Decreto presidenziale 6 febbraio 2025
Ordinanza cautelare 20 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 14/02/2026, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00335/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00055/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 55 del 2025, proposto da
Valle dei Ciclamini Società Agricola A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Gian Comita Ragnedda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Sassari e Nuoro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale di Cagliari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Olmedo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Vanessa Porqueddu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Unione dei Comuni del Coros, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Pintus, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento di annullamento in autotutela n. 87 assunto dal Responsabile del SUAPE Unione Comuni del Coros con determinazione in data 30 novembre 2024 (prot. 8380, firmata digitalmente il 4 dicembre 2024 e caricata sul portale in pari data);
- del presupposto parere negativo emesso dall’Ufficio Tecnico Comunale del Comune di Olmedo (prot. 11809/2024 in data 8 novembre 2024);
- della nota resa dalla Soprintendenza per le Province di Nuoro e Sassari (Direzione Generale Archeologia Belle arti e paesaggio) di cui al n. Prot. 18566 del 27 novembre 2024.
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale ed in particolare, ove occorrer possa, di tutti gli altri pareri citati nella parte motiva del P.U. SUAPE 87/2024, inclusa la nota della Soprintendenza ABAP prot. 15735 del 9 ottobre 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Sassari e Nuoro, del Comune di Olmedo e della Unione dei Comuni del Coros;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 il dott. Andrea Gana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La “Valle dei Ciclamini società agricola a r.l.” ha impugnato gli atti indicati in epigrafe e, tra questi, il provvedimento di annullamento in autotutela n. 87 assunto dal Responsabile del SUAPE Unione Comuni del Coros avente ad oggetto il provvedimento finale favorevole n. 66/2024 che aveva autorizzato la realizzazione di impianti agrivoltaici (da collocarsi sulla copertura delle serre della ricorrente) con potenza di picco pari a 8.408,4 kWp e potenza inverter di 8.000 kW, inclusa la posa di un elettrodotto interrato. Come si evince dalla lettura della motivazione del provvedimento impugnato l’Amministrazione, premesso che l’Ufficio tecnico comunale di Olmedo ha evidenziato l’applicabilità delle misure di salvaguardia di cui alla legge regionale n. 5/2024, mentre il Servizio Tutela del Paesaggio Sardegna Settentrionale Nord Ovest “[…] ha segnalato la presenza, a circa 140 mt dall’area interessata dall’impianto agrivoltaico, in direzione sud est, del bene culturale individuato nel sito “Vincoli in Rete” come di seguito riportato: - RA PU (id_bene_173659 - classe_Archeologici di interesse culturale dichiarato - id_cartarischio_156203 - id_area_archeol_vinc_1777), Area con Vincolo Indiretto determinato dal HE (Id_174465 – decreto_L. 1089/1939 art. 21 – data_1976.11.12 – gu_4801 - data_gu_1987-06-22) la cui estensione comprende tutta l’area in esame, richiedendo alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, di acquisire informazioni/accertamenti di competenza, al fine di poter accertare la presenza di vincoli paesaggistici di cui all’art.142, del D.lgs. 22/01/2004, n. 42; CONSIDERATO che con nota Prot. 7004 del 01/10/2024, questo SUAPE ha trasmesso alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Sassari e Nuoro, la nota Prot.49283 del 01/10/2024 del Servizio Tutela del Paesaggio Sardegna Settentrionale Nord-Ovest, al fine di verificare se le aree in esame comprendono al loro interno, delle zone di interesse archeologico vincolate ai sensi della Parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D. Lgs. n.42/2004, ed eventualmente se le stesse sono riconducibili anche al vincolo paesaggistico di cui all’art. 142, comma 1, lett. m), Parte terza dello stesso codice; VISTA la nota Prot. 15735 del 09/10/2024, con la quale la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Sassari e Nuoro, ha accertato che i mappali nei quali si intende realizzare l’impianto non rientrano tra le aree definite idonee ai sensi dell’art. 20, c. 8, lett. c-quater del D. Lgs. 199/2021 in quanto ricadono all’interno della fascia di rispetto di 500 m dai beni tutelati ai sensi della parte II del D. lgs. 42/2004 e ss.mm. e ii. […] ” ha dato atto che con determinazione n. 27 del 15/10/2024, il TOlare della P.O. dell’Area Settore Tecnico ha già provveduto all’annullamento in regime di autotutela del Provvedimento n. 66/2024, a norma degli artt. 21-octies e 21-nonies della L. 07/08/1990, n. 241 e ha disposto di non autorizzare l’intervento proposto dalla ricorrente, dando atto dell’esito degli accertamenti svolti dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Sassari e Nuoro.
In questo quadro, la ricorrente ha esposto:
- di aver conseguito il provvedimento favorevole n. 66 in data 27 agosto 2024;
- di aver presentato la domanda di partecipazione al Bando Agrivoltaico 2024, di cui il GSE è soggetto attuatore, allo scopo di ottenere un contributo/finanziamento pari a 4.800.000,00 euro, ossia il 40% dell’investimento totale;
- che il procedimento di annullamento in autotutela è stato avviato perché il Servizio Tutela del Paesaggio Sardegna Settentrionale Nord-Ovest, con nota prot. 49283 del 1° ottobre 2024, se da un lato rilevava che l’area interessata non fosse soggetta ad alcun vincolo paesaggistico, ai sensi dell’art. 136, d.lgs. 42/2004, dall’altro segnalava come a 140 mt dalla stessa fosse presente il RA “PU”, bene archeologico insistente su un’area sottoposta a vincolo indiretto;
- nel corso della nuova fase procedimentale, caratterizzata dallo svolgimento di una conferenza di servizi semplificata e asincrona, l’Ufficio Tecnico del Comune di Olmedo e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio esprimevano parere negativo, per ragioni nuove e non esplicitate nel procedimento di primo grado;
- nonostante le osservazioni procedimentali presentate, il SUAPE ha disposto l’annullamento in autotutela del titolo autorizzativo n. 66/2024, mediante il provvedimento oggetto dell’odierno giudizio.
2. Dell’impugnato provvedimento la ricorrente ha domandato l’annullamento, previa sospensione cautelare degli effetti, lamentando:
I. la violazione dell’art. 21 nonies della legge n. 241/1990, la carenza assoluta di motivazione, nonché l’eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e diritto. In estrema sintesi, la ricorrente ha evidenziato come il procedimento di secondo grado, volto a verificare la sussistenza dei presupposti per l’autotutela, sia stato interpretato dagli enti coinvolti come un procedimento di primo grado, nel corso del quale poter esprimere liberamente i propri pareri, senza considerare quanto era stato acquisito (anche per silentium ) nel procedimento di primo grado. Inoltre, il procedimento di autotutela è stato concluso senza considerare o almeno citare, in alcun modo, le osservazioni procedimentali depositate il 2 dicembre 2024, mediante una indebita duplicazione del procedimento di primo grado;
II. la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 2 bis, art. 14 bis, comma 2, lett. c) della legge n. 241/1990, nonché l’eccesso di potere per contraddittorietà tra atti e invalidità derivata. La ricorrente ha osservato che sia l’Ufficio tecnico comunale, sia la Soprintendenza avevano assentito al progetto in modo tacito, con la conseguenza che il loro contrario parere, successivamente reso, sarebbe di per sé illegittimo, non avendo neanche reso rappresentato specifiche ragioni di interesse pubblico a giustificazione della rimozione dell’atto originario e omettendo qualsiasi comparazione fra il richiamato interesse pubblico e la prevalenza di quest’ultimo rispetto al consolidamento dell’interesse privato, con conseguente violazione dei canoni della buona fede e dell’affidamento;
III. la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge regionale n. 5/2024, l’invalidità derivata, la violazione dell’art. 9 e 117 Costituzione, nonché dell’art. 14 bis della legge n. 241/1990 sotto altro profilo. Nel dettaglio, il parere dell’Ufficio tecnico comunale sarebbe viziato in quanto basato su una norma regionale incostituzionale e già oggetto di impugnazione dinnanzi alla Corte Costituzionale e, inoltre, non ha considerato che l’intervento si realizzerebbe senza consumo di suolo e sarebbe fatto salvo dall’art. 3, comma 3, lett. a) della stessa legge regionale;
IV. la violazione e falsa applicazione dell’art. 20, comma 8, lett. c quater del d.lgs. n. 199/2021, anche in relazione all’art. 3 del DPR n. 380/2001 in quanto la Soprintendenza avrebbe dovuto interpretare il divieto, di cui alle norme indicate in rubrica, in senso costituzionalmente orientato tale per cui non potrebbe ostacolare la riqualificazione di strutture esistenti, mediante l’apposizione di pannelli fotovoltaici che lo stesso d.lgs. n. 199/2021 qualifica come attività manutentiva libera.
3. Il Comune di Olmedo, la Soprintendenza Archeologia Belle arti e Paesaggio Province di Sassari e Nuoro e l’Unione dei Comuni del Coros si sono costituiti in giudizio per resistere all’accoglimento del ricorso e della domanda cautelare. Il Comune di Olmedo e l’Unione dei Comuni hanno eccepito, tra le altre cose, l’inammissibilità del ricorso in quanto l’annullamento d’ufficio del provvedimento unico n. 66 è costituito dalla diversa determinazione n. 27 del 15.10.2024, non impugnata, e motivata in relazione alla illegittima definizione del procedimento senza l’attesa della positiva conclusione della procedura di Verifica di assoggettabilità alla VIA, di competenza regionale.
4. Con ordinanza del 20 febbraio 2025, resa all’esito della camera di consiglio, il Collegio ha accolto l’istanza cautelare.
5. All’udienza pubblica del 29 gennaio 2026, in vista della quale le parti hanno depositato documenti e memorie ai sensi dell’art. 73 cod. proc. amm., la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è in parte inammissibile, in parte improcedibile e in parte infondato.
2. Quanto al primo e al secondo motivo di impugnazione, entrambi volti a censurare le non corrette modalità di ricorso allo strumento dell’autotutela, il Collegio li dichiara inammissibili, come correttamente eccepito dalle Amministrazioni resistenti.
Infatti, le doglianze proposte dalla ricorrente non tengono conto della circostanza, da ritenersi dimostrata all’esito del giudizio, per la quale il provvedimento autorizzativo n. 66/2024 è stato annullato in autotutela con la determinazione n. 27/2024, non impugnata dalla ricorrente, che ha rilevato la violazione di legge consistente nell’adozione del Provvedimento Unico senza aver atteso la positiva conclusione della procedura di Verifica di assoggettabilità alla V.I.A., di competenza regionale. Lo stesso provvedimento di annullamento in autotutela, peraltro, ha evidenziato la volontà di procedere all’emissione di un nuovo Provvedimento Unico per dare atto delle risultanze delle verifiche effettuate da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Sassari e Nuoro.
In questo quadro, lo SUAPE ha adottato il provvedimento n. 73/2024 con cui ha evidenziato le criticità segnalate dall’Ufficio tecnico comunale di Olmedo e dalla Soprintendenza, sollecitando il contraddittorio con la ricorrente ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990. Soltanto all’esito, è stato adottato il provvedimento n. 87/2024, oggetto dell’odierno giudizio.
Ebbene, il Collegio osserva come tale ultimo provvedimento non costituisca esercizio del potere di autotutela, atteso che il titolo autorizzativo n. 66/2024 era già stato da tempo annullato; al contrario, esso costituisce il provvedimento conclusivo con cui lo SUAPE ha nuovamente definito, stavolta in senso negativo, l’istanza autorizzatoria della ricorrente, ritenendola non accoglibile in ragione dell’entrata in vigore della legge regionale n. 5/2024 e dei rilievi formulati dalla competente Soprintendenza in ordine al fatto che gli impianti ricadrebbero all’interno della fascia di rispetto di 500 m dai beni tutelati ai sensi della parte II del D. lgs. 42/2004 e ss.mm. e ii.
3.Orbene, in ogni caso il Collegio ritiene che prescindendo dall’errata qualificazione del provvedimento impugnato, l’interesse al ricorso della ricorrente può comunque essere inteso come funzionale a non vedersi opposte le due ragioni ostative sopra individuate alla realizzazione del proprio impianto agrivoltaico atteso che il provvedimento dello AP (non già di autotutela, ma di diniego dell’autorizzazione a seguito dell’annullamento di quella già rilasciata) non ne consente l’attuazione.
3.1. In questo senso, il Collegio osserva, con riferimento al terzo motivo di impugnazione, che non può più porsi alcuna questione in ordine all’applicazione della legge regionale n. 5/2024 e delle misure di salvaguardia da essa previste. Infatti, il Comune di Olmedo, tramite il suo Ufficio tecnico, aveva segnalato l’applicabilità delle misure di salvaguardia di cui alla legge regionale n. 5/2024, con la conseguenza che la realizzazione dell’impianto doveva ritenersi vietata per un periodo non superiore ai 18 mesi.
In questo quadro, nel provvedimento impugnato, lo SUAPE ha espressamente dato atto che, a prescindere dall’esito del giudizio di costituzionalità sulla legge 5/2024, il diniego dell’autorizzazione doveva ritenersi giustificato anche soltanto dai rilievi ostativi formulati dalla Soprintendenza.
In ogni caso, il Collegio evidenzia come la legge regionale n. 5/2024 è stata poi espressamente abrogata dalla successiva legge regionale n. 20/2024 “Misure urgenti per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi” , pubblicata il 5 dicembre 2024. Successivamente all’abrogazione della legge regionale n. 5/2024, l’Amministrazione non ha adottato alcun provvedimento ulteriore, basato sul dato normativo rappresentato dalla legge regionale n. 20/2024. In corso di causa, la legge regionale n. 5/2024 è stata dichiarato illegittima dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 28/2025.
In ogni caso, il Collegio osserva che la domanda di annullamento concernente un provvedimento che ha esaurito, come nel caso di specie, i propri effetti giuridici (essendo venuta meno l’applicabilità delle misure di salvaguardia per effetto dell’entrata in vigore della legge regionale n. 20/2024) deve considerarsi non sorretta da un attuale interesse al relativo esame. In tal senso, la giurisprudenza amministrativa ha ripetutamente affermato che “[…] Qualora un provvedimento amministrativo abbia esaurito i propri effetti, e non sia stata presentata domanda risarcitoria, il ricorso per l'annullamento di tale provvedimento va dichiarato inammissibile” (v., ex multis, Consiglio di Stato sez. III, 7/10/2021, sentenza n. 6677).
Nel caso di specie, come già esposto, l’interesse alla pronuncia caducatoria sotto questo profilo è venuto meno, in capo alla ricorrente, con l’entrata in vigore della legge regionale n. 20/2024 che ha determinato la cessazione dell’operatività delle misure di salvaguardia di cui alla precedente legge regionale n. 5/2024.
Per tale ragione, il terzo motivo di impugnazione deve essere dichiarato improcedibile; peraltro, si dovrebbe pervenire ad analoga conclusione in rito anche in ragione del fatto che il provvedimento di diniego, plurimotivato, resiste alle censure svolte dalla ricorrente con il quarto motivo di impugnazione, con la conseguenza che l’eventuale fondatezza delle censure svolte in relazione all’applicazione della legge n. 5/2024 non permetterebbe comunque di far venire meno la legittimità del diniego, fondato sulla violazione della fascia di rispetto di 500 m dai beni tutelati ai sensi della parte II del D. lgs. 42/2004 e ss.mm. e ii.
3.2. Sotto questo profilo, con il quarto motivo di impugnazione, la ricorrente ha sostenuto che la Soprintendenza avrebbe dovuto interpretare il divieto dell’art. 20, comma 8, lett. c quater del d.lgs. n. 199/2021 in senso costituzionalmente orientato tale per cui non potrebbe ostacolare la riqualificazione di strutture esistenti, mediante l’apposizione di pannelli fotovoltaici che lo stesso d.lgs. n. 199/2021 qualifica come attività manutentiva libera.
Tale prospettazione non è convincente.
Invero, l’art. 20, comma 8, lett. c quater del d.lgs. n. 199/2021, nel testo applicabile ratione temporis , ha individuato come idonee le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo, disponendo che ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici.
È del tutto evidente il carattere eccezionale della previsione in esame, funzionale ad individuare le aree idonee all’installazione di impianti da energia rinnovabile nelle more dell’adozione dei necessari decreti ministeriali. In alcun modo, pertanto, il dato normativo autorizzava l’Amministrazione a compiere una valutazione differenziata nel momento in cui è stata rilevata la violazione della fascia di rispetto con un bene sottoposto a vincolo.
Da ultimo, il Collegio osserva che, nonostante le argomentazioni svolte dalla ricorrente nella sua ultima memoria, non può comunque trovare ingresso in questo giudizio il sopravvenuto d.lgs. n. 175 del 2025. Ciò perché esso non è parametro normativo valutato nel procedimento esitato con il provvedimento impugnato in questa sede ed è certamente inammissibile una domanda giudiziale di accertamento dell’applicabilità di una normativa sopravvenuta alla fattispecie concreta; né, tantomeno, può costituire parametro interpretativo del precedente dettato normativo, anche in ragione dell’eccezionalità e della chiarezza di quest’ultimo.
La questione dell’applicabilità di tale normativa sopravvenuta dovrà evidentemente porsi in sede di riesercizio del potere da parte dell’amministrazione regionale, che ne valuterà per la prima volta l’applicabilità – fattuale e giuridica – al caso che occupa, qualora venga sollecitata sul punto dalla ricorrente.
Per tutte le ragioni esposte, il ricorso è in parte inammissibile, in parte improcedibile e in parte infondato.
4. Le spese di lite possono essere compensate in ragione della evidente complessità normativa e fattuale della fattispecie esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto lo dichiara in parte inammissibile (primo e secondo motivo), in parte improcedibile (terzo motivo) e in parte infondato (quarto motivo).
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO RU, Presidente
Antonio Plaisant, Consigliere
Andrea Gana, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Gana | TO RU |
IL SEGRETARIO