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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/11/2025, n. 3360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3360 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
III SEZIONE CIVILE
In persona del giudice monocratico, dott. Catello Maresca, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella controversi iscritta al numero 2939 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024
pendente tra
(C.F. ) elettivamente domiciliato in via V. Parte_1 C.F._1
Emanuele n. 101, nello studio dell'avv. G. Antonio COLAZZO dal quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato allegato nel fascicolo di primo grado del giudizio n. 338/2023
R.G. Giudice di Pace di Casarano per il procedimento n. 338/2023 R.G., pubblicata il
26/03/2024 e notificata in data 28/03/2024;
CP_1
[...
(C.F. ) in persona del suo Presidente pro – tempore, Parte_2 P.IVA_1
domiciliato per la carica in alla Via Umberto I, 13, presso l'Avvocatura provinciale, Pt_2
rappresentato e difeso e dall'avv. Maria Amato (CF. C.F._2
dell'Avvocatura provinciale come da procura rilasciata su foglio separato autenticata con firma digitale;
-APPELLATO-
OGGETTO: Appello
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa FATTO E DIRITTO
Con atto di appello ritualmente notificato alla , ha Parte_2 Parte_1
proposto appello avverso la sentenza n. 71/2024 del Giudice di Pace di Casarano per il procedimento n. 338/2023 R.G., pubblicata il 26/03/2024 e notificata in data 28/03/2024, lamentando l'erroneità della sentenza in quanto la stessa dichiarava l'inammissibilità dell'opposizione al preavviso di fermo avente ad oggetto l'ingiunzione di pagamento n.886-2021-1212 del 10/11/2021 presupposto del preavviso di fermo amministrativo, considerato che non poteva essere proposta come opposizione alla predetta ingiunzione essendo già iniziata l'esecuzione.
Invero, l'opponente deduceva l'illegittimità del preavviso, considerata l'irregolare notifica dell'ingiunzione e del verbale di accertamento presupposto del fermo amministrativo, e la conseguente intervenuta prescrizione del diritto, chiedendo la riforma della sentenza impugnata con condanna alle spese di lite.
Si è costituita la , chiedendo il rigetto dell'appello, perché infondato, Parte_2
con conferma della sentenza impugnata e vittoria delle spese di lite.
L'appello non merita accoglimento per le motivazioni che seguono.
Nel merito, il Giudice di prime cure ha dichiarato inammissibile l'opposizione ed invece l'opposizione a preavviso di fermo costituisce un'azione di accertamento negativo del credito ed in quanto tale è ammissibile e di competenza del giudice di pace considerato che il credito era costituito da verbale di accertamento di violazione del cds.
Tuttavia, si evidenzia quanto alla notifica del verbale e della successiva ingiunzione che,
come provato nel primo grado di giudizio, il verbale di accertamento e contestazione di violazione del codice della strada n. AF 112395 del 02/11/2016 redatto dalla Polizia
Provinciale di è stato notificato il 20 dicembre 2016, ai sensi e per gli effetti dell'art. Pt_2
139, secondo comma, c.p.c., nelle mani della signora qualificatasi zia Parte_3
convivente dell'odierno attore, all'indirizzo Via Solferino, 93 CASARANO. Vale a dire all'indirizzo presso il quale dagli atti della MCTC risultava risiedere il signor Pt_1
all'epoca dell'accertamento (come provato dal certificato cronologico del veicolo tg
[...]
CD319P rilasciato dal PRA in data 08/03/2023, in atti). Vi è, poi, prova dell'avvenuta notifica della successiva ordinanza ingiunzione n. 886/2021, avendo la convenuta prodotto la cartolina relativa all'avviso di deposito e mancato ritiro con attestazione di invio della raccomandata che si perfezionava il 14.12.2021 e pertanto il diritto non può ritenersi prescritto non essendo decorso il quinquennio dal successivo atto di notifica del preavviso di fermo.
Pertanto, considerata la data di notifica, l'eccezione di prescrizione è infondata poichè il termine di cinque anni, previsto dall'art. 28 L. 689/1981, non è decorso.
Quanto alle spese del presente grado di giudizio, sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese tra tutte le parti, ai sensi dell'art. 92. Comma 2, c.p.c., atteso i recenti interventi chiarificatori della Cassazione e le discrepanze in ordine alla qualificazione giuridica dell'azione proposta e il parziale accoglimento dell'appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Catello
Maresca, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- 1) rigetta l'appello essendo l'opposizione infondata;
- 2) compensa integralmente tra tutte le parti le spese di lite del primo grado di giudizio e del presente grado di giudizio.
Così deciso in Lecce il 18.11.2025.
Il Giudice
Dott. Catello Maresca