consumi - l'onere di allegare il malfunzionamento del contatore e, una volta accertato il corretto funzionamento del sistema di lettura, provare il furto d'acqua o la perdita idrica non riconducibile alla sua sfera di controllo.
È onere, invece, del gestore dimostrare il corretto funzionamento del contatore, per beneficiare della presunzione di attendibilità delle letture riportate nelle fatture.
Nel caso che ci occupa, l'attrice correttamente ha allegato il malfunzionamento del contatore che sostiene di avere CP_1
sottoposto a prova e giudicato funzionante: tanto emergerebbe dal verbale di messa in prova del contatore matricola 94/588745 (doc. 6 – costituzione), nel quale si legge che in data 12.11.2013 la percentuale di errore riscontrata è stata inferiore al limite di tolleranza del ±5% (art. B 35 -
R.S.I.I.).
Osservato che detta verifica è stata effettuata in assenza dell'utente, il
5 verbale di messa in prova non può costituire idonea prova del corretto funzionamento del contatore, in mancanza di contraddittorio con l'interessato (Cass. 34927/2023).
Va, infatti, ribadito che il verbale di accertamento tecnico è documento di formazione unilaterale proveniente dalla parte e, come tale, non può costituire prova in assenza di contraddittorio con l'interessato che non ne abbia fatto proprio il contenuto tramite sottoscrizione (v. oltre a Cass.
34927/2023, anche Cass. 23699/2016).
Tanto basta a superare la presunzione semplice di corretto funzionamento del contatore e comporta la necessità di procedere al ricalcolo dei consumi, sulla base dei consumi medi rilevati dal nuovo contatore installato.
A tal fine, il consulente incaricato Dott. – dalle cui motivate Persona_1
conclusioni non vi è ragione di discostarsi – ha calcolato il consumo medio in 2,095 mc al giorno, sulla base delle letture rilevate dal nuovo misuratore dal 11.6.2015 al 14.3.2018.
Effettuati gli opportuni calcoli, il tecnico ha stimato un consumo complessivo per €9.799,31 I.V.A. inclusa (26.06.2009-04.06.2014).
Alla luce della (sensibile) rimodulazione del dovuto, originariamente quantificato in €26.085,75, il decreto ingiuntivo 747/2016 oggetto di opposizione deve essere revocato.
Da quanto sinora esposto discende la condanna di parte attrice al pagamento della somma accertata dal C.T.U. nei confronti del gestore, con applicazione del tasso di interesse determinato a norma del R.S.I.I. da calcolarsi – come da orientamento di questo Tribunale – dalla data della decisione fino all'effettivo soddisfo.
In ragione della parziale soccombenza, le spese della lite devono intendersi compensate nella misura di ⅓, ponendo i restanti ⅔ a carico di CP_1
e sono liquidate in dispositivo con applicazione delle Tabelle di cui al
[...]
D.M. 147/2022, scaglione da €26.001,00 ad €52.000,00, valori medi e per tutte le fasi del giudizio.
Le spese della C.T.U., pervenuta ad accertare un credito di valore prossimo a quanto già quantificato da all'udienza del 5.10.2021, CP_1
6 devono interamente essere sopportate da parte attrice, secondo il principio di causazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o respinta, così dispone:
- Revoca il decreto ingiuntivo n.747/2016;
- Dichiara tenuta e condanna Parte_1
al pagamento, in favore di della somma di CP_1
€9.799,31 oltre interessi a norma del R.S.I.I. come in parte motiva;
- Pone le spese della C.T.U. in capo all'attrice secondo quanto già liquidato con separato decreto;
- Dichiara tenuta a rifondere direttamente al CP_1 procuratore dell'attrice le spese della lite, che liquida in €5.100,00 per compensi (⅔ di €7.650,00), €104,40 per spese (⅔ di €156,56), oltre accessori di legge.
Cagliari, 27 febbraio 2025
Il Giudice
Dott. Luisa Rosetti
7
R.G. 5587/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Luisa
Rosetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5587 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2016, promossa da:
P.I. , in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante e amministratore in carica pro tempore, elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'Avvocato
Alessandro Zotti, che la rappresenta e difende giusta delega resa a margine dell'atto di citazione;
-attrice opponente-
CONTRO
P.I. in persona del legale rappresentante e CP_1 P.IVA_2
Amministratore Unico in carica pro tempore, corrente in Nuoro, via
Straullu n°35, elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'Avvocato Francesco Pisenti, che la rappresenta e difende giusta delega resa a margine del ricorso per decreto ingiuntivo;
-convenuta opposta-
Causa avente in oggetto: Somministrazione;
tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'opponente: “Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: - In via principale: Annullare il decreto ingiuntivo opposto, perché infondato in fatto ed in diritto;
- In via subordinata, in caso di conferma del decreto ingiuntivo opposto, poiché è
1 documentale che il volume conteggiato dal Gestore è imputabile ad uno scorretto funzionamento del contatore generale (effettivamente sostituito), provvedere alla determinazione dei consumi sulla base di quelli rilevati dal nuovo contatore istallato o facendo ricorso agli altri criteri di calcolo previsti dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- In ogni caso:
Disporre una adeguata diminuzione dell'entità di detto credito proporzionale all'eccepita prescrizione nonché all'accertata gravità della condotta (omissiva) colposa del Gestore in relazione allo smisurato ampliamento delle proprie ragioni creditorie;
oltre al risarcimento del danno se del caso facendo ricorso alla valutazione equitativa;
-
Accordando all'utente la massima rateizzazione dei pagamenti che risulteranno dovuti;
- Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, rifusione delle spese generali, Cassa Avvocati come per legge, da distrarre in favore del procuratore distrattario”.
Nell'interesse dell'opposta: “In via principale: a) rigettare tutte le domande formulate dall'opponente, per i motivi di cui in espositiva, b) confermare la piena validità e debenza dell'importo di cui alla fattura ingiunta n. 201402967860, al netto della quota parte riconosciuta prescritta e, per l'effetto, c) condannare la al pagamento Parte_1 dell'importo di € 20.123,77, oltre interessi da ritardato pagamento ex art.
B.22 del R.S.I.I; in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenga di non poter o dover accogliere la domanda formulata in via principale, d) accertare l'esistenza e l'ammontare del credito vantato da nei confronti della CP_1 Controparte_2
per la fornitura idrica eseguita in suo favore nel periodo indicato nella fattura contestata e, per l'effetto, e) condannare quest'ultima al pagamento del credito così determinato a favore di oltre gli interessi CP_1
come sopra indicati;
in ogni caso: con vittoria di spese e onorari di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso per decreto ingiuntivo, ha chiesto che fosse CP_1
2 ingiunto alla società il Parte_1 pagamento della somma di €26.085,75, a titolo di pagamento per fornitura idrica.
La debenza era giustificata sulla base delle fatture nn. 2014024558124 e
201402967860, emesse rispettivamente il 6.10.2014 e il 25.6.2014.
Con decreto n.747/2016, il Tribunale di Cagliari ha accolto la domanda, intimando all'odierna opponente il pagamento delle somme oggetto di ricorso, oltre alle spese della procedura.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1
proposto tempestiva opposizione, allegando che:
- l'opponente è proprietaria del complesso immobiliare adibito ad attività ricettiva alberghiera sita in Arbus (VS) attiva 4 mesi all'anno;
- fino al 26.6.2014, ha provveduto a saldare regolarmente le fatture ricevute dal gestore idrico fino all'emissione della fattura 201402967860 del
25.06.2014 a “saldo” per il periodo da settembre 2007 a giugno 2014;
- stante l'inoperatività del plesso per 8 mesi l'anno, il consumo addebitato risulta anomalo e imputabile a malfunzionamento del contatore, sostituito da in quanto fermo/non funzionante;
CP_1
- gli importi riferiti ai consumi dal 21.09.2007 al 25.06.2009 devono ritenersi prescritti, essendo trascorso il quinquennio da quando il gestore avrebbe potuto far valere il proprio diritto;
- la fatturazione veniva emessa in modo irregolare, in violazione delle norme di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato (di seguito,
R.S.I.I.);
- le fatture non sono idonea prova del credito nel giudizio di opposizione;
- sulla base del R.S.I.I., in caso di contatore fermo, i consumi dovranno essere ricalcolati sulla base di consumi storici, ovvero con riferimento ai consumi rilevati dal nuovo contatore o, ancora, basandosi sui consumi medi statistici.
Ha concluso come in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita oltre i termini di legge eccependo: CP_1
3 - quanto alla prescrizione, di impegnarsi al ricalcolo meglio precisando l'esatta quantificazione dell'importo alla luce di quanto effettivamente risultasse prescritto;
- che la fatturazione in acconto, con successiva emissione di fatture a saldo, costituisce modus operandi conforme al R.S.I.I.;
- che, per quanto involge l'arco temporale 2007/2012, trattandosi di periodo di avvicendamento nel passaggio di consegne tra la gestione del servizio idrico comunale e l'utente avrebbe dovuto provvedere CP_1 all'autolettura ex art.
6.1. del R.S.I.I.;
- che il contatore sostituito perchè fermo si è rivelato funzionante in quanto, ad esito della messa in prova da parte dei tecnici di in data CP_1
12.11.2013, è stato riscontrato un margine di errore rispettoso del limite di tolleranza del ± 5%;
- che la sostituzione del contatore in nulla influisce sulla legittimità della pretesa, posto che la fattura per cui si controverte è stata emessa in data
25.6.2014, mentre il contatore è stato sostituito nel giugno del 2015;
- che la prova del consumo anomalo, stante il corretto funzionamento del contatore, grava sull'opponente, che dovrà dimostrare che tale anomalia non è a sé imputabile;
- che, in relazione all'idoneità del corredo probatorio depositato in sede monitoria, le scritture contabili di costituiscono piena prova CP_1
del credito, data la natura in house e il regime di contabilità pubblica, sottoposta al controllo e alla vigilanza della Corte dei Conti.
Ha concluso come in epigrafe.
La causa è stata istruita documentalmente e a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio.
_____
Preliminarmente, quanto all'ambito del thema decidendum, deve darsi atto che ha riconosciuto la parziale prescrizione del proprio CP_1
credito limitatamente al periodo dal 21.09.2007 al 25.06.2009, scorporando l'importo di €5.884,74 dal totale del dovuto.
Ne consegue che, come da estratto conto aggiornato (doc. 8 – II 183
4 comma VI c.p.c. – , il credito per cui si controverte è CP_1
limitato ai consumi per il periodo dal 26.06.2009 al 4.6.2014.
Tanto premesso, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Giova ricordare, in breve, che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo costituisce giudizio di accertamento negativo del credito, che segue il riparto probatorio ordinario;
poiché il convenuto formale riveste la qualità (sostanziale) di attore, è onere della prova di quest'ultimo dare prova del fondamento del proprio diritto di credito azionato in sede monitoria, mentre grava sull'opponente (debitore) la prova dei fatti estintivi della pretesa.
Il riparto di cui sopra deve, poi, correlarsi alle peculiari norme che regolano la prova nei contratti di somministrazione con lettura tramite contatore, dove le fatture emesse per il pagamento dei consumi sono assistite dalla presunzione semplice di veridicità che il sistema di lettura a contatore garantisce, purché esso sia confermato funzionante (Cass. 23699/2016).
Tale (parziale) deroga al principio di cui all'art. 2697 c.c., pur non costituendo alcun privilegio probatorio a favore del somministrante, impone all'utente - che lamenti l'abnormità dei consumi - l'onere di allegare il malfunzionamento del contatore e, una volta accertato il corretto funzionamento del sistema di lettura, provare il furto d'acqua o la perdita idrica non riconducibile alla sua sfera di controllo.
È onere, invece, del gestore dimostrare il corretto funzionamento del contatore, per beneficiare della presunzione di attendibilità delle letture riportate nelle fatture.
Nel caso che ci occupa, l'attrice correttamente ha allegato il malfunzionamento del contatore che sostiene di avere CP_1
sottoposto a prova e giudicato funzionante: tanto emergerebbe dal verbale di messa in prova del contatore matricola 94/588745 (doc. 6 – costituzione), nel quale si legge che in data 12.11.2013 la percentuale di errore riscontrata è stata inferiore al limite di tolleranza del ±5% (art. B 35 -
R.S.I.I.).
Osservato che detta verifica è stata effettuata in assenza dell'utente, il
5 verbale di messa in prova non può costituire idonea prova del corretto funzionamento del contatore, in mancanza di contraddittorio con l'interessato (Cass. 34927/2023).
Va, infatti, ribadito che il verbale di accertamento tecnico è documento di formazione unilaterale proveniente dalla parte e, come tale, non può costituire prova in assenza di contraddittorio con l'interessato che non ne abbia fatto proprio il contenuto tramite sottoscrizione (v. oltre a Cass.
34927/2023, anche Cass. 23699/2016).
Tanto basta a superare la presunzione semplice di corretto funzionamento del contatore e comporta la necessità di procedere al ricalcolo dei consumi, sulla base dei consumi medi rilevati dal nuovo contatore installato.
A tal fine, il consulente incaricato Dott. – dalle cui motivate Persona_1
conclusioni non vi è ragione di discostarsi – ha calcolato il consumo medio in 2,095 mc al giorno, sulla base delle letture rilevate dal nuovo misuratore dal 11.6.2015 al 14.3.2018.
Effettuati gli opportuni calcoli, il tecnico ha stimato un consumo complessivo per €9.799,31 I.V.A. inclusa (26.06.2009-04.06.2014).
Alla luce della (sensibile) rimodulazione del dovuto, originariamente quantificato in €26.085,75, il decreto ingiuntivo 747/2016 oggetto di opposizione deve essere revocato.
Da quanto sinora esposto discende la condanna di parte attrice al pagamento della somma accertata dal C.T.U. nei confronti del gestore, con applicazione del tasso di interesse determinato a norma del R.S.I.I. da calcolarsi – come da orientamento di questo Tribunale – dalla data della decisione fino all'effettivo soddisfo.
In ragione della parziale soccombenza, le spese della lite devono intendersi compensate nella misura di ⅓, ponendo i restanti ⅔ a carico di CP_1
e sono liquidate in dispositivo con applicazione delle Tabelle di cui al
[...]
D.M. 147/2022, scaglione da €26.001,00 ad €52.000,00, valori medi e per tutte le fasi del giudizio.
Le spese della C.T.U., pervenuta ad accertare un credito di valore prossimo a quanto già quantificato da all'udienza del 5.10.2021, CP_1
6 devono interamente essere sopportate da parte attrice, secondo il principio di causazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o respinta, così dispone:
- Revoca il decreto ingiuntivo n.747/2016;
- Dichiara tenuta e condanna Parte_1
al pagamento, in favore di della somma di CP_1
€9.799,31 oltre interessi a norma del R.S.I.I. come in parte motiva;
- Pone le spese della C.T.U. in capo all'attrice secondo quanto già liquidato con separato decreto;
- Dichiara tenuta a rifondere direttamente al CP_1 procuratore dell'attrice le spese della lite, che liquida in €5.100,00 per compensi (⅔ di €7.650,00), €104,40 per spese (⅔ di €156,56), oltre accessori di legge.
Cagliari, 27 febbraio 2025
Il Giudice
Dott. Luisa Rosetti
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