Cass. civ., sez. III, sentenza 28/02/2024, n. 8653
CASS
Sentenza 28 febbraio 2024

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Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici si configura anche quando si acquistano dei crediti di imposta con la consapevolezza della loro inesistenza. Nel caso specifico si era verificato che il rappresentante legale di una società a responsabilità limitata era stato condannato per il predetto reato poiché risultava aver indicato in dichiarazione crediti di imposta insistenti ceduti da altra società (crediti di imposta per investimenti in aree svantaggiate). In particolare, la società cedente non aveva ottenuto il nulla osta per la cessione, era sconosciuta al fisco, non avendo mai presentato alcuna dichiarazione fiscale, né depositato alcun bilancio ed era inoltre evidente la sproporzione del corrispettivo di tali cessioni. Pertanto, la sussistenza dell'elemento soggettivo, nella fattispecie, evidenziata attraverso una pluralità di elementi, veniva considerata dimostrativa sia della piena consapevolezza da parte del ricorrente della inesistenza dei crediti ceduti, sia della finalità di evasione sottesa al loro acquisto. Inoltre, l'utilizzo di crediti inesistenti configura un reato, normalmente ai sensi dell' articolo 10 quater del Decreto Legislativo 74/2000 sopra il valore che viene considerato come soglia, ovvero 50 mila euro, ma quando però si acquista consapevolmente un credito inesistente, il reato cambia e si passa al più grave delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, che ha una soglia inferiore e che è sanzionato in maniera più pesante.

Commentario1

  • 1L’utilizzo di crediti inesistenti
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 28/02/2024, n. 8653
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8653
Data del deposito : 28 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

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