CA
Sentenza 26 luglio 2024
Sentenza 26 luglio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 26/07/2024, n. 865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 865 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Barbara Fatale Presidente rel.
2. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere
3. dott. Sante Umberto Pedullà Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 686 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente TRA
rappresentato e difeso, come da procura in calce al ricorso in Parte_1 appello, dall'Avv. Francesco Federico, presso il cui indirizzo di p.e.c. è elettivamente domiciliato appellante e
, cod. fisc. in persona del Presidente della Controparte_1 P.IVA_1
Giunta Regionale l.r. pro tempore, autorizzato a stare in giudizio con decreto dirigenziale 11 settembre 2023, n. 12696, rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato, congiunta alla memoria di costituzione in appello mediante strumento informatico, con estrazione di copia informatica per immagine inserita nella busta telematica, dal Prof. Avv. Fabio Saitta, presso il cui indirizzo di p.e.c. è elettivamente domiciliato appellata
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Catanzaro.
Risarcimento del danno da dequalificazione professionale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: <<1) Nel merito, innanzitutto, previa riforma della sentenza impugnata, accogliere il presente appello con ogni più idonea ed opportuna statuizione e, conseguentemente, accogliere le domande formulate dall'Avv.to nel ricorso introduttivo del giudizio;
2) E per l'effetto riconosca Parte_1 la dequalificazione/demansionamento subito dell'appellante a far tempo dal 2012in poi;
3) E per l'effetto voglia dichiarare tenuta e condannare la , in Controparte_1 persona del presidente della Giunta Regionale legale rappresentate pro-tempore,ad assegnargli le mansioni per le quali è stato assunto ricomprese nella categoria professionale D3 del CCNL Regioni ed Autonomie Locali;
4) E per l'effetto dichiarare tenuta e condannare la in persona del presidente della Controparte_1
Giunta Regionale legale rappresentate pro-tempore, al risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal ricorrente per le causali di cui in narrativa, nella misura a decorrere dal (gennaio 2019) quantificata in € 240.113, aggiornata all'effettivo soddisfo, o nella misura superiore che la Corte riterrà di giustizia anche 1 in via equitativa;
5) Condannare parte soccombente, al pagamento delle spese e dei compensi di entrambi i gradi del giudizio. Con ogni più ampia riserva di ogni diritto e ragione>>; per l'appellata: << rigettare integralmente l'appello, perché infondato in fatto ed in diritto. Con condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali e dei compensi difensivi per entrambi i gradi di giudizio>>
FATTO E DIRITTO
§ 1 In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2
Questa è la vicenda processuale per come descritta nella sentenza gravata: <l'epigrafato ricorrente, premesso di essere stato assunto, nell'anno 2006, alle dipendenze della , con la qualifica funzionario ed controparte_1 inquadramento nella categoria d classificazione del personale cui al ccnl
Regioni ed Autonomie Locali, posizione economica D3, lamenta che, a partire dal maggio 2012, venne inserito in un gruppo di lavoro costituito per il recupero dei crediti vantati dalla nei confronti dei Comuni per il servizio idropotabile CP_1 erogato all'ingrosso negli anni fra il 1981 ed il 2004 e che, in tale evenienza, gli fu assegnato il fascicolo relativo al credito della verso il CP_1 Controparte_2
per il servizio idropotabile erogato, per il quale predispose due pareri
[...] legali interni in cui evidenziava diverse criticità in vista del recupero di tale credito. All'indomani dei suddetti due pareri legali, egli divenne oggetto di feroci polemiche e gratuite accuse da parte dei colleghi di lavoro e nel contempo rimase vittima di ostracismo e del pressoché totale esautoramento dalle funzioni. In particolare, l'avv.
, dirigente del , al rientro in Controparte_3 Parte_2 servizio dopo un periodo di astensione per maternità, lo accusò davanti ai colleghi di lavoro di aver causato ingenti danni erariali al Dipartimento per non avere adeguatamente gestito le procedure esecutive, mentre, in altra occasione, l'ing.
, precisando di parlare a nome di tutto il personale del Testimone_1
Settore, lo accusò di essere omosessuale e, per tale motivo, di tenersi lontano e non disturbare i colleghi di lavoro. Dal settembre 2012, la sua attività di gestione dell'intero contenzioso del Risorse Idriche si ridusse a quella di mero Pt_2
“passacarte”, atteso che egli si limitava a predisporre mere note di trasmissione con cui canalizzava i contenziosi verso i settori di competenza, senza occuparsi più della relativa gestione, né essere richiesto di pareri e che tale attività lo occupava per non più del 10-15% del tempo di lavoro, lasciandolo di fatto totalmente inoperoso per non meno di trenta delle trentasei ore lavorative alla settimana. La sua emarginazione lavorativa si ripercosse anche nell'ambito dei due gruppi di lavoro in cui era stato inserito tra il 2012 ed il 2013, ossia quello di supporto legale al RUP per l'“ingegnerizzazione delle reti idriche”, costituito il 20.04.2012 e quello di supporto al RUP per l'Alta Sorveglianza sulla realizzazione della nuova Cittadella Regionale, di cui iniziò a far parte il 29.05.2013; in entrambi i casi, malgrado le ripetute richieste di lavorare e partecipare fattivamente ai due progetti, i colleghi di lavoro non lo coinvolsero se non in modo assolutamente saltuario e marginale, tanto che egli beneficiò, con riguardo al primo dei progetti, di un incentivo di soli euro
2 1.093,30, a fronte di un importo incentivazionale complessivo di oltre euro 170.000 ripartito fra i dipendenti coinvolti, mentre non percepì alcun incentivo con riguardo al secondo progetto. Perciò, fiaccato dalla pressoché totale inattività e dall'emarginazione in cui rimase confinato, si risolse, nell'autunno del 2013, a richiedere il trasferimento presso la sede di , sua città di origine e Controparte_2 residenza, dove, circa tre mesi dopo la domanda, con ordine di servizio del
28.01.2014, venne assegnato al Settore Trasporti del Lavori Pubblici, CP_4 con operatività presso la sede periferica di nei giorni di mercoledì Controparte_2
e venerdì e presso la sede centrale di Catanzaro nei restanti tre giorni della settimana. Presso il Settore Trasporti, egli venne incaricato della redazione della parte motiva dei decreti di impegno e liquidazione delle trimestralità dei contratti di servizio con e Ferrovie della Calabria S.r.l., ma, in concreto, il Controparte_5 tutto si risolveva nella predisposizione in media di un solo decreto di liquidazione alla settimana, ciò che lo lasciava di fatto inoperoso e privo di effettivi carichi di lavoro per circa il 90% dell'intero orario lavorativo. Di tale situazione di sottooccupazione in cui era relegato, egli si lamentò ripetutamente con il dirigente del Settore, IN. sia personalmente sia per il tramite dell'avv. Persona_1 [...]
, ma ciò non produsse alcun effetto poiché la sostanziale inattività per circa CP_6 il 90% del tempo lavorativo si protrasse anche nel 2015 e nel 2016, tanto da indurlo a spiegare, alla fine del 2015, istanza di mobilità intercompartimentale, onde essere assegnato al settore dell'Avvocatura Regionale. Con decorrenza dal 01.08.2016 egli venne assegnato, sempre nell'ambito del Dipartimento Lavori Pubblici, al Settore di nuova costituzione denominato “Sistema della Logistica”, così definitivamente cessando la parziale dislocazione presso la sede periferica di . Controparte_2
Tuttavia, anche presso tale nuovo settore, egli seguitò ad essere occupato per non più del 10% del tempo lavorativo, consistendo la sua attività lavorativa in sporadiche ricerche giurisprudenziali e nella redazione di dichiarazioni di terzo in procedure esecutive. In ragione di tanto, nel mese di dicembre 2016, egli spiegò istanza di mobilità interdipartimentale per essere assegnato al Dipartimento
Presidenza, Settore Coordinamento Strategico Società, Fondazioni ed Enti
Strumentali, dove, con decreto del 10.01.2017, venne assegnato ed inserito nel
Settore di nuova istituzione denominato Coordinamento Strategico Società, Fondazioni ed Enti Strumentali. In tale nuovo Settore gli venne formalmente assegnato l'incarico di supporto per l'attivazione delle misure per realizzare il monitoraggio ed il flusso informativo relativo alla corretta attuazione delle norme regionali in materia di contenimento delle spese degli enti strumentali, ma, in realtà, gli fu affidata unicamente la stesura di un parere in ordine al contenzioso Per_2 all'esito del quale venne lasciato di fatto totalmente inattivo, non potendo del resto neppure servirsi del PC affidatogli in dotazione, siccome non funzionante da aprile
2017 alla fine di maggio 2018. Il 23.11.2017, egli rimase vittima del furto delle chiavi di casa che, in mancanza di un armadietto personale, aveva riposto insieme ai propri effetti in un armadio utilizzato collettivamente. In ragione di tali accadimenti, oltreché del protrarsi della situazione di forzata inattività, presentò, nel mese di dicembre 2017, istanza di trasferimento alle dipendenze della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Settore professionale dell'Avvocatura, ma, nonostante il nulla-osta rilasciato dall'amministrazione comunale, tale domanda non veniva delibata dalla
3 Pertanto, egli continuò, fino al 15.10.2018, ad essere assegnato al Settore CP_1
nell'ambito del Parte_3 Dipartimento Presidenza, dove l'attività lavorativa – salva una breve eccezione per il mese di giugno 2018, in concomitanza con la temporanea adibizione al Settore, in veste di dirigente, dell'ing. - lo impegnava per non più del 10% Controparte_7 del tempo di lavoro. A far tempo dal 16.10.2018, infine, venne trasferito al
[...]
, del Dipartimento Presidenza, dove seguitava ad essere occupato Controparte_8 per non più del 5-10% del tempo di presenza negli uffici della Regione, non disponendo, tra l'altro, né di un PC né di un telefono funzionanti. A nulla erano vale le proteste presentate, sia personalmente, che per il tramite del legale scrivente, con le quali aveva denunciato il plateale demansionamento di cui era stato vittima sin dal 2012, non essendo adottato nessun provvedimento per porvi rimedio. Si è costituita la , resistendo alla domanda. Controparte_1 Il procedimento è stato istruito con l'acquisizione della documentazione prodotta e con l'espletamento della prova testimoniale>>
§3
Il Tribunale rigetta il ricorso alla luce delle seguenti argomentazioni: <l'attore rivendica dalla convenuta alle cui dipendenze, fin dal 2006, cp_1 lavora a tempo indeterminato con la qualifica di funzionario, il risarcimento cagionatogli demansionamento che denuncia aver subito per effetto una condotta inadempiente ascrivibile alla controparte datoriale, da sono derivati nei suoi confronti danni contrattuali suscettibili risarcimento. tuttavia, pretesa non risulta supportata puntuali riscontri probatori, avendo lavoratore provato lamentato o censurato mobbing asseritamente subiti.
Infatti, né le risultanze documentali, né la prova testimoniale hanno confermato le allegazioni di parte ricorrente in ordine alle presunte condotte illecite perpetrate dalla controparte datoriale in suo danno.
Quanto alle prime, si rileva che il ricorrente ha per la prima volta segnalato, con la missiva del 06.07.2018 che ha inviato alla di essere sottoposto, fin dal CP_1
2012, a causa di un mutato atteggiamento nei suoi riguardi da parte della dirigente di servizio, ad un'emarginazione nell'assegnazione degli incarichi lavorativi che lo aveva costretto a ricorrere ripetutamente alla mobilità interdipartimentale al fine di recuperare la dimensione professionale spettantegli. E che, transitato, dapprima, al
Settore Trasporto Pubblico Locale, poi, al Settore Sistema della Logistica e, infine, al Dipartimento Presidenza, era stato sempre sottoutilizzato nell'attività lavorativa, tanto da rimanere inattivo per gran parte del tempo, oltre al fatto che erano sempre andate deluse le sue reiterate richieste di assegnazione di incarichi. Accanto a tale situazione di accantonamento professionale, aveva altresì sperimentato una contestuale emarginazione dal punto di vista relazionale, essendo stato in più occasioni destinatario di volgari insinuazioni da parte di colleghi, o, peggio, di gratuite accuse e vere e proprie aggressioni verbali.
Al riguardo, è solo il caso di osservare che con la suddetta comunicazione – come, del resto, con quella del 09.07.2018, in cui l'attore denunciava la prosecuzione dell'attività di mobbing esercitata contro di lui – egli si limita a contestare
4 l'avvenuto demansionamento, senza specificare in cosa esso consistesse, né quali fossero i presunti atti di mobbing e chi ne fossero gli autori. L'istruttoria espletata nel corso del giudizio ha, poi, smentito categoricamente i presunti illeciti che il ricorrente deduce di aver subito, sia in termini di demansionamento, che di mobbing.
Invero, si osserva che neppure un testimone tra quelli escussi, compresi i testi addotti dall'attore, ha confermato anche soltanto una delle circostanze allegate nel ricorso introduttivo. Tanto che l'istante, sebbene le deposizioni fino ad allora raccolte non avessero affatto dimostrato il suo assunto, ha preferito rinunciare alla prosecuzione della escussione degli ulteriori testi indicati nella propria lista.
E va precisato che tutti i testi escussi sono apparsi genuini e non animati da uno spirito di ostilità nei confronti dell'attore, così come le dichiarazioni da essi fornite rese risultano attendibili e concordanti le une con le altre. Deve aggiungersi che, in mancanza di puntuali indicazioni ad opera dell'attore, non è dato comprendere le ragioni per cui i due dedotti pareri legali interni che egli predispose sul fascicolo relativo al credito della verso il CP_1 Controparte_2
per il servizio idropotabile erogato, nei quali evidenziava criticità in vista
[...] del recupero di tale credito, gli avrebbero procurato accuse da parte dei colleghi di lavoro, tanto da ostracizzarlo ed esautorarlo dalle funzioni. E neppure risulta chiarito il contesto in cui l'ing. lo avrebbe accusato, a nome Testimone_1 di tutto il personale del settore, di essere omosessuale, con l'intimazione a non disturbare i colleghi di lavoro. Inoltre, in disparte la segnalata carenza assoluta di prova dei fatti allegati, si osserva che, anche sotto l'aspetto logico, appare difficilmente ipotizzabile che il ricorrente abbia subito, sistematicamente, un demansionamento in tutti quanti i diversi settori in cui è stato via via assegnato su domanda, né è spiegabile al riguardo come egli abbia potuto quantificare il tempo della sua occupazione in una percentuale pari al 10% della sua attività lavorativa. Altre circostanze dedotte dall'istante appaiono poi neutre rispetto all'oggetto del contendere, come ad esempio il furto perpetrato ai suoi danni delle chiavi di casa che aveva riposte insieme ai propri effetti in un armadio utilizzato collettivamente, che, in difetto di ulteriori elementi, non appare idoneo ad integrare un atto di mobbing.
Parimenti, la lamentata mancanza di funzionamento del PC affidatogli in dotazione, dall'aprile 2017 alla fine di maggio 2018, sembra da ricondursi, non alla volontà datoriale di dequalificarlo, bensì ad una mera disfunzione organizzativa, come ha confermato il teste il quale ha riferito che, effettivamente, allorquando Testimone_2 l'attore venne trasferito alla sede di , vi furono all'inizio problemi Controparte_2 di allestimento della sua postazione, aggiungendo, tuttavia, che erano problematiche ricorrenti per tutti e che egli stesso, nel trasferirsi alla sede di Via Crispi a
Catanzaro, era stato costretto a portare con sé il suo PC, nonché a trovarsi una scrivania disponibile.
La stessa mobilità più volte attivata dal ricorrente non dimostra che la relativa richiesta fosse dipesa dall'illecito datoriale commesso nei suoi confronti, piuttosto che da una scelta volontaria riconducibile a ragioni personali.
5 Così precisati gli elementi fattuali della controversia, va osservato in diritto che, per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, la materia delle mansioni oggetto del contratto di lavoro non è disciplinata dall'art. 2103 c.c., bensì dall'art. 52 D. Lgs. n. 165/2001 (nonché dalla contrattazione collettiva). La citata disposizione stabilisce che il pubblico dipendente deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento, sancendo, così, una differenza rispetto al rapporto di lavoro alle dipendenze di privati con riguardo all'ambito dello ius variandi che, nel lavoro privato, incontra il limite della equivalenza professionale da verificare sia sotto il profilo oggettivo, cioè in relazione alla inclusione nella stessa area professionale e salariale delle mansioni iniziali e di quelle di destinazione, sia sotto il profilo soggettivo, che implica l'affinità professionale delle mansioni, nel senso che le nuove devono armonizzarsi con le capacità professionali acquisite dall'interessato durante l'intero rapporto lavorativo. Viceversa, nell'ambito dell'impiego contrattualizzato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, nell'ipotesi in cui le mansioni attribuite ad un dipendente pubblico siano modificate in conseguenza di un atto amministrativo, il giudice deve avere riguardo solo al criterio oggettivo, ovvero della rispondenza delle nuove mansioni a quelle del livello contrattuale di appartenenza.
Sul punto, la Suprema Corte ha statuito che la materia delle mansioni del pubblico dipendente, disciplinata compiutamente dall'art. 52 D. Lgs. n. 165 del 2001, assegna rilievo solo al criterio dell'equivalenza formale in riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che possa aversi riguardo alla norma generale di cui all'art. 2103 c.c. e senza che il giudice possa sindacare in concreto la natura equivalente della mansione (cfr. Cass. 5 agosto 2010, n. 18283). Solo ove si realizzi un sostanziale svuotamento dell'attività lavorativa, oppure una non rispondenza delle mansioni assegnate a quelle proprie del livello formale di inquadramento, si configura per i giudici di legittimità un demansionamento vietato anche nell'ambito del pubblico impiego (cfr. Cass. 21 maggio 2009, n. 11835).
Nel caso concreto, come si è esposto, non è stato dimostrato che le mansioni in concreto assegnate al ricorrente non rientrassero in quelle proprie del suo livello formale di inquadramento, né, a maggior ragione, che egli abbia subito una sottrazione pressoché integrale delle funzioni da svolgere (o, comunque, nella indicata percentuale del 90%), sicché la prova della lamentata dequalificazione non può dirsi raggiunta.
Parimenti, attesa la genericità e neutralità degli episodi sopra indicati, non è configurabile il mobbing censurato dall'attore, essendo estranea all'insieme dei suddetti fatti la descrizione di reiterate condotte positive, riconducibili al rappresentante legale della società convenuta, ai superiori gerarchici o ai colleghi del ricorrente, che, implicando la violazione di specifici divieti di ingerenza nella sfera delle prerogative e dei diritti del medesimo, siano trasmodate in una sua sistematica prevaricazione, rivelando così una strategia vessatoria nei suoi confronti, oppure siano stati tali da averne determinato l'isolamento (fisico, morale e psicologico) all'interno del contesto lavorativo. Se già a livello oggettivo la ricostruzione degli accadimenti contenuta in ricorso impedisce di ravvisarvi gli estremi del mobbing, ancora più evidente è la difficoltà di identificare la componente
6 soggettiva che, secondo l'indirizzo consolidatosi nella giurisprudenza della Cassazione, ne rappresenta l'elemento indispensabile e che è integrata dalla intenzionalità vessatoria, quale elemento di coesione funzionale della polimorfa fenomenologia degli atti avvertiti dal dipendente come perturbanti. Infatti, poiché le condotte descritte non sono neppure riconducibili a soggetti identificati, ne risulta pregiudicata la possibilità stessa di riscontrare, in capo alla società datrice, o ai colleghi del ricorrente, quell'intento persecutorio volto a danneggiare psicologicamente la personalità del lavoratore (danno da emarginazione lavorativa che, è il caso di precisare, non si sostanzia in singoli atti riconducibili nell'ordinaria dinamica del rapporto di lavoro, come i normali conflitti interpersonali nell'ambiente lavorativo, causati da antipatia, sfiducia, scarsa stima professionale, ma che non sono caratterizzati dalla volontà di emarginare il lavoratore), che integra il dolo del mobbing, la cui ricorrenza non è, dunque, ipotizzabile nel caso di specie. In conclusione, la mancanza di prova in ordine alla sussistenza dell'illecito datoriale, tanto sotto il profilo del demansionamento, quanto sotto l'aspetto del mobbing, che il ricorrente avrebbe subito, preclude l'accertamento dei danni di cui egli chiede il ristoro.
La domanda va pertanto respinta, con compensazione delle spese di lite, in ragione della particolarità della questione oggetto di giudizio e della natura delle parti>>.
§4
La sentenza è gravata d'appello da che ne lamenta l'erroneità Parte_1 con riferimento alla domanda relativa al demansionamento, che invece, a suo dire, risulta provato alla luce della documentazione in atti, nonché in base al principio di non contestazione, oltre che da quanto dichiarato dai testi escussi, con conseguente violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., perché dal compendio probatorio si evince la sussistenza del dedotto demansionamento, valorizzando il dato del cambiamento del volume delle assegnazioni degli affari da lui gestiti, avvenuto dal 2012 in poi
(nell'arco di dieci anni, dal 2012 al 2022, passati soltanto a 15+1 procedimenti da trattare sino al 2023): <inizialmente, con nota del 26 10 2006, l'appellante venne assegnato al dipartimento lavori pubblici (v. d. 3) e, all'interno di questo, settore 31 “affari generali” d.4). tra i primi incarichi affidati ricorrente nell'ambito affari generali, vi fu quello evadere gli adempimenti conseguenziali riconoscimento da parte della giunta regionale, delibera 09 01 2007, debiti extra stanziamento relativi alla gestione acquedotti regionali per € 27.376.340,38(v. 5); in tale contesto si occupò gestire e definire 628 procedimenti essere, poi accresciutisi sino a raggiungere nel 2009, il numero
974,contattando le moltissime controparti e fornendo tutta l'assistenza legale necessaria per procedere alla liquidazione del vastissimo contenzioso. Con decreto dell'08/07/2009, venne affidata all'appellante, nell'ambito del Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Politica della Casa, Risorse idriche, la responsabilità dell'Unità Organizzativa “Contenzioso-Rapporti con le strutture del dipartimento e con l'Avvocatura regionale” (v. d. 6). Nella veste di responsabile del contenzioso dell'intero Dipartimenti, l'Avv. arrivò a gestire circa 2.500 fascicoli, ivi comprese più di 400 vertenze Parte_1
7 afferenti al solo Settore delle risorse idriche, poi incrementatesi nel 2010 sino a raggiungere il numero di 940, di cui venne nominato responsabile di procedimento
(v.d. 7). Con nota del 14/10/2010 l'appellante, per motivi strettamente personali, rassegnava le dimissioni dall'incarico di Responsabile dell'unità organizzativa “Contenzioso- Rapporti con le strutture del dipartimento e con l'Avvocatura Regionale” (v. d. 8). Di fatto, però, il ricorrente continuava ad essere investito della gestione del vastissimo contenzioso del settore delle Risorse Idriche, pari, come si è detto, a 940 vertenze nel 2010, nonché della consulenza legale relativamente al contenzioso degli altri settori del dipartimento. In ragione del suddetto carico di lavoro, l'appellante era formalmente autorizzato a svolgere lavoro straordinario (v. d. 9 e 10), che disimpegnava quotidianamente trattenendosi in ufficio anche oltre le ore 19. In aggiunta a quanto sopra, sempre operando nell'ambito del Settore delle Risorse Idriche, a marzo 2011, il ricorrente venne altresì inserito in un gruppo di lavoro dedicato allo smaltimento delle procedure di liquidazione dei debiti pregressi (v. d.
11 e 12), con attribuzione di responsabilità di procedimento(v. d. 13). Nel mese di maggio 2012, l'appellante venne poi inserito in un gruppo di lavoro costituito per il recupero dei crediti vantati dalla nei confronti dei Comuni CP_1 per il servizio idropotabile, erogato all'ingrosso negli anni fra 1981 ed il 2004(v. d. 14). All'appellante, in particolare, venne assegnato il fascicolo relativo al credito della verso il per il servizio idropotabile erogato, in CP_1 Controparte_2 relazione al quale predispose due pareri legali interni con cui evidenziava diverse criticità in vista del recupero di tale credito. A partire da quel momento, ossia all'indomani di quei due pareri legali, l'Avv. divenne oggetto di feroci Parte_1 polemiche e gratuite accuse da parte dei colleghi di lavoro, e allo stesso tempo rimase vittima di ostracismo e al pressoché totale esautoramento dalle funzioni. Tutto ciò risulta confermato dal fatto che all'incirca da settembre 2012, l'attività dell'appellante, si ridusse da quella di gestione dell'intero contenzioso del settore risorse idriche, a quella di mero “passacarte”, e di ciò sussiste prova per tabulas. In pratica l'appellantesi limitava a predisporre mere note di trasmissione con cui canalizzava i contenziosi verso i settori di competenza, senza più occuparsi della relativa gestione, né più essere richiesto di pareri;
tale attività lo occupava per non più del 10-15% del tempo di lavoro, lasciandolo di fatto totalmente inoperoso per non meno di trenta delle trentasei ore di lavoro settimanali. L'emarginazione lavorativa dell'Avv. di palmare ed intuibile evidenza, si Parte_1 ripercosse anche nell'ambito dei due gruppi di lavoro in cui era stato inserito tra il 2012 ed il 2013, ossia quello di supporto legale al RUP per “l'ingegnerizzazione delle reti idriche”, costituito il 20/04/2012(v. d. 15),e quello di supporto al RUP per l'Alta sorveglianza sulla realizzazione della nuova Cittadella Regionale, di cui venne a far parte il 29/05/2013(v. d. 16 e 17).
In entrambi i casi infatti, malgrado le ripetute richieste del ricorrente di lavorare e partecipare fattivamente ai due progetti, i colleghi di lavoro non lo coinvolsero se non in modo assolutamente saltuario e marginale;
tanto che l'Avv. Parte_1 beneficiò con riguardo al primo progetto di un incentivo di soli € 1.093,30, a fronte
8 di un importo incentivazionale complessivo di oltre 170 mila euro, ripartito fra i dipendenti coinvolti(v. d. 18), mentre non percepì alcun incentivo con riguardo al secondo progetto(v. d. 19 e 20). Fiaccato dalla pressoché totale inattività e dall'emarginazione, in cui rimase confinato nell'autunno del 2013, l'Avv. si risolse a richiedere il Parte_1 trasferimento presso la sede di , sua città di origine e di residenza Controparte_2
(v. d. 21). Presso tale sede prestava servizio solo due giorni la settimana, rimanendo costretto, per il resto della settimana a viaggiare per raggiungere la sede di Catanzaro.
Circa tre mesi dopo tale domanda, con ordine di servizio del 28/01/2014, il ricorrente veniva assegnato al settore trasporti del dipartimento lavori pubblici, con operatività presso la sede periferica di nei giorni di mercoledì e Controparte_2 venerdì (v. d. 22), e presso la sede centrale di Catanzaro nei restanti tre giorni lavorativi della settimana (v. d. 23 e 24). Presso il Settore trasporti, l'Avv. era incaricato della redazione della Parte_1 parte motiva dei decreti di impegno e liquidazione delle trimestralità dei contratti di servizio con e Ferrovie della Calabria s.r.l.(v. d. 25),in concreto Controparte_5 però, il tutto si risolveva nella predisposizione in media di un solo decreto di liquidazione alla settimana, ciò lasciava il ricorrente di fatto inoperoso, e privo di effettivi incarichi di lavoro, per circa il 90% dell'intero orario lavorativo. Il ricorrente si lamentò ripetutamente della situazione di sottoccupazione in cui era relegato con il dirigente del settore, ing. sia personalmente sia per Persona_1 il tramite dell'Avv. (tutte circostanze non contestate), ma ciò non CP_6 produsse alcun effetto.
La situazione di sostanziale inattività per circa il 90%del tempo lavorativo si protrasse anche nel 2015 e nel 2016; tanto da convincere l'Avv. a Parte_1 spiegare alla fine del 2015 istanza di mobilità intercompartimentale, onde essere assegnato al settore dell'Avvocatura Regionale (v. d. 26). Invece, con decorrenza dal 1/08/2016, l'appellante venne assegnato, sempre nell'ambito del Dipartimento Lavori Pubblici, al Settore di nuova costituzione denominato “Sistema della Logistica” (v. d. 27), così definitivamente cessando la parziale dislocazione presso la sede periferica di . Controparte_2 Anche presso tale nuovo settore, l'Avv. seguitò però ad essere occupato Parte_1 per non più del 10% del tempo lavorativo, consistendo la sua attività lavorativa in sporadiche ricerche giurisprudenziali e redazione di dichiarazioni di terzo in procedure esecutive. In ragione di quanto appena detto, nel mese di dicembre 2016, l'appellante spiegava urgentissima istanza di mobilità interdipartimentale onde essere assegnato al
Dipartimento Previdenza, Settore Coordinamento Strategico Società, Fondazioni ed
Enti Strumentali (v. d. 28).
In accoglimento della superiore istanza, con decreto del 10/01/2017, il ricorrente veniva assegnato al Dipartimento Presidenza(v. d. 29)ed ivi inserito nel settore, di nuova istituzione, denominato Coordinamento Strategico Società, Fondazioni ed
Enti Strumentali(v. d. 30).In tale nuovo settore gli venne formalmente assegnato l'incarico di supporto per l'attivazione delle misure per realizzare il monitoraggio ed il flusso informativo relativo alla corretta attuazione delle norme regionali in
9 materia di contenimento delle spese degli enti strumentali(v. d. 31); ma in realtà gli venne affidata unicamente la stesura di un unico parere in ordine al “contenzioso
, all'esito del quale venne lasciato di fatto totalmente inattivo, non potendo Per_2 del resto neppure servirsi del PC affidatogli in dotazione, siccome non funzionante da aprile 2017, sino alla fine di maggio 2018(v. d. 32). Il 23 novembre 2017, l'appellante rimase vittima del furto delle chiavi di casa che, in mancanza di un armadietto personale, aveva riposto insieme ai propri effetti in un armadio utilizzato collettivamente (v. d. 33). In ragione di tali accadimenti, oltreché del perdurare della situazione di forzata inattività, nel mese di dicembre 2017, l'Avv. presentava istanza di Parte_1 trasferimento alle dipendenze della Città Metropolitana di Reggio Calabria, settore professionale dell'Avvocatura (v. d. 34); malgrado il nulla-osta rilasciato dall'amministrazione comunale, tale domanda non è stata ad oggi delibata dalla
CP_1
Sino al 15/10/2018, il ricorrente ha pertanto continuato ad essere assegnato al settore coordinamento strategico società, fondazioni ed enti strumentali (v. d. 35), nell'ambito del dipartimento presidenza;
l'attività lavorativa -fatta una breve eccezione per il mese di giugno 2018, in concomitanza con la temporanea adibizione al settore, in veste di dirigente, dell'ing. impegnava per non Controparte_9 più del 10% del tempo di lavoro.
A far tempo dal 16/10/2018, infine, è stato trasferito al settore 9-Risorse Idriche, del Dipartimento Presidenza (v. d. 36), dove però seguita ad essere occupato lavorativamente per non più del 5-10% del tempo di presenza negli uffici della
Regione, non disponendo tra l'altro né di un pc, né di un telefono funzionanti. L'Avv. ha provveduto a protestare e denunziare sia personalmente (v. d. Parte_1
37) che per tramite di un legale(v. d. 38),il plateale demansionamento di cui era ed
è, vittima sin dal 2012; ma nessun concreto provvedimento è stato adottato per porvi rimedio. La retribuzione del ricorrente, nel 2012, era pari ad € 2.261,14 e si è incrementata nel 2018 ad € 2.364,21(v. plico sub doc. 39). ** ** ** Tale ricostruzione dei fatti oggetto di causa è stata suffragata anche da parte resistente costituitasi in giudizio, la quale ha prima affermato che all'avv.to
“…sono sempre state assegnati compiti e mansioni propri della qualifica Parte_1 formale di appartenenza” (cfr. punto 2), per poi sostenere: “…l'incarico di responsabile dell'U:O “Contenzioso” è stato oltremodo enfatizzato dal ricorrente, che sembra aver dimenticato il fatto che lo stesso operava all'interno di una struttura al cui apice era preposto un dirigente a cui soltanto competeva l'adozione di atti che impegnavano l'amministrazione verso l'esterno…”, ed ancora: “…. il ricorrente si limitava ad espletare le proprie mansioni di responsabile dell'istruttoria dei procedimenti amministrativi relativi al contenzioso, relazionando in ordine agli elementi di fatto ed acquisendo tutta la documentazione utile alla difesa dell'ente…” (cfr. punto 2.1); “…. il ricorrente è sempre stato impegnato in procedimenti amministrativi di notevole complessità…”
(cfr., 2.2); “…. il ricorrente ha svolto il ruolo di responsabile del procedimento ai fini dell'accertamento del credito vantato dal concessionario ed al successivo impegno della liquidazione di importi… “(cfr. 2.2); ed infine: “…. Giammai, quindi
10 si può fondatamente sostenersi che –anche soltanto per un giorno-il ricorrente sia stato demansionato, ovvero lasciato “forzatamente a riposo” all'interno del proprio ufficio: ciò potrebbe essere realmente accaduto soltanto in conseguenza di una libera determinazione del dipendente e non già per una precisa scelta datoriale.”
(cfr. punto 3). Da tale difesa emerge, con una certa chiarezza confessoria, che l'avv.to Parte_1 quale responsabile dell' negli anni 2012-2013, era stato inizialmente adibito Pt_4 alle mansioni per le quali era stato assunto, ricevendo anche una valutazione
“ottima” (cfr. punto 2) dovendo attendere ad una notevole mole di lavoro. Successivamente qualcosa è, evidentemente, cambiato e ciò è di palmare evidenza inconvertibile.
Su ciò è la stessa controparte a fornirci la prova del cambiamento di atteggiamento nei confronti dell'appellante, ed infatti (vedi cfr.
2.2 IV° parag. mem. dif.) parte resistente attesta che dal 2012 alla data del proponimento del giudizio in oggetto, all'appellante vennero sottoposti soltanto 15 procedimenti e null'altro. Ovvero stiamo parlando di 15 procedimenti esaminati e trattati, dal 2012 al 2019
(data di costituzione del resistente), in 11 anni e sei mesi, il che stride con l'affermazione sopra richiamata secondo cui “il ricorrente giammai è stato demansionato o lasciato forzatamente a riposo”. Malgrado ciò il giudicante asserisce di non capire perché il ricorrente dichiari di essere inattivo al 90%.Ebbene alla luce di quanto esposto, tenuto conto degli affari gestiti sino al 2012 e quanto avvenuto dopo tale anno, la conclusione logica giuridica dell'esistenza di un demansionamento appare evidente… dichiarato dal teste che, ascoltato alla udienza dell'08/10/2020, sul capitolo sub 11 Testimone_2 del ricorso ha riferito che, nel mese di maggio 2012, l'appellante era stato inserito nel gruppo di lavoro costituito per il recupero dei crediti vantati dalla nei CP_1 confronti dei Comuni per la erogazione del servizio idropotabile. E, in particolare gli era stato assegnato “…. il fascicolo relativo al credito della nei CP_1 confronti del Comune di Reggio Calabria…”, in relazione al quale predispose due pareri, evidenziandone alcune criticità, della cui stesura il testimone dichiarò di averne conoscenza.
Tale dichiarazione conferma che, fino ai primi mesi del 2012, il ricorrente svolgeva una normale attività lavorativa, facendo infatti parte, come il testimone, del gruppo recupero crediti e del Servizio Affari Generali dove, come riferiva il teste,
“verosimilmente i fascicoli li lavorava lui”. Successivamente però, l'Avv. venne adibito a mansioni non confacenti al Parte_1 proprio profilo di appartenenza, lo stesso testimone afferma infatti, interrogato sul capitolo sub 17che, nello svolgimento delle attività di gruppo “non potevamo chiedere ad un legale di fare le fotocopie”. Appare quindi evidente ritenere che, all'interno del gruppo di lavoro, nei confronti dell'appellato non vi potesse essere altro incombente che non fosse quello di fare fotocopie. Inoltre, dopo il trasferimento alla sede di , l'appellante incontrò Controparte_2
“problemi di allestimento della sua postazione” di lavoro. In questo periodo l'appellante venne pressoché totalmente esautorato delle proprie funzioni e, tale mortificante situazione si è protratta in tutti i settori organizzativi in
11 cui, nel prosieguo, l'Avv. è stato assegnato. A ciò si aggiunga la mancata Parte_1 ed evidente emarginazione nelle relazioni con i colleghi di lavoro cui l'appellante, suo malgrado, è stato sottoposto. L'appellante, infatti, ormai da anni inviso ai colleghi, non intrattiene più rapporti con loro, se non limitatamente ai convenevoli di cortesia.
In tale ambito vanno considerate le ulteriori dichiarazioni testimoniali rese dai testimoni, colleghi dell'appellante, ascoltati sui capitoli articolati in ricorso e sentiti alle udienze del 14.0.2021-testimone: –e del 12.11.2021 – Testimone_3 testimoni: e –i cui contenuti sono sostanzialmente Testimone_4 Testimone_5 simili e contraddistinti da reticenti “non ricordo” e “nulla so”. La Dott.ssa , in particolare, dapprima dichiarava di “non avere lavorato con Tes_4 l'Avv. e poi di non ricordarlo, nonostante l'esistenza di documenti da lei Parte_1 sottoscritti, unitamente allo stesso, che smentiscono le sue affermazioni. Dette ostilità (non contestate da controparte) hanno indotto l'Avv. Parte_1 all'udienza del 15.04.2022, a rinunciare all'escussione dei testi residui. Sul punto ogni osservazione appare superflua.
Del resto, che il demansionamento dell'appellante proseguisse, e persistesse, anche dopo la proposizione del presente giudizio, e comunque alla data della proposizione del presente gravame, è confermato dai contenuti delle mail che l'avv.to Parte_1 indirizzava a , con la quale lamentava il perdurare della condotta Controparte_1 demansionante e di essere “…quasi totalmente inattivo…” (dall'ottobre 2018 al 22/05/19, all'appellante erano stati assegnati solamente due fascicoli), poiché “…. sprovvisto di computer fisso e di telefono, nonché di una postazione di servizio…. “ . Tutto ciò malgrado con precedente comunicazione del 04/04/19, l'appellante avesse manifestato la propria “……disponibilità a prestare servizio anche fuori dall'orario ordinario di lavoro…”. Con ulteriore comunicazione del 02/10/19 l'avv.to sollecitava, Parte_1 nuovamente, l'assegnazione “di una postazione di servizio, di un computer e di un telefono fisso”. Richieste tutte disattese…>>.
§5
Costituitasi in giudizio, la ha formulato le conclusioni sopra Controparte_1 riportate. La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto del 24 giugno 2024, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§6 L'appello non è meritevole di accoglimento.
§6.1
In via preliminare, osserva la Corte che i capi di sentenza che hanno respinto la domanda di risarcimento del danno da mobbing sono da reputarsi coperti da giudicato, in difetto di appello sul punto
§6.2
L'oggetto della presente disamina, pertanto, attiene unicamente al dedotto demansionamento.
Ora, dai documenti in atti risulta che all'odierno appellante era stato affidato l'incarico di responsabile dell'U.O. “Contenzioso – Rapporti con le Strutture del
12 Dipartimento e con l'Avvocatura Regionale” (D.Dir. 8 luglio 2009, n. 13286, in atti) sino a quando, “per motivi strettamente personali”, rassegnò le dimissioni (nota assunta al prot. n. 4234 del 14 ottobre 2010, in atti). Quindi ha ricoperto tale incarico dal 2009 al 2010 e la ragione della cessazione di detto incarico è da rivenirsi nella stessa volontà del lavoratore.
In seguito, con decreto dirigenziale 6 giugno 2011, n. 6361 gli viene attribuita la responsabilità “dell'istruttoria di tutti i provvedimenti relativi al contenzioso e dei rapporti con l'Avvocatura regionale”, incarico ricoperto fino al 2014. Il demansionamento – secondo le deduzioni dell'Avv. - sarebbe iniziato Parte_1 nel 2012, quando venne inserito in un gruppo di lavoro costituito per il recupero dei crediti vantati dalla nei confronti dei Comuni per il servizio idropotabile CP_1 erogato all'ingrosso negli anni fra il 1981 ed il 2004 e, in tale veste, gli fu assegnato il fascicolo relativo al credito della verso il per CP_1 Controparte_2 il servizio idropotabile erogato, per il quale predispose due pareri legali interni in cui evidenziava diverse criticità in vista del recupero di tale credito. La redazione di tali pareri – a suo dire - gli attirò l'ostilità dei colleghi, per cui fu ridotto a sostanziale inattività Sennonché, rileva il Collegio che l'appellante procede ad un confronto meramente numerico tra la quantità di pratiche trattate prima del 2012 e quelle trattate dopo il suddetto episodio dei due pareri;
dalla drastica riduzione del numero di pratiche, fa discendere il demansionamento. Il ragionamento sarebbe condivisibile, in linea di principio, solo se le pratiche fossero anche qualitativamente ragguagliabili;
sul punto, tuttavia, il lavoratore non deduce alcunché e, del resto, la natura completamente diversa dei servizi svolti nel tempo (senza dimenticare che dal primo si è dimesso su sua richiesta), non avvalora la sua impostazione;
del resto, la contesta CP_1 espressamente tale equiparabilità, affermando (e provando a mezzo dei documenti in atti) che “l'appellante è sempre stato impegnato in procedimenti amministrativi di notevole complessità, oltre che di importantissimo valore economico, relativi al servizio di trasporto pubblico locale ferroviario sulla rete nazionale affidato in regime di concessione a (valore della concessione quasi 90 milioni Controparte_5 di euro, I.V.A. esclusa, su base annuale) e a quello sulla rete regionale affidato in concessione a Ferrovie della Calabria S.r.l. (valore quasi 25 milioni di euro, I.V.A. esclusa, sempre su base annuale). Con riferimento a entrambe le concessioni – così come in altri settori strategici per il Dipartimento – l'Avv. ha svolto Parte_1 funzioni di responsabile del procedimento ai fini dell'accertamento del credito vantato dal concessionario (assumendosi le relative responsabilità) e al successivo impegno e liquidazione degli importi (cfr. D.Dir. n. 4208 del 10 aprile 2014, n. 6093 del 19 maggio 2014, n. 8303 del 10 luglio 2014, n. 9006 del 24 luglio 2014, n. 9554 del 1 agosto 2014, n. 12340 del 20 ottobre 2014, n. 14796 del 4 dicembre 2014, n. 1121 del 23 febbraio 2015, n. 4338 dell'8 maggio 2015, n. 4846 del 20 maggio 2015, n. 5213 del 28 maggio 2015, n. 5448 del 3 giugno 2015, n. 5894 del 15 giugno 2015, n. 5895 del 15 giugno 2015, n. 6204 del 19 giugno 2015, n. 7498 del 20 luglio 2015,
n. 8262 del 6 agosto 2015, n. 10213 del 28 settembre 2015, n. 12531 del 12 novembre 2015, n. 13707 del 30 novembre 2015, n. 563 del 3 febbraio 2016, n. 1660 del 6 marzo 2015 e n. 2763 del 30 marzo 2015).
13 Nella veste di R.U.P., l'appellante ha curato l'esame e la verifica della documentazione amministrativa e contabile richiesta dal concessionario ai fini della liquidazione degli importi”.
§6.3
Né, d'altro canto, il dedotto demansionamento è stato provato a mezzo dell'escussione dei testi, perché sui capitoli ammessi, costoro non hanno riferito alcunché di significativo: sul capitolo 11): “Al ricorrente, in particolare, venne assegnato il fascicolo relativo al credito della verso il Comune di per il servizio CP_1 Controparte_2 idropotabile erogato, in relazione al quale predispose due pareri legali interni con cui evidenziava diverse criticità in vista del recupero di tale credito”. Il teste IN. , escusso l'8 ottobre 2020, sapeva che l'Avv. Testimone_6 Parte_1 nel 2012 “si occupava del recupero crediti delle somme vantate dalla , ma, CP_1 per quanto riguarda la redazione dei pareri legali interni, sul punto ha dichiarato di non conoscere “il dettaglio delle attività lavorative” dell'appellante. L'CH. , escusso il 14 maggio 2021, dopo aver premesso che Testimone_3 l'appellante è stato suo collaboratore “più o meno dal 2006 al 2008”, non ha detto alcunché al riguardo, non essendo a conoscenza dei fatti (“Di questa questione non so rispondere”). Stessa risposta al quesito è stata offerta dall'Avv. , escussa il 12 Testimone_4 novembre 2021 (“Non sono a conoscenza”). Alla stessa udienza, è stato escusso l'IN. che ha prestato servizio Testimone_5 nel Settore Idrico dal 2011 al 2014, il quale ha dichiarato di non ricordare “se questo fascicolo era in capo all'Avv. ; Parte_1 sul capitolo 12): “A partire da quel momento, ossia all'indomani di quei due pareri legali, l'avv. divenne oggetto di feroci polemiche e gratuite accuse da Parte_1 parte dei colleghi di lavoro, e allo stesso tempo rimase vittima di ostracismo e pressoché totale esautoramento dalle funzioni”. Tes_ Il teste IN. ha dichiarato di non essere a “conoscenza di questa questione”. Alla medesima udienza, il teste IN. ha escluso tale circostanza: “Che Testimone_2 io sia a conoscenza no. Può avere avuto diverbi con i Dirigenti, per come avviene normalmente”. L'allegazione dell'appellante non ha trovato conferma neppure nella deposizione dei testi CH. , Avv. (“A me non risulta”) e IN. (“Non ho Tes_3 Tes_4 S_ memoria di avere letto, non sono a conoscenza di questi due pareri”); sul capitolo 13): “Per l'esattezza, l'avv. , dirigente del Controparte_3
, al rientro in servizio dopo un periodo di astensione per Parte_2 maternità, lo accusò davanti ai colleghi di lavoro di aver causato ingenti danni erariali al Dipartimento per avere, a suo dire, non adeguatamente gestito le procedure esecutive;
in altra occasione l'ing. , dicendo di Testimone_1 parlare a nome di tutto il personale del Settore, lo accusò di essere omosessuale e, per tale motivo, di tenersi lontano e non disturbare i colleghi di lavoro”. Tes_ il teste IN. ha così risposto: “Sulla prima parte (avv. non sono a CP_3 conoscenza. Sulla seconda parte (ing. non sono a conoscenza di questo Tes_1 evento ed escludo di aver dato mandato all'ing. di rappresentare tale Tes_1 posizione”.
14 Il teste IN. a proposito di quanto allegato dall'appellante, ha riferito soltanto Tes_2 di alcuni diverbi con l'Avv. pur non conoscendone il contenuto (“essendo CP_3 in stanze diverse”), mentre, per quanto riguarda l'altra circostanza, ha affermato di non esserne a conoscenza, per poi escluderla essendo l'IN. – a suo dire – Tes_1
“«uomo di chiesa», ovvero molto religioso, che riprende un po' tutti laddove si vada oltre le righe, ovvero si dicono cose inadeguate al posto”; l'allegazione dell'appellante non ha trovato conferma neppure nella deposizione dei testi CH. , Avv. (“Non so che dirvi sul capo 13”) e IN. Tes_3 Tes_4 S_ (“Non ricordo nulla della circostanza appena espostami”); sul capitolo 14): “A partire all'incirca da settembre 2012 l'attività dell'avv. si ridusse da quella di gestione dell'intero contenzioso del Parte_1 [...]
, a quella di mero «passacarte»”. Parte_2 Tes_ Così ha deposto il teste IN. : “Non sono a conoscenza neanche di tale circostanza. Tra l'altro, specifico che essendo in una stanza diversa non potevo neanche vedere o valutare eventuali fascicoli e mole di lavoro”. L'IN. ha escluso che le cose siano andate come prospettate dall'appellante: Tes_2
“da settembre 2012 l'istruttoria dei contenziosi venne affidata ai vari settori competenti (ad es., sismica, idrica) i quali avevano sia i fascicoli che le competenze per poter redigere le memorie difensive”. L'allegazione dell'appellante non ha trovato conferma neppure nella deposizione del teste CH. . Tes_3 Pure il teste Avv. ha escluso tale circostanza (“Non so rispondere, non ero io Tes_4 il suo dirigente, normalmente i dirigenti redigono delle tabelle con degli obiettivi in base ai quali vengono svolte le attività dei preposti”) e così anche l'IN. S_ (“Non essendo il Dirigente del Servizio contenzioso non ne sono a conoscenza”). sul capitolo 15): “In pratica il ricorrente si limitava a predisporre mere note di trasmissione con cui canalizzava i contenziosi verso i settori di competenza, senza più occuparsi della relativa gestione, né più essere richiesto di pareri;
tale attività lo occupava per non più del 10-15% del tempo di lavoro, lasciandolo di fatto totalmente inoperoso per non meno di trenta delle trentasei ore lavorative alla settimana”. Tes_ Tale circostanza non è stata confermata dal teste IN. : “Non sono a conoscenza della mole e delle attività lavorative, come già risposto sopra”. Stessa risposta è stata data dal teste IN. successivamente escusso nel corso della medesima Tes_2 udienza dell'8 ottobre 2020: “non so valutare perché eravamo in stanze diverse”. L'allegazione dell'Avv. non ha trovato conferma neppure nella Parte_1 deposizione dei testi CH. e Avv. (“Non glielo so dire”). L'IN. Tes_3 Tes_4
– che pure ha dichiarato di non essere a conoscenza di quanto affermato S_ dall'appellante – ha dichiarato che “al servizio di cui ero dirigente arrivavano richieste di analizzare sotto il profilo tecnico i contenziosi”; sul capitolo 16): “L'emarginazione lavorativa dell'avv. si ripercosse Parte_1 anche nell'ambito dei due gruppi di lavoro in cui era stato inserito tra il 2012 ed il 2013, ossia quello di supporto legale al RUP per l'«ingegnerizzazione delle reti idriche», costituito il 20/4/2012 (v. doc. 15), e quello di supporto al RUP per l'Alta Sorveglianza sulla realizzazione della nuova Cittadella Regionale, di cui venne a far parte il 29/5/2013 (v. docc. 16 e 17)”.
15 Le allegazioni dell'appellante sull'attività prestata nel gruppo di lavoro ingegnerizzazione delle reti idriche” non hanno trovato riscontro nella deposizione Tes_ del teste IN. (“Sull'attività dell'avv. quale supporto al RUP non Parte_1 conosco dettagli”), il quale non è stato in grado di riferire nulla sull'altro progetto
“non avendo preso parte” allo stesso. Trattasi, poi, di circostanza esclusa anche dall'IN. “Non saprei di Tes_2 emarginazioni lavorative, atteso che ci furono distribuzioni di compiti in relazione alle competenze tecniche professionali”. L'allegazione dell'appellante non ha trovato conferma neppure nella deposizione dei testi CH. , Avv. (“Non so rispondere”) e IN. (“facevo Tes_3 Tes_4 S_ parte dei due gruppi, ma mi sono occupato esclusivamente dei profili tecnici e quindi non sono in grado di valutare questa circostanza e rispondere sull'emarginazione”); sul capitolo 17): “In entrambi i casi infatti, malgrado le ripetute richieste del ricorrente di lavorare e partecipare fattivamente ai due progetti, i colleghi di lavoro non lo coinvolsero se non in modo assolutamente saltuario e marginale;
tanto che l'avv. beneficiò con riguardo al primo dei progetti di un incentivo di soli Parte_1
€ 1.093,30 – a fronte di un importo incentivazionale complessivo di oltre 170 mila euro ripartito fra i dipendenti convolti (v. doc. 18) – mentre non percepì alcun incentivo con riguardo al secondo progetto (v. docc. 19 e 20)”. Tes_ Nel corso dell'udienza dell'8 ottobre 2020, entrambi i testi escussi (INg. e hanno precisato, innanzitutto, che soltanto una percentuale dei compensi Tes_2 incentivali complessivi (contenuta nella misura dell'11-12%) era destinata al supporto legale al R.U.P. L'allegazione dell'appellante non ha trovato conferma neppure nella deposizione dei testi CH. , Avv. e IN. (“i carichi di lavoro venivano Tes_3 Tes_4 S_ distribuiti dal responsabile unico del procedimento”). L'IN. ha precisato che “[n]ella fase di progettazione non potevamo chiedere Tes_2 ad un legale di far fotocopie, ed il supporto fu richiesto ad un collega di categoria B di aiutare in queste mansioni esecutive” – ciò che conferma che all'appellante non furono mai assegnati compiti e/o funzioni non rientranti alle mansioni corrispondenti al profilo professionale da lui ricoperto (cat. “D”, pos. econ. “D3”); sul capitolo 20): “Presso il Settore Trasporti l'avv. era incaricato della Parte_1 redazione della parte motiva dei decreti di impegno e liquidazione delle trimestralità dei contratti di servizio con e Ferrovie della Calabria Controparte_5
s.r.l. (v. doc. 25); in concreto, però, il tutto si risolveva nella predisposizione in media di un solo decreto di liquidazione alla settimana, ciò che lasciava il ricorrente di fatto inoperoso e privo di effettivi carichi di lavoro per circa il 90% dell'intero orario lavorativo”. Tes_ Sul punto, il teste IN. non risponde “perché trattasi di altro settore” rispetto a quello in cui egli risultava incardinato all'epoca dei fatti. Stessa risposta è stata fornita dal teste IN. Tes_2 L'allegazione dell'appellante non ha trovato conferma neppure nella deposizione del teste Avv. . Tes_4
Il teste IN. riporta, addirittura, una ricostruzione dei fatti completamente S_ dissimile, riferendo che, durante il servizio prestato nel Settore Trasporti, l'Avv. era assegnato a compiti e funzioni di primaria importanza e responsabilità: Parte_1
16 “ricordo che l'avv. seguiva i contratti di servizio con e Parte_1 CP_5
Ferrovie della Calabria e se non ricordo male era Responsabile del Procedimento. Non l'ho assegnato io, era già probabilmente incaricato. Aggiungo che questo contratto era molto importante, uno dei più importanti, occupandosi della Rete Ferroviaria della . CP_1 sul capitolo 21): “Il ricorrente si lamentò ripetutamente della situazione di sotto- occupazione in cui era relegato con il dirigente del Settore ing. Persona_1 sia personalmente sia per il tramite dell'Avv. ; ma ciò non produsse CP_6 alcun effetto”. Tes_ Sul punto, il teste IN. non risponde “perché trattasi di altro settore” rispetto a quello in cui egli risultava incardinato all'epoca dei fatti. Stessa risposta è stata fornita dal teste IN. Tes_2 L'allegazione dell'appellante non ha trovato conferma neppure nella deposizione dei testi CH. , Avv. e IN. Tes_3 Tes_4 S_ sul capitolo 22), prima parte: “La situazione di sostanziale inattività per circa il 90% del tempo lavorativo si protrasse anche nel 2015 e nel 2016”. Tes_ Il teste IN. sul punto non risponde “perché trattasi di altro settore” rispetto a quello in cui lo stesso risultava incardinato all'epoca dei fatti. Stessa risposta è stata fornita dal teste IN. Tes_2 L'allegazione dell'appellante non ha trovato conferma neppure nella deposizione del teste CH. , il quale si è limitato riferire che nel 2016 è stato trasferito al Tes_3 Settore Trasporti, “dove h[a] trovato l'avv. , sebbene dislocato in un Parte_1 differente ufficio in un piano diverso dello stesso stabile e con il quale “non c'era alcuna frequentazione”. Neppure i testi Avv. (“non ero io il dirigente in quel Tes_4 settore”) e IN. (“non mi risulta questa circostanza”) hanno riferito in S_ proposito. sul capitolo 24): “Anche presso tale nuovo Settore [Sistema della Logistica: n.d.r.] l'avv. seguitò però ad essere occupato per non più del 10% del tempo Parte_1 lavorativo, consistendo la sua attività lavorativa in sporadiche ricerche giurisprudenziali e redazione di dichiarazioni di terzo in procedure esecutive”; Tes_ Sul punto, il teste IN. non risponde “perché trattasi di altro settore” rispetto a quello in cui egli risultava incardinato all'epoca dei fatti. Stessa risposta è stata fornita dai testi IN. CH. e Avv. . L'IN. ha Tes_2 Tes_3 Tes_4 S_ dichiarato di non essere a conoscenza di quanto allegato dall'Avv. ; Parte_1 sul capitolo 27), seconda parte: “[Settore Coordinamento Strategico Società:
n.d.r.] ma in realtà gli venne affidata unicamente la stesura di un parere in ordine al contenzioso all'esito del quale venne lasciato di fatto totalmente inattivo, Per_2 non potendo del resto neppure servirsi del PC affidatogli in dotazione, siccome non funzionante da aprile 2017 alla fine di maggio 2018 (v. doc. 32)”; Tes_ Sul punto, il teste IN. non risponde “perché trattasi di altro settore” rispetto a quello in cui egli risultava incardinato all'epoca dei fatti. Stessa risposta è stata fornita dai testi IN. e Avv. . Tes_2 Tes_4
Al momento dei fatti, il teste CH. era già stato collocato in quiescenza e Tes_3 non ha potuto riferire nulla al riguardo. L'IN. ha dichiarato di non essere a S_ conoscenza di quanto allegato dall'Avv. Parte_1
17 sul capitolo 30): “Sino al 15 ottobre 2018 il ricorrente ha pertanto continuato ad essere assegnato al Settore Coordinamento Strategico Società, Fondazioni ed Enti Strumentali (v. doc. 35), nell'ambito del Dipartimento Presidenza;
l'attività lavorativa – fatta una breve eccezione per il mese di giugno 2018, in concomitanza con la temporanea adibizione al Settore, in veste di dirigente, dell'ing.
[...]
– lo impiegava per non più del 10% del tempo di lavoro”. CP_7 Tes_ Sul punto il teste IN. non risponde “perché trattasi di altro settore” rispetto a quello in cui egli risultava incardinato all'epoca dei fatti, al pari dell'Avv. (“io Tes_4 ero già in un altro dipartimento”). Il teste IN. si è limitato ad affermare che l'Avv. era stato Tes_2 Parte_1 trasferito “alla Presidenza, ma non sapevo in quale settore”. Al momento dei fatti, il teste CH. era già stato collocato in quiescenza e Tes_3 non ha potuto riferire nulla al riguardo. L'IN. ha dichiarato di non essere a conoscenza di quanto allegato dall'Avv. S_
Parte_1 sul capitolo 31): “A far tempo dal 16 ottobre 2018, infine, è stato trasferito al
Settore 9 – Risorse Idriche, del Dipartimento Presidenza (v. doc. 36), dove però seguita ad essere occupato lavorativamente per non più del 5-10% del tempo di presenza negli uffici della Regione, non disponendo tra l'altro né di un PC né di un telefono funzionanti”. Tes_ Il teste IN. – sebbene nel medesimo Settore – non era a conoscenza di quanto narrato dall'appellante (“non sono in grado di riferire circa la sua attività lavorativa”). L'IN. ha riferito di essere a conoscenza del trasferimento dell'Avv. Tes_2 al Settore , “dove c'erano all'inizio problemi di Parte_1 Parte_2 allestimento della sua postazione, non so per quanto durarono queste problematiche”, ma ha, altresì, aggiunto che le problematiche relative al funzionamento della strumentazione erano comuni a tutti i dipendenti: “un po' come succede a tutti. Io nel trasferimento mi sono dovuto portare il PC e trovare una scrivania in via Crispi a Catanzaro”. L'IN. ha dichiarato di non trovarsi all'epoca dei fatti “nel settore Risorse S_ Idriche”.
§6.4
A tutto ciò si aggiunga che i due pareri legali relativi al credito della nei CP_1 confronti del non sono stati prodotti agli atti di causa e Controparte_2 nessuno dei numerosi testi escussi ha confermato che gli stessi sono mai stati resi per iscritto dall'Avv. Parte_1
§ 7
Le considerazioni che precedono conducono al rigetto dell'appello e alla conseguente conferma della sentenza gravata.
Le spese del grado di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
con ricorso depositato in data 6 luglio 2023, avverso la sentenza del
[...]
18 Tribunale di Catanzaro, giudice del lavoro, n. 69/2023, resa in data20 gennaio 2023, così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado di lite, che liquida in euro
8500,00, oltre accessori come per legge dovuti;
dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato dovuto dall'appellante, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 9 luglio 2024
Il Presidente estensore
Dr.ssa Barbara Fatale
19
In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Barbara Fatale Presidente rel.
2. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere
3. dott. Sante Umberto Pedullà Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 686 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente TRA
rappresentato e difeso, come da procura in calce al ricorso in Parte_1 appello, dall'Avv. Francesco Federico, presso il cui indirizzo di p.e.c. è elettivamente domiciliato appellante e
, cod. fisc. in persona del Presidente della Controparte_1 P.IVA_1
Giunta Regionale l.r. pro tempore, autorizzato a stare in giudizio con decreto dirigenziale 11 settembre 2023, n. 12696, rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato, congiunta alla memoria di costituzione in appello mediante strumento informatico, con estrazione di copia informatica per immagine inserita nella busta telematica, dal Prof. Avv. Fabio Saitta, presso il cui indirizzo di p.e.c. è elettivamente domiciliato appellata
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Catanzaro.
Risarcimento del danno da dequalificazione professionale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: <<1) Nel merito, innanzitutto, previa riforma della sentenza impugnata, accogliere il presente appello con ogni più idonea ed opportuna statuizione e, conseguentemente, accogliere le domande formulate dall'Avv.to nel ricorso introduttivo del giudizio;
2) E per l'effetto riconosca Parte_1 la dequalificazione/demansionamento subito dell'appellante a far tempo dal 2012in poi;
3) E per l'effetto voglia dichiarare tenuta e condannare la , in Controparte_1 persona del presidente della Giunta Regionale legale rappresentate pro-tempore,ad assegnargli le mansioni per le quali è stato assunto ricomprese nella categoria professionale D3 del CCNL Regioni ed Autonomie Locali;
4) E per l'effetto dichiarare tenuta e condannare la in persona del presidente della Controparte_1
Giunta Regionale legale rappresentate pro-tempore, al risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal ricorrente per le causali di cui in narrativa, nella misura a decorrere dal (gennaio 2019) quantificata in € 240.113, aggiornata all'effettivo soddisfo, o nella misura superiore che la Corte riterrà di giustizia anche 1 in via equitativa;
5) Condannare parte soccombente, al pagamento delle spese e dei compensi di entrambi i gradi del giudizio. Con ogni più ampia riserva di ogni diritto e ragione>>; per l'appellata: << rigettare integralmente l'appello, perché infondato in fatto ed in diritto. Con condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali e dei compensi difensivi per entrambi i gradi di giudizio>>
FATTO E DIRITTO
§ 1 In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2
Questa è la vicenda processuale per come descritta nella sentenza gravata: <l'epigrafato ricorrente, premesso di essere stato assunto, nell'anno 2006, alle dipendenze della , con la qualifica funzionario ed controparte_1 inquadramento nella categoria d classificazione del personale cui al ccnl
Regioni ed Autonomie Locali, posizione economica D3, lamenta che, a partire dal maggio 2012, venne inserito in un gruppo di lavoro costituito per il recupero dei crediti vantati dalla nei confronti dei Comuni per il servizio idropotabile CP_1 erogato all'ingrosso negli anni fra il 1981 ed il 2004 e che, in tale evenienza, gli fu assegnato il fascicolo relativo al credito della verso il CP_1 Controparte_2
per il servizio idropotabile erogato, per il quale predispose due pareri
[...] legali interni in cui evidenziava diverse criticità in vista del recupero di tale credito. All'indomani dei suddetti due pareri legali, egli divenne oggetto di feroci polemiche e gratuite accuse da parte dei colleghi di lavoro e nel contempo rimase vittima di ostracismo e del pressoché totale esautoramento dalle funzioni. In particolare, l'avv.
, dirigente del , al rientro in Controparte_3 Parte_2 servizio dopo un periodo di astensione per maternità, lo accusò davanti ai colleghi di lavoro di aver causato ingenti danni erariali al Dipartimento per non avere adeguatamente gestito le procedure esecutive, mentre, in altra occasione, l'ing.
, precisando di parlare a nome di tutto il personale del Testimone_1
Settore, lo accusò di essere omosessuale e, per tale motivo, di tenersi lontano e non disturbare i colleghi di lavoro. Dal settembre 2012, la sua attività di gestione dell'intero contenzioso del Risorse Idriche si ridusse a quella di mero Pt_2
“passacarte”, atteso che egli si limitava a predisporre mere note di trasmissione con cui canalizzava i contenziosi verso i settori di competenza, senza occuparsi più della relativa gestione, né essere richiesto di pareri e che tale attività lo occupava per non più del 10-15% del tempo di lavoro, lasciandolo di fatto totalmente inoperoso per non meno di trenta delle trentasei ore lavorative alla settimana. La sua emarginazione lavorativa si ripercosse anche nell'ambito dei due gruppi di lavoro in cui era stato inserito tra il 2012 ed il 2013, ossia quello di supporto legale al RUP per l'“ingegnerizzazione delle reti idriche”, costituito il 20.04.2012 e quello di supporto al RUP per l'Alta Sorveglianza sulla realizzazione della nuova Cittadella Regionale, di cui iniziò a far parte il 29.05.2013; in entrambi i casi, malgrado le ripetute richieste di lavorare e partecipare fattivamente ai due progetti, i colleghi di lavoro non lo coinvolsero se non in modo assolutamente saltuario e marginale, tanto che egli beneficiò, con riguardo al primo dei progetti, di un incentivo di soli euro
2 1.093,30, a fronte di un importo incentivazionale complessivo di oltre euro 170.000 ripartito fra i dipendenti coinvolti, mentre non percepì alcun incentivo con riguardo al secondo progetto. Perciò, fiaccato dalla pressoché totale inattività e dall'emarginazione in cui rimase confinato, si risolse, nell'autunno del 2013, a richiedere il trasferimento presso la sede di , sua città di origine e Controparte_2 residenza, dove, circa tre mesi dopo la domanda, con ordine di servizio del
28.01.2014, venne assegnato al Settore Trasporti del Lavori Pubblici, CP_4 con operatività presso la sede periferica di nei giorni di mercoledì Controparte_2
e venerdì e presso la sede centrale di Catanzaro nei restanti tre giorni della settimana. Presso il Settore Trasporti, egli venne incaricato della redazione della parte motiva dei decreti di impegno e liquidazione delle trimestralità dei contratti di servizio con e Ferrovie della Calabria S.r.l., ma, in concreto, il Controparte_5 tutto si risolveva nella predisposizione in media di un solo decreto di liquidazione alla settimana, ciò che lo lasciava di fatto inoperoso e privo di effettivi carichi di lavoro per circa il 90% dell'intero orario lavorativo. Di tale situazione di sottooccupazione in cui era relegato, egli si lamentò ripetutamente con il dirigente del Settore, IN. sia personalmente sia per il tramite dell'avv. Persona_1 [...]
, ma ciò non produsse alcun effetto poiché la sostanziale inattività per circa CP_6 il 90% del tempo lavorativo si protrasse anche nel 2015 e nel 2016, tanto da indurlo a spiegare, alla fine del 2015, istanza di mobilità intercompartimentale, onde essere assegnato al settore dell'Avvocatura Regionale. Con decorrenza dal 01.08.2016 egli venne assegnato, sempre nell'ambito del Dipartimento Lavori Pubblici, al Settore di nuova costituzione denominato “Sistema della Logistica”, così definitivamente cessando la parziale dislocazione presso la sede periferica di . Controparte_2
Tuttavia, anche presso tale nuovo settore, egli seguitò ad essere occupato per non più del 10% del tempo lavorativo, consistendo la sua attività lavorativa in sporadiche ricerche giurisprudenziali e nella redazione di dichiarazioni di terzo in procedure esecutive. In ragione di tanto, nel mese di dicembre 2016, egli spiegò istanza di mobilità interdipartimentale per essere assegnato al Dipartimento
Presidenza, Settore Coordinamento Strategico Società, Fondazioni ed Enti
Strumentali, dove, con decreto del 10.01.2017, venne assegnato ed inserito nel
Settore di nuova istituzione denominato Coordinamento Strategico Società, Fondazioni ed Enti Strumentali. In tale nuovo Settore gli venne formalmente assegnato l'incarico di supporto per l'attivazione delle misure per realizzare il monitoraggio ed il flusso informativo relativo alla corretta attuazione delle norme regionali in materia di contenimento delle spese degli enti strumentali, ma, in realtà, gli fu affidata unicamente la stesura di un parere in ordine al contenzioso Per_2 all'esito del quale venne lasciato di fatto totalmente inattivo, non potendo del resto neppure servirsi del PC affidatogli in dotazione, siccome non funzionante da aprile
2017 alla fine di maggio 2018. Il 23.11.2017, egli rimase vittima del furto delle chiavi di casa che, in mancanza di un armadietto personale, aveva riposto insieme ai propri effetti in un armadio utilizzato collettivamente. In ragione di tali accadimenti, oltreché del protrarsi della situazione di forzata inattività, presentò, nel mese di dicembre 2017, istanza di trasferimento alle dipendenze della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Settore professionale dell'Avvocatura, ma, nonostante il nulla-osta rilasciato dall'amministrazione comunale, tale domanda non veniva delibata dalla
3 Pertanto, egli continuò, fino al 15.10.2018, ad essere assegnato al Settore CP_1
nell'ambito del Parte_3 Dipartimento Presidenza, dove l'attività lavorativa – salva una breve eccezione per il mese di giugno 2018, in concomitanza con la temporanea adibizione al Settore, in veste di dirigente, dell'ing. - lo impegnava per non più del 10% Controparte_7 del tempo di lavoro. A far tempo dal 16.10.2018, infine, venne trasferito al
[...]
, del Dipartimento Presidenza, dove seguitava ad essere occupato Controparte_8 per non più del 5-10% del tempo di presenza negli uffici della Regione, non disponendo, tra l'altro, né di un PC né di un telefono funzionanti. A nulla erano vale le proteste presentate, sia personalmente, che per il tramite del legale scrivente, con le quali aveva denunciato il plateale demansionamento di cui era stato vittima sin dal 2012, non essendo adottato nessun provvedimento per porvi rimedio. Si è costituita la , resistendo alla domanda. Controparte_1 Il procedimento è stato istruito con l'acquisizione della documentazione prodotta e con l'espletamento della prova testimoniale>>
§3
Il Tribunale rigetta il ricorso alla luce delle seguenti argomentazioni: <l'attore rivendica dalla convenuta alle cui dipendenze, fin dal 2006, cp_1 lavora a tempo indeterminato con la qualifica di funzionario, il risarcimento cagionatogli demansionamento che denuncia aver subito per effetto una condotta inadempiente ascrivibile alla controparte datoriale, da sono derivati nei suoi confronti danni contrattuali suscettibili risarcimento. tuttavia, pretesa non risulta supportata puntuali riscontri probatori, avendo lavoratore provato lamentato o censurato mobbing asseritamente subiti.
Infatti, né le risultanze documentali, né la prova testimoniale hanno confermato le allegazioni di parte ricorrente in ordine alle presunte condotte illecite perpetrate dalla controparte datoriale in suo danno.
Quanto alle prime, si rileva che il ricorrente ha per la prima volta segnalato, con la missiva del 06.07.2018 che ha inviato alla di essere sottoposto, fin dal CP_1
2012, a causa di un mutato atteggiamento nei suoi riguardi da parte della dirigente di servizio, ad un'emarginazione nell'assegnazione degli incarichi lavorativi che lo aveva costretto a ricorrere ripetutamente alla mobilità interdipartimentale al fine di recuperare la dimensione professionale spettantegli. E che, transitato, dapprima, al
Settore Trasporto Pubblico Locale, poi, al Settore Sistema della Logistica e, infine, al Dipartimento Presidenza, era stato sempre sottoutilizzato nell'attività lavorativa, tanto da rimanere inattivo per gran parte del tempo, oltre al fatto che erano sempre andate deluse le sue reiterate richieste di assegnazione di incarichi. Accanto a tale situazione di accantonamento professionale, aveva altresì sperimentato una contestuale emarginazione dal punto di vista relazionale, essendo stato in più occasioni destinatario di volgari insinuazioni da parte di colleghi, o, peggio, di gratuite accuse e vere e proprie aggressioni verbali.
Al riguardo, è solo il caso di osservare che con la suddetta comunicazione – come, del resto, con quella del 09.07.2018, in cui l'attore denunciava la prosecuzione dell'attività di mobbing esercitata contro di lui – egli si limita a contestare
4 l'avvenuto demansionamento, senza specificare in cosa esso consistesse, né quali fossero i presunti atti di mobbing e chi ne fossero gli autori. L'istruttoria espletata nel corso del giudizio ha, poi, smentito categoricamente i presunti illeciti che il ricorrente deduce di aver subito, sia in termini di demansionamento, che di mobbing.
Invero, si osserva che neppure un testimone tra quelli escussi, compresi i testi addotti dall'attore, ha confermato anche soltanto una delle circostanze allegate nel ricorso introduttivo. Tanto che l'istante, sebbene le deposizioni fino ad allora raccolte non avessero affatto dimostrato il suo assunto, ha preferito rinunciare alla prosecuzione della escussione degli ulteriori testi indicati nella propria lista.
E va precisato che tutti i testi escussi sono apparsi genuini e non animati da uno spirito di ostilità nei confronti dell'attore, così come le dichiarazioni da essi fornite rese risultano attendibili e concordanti le une con le altre. Deve aggiungersi che, in mancanza di puntuali indicazioni ad opera dell'attore, non è dato comprendere le ragioni per cui i due dedotti pareri legali interni che egli predispose sul fascicolo relativo al credito della verso il CP_1 Controparte_2
per il servizio idropotabile erogato, nei quali evidenziava criticità in vista
[...] del recupero di tale credito, gli avrebbero procurato accuse da parte dei colleghi di lavoro, tanto da ostracizzarlo ed esautorarlo dalle funzioni. E neppure risulta chiarito il contesto in cui l'ing. lo avrebbe accusato, a nome Testimone_1 di tutto il personale del settore, di essere omosessuale, con l'intimazione a non disturbare i colleghi di lavoro. Inoltre, in disparte la segnalata carenza assoluta di prova dei fatti allegati, si osserva che, anche sotto l'aspetto logico, appare difficilmente ipotizzabile che il ricorrente abbia subito, sistematicamente, un demansionamento in tutti quanti i diversi settori in cui è stato via via assegnato su domanda, né è spiegabile al riguardo come egli abbia potuto quantificare il tempo della sua occupazione in una percentuale pari al 10% della sua attività lavorativa. Altre circostanze dedotte dall'istante appaiono poi neutre rispetto all'oggetto del contendere, come ad esempio il furto perpetrato ai suoi danni delle chiavi di casa che aveva riposte insieme ai propri effetti in un armadio utilizzato collettivamente, che, in difetto di ulteriori elementi, non appare idoneo ad integrare un atto di mobbing.
Parimenti, la lamentata mancanza di funzionamento del PC affidatogli in dotazione, dall'aprile 2017 alla fine di maggio 2018, sembra da ricondursi, non alla volontà datoriale di dequalificarlo, bensì ad una mera disfunzione organizzativa, come ha confermato il teste il quale ha riferito che, effettivamente, allorquando Testimone_2 l'attore venne trasferito alla sede di , vi furono all'inizio problemi Controparte_2 di allestimento della sua postazione, aggiungendo, tuttavia, che erano problematiche ricorrenti per tutti e che egli stesso, nel trasferirsi alla sede di Via Crispi a
Catanzaro, era stato costretto a portare con sé il suo PC, nonché a trovarsi una scrivania disponibile.
La stessa mobilità più volte attivata dal ricorrente non dimostra che la relativa richiesta fosse dipesa dall'illecito datoriale commesso nei suoi confronti, piuttosto che da una scelta volontaria riconducibile a ragioni personali.
5 Così precisati gli elementi fattuali della controversia, va osservato in diritto che, per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, la materia delle mansioni oggetto del contratto di lavoro non è disciplinata dall'art. 2103 c.c., bensì dall'art. 52 D. Lgs. n. 165/2001 (nonché dalla contrattazione collettiva). La citata disposizione stabilisce che il pubblico dipendente deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento, sancendo, così, una differenza rispetto al rapporto di lavoro alle dipendenze di privati con riguardo all'ambito dello ius variandi che, nel lavoro privato, incontra il limite della equivalenza professionale da verificare sia sotto il profilo oggettivo, cioè in relazione alla inclusione nella stessa area professionale e salariale delle mansioni iniziali e di quelle di destinazione, sia sotto il profilo soggettivo, che implica l'affinità professionale delle mansioni, nel senso che le nuove devono armonizzarsi con le capacità professionali acquisite dall'interessato durante l'intero rapporto lavorativo. Viceversa, nell'ambito dell'impiego contrattualizzato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, nell'ipotesi in cui le mansioni attribuite ad un dipendente pubblico siano modificate in conseguenza di un atto amministrativo, il giudice deve avere riguardo solo al criterio oggettivo, ovvero della rispondenza delle nuove mansioni a quelle del livello contrattuale di appartenenza.
Sul punto, la Suprema Corte ha statuito che la materia delle mansioni del pubblico dipendente, disciplinata compiutamente dall'art. 52 D. Lgs. n. 165 del 2001, assegna rilievo solo al criterio dell'equivalenza formale in riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che possa aversi riguardo alla norma generale di cui all'art. 2103 c.c. e senza che il giudice possa sindacare in concreto la natura equivalente della mansione (cfr. Cass. 5 agosto 2010, n. 18283). Solo ove si realizzi un sostanziale svuotamento dell'attività lavorativa, oppure una non rispondenza delle mansioni assegnate a quelle proprie del livello formale di inquadramento, si configura per i giudici di legittimità un demansionamento vietato anche nell'ambito del pubblico impiego (cfr. Cass. 21 maggio 2009, n. 11835).
Nel caso concreto, come si è esposto, non è stato dimostrato che le mansioni in concreto assegnate al ricorrente non rientrassero in quelle proprie del suo livello formale di inquadramento, né, a maggior ragione, che egli abbia subito una sottrazione pressoché integrale delle funzioni da svolgere (o, comunque, nella indicata percentuale del 90%), sicché la prova della lamentata dequalificazione non può dirsi raggiunta.
Parimenti, attesa la genericità e neutralità degli episodi sopra indicati, non è configurabile il mobbing censurato dall'attore, essendo estranea all'insieme dei suddetti fatti la descrizione di reiterate condotte positive, riconducibili al rappresentante legale della società convenuta, ai superiori gerarchici o ai colleghi del ricorrente, che, implicando la violazione di specifici divieti di ingerenza nella sfera delle prerogative e dei diritti del medesimo, siano trasmodate in una sua sistematica prevaricazione, rivelando così una strategia vessatoria nei suoi confronti, oppure siano stati tali da averne determinato l'isolamento (fisico, morale e psicologico) all'interno del contesto lavorativo. Se già a livello oggettivo la ricostruzione degli accadimenti contenuta in ricorso impedisce di ravvisarvi gli estremi del mobbing, ancora più evidente è la difficoltà di identificare la componente
6 soggettiva che, secondo l'indirizzo consolidatosi nella giurisprudenza della Cassazione, ne rappresenta l'elemento indispensabile e che è integrata dalla intenzionalità vessatoria, quale elemento di coesione funzionale della polimorfa fenomenologia degli atti avvertiti dal dipendente come perturbanti. Infatti, poiché le condotte descritte non sono neppure riconducibili a soggetti identificati, ne risulta pregiudicata la possibilità stessa di riscontrare, in capo alla società datrice, o ai colleghi del ricorrente, quell'intento persecutorio volto a danneggiare psicologicamente la personalità del lavoratore (danno da emarginazione lavorativa che, è il caso di precisare, non si sostanzia in singoli atti riconducibili nell'ordinaria dinamica del rapporto di lavoro, come i normali conflitti interpersonali nell'ambiente lavorativo, causati da antipatia, sfiducia, scarsa stima professionale, ma che non sono caratterizzati dalla volontà di emarginare il lavoratore), che integra il dolo del mobbing, la cui ricorrenza non è, dunque, ipotizzabile nel caso di specie. In conclusione, la mancanza di prova in ordine alla sussistenza dell'illecito datoriale, tanto sotto il profilo del demansionamento, quanto sotto l'aspetto del mobbing, che il ricorrente avrebbe subito, preclude l'accertamento dei danni di cui egli chiede il ristoro.
La domanda va pertanto respinta, con compensazione delle spese di lite, in ragione della particolarità della questione oggetto di giudizio e della natura delle parti>>.
§4
La sentenza è gravata d'appello da che ne lamenta l'erroneità Parte_1 con riferimento alla domanda relativa al demansionamento, che invece, a suo dire, risulta provato alla luce della documentazione in atti, nonché in base al principio di non contestazione, oltre che da quanto dichiarato dai testi escussi, con conseguente violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., perché dal compendio probatorio si evince la sussistenza del dedotto demansionamento, valorizzando il dato del cambiamento del volume delle assegnazioni degli affari da lui gestiti, avvenuto dal 2012 in poi
(nell'arco di dieci anni, dal 2012 al 2022, passati soltanto a 15+1 procedimenti da trattare sino al 2023): <inizialmente, con nota del 26 10 2006, l'appellante venne assegnato al dipartimento lavori pubblici (v. d. 3) e, all'interno di questo, settore 31 “affari generali” d.4). tra i primi incarichi affidati ricorrente nell'ambito affari generali, vi fu quello evadere gli adempimenti conseguenziali riconoscimento da parte della giunta regionale, delibera 09 01 2007, debiti extra stanziamento relativi alla gestione acquedotti regionali per € 27.376.340,38(v. 5); in tale contesto si occupò gestire e definire 628 procedimenti essere, poi accresciutisi sino a raggiungere nel 2009, il numero
974,contattando le moltissime controparti e fornendo tutta l'assistenza legale necessaria per procedere alla liquidazione del vastissimo contenzioso. Con decreto dell'08/07/2009, venne affidata all'appellante, nell'ambito del Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Politica della Casa, Risorse idriche, la responsabilità dell'Unità Organizzativa “Contenzioso-Rapporti con le strutture del dipartimento e con l'Avvocatura regionale” (v. d. 6). Nella veste di responsabile del contenzioso dell'intero Dipartimenti, l'Avv. arrivò a gestire circa 2.500 fascicoli, ivi comprese più di 400 vertenze Parte_1
7 afferenti al solo Settore delle risorse idriche, poi incrementatesi nel 2010 sino a raggiungere il numero di 940, di cui venne nominato responsabile di procedimento
(v.d. 7). Con nota del 14/10/2010 l'appellante, per motivi strettamente personali, rassegnava le dimissioni dall'incarico di Responsabile dell'unità organizzativa “Contenzioso- Rapporti con le strutture del dipartimento e con l'Avvocatura Regionale” (v. d. 8). Di fatto, però, il ricorrente continuava ad essere investito della gestione del vastissimo contenzioso del settore delle Risorse Idriche, pari, come si è detto, a 940 vertenze nel 2010, nonché della consulenza legale relativamente al contenzioso degli altri settori del dipartimento. In ragione del suddetto carico di lavoro, l'appellante era formalmente autorizzato a svolgere lavoro straordinario (v. d. 9 e 10), che disimpegnava quotidianamente trattenendosi in ufficio anche oltre le ore 19. In aggiunta a quanto sopra, sempre operando nell'ambito del Settore delle Risorse Idriche, a marzo 2011, il ricorrente venne altresì inserito in un gruppo di lavoro dedicato allo smaltimento delle procedure di liquidazione dei debiti pregressi (v. d.
11 e 12), con attribuzione di responsabilità di procedimento(v. d. 13). Nel mese di maggio 2012, l'appellante venne poi inserito in un gruppo di lavoro costituito per il recupero dei crediti vantati dalla nei confronti dei Comuni CP_1 per il servizio idropotabile, erogato all'ingrosso negli anni fra 1981 ed il 2004(v. d. 14). All'appellante, in particolare, venne assegnato il fascicolo relativo al credito della verso il per il servizio idropotabile erogato, in CP_1 Controparte_2 relazione al quale predispose due pareri legali interni con cui evidenziava diverse criticità in vista del recupero di tale credito. A partire da quel momento, ossia all'indomani di quei due pareri legali, l'Avv. divenne oggetto di feroci Parte_1 polemiche e gratuite accuse da parte dei colleghi di lavoro, e allo stesso tempo rimase vittima di ostracismo e al pressoché totale esautoramento dalle funzioni. Tutto ciò risulta confermato dal fatto che all'incirca da settembre 2012, l'attività dell'appellante, si ridusse da quella di gestione dell'intero contenzioso del settore risorse idriche, a quella di mero “passacarte”, e di ciò sussiste prova per tabulas. In pratica l'appellantesi limitava a predisporre mere note di trasmissione con cui canalizzava i contenziosi verso i settori di competenza, senza più occuparsi della relativa gestione, né più essere richiesto di pareri;
tale attività lo occupava per non più del 10-15% del tempo di lavoro, lasciandolo di fatto totalmente inoperoso per non meno di trenta delle trentasei ore di lavoro settimanali. L'emarginazione lavorativa dell'Avv. di palmare ed intuibile evidenza, si Parte_1 ripercosse anche nell'ambito dei due gruppi di lavoro in cui era stato inserito tra il 2012 ed il 2013, ossia quello di supporto legale al RUP per “l'ingegnerizzazione delle reti idriche”, costituito il 20/04/2012(v. d. 15),e quello di supporto al RUP per l'Alta sorveglianza sulla realizzazione della nuova Cittadella Regionale, di cui venne a far parte il 29/05/2013(v. d. 16 e 17).
In entrambi i casi infatti, malgrado le ripetute richieste del ricorrente di lavorare e partecipare fattivamente ai due progetti, i colleghi di lavoro non lo coinvolsero se non in modo assolutamente saltuario e marginale;
tanto che l'Avv. Parte_1 beneficiò con riguardo al primo progetto di un incentivo di soli € 1.093,30, a fronte
8 di un importo incentivazionale complessivo di oltre 170 mila euro, ripartito fra i dipendenti coinvolti(v. d. 18), mentre non percepì alcun incentivo con riguardo al secondo progetto(v. d. 19 e 20). Fiaccato dalla pressoché totale inattività e dall'emarginazione, in cui rimase confinato nell'autunno del 2013, l'Avv. si risolse a richiedere il Parte_1 trasferimento presso la sede di , sua città di origine e di residenza Controparte_2
(v. d. 21). Presso tale sede prestava servizio solo due giorni la settimana, rimanendo costretto, per il resto della settimana a viaggiare per raggiungere la sede di Catanzaro.
Circa tre mesi dopo tale domanda, con ordine di servizio del 28/01/2014, il ricorrente veniva assegnato al settore trasporti del dipartimento lavori pubblici, con operatività presso la sede periferica di nei giorni di mercoledì e Controparte_2 venerdì (v. d. 22), e presso la sede centrale di Catanzaro nei restanti tre giorni lavorativi della settimana (v. d. 23 e 24). Presso il Settore trasporti, l'Avv. era incaricato della redazione della Parte_1 parte motiva dei decreti di impegno e liquidazione delle trimestralità dei contratti di servizio con e Ferrovie della Calabria s.r.l.(v. d. 25),in concreto Controparte_5 però, il tutto si risolveva nella predisposizione in media di un solo decreto di liquidazione alla settimana, ciò lasciava il ricorrente di fatto inoperoso, e privo di effettivi incarichi di lavoro, per circa il 90% dell'intero orario lavorativo. Il ricorrente si lamentò ripetutamente della situazione di sottoccupazione in cui era relegato con il dirigente del settore, ing. sia personalmente sia per Persona_1 il tramite dell'Avv. (tutte circostanze non contestate), ma ciò non CP_6 produsse alcun effetto.
La situazione di sostanziale inattività per circa il 90%del tempo lavorativo si protrasse anche nel 2015 e nel 2016; tanto da convincere l'Avv. a Parte_1 spiegare alla fine del 2015 istanza di mobilità intercompartimentale, onde essere assegnato al settore dell'Avvocatura Regionale (v. d. 26). Invece, con decorrenza dal 1/08/2016, l'appellante venne assegnato, sempre nell'ambito del Dipartimento Lavori Pubblici, al Settore di nuova costituzione denominato “Sistema della Logistica” (v. d. 27), così definitivamente cessando la parziale dislocazione presso la sede periferica di . Controparte_2 Anche presso tale nuovo settore, l'Avv. seguitò però ad essere occupato Parte_1 per non più del 10% del tempo lavorativo, consistendo la sua attività lavorativa in sporadiche ricerche giurisprudenziali e redazione di dichiarazioni di terzo in procedure esecutive. In ragione di quanto appena detto, nel mese di dicembre 2016, l'appellante spiegava urgentissima istanza di mobilità interdipartimentale onde essere assegnato al
Dipartimento Previdenza, Settore Coordinamento Strategico Società, Fondazioni ed
Enti Strumentali (v. d. 28).
In accoglimento della superiore istanza, con decreto del 10/01/2017, il ricorrente veniva assegnato al Dipartimento Presidenza(v. d. 29)ed ivi inserito nel settore, di nuova istituzione, denominato Coordinamento Strategico Società, Fondazioni ed
Enti Strumentali(v. d. 30).In tale nuovo settore gli venne formalmente assegnato l'incarico di supporto per l'attivazione delle misure per realizzare il monitoraggio ed il flusso informativo relativo alla corretta attuazione delle norme regionali in
9 materia di contenimento delle spese degli enti strumentali(v. d. 31); ma in realtà gli venne affidata unicamente la stesura di un unico parere in ordine al “contenzioso
, all'esito del quale venne lasciato di fatto totalmente inattivo, non potendo Per_2 del resto neppure servirsi del PC affidatogli in dotazione, siccome non funzionante da aprile 2017, sino alla fine di maggio 2018(v. d. 32). Il 23 novembre 2017, l'appellante rimase vittima del furto delle chiavi di casa che, in mancanza di un armadietto personale, aveva riposto insieme ai propri effetti in un armadio utilizzato collettivamente (v. d. 33). In ragione di tali accadimenti, oltreché del perdurare della situazione di forzata inattività, nel mese di dicembre 2017, l'Avv. presentava istanza di Parte_1 trasferimento alle dipendenze della Città Metropolitana di Reggio Calabria, settore professionale dell'Avvocatura (v. d. 34); malgrado il nulla-osta rilasciato dall'amministrazione comunale, tale domanda non è stata ad oggi delibata dalla
CP_1
Sino al 15/10/2018, il ricorrente ha pertanto continuato ad essere assegnato al settore coordinamento strategico società, fondazioni ed enti strumentali (v. d. 35), nell'ambito del dipartimento presidenza;
l'attività lavorativa -fatta una breve eccezione per il mese di giugno 2018, in concomitanza con la temporanea adibizione al settore, in veste di dirigente, dell'ing. impegnava per non Controparte_9 più del 10% del tempo di lavoro.
A far tempo dal 16/10/2018, infine, è stato trasferito al settore 9-Risorse Idriche, del Dipartimento Presidenza (v. d. 36), dove però seguita ad essere occupato lavorativamente per non più del 5-10% del tempo di presenza negli uffici della
Regione, non disponendo tra l'altro né di un pc, né di un telefono funzionanti. L'Avv. ha provveduto a protestare e denunziare sia personalmente (v. d. Parte_1
37) che per tramite di un legale(v. d. 38),il plateale demansionamento di cui era ed
è, vittima sin dal 2012; ma nessun concreto provvedimento è stato adottato per porvi rimedio. La retribuzione del ricorrente, nel 2012, era pari ad € 2.261,14 e si è incrementata nel 2018 ad € 2.364,21(v. plico sub doc. 39). ** ** ** Tale ricostruzione dei fatti oggetto di causa è stata suffragata anche da parte resistente costituitasi in giudizio, la quale ha prima affermato che all'avv.to
“…sono sempre state assegnati compiti e mansioni propri della qualifica Parte_1 formale di appartenenza” (cfr. punto 2), per poi sostenere: “…l'incarico di responsabile dell'U:O “Contenzioso” è stato oltremodo enfatizzato dal ricorrente, che sembra aver dimenticato il fatto che lo stesso operava all'interno di una struttura al cui apice era preposto un dirigente a cui soltanto competeva l'adozione di atti che impegnavano l'amministrazione verso l'esterno…”, ed ancora: “…. il ricorrente si limitava ad espletare le proprie mansioni di responsabile dell'istruttoria dei procedimenti amministrativi relativi al contenzioso, relazionando in ordine agli elementi di fatto ed acquisendo tutta la documentazione utile alla difesa dell'ente…” (cfr. punto 2.1); “…. il ricorrente è sempre stato impegnato in procedimenti amministrativi di notevole complessità…”
(cfr., 2.2); “…. il ricorrente ha svolto il ruolo di responsabile del procedimento ai fini dell'accertamento del credito vantato dal concessionario ed al successivo impegno della liquidazione di importi… “(cfr. 2.2); ed infine: “…. Giammai, quindi
10 si può fondatamente sostenersi che –anche soltanto per un giorno-il ricorrente sia stato demansionato, ovvero lasciato “forzatamente a riposo” all'interno del proprio ufficio: ciò potrebbe essere realmente accaduto soltanto in conseguenza di una libera determinazione del dipendente e non già per una precisa scelta datoriale.”
(cfr. punto 3). Da tale difesa emerge, con una certa chiarezza confessoria, che l'avv.to Parte_1 quale responsabile dell' negli anni 2012-2013, era stato inizialmente adibito Pt_4 alle mansioni per le quali era stato assunto, ricevendo anche una valutazione
“ottima” (cfr. punto 2) dovendo attendere ad una notevole mole di lavoro. Successivamente qualcosa è, evidentemente, cambiato e ciò è di palmare evidenza inconvertibile.
Su ciò è la stessa controparte a fornirci la prova del cambiamento di atteggiamento nei confronti dell'appellante, ed infatti (vedi cfr.
2.2 IV° parag. mem. dif.) parte resistente attesta che dal 2012 alla data del proponimento del giudizio in oggetto, all'appellante vennero sottoposti soltanto 15 procedimenti e null'altro. Ovvero stiamo parlando di 15 procedimenti esaminati e trattati, dal 2012 al 2019
(data di costituzione del resistente), in 11 anni e sei mesi, il che stride con l'affermazione sopra richiamata secondo cui “il ricorrente giammai è stato demansionato o lasciato forzatamente a riposo”. Malgrado ciò il giudicante asserisce di non capire perché il ricorrente dichiari di essere inattivo al 90%.Ebbene alla luce di quanto esposto, tenuto conto degli affari gestiti sino al 2012 e quanto avvenuto dopo tale anno, la conclusione logica giuridica dell'esistenza di un demansionamento appare evidente… dichiarato dal teste che, ascoltato alla udienza dell'08/10/2020, sul capitolo sub 11 Testimone_2 del ricorso ha riferito che, nel mese di maggio 2012, l'appellante era stato inserito nel gruppo di lavoro costituito per il recupero dei crediti vantati dalla nei CP_1 confronti dei Comuni per la erogazione del servizio idropotabile. E, in particolare gli era stato assegnato “…. il fascicolo relativo al credito della nei CP_1 confronti del Comune di Reggio Calabria…”, in relazione al quale predispose due pareri, evidenziandone alcune criticità, della cui stesura il testimone dichiarò di averne conoscenza.
Tale dichiarazione conferma che, fino ai primi mesi del 2012, il ricorrente svolgeva una normale attività lavorativa, facendo infatti parte, come il testimone, del gruppo recupero crediti e del Servizio Affari Generali dove, come riferiva il teste,
“verosimilmente i fascicoli li lavorava lui”. Successivamente però, l'Avv. venne adibito a mansioni non confacenti al Parte_1 proprio profilo di appartenenza, lo stesso testimone afferma infatti, interrogato sul capitolo sub 17che, nello svolgimento delle attività di gruppo “non potevamo chiedere ad un legale di fare le fotocopie”. Appare quindi evidente ritenere che, all'interno del gruppo di lavoro, nei confronti dell'appellato non vi potesse essere altro incombente che non fosse quello di fare fotocopie. Inoltre, dopo il trasferimento alla sede di , l'appellante incontrò Controparte_2
“problemi di allestimento della sua postazione” di lavoro. In questo periodo l'appellante venne pressoché totalmente esautorato delle proprie funzioni e, tale mortificante situazione si è protratta in tutti i settori organizzativi in
11 cui, nel prosieguo, l'Avv. è stato assegnato. A ciò si aggiunga la mancata Parte_1 ed evidente emarginazione nelle relazioni con i colleghi di lavoro cui l'appellante, suo malgrado, è stato sottoposto. L'appellante, infatti, ormai da anni inviso ai colleghi, non intrattiene più rapporti con loro, se non limitatamente ai convenevoli di cortesia.
In tale ambito vanno considerate le ulteriori dichiarazioni testimoniali rese dai testimoni, colleghi dell'appellante, ascoltati sui capitoli articolati in ricorso e sentiti alle udienze del 14.0.2021-testimone: –e del 12.11.2021 – Testimone_3 testimoni: e –i cui contenuti sono sostanzialmente Testimone_4 Testimone_5 simili e contraddistinti da reticenti “non ricordo” e “nulla so”. La Dott.ssa , in particolare, dapprima dichiarava di “non avere lavorato con Tes_4 l'Avv. e poi di non ricordarlo, nonostante l'esistenza di documenti da lei Parte_1 sottoscritti, unitamente allo stesso, che smentiscono le sue affermazioni. Dette ostilità (non contestate da controparte) hanno indotto l'Avv. Parte_1 all'udienza del 15.04.2022, a rinunciare all'escussione dei testi residui. Sul punto ogni osservazione appare superflua.
Del resto, che il demansionamento dell'appellante proseguisse, e persistesse, anche dopo la proposizione del presente giudizio, e comunque alla data della proposizione del presente gravame, è confermato dai contenuti delle mail che l'avv.to Parte_1 indirizzava a , con la quale lamentava il perdurare della condotta Controparte_1 demansionante e di essere “…quasi totalmente inattivo…” (dall'ottobre 2018 al 22/05/19, all'appellante erano stati assegnati solamente due fascicoli), poiché “…. sprovvisto di computer fisso e di telefono, nonché di una postazione di servizio…. “ . Tutto ciò malgrado con precedente comunicazione del 04/04/19, l'appellante avesse manifestato la propria “……disponibilità a prestare servizio anche fuori dall'orario ordinario di lavoro…”. Con ulteriore comunicazione del 02/10/19 l'avv.to sollecitava, Parte_1 nuovamente, l'assegnazione “di una postazione di servizio, di un computer e di un telefono fisso”. Richieste tutte disattese…>>.
§5
Costituitasi in giudizio, la ha formulato le conclusioni sopra Controparte_1 riportate. La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto del 24 giugno 2024, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§6 L'appello non è meritevole di accoglimento.
§6.1
In via preliminare, osserva la Corte che i capi di sentenza che hanno respinto la domanda di risarcimento del danno da mobbing sono da reputarsi coperti da giudicato, in difetto di appello sul punto
§6.2
L'oggetto della presente disamina, pertanto, attiene unicamente al dedotto demansionamento.
Ora, dai documenti in atti risulta che all'odierno appellante era stato affidato l'incarico di responsabile dell'U.O. “Contenzioso – Rapporti con le Strutture del
12 Dipartimento e con l'Avvocatura Regionale” (D.Dir. 8 luglio 2009, n. 13286, in atti) sino a quando, “per motivi strettamente personali”, rassegnò le dimissioni (nota assunta al prot. n. 4234 del 14 ottobre 2010, in atti). Quindi ha ricoperto tale incarico dal 2009 al 2010 e la ragione della cessazione di detto incarico è da rivenirsi nella stessa volontà del lavoratore.
In seguito, con decreto dirigenziale 6 giugno 2011, n. 6361 gli viene attribuita la responsabilità “dell'istruttoria di tutti i provvedimenti relativi al contenzioso e dei rapporti con l'Avvocatura regionale”, incarico ricoperto fino al 2014. Il demansionamento – secondo le deduzioni dell'Avv. - sarebbe iniziato Parte_1 nel 2012, quando venne inserito in un gruppo di lavoro costituito per il recupero dei crediti vantati dalla nei confronti dei Comuni per il servizio idropotabile CP_1 erogato all'ingrosso negli anni fra il 1981 ed il 2004 e, in tale veste, gli fu assegnato il fascicolo relativo al credito della verso il per CP_1 Controparte_2 il servizio idropotabile erogato, per il quale predispose due pareri legali interni in cui evidenziava diverse criticità in vista del recupero di tale credito. La redazione di tali pareri – a suo dire - gli attirò l'ostilità dei colleghi, per cui fu ridotto a sostanziale inattività Sennonché, rileva il Collegio che l'appellante procede ad un confronto meramente numerico tra la quantità di pratiche trattate prima del 2012 e quelle trattate dopo il suddetto episodio dei due pareri;
dalla drastica riduzione del numero di pratiche, fa discendere il demansionamento. Il ragionamento sarebbe condivisibile, in linea di principio, solo se le pratiche fossero anche qualitativamente ragguagliabili;
sul punto, tuttavia, il lavoratore non deduce alcunché e, del resto, la natura completamente diversa dei servizi svolti nel tempo (senza dimenticare che dal primo si è dimesso su sua richiesta), non avvalora la sua impostazione;
del resto, la contesta CP_1 espressamente tale equiparabilità, affermando (e provando a mezzo dei documenti in atti) che “l'appellante è sempre stato impegnato in procedimenti amministrativi di notevole complessità, oltre che di importantissimo valore economico, relativi al servizio di trasporto pubblico locale ferroviario sulla rete nazionale affidato in regime di concessione a (valore della concessione quasi 90 milioni Controparte_5 di euro, I.V.A. esclusa, su base annuale) e a quello sulla rete regionale affidato in concessione a Ferrovie della Calabria S.r.l. (valore quasi 25 milioni di euro, I.V.A. esclusa, sempre su base annuale). Con riferimento a entrambe le concessioni – così come in altri settori strategici per il Dipartimento – l'Avv. ha svolto Parte_1 funzioni di responsabile del procedimento ai fini dell'accertamento del credito vantato dal concessionario (assumendosi le relative responsabilità) e al successivo impegno e liquidazione degli importi (cfr. D.Dir. n. 4208 del 10 aprile 2014, n. 6093 del 19 maggio 2014, n. 8303 del 10 luglio 2014, n. 9006 del 24 luglio 2014, n. 9554 del 1 agosto 2014, n. 12340 del 20 ottobre 2014, n. 14796 del 4 dicembre 2014, n. 1121 del 23 febbraio 2015, n. 4338 dell'8 maggio 2015, n. 4846 del 20 maggio 2015, n. 5213 del 28 maggio 2015, n. 5448 del 3 giugno 2015, n. 5894 del 15 giugno 2015, n. 5895 del 15 giugno 2015, n. 6204 del 19 giugno 2015, n. 7498 del 20 luglio 2015,
n. 8262 del 6 agosto 2015, n. 10213 del 28 settembre 2015, n. 12531 del 12 novembre 2015, n. 13707 del 30 novembre 2015, n. 563 del 3 febbraio 2016, n. 1660 del 6 marzo 2015 e n. 2763 del 30 marzo 2015).
13 Nella veste di R.U.P., l'appellante ha curato l'esame e la verifica della documentazione amministrativa e contabile richiesta dal concessionario ai fini della liquidazione degli importi”.
§6.3
Né, d'altro canto, il dedotto demansionamento è stato provato a mezzo dell'escussione dei testi, perché sui capitoli ammessi, costoro non hanno riferito alcunché di significativo: sul capitolo 11): “Al ricorrente, in particolare, venne assegnato il fascicolo relativo al credito della verso il Comune di per il servizio CP_1 Controparte_2 idropotabile erogato, in relazione al quale predispose due pareri legali interni con cui evidenziava diverse criticità in vista del recupero di tale credito”. Il teste IN. , escusso l'8 ottobre 2020, sapeva che l'Avv. Testimone_6 Parte_1 nel 2012 “si occupava del recupero crediti delle somme vantate dalla , ma, CP_1 per quanto riguarda la redazione dei pareri legali interni, sul punto ha dichiarato di non conoscere “il dettaglio delle attività lavorative” dell'appellante. L'CH. , escusso il 14 maggio 2021, dopo aver premesso che Testimone_3 l'appellante è stato suo collaboratore “più o meno dal 2006 al 2008”, non ha detto alcunché al riguardo, non essendo a conoscenza dei fatti (“Di questa questione non so rispondere”). Stessa risposta al quesito è stata offerta dall'Avv. , escussa il 12 Testimone_4 novembre 2021 (“Non sono a conoscenza”). Alla stessa udienza, è stato escusso l'IN. che ha prestato servizio Testimone_5 nel Settore Idrico dal 2011 al 2014, il quale ha dichiarato di non ricordare “se questo fascicolo era in capo all'Avv. ; Parte_1 sul capitolo 12): “A partire da quel momento, ossia all'indomani di quei due pareri legali, l'avv. divenne oggetto di feroci polemiche e gratuite accuse da Parte_1 parte dei colleghi di lavoro, e allo stesso tempo rimase vittima di ostracismo e pressoché totale esautoramento dalle funzioni”. Tes_ Il teste IN. ha dichiarato di non essere a “conoscenza di questa questione”. Alla medesima udienza, il teste IN. ha escluso tale circostanza: “Che Testimone_2 io sia a conoscenza no. Può avere avuto diverbi con i Dirigenti, per come avviene normalmente”. L'allegazione dell'appellante non ha trovato conferma neppure nella deposizione dei testi CH. , Avv. (“A me non risulta”) e IN. (“Non ho Tes_3 Tes_4 S_ memoria di avere letto, non sono a conoscenza di questi due pareri”); sul capitolo 13): “Per l'esattezza, l'avv. , dirigente del Controparte_3
, al rientro in servizio dopo un periodo di astensione per Parte_2 maternità, lo accusò davanti ai colleghi di lavoro di aver causato ingenti danni erariali al Dipartimento per avere, a suo dire, non adeguatamente gestito le procedure esecutive;
in altra occasione l'ing. , dicendo di Testimone_1 parlare a nome di tutto il personale del Settore, lo accusò di essere omosessuale e, per tale motivo, di tenersi lontano e non disturbare i colleghi di lavoro”. Tes_ il teste IN. ha così risposto: “Sulla prima parte (avv. non sono a CP_3 conoscenza. Sulla seconda parte (ing. non sono a conoscenza di questo Tes_1 evento ed escludo di aver dato mandato all'ing. di rappresentare tale Tes_1 posizione”.
14 Il teste IN. a proposito di quanto allegato dall'appellante, ha riferito soltanto Tes_2 di alcuni diverbi con l'Avv. pur non conoscendone il contenuto (“essendo CP_3 in stanze diverse”), mentre, per quanto riguarda l'altra circostanza, ha affermato di non esserne a conoscenza, per poi escluderla essendo l'IN. – a suo dire – Tes_1
“«uomo di chiesa», ovvero molto religioso, che riprende un po' tutti laddove si vada oltre le righe, ovvero si dicono cose inadeguate al posto”; l'allegazione dell'appellante non ha trovato conferma neppure nella deposizione dei testi CH. , Avv. (“Non so che dirvi sul capo 13”) e IN. Tes_3 Tes_4 S_ (“Non ricordo nulla della circostanza appena espostami”); sul capitolo 14): “A partire all'incirca da settembre 2012 l'attività dell'avv. si ridusse da quella di gestione dell'intero contenzioso del Parte_1 [...]
, a quella di mero «passacarte»”. Parte_2 Tes_ Così ha deposto il teste IN. : “Non sono a conoscenza neanche di tale circostanza. Tra l'altro, specifico che essendo in una stanza diversa non potevo neanche vedere o valutare eventuali fascicoli e mole di lavoro”. L'IN. ha escluso che le cose siano andate come prospettate dall'appellante: Tes_2
“da settembre 2012 l'istruttoria dei contenziosi venne affidata ai vari settori competenti (ad es., sismica, idrica) i quali avevano sia i fascicoli che le competenze per poter redigere le memorie difensive”. L'allegazione dell'appellante non ha trovato conferma neppure nella deposizione del teste CH. . Tes_3 Pure il teste Avv. ha escluso tale circostanza (“Non so rispondere, non ero io Tes_4 il suo dirigente, normalmente i dirigenti redigono delle tabelle con degli obiettivi in base ai quali vengono svolte le attività dei preposti”) e così anche l'IN. S_ (“Non essendo il Dirigente del Servizio contenzioso non ne sono a conoscenza”). sul capitolo 15): “In pratica il ricorrente si limitava a predisporre mere note di trasmissione con cui canalizzava i contenziosi verso i settori di competenza, senza più occuparsi della relativa gestione, né più essere richiesto di pareri;
tale attività lo occupava per non più del 10-15% del tempo di lavoro, lasciandolo di fatto totalmente inoperoso per non meno di trenta delle trentasei ore lavorative alla settimana”. Tes_ Tale circostanza non è stata confermata dal teste IN. : “Non sono a conoscenza della mole e delle attività lavorative, come già risposto sopra”. Stessa risposta è stata data dal teste IN. successivamente escusso nel corso della medesima Tes_2 udienza dell'8 ottobre 2020: “non so valutare perché eravamo in stanze diverse”. L'allegazione dell'Avv. non ha trovato conferma neppure nella Parte_1 deposizione dei testi CH. e Avv. (“Non glielo so dire”). L'IN. Tes_3 Tes_4
– che pure ha dichiarato di non essere a conoscenza di quanto affermato S_ dall'appellante – ha dichiarato che “al servizio di cui ero dirigente arrivavano richieste di analizzare sotto il profilo tecnico i contenziosi”; sul capitolo 16): “L'emarginazione lavorativa dell'avv. si ripercosse Parte_1 anche nell'ambito dei due gruppi di lavoro in cui era stato inserito tra il 2012 ed il 2013, ossia quello di supporto legale al RUP per l'«ingegnerizzazione delle reti idriche», costituito il 20/4/2012 (v. doc. 15), e quello di supporto al RUP per l'Alta Sorveglianza sulla realizzazione della nuova Cittadella Regionale, di cui venne a far parte il 29/5/2013 (v. docc. 16 e 17)”.
15 Le allegazioni dell'appellante sull'attività prestata nel gruppo di lavoro ingegnerizzazione delle reti idriche” non hanno trovato riscontro nella deposizione Tes_ del teste IN. (“Sull'attività dell'avv. quale supporto al RUP non Parte_1 conosco dettagli”), il quale non è stato in grado di riferire nulla sull'altro progetto
“non avendo preso parte” allo stesso. Trattasi, poi, di circostanza esclusa anche dall'IN. “Non saprei di Tes_2 emarginazioni lavorative, atteso che ci furono distribuzioni di compiti in relazione alle competenze tecniche professionali”. L'allegazione dell'appellante non ha trovato conferma neppure nella deposizione dei testi CH. , Avv. (“Non so rispondere”) e IN. (“facevo Tes_3 Tes_4 S_ parte dei due gruppi, ma mi sono occupato esclusivamente dei profili tecnici e quindi non sono in grado di valutare questa circostanza e rispondere sull'emarginazione”); sul capitolo 17): “In entrambi i casi infatti, malgrado le ripetute richieste del ricorrente di lavorare e partecipare fattivamente ai due progetti, i colleghi di lavoro non lo coinvolsero se non in modo assolutamente saltuario e marginale;
tanto che l'avv. beneficiò con riguardo al primo dei progetti di un incentivo di soli Parte_1
€ 1.093,30 – a fronte di un importo incentivazionale complessivo di oltre 170 mila euro ripartito fra i dipendenti convolti (v. doc. 18) – mentre non percepì alcun incentivo con riguardo al secondo progetto (v. docc. 19 e 20)”. Tes_ Nel corso dell'udienza dell'8 ottobre 2020, entrambi i testi escussi (INg. e hanno precisato, innanzitutto, che soltanto una percentuale dei compensi Tes_2 incentivali complessivi (contenuta nella misura dell'11-12%) era destinata al supporto legale al R.U.P. L'allegazione dell'appellante non ha trovato conferma neppure nella deposizione dei testi CH. , Avv. e IN. (“i carichi di lavoro venivano Tes_3 Tes_4 S_ distribuiti dal responsabile unico del procedimento”). L'IN. ha precisato che “[n]ella fase di progettazione non potevamo chiedere Tes_2 ad un legale di far fotocopie, ed il supporto fu richiesto ad un collega di categoria B di aiutare in queste mansioni esecutive” – ciò che conferma che all'appellante non furono mai assegnati compiti e/o funzioni non rientranti alle mansioni corrispondenti al profilo professionale da lui ricoperto (cat. “D”, pos. econ. “D3”); sul capitolo 20): “Presso il Settore Trasporti l'avv. era incaricato della Parte_1 redazione della parte motiva dei decreti di impegno e liquidazione delle trimestralità dei contratti di servizio con e Ferrovie della Calabria Controparte_5
s.r.l. (v. doc. 25); in concreto, però, il tutto si risolveva nella predisposizione in media di un solo decreto di liquidazione alla settimana, ciò che lasciava il ricorrente di fatto inoperoso e privo di effettivi carichi di lavoro per circa il 90% dell'intero orario lavorativo”. Tes_ Sul punto, il teste IN. non risponde “perché trattasi di altro settore” rispetto a quello in cui egli risultava incardinato all'epoca dei fatti. Stessa risposta è stata fornita dal teste IN. Tes_2 L'allegazione dell'appellante non ha trovato conferma neppure nella deposizione del teste Avv. . Tes_4
Il teste IN. riporta, addirittura, una ricostruzione dei fatti completamente S_ dissimile, riferendo che, durante il servizio prestato nel Settore Trasporti, l'Avv. era assegnato a compiti e funzioni di primaria importanza e responsabilità: Parte_1
16 “ricordo che l'avv. seguiva i contratti di servizio con e Parte_1 CP_5
Ferrovie della Calabria e se non ricordo male era Responsabile del Procedimento. Non l'ho assegnato io, era già probabilmente incaricato. Aggiungo che questo contratto era molto importante, uno dei più importanti, occupandosi della Rete Ferroviaria della . CP_1 sul capitolo 21): “Il ricorrente si lamentò ripetutamente della situazione di sotto- occupazione in cui era relegato con il dirigente del Settore ing. Persona_1 sia personalmente sia per il tramite dell'Avv. ; ma ciò non produsse CP_6 alcun effetto”. Tes_ Sul punto, il teste IN. non risponde “perché trattasi di altro settore” rispetto a quello in cui egli risultava incardinato all'epoca dei fatti. Stessa risposta è stata fornita dal teste IN. Tes_2 L'allegazione dell'appellante non ha trovato conferma neppure nella deposizione dei testi CH. , Avv. e IN. Tes_3 Tes_4 S_ sul capitolo 22), prima parte: “La situazione di sostanziale inattività per circa il 90% del tempo lavorativo si protrasse anche nel 2015 e nel 2016”. Tes_ Il teste IN. sul punto non risponde “perché trattasi di altro settore” rispetto a quello in cui lo stesso risultava incardinato all'epoca dei fatti. Stessa risposta è stata fornita dal teste IN. Tes_2 L'allegazione dell'appellante non ha trovato conferma neppure nella deposizione del teste CH. , il quale si è limitato riferire che nel 2016 è stato trasferito al Tes_3 Settore Trasporti, “dove h[a] trovato l'avv. , sebbene dislocato in un Parte_1 differente ufficio in un piano diverso dello stesso stabile e con il quale “non c'era alcuna frequentazione”. Neppure i testi Avv. (“non ero io il dirigente in quel Tes_4 settore”) e IN. (“non mi risulta questa circostanza”) hanno riferito in S_ proposito. sul capitolo 24): “Anche presso tale nuovo Settore [Sistema della Logistica: n.d.r.] l'avv. seguitò però ad essere occupato per non più del 10% del tempo Parte_1 lavorativo, consistendo la sua attività lavorativa in sporadiche ricerche giurisprudenziali e redazione di dichiarazioni di terzo in procedure esecutive”; Tes_ Sul punto, il teste IN. non risponde “perché trattasi di altro settore” rispetto a quello in cui egli risultava incardinato all'epoca dei fatti. Stessa risposta è stata fornita dai testi IN. CH. e Avv. . L'IN. ha Tes_2 Tes_3 Tes_4 S_ dichiarato di non essere a conoscenza di quanto allegato dall'Avv. ; Parte_1 sul capitolo 27), seconda parte: “[Settore Coordinamento Strategico Società:
n.d.r.] ma in realtà gli venne affidata unicamente la stesura di un parere in ordine al contenzioso all'esito del quale venne lasciato di fatto totalmente inattivo, Per_2 non potendo del resto neppure servirsi del PC affidatogli in dotazione, siccome non funzionante da aprile 2017 alla fine di maggio 2018 (v. doc. 32)”; Tes_ Sul punto, il teste IN. non risponde “perché trattasi di altro settore” rispetto a quello in cui egli risultava incardinato all'epoca dei fatti. Stessa risposta è stata fornita dai testi IN. e Avv. . Tes_2 Tes_4
Al momento dei fatti, il teste CH. era già stato collocato in quiescenza e Tes_3 non ha potuto riferire nulla al riguardo. L'IN. ha dichiarato di non essere a S_ conoscenza di quanto allegato dall'Avv. Parte_1
17 sul capitolo 30): “Sino al 15 ottobre 2018 il ricorrente ha pertanto continuato ad essere assegnato al Settore Coordinamento Strategico Società, Fondazioni ed Enti Strumentali (v. doc. 35), nell'ambito del Dipartimento Presidenza;
l'attività lavorativa – fatta una breve eccezione per il mese di giugno 2018, in concomitanza con la temporanea adibizione al Settore, in veste di dirigente, dell'ing.
[...]
– lo impiegava per non più del 10% del tempo di lavoro”. CP_7 Tes_ Sul punto il teste IN. non risponde “perché trattasi di altro settore” rispetto a quello in cui egli risultava incardinato all'epoca dei fatti, al pari dell'Avv. (“io Tes_4 ero già in un altro dipartimento”). Il teste IN. si è limitato ad affermare che l'Avv. era stato Tes_2 Parte_1 trasferito “alla Presidenza, ma non sapevo in quale settore”. Al momento dei fatti, il teste CH. era già stato collocato in quiescenza e Tes_3 non ha potuto riferire nulla al riguardo. L'IN. ha dichiarato di non essere a conoscenza di quanto allegato dall'Avv. S_
Parte_1 sul capitolo 31): “A far tempo dal 16 ottobre 2018, infine, è stato trasferito al
Settore 9 – Risorse Idriche, del Dipartimento Presidenza (v. doc. 36), dove però seguita ad essere occupato lavorativamente per non più del 5-10% del tempo di presenza negli uffici della Regione, non disponendo tra l'altro né di un PC né di un telefono funzionanti”. Tes_ Il teste IN. – sebbene nel medesimo Settore – non era a conoscenza di quanto narrato dall'appellante (“non sono in grado di riferire circa la sua attività lavorativa”). L'IN. ha riferito di essere a conoscenza del trasferimento dell'Avv. Tes_2 al Settore , “dove c'erano all'inizio problemi di Parte_1 Parte_2 allestimento della sua postazione, non so per quanto durarono queste problematiche”, ma ha, altresì, aggiunto che le problematiche relative al funzionamento della strumentazione erano comuni a tutti i dipendenti: “un po' come succede a tutti. Io nel trasferimento mi sono dovuto portare il PC e trovare una scrivania in via Crispi a Catanzaro”. L'IN. ha dichiarato di non trovarsi all'epoca dei fatti “nel settore Risorse S_ Idriche”.
§6.4
A tutto ciò si aggiunga che i due pareri legali relativi al credito della nei CP_1 confronti del non sono stati prodotti agli atti di causa e Controparte_2 nessuno dei numerosi testi escussi ha confermato che gli stessi sono mai stati resi per iscritto dall'Avv. Parte_1
§ 7
Le considerazioni che precedono conducono al rigetto dell'appello e alla conseguente conferma della sentenza gravata.
Le spese del grado di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
con ricorso depositato in data 6 luglio 2023, avverso la sentenza del
[...]
18 Tribunale di Catanzaro, giudice del lavoro, n. 69/2023, resa in data20 gennaio 2023, così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado di lite, che liquida in euro
8500,00, oltre accessori come per legge dovuti;
dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato dovuto dall'appellante, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 9 luglio 2024
Il Presidente estensore
Dr.ssa Barbara Fatale
19