Art. 2.
Il Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato previsto all' art. 3 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 590 , puo' autorizzare l'Unione italiana di riassicurazione ad assumere, per conto e nell'interesse dello Stato in aggiunta alla riassicurazione dei rischi mine prevista nel predetto regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 590 , la riassicurazione dei rischi dei trasporti marittimi ed aerei, che eccedono la capacita' di copertura del mercato assicurativo nazionale, e per i quali venga a mancare, per qualsiasi causa, la possibilita' o l'efficacia della riassicurazione presso mercati esteri.
Il Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato previsto all' art. 3 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 590 , puo' autorizzare l'Unione italiana di riassicurazione ad assumere, per conto e nell'interesse dello Stato in aggiunta alla riassicurazione dei rischi mine prevista nel predetto regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 590 , la riassicurazione dei rischi dei trasporti marittimi ed aerei, che eccedono la capacita' di copertura del mercato assicurativo nazionale, e per i quali venga a mancare, per qualsiasi causa, la possibilita' o l'efficacia della riassicurazione presso mercati esteri.