Articolo 2 della Legge 11 marzo 1953, n. 207
Articolo 1Articolo 3
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29 aprile 1953
Art. 2.
Il quantitativo minimo di cotone greggio ammesso alla importazione temporanea e' fissato in chilogrammi mille. Il termine massimo per la riesportazione dei prodotti ottenuti e' stabilito in un anno.
Entrata in vigore il 29 aprile 1953