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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/12/2025, n. 876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 876 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1782/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa indicata in epigrafe promossa con ricorso congiunto depositato da , Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv.to Borgia Emilia e RAZZANO PIETRO, rappresentato e difeso dall'Avv.to Pascarella Andrea.
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
OGGETTO: regolamentazione del rapporto tra genitori-figli minori nati fuori dal matrimonio
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 09.07.2025, le parti hanno chiesto di regolamentare i rapporti con la figlia minore nata a [...] il [...], alle seguenti condizioni: Per_1
“
1. La minore sarà affidata in forma condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
Per_1
2. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore il martedì e giovedì dalle ore 17.00 sino alle ore 20.00, nonché, a fine settimana alterni, il sabato dalle ore 16.00 alle ore 20.00 e la domenica dalle ore 16.00 alle ore 20.00.
Il prelievo e l'accompagnamento della minore dovrà avvenire presso il domicilio materno.
A partire dal compimento del quarto anno di età della minore verrà introdotto il pernotto gradualmente durante i Per_1 fine settimana alterni, e così la minore starà con il padre dalle ore 10:00 del sabato alle ore 22:00 della domenica, allorquando verrà riaccompagnata presso il domicilio materno dal padre. Sempre a decorrere dal compimento del quarto anno di età, la minore trascorrerà con il padre sette giorni consecutivi nel mese di luglio e sette nel mese di agosto, Per_1 da concordarsi tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno.
Il diritto di visita suindicato potrà subire variazioni, previo accordo telefonico tra i genitori almeno ventiquattro ore prima. Durante le vacanze natalizie, RAZZANO TR trascorrerà con la minore, seguendo il criterio dell'alternanza, dalle ore
12.00 alle ore 19.00 del 24 dicembre o alternativamente dalle ore 12.00 alle ore 19.00 del 25 dicembre, nonché dalle ore
12.00 alle ore 19.00 del 31 dicembre o alternativamente dalle ore 12.00 alle ore 19.00 del 1 gennaio. Se un anno avrà trascorso con la minore il giorno della Vigilia di Natale, l'anno successivo trascorrerà il giorno di Natale e così via via negli anni, seguendo il criterio dell'alternanza.
Durante le vacanze pasquali RAZZANO TR trascorrerà con la minore, alternativamente, il giorno di Pasqua o il giorno del Lunedì in Albis, dalle ore 12.00 alle ore 19.00. Se un anno con la piccola avrà trascorso il giorno di Pasqua,
l'anno successivo trascorrerà il Lunedì in Albis e così, via via negli anni, seguendo tale criterio alternativo.
Il criterio annuale alternativo interesserà anche il giorno di carnevale, del 6 gennaio, del 25 aprile, 1maggio, 2 giugno,
1novembre, 8 dicembre;
3. RAZZANO TR trascorrerà con la figlia il giorno della festa del papà, del suo compleanno e dell'onomastico, nonché le feste dei di lui familiari, indipendentemente dal diritto di visita come innanzi indicato e dell'orario convenuto, previa comunicazione all'altro genitore. trascorrerà con la figlia il giorno della festa della mamma, del suo Parte_1 compleanno e dell'onomastico, nonché le feste dei di lei familiari, indipendentemente dal diritto di visita come innanzi indicato;
4. I genitori si impegnano a festeggiare insieme il compleanno e l'onomastico della minore;
in caso di disaccordo, prevarrà sempre ed esclusivamente l'interesse della minore;
5. I genitori si impegnano a favorire ed agevolare il mantenimento di significative relazioni tra la minore ed i nonni materni e paterni;
6. ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto cambio di residenza e/o domicilio;
7. RAZZANO TR verserà a titolo di contributo al mantenimento in favore della figlia minore la somma di Per_1
€ 250,00, da versarsi a mezzo vaglia postale e/o accredito bancario entro il giorno 5 di ogni mese. Detto assegno, come per legge, sarà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di gennaio 2026;
8. RAZZANO TR rinuncia in favore di alla richiesta della quota parte del 50% spettantegli a Parte_1 titolo di assegno unico ed universale. Pertanto, l'assegno unico ed universale nella misura del 100% verrà richiesto e beneficiato solo ed esclusivamente da alla quale comporterà inoltre in via esclusiva l'assegno di Parte_1 inclusione;
9. I genitori comparteciperanno nella misura del 50% alle spese straordinarie (come determinate dal Protocollo deliberato dal Tribunale di S. Maria C.V., che si allega alla presente) eventualmente ad affrontarsi nell'interesse della minore
, previamente concertate e documentate;
Per_1
10. Il sig. RAZZANO TR ha già formalizzato il proprio recesso dal contratto di locazione con comunicazione al locatore e provvederà entro i termini di legge a provvedere agli opportuni adempimenti presso l'agenzia delle entrate, talchè resterà unica intestataria del rapporto.” Parte_1 All'udienza cartolare del 28.11.2025 le parti hanno confermato di voler ottenere una pronuncia alle condizioni indicate nel ricorso.
Il P.M. nulla ha osservato.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi della figlia minore.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, recepisce l'accordo raggiunto dalle parti e dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere in camera di consiglio il giorno 28.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott.ssa Giovanna Caso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa indicata in epigrafe promossa con ricorso congiunto depositato da , Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv.to Borgia Emilia e RAZZANO PIETRO, rappresentato e difeso dall'Avv.to Pascarella Andrea.
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
OGGETTO: regolamentazione del rapporto tra genitori-figli minori nati fuori dal matrimonio
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 09.07.2025, le parti hanno chiesto di regolamentare i rapporti con la figlia minore nata a [...] il [...], alle seguenti condizioni: Per_1
“
1. La minore sarà affidata in forma condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
Per_1
2. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore il martedì e giovedì dalle ore 17.00 sino alle ore 20.00, nonché, a fine settimana alterni, il sabato dalle ore 16.00 alle ore 20.00 e la domenica dalle ore 16.00 alle ore 20.00.
Il prelievo e l'accompagnamento della minore dovrà avvenire presso il domicilio materno.
A partire dal compimento del quarto anno di età della minore verrà introdotto il pernotto gradualmente durante i Per_1 fine settimana alterni, e così la minore starà con il padre dalle ore 10:00 del sabato alle ore 22:00 della domenica, allorquando verrà riaccompagnata presso il domicilio materno dal padre. Sempre a decorrere dal compimento del quarto anno di età, la minore trascorrerà con il padre sette giorni consecutivi nel mese di luglio e sette nel mese di agosto, Per_1 da concordarsi tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno.
Il diritto di visita suindicato potrà subire variazioni, previo accordo telefonico tra i genitori almeno ventiquattro ore prima. Durante le vacanze natalizie, RAZZANO TR trascorrerà con la minore, seguendo il criterio dell'alternanza, dalle ore
12.00 alle ore 19.00 del 24 dicembre o alternativamente dalle ore 12.00 alle ore 19.00 del 25 dicembre, nonché dalle ore
12.00 alle ore 19.00 del 31 dicembre o alternativamente dalle ore 12.00 alle ore 19.00 del 1 gennaio. Se un anno avrà trascorso con la minore il giorno della Vigilia di Natale, l'anno successivo trascorrerà il giorno di Natale e così via via negli anni, seguendo il criterio dell'alternanza.
Durante le vacanze pasquali RAZZANO TR trascorrerà con la minore, alternativamente, il giorno di Pasqua o il giorno del Lunedì in Albis, dalle ore 12.00 alle ore 19.00. Se un anno con la piccola avrà trascorso il giorno di Pasqua,
l'anno successivo trascorrerà il Lunedì in Albis e così, via via negli anni, seguendo tale criterio alternativo.
Il criterio annuale alternativo interesserà anche il giorno di carnevale, del 6 gennaio, del 25 aprile, 1maggio, 2 giugno,
1novembre, 8 dicembre;
3. RAZZANO TR trascorrerà con la figlia il giorno della festa del papà, del suo compleanno e dell'onomastico, nonché le feste dei di lui familiari, indipendentemente dal diritto di visita come innanzi indicato e dell'orario convenuto, previa comunicazione all'altro genitore. trascorrerà con la figlia il giorno della festa della mamma, del suo Parte_1 compleanno e dell'onomastico, nonché le feste dei di lei familiari, indipendentemente dal diritto di visita come innanzi indicato;
4. I genitori si impegnano a festeggiare insieme il compleanno e l'onomastico della minore;
in caso di disaccordo, prevarrà sempre ed esclusivamente l'interesse della minore;
5. I genitori si impegnano a favorire ed agevolare il mantenimento di significative relazioni tra la minore ed i nonni materni e paterni;
6. ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto cambio di residenza e/o domicilio;
7. RAZZANO TR verserà a titolo di contributo al mantenimento in favore della figlia minore la somma di Per_1
€ 250,00, da versarsi a mezzo vaglia postale e/o accredito bancario entro il giorno 5 di ogni mese. Detto assegno, come per legge, sarà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di gennaio 2026;
8. RAZZANO TR rinuncia in favore di alla richiesta della quota parte del 50% spettantegli a Parte_1 titolo di assegno unico ed universale. Pertanto, l'assegno unico ed universale nella misura del 100% verrà richiesto e beneficiato solo ed esclusivamente da alla quale comporterà inoltre in via esclusiva l'assegno di Parte_1 inclusione;
9. I genitori comparteciperanno nella misura del 50% alle spese straordinarie (come determinate dal Protocollo deliberato dal Tribunale di S. Maria C.V., che si allega alla presente) eventualmente ad affrontarsi nell'interesse della minore
, previamente concertate e documentate;
Per_1
10. Il sig. RAZZANO TR ha già formalizzato il proprio recesso dal contratto di locazione con comunicazione al locatore e provvederà entro i termini di legge a provvedere agli opportuni adempimenti presso l'agenzia delle entrate, talchè resterà unica intestataria del rapporto.” Parte_1 All'udienza cartolare del 28.11.2025 le parti hanno confermato di voler ottenere una pronuncia alle condizioni indicate nel ricorso.
Il P.M. nulla ha osservato.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi della figlia minore.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, recepisce l'accordo raggiunto dalle parti e dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere in camera di consiglio il giorno 28.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott.ssa Giovanna Caso