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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 09/04/2025, n. 1033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1033 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo
in esito all'udienza dell'8 aprile 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 2304/2024 R.G. vertente
TRA
, c.f. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Clara Angelina Russo e Geppino Lo Presti, giusta procura in atti. RICORRENTE
CONTRO
p.iva Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Messina, via P.IVA_1
Consolare Valeria, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Giuseppe
Giordano, Concetta Conti e Simona Della Cava, giusta procura in atti. RESISTENTE
OGGETTO: crediti di lavoro
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 26.4.2024 premetteva di essere dipendente Parte_1 dell' con la qualifica di “infermiera” matricola n. 006828 Controparte_2 livello D3, presso il reparto di Neurologia e M.N.M. del suddetto Policlinico, e lamentava di non aver percepito le indennità e le maggiorazioni dovute a titolo di conguaglio per lavoro
1 straordinario festivo infrasettimanale per il periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2022 per un importo pari ad € 3.345,61, già oggetto di richiesta con pec del 30.11.2022.
Dopo aver richiamato le disposizioni di cui alle leggi n. 90/1954 e n. 520/1952 in tema di trattamento economico per l'attività lavorativa svolta in occasione delle festività infrasettimanali, richiamava la disposizione dell'art. 44, c. 12, CCNL 1.9.1995 di categoria, che prevedeva un'apposita indennità per il servizio di turno prestato per il giorno festivo, e l'art. 9,
CCNL 20.9.2001, che stabiliva che l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dava titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario festivo. Spiegava che il successivo CCNL del 21.5.2018 non aveva apportato significative modifiche alla disciplina.
Sottolineava che la Corte di Cassazione, con sentenza del 25.01.2021 n. 1505, aveva stabilito la cumulabilità dell'indennità prevista dall'art. 44 commi 3 e 12, del CCNL 01.09.1995 con il diritto, riconosciuto al lavoratore dell'art. 9 del CCNL 20.09.2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
Chiedeva di riconoscere in proprio favore le indennità e le maggiorazioni per lavoro straordinario festivo infrasettimanale di cui al CCNL di categoria e condannare la A.O.U.
[...]
” Policlinico di Messina, al pagamento in favore della ricorrente della somma di € CP_1
3.345,61, al netto delle trattenute di legge, per pregresse indennità festive infrasettimanali non pagate, o la somma maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarsi in favore dei propri procuratori dichiaratisi anticipatari.
2.- L' si costituiva in giudizio con memoria del 13.9.2024. Controparte_2
Esponeva che:
- con nota prot. n. 15986 del 19.10.2018 l' veva informato le OO.SS. della sospensione CP_2 al personale turnista dell'erogazione del trattamento economico previsto dall'art. 9 del CCNL
Integrativo Comparto Sanità del 7.4.1999 e del consequenziale avvio delle procedure di recupero somme indebitamente versate a tale titolo;
2 - con successiva nota prot. n. 4952 del 13.3.2019, l' aveva trasmesso all' una CP_1 CP_3 richiesta di avvio della procedura di interpretazione autentica, tra l'altro, relativamente all'art. 9 CCNL Integrativo Personale Comparto Sanità del 07.04.99, ed alla sua cumulabilità con l'indennità di cui all'art. 44, c. 12, CCNL Sanità 1995;
- l' aveva confermato il proprio orientamento in merito alla non cumulabilità dei due CP_3 suindicati emolumenti, e riteneva che non vi fossero i presupposti per l'avvio di una procedura di interpretazione autentica;
- l' aveva pertanto avviato nei confronti dei dipendenti, sia del comparto che della CP_1 dirigenza medica, un procedimento per il recupero delle somme erogate e non dovute per l'anno
2018 (con riferimento alla ricorrente, il procedimento veniva avviato con nota prot. 20521 del
15 ottobre 2019, cui l'istante dava riscontro con nota prot. 25575 del 13.12.2019);
- l' con nota prot. n. 3993 del 5.2.2021 aveva nuovamente richiesto all' l'avvio CP_2 CP_3 della procedura di interpretazione autentica, tra gli altri, dell'art. 9 CCNL Integrativo Personale
Comparto Sanità del 7.4.1999, sospendendo temporaneamente, con nota prot. n. 4328 dell'8.2.2021, i procedimenti di recupero somme, successivamente riavviati con nota prot.
15314 del 26.05.2021;
- l' , successivamente, con nota prot. n. 5282 del 17.2.2021, aveva confermato quanto CP_3 espresso nelle precedenti note, non ritenendo l'esistenza dei presupposti per avviare una procedura di interpretazione autentica;
- l' tuttavia, tenuto conto dei sopravvenuti orientamenti giurisprudenziali in materia, CP_1 con D.C.S. n. 2096 del 27.10.2022 aveva definito con esito negativo il procedimento di recupero somme indebitamente erogate ex art 9 del C.C.N.L. Integrativo Comparto Sanità del 7.4.1999.
Eccepiva l'infondatezza delle domande della ricorrente, evidenziando che la stessa non aveva formulato alcuna richiesta nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 9 CCNL 2001, né fornito adeguata prova al riguardo.
Sottolineava che l'ARAN, con un orientamento più volte confermato (SAN 131 del 24.09.2011, ribadito nelle note prot. 2790 del 9 aprile 2019 e nota prot. 5282 del 17 febbraio 2021, confermato anche dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
cfr. anche ASAN47 del 29 marzo
2021 in relazione alla dirigenza medica), aveva sostenuto l'incumulabilità dell'indennità ex art. 9 (indennità per festivo infrasettimanale) con quella già percepita dai turnisti come la ricorrente ex art. 44, comma 12, CCNL 01.09.1995 (indennità di turno festivo).
3 Affermava l'infondatezza del ricorso anche perché, per il periodo controverso, la ricorrente, ove aveva prestato servizio in giorno festivo infrasettimanale, aveva successivamente comunque usufruito di un giorno di riposo compensativo, ed evidenziava che, per il periodo oggetto di contestazione, le somme non distribuite ai dipendenti turnisti a titolo di indennità per festivo infrasettimanale erano confluite nel fondo per la produttività, versata anche all'odierna ricorrente negli anni di riferimento con la mensilità di luglio.
Spiegava che nulla poteva essere comunque preteso dalla istante con riferimento all'anno 2018 in quanto l'A.O.U. aveva già corrisposto alla ricorrente le somme eventualmente ad essa spettanti e che il procedimento di recupero delle suddette somme si era concluso negativamente.
Contestava comunque la correttezza dei calcoli effettuati da controparte ed affermava che l'eventuale decorrenza degli interessi doveva farsi risalire agli eventuali atti di messa in mora posti in essere dalla ricorrente, ove posti in essere, e/o altrimenti dalla notifica del ricorso.
Chiedeva, in caso di mancata adesione all'orientamento espresso dall' sul punto, di CP_3 emettere ordinanza di richiesta di interpretazione autentica ex art. 64 del d.lgs. n. 165/2001 dell'art. 9 del CCNL del personale Comparto Sanità del 7.4.2001; di ritenere e dichiarare infondato il ricorso proposto dall'istante e quindi rigettarlo e con esso tutte le domande nello stesso formulate;
in subordine di ridurre il quantum dovuto nei limiti del giusto e del provato.
Con vittoria di spese e compensi di lite.
3.- L'udienza dell'8 aprile 2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., in esito alle quali la causa veniva decisa.
4.- Occorre preliminarmente dare atto che l' Controparte_1 ha documentato, nelle note scritte rese per l'udienza dell'8 aprile 2025, di aver corrisposto alla ricorrente, con la retribuzione del mese di gennaio 2025, l'importo di € 3.712,04 a titolo di pagamento delle indennità oggetto del giudizio per il periodo controverso (2018-2022).
La ricorrente ha dedotto, nelle proprie note rese per la medesima udienza, l'incongruità delle somme erogate, con particolare riferimento all'anno 2018: l' ha infatti pagato le CP_1 indennità richieste dal mese di novembre 2018, asserendo che quelle maturate fino all'ottobre
2018 erano state regolarmente pagate alla ricorrente come da cedolini in atti;
la ricorrente ha invece evidenziato che l' aveva proceduto al recupero di quanto versato nell'anno 2018, CP_1 come da nota protocollo versata in atti dalla difesa resistente, con la quale era stata richiesta la restituzione delle somme.
4 Orbene, dalla documentazione in atti emerge che le indennità richieste dalla ricorrente per i turni festivi infrasettimanali lavorati sono state alla stessa erogate nei cedolini paga fino all'ottobre 2018.
L' con nota prot. 20521 del 15 ottobre 2019, ha comunicato alla ricorrente l'avvio del CP_1 procedimento amministrativo per il recupero delle somme erogate ed asseritamente non dovute per l'anno 2018 ai sensi dell'art. 9 CCNL integrativo comparto sanità; a tale nota la ricorrente ha replicato con propria del 13.12.2019. Il procedimento amministrativo risulta essere stato sospeso con nota prot. 4328 dell'8.2.2021 e successivamente riavviato con nota prot. 15314 del
26.5.2021. Infine, con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2096 del 27.10.2022
l' ha disposto la definizione con esito negativo del procedimento avviato nel 2018 CP_1 provvedendo alla restituzione delle somme recuperate, a seguito dell'avvio del procedimento, nei confronti dei dipendenti turnisti nei cui confronti era stato attuato il recupero stesso.
L' ha dunque avviato nei confronti della ricorrente il procedimento amministrativo CP_1 finalizzato al recupero delle somme erogate nell'anno 2018 ex art. 9 CCNL, ma non risulta essere stato emesso un provvedimento conclusivo di tale procedimento con il quale sia stato disposto l'effettivo recupero di tali somme nei suoi confronti. Si rileva peraltro che la D.C.S. n.
2096 del 27.10.2022 non menziona, tra i dipendenti turnisti nei confronti dei quali era stato effettuato il recupero delle somme erogate a titolo di trattamento accessorio ex art. 9 CCNL
Comparto Sanità, la ricorrente , circostanza che induce ad escludere che Parte_1
l' abbia provveduto al recupero di alcuna somma nei suoi confronti. La ricorrente non CP_1 ha peraltro dedotto alcunché in relazione a modalità e tempi di asserita restituzione di tali somme.
Deve pertanto ritenersi che la ricorrente abbia regolarmente percepito l'indennità dovuta ex art. 9 CCNL 2001 per i turni festivi infrasettimanali svolti fino all'ottobre 2018 e che l' CP_1 abbia correttamente provveduto ad erogare, con il cedolino gennaio 2025, il conguaglio ex adverso richiesto dal novembre 2018 al 2022.
Quanto all'importo erogato, pari a € 3.712,04, esso risulta documentato e comunque sensibilmente superiore rispetto all'importo richiesto in ricorso (pari a € 3.345,61, compresi i turni del periodo gennaio-ottobre 2018, da escludersi per le ragioni anzidette), sicché le contestazioni della ricorrente in ordine alle somme erogate risultano del tutto generiche e non richiedono ulteriore approfondimento istruttorio, che aggraverebbe inutilmente tempi e costi del giudizio, risultando di fatto essere cessata la materia del contendere.
5 5.- Per quanto concerne la domanda di pagamento di interessi legali e rivalutazione monetaria,
l' va condannata al versamento, sulla somma erogata per i titoli dedotti in Controparte_1 ricorso, degli interessi legali dal dovuto al soddisfo, senza cumulo con la rivalutazione monetaria in applicazione dell'art.22, comma 36, legge n. 724/1994.
6.- Sulla base delle considerazioni che precedono, l' resistente va dunque condannata CP_1 al pagamento degli interessi legali sulla somma di € 3.712,04 erogata in favore della ricorrente con il cedolino del mese di gennaio 2025 per i titoli di cui in ricorso, dovendosi dichiarare per il resto cessata la materia del contendere.
7.- Quanto alle spese di lite, in ossequio al principio della soccombenza virtuale, occorre osservare che la Suprema Corte di Cassazione ha sancito la cumulabilità per il dipendente turnista dell'indennità prevista dall'art. 44 commi 3 e 12, del CCNL 01.09.1995 con i benefici di cui all'art. 9 del CCNL 20.09.2001: “l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del CCNL
1.9.1995 per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del
CCNL 20.9.2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo” (Cass. civ., sez. lav., 25.1.2021,
n.1505; conforme Cass. civ., sez. lav., 1.8.2022, n.23880).
Sebbene dunque le ragioni di parte ricorrente risultino fondate, occorre tuttavia tenere conto della circostanza che l' in risposta a molteplici istanze di parte resistente, ha CP_3 ripetutamente confermato il proprio orientamento contrario al cumulo tra le due indennità, inducendo così l' resistente al convincimento dell'illegittimità dell'erogazione di CP_1 entrambe le prestazioni.
Tale circostanza, unitamente all'avvenuto versamento delle somme richieste in corso di causa, giustifica la compensazione di metà delle spese di lite. La restante quota segue la soccombenza e si liquida in favore della ricorrente come da dispositivo ex D.M. n.55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari considerata la semplicità delle questioni giuridiche esaminate e la limitata attività processuale espletata. Di essa va concessa la chiesta distrazione ai sensi dell'art. 93
c.p.c. in favore dei difensori antistatari avv.ti Clara Angelina Russo e Geppino Lo Presti, sussistendo le dichiarazioni di rito.
6
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1 depositato in data 26.4.2024 nei confronti dell' Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa
[...] ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- condanna l' al versamento degli Controparte_1 interessi legali maturati, dal dovuto al soddisfo, sulla somma di € 3.712,04 erogata in favore di per i titoli dedotti in ricorso con il cedolino del mese di Parte_1 gennaio 2025;
- dichiara per il resto cessata la materia del contendere;
- condanna l' alla rifusione di metà delle Controparte_1 spese di lite in favore della ricorrente, che liquida – già ridotte - in € 24,50 per rimborso metà contributo unificato ed in € 656,50 per metà compensi professionali, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori anticipatari avv.ti Clara Angelina RUSSO e Geppino LO PRESTI, compensando la restante quota.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, lì 9 aprile 2025 Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo
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