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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 10/07/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 641/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Claudia Tordo Caprioli, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa iscritta agli affari contenziosi civili al numero di ruolo 641 dell'anno 2023 e vertente TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
BRIZI STEFANO e dall'avv. BILLI PATRIZIO presso il cui domicilio digitale è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce all'atto di citazione in riassunzione;
attrice CONTRO
, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'avv. Controparte_1
CAMPAGNACCI ANNALISA e dall'avv. FERRETTI CLAUDIO, presso il cui domicilio digitale è elettivamente domiciliato, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in riassunzione;
convenuto
OGGETTO: contratto d'opera professionale CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 19.3.2025,
- per “Voglia l'Ecc.mo Giudice del Tribunale di TERNI contrariis reiectis, per Parte_1 i motivi esposti in atto: – accertata la conclusione del negozio giuridico dedotto in atti tra la medesima società attrice ed il convenuto – condannare il medesimo sig. Controparte_1 a dare e pagare alla stessa società attrice l'importo pari ad € 55.000,00, di cui € 35.000,00 dovuti a titolo di corrispettivo per le prestazioni eseguite e/o comunque quella maggiore o minore somma che la S.V. riterrà di giustizia e/o ragione anche in relazione all'equa valutazione delle valore del lavoro svolto e puntualmente allegato in atto;
ed il residuo importo pari ad € 20.000,00 dovuti a titolo di risarcimento del danno per il mancato guadagno patito dalla stessa società attrice e/o comunque quella maggiore o minore somma che la S.V. riterrà di giustizia e/o ragione. Il tutto oltre accessori come per legge ed interessi di mora e rivalutazione monetaria dal dì dell'evento e sino al giorno dell'effettivo adempimento. - Accertata la temerarietà della difesa per i motivi esposti in atto ed in relazione alle ragioni giuridiche ivi tradotte – condannare il convenuto ad un risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa e che a mero titolo indicativo si quantifica in una somma pari ad € 20.000,00 e/o comunque in quell'importo maggiore o minore che risulti di giustizia e/o ragione. – In ogni caso condannare il convenuto Sig. alla refusione delle spese di lite, Controparte_1 onorari, competenze ed accessori tutti come per legge.”
- per : “Nel merito, in via principale: - rigettare la domanda Controparte_1 attrice perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto e condannare la società al risarcimento del danno in favore del Sig. per temerarietà Parte_1 Controparte_1 della lite ex art. 96 cpc, da quantificare in via equitativa. In via subordinata: - nella denegata ipotesi che venga ritenuta accoglibile la domanda attrice, disporre un sostanziale ridimensionamento della somma dovuta, trattandosi di prestazioni e servizi forniti da soggetto
non abilitato all'esercizio della professione e tenendo altresì conto della qualità delle prestazioni e del fatto che il committente convenuto non ha conseguito alcun utile risultato. Il tutto con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione in riassunzione ex art. 50 c.p.c. notificata il 22.2.2023 la Parte_1 evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Terni per sentirlo Controparte_1 condannare al pagamento della somma di € 55.000,00, di cui € 35.000,00 (oltre IVA) a titolo di corrispettivo ed € 20.000,00 a titolo di risarcimento del danno da mancato guadagno, oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria. A sostegno delle rassegnate conclusioni l'attrice deduceva che: - tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020 aveva stipulato con il convenuto un contratto di collaborazione, inquadrabile come contratto d'opera professionale ai sensi dell'art. 2222 c.c., avente ad oggetto “le elaborazioni progettuali stilistico- architettoniche ed estetiche in relazione al progetto di ristrutturazione degli immobili siti in MA AR”, pattuendo un corrispettivo di € 100.000,00; - nel novembre 2020 il convenuto aveva interrotto il rapporto negoziale con l'attrice senza pagare il corrispettivo dovuto per le prestazioni svolte dalla società; - con missiva del 26.2.2021 il aveva manifestato la volontà di non CP_1 comprare più l'immobile di MA AR e contestato l'attività asseritamente svolta dalla Pt_1 Lamentava, poi, di aver subito un danno da mancato guadagno derivante dalla mancata
[...] accettazione di altri tre incarichi che all'epoca le erano stati proposti dalla Bottega d'Arte Antica s.r.l. come “consulente progettuale di interior design”. Con comparsa di costituzione e risposta in riassunzione depositata in data 3.7.2023 si costituiva in giudizio chiedendo al Tribunale di “Nel merito, in via principale: - Controparte_1 rigettare la domanda attrice perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto e condannare la società al risarcimento del danno in favore del Sig. per Parte_1 Controparte_1 temerarietà della lite ex art. 96 cpc, da quantificare in via equitativa. In via subordinata: - nella denegata ipotesi che venga ritenuta accoglibile la domanda attrice, disporre un sostanziale ridimensionamento della somma dovuta, trattandosi di prestazioni e servizi forniti da soggetto non abilitato all'esercizio della professione e tenendo altresì conto della qualità delle prestazioni e del fatto che il committente convenuto non ha conseguito alcun utile risultato. Il tutto con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.” A tal fine esponeva, il convenuto che: - il rapporto contrattuale era intercorso solo con e non CP_2 con la avendo incaricato la prima di valutare la fattibilità tecnico-economica di un Parte_1 progetto di riqualificazione, usufruendo dei benefici fiscali del Superbonus, di un immobile ubicato a MA AR a cui si era interessato nel settembre 2019 e che avrebbe voluto acquistare per il tramite dei propri familiari e dell'amico - la tramite il geom. Persona_1 CP_2 CP_3
gli aveva chiesto l'indicazione di un tecnico come collaboratore locale;
- su segnalazione di
[...] era stato indicato il sig. che si era presentato come architetto, pur Persona_1 Controparte_4 non avendo tale qualifica;
- la mancanza della qualifica professionale del lo aveva CP_4 danneggiato, perché impediva di poter accedere ai benefici fiscali del Sismabonus;
- il progetto presentato dal era fuori budget e, comunque, non rispondeva alle esigenze del convenuto;
- la CP_4 aveva rinunciato a chiedere il saldo del compenso, trattenendo l'acconto concordato e già CP_2 versato dal convenuto di € 8.000,00; - negava di aver mai accettato un preventivo di € 100.000,00. La causa veniva inizialmente introdotta dinanzi al Tribunale di Spoleto con atto di citazione notificato in data 18.5.2022-3.6.2022. In seno a detto procedimento (R.G. 1165/2022) con ordinanza del 29.11.2022 l'autorità giudiziaria adita si dichiarava territorialmente incompetente in favore del Tribunale di Terni.
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La causa veniva tempestivamente riassunta dall'attrice dinanzi al Tribunale di Terni e istruita mediante acquisizione documentale, interrogatorio formale del legale rappresentante della e Parte_1 prove testimoniali, assunte alle udienze del 11.6.2024, 14.10.2024 e 27.11.2024. All'udienza del 19.3.2025, sulle conclusioni ivi precisate dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
2. Le domande giudiziali di adempimento contrattuale e risarcimento del danno promosse dalla on sono fondate per i motivi di seguito illustrati. Parte_1 2.1. In base all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. S.U. n. 13533/2001), il creditore che agisce per l'adempimento o il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale (o legale) del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: in tal caso, è il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto. Cionondimeno, il principio dell'onere della prova non implica che la dimostrazione di fatti costitutivi del diritto azionato debba ricavarsi esclusivamente dalle prove offerte da colui che è gravato del relativo onere: in base al principio di acquisizione le risultanze istruttorie, comunque ottenute, e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale siano formate, concorrono tutte alla formazione del convincimento del giudice (cfr. Cass. n. 4806/2013; conf. Cass. n. 14284/2018). 2.2. Nel caso di specie, parte attrice non ha dimostrato il titolo negoziale a fondamento delle due pretese creditorie azionate. In ipotesi di contratto d'opera intellettuale la prova del titolo negoziale implica la dimostrazione dal conferimento dell'incarico e lo svolgimento effettivo della prestazione professionale in favore del proprio asserito cliente. In particolare, “il rapporto di prestazione d'opera professionale la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso, postula l'avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso. […] La prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, quando il diritto al compenso sia dal convenuto contestato sotto il profilo della mancata instaurazione di un siffatto rapporto, grava sull'attore” (così in Cass. del 4.2.2000 n. 1244). Nel caso che ci occupa, non vi è prova del contratto di prestazione d'opera intellettuale asseritamente stipulato in forma orale, tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020, tra la e Parte_1 [...]
CP_1 Vero è che detto contratto non è soggetto alla forma scritta ad substantiam, per cui la prova può essere fornita, da chi ne affermi l'esistenza, con ogni mezzo e può essere raggiunta anche mediante presunzioni (cfr. Cass. del 10.5.2018, n. 11283 e Cass. del 24.1.2017, n. 1792). Tuttavia, gli elementi qui offerti, complessivamente considerati, non sono in grado di fornire una valida prova presuntiva del conferimento dell'incarico da parte del convenuto in capo alla società attrice. Più nel dettaglio, non è emersa né la prova che abbia conferito alla Controparte_1 l'incarico di predisporre “le elaborazioni progettuali stilistico-architettoniche ed Parte_1 estetiche in relazione al progetto di ristrutturazione degli immobili siti in MA AR”, né che per dette prestazioni era stato convenuto un corrispettivo di € 100.000,00. Va, poi, rammentato che la figura del cliente può anche non coincidere con il soggetto in favore del quale l'opera professionale viene svolta;
in tal caso, “il contratto si conclude tra il committente ed il professionista, il quale resta obbligato verso il primo a compiere la prestazione a favore del terzo, mentre il primo resta obbligato al pagamento del compenso” (così in Cass. n. 22233/2004). Ciò in quanto il “titolare del rapporto è colui che conferisce l'incarico in nome proprio, ovvero colui che, munito di procura, agisce in nome e per conto del mandante”, per cui se difetta la rappresentanza,
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la persona nel cui interesse viene richiesta un'attività professionale non assume alcuna obbligazione nei confronti del professionista officiato (cfr. Cass. n. 4489/2010). 2.3. Così ricostruita la cornice giurisprudenziale di riferimento, vanno esaminate funditus le risultanze probatorie in atti. 2.3.1. Assume rilievo primario il fatto che sia divenuto legale rappresentante della Controparte_4 soltanto nel 2023, come affermato dallo stesso in sede di interrogatorio formale Parte_1 all'udienza dell'11.6.2024 e come emerge anche dalla visura camerale in atti, estratta nel 2021 e che riporta come amministratore unico il socio di maggioranza il signor All'epoca dei fatti Persona_2 era soltanto socio di minoranza, con capitale sociale dell'1% (all. 2 fascicolo attrice). Controparte_4 La circostanza dimostra che nel 2019 e 2020 non poteva aver legittimamente Controparte_4 spendere il nome della di cui non aveva la rappresentanza legale. Parte_1 Come accennato, non è emersa la prova della titolarità attiva del credito azionato in capo alla società attrice.
2.3.2. In applicazione del principio di atipicità dei mezzi di prova di cui il giudice civile può avvalersi, assumono rilievo anche le sommarie informazioni testimoniali rese dal geom. il Controparte_3
3.2.2023 in seno al procedimento penale r.g.n.r. 6869/2022 (all. 14 fascicolo attrice), in quanto acquisite nel contraddittorio delle parti (cfr. Cass. n. 24748 del 16.9.2024). Il geometra era stato sentito quale amministratore unico della dal 2011. CP_3 CP_2 Dopo aver precisato di non conoscere la società ciò conforta la carenza di titolarità Parte_1 attiva del credito azionato - l'informatore ha riferito di aver conosciuto il sig. nel Controparte_4 2019, quando gli era stato presentato come architetto dal suo cliente e Controparte_1 da In tale sede, il geometra ha precisato che il – e, quindi, non la Persona_1 CP_4
era stato incaricato di “apportare delle migliorie architettoniche” al lavoro della Parte_1 [...]
consistente nello studio di fattibilità finalizzato all'ottenimento del Superbonus per un CP_2 immobile sito a MA AR. Aggiungeva di non aver mai sottoscritto alcun contratto con il poiché gli era stato presentato CP_4 dai committenti e che questi era intervenuto sporadicamente nella fase di esecuzione dello studio di fattibilità, indicando soluzioni progettuali agli elaborati grafici, di cui egli aveva tenuto conto. Precisava che il 10.2.2020 la sua società aveva stipulato un contratto con quale Persona_1 consulente del in cui era stato pattuito un compenso di € 16.000,00, oltre accessori, e di € CP_1 Co [... 2.500,00 per bolli e diritti di segreteria. Aggiungeva che il aveva corrisposto alla CP_1 CP_ l'acconto di € 8.000,00 come da fattura n. 18 del 26.2.2020, oltre ad € 2.180,00 a titolo di bolli e segreteria. Le risultanze probatorie qui raccolte confortano, almeno parzialmente, la ricostruzione dei fatti fornita dal geometra della e, di contro, sconfessano la prospettazione del convenuto in CP_3 CP_2 ordine alle prestazioni svolte dal in relazione all'immobile di MA AR, che non CP_4 risultano circoscritte al solo recupero della documentazione urbanistica agli atti del CP_5 In particolare, dalle prove raccolte emerge che nel dicembre 2019 aveva collaborato Controparte_4 con e la nel reperimento della citata documentazione;
prestazione, però, Persona_1 CP_2 che non pertiene al credito azionato e non rientra nell'oggetto del contratto di prestazione d'opera professionale qui dedotto dalla Parte_1 Nel dettaglio, risulta un primo scambio di corrispondenza tra e alla Controparte_4 Persona_1 fine di novembre 2019. Le e-mail recano come oggetto “Documentazione Catastale progetto Acquisto immobile e dalle stesse si ricava che aveva coinvolto (“senza di Te non si CP_1 Persona_1 fa niente…è l unica cosa che gli ho chiesto”) nel sopralluogo del successivo 29 novembre, presso l'immobile di MA AR, anche indicando quest'ultimo – e non la Controparte_4 Pt_1
– quale architetto che avrebbe curato “il design e la progettazione” (all. “esplicitazione…” -
[...] memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. fascicolo attore). Poi, si legge che il 3.12.2019 la informava e di essere in CP_2 Controparte_4 Persona_1 attesa della documentazione urbanistica da parte del tecnico del venditore e di ritenere, comunque,
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utile un incontro preliminare presso l'ufficio tecnico del Comune di MA AR (cfr. pag. 22 - all. 1 fascicolo convenuto). Le e-mail del 6.12.2019 e 10.12.2019 comprovano l'attività di reperimento della documentazione tecnica svolta da ed indirizzata a e al geom. della Controparte_4 Persona_1 CP_3 [...] CP_ (cfr. pag. 24 all. 1 fascicolo convenuto e all. 4 fascicolo attrice). Come accennato, dalle ulteriori risultanze probatorie emerge che a era stata Controparte_4 commissionata un'altra prestazione d'opera intellettuale dopo che questi aveva ultimato il reperimento della documentazione tecnica presso il di MA AR. CP_5 Più in particolare, nella e-mail dell'11.12.2019 inviata da alla e a Persona_1 CP_2 [...] si legge che quest'ultimo veniva espressamente incaricato, nell'interesse di CP_4 [...] di realizzare “2/3/4 ( vedi Te) proiezioni su dimensioni e tipologia di immobile da CP_1 realizzare” da sottoporre poi alla visione del pilota convenuto. Successivamente, nell'offerta allegata alla e-mail dell'1.2.2020 intercorsa tra la e CP_2 [...]
– con oggetto “Offerta ” - si legge che l'acconto di € 8.000,00 sarebbe stato Per_1 CP_1 corrisposto al momento della firma del contratto e che il saldo di ulteriori € 8.000,00 (oltre accessori) sarebbe stato al momento della consegna ed approvazione del progetto preliminare (cfr. all. 1 citazione). Nella mail si precisava espressamente che l'acconto di € 8.000,00 era comprensivo anche di un anticipo (non quantificato) da destinare a Nell'offerta allegata si chiariva, poi, che Controparte_4 solo in caso di approvazione del progetto preliminare da parte del convenuto, le parti avrebbero stipulato il “contratto definitivo dal punto di vista tecnico e la redazione del progetto” (cfr. all. 1 citazione). Sempre l'1.2.2020 tale e-mail veniva inoltrata da a rendendolo Persona_1 Controparte_4 edotto della regolamentazione economica di un anticipo (non meglio quantificato) del suo compenso, che era stata pattuita con la CP_2 Risulta, poi, che la sera del 6.2.2020, alle ore 21,49, informava il convenuto Persona_1 i aver pattuito quali sarebbero stati i “compiti” di – si noti che CP_1 Controparte_4 [...] non fa alcun riferimento alla ma solo al quale persona fisica – Per_1 Parte_1 CP_4 consistenti nel disegnare la struttura, controllare la corretta esecuzione dei lavori, curare l'arredo, disegnare e curare l'esterno. Specificava di aver invitato il a quantificare il compenso CP_4 richiesto in termini onnicomprensivi, non correlandolo al progetto, e che questi aveva preteso un corrispettivo omnia di € 100.000,00. Aggiungeva di esser in contatto con la per comprendere CP_2 la quota di tale compenso che si sarebbe potuta includere nel progetto, così da coprirla in parte con i benefici fiscali e discutere con il solo dell'eccedenza (cfr. all. 0044 fascicolo attrice). CP_4 A detta e-mail, recante come oggetto “Aggiornamento Progetto Casa”, il rispondeva CP_1 sempre il 6.2.2020 (cfr. all. 0044 fascicolo attrice), riferendo a di non esser sorpreso Persona_1 dal compenso onnicomprensivo richiesto da (“mi aspettavo esattamente quella cifra Controparte_4 da , che mi ero posto come limite massimo […] credo stia facendo un buon lavoro, mi sembra CP_4 molto bravo”). La corrispondenza ora esaminata consente di svolgere due importanti considerazioni: (1) non viene fatto alcun riferimento alla ma solo alla persona fisica di (2) non Parte_1 Controparte_4 era stato raggiunto alcun accordo sul compenso del per le prestazioni elencate da CP_4 [...] e da questi direttamente commissionate al poiché l'attività di negoziazione Per_1 CP_4 sarebbe stata riavviata dal dopo aver verificato la quota del compenso coperta dal “fondo Per_1 perduto. Anche continuando la disamina della documentazione in atti non emerge la prova del titolo negoziale. In data 8.2.2020 il geom. della trasmetteva a una bozza del CP_3 CP_2 Persona_1 progetto su cui stava lavorando ed il contratto preliminare Sismabonus che il Controparte_4 avrebbe dovuto sottoscrivere con la (cfr. all. 3 comparsa). Per_1 CP_2
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La condivisione tra la e degli elaborati progettuali da quest'ultimo redatti CP_2 Controparte_4 dimostra, inequivocabilmente, la collaborazione tra i due soggetti, del cui risultato viene reso edotto e non il convenuto. Persona_1 Si noti poi che il 10.2.2020 la sottoscrive un contratto di prestazione d'opera intellettuale CP_2 con che le commissiona una valutazione preliminare allo studio di fattibilità Persona_1 tecnico-economica della riqualificazione del complesso residenziale sito in MA AR anche ai fini del Sismabonus e pattuendo un compenso di € 16.000,00 oltre accessori e di € 2.500,00 per bolli e diritti di segreteria (cfr. all. 14 fascicolo attrice e all. 4 comparsa). Dirimente è il fatto che si sia qualificato come committente senza spendere il nomen Persona_1 di Controparte_1 Ebbene, nel contratto era espressamente previsto che la avrebbe svolto l'incarico – e, quindi, CP_2 anche la presentazione di elaborati progettuali preliminari - “avvalendosi, ove ritenuto opportuno dal Fornitore, del contributo complementare di collaboratori di propria fiducia, senza alcun aggravio di costi per il Committente”, mentre per le prestazioni specialistiche non comprese nell'accordo il Committente avrebbe dovuto affidare l'incarico direttamente a soggetti terzi, Persona_1 esonerando espressamente la da qualsiasi responsabilità in merito (cfr. all. 14 fascicolo CP_2 attrice e all. 4 comparsa). E, allora, richiamando la mail dell'8.2.2020 è agevole affermare che la
[...] CP_ si avvaleva del contributo complementare del nell'esecuzione delle prestazioni CP_4 contrattuali e, in particolare, nella redazione degli elaborati progettuali dell'immobile. Che questa sia la chiave interpretativa delle due clausole contrattuali emerge dalla precedente e-mail dell'1.2.2020 (all. 2 fascicolo convenuto) intercorsa tra la e CP_2 Persona_1 Non v'è dubbio, allora, che l'attività svolta da nella progettazione dell'immobile, in Controparte_4 quanto complementare alla valutazione preliminare dello studio di fattibilità della sarebbe CP_2 stata remunerata con quanto versato a questa società in forza del contratto del 10.2.2020, sottoscritto da quale mandatario senza rappresentanza del convenuto. Persona_1 A questo punto della disamina devono esser analizzate le eccezioni di incapacità dei testi
[...] (escusso all'udienza del 14.10.2024) e (escussa all'udienza del 27.11.2024). Per_1 Tes_1 Con riferimento al primo testimone, l'eccezione sollevata nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 3, c.p.c. si fonda sul rapporto di mandato che lega il al convenuto. Per_1 Al riguardo, va richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il mandatario di una delle parti è capace di testimoniare ex art. 246 c.p.c. salvo che sia titolare in concreto di un effettivo interesse che potrebbe legittimare la sua partecipazione al giudizio (cfr. Cass.n. 739/1966). In particolare, secondo la Cassazione vanta tale interesse il mandatario senza rappresentanza di una delle parti quando la deposizione testimoniale investe proprio il negozio giuridico dal medesimo posto in essere nella suddetta qualità (cfr. Cass. n. 2106/2013). In base a tale principio non vi sarebbe dubbio sull'incapacità a testimoniare del teste
[...]
che dalla documentazione in atti risulta aver stipulato il 10.2.2020 un contratto di Per_1 collaborazione con la quale mandatario senza rappresentanza di CP_2 CP_1 di cui non ha infatti speso il nome nel negozio, alla luce dell'interpretazione del negozio
[...] che può esser fornita in base alla mail dell'8.2.2020. Diversamente, l'eccezione di incapacità relativa alla teste in qualità di madre del Tes_1 convenuto, non era fondata, non essendo ella titolare di un interesse attuale e concreto che ne legittimava l'intervento in giudizio. Ad ogni modo va rilevato che l'attrice non ha mai eccepito l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai due testimoni al termine delle loro deposizioni (cfr. verb. ud. 14.10.2024 e ud. 27.11.2024). L'incapacità a testimoniare deve essere eccepita dalla parte interessata nell'immediatezza dell'assunzione della prova (cfr. Cass. n. 2075/2013); ciò in quanto la testimonianza resa da una persona incapace è affetta da nullità relativa, che deve essere eccepita subito dopo l'assunzione della prova, rimanendo altrimenti sanata ai sensi dell'art. 157, co. 2, c.p.c. (cfr. S.U. n. 21670/2013). Pertanto, il vizio relativo alle dichiarazioni testimoniali di per incapacità del Persona_1
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testimone deve intendersi sanato – senza che possa poi esser eccepito in seno agli scritti conclusionali (cfr. pag. 3 memorie di replica di parte attrice) - e le stesse devono considerarsi pienamente utilizzabili ai fini della decisione. All'udienza del 14.10.2024 il teste ha confermato “che l'incarico affidato a Persona_1 [...] CP_ consisteva, in una prima fase, nell'acquisire documentazione tecnico-amministrativa presso i competenti enti territoriali, nell'eseguire i rilievi sommari dello stato di fatto dell'immobile, e poi nel predisporre un progetto preliminare circa la fattibilità tecnico-economica dell'opera, contenente una bozza architettonica del fabbricato con indicazione dei costi complessivi della stessa, nonché della possibilità di accedere alle agevolazioni del “superbonus, ed entro quali limiti di spesa”, precisando che all'epoca era prevista un'agevolazione dell'85%. Ai fini che qui interessano – va ribadito che l'attività di reperimento della documentazione tecnica non costituisce la controprestazione su cui si fonda il credito azionato dalla e, perciò, Parte_1 esula dal presente thema decidendum – il teste ha confermato la ricostruzione interpretativa Per_1 già illustrata del contratto del 10.2.2020 con la In particolare, ha affermato che il CP_2 CP_4 era da considerarsi un collaboratore di detta società, la cui opera non avrebbe comportato alcuna variazione nel prezzo pattuito (capitoli 16 e 17 verb. ud. 14.10.2024). Così chiariti i fatti verificatisi sino al 10.2.2020, occorre verificare se successivamente e in forza di un separato e diverso negozio, vuoi anche stipulato oralmente, la società attrice era stata incaricata dal convenuto di realizzare gli elaborati progettuali preliminari. Dalla deposizione di escussa all'udienza del 14.10.2024, in qualità di collaboratrice Testimone_2 in prova per attività di segreteria (senza esser assunta come dipendente) della al Parte_1 tempo dei fatti e sino a maggio 2020, risulta che nei mesi di gennaio e febbraio 2020 Controparte_4 si era incontrato più volte a Terni con il convenuto e che, in dette occasioni, il aveva CP_1 richiesto al di eseguire alcuni cambiamenti sugli elaborati progettuali presentati dal CP_4 CP_4 La teste ha, poi, aggiunto che il veva espresso la volontà di interrompere il rapporto con CP_1 la del cui lavoro non era soddisfatto, e di volerlo proseguire solo con la CP_2 Parte_1 tanto che nel marzo 2020 il gli avrebbe proposto altri professionisti. CP_4 Dagli atti si tratterebbe, però, di una manifestazione di volontà che il non ha mai CP_1 cristallizzato da un punto di vista negoziale con la Parimenti, non v'è prova dello Parte_1 scioglimento del vincolo negoziale con la se non dopo l'incontro del 17 aprile 2020. CP_2 Né tale volontà emerge dalla deposizione testimoniale di che pure ha confermato il Tes_1 verificarsi di alcuni incontri tra – ricordiamo che all'epoca era solo socio di Controparte_4 minoranza della – ed il convenuto, precisando che avevano avuto ad oggetto solo il Parte_1 contenuto degli elaborati progettuali presentati (“il ci mostrava delle immagini e prendeva CP_4 appunti su come mio figlio volesse realizzare l'abitazione”). Le prove testimoniali non restituiscono che il aveva stipulato un contratto di prestazione CP_1 d'opera intellettuale con la regolamentandolo in maniera diversa e separata da quello Parte_1 formalizzato con la con cui il doveva collaborare. CP_2 CP_4 Nemmeno la successiva documentazione in atti fornisce un supporto probatorio alla tesi attorea. Ed anzi, nella fase esecutiva del contratto del 10.2.2020 e, in particolare, alla data 9.3.2020 risulta ancora perdurare la collaborazione tra la (rappresentato dall'ing. ed il CP_2 CP_6 CP_4 nella realizzazione dell'attività progettuale, tanto che la società segnalava a quest'ultimo la presenza di problemi di tipo urbanistico (cfr. all. 18 fascicolo attrice). Ed ancora, nella successiva mail del 19.3.2020 il informava il geom. della CP_4 CP_3 CP_2 di essere pronto alla realizzazione grafica del casale, stilando la relazione dei materiali occorrenti. Il risulta inequivocabilmente collaborare ancora con la nell'esecuzione del CP_4 CP_2 contratto del 10.2.2020. Ciò è dimostrato anche dalla e-mail del successivo 23.3.2020 (oggetto “Progetto preliminare”) con cui la illustrava al che in base all'incarico conferito con il contratto del 10.2.2020 CP_2 CP_4 avrebbe dovuto presentare entro 60 giorni il progetto preliminare di riqualificazione, per un importo
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complessivo di circa € 1.900.000,00. Proprio al fine di dare attuazione a tale previsione, sempre in ottica di collaborazione, la chiedeva al “la consegna anche in bozza della CP_2 CP_4 documentazione richiesta con le precedenti mail (relazioni descrittive sommarie degli ambienti con annesse superfici, bozze di architettonici ecc. ecc.) relative alla villa principale, al casale storico ed alla strada” al fine di “consentire a e [della di concludere l'analisi costi Pt_2 Pt_3 CP_2 nel più breve tempo possibile” (cfr. all.
1-0088 citazione). Ed ancora, emerge che la sollecitava il a chiarire a stretto giro se costui – e non la CP_2 CP_4
- avrebbe potuto svolgere quanto richiestogli, poiché, diversamente, la prestazione Parte_1 contrattualizzata sarebbe stata eseguita direttamente dalla Da ultimo, la chiariva CP_2 CP_2 al che la documentazione che quest'ultimo avrebbe dovuto fornire sarebbe stata “ricompresa CP_4 in un quadro più ampio del progetto preliminare”, esplicitando che la società avrebbe presentato
“anche un'altra ipotesi di differenti dimensioni” che stava elaborando in ufficio al fine di rispettare i limiti di budget (cfr. all.
1-0088 citazione). Lo stesso giorno la informava che interfacciatosi CP_2 Persona_1 Controparte_4 direttamente con , aveva fornito documenti progettuali di esorbitante Controparte_1 impatto economico, per cui la società aveva dovuto redigere parallelamente un diverso progetto, curato dall'arch. e dall'ing. al solo fine di rientrare nel budget richiesto;
precisava, quindi, che Per_3 CP_6 per tale ragione all'incontro dell'8.4.2020 sarebbero state presentate due proposte progettuali (cfr. all. 7 comparsa). Da tale corrispondenza si desume che il aveva iniziato ad interfacciarsi direttamente con il CP_4 convenuto, ma la circostanza non è sufficiente per ritenere che la società di cui egli era socio (di minoranza) aveva stipulato un separato e diverso contratto di prestazione d'opera professionale con il convenuto, né che per l'attività di progettazione preliminare che il aveva iniziato a svolgere CP_4 in autonomia dalla avrebbe maturato un compenso ulteriore e diverso da quello già incluso CP_2 nel contratto del 10.2.2020 con la ridetta società. Non v'è prova di alcun conferimento di incarico da parte del alla CP_1 Parte_1 regolato, anche da un punto di vista economico, separatamente da quello che aveva Persona_1 siglato con la CP_2 Ed anzi, la corrispondenza successivamente intercorsa dimostra che il era ancora intenzionato CP_4 a far confluire il proprio progetto in quello che la avrebbe presentato al convenuto, terzo CP_2 beneficiario: in data 24.3.2020 dichiarava ai dipendenti della e a Controparte_4 CP_2 [...] che il progetto da presentare al doveva essere unico e doveva fondarsi sullo Per_1 CP_1 studio da lui condotto (cfr. all. 5 comparsa). La ricostruzione sinora fornita è corroborata dall'e-mail dell'8.4.2020 in cui la trasmetteva a CP_2 il progetto preliminare da sottoporre al PETRUCCI, precisando di aver svolto Persona_1 l'incarico con la collaborazione di Controparte_4 E' poi comprovato che il 17.4.2020 presso la Cassa di Risparmio di Orvieto, la e CP_2 [...] presentavano al convenuto due distinti progetti preliminari di riqualificazione dell'immobile CP_4 di MA AR, al cui acquisto il i era interessato. CP_1 Dalle dichiarazioni testimoniali assunte è emerso che sia per ragioni economiche, sia urbanistiche il convenuto non aveva acconsentito alla prosecuzione delle attività progettuali né da parte della
[...] CP_
né da parte di o della come già accennato, la mancata Controparte_4 Parte_1 approvazione del progetto preliminare implicava lo scioglimento del vincolo assunto il 10.2.2020. 2.3.3. Dall'esame complessivo di tutti gli elementi offerti, la ricostruzione dei rapporti obbligatori va compiuta nei seguenti termini. La tesi che mira a circoscrivere le prestazioni commissionate al alla mera attività di CP_4 reperimento dei documenti presenti al MA AR è sconfessata da diversi elementi Parte_4 probatori. Come visto, è emerso che già nel dicembre 2019 il aveva fornito la citata documentazione ai CP_4 fini dello studio di fattibilità che la avrebbe dovuto poi svolgere. E' emerso, poi, che il CP_2
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successivo coinvolgimento del a partire da febbraio 2020, proprio dopo la stipula del CP_4 contratto di collaborazione tra la e prevedeva che il – e non la CP_2 Persona_1 CP_4
- realizzasse e fornisse alla elaborati grafici che tenessero conto delle Parte_1 CP_2 specifiche dimensioni che avrebbe dovuto avere l'immobile e che, così, sarebbero stati inclusi nel progetto che la avrebbe presentato a CP_2 Controparte_1 Se la prestazione commissionata fosse stata solo quella di reperire la documentazione urbanistica del bene, non vi sarebbe stata alcuna necessità di una collaborazione del protrattasi anche nel CP_4 2020, ossia nella fase esecutiva del contratto tra la e né vi sarebbe stata la CP_2 Persona_1 necessità di plurimi incontri tra il e che risultano essersi CP_4 Controparte_1 svolti, in assenza della sempre nella fase esecutiva del ridetto contratto e che hanno avuto CP_2 ad oggetto aspetti di dettaglio del progetto. Ad ogni modo, può affermarsi che l'attività di progettazione preliminare dell'immobile di MA AR (al cui acquisto il era interessato) è stata commissionata direttamente a CP_1 [...]
e non alla da senza contemplatio domini del convenuto, CP_4 Parte_1 Persona_1 né sulla scorta di una sua procura. Sulla scorta dei principi giurisprudenziali citati (cfr. Cass. n. 4489/2010) il convenuto va qualificato come terzo in favore del quale l'opera intellettuale del CP_4 doveva esser prestata, ma non è il titolare del rapporto obbligatorio;
quest'ultimo era il committente, mandatario senza rappresentanza, Persona_1 E' emerso, poi, che il citato rapporto negoziale – che si ripete non coinvolgeva la Parte_1 bensì - era stato regolato economicamente nell'alveo del contratto sottoscritto tra lo Controparte_4 stesso e la in data 10.2.2020; il doveva considerarsi un Persona_1 CP_2 CP_4 collaboratore esecutivo di detto contratto, tanto che il corrispettivo per le attività progettuali da costui svolte era ricompreso nel prezzo pattuito. Tanto ciò è vero che aveva reso edotto il della circostanza e non risulta Persona_1 CP_4 agli atti che quest'ultimo aveva contestato i termini (economici) dell'accordo tra loro raggiunto (cfr. all. 1 0036). Non confortano la tesi attorea neppure tutti gli elementi probatori successivi al 17.4.2020 e, quindi, posteriori all'espletamento delle prestazioni per cui oggi la chiede il pagamento del Parte_1 compenso. La domanda di adempimento e, quindi, di condanna al pagamento del compenso avanzata dall'attrice non è meritevole di accoglimento. 2.4. Mancando la prova del conferimento dell'incarico da parte del convenuto in favore della Pt_1
indipendentemente dalla dimostrazione o meno del danno e del nesso eziologico – prova che
[...] gravava sull'attrice e che non risulta esser stata fornita - non può esser accolta nemmeno la domanda risarcitoria.
3. Con riferimento alla richiesta di condanna dell'attrice per lite temeraria, va ricordato che sussiste temerarietà della lite solo ove la parte sia cosciente dell'infondatezza della domanda ovvero non ne sia consapevole per negligenza (cfr. Cass. n. 9579/2000; Cass. n. 73/2003; Cass. n. 9060/2003; Cass. n. 13071/2003; Cass. n. 3993/2011). La semplice prospettazione di tesi errate non integra un comportamento sleale e fraudolento, tale da comportare trasgressione del dovere di lealtà e probità, rilevante ai fini della condanna al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., salvo che la parte interessata non deduca e dimostri nell'indicato comportamento la ricorrenza di dolo o colpa grave, nel senso della consapevolezza o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi (Cass. n. 15629/2010). Non essendo riscontrabile, nel caso di specie, una consapevole infondatezza in capo all'attrice della domanda giudiziale promossa, non può trovare accoglimento la domanda di condanna per lite temeraria avanzata dal convenuto.
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4. Le spese di lite seguono la regola della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (aggiornato al D.M. n. 147/2022) per i giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale, tenuto conto del valore della controversia ai sensi dell'art. 5, compreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00, quantificando l'onorario in misura compresa tra i parametri minimi e quelli medi per tutte le fasi processuali, essendo il valore della controversia prossimo alla soglia inferiore dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- rigetta le domande giudiziali promosse dalla nei confronti di Parte_1 CP_1
[...]
- condanna la a rimborsare in favore di le spese Parte_1 Controparte_1 processuali, che liquida in complessivi € 10.577,50 per onorari, oltre spese generali al 15%, I.V.A. se dovuta e C.A.P. come per legge. Terni, 10/07/2025 Il Giudice
dott.ssa Claudia Tordo Caprioli
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