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29 aprile 1953
29 aprile 1953
Art. 2.
Il quantitativo minimo di cotone greggio ammesso alla importazione temporanea e' fissato in chilogrammi mille. Il termine massimo per la riesportazione dei prodotti ottenuti e' stabilito in un anno.
Il quantitativo minimo di cotone greggio ammesso alla importazione temporanea e' fissato in chilogrammi mille. Il termine massimo per la riesportazione dei prodotti ottenuti e' stabilito in un anno.