Versione
7 giugno 1978
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12 gennaio 1979
12 gennaio 1979
Art. 72.
Il Governo e' delegato ad emanare entro il 30 giugno 1978 uno o piu' decreti aventi forza di legge ordinaria per estendere alla regione Valle d'Aosta le disposizioni del decreto legislativo 24 luglio 1977, n. 616 .
Il Governo si atterra' ai seguenti principi e criteri direttivi:
1) il trasferimento e la delega di funzioni amministrative statali alla regione Valle d'Aosta dovranno essere identici a quelli previsti per le regioni a statuto ordinario;
2) le disposizioni in materia finanziaria dovranno rispettare il disposto dell'articolo 49 della presente legge, integrato col disposto degli articoli 127 , 131 , 132 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ;
3) nel trasferimento di personale alla regione Valle d'Aosta sara' data la preferenza a chi dimostri la conoscenza della lingua francese;
4) dovranno essere comunque integralmente rispettate le funzioni amministrative gia' esercitate dalla regione Valle d'Aosta.
Le norme delegate previste dal presente articolo saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, previa approvazione del Consiglio dei Ministri, su proposta di una commissione paritetica formata da tre rappresentanti del Governo designati dal Consiglio dei Ministri e da tre rappresentanti della regione eletti dal consiglio regionale, e sentita la commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all' articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 , e successive integrazioni.
((1)) -------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 6 dicembre 1978, n. 827 ha disposto (con l'art. 1) che la delega conferita al Governo dall' articolo 72 della legge 16 maggio 1978, n. 196 , e' rinnovata per la durata di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge 827/1978 .
Il Governo e' delegato ad emanare entro il 30 giugno 1978 uno o piu' decreti aventi forza di legge ordinaria per estendere alla regione Valle d'Aosta le disposizioni del decreto legislativo 24 luglio 1977, n. 616 .
Il Governo si atterra' ai seguenti principi e criteri direttivi:
1) il trasferimento e la delega di funzioni amministrative statali alla regione Valle d'Aosta dovranno essere identici a quelli previsti per le regioni a statuto ordinario;
2) le disposizioni in materia finanziaria dovranno rispettare il disposto dell'articolo 49 della presente legge, integrato col disposto degli articoli 127 , 131 , 132 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ;
3) nel trasferimento di personale alla regione Valle d'Aosta sara' data la preferenza a chi dimostri la conoscenza della lingua francese;
4) dovranno essere comunque integralmente rispettate le funzioni amministrative gia' esercitate dalla regione Valle d'Aosta.
Le norme delegate previste dal presente articolo saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, previa approvazione del Consiglio dei Ministri, su proposta di una commissione paritetica formata da tre rappresentanti del Governo designati dal Consiglio dei Ministri e da tre rappresentanti della regione eletti dal consiglio regionale, e sentita la commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all' articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 , e successive integrazioni.
((1)) -------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 6 dicembre 1978, n. 827 ha disposto (con l'art. 1) che la delega conferita al Governo dall' articolo 72 della legge 16 maggio 1978, n. 196 , e' rinnovata per la durata di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge 827/1978 .
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